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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dr. Barbara Del Bono Presidente relatore
Dr. Francesca Coccoli Consigliere
Dr. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile di appello iscritta al n. 709-2023 R.G., promossa da:
c.f. , e c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, ambedue elett.te domiciliati a Pescara, in via Puccini n. 3, presso lo C.F._2 studio degli Avv.ti Cesidio d'Aloisio (c.f. ), Claudia d'Aloisio CodiceFiscale_3
(c.f. ) e Giovanni Maria Bucci (c.f. , CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
che li rappresentano e li difendono, unitamente e anche autonomamente, per procura in calce all'atto di citazione in revocazione e che per le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni indicano i seguenti, rispettivi indirizzi telematici: PEC
e Email_1 Email_2
Email_3
- Appellanti attori in revocazione
Contro (c.f. ), residente a [...], rappresentato Controparte_1 C.F._6
e difeso dall'avv. Arturo Massignani (c.f. giusta mandato in C.F._7
calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo
Pec: Email_4
- Appellato
OGGETTO: Atto di citazione in revocazione ex art. 395, n. 4) c.p.c. avverso
Ordinanza di primo grado del Tribunale di Pescara n. 2716 – 2020, pubblicata il
11.12.2020, su RG n. 1994-2020; sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 914-
2023, pubblicata il 09.06.2023, su RG n. 43-2021.
All'udienza tenutasi in data 10 dicembre 2024, svoltasi con trattazione scritta sulla base del provvedimento della Corte del 22 ottobre 2024 con il quale veniva fissata la discussione in trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 sexies e 350 bis c.p.c. fissando termine per note fino al 10 dicembre 2024, le parti depositavano le rispettive conclusioni e note alla medesima data per la discussione in sostituzione dell'udienza di trattazione e la Corte
decideva con la sentenza in oggetto con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e 350 c.p.c.
Conclusioni dei ricorrenti in revocazione:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, “contrariis reiectis”, revocare ex art.
395 e segg. c.p.c. l'impugnata propria sentenza n. 914/2023, pronunciata per effetto e in conseguenza dei dedotti “errori di fatto”, e quindi: - 1) decidere il merito della lite in base ai veri sopra trascritti motivi di gravame;
- 2) disporre ex art. 402, 1° comma,
c.p.c. la restituzione ai sigg. e/o da parte dell'ing. Pt_1 Parte_2 CP_1 sia delle spese processuali del primo grado (€ 807,00 + € 3.980,00 + accessori)
[...] sia della somma di € 21.940,24 dagli stessi pagatagli in esecuzione dell'impugnata decisione a titolo di rimborso delle spese processuali del 2° grado e di risarcimento del danno per lite temeraria (doc. n. 3); - 3) se del caso, rimettere con ordinanza le parti dinanzi al Giudice istruttore per l'assunzione dei mezzi istruttori (prova orale e/o c.t.u.) richiesti in via subordinata;
- 4) adottare ogni altra consequenziale statuizione di legge, compresa la condanna dell'ing. al rimborso in favore dei sigg. Controparte_1 Pt_1
pag. 2/14 e delle spese e delle competenze professionali sia del primo grado del Parte_2
giudizio sia del precedente giudizio rescissorio sia del presente giudizio rescindente”.
Conclusione di parte resistente:
“il rigetto della richiesta di sospensiva avanzata da controparte con la liquidazione a suo carico delle spese della presente fase cautelare, come ritenuto dalla Corte di
Cassazione e per il rigetto nel merito della domanda di revocazione proposta, con condanna ex art. 96 cpc”.
FATTO E DIRITTO
1) L'odierno ricorrente propone domanda di revocazione della sentenza n. 914/2023 della Corte d'Appello di L'Aquila, pronunciata l'8 giugno 2023 notificata il 14.06.2023,
a decisione dell'appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Pescara n.
2716/2020 emessa a definizione del giudizio n. 1994/2020 R.G..
1.1) Il procedimento in oggetto trae così origine da un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 08.10.2020 con cui chiedeva la revocatoria ex art. Controparte_1
2901 c.c. degli atti di cessione di credito stipulati in data 27.11.2017 e in data
27.12.2019 da in favore del marito , ricorso iscritto Parte_2 Parte_1
al R.G. n. 1994/2020 presso il Tribunale di Pescara.
In sede di domanda di revocatoria riferiva di essere creditore di Controparte_1 [...]
in forza di sentenza di primo grado, confermata in appello, di Parte_2
condanna della al pagamento della somma di euro 175.000,00 oltre Parte_2
accessori, per prestazioni professionali intercorse, somma indicata nel successivo atto di precetto del 19.08.2019 in euro 250.324,95 (cfr. sent. Trib. PE n. 1437-2017, pubblicata il 21.11.2017; sent. di conferma C. App. AQ n. 1145-2019 pubblicata il 26.06.2019).
A seguito di atto di pignoramento presso terzi notificato in data 21.10.2019, il terzo pignorato dichiarava, in data 13.11.2019, che la società e la sig.ra Parte_3 [...]
in data 24.09.2009 avevano stipulato scrittura privata autenticata per la Parte_2
costituzione di un diritto di superficie di 23 anni sul terreno di proprietà della
[...]
per un importo di euro 1 milione quale corrispettivo per la cessione del Parte_2
diritto di superficie da versarsi come segue: euro 153.541,67 alla stipula della scrittura privata;
euro 846.458,33 in 239 rate mensili consecutive di euro 3.541,66.
pag. 3/14 1.2) Con comunicazione del 25.11.2017 la riferiva alla società Parte_2
la cessione del predetto credito a favore di (il proprio Parte_3 Parte_1
marito), limitata solo ad euro 212.499,60 quindi per 60 rate.
Pertanto, la società (terza pignorata) doveva ancora versare 118 rate, per un totale di euro 417.915,88 di cui 36 rate (euro 127.499,76) al sig. e successivamente 82 Pt_1
rate alla sig.ra (euro 290.416,12). Parte_2
Si precisava inoltre che la società (terza esecutata dal rispetto Parte_3 CP_1
alla era anche parte avversa nei confronti della in altro Parte_2 Parte_2
procedimento dinanzi al Tribunale di Pescara R.G. n. 4411/2014, conclusosi con sentenza n. 1108/2018, pubblicata il 10.07.2018, ove si condannava la Parte_3
alla refusione della somma di euro 175.000,00 oltre interessi, verso il per lavori CP_1
di progettazione di impianto fotovoltaico di cui alla scrittura del 24.09.2009, sentenza di poi appellata e giunta a sentenza di appello di conferma del primo grado (sent. di conferma C. App. AQ n. 720-2022 pubblicata il 17.05.2022), con cui si sanciva l'applicazione dell'istituto dell'accollo interno per somme dovute dalla al Parte_2
e da cui veniva tenuta indenne dalla per via di pregresso CP_1 Parte_3
obbligo così assunto.
1.3) In data 09.11.2019 veniva notificato alla società atto di precetto Parte_3
da parte degli avvocati della sig.ra basato sulla sopra citata sentenza Parte_2
(Trib. PE sent. n. 1108/2018) con richiesta di pagamento della somma di euro
194.440,67 (in quanto alla somma di euro 175.000,00 venivano aggiunti gli interessi e spese legali).
Il giudice dell'esecuzione assegnava a euro 194.440,63 dovuta da Controparte_1
alla oltre euro 60.230,61 dovuti alla medesima Parte_3 Parte_2
dalla a titolo di rate non ancora scadute. Parte_3
L'ordinanza di assegnazione veniva però impugnata e sospesa.
Dopo l'ordinanza detta del 17.12.2019 del giudice dell'esecuzione, la con Parte_2
atto del 27.12.2019 cedeva al marito le ulteriori 65 rate mensili di Parte_1
credito a lei dovute dalla Parte_3
1.4) Il ricorrente proponeva pertanto domanda di revocatoria avverso gli Controparte_1
atti di cessione del credito dalla al coniuge ed in particolare del Parte_2 Pt_1
pag. 4/14 primo atto di cessione in data 27.11.2017 per l'importo di euro 212.499,60 pari a 60 rate
(euro 3.541,66 x 60 = 212.499,60) e del secondo atto di cessione in data 27.12.2019 relativo alle ulteriori e residue 65 rate, in quanto idonei a distrarre l'ingente patrimonio mobiliare della e a ledere le sue ragioni di credito. Parte_2
1.5) Si costituiva la che nel merito eccepiva che il ricorrente Parte_2
aveva già ottenuto soddisfazione del suo credito con assegnazione della somma Pt_4
di euro 194.440,63 dovuta da alla (sent. Trib. PE n. Parte_3 Parte_2
1108-2018 pubblicata il 10.07.2018, su R.G. n. 4411-2014, di poi confermata da sent. C.
App. AQ n. 720-2022 pubblicata il 17.05.2022), nonché di euro 60.230,61 dovuta dalla alla per ratei dovuti non ancora scaduti, così venendo Parte_3 Parte_2
meno ogni ragione di credito da far valere a mezzo azione revocatoria.
1.6) La resistente deduceva poi di aver ricevuto dal marito l'importo di Parte_1
euro 441.000,00 con cui aveva integrato il finanziamento di euro 841.000,00 ricevuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un fondo di proprietà del , Pt_1
rilevando quindi che la cessione del credito al marito consisteva in realtà nella restituzione di somme finanziate e quindi in adempimento di un debito scaduto, non potendo pertanto applicarsi azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 comma 3 c.c.
Evidenziava inoltre che la sentenza n. 1437/2017 del Tribunale di Pescara, di poi sentenza di conferma C. App. (AQ) n. 1145/2019, posta alla base del diritto di credito azionato dal ricorrente (nella causa tra e era stata Parte_2 Controparte_1
impugnata in Cassazione e non ancora divenuta irrevocabile.
2) Ordinanza n. 2716/2020 pubblicata l'11.12.2020. Con Ordinanza n. 2716/2020 il
Tribunale di Pescara accoglieva la domanda di revocatoria dell'atto di cessione dei crediti accertando l'esistenza del credito del già asseverato in altri giudizi, e CP_1
degli atti di disposizione patrimoniale del debitore, pregiudizievoli per il creditore in quanto incidenti sulla garanzia patrimoniale del credito. Riteneva dimostrata la conoscenza da parte del terzo cessionario, coniuge del debitore cedente, del carattere depauperante dell'alienazione, lesiva delle ragioni del creditore. Conseguentemente il giudice di primo grado dichiarava: “l'inefficacia nei confronti del ricorrente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e 2902 c.c., delle cessioni del credito effettuate in data
27.11.2017 e in data 27.12.2019 dalla sig.ra in favore del Parte_2
pag. 5/14 marito ” e condannava “i convenuti e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, al rimborso in favore del ricorrente, delle spese Parte_1
processuali che liquida in € 807,44 per esborsi ed € 3.980,00 per onorari, oltre I.V.A.,
C.A.P. e spese generali nella misura del 15%”.
2.1) L'ordinanza n. 2716-2020 del Tribunale di Pescara veniva impugnata in appello nel giudizio iscritto al R.G. n. 42/2021 presso la Corte d'Appello di L'Aquila dagli appellanti e i quali chiedevano di: “- 1) rigettare “in toto” la Pt_1 Parte_2 domanda revocatoria proposta dall'Ing. in quanto inammissibile e Controparte_1
improponibile, e, comunque, infondata in fatto e in diritto;
- 2) per conseguenza, condannare esso Ing. al pagamento delle spese del doppio grado del Controparte_1
doppio giudizio;
- 3) in via subordinata istruttoria: ammettere la prova testimoniale richiesta con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado e disporre C.T.U. per l'accertamento del valore dell'impianto fotovoltaico della sig.ra Parte_2
contraddittoriamente richiamato nel ricorso introduttivo, ma a diverso fine,
[...] dallo stesso Ing. ” CP_1
Si costituiva l'ing. che invece domandava di: “rigettare l'appello proposto in quanto CP_1
inammissibile, improponibile, nonché infondato in fatto e diritto, con la conferma della sentenza impugnata”.
3) Sentenza di appello. La Corte d'Appello, individuava i motivi di impugnazione come di seguito: 1) “circa un preteso difetto di istruttoria”; 2) “difetto di legittimazione attiva e inesistenza del credito”; 3) “circa la pretesa violazione dell'articolo 2901 c.c.”; 4 e 5)
“circa il consilium fraudis, l'animus nocendi e l'eventus damni”.
La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza n. 914/2023, pubblicata il 09.06.2023, così provvedeva: “A. Rigetta l'appello. B. Condanna e Parte_1 Parte_2
in solido tra di essi a rifondere le spese di giudizio di secondo grado in
[...] favore dell'ing. liquidate in euro 9.991,00, oltre iva, cpa e spese Controparte_1
generali al 15% C. Condanna e in solido tra di Parte_1 Parte_2 essi a pagare in favore dell'ing. ex articolo 96, comma 3, c.p.c., Controparte_1
ulteriori euro 9.991,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15% D. Accerta che ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti e in solido Parte_1 Parte_2
pag. 6/14 tra di essi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del suddetto articolo 13, comma 1 bis”.
4) Ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
Propongono revocazione avverso la sentenza di appello e Parte_1 Parte_2
per i seguenti errori di fatto, non avendo la Corte individuato per
[...]
travisamento fatti i veri motivi di appello ed avendo invece individuato come motivi di impugnativa parti della comparsa di costituzione o della ricostruzione di fatto dell'appello, non costituenti le ragioni di gravame:
4.1) “Errore di fatto” relativo al primo motivo di impugnazione (v. citaz. in App., pagg.
10/12 n.r.g. 43-2021).
Rilevavano i ricorrenti come la Corte d'Appello così rubricava l'analisi del primo motivo di appello: “circa un preteso difetto di istruttoria”.
Le parti riportate in sentenza come presunte trascrizioni del primo motivo di impugnazione erano invece mere deduzioni difensive svolte in 1° grado nella comparsa di costituzione e risposta. Per tale motivo seguiva, di conseguenza, una inevitabile pronuncia di inammissibilità di tale assunto, in quanto ritenuto generico e senza che gli appellanti avessero argomentato sui precipui profili istruttori ritenuti ingiustamente negletti e sulla loro concreta e specifica incidenza sulla decisione della causa (di primo grado impugnata).
Invece per l'odierno appellante, il primo motivo di appello in R.G. n. 43 – 2021 era il seguente: “1 - Erroneo rigetto dell'eccezione dei convenuti dell'inammissibilità dell'azione revocatoria “de qua” ai sensi del 3° comma dell'art. 2901 cod. civ., con violazione di questa stessa norma, in relazione all'art. 15 cod. proc. civ. ed agli artt.
2721, 2° co., 2724, nn. 1) e 2), e 2729 cod. civ.; nonché motivazione insufficiente ed illogica”.
Il primo giudice pertanto violava il 3° comma, art. 2901 c.c. secondo cui “non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”, non motivando sul punto e non ammettendo prova testimoniale del (marito della diretta a Pt_1 Parte_2
provare il preesistente finanziamento di euro 441.000,00 verso la coniuge.
Così si argomentava in ricorso: “I ricorrenti ritenevano di converso che la prova di tale pregresso debito derivava dalla missiva del 24.05.2010 (doc. n. 12) con cui la CP_2
pag. 7/14 dell'Adriatico comunicò alla la concessione di un mutuo di euro Parte_2
840.000,00 chiedendo fideiussione solidale di euro 840.000,00 a firma del coniuge della titolare e copia quietanza di pagamento dell'impianto fotovoltaico di euro
1.050.000,00 + Iva e quindi per euro 1.281.000,00. Inoltre, nel doc. 10 rubricato
“Comparsa di costituzione e risposta” in R.G. n. 6916-2009 c/o Trib. PE
[procedimento sfociato in sent. Trib PE n. 1437-2017 di condanna della Parte_2
al pagamento degli emolumenti professionali dovuti al per euro 175.000,00], CP_1
l'ing. diceva di essere “rimasto sconcertato per la dichiarazione di mancanza di CP_1 liquidità dell'Azienda” della circostanza, per l'appellante, che provava Parte_2
la necessità di ricorrere alla richiesta di denaro della verso il proprio Parte_2
coniuge e che non è stata contestata. Il primo giudice avrebbe comunque Pt_1
potuto reperire la prova tramite le testimonianze dei direttori di filiale dei rispettivi istituti di credito interessati alle varie operazioni finanziarie ove non fosse stata provata la circostanza del mutuo di euro 441.000,00 del alla coniuge Pt_1 [...]
L'erronea interpretazione del primo giudice riteneva: a) ostativo il Parte_2
rapporto di coniugio alla testimonianza senza adeguatamente vagliare gli artt. 2721, co. 1 e 2 c.c. e art. 2724 c.c.; b) le norme di riferimento erano invece l'art. 2724 n. 1 e
n. 2 c.c. sul principio di prova scritta quali i documenti n. 10 e n. 12 richiamati.
Il primo giudice disattendeva le prove richieste e l'espletamento di una CTU per
l'accertamento del valore di mercato dell'impianto fotovoltaico di proprietà della
[...]
impediva, inoltre, il mutamento del rito in ordinario che avrebbe consentito Parte_2
invece una congrua attività istruttoria.
L'errore del pregresso giudice impediva l'accertamento della sussistenza di un debito della cedente verso il cessionario con l'effetto ex art. 2901, co. 3, c.c. per cui “non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto” cui seguiva l'ulteriore grave sanzione della responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c.”.
4.2) “Errore di fatto” relativo al secondo motivo di impugnazione.
La Corte d'appello nella sentenza impugnata indica come secondo motivo di impugnazione: “Difetto di legittimazione attiva e inesistenza del credito”.
Secondo parte ricorrente il secondo motivo di appello era rubricato nel modo seguente:
pag. 8/14
2 - Erroneo riconoscimento della sussistenza tuttora in capo all'attore, ora appellato, anche della condizione essenziale d'un credito, con violazione dell'art. 2901, 1° comma, c.c., in relazione all'art. 115 cod. proc. civ. e, in generale, ai criteri di ermeneutica giuridica;
nonché insufficienza di motivazione”.
Dalla erronea individuazione del motivo di appello derivava il rigetto dello stesso che si palesava invece del tutto fondato.
Infatti, quanto anche alla sola aspettativa di credito tutelata nell'azione revocatoria, doveva evidenziarsi che l'ing. aveva per il suo credito già eseguito un fruttuoso CP_1
pignoramento presso terzi, la ed aveva avuto dal giudice Parte_3 dell'esecuzione l'assegnazione di somme per il relativo intero importo (doc. n. 8).
Erroneo si pone il richiamo alla successiva sospensione della esecutività dell'ordinanza di assegnazione delle somme di euro 194.440,63 oltre ad euro 60.230,61 (doc. n. 8) in quanto quelle somme erano comunque rimaste destinate e vincolate alla soddisfazione del credito del CP_1
4.3) “Errore di fatto” relativo al terzo motivo di impugnazione intitolato: “sulla pretesa violazione violazione dell'art. 2091 c.c.”.
Il vero motivo di appello verteva sugli elementi soggettivi fondamentali del “consilium fraudis” dell'“animus nocendi” e della “scientia damni”, risultando lo stesso così rubricato nell'atto di appello: “3 - Erroneo riconoscimento dell'esistenza nei convenuti/appellanti del “consilium fraudis”, dell'“animus nocendi” o, comunque, della “scientia damni”, con conseguente erroneo diniego dell'assoluta loro buona fede: in violazione dell'art. 2697 cod. civ. e dello stesso art. 2901, 1° comma, n. 1) e n. 2), cod. civ. e con una motivazione sia apodittica che insufficiente”.
4.4) “Errore di fatto” relativo al quarto motivo di impugnazione. Il giudice di appello ravvisava un quarto e quinto motivo di appello da analizzare insieme, rubricati come:
“circa il consilium fraudis, l'animus nocendi e l'eventus damni”.
In realtà, evidenziavano i ricorrenti in revocazione che v'era solo un quarto motivo di appello così rubricato: “4 - Infine, erroneo riconoscimento della sussistenza del presupposto dell'“eventus damni”, in ulteriore violazione dell'art. 2901 cod. civ., in relazione all'art. 115 cod. proc. civ., all'art. 2697 c.c. ed ai principi generali nella valutazione delle prove;
nonché grave carenza di motivazione”.
pag. 9/14 Evidente era il travisamento ed il conseguente errore di fatto nella ricostruzione dei motivi di impugnazione e della ricostruzione fattuale della vicenda.
Si richiamavano quindi tutte le difese articolate nei singoli motivi di impugnazione nell'atto di appello e si chiedeva la revocazione dell'impugnata sentenza di appello con decisione di merito del gravame di secondo grado con accoglimento dello stesso e condanna di controparte alla restituzione di quanto già versato in esecuzione della sentenza revocanda. Con vittoria di spese.
4.5) Si costituiva nel giudizio di revocazione chiedendo il rigetto della Controparte_1
revocazione avendo nel merito la Corte d'appello deciso tutti i motivi di impugnazione e risultando il ricorso infondato. Con vittoria di spese.
5) Motivi della decisione.
La domanda di revocazione per errore di fatto della sentenza di Corte d'Appello di
L'Aquila n. 914/2023 pubblicata in data 9 giugno 2023 è infondato.
Deve premettersi che per costante giurisprudenza di legittimità ricorre l'errore di fatto di cui all'art. 395 n.4 c.p.c. quanto la pronuncia del giudice sia il frutto di una svista percettiva senza che si tratti di un fatto soggetto a diverse valutazione e la pronuncia sia quindi frutto di posizioni contrapposte tra le parti.
Ha chiarito la Cassazione, infatti, che: “l'inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio” (Cass.
Sent. n. 27897 del 29 ottobre 2024).
Ancora in modo più specifico si è chiarito che: “in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa;
c)
pag. 10/14 deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;
d) deve essere essenziale e decisivo;
e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, lungi dall'evidenziare un errore di fatto percettivo, ha lamentato un omesso esame dei motivi articolati nel ricorso introduttivo, così sollecitando un rinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso per cassazione)” (Cass. S.U. Ord. n. 20013 del 19 luglio 2024).
Nel caso in esame i ricorrenti lamentano una sentenza di appello frutto degli indicati errori di fatto consistenti, invece nella sostanza, nell'avere il giudice di secondo grado rubricato i motivi di appello in modo del tutto erroneo rispetto a quelli rubricati nell'atto di appello, così giungendo ad erronea pronuncia di rigetto del gravame.
Al riguardo preliminarmente deve osservarsi come le motivazioni di appello, pur se necessariamente specifiche ai sensi dell'art. 342 c.p.c., devono emergere, indipendentemente dalla rubrica e dai titoli ad essi posti nell'atto di impugnazione, dalle specifiche ragioni di contrasto con l'iter argomentativo del primo giudice, come evincibili dall'atto di appello.
Al riguardo la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che: “al fine di stabilire se con l'atto d'impugnazione l'appellante si sia limitato a dedurre (inammissibilmente, al di fuori dei casi indicati agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.) censure di mero rito avverso una pronuncia a lui sfavorevole nel merito, il giudice del gravame non può fermarsi ad esaminare la rubrica dei motivi di impugnazione, ma deve guardare anche allo sviluppo dei motivi stessi, e così scrutinare nel merito l'impugnazione ove, con essi, l'appellante abbia dedotto ritualmente, nel rispetto del requisito di specificità della doglianza richiesto dall'art. 342 cod. proc. civ., anche questioni attinenti al fondo del prodotto decisorio, lamentando, al di là di quanto indicato in sede di intitolazione del vizio denunciato, l'ingiustizia della sentenza” (Cass. Sent. n.3718 del 15 febbraio 2011).
Alla luce di tali principi deve ritenersi che con la sentenza oggetto di revocazione, la
Corte, pur rubricando, trattando e valutando i singoli motivi di impugnazione in modo diverso da come rubricati e titolati nell'atto di appello, nella sostanza abbia in modo del tutto corretto individuato le specifiche ragioni di gravame, pronunciando sulle stesse,
pag. 11/14 con corretta ricostruzione della vicenda fattuale, come tra l'altro riportata nell'ordinanza di primo grado e non contestata in punto di fatto emergente dalla documentazione in atti.
In particolare nella sentenza di appello revocando il giudice di secondo, trattando quello che indica come primo motivo ha individuato una doglianza effettivamente esistente ed esplicitata nell'atto di gravame, pur se in parte descrittiva e nell'ambito di quello indicato nell'atto di gravame come primo motivo di impugnazione.
Osserva questo giudicante come nella sentenza revocanda, la Corte d'Appello abbia in realtà trattato, indicandoli come primo e terzo motivo, ciò che nell'atto di appello era intitolato come primo motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti si dolevano del rigetto dell'eccezione svolta in primo grado relativa all'inammissibilità della revocatoria per essere stati gli atti di cessione crediti in realtà meri adempimenti di un debito scaduto, debito intercorrente tra la ed il coniuge Parte_2 Parte_1
Nello stesso ambito gli appellanti si dolevano della non corretta ricostruzione della vicenda dal punto di vesta fattuale e giuridica e della non ammissione della prova testimoniale volta a provare proprio l'esistenza del debito tra i coniugi.
Ugualmente non si ravvisa alcun errore di fatto in ciò che nella sentenza oggetto di revocazione la Corte indica come secondo motivo di impugnazione, laddove veniva trattata la sussistenza del diritto di credito quale presupposto dell'art. 2901 c.c., in linea con quanto oggetto di doglianza di merito del secondo motivo di impugnazione riportato nell'atto di appello, le cui doglianza specifiche risultano quindi correttamente individuate e valutate, indipendentemente dal titolo e dalla rubrica loro conferita.
Con quello che nella sentenza revocanda viene indicato come quarto e quinto motivo di gravame, la Corte risulta avere affrontato l'oggetto di doglianza esposto nell'atto di appello al quarto motivo di appello e relativo alla sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria relativi al consilium fraudis, all'animus nocendi ed all'eventus damni.
Pertanto, non sussiste nella diversa rubrica ed intitolazione dei motivi di impugnazione trattati nella sentenza rispetto alla rubrica indicata nell'atto di appello alcun errore di fatto, risultando nel merito e nel contenuto correttamente individuati i fatti relativi alla pag. 12/14 vicenda storica e le ragioni specifiche di doglianza in ordine all'iter motivazionale seguito dal primo giudice.
Né si ritiene sussista, né appare allegato, alcuna diversa percezione di fatti oggetto di causa da parte dell'organo giudicante, risultando la decisione di secondo grado frutto di valutazione dei fatti esposti dalle parti secondo opposte prospettazioni, al di fuori del perimetro di ammissibilità dello strumento invocato di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.
Per tali ragioni il ricorso per revocazione appare infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza secondo liquidazione indicata in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione proposto da e avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 914/2023, pubblicata il 09.06.2023, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
• Rigetta il ricorso e conferma la sentenza impugnata;
• Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese di lite in favore di controparte, liquidate in € 9.991,00 oltre Iva, Cap e spese generali come per legge;
• Dichiara che parte ricorrente è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in data 23 dicembre 2024 su relazione della
Dott. Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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