Articolo 2 della Legge 18 giugno 2003, n. 146
Articolo 1
Versione
10 luglio 2003
Art. 2. 1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , con imputazione all'unita' previsionale di base 3.2.4.2 «Garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, e corrispondenti per gli esercizi successivi.
Entrata in vigore il 10 luglio 2003