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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 04/09/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 628/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO affari civili contenziosi
Il Tribunale, nella persona del magistrato Dott. Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 628/2021:
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Fabrizio Chioini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Porto
Sant'Elpidio, Via Tunisia n.3, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Filippo Marcello e Alessandra D'Amico, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI (P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Fraticelli, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come segue.
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 09.04.2025:
“ 'Piaccia all'Onorevole Tribunale di Fermo, contrariis reiectis,
A) - IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: - revocare, dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo del Tribunale di Fermo n. 113/2021 del 04/02/2021 notificato il 19 febbraio 2021 emesso nei confronti del signor ed in favore dell'Arch. , per i Parte_1 Controparte_1 motivi indicati nella narrativa della citazione e delle memorie ex articolo 183 sesto comma Cod. Proc. Civ.;
B) - IN VIA SUBORDINATA: - ridurre il credito ingiunto nella misura che risulterà in corso di causa;
C) - IN VIA RICONVENZIONALE: Piaccia all'Onorevole Tribunale di Fermo, contrariis reiectis, - condannare l'Arch. nonché, sussistendone i presupposti, la terza chiamata, società Controparte_1
“ , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido fra Controparte_2 di loro, alla restituzione/pagamento in favore del signor delle somme per i Parte_1 compensi percepiti e non dovuti pari ad Euro cinquantasettemila.111,84 (€ 57.111,84) ed al risarcimento di tutti
i danni procurati allo stesso signor che si quantificano nella somma di Euro Parte_1 duecentonovantatremila.687 (€ 293.687,00) più IVA se dovuta e così per un totale di Euro trecentocinquantamila798,84 (€ 350.798, 84) ovvero di quella diversa anche ricorrendo ad apposita C.T.U. ovvero alla valutazione equitativa ex articolo 1226 del Codice Civile, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto al soddisfo effettivo,
D) - IN VIA ULTERIORMENTE GRADUATA: ordinare la compensazione tra i rispettivi crediti, con condanna del pagamento della differenza in favore dell'opponente, E) - onerare la parte o le parti soccombenti della rifusione delle spese e competenze di causa.
F) - Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione nonostante gravame, come per Legge'. Occorrendo, previa rimessione della causa in istruttoria, al fine di dimostrare la fondatezza, in modo particolare, della domanda riconvenzionale ma senza invertire l'onere probatorio sul resto, si chiede l'ammissione delle prove dedotte con la seconda memoria ex articolo 183 sesto comma Cod. Proc. Civ. che non sono state ammesse.”.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come segue: “precisa le conclusioni come formulate nella prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., in via istruttoria insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori così come richiesti nella seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c., si oppone alle richieste istruttorie formulate da parte opponente per i motivi esposti nella terza memoria ex art. 183 c.p.c.” e, dunque, quanto alle conclusioni di merito:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito ed in via principale, rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'opponente e, per l'effetto, confermare integralmente in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 113/2021 del 4 febbraio 2021 (R.G.
2094/2020), emesso il 4 febbraio 2021, notificato il 19 febbraio 2021, recante l'importo di € 33.537,89, oltre
€ 262,97 per visto nonché alle spese di procedura liquidate in euro 1.305,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
nel merito in via meramente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n.
113/2021 del 4 febbraio 2021 (R.G. 2094/2020), emesso il 4 febbraio 2021, accertare e dichiarare che
l'Architetto è creditore nei confronti di dell'importo di € 33.537,89, ovvero Controparte_1 Parte_1 della diversa maggiore o minore somma che venisse accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora a decorrere dal 28 novembre 2008 sino al saldo effettivo e, per l'effetto, condannare Parte_1
al pagamento in favore dell'Architetto dell'importo di € 33.537,89 ovvero di quella diversa Controparte_1 maggiore o minore somma che venisse accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora a decorrere dal 28 novembre 2008 sino al saldo effettivo.
In ogni caso, rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte da in quanto prescritte, Parte_1 inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare che ha agito Parte_1
con mala fede e colpa grave e conseguentemente condannare l'opponente, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni in favore dell'Architetto da liquidarsi in via equitativa. Controparte_1
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dell'opponente, rigettare le eccezioni di prescrizione, di inoperatività e di limitata copertura della polizza assicurativa sollevate dalla terza chiamata e, per l'effetto, dichiarare tenuta la compagnia corrente in Milano, Controparte_2
Via Tolmezzo n. 15 (P.IVA ), in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante P.IVA_1 pro-tempore, al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute all'opponente dall'Architetto Controparte_1 in relazione alle contestazioni di cui è causa.
In ogni caso con vittoria di spese, anche generali, e compenso professionale del giudizio, oltre CNA ed IVA come per legge”.
Parte terza chiamata ha precisato le proprie conclusioni come formulate nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui alla superiore narrativa e per quant'altro ritenuto di ragione e di giustizia:
1) in via preliminare: accertata l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2952 c.c. dei diritti derivanti dalla polizza “R.C. Professionale Ingegneri – Architetti” n. 2000019490.0 accesa dall'Arch. con Controparte_1
(oggi in data 24.1.2007, respingere tutte le domande avanzate Controparte_3 Controparte_4 dall'Arch. e da qualsivoglia altro soggetto nei confronti di in quanto Controparte_1 Controparte_4 inammissibili e/o improponibili ed in ogni caso infondate in fatto ed in diritto, con ogni di ciò giuridica conseguenza
e statuizione di legge;
2) in via principale nel merito: nella denegata ipotesi di rigetto della precedente domanda, accertata l'inoperatività della suddetta polizza rispetto ai fatti dedotti in giudizio per tutti i motivi suesposti in narrativa, respingere qualsivoglia domanda avanzata dall'Arch. e da qualsivoglia altro soggetto nei confronti di Controparte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto, con ogni di ciò giuridica conseguenza e statuizione Controparte_4 di legge;
3) in via subordinata: nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto delle precedenti domande, accertata
l'intervenuta prescrizione dei diritti del Sig. così come azionati nel presente giudizio ed in ogni Parte_1 caso accertata l'assenza di qualsivoglia responsabilità professionale in capo all'Arch. respingere Controparte_1 la domanda riconvenzionale avanzata nei confronti di quest'ultimo dal Sig. ed indi respingere Parte_1 qualsivoglia domanda da chiunque avanzata nei confronti di in quanto del tutto infondata Controparte_4 in fatto ed in diritto, oltre che eccessiva nel suo ammontare ed in ogni caso non provata, con ogni di ciò giuridica conseguenza e statuizione di legge;
4) in via di ulteriore subordine: nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto delle precedenti domande e di riconoscimento anche parziale delle altrui pretese, limitare l'indennizzo eventualmente dovuto dalla CP_4
– ai sensi dell'art. 14 della polizza sopra richiamata – alla quota-parte di responsabilità direttamente ascrivibile all'Arch. e non anche alla parte di responsabilità che gli dovesse derivare dal rapporto con altri Controparte_1 professionisti e/o con la ditta appaltatrice, nonché contenere le richieste avversarie di indennizzo nell'ambito del rischio garantito dalla polizza sopra richiamata e nei limiti di quanto ivi previsto, con gli scoperti, le franchigie e i massimali ivi indicati, e con ogni di ciò giuridica conseguenza e statuizione di legge.
Il tutto con vittoria di competenze e spese di lite”.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio al fine di ottenere l'annullamento, o in subordine la Controparte_1 riduzione, del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, nonché, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla controparte ed il risarcimento dei danni patiti, ovvero, in via ulteriormente gradata, che fosse disposta la compensazione dei crediti intercorrenti tra le parti. A tal fine, parte attrice, con il proprio atto di citazione, deduceva quanto segue:
- in data 19.02.2021, veniva ad essa notificato il decreto ingiuntivo n. 113/2021, emesso in data 04.02.2021 dal Tribunale di Fermo, nell'ambito della procedura RG n. 2094/2020, a seguito del ricorso dell'Arch. ; Controparte_1
- con tale provvedimento veniva ad essa ingiunto di corrispondere a favore del ricorrente: la pretesa somma di euro 35.537,89 “(…) a saldo dei maggiori compensi dovuti in relazione all'incarico “per la progettazione e la direzione lavori per la realizzazione di un'area di servizio per distribuzione carburanti a Porto Sant'Elpidio, via Garda” oltre ad interessi e accessori di legge;
euro 1.262,97 per visto;
euro 1.305,00 per le spese di procedura per compenso professionale;
euro 286,00 per esborsi più il quindici per cento per rimborso spese forfetario, IVA e CAP;
- sosteneva, tuttavia, che l'ingiunzione era affetta dal vizio di carenza di legittimazione attiva per il pagamento dell'intero compenso. Secondo la sua ricostruzione, l'incarico per la realizzazione del distributore di benzina era stato assunto congiuntamente sia dalla parte odierna convenuta che da un altro professionista, Arch. dato che Persona_1 entrambi, nella loro qualità di liberi professionisti, avevano sottoscritto il disciplinare di incarico del 26.06.2007. Sottolineava, tuttavia, che il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio veniva richiesto dalla sola parte odierna convenuta ma con riferimento all'intero importo eventualmente dovuto ad entrambi i professionisti;
- eccepiva, inoltre, l'avvenuta prescrizione sia del diritto che della domanda promossa dal ricorrente. Deduceva, in particolare, che la domanda riconvenzionale avanzata dalla controparte nel giudizio definito dal Tribunale di Fermo con sentenza n. 500/2017, iscritto al n. RG 95/2009, con la quale la stessa aveva richiesto il pagamento del proprio compenso nonostante fosse stata convenuta in giudizio quale garante dell'esecuzione dei lavori, non aveva prodotto alcun effetto interruttivo della prescrizione, dato che la stessa domanda riconvenzionale non poteva essere considerata inerente all'oggetto del giudizio. Sosteneva, pertanto, dovesse ritenersi decorsa la prescrizione con riferimento sia a quella triennale di cui all'articolo 2956 c.c., che al termine decennale previsto dall'articolo 2946 c.c., dato che tra la prima richiesta di pagamento del 12.03.2009 alla seconda del 19.06.2020 erano trascorsi più di dieci anni;
- contestava, inoltre, l'ammontare del credito ingiunto, pari ad euro 35.537,89, in quanto la controparte non aveva provveduto ad inviarle i documenti contabili necessari per l'esatta quantificazione. Dichiarava che, a tal fine, non dovevano essere presi in considerazione né la parcella corredata dal parere reso dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza del convenuto, in quanto atto unilaterale privo di valenza probatoria, né la C.T.U. menzionata nel ricorso monitorio, secondo cui la parcella sarebbe stata “in linea con quelle praticate in zona dai professionisti”, in quanto non erano mai stati indicati i criteri che il Consulente aveva utilizzato per stabilire i valori di mercato ed inoltre perché si trattava di consulenza resa in altro procedimento;
- contestava, poi, il diritto al compenso rivendicato dalla controparte sostenendo che quest'ultima, in qualità di direttore dei lavori e progettista, non avrebbe adempiuto diligentemente le proprie prestazioni professionali. A suo dire, infatti, i lavori eseguiti sarebbero stati inficiati da una serie di vizi e la presenza degli stessi risulterebbe attestata dallo stesso Arch. nella relazione tecnica da lui redatta, la quale, assumerebbe CP_1 quindi una valenza confessoria. Secondo parte attrice risulterebbe altresì attestato, nella
CTU indicata nel ricorso monitorio della stessa controparte, l'errore commesso dalla parte convenuta in ordine alla volumetria indicata nel permesso a costruire: 851 mq anziché 874 mq. Di conseguenza, l'attore lamentava di ritrovarsi con un manufatto più piccolo di quello che, all'epoca, poteva essere edificato. Ancora, sosteneva che la controparte avrebbe affidato l'incarico all'Impresa Mannocchi di eseguire lavori extra-contratto, per euro
33.687,00, senza tuttavia premunirsi dell'autorizzazione e del consenso del committente;
- deduceva, quindi, per tutti i motivi esposti, le seguenti voci di danno a carico della controparte: violazione dei doveri di vigilanza circa la mancata esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte ed il mancato impiego di materiali idonei (€ 30.000,00); errore professionale circa la mancata fruizione di tutta la volumetria che la zona ed il progetto avrebbero consentito al committente (€ 30.000,00); aver autorizzato l'esecuzione di lavori extra-contratto senza l'autorizzazione ed il consenso del committente (€ 33.687,00);
- chiedeva, altresì, il risarcimento del danno, per un valore di € 200.000 più IVA se dovuta, asseritamente derivante da alcune dichiarazioni mendaci che la controparte avrebbe reso nel procedimento arbitrale promosso nei suoi confronti dall'appaltatore CP_5
, conclusosi con il lodo irrituale pronunciato il 6 marzo 2020, con cui l'attore era
[...] stato condannato al pagamento di € 138.423,40 più IVA, oltre e 20.000,00 per spese di lite, da corrispondere a favore del suddetto appaltatore;
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 25.06.2021, si costituiva in giudizio deducendo quanto segue: Controparte_1
- in primo luogo, eccepiva l'infondatezza dell'eccezione “pregiudiziale”, sollevata da controparte, relativa all'asserita carenza di legittimazione attiva per il pagamento dell'intero compenso professionale. Secondo parte convenuta, dalla sottoscrizione congiunta del disciplinare di incarico del 26.06.2007, sia da parte sua che dell'Arch. non Persona_1 sarebbe derivata una pluralità di rapporti di debito/credito ma un unico rapporto giuridico, in cui il pagamento effettuato dal debitore ad uno dei concreditori avrebbe avuto l'effetto di estinguere il debito nei confronti di tutti. Inoltre, l'odierno convenuto sosteneva che nel contratto di appalto soltanto lui sarebbe stato indicato come progettista e direttore dei lavori e sempre e solo a lui sarebbero stati corrisposti tutti i pagamenti sino a quel momento eseguiti dall'attore senza che quest'ultimo avesse mai sollevato alcuna contestazione;
- deduceva poi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto di credito contestato, sollevata da controparte. Secondo la ricostruzione di parte convenuta, l'effetto interruttivo della prescrizione del diritto di credito vantato nei confronti dell'attore, si sarebbe perfezionato con la proposizione della domanda riconvenzionale che la stessa convenuta aveva sollevato all'interno del giudizio intercorrente tra l'odierna controparte e la ditta che aveva eseguito i lavori. In quel giudizio, il committente era stato convenuto dalla ditta appaltatrice poiché quest'ultima sosteneva di non aver mai ricevuto il pagamento per l'opera prestata. Instaurato il giudizio, il committente, ritenendo che i suddetti lavori fossero inficiati da vizi dovuti a negligenze degli architetti incaricati di supervisionare i lavori, aveva convenuto in giudizio questi ultimi per essere manlevato dalle pretese della controparte. Una volta intervenuta, parte convenuta avrebbe quindi avanzato la già menzionata domanda riconvenzionale con la quale, oltre a contestare le ragioni del committente, avrebbe chiesto che quest'ultimo fosse condannato anche al pagamento del compenso dovuto ai due architetti convenuti e mai corrisposto. Sosteneva, altresì, che detta domanda riconvenzionale non sarebbe stata dichiarata inammissibile dal Giudice, come lasciato intendere dall'odierna controparte, e che, al contrario, nel giudizio, era stata disposta una CTU volta a determinare, tra le altre cose, anche l'entità economica delle prestazioni eseguite dai due architetti convenuti. Parte convenuta sosteneva perciò
l'idoneità della domanda riconvenzionale, sollevata nel giudizio promosso innanzi al
Tribunale di Fermo e conclusosi con sentenza n. 500/2017, ad interrompere la prescrizione inerente al proprio diritto di credito vantato nei confronti dell'attore, in aderenza a quanto stabilito dall'art. 2943 c.c.;
- contestava, inoltre, le eccezioni mosse dall'attore in punto di an e quantum del credito vantato. Premetteva, a tal riguardo, che il rilascio del permesso a costruire da parte dei competenti uffici comunali era di per sé prova che la progettazione fosse stata conforme alle normative di settore e che l'unica contestazione sollevata dall'attore, relativa all'asserita oscillazione del soppalco, era infondata in quanto ascrivibile alla sola responsabilità del progettista e direttore dei lavori strutturali e al collaudatore statico, ruoli mai rivestiti dalla stessa parte convenuta, ma da due professionisti scelti dalla committenza;
- proseguiva, poi, dichiarando che nel novembre del 2008, presso il proprio studio, aveva correttamente consegnato la contabilità necessaria per il calcolo della terza ed ultima rata di pagamento, direttamente all'odierno attore. Sosteneva altresì che lo stesso Parte_1 aveva seguito costantemente i lavori nel corso della loro realizzazione e che era abitudine di quest'ultimo richiedere copia di tutta la relativa documentazione a mano a mano che i lavori proseguivano. Per questo motivo, l'odierno attore aveva avuto da sempre contezza anche di tutte le questioni riguardanti i materiali impiegati (la cui correttezza poteva essere verificata tramite verifica della documentazione del direttore dei lavori). Ancora, sosteneva di aver allegato la documentazione de qua all'istanza di vidimazione della propria parcella, avanzata all'Ordine degli Architetti, il quale, l'aveva poi ritenuta conforme ai criteri stabiliti in materia dalla Legge 143 del 1949;
- deduceva anche che la CTU prodotta nel giudizio iscritto al n. RG 95/2009, dimostrava in modo inequivocabile l'esattezza della propria prestazione professionale e, di conseguenza,
l'infondatezza delle doglianze attoree. Sul punto, sottolineava come il Collegio arbitrale, nel condannare l'odierna parte attrice a versare all'appaltatore il corrispettivo dell'opera prestata, aveva, già in quella sede, provveduto a decurtare la cifra che lo stesso Consulente aveva stimato necessaria per la risoluzione dei vizi da lui stesso riscontrati, con la conseguenza che il non avrebbe potuto avanzare all'interno del presente giudizio Parte_1 la richiesta di risarcimento danni inerente a quegli stessi vizi. Contestava, inoltre, che la propria “relazione tecnica a lavori ultimati” rilasciata a favore della controparte una volta completati i lavori, contenesse una confessione circa eventuali proprie negligenze professionali. Al contrario, dichiarava che nella relazione citata venivano solo segnalate alcune criticità ascrivibili alle ditte esecutrici, manifestatesi successivamente all'ultimazione dei lavori e opportunamente segnalate dal direttore dei lavori;
- circa gli asseriti danni per errore nella volumetria edificabile, parte convenuta, forniva la seguente ricostruzione dei fatti: al momento della predisposizione della pratica finalizzata all'ottenimento del permesso di costruire, i progettisti avevano rappresentato al committente che i confini reali perimetravano un'area inferiore alla superficie riportata in catasto, prospettando a quest'ultimo l'opportunità di avviare una procedura di
“riconfinamento”. L'odierno attore, tuttavia, avrebbe preferito presentare direttamente la richiesta di permesso di costruire con la superficie reale di quel momento. Soltanto successivamente parte attrice avrebbe proceduto ad eseguire detto riconfinamento, così ottenendo il riconoscimento di una superficie maggiore, la quale sarebbe poi stata riportata nella successiva Variante di Progetto, con un surplus da poter utilizzare per eventuali ampliamenti. Ancora una volta, tuttavia, il committente non avrebbe voluto usufruire di tale possibilità. Parte convenuta deduceva, quindi, l'infondatezza della domanda volta al risarcimento dei danni patiti per il mancato utilizzo della maggiore superficie disponibile;
- eccepiva, poi, la tardività, ex art. 1669 c.c., e l'infondatezza della questione sollevata da parte attrice relativa al conferimento di incarico all'impresa er l'esecuzione di CP_5 lavori extra-contratto per un valore pari ad euro 33.687,00, senza l'autorizzazione ed il consenso dello stesso committente. Sul punto, deduceva il fatto che in realtà era stato proprio il a richiedere la realizzazione di tali lavori e che il valore citato Parte_1 ricomprendeva, oltre i suddetti lavori extra-contratto, anche tutti gli altri lavori eseguiti dalla ditta incaricata. In ogni caso, sostiene il convenuto, sia i lavori extra-contratto che gli altri, risultavano essere entrambi necessari per il completamento dell'opera commissionata;
- sosteneva, poi, la veridicità di quanto dichiarato all'interno della vicenda arbitrale conclusasi con la condanna di controparte al pagamento del compenso dell'appaltatore.
Secondo parte convenuta, sarebbero stati altri gli elementi idonei ad indurre gli arbitri a pronunciare la condanna. Anzitutto, l'appaltatore avrebbe agito nei confronti del Parte_1
a causa dell'inadempimento di quest'ultimo all'obbligazione di pagamento;
in secondo luogo, gli arbitri avevano avuto a loro disposizione i documenti riguardanti l'intera vicenda nonché le dichiarazioni rese dai testi;
infine, l'impugnazione del lodo irrituale sarebbe stata rigettata dal Tribunale di Ascoli Piceno;
- infine, parte convenuta citava in giudizio la compagnia ai fini della Controparte_6
manleva.
3. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 04.02.2022, si costituiva in giudizio (già deducendo l'intervenuta Controparte_2 Controparte_6 prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa ex art. 2952 c.c., in subordine, l'inoperatività della garanzia assicurativa rispetto ai fatti dedotti in giudizio, in quanto non rientranti nell'ambito dei rischi nominati nella polizza e, in estremo subordine, l'infondatezza delle pretese avanzate dalla parte opponente.
4. All'udienza del 09.03.2022, il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con tali memorie le parti reiteravano le istanze, eccezioni e deduzioni già avanzate con i rispetti atti introduttivi e formulavano le istanze istruttorie.
5. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.10.2022 in punto di accoglimento delle istanze istruttorie avanzate dalle parti, formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “revoca del decreto ingiuntivo opposto;
pagamento da parte dell'opponente dell'importo di euro 20.000,00 in favore della parte opposta. Rinuncia alle domande riconvenzionali svolte dall'opponente; Spese di lite compensate tra le parti”.
All'udienza del 26.01.2023, a fronte della volontà di parte convenuta e della parte terza chiamata di aderire alla proposta conciliativa del Giudice, parte attrice subordinava la propria determinazione all'esito dell'ammissione dell'ordine di esibizione relativo alla contabilità del professionista dell'impresa appaltatrice. CP_1
Per l'effetto, all'udienza del 24.02.2023, il Giudice ordinava alla parte convenuta l'esibizione in giudizio della documentazione contabile necessaria a quantificare l'importo definitivo dell'opera.
All'udienza del 20.04.2023, parte attrice contestava i documenti depositati dalla controparte in data 05.04.2023 ritenendo che l'ordine di esibizione fosse rimasto inevaso.
6. Con ordinanza del 18.07.2023, il Giudice, viste le richieste istruttorie delle parti e ritenuta, alla luce della documentazione depositata in atti, la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione di ulteriori mezzi di prova, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
7. Instaurato il contraddittorio, definito il tema della lite ed istruita documentalmente la causa, all'udienza del 10.04.2025, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il Giudice rimetteva la causa in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO 8. Va innanzitutto vagliata, in quanto questione pregiudiziale di merito, l'eccezione di prescrizione del diritto al pagamento del compenso avanzata dall'attore. Tale eccezione, in particolare, si fonda sull'asserita inidoneità della domanda riconvenzionale per il pagamento del compenso avanzata dal convenuto nel giudizio R.G. 110095/2009, definito con sentenza del
25.07.2017, ad interrompere la prescrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943 e
2945 c.c., in ragione dell'asserita inammissibilità della domanda nel predetto giudizio. L'eccezione non può essere condivisa. Invero, da un lato, ai fini dell'operatività dell'interruzione e della sospensione della prescrizione previsti dagli articoli 2943 e 2945 c.c. in caso di proposizione di una domanda giudiziale nel corso di un giudizio, non è richiesta l'ammissibilità della domanda proposta, da altro lato, comunque, la predetta domanda riconvenzionale era da ritenersi ammissibile, in quanto legittimamente formulata nei confronti del chiamante in causa (il quale aveva agito per far accertare la responsabilità professionale dei chiamati) per il pagamento dei compensi dovuti ai chiamati, tanto che nel predetto giudizio era stata addirittura disposta consulenza tecnica d'ufficio per verificare la congruità delle somme richieste dai professionisti al
. L'eccezione va, dunque, rigettata. Parte_1
9. Occorre adesso passarsi al merito delle domande.
10. Con un primo motivo di opposizione al decreto ingiuntivo contesta Parte_1
l'ammontare del credito ingiunto sostenendo, in particolare, che la controparte non avrebbe fornito la documentazione contabile necessaria per calcolare il valore complessivo dell'opera a lavori ultimati e non essendo, secondo la prospettazione dell'opponente, a tal fine utilizzabile la
CTU espletata nel corso del giudizio di cui al n. RG 95/2009 presso il Tribunale di Fermo e, ciò, per essere stata la stessa resa in altro giudizio, nonché in quanto l'ausiliario non avrebbe indicato
“i criteri che il Consulente ha utilizzato per stabilire i valori di mercato”.
11. Il motivo di opposizione non può essere accolto.
12. Invero, il professionista, con ciò adempiendo al proprio onere probatorio, ha depositato copiosa documentazione (cfr., tra l'altro, prospetto di contabilità finale di tutti i lavori compiuti e dei diversi preventivi emessi dalle rispettive attività di impresa che hanno contribuito alla realizzazione della stazione di servizio, documenti peraltro vistati dal Consiglio dell'Ordine degli
Architetti, che ne ha dunque valutato la corrispondenza alle buone prassi professionali) attestante l'effettiva esecuzione dei lavori di cui al disciplinare di incarico, nonché della loro effettiva consistenza, mentre l'attore si è per contro limitato ad una generica contestazione in ordine alla validità probatoria di detti documenti, del tutto inidonea, in quanto sganciata dalla contestazione specifica della documentazione depositata dal convenuto, a rendere inattendibili i valori presi come riferimento dal professionista per la richiesta dei propri compensi ai sensi del disciplinare di incarico.
13. Ciò, peraltro, assume tanto più maggior valore, se si considera che il compenso richiesto dal professionista, era stato già ritenuto congruo, a seguito di specifico e puntuale quesito del
Giudice, da parte del CTU nell'ambito del giudizio R.G. 95/2009. Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, quanto in quel giudizio accertato dal consulente in ordine alla correttezza di quanto richiesto dal professionista, valutato sulla base della entità obiettiva delle prestazioni rese, verificata in loco dal consulente o attraverso i progetti versati al fascicolo (cfr. quesito e relazione consulenza tecnica R.G. 95/2009), ben può assumere rilievo nel presente giudizio, atteso che le predette indagini, scevre da vizi logici e non contestate in quella sede dall'odierno attore in ordine al parametro tenuto in considerazione dal CTU per la quantificazione dei compensi dei professionisti, erano stato rese nel contraddittorio tra le parti in causa in questo giudizio. Né ancora, ad inficiare detto accertamento, può valere quanto sostenuto dall'odierno attore in ordine al fatto che in detta relazione di CTU il consulente non avrebbe mai indicato “i criteri che il Consulente ha utilizzato per stabilire i valori di mercato”. Invero, per i lavori rispetto ai quali il consulente avrebbe valutato la congruità dei corrispettivi richiesti, sulla base dei valori di mercato, le parti ne avevano espressamente convenuto il corrispettivo nel disciplinare di incarico.
14. Risulta allora congrua, sulla base di quanto sopra detto, la quantificazione del corrispettivo dei professionisti sulla base del disciplinare di incarico, nella misura di € 82.198,00 di cui, a fronte dei pagamenti già effettuati dalla parte opponente e non contestati dalla controparte, residuerebbe il saldo pari ad euro 35.537,89, corrispondente alla cifra ingiunta in via monitoria dal al CP_1
(cfr. decreto ingiuntivo allegato al fascicolo di parte opponente). Parte_1
15. Pure infondato è l'ulteriore motivo di opposizione, e la conseguente domanda riconvenzionale dell'attore, fondato sulla contestazione del credito ingiunto per vizi nell'opera eseguita dall'appaltatore, errori progettuali ed altri inadempimenti. 16. Invero, la contestazione dell'opponente risulta inidonea allo scopo se solo si considera che lo stesso si è genericamente limitato ad addebitare in via automatica alla parte opposta (in qualità di progettista e direttore dei lavori) vizi invece direttamente imputati all'appaltatore, senza specificamente indicare le mancanze in cui sarebbe incorsa la parte opposta (peraltro, anche queste, escluse dalla predetta CTU resa nel giudizio R.G. 95/2009) e, ciò, tenuto anche conto che risulta agli atti depositato il certificato di esecuzione dei lavori (i quali hanno peraltro portato, nei tempi previsti, all'ottenimento dell'agibilità e del collaudo amministrativo della stazione di servizio) sottoscritto dallo stesso Committente e in cui lo stesso afferma che “i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito”. Per contro dalla documentazione depositata e, tra l'altro, dalle relazioni redatte dai progettisti e direttori dei lavori successivamente all'esecuzione dei lavori, gli stessi avevano continuato a fornire al committente la propria opera al fine di contestare eventuali mancanze agli appaltatori, nonché a valutare eventuali rimedi, con ciò emergendo che il direttore dei lavori aveva provveduto in modo trasparente e tempestivo a segnalare eventuali irregolarità e a prospettare i successivi interventi riparativi.
17. Va, poi, considerato che nel giudizio arbitrale intercorso tra il e l'appaltatore è Parte_1
stato accertato il diritto di quest'ultimo al pagamento del compenso da parte del con Parte_1 conseguente rigetto della quasi totalità delle doglianze imputate dal committente all'appaltatore, così come in quella sede è stato pure accertato che i lavori extra contratto erano stati commissionati direttamente dal o, comunque, si riferivano ad interventi necessari per Parte_1
l'esecuzione delle opere. Conseguentemente, non possono trovare rilievo le doglianze dell'opponente in ordine alle, soltanto genericamente, dedotte mancanze della parte opposta nello svolgimento del proprio incarico, con rigetto anche delle conseguenti domande riconvenzionali di restituzione del compenso già corrisposto (domanda che, tra l'altro, avrebbe comunque necessitato di una domanda di risoluzione del contratto, assente nel caso di specie) nonché di risarcimento del danno. A tale ultimo riguardo va, infine, aggiunto che neppure può dar luogo al risarcimento del danno l'asserito difetto progettuale addebitato alla parte opposta e consistito nella certificazione di una minore edificabilità del terreno del non essendo provato (e, Parte_1 invero, neppure in modo specifico allegato) che l'opera dallo stesso commissionata sarebbe stata diversa, per volontà del da quella in concreto realizzata. Parte_1 18. Infine, va rigettata anche la richiesta di risarcimento, anche questa oltre modo generica nell' an e nel quantum, del danno sollevata dal in ordine alla testimonianza resa dalla Parte_1 controparte nel giudizio arbitrale intercorso tra lo stesso committente e l'appaltatore.
19. Basti infatti al riguardo rilevare, da un lato, che il collegio ha inteso adottare le proprie determinazioni prevalentemente sulla base delle risultanze della CTU, relegando le dichiarazioni
(delle quali non vi è peraltro prova della loro obiettiva inattendibilità) rese dall'odierna parte opposta a mero elemento di confronto dei risultati dell'elaborato peritale, da altro lato, che l'attore non ha provato e, prima ancora, allegato, che, in caso di differenti dichiarazioni del professionista nel giudizio arbitrale, lo stesso avrebbe avuto un esito differente.
20. Posto, alla luce di tutto quanto sopra detto, che il convenuto ha fornito prova del suo diritto al pagamento del residuo del compenso per l'opera dallo stesso svolta e, da altro lato, che risultano infondate le sopra vagliate eccezioni e domande riconvenzionali dell'opponente, va tuttavia ancora detto che la domanda del convenuto può essere accolta soltanto nei limiti di seguito indicati.
21. Ed invero, risulta fondato l'ulteriore motivo di opposizione al decreto ingiuntivo formulato dall'attore, con il quale lo stesso ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del convenuto per il pagamento dell'intero compenso dei lavori di cui al disciplinare di incarico del
26.06.2007 e, ciò, in ragione del fatto che creditore della metà della somma di cui al disciplinare sarebbe stato l'ulteriore professionista, Arch. cui anche era stato conferito Persona_1
l'incarico.
22. Infatti, nel predetto disciplinare di incarico figurano quali parti, oltre che il sia Parte_1
l'odierno convenuto che l'Arch. i quali erano entrambi obbligati, senza ulteriore Persona_1 specificazione, all'effettuazione delle prestazioni professionali di cui all'art. 3 del contratto. Quale corrispettivo della prestazione professionale era stato poi previsto, evidentemente a favore dei professionisti, un “compenso complessivo” (cfr. art. 5 disciplinare), senza che fosse alcunché pattuito in ordine alla solidarietà o meno della obbligazione, per sua natura divisibile, di pagamento. Ebbene, ai sensi dell'art. 1314 c.c., “se più sono i […] creditori di una prestazione divisibile
e la obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte”. Ne deriva allora, pertanto, che l'odierno convenuto avrebbe potuto chiedere il pagamento del compenso complessivo pattuito esclusivamente per la parte ad esso spettante, e non già per tutto l'ammontare dello stesso. Conformemente a quanto sopra detto si è, peraltro, più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale ha statuito che: “La solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi"). L'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori” (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2267 del 28/01/2019 (Rv. 652352 - 01). Neppure rileva, peraltro, al fine di escludere il difetto di solidarietà dell'obbligazione di pagamento, quanto sostenuto dal convenuto in ordine al fatto che l'abrogata legge sulle tariffe professionali degli architetti, all'art. 7 del capo I dell'Allegato prevede che “quando un incarico viene dal committente affidato
a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dalla applicazione della presente tariffa”, atteso che le parti avevano per contro derogato alla predetta norma stabilendo un unico e complessivo compenso, senza prevedere espressamente la solidarietà attiva.
23. Pertanto, potendo l'odierno convenuto ottenere il pagamento del residuo compenso soltanto per la parte ad esso spettante (da presumersi, in assenza di altre indicazioni, nella metà dello stesso, come peraltro evincibile dalla circostanza che nel giudizio R.G. 95/2009 entrambi i professionisti avevano chiesto in pari misura il pagamento del residuo del compenso), e non già per la totalità della somma, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, mentre, in accoglimento della domanda subordinata del convenuto, il deve essere condannato al pagamento in Parte_1 favore del convenuto dell'importo di € 17.768,94, oltre ad accessori di legge ed interessi legali dal
28.11.2008 (data diffida di pagamento, doc. 2 fascicolo monitorio).
24. Il rigetto delle domande riconvenzionali dell'opponente comporta l'assorbimento della domanda di manleva effettuata dalla parte opposta nonché delle questioni in ordine all'operatività della polizza assicurativa.
25. La reciproca soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 628/2021,
e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: - rigetta l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dal convenuto avanzata dall'attore;
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 113/2021, emesso in data 04.02.2021 dal Tribunale di Fermo, e condanna al Parte_1 pagamento in favore di , della somma di € 17.768,94, oltre ad accessori di Controparte_1 legge ed interessi legali dal 28.11.2008;
- compensa tra le parti le spese di lite del giudizio.
Il Giudice
Dott. Francesco De Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO affari civili contenziosi
Il Tribunale, nella persona del magistrato Dott. Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 628/2021:
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Fabrizio Chioini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Porto
Sant'Elpidio, Via Tunisia n.3, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Filippo Marcello e Alessandra D'Amico, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI (P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Fraticelli, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come segue.
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 09.04.2025:
“ 'Piaccia all'Onorevole Tribunale di Fermo, contrariis reiectis,
A) - IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: - revocare, dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo del Tribunale di Fermo n. 113/2021 del 04/02/2021 notificato il 19 febbraio 2021 emesso nei confronti del signor ed in favore dell'Arch. , per i Parte_1 Controparte_1 motivi indicati nella narrativa della citazione e delle memorie ex articolo 183 sesto comma Cod. Proc. Civ.;
B) - IN VIA SUBORDINATA: - ridurre il credito ingiunto nella misura che risulterà in corso di causa;
C) - IN VIA RICONVENZIONALE: Piaccia all'Onorevole Tribunale di Fermo, contrariis reiectis, - condannare l'Arch. nonché, sussistendone i presupposti, la terza chiamata, società Controparte_1
“ , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in solido fra Controparte_2 di loro, alla restituzione/pagamento in favore del signor delle somme per i Parte_1 compensi percepiti e non dovuti pari ad Euro cinquantasettemila.111,84 (€ 57.111,84) ed al risarcimento di tutti
i danni procurati allo stesso signor che si quantificano nella somma di Euro Parte_1 duecentonovantatremila.687 (€ 293.687,00) più IVA se dovuta e così per un totale di Euro trecentocinquantamila798,84 (€ 350.798, 84) ovvero di quella diversa anche ricorrendo ad apposita C.T.U. ovvero alla valutazione equitativa ex articolo 1226 del Codice Civile, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto al soddisfo effettivo,
D) - IN VIA ULTERIORMENTE GRADUATA: ordinare la compensazione tra i rispettivi crediti, con condanna del pagamento della differenza in favore dell'opponente, E) - onerare la parte o le parti soccombenti della rifusione delle spese e competenze di causa.
F) - Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione nonostante gravame, come per Legge'. Occorrendo, previa rimessione della causa in istruttoria, al fine di dimostrare la fondatezza, in modo particolare, della domanda riconvenzionale ma senza invertire l'onere probatorio sul resto, si chiede l'ammissione delle prove dedotte con la seconda memoria ex articolo 183 sesto comma Cod. Proc. Civ. che non sono state ammesse.”.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come segue: “precisa le conclusioni come formulate nella prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., in via istruttoria insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori così come richiesti nella seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c., si oppone alle richieste istruttorie formulate da parte opponente per i motivi esposti nella terza memoria ex art. 183 c.p.c.” e, dunque, quanto alle conclusioni di merito:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito ed in via principale, rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'opponente e, per l'effetto, confermare integralmente in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 113/2021 del 4 febbraio 2021 (R.G.
2094/2020), emesso il 4 febbraio 2021, notificato il 19 febbraio 2021, recante l'importo di € 33.537,89, oltre
€ 262,97 per visto nonché alle spese di procedura liquidate in euro 1.305,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
nel merito in via meramente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n.
113/2021 del 4 febbraio 2021 (R.G. 2094/2020), emesso il 4 febbraio 2021, accertare e dichiarare che
l'Architetto è creditore nei confronti di dell'importo di € 33.537,89, ovvero Controparte_1 Parte_1 della diversa maggiore o minore somma che venisse accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora a decorrere dal 28 novembre 2008 sino al saldo effettivo e, per l'effetto, condannare Parte_1
al pagamento in favore dell'Architetto dell'importo di € 33.537,89 ovvero di quella diversa Controparte_1 maggiore o minore somma che venisse accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora a decorrere dal 28 novembre 2008 sino al saldo effettivo.
In ogni caso, rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte da in quanto prescritte, Parte_1 inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare che ha agito Parte_1
con mala fede e colpa grave e conseguentemente condannare l'opponente, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni in favore dell'Architetto da liquidarsi in via equitativa. Controparte_1
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dell'opponente, rigettare le eccezioni di prescrizione, di inoperatività e di limitata copertura della polizza assicurativa sollevate dalla terza chiamata e, per l'effetto, dichiarare tenuta la compagnia corrente in Milano, Controparte_2
Via Tolmezzo n. 15 (P.IVA ), in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante P.IVA_1 pro-tempore, al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute all'opponente dall'Architetto Controparte_1 in relazione alle contestazioni di cui è causa.
In ogni caso con vittoria di spese, anche generali, e compenso professionale del giudizio, oltre CNA ed IVA come per legge”.
Parte terza chiamata ha precisato le proprie conclusioni come formulate nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui alla superiore narrativa e per quant'altro ritenuto di ragione e di giustizia:
1) in via preliminare: accertata l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2952 c.c. dei diritti derivanti dalla polizza “R.C. Professionale Ingegneri – Architetti” n. 2000019490.0 accesa dall'Arch. con Controparte_1
(oggi in data 24.1.2007, respingere tutte le domande avanzate Controparte_3 Controparte_4 dall'Arch. e da qualsivoglia altro soggetto nei confronti di in quanto Controparte_1 Controparte_4 inammissibili e/o improponibili ed in ogni caso infondate in fatto ed in diritto, con ogni di ciò giuridica conseguenza
e statuizione di legge;
2) in via principale nel merito: nella denegata ipotesi di rigetto della precedente domanda, accertata l'inoperatività della suddetta polizza rispetto ai fatti dedotti in giudizio per tutti i motivi suesposti in narrativa, respingere qualsivoglia domanda avanzata dall'Arch. e da qualsivoglia altro soggetto nei confronti di Controparte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto, con ogni di ciò giuridica conseguenza e statuizione Controparte_4 di legge;
3) in via subordinata: nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto delle precedenti domande, accertata
l'intervenuta prescrizione dei diritti del Sig. così come azionati nel presente giudizio ed in ogni Parte_1 caso accertata l'assenza di qualsivoglia responsabilità professionale in capo all'Arch. respingere Controparte_1 la domanda riconvenzionale avanzata nei confronti di quest'ultimo dal Sig. ed indi respingere Parte_1 qualsivoglia domanda da chiunque avanzata nei confronti di in quanto del tutto infondata Controparte_4 in fatto ed in diritto, oltre che eccessiva nel suo ammontare ed in ogni caso non provata, con ogni di ciò giuridica conseguenza e statuizione di legge;
4) in via di ulteriore subordine: nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto delle precedenti domande e di riconoscimento anche parziale delle altrui pretese, limitare l'indennizzo eventualmente dovuto dalla CP_4
– ai sensi dell'art. 14 della polizza sopra richiamata – alla quota-parte di responsabilità direttamente ascrivibile all'Arch. e non anche alla parte di responsabilità che gli dovesse derivare dal rapporto con altri Controparte_1 professionisti e/o con la ditta appaltatrice, nonché contenere le richieste avversarie di indennizzo nell'ambito del rischio garantito dalla polizza sopra richiamata e nei limiti di quanto ivi previsto, con gli scoperti, le franchigie e i massimali ivi indicati, e con ogni di ciò giuridica conseguenza e statuizione di legge.
Il tutto con vittoria di competenze e spese di lite”.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio al fine di ottenere l'annullamento, o in subordine la Controparte_1 riduzione, del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, nonché, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla controparte ed il risarcimento dei danni patiti, ovvero, in via ulteriormente gradata, che fosse disposta la compensazione dei crediti intercorrenti tra le parti. A tal fine, parte attrice, con il proprio atto di citazione, deduceva quanto segue:
- in data 19.02.2021, veniva ad essa notificato il decreto ingiuntivo n. 113/2021, emesso in data 04.02.2021 dal Tribunale di Fermo, nell'ambito della procedura RG n. 2094/2020, a seguito del ricorso dell'Arch. ; Controparte_1
- con tale provvedimento veniva ad essa ingiunto di corrispondere a favore del ricorrente: la pretesa somma di euro 35.537,89 “(…) a saldo dei maggiori compensi dovuti in relazione all'incarico “per la progettazione e la direzione lavori per la realizzazione di un'area di servizio per distribuzione carburanti a Porto Sant'Elpidio, via Garda” oltre ad interessi e accessori di legge;
euro 1.262,97 per visto;
euro 1.305,00 per le spese di procedura per compenso professionale;
euro 286,00 per esborsi più il quindici per cento per rimborso spese forfetario, IVA e CAP;
- sosteneva, tuttavia, che l'ingiunzione era affetta dal vizio di carenza di legittimazione attiva per il pagamento dell'intero compenso. Secondo la sua ricostruzione, l'incarico per la realizzazione del distributore di benzina era stato assunto congiuntamente sia dalla parte odierna convenuta che da un altro professionista, Arch. dato che Persona_1 entrambi, nella loro qualità di liberi professionisti, avevano sottoscritto il disciplinare di incarico del 26.06.2007. Sottolineava, tuttavia, che il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio veniva richiesto dalla sola parte odierna convenuta ma con riferimento all'intero importo eventualmente dovuto ad entrambi i professionisti;
- eccepiva, inoltre, l'avvenuta prescrizione sia del diritto che della domanda promossa dal ricorrente. Deduceva, in particolare, che la domanda riconvenzionale avanzata dalla controparte nel giudizio definito dal Tribunale di Fermo con sentenza n. 500/2017, iscritto al n. RG 95/2009, con la quale la stessa aveva richiesto il pagamento del proprio compenso nonostante fosse stata convenuta in giudizio quale garante dell'esecuzione dei lavori, non aveva prodotto alcun effetto interruttivo della prescrizione, dato che la stessa domanda riconvenzionale non poteva essere considerata inerente all'oggetto del giudizio. Sosteneva, pertanto, dovesse ritenersi decorsa la prescrizione con riferimento sia a quella triennale di cui all'articolo 2956 c.c., che al termine decennale previsto dall'articolo 2946 c.c., dato che tra la prima richiesta di pagamento del 12.03.2009 alla seconda del 19.06.2020 erano trascorsi più di dieci anni;
- contestava, inoltre, l'ammontare del credito ingiunto, pari ad euro 35.537,89, in quanto la controparte non aveva provveduto ad inviarle i documenti contabili necessari per l'esatta quantificazione. Dichiarava che, a tal fine, non dovevano essere presi in considerazione né la parcella corredata dal parere reso dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza del convenuto, in quanto atto unilaterale privo di valenza probatoria, né la C.T.U. menzionata nel ricorso monitorio, secondo cui la parcella sarebbe stata “in linea con quelle praticate in zona dai professionisti”, in quanto non erano mai stati indicati i criteri che il Consulente aveva utilizzato per stabilire i valori di mercato ed inoltre perché si trattava di consulenza resa in altro procedimento;
- contestava, poi, il diritto al compenso rivendicato dalla controparte sostenendo che quest'ultima, in qualità di direttore dei lavori e progettista, non avrebbe adempiuto diligentemente le proprie prestazioni professionali. A suo dire, infatti, i lavori eseguiti sarebbero stati inficiati da una serie di vizi e la presenza degli stessi risulterebbe attestata dallo stesso Arch. nella relazione tecnica da lui redatta, la quale, assumerebbe CP_1 quindi una valenza confessoria. Secondo parte attrice risulterebbe altresì attestato, nella
CTU indicata nel ricorso monitorio della stessa controparte, l'errore commesso dalla parte convenuta in ordine alla volumetria indicata nel permesso a costruire: 851 mq anziché 874 mq. Di conseguenza, l'attore lamentava di ritrovarsi con un manufatto più piccolo di quello che, all'epoca, poteva essere edificato. Ancora, sosteneva che la controparte avrebbe affidato l'incarico all'Impresa Mannocchi di eseguire lavori extra-contratto, per euro
33.687,00, senza tuttavia premunirsi dell'autorizzazione e del consenso del committente;
- deduceva, quindi, per tutti i motivi esposti, le seguenti voci di danno a carico della controparte: violazione dei doveri di vigilanza circa la mancata esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte ed il mancato impiego di materiali idonei (€ 30.000,00); errore professionale circa la mancata fruizione di tutta la volumetria che la zona ed il progetto avrebbero consentito al committente (€ 30.000,00); aver autorizzato l'esecuzione di lavori extra-contratto senza l'autorizzazione ed il consenso del committente (€ 33.687,00);
- chiedeva, altresì, il risarcimento del danno, per un valore di € 200.000 più IVA se dovuta, asseritamente derivante da alcune dichiarazioni mendaci che la controparte avrebbe reso nel procedimento arbitrale promosso nei suoi confronti dall'appaltatore CP_5
, conclusosi con il lodo irrituale pronunciato il 6 marzo 2020, con cui l'attore era
[...] stato condannato al pagamento di € 138.423,40 più IVA, oltre e 20.000,00 per spese di lite, da corrispondere a favore del suddetto appaltatore;
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 25.06.2021, si costituiva in giudizio deducendo quanto segue: Controparte_1
- in primo luogo, eccepiva l'infondatezza dell'eccezione “pregiudiziale”, sollevata da controparte, relativa all'asserita carenza di legittimazione attiva per il pagamento dell'intero compenso professionale. Secondo parte convenuta, dalla sottoscrizione congiunta del disciplinare di incarico del 26.06.2007, sia da parte sua che dell'Arch. non Persona_1 sarebbe derivata una pluralità di rapporti di debito/credito ma un unico rapporto giuridico, in cui il pagamento effettuato dal debitore ad uno dei concreditori avrebbe avuto l'effetto di estinguere il debito nei confronti di tutti. Inoltre, l'odierno convenuto sosteneva che nel contratto di appalto soltanto lui sarebbe stato indicato come progettista e direttore dei lavori e sempre e solo a lui sarebbero stati corrisposti tutti i pagamenti sino a quel momento eseguiti dall'attore senza che quest'ultimo avesse mai sollevato alcuna contestazione;
- deduceva poi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto di credito contestato, sollevata da controparte. Secondo la ricostruzione di parte convenuta, l'effetto interruttivo della prescrizione del diritto di credito vantato nei confronti dell'attore, si sarebbe perfezionato con la proposizione della domanda riconvenzionale che la stessa convenuta aveva sollevato all'interno del giudizio intercorrente tra l'odierna controparte e la ditta che aveva eseguito i lavori. In quel giudizio, il committente era stato convenuto dalla ditta appaltatrice poiché quest'ultima sosteneva di non aver mai ricevuto il pagamento per l'opera prestata. Instaurato il giudizio, il committente, ritenendo che i suddetti lavori fossero inficiati da vizi dovuti a negligenze degli architetti incaricati di supervisionare i lavori, aveva convenuto in giudizio questi ultimi per essere manlevato dalle pretese della controparte. Una volta intervenuta, parte convenuta avrebbe quindi avanzato la già menzionata domanda riconvenzionale con la quale, oltre a contestare le ragioni del committente, avrebbe chiesto che quest'ultimo fosse condannato anche al pagamento del compenso dovuto ai due architetti convenuti e mai corrisposto. Sosteneva, altresì, che detta domanda riconvenzionale non sarebbe stata dichiarata inammissibile dal Giudice, come lasciato intendere dall'odierna controparte, e che, al contrario, nel giudizio, era stata disposta una CTU volta a determinare, tra le altre cose, anche l'entità economica delle prestazioni eseguite dai due architetti convenuti. Parte convenuta sosteneva perciò
l'idoneità della domanda riconvenzionale, sollevata nel giudizio promosso innanzi al
Tribunale di Fermo e conclusosi con sentenza n. 500/2017, ad interrompere la prescrizione inerente al proprio diritto di credito vantato nei confronti dell'attore, in aderenza a quanto stabilito dall'art. 2943 c.c.;
- contestava, inoltre, le eccezioni mosse dall'attore in punto di an e quantum del credito vantato. Premetteva, a tal riguardo, che il rilascio del permesso a costruire da parte dei competenti uffici comunali era di per sé prova che la progettazione fosse stata conforme alle normative di settore e che l'unica contestazione sollevata dall'attore, relativa all'asserita oscillazione del soppalco, era infondata in quanto ascrivibile alla sola responsabilità del progettista e direttore dei lavori strutturali e al collaudatore statico, ruoli mai rivestiti dalla stessa parte convenuta, ma da due professionisti scelti dalla committenza;
- proseguiva, poi, dichiarando che nel novembre del 2008, presso il proprio studio, aveva correttamente consegnato la contabilità necessaria per il calcolo della terza ed ultima rata di pagamento, direttamente all'odierno attore. Sosteneva altresì che lo stesso Parte_1 aveva seguito costantemente i lavori nel corso della loro realizzazione e che era abitudine di quest'ultimo richiedere copia di tutta la relativa documentazione a mano a mano che i lavori proseguivano. Per questo motivo, l'odierno attore aveva avuto da sempre contezza anche di tutte le questioni riguardanti i materiali impiegati (la cui correttezza poteva essere verificata tramite verifica della documentazione del direttore dei lavori). Ancora, sosteneva di aver allegato la documentazione de qua all'istanza di vidimazione della propria parcella, avanzata all'Ordine degli Architetti, il quale, l'aveva poi ritenuta conforme ai criteri stabiliti in materia dalla Legge 143 del 1949;
- deduceva anche che la CTU prodotta nel giudizio iscritto al n. RG 95/2009, dimostrava in modo inequivocabile l'esattezza della propria prestazione professionale e, di conseguenza,
l'infondatezza delle doglianze attoree. Sul punto, sottolineava come il Collegio arbitrale, nel condannare l'odierna parte attrice a versare all'appaltatore il corrispettivo dell'opera prestata, aveva, già in quella sede, provveduto a decurtare la cifra che lo stesso Consulente aveva stimato necessaria per la risoluzione dei vizi da lui stesso riscontrati, con la conseguenza che il non avrebbe potuto avanzare all'interno del presente giudizio Parte_1 la richiesta di risarcimento danni inerente a quegli stessi vizi. Contestava, inoltre, che la propria “relazione tecnica a lavori ultimati” rilasciata a favore della controparte una volta completati i lavori, contenesse una confessione circa eventuali proprie negligenze professionali. Al contrario, dichiarava che nella relazione citata venivano solo segnalate alcune criticità ascrivibili alle ditte esecutrici, manifestatesi successivamente all'ultimazione dei lavori e opportunamente segnalate dal direttore dei lavori;
- circa gli asseriti danni per errore nella volumetria edificabile, parte convenuta, forniva la seguente ricostruzione dei fatti: al momento della predisposizione della pratica finalizzata all'ottenimento del permesso di costruire, i progettisti avevano rappresentato al committente che i confini reali perimetravano un'area inferiore alla superficie riportata in catasto, prospettando a quest'ultimo l'opportunità di avviare una procedura di
“riconfinamento”. L'odierno attore, tuttavia, avrebbe preferito presentare direttamente la richiesta di permesso di costruire con la superficie reale di quel momento. Soltanto successivamente parte attrice avrebbe proceduto ad eseguire detto riconfinamento, così ottenendo il riconoscimento di una superficie maggiore, la quale sarebbe poi stata riportata nella successiva Variante di Progetto, con un surplus da poter utilizzare per eventuali ampliamenti. Ancora una volta, tuttavia, il committente non avrebbe voluto usufruire di tale possibilità. Parte convenuta deduceva, quindi, l'infondatezza della domanda volta al risarcimento dei danni patiti per il mancato utilizzo della maggiore superficie disponibile;
- eccepiva, poi, la tardività, ex art. 1669 c.c., e l'infondatezza della questione sollevata da parte attrice relativa al conferimento di incarico all'impresa er l'esecuzione di CP_5 lavori extra-contratto per un valore pari ad euro 33.687,00, senza l'autorizzazione ed il consenso dello stesso committente. Sul punto, deduceva il fatto che in realtà era stato proprio il a richiedere la realizzazione di tali lavori e che il valore citato Parte_1 ricomprendeva, oltre i suddetti lavori extra-contratto, anche tutti gli altri lavori eseguiti dalla ditta incaricata. In ogni caso, sostiene il convenuto, sia i lavori extra-contratto che gli altri, risultavano essere entrambi necessari per il completamento dell'opera commissionata;
- sosteneva, poi, la veridicità di quanto dichiarato all'interno della vicenda arbitrale conclusasi con la condanna di controparte al pagamento del compenso dell'appaltatore.
Secondo parte convenuta, sarebbero stati altri gli elementi idonei ad indurre gli arbitri a pronunciare la condanna. Anzitutto, l'appaltatore avrebbe agito nei confronti del Parte_1
a causa dell'inadempimento di quest'ultimo all'obbligazione di pagamento;
in secondo luogo, gli arbitri avevano avuto a loro disposizione i documenti riguardanti l'intera vicenda nonché le dichiarazioni rese dai testi;
infine, l'impugnazione del lodo irrituale sarebbe stata rigettata dal Tribunale di Ascoli Piceno;
- infine, parte convenuta citava in giudizio la compagnia ai fini della Controparte_6
manleva.
3. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 04.02.2022, si costituiva in giudizio (già deducendo l'intervenuta Controparte_2 Controparte_6 prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa ex art. 2952 c.c., in subordine, l'inoperatività della garanzia assicurativa rispetto ai fatti dedotti in giudizio, in quanto non rientranti nell'ambito dei rischi nominati nella polizza e, in estremo subordine, l'infondatezza delle pretese avanzate dalla parte opponente.
4. All'udienza del 09.03.2022, il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con tali memorie le parti reiteravano le istanze, eccezioni e deduzioni già avanzate con i rispetti atti introduttivi e formulavano le istanze istruttorie.
5. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.10.2022 in punto di accoglimento delle istanze istruttorie avanzate dalle parti, formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “revoca del decreto ingiuntivo opposto;
pagamento da parte dell'opponente dell'importo di euro 20.000,00 in favore della parte opposta. Rinuncia alle domande riconvenzionali svolte dall'opponente; Spese di lite compensate tra le parti”.
All'udienza del 26.01.2023, a fronte della volontà di parte convenuta e della parte terza chiamata di aderire alla proposta conciliativa del Giudice, parte attrice subordinava la propria determinazione all'esito dell'ammissione dell'ordine di esibizione relativo alla contabilità del professionista dell'impresa appaltatrice. CP_1
Per l'effetto, all'udienza del 24.02.2023, il Giudice ordinava alla parte convenuta l'esibizione in giudizio della documentazione contabile necessaria a quantificare l'importo definitivo dell'opera.
All'udienza del 20.04.2023, parte attrice contestava i documenti depositati dalla controparte in data 05.04.2023 ritenendo che l'ordine di esibizione fosse rimasto inevaso.
6. Con ordinanza del 18.07.2023, il Giudice, viste le richieste istruttorie delle parti e ritenuta, alla luce della documentazione depositata in atti, la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione di ulteriori mezzi di prova, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
7. Instaurato il contraddittorio, definito il tema della lite ed istruita documentalmente la causa, all'udienza del 10.04.2025, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il Giudice rimetteva la causa in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO 8. Va innanzitutto vagliata, in quanto questione pregiudiziale di merito, l'eccezione di prescrizione del diritto al pagamento del compenso avanzata dall'attore. Tale eccezione, in particolare, si fonda sull'asserita inidoneità della domanda riconvenzionale per il pagamento del compenso avanzata dal convenuto nel giudizio R.G. 110095/2009, definito con sentenza del
25.07.2017, ad interrompere la prescrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943 e
2945 c.c., in ragione dell'asserita inammissibilità della domanda nel predetto giudizio. L'eccezione non può essere condivisa. Invero, da un lato, ai fini dell'operatività dell'interruzione e della sospensione della prescrizione previsti dagli articoli 2943 e 2945 c.c. in caso di proposizione di una domanda giudiziale nel corso di un giudizio, non è richiesta l'ammissibilità della domanda proposta, da altro lato, comunque, la predetta domanda riconvenzionale era da ritenersi ammissibile, in quanto legittimamente formulata nei confronti del chiamante in causa (il quale aveva agito per far accertare la responsabilità professionale dei chiamati) per il pagamento dei compensi dovuti ai chiamati, tanto che nel predetto giudizio era stata addirittura disposta consulenza tecnica d'ufficio per verificare la congruità delle somme richieste dai professionisti al
. L'eccezione va, dunque, rigettata. Parte_1
9. Occorre adesso passarsi al merito delle domande.
10. Con un primo motivo di opposizione al decreto ingiuntivo contesta Parte_1
l'ammontare del credito ingiunto sostenendo, in particolare, che la controparte non avrebbe fornito la documentazione contabile necessaria per calcolare il valore complessivo dell'opera a lavori ultimati e non essendo, secondo la prospettazione dell'opponente, a tal fine utilizzabile la
CTU espletata nel corso del giudizio di cui al n. RG 95/2009 presso il Tribunale di Fermo e, ciò, per essere stata la stessa resa in altro giudizio, nonché in quanto l'ausiliario non avrebbe indicato
“i criteri che il Consulente ha utilizzato per stabilire i valori di mercato”.
11. Il motivo di opposizione non può essere accolto.
12. Invero, il professionista, con ciò adempiendo al proprio onere probatorio, ha depositato copiosa documentazione (cfr., tra l'altro, prospetto di contabilità finale di tutti i lavori compiuti e dei diversi preventivi emessi dalle rispettive attività di impresa che hanno contribuito alla realizzazione della stazione di servizio, documenti peraltro vistati dal Consiglio dell'Ordine degli
Architetti, che ne ha dunque valutato la corrispondenza alle buone prassi professionali) attestante l'effettiva esecuzione dei lavori di cui al disciplinare di incarico, nonché della loro effettiva consistenza, mentre l'attore si è per contro limitato ad una generica contestazione in ordine alla validità probatoria di detti documenti, del tutto inidonea, in quanto sganciata dalla contestazione specifica della documentazione depositata dal convenuto, a rendere inattendibili i valori presi come riferimento dal professionista per la richiesta dei propri compensi ai sensi del disciplinare di incarico.
13. Ciò, peraltro, assume tanto più maggior valore, se si considera che il compenso richiesto dal professionista, era stato già ritenuto congruo, a seguito di specifico e puntuale quesito del
Giudice, da parte del CTU nell'ambito del giudizio R.G. 95/2009. Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, quanto in quel giudizio accertato dal consulente in ordine alla correttezza di quanto richiesto dal professionista, valutato sulla base della entità obiettiva delle prestazioni rese, verificata in loco dal consulente o attraverso i progetti versati al fascicolo (cfr. quesito e relazione consulenza tecnica R.G. 95/2009), ben può assumere rilievo nel presente giudizio, atteso che le predette indagini, scevre da vizi logici e non contestate in quella sede dall'odierno attore in ordine al parametro tenuto in considerazione dal CTU per la quantificazione dei compensi dei professionisti, erano stato rese nel contraddittorio tra le parti in causa in questo giudizio. Né ancora, ad inficiare detto accertamento, può valere quanto sostenuto dall'odierno attore in ordine al fatto che in detta relazione di CTU il consulente non avrebbe mai indicato “i criteri che il Consulente ha utilizzato per stabilire i valori di mercato”. Invero, per i lavori rispetto ai quali il consulente avrebbe valutato la congruità dei corrispettivi richiesti, sulla base dei valori di mercato, le parti ne avevano espressamente convenuto il corrispettivo nel disciplinare di incarico.
14. Risulta allora congrua, sulla base di quanto sopra detto, la quantificazione del corrispettivo dei professionisti sulla base del disciplinare di incarico, nella misura di € 82.198,00 di cui, a fronte dei pagamenti già effettuati dalla parte opponente e non contestati dalla controparte, residuerebbe il saldo pari ad euro 35.537,89, corrispondente alla cifra ingiunta in via monitoria dal al CP_1
(cfr. decreto ingiuntivo allegato al fascicolo di parte opponente). Parte_1
15. Pure infondato è l'ulteriore motivo di opposizione, e la conseguente domanda riconvenzionale dell'attore, fondato sulla contestazione del credito ingiunto per vizi nell'opera eseguita dall'appaltatore, errori progettuali ed altri inadempimenti. 16. Invero, la contestazione dell'opponente risulta inidonea allo scopo se solo si considera che lo stesso si è genericamente limitato ad addebitare in via automatica alla parte opposta (in qualità di progettista e direttore dei lavori) vizi invece direttamente imputati all'appaltatore, senza specificamente indicare le mancanze in cui sarebbe incorsa la parte opposta (peraltro, anche queste, escluse dalla predetta CTU resa nel giudizio R.G. 95/2009) e, ciò, tenuto anche conto che risulta agli atti depositato il certificato di esecuzione dei lavori (i quali hanno peraltro portato, nei tempi previsti, all'ottenimento dell'agibilità e del collaudo amministrativo della stazione di servizio) sottoscritto dallo stesso Committente e in cui lo stesso afferma che “i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito”. Per contro dalla documentazione depositata e, tra l'altro, dalle relazioni redatte dai progettisti e direttori dei lavori successivamente all'esecuzione dei lavori, gli stessi avevano continuato a fornire al committente la propria opera al fine di contestare eventuali mancanze agli appaltatori, nonché a valutare eventuali rimedi, con ciò emergendo che il direttore dei lavori aveva provveduto in modo trasparente e tempestivo a segnalare eventuali irregolarità e a prospettare i successivi interventi riparativi.
17. Va, poi, considerato che nel giudizio arbitrale intercorso tra il e l'appaltatore è Parte_1
stato accertato il diritto di quest'ultimo al pagamento del compenso da parte del con Parte_1 conseguente rigetto della quasi totalità delle doglianze imputate dal committente all'appaltatore, così come in quella sede è stato pure accertato che i lavori extra contratto erano stati commissionati direttamente dal o, comunque, si riferivano ad interventi necessari per Parte_1
l'esecuzione delle opere. Conseguentemente, non possono trovare rilievo le doglianze dell'opponente in ordine alle, soltanto genericamente, dedotte mancanze della parte opposta nello svolgimento del proprio incarico, con rigetto anche delle conseguenti domande riconvenzionali di restituzione del compenso già corrisposto (domanda che, tra l'altro, avrebbe comunque necessitato di una domanda di risoluzione del contratto, assente nel caso di specie) nonché di risarcimento del danno. A tale ultimo riguardo va, infine, aggiunto che neppure può dar luogo al risarcimento del danno l'asserito difetto progettuale addebitato alla parte opposta e consistito nella certificazione di una minore edificabilità del terreno del non essendo provato (e, Parte_1 invero, neppure in modo specifico allegato) che l'opera dallo stesso commissionata sarebbe stata diversa, per volontà del da quella in concreto realizzata. Parte_1 18. Infine, va rigettata anche la richiesta di risarcimento, anche questa oltre modo generica nell' an e nel quantum, del danno sollevata dal in ordine alla testimonianza resa dalla Parte_1 controparte nel giudizio arbitrale intercorso tra lo stesso committente e l'appaltatore.
19. Basti infatti al riguardo rilevare, da un lato, che il collegio ha inteso adottare le proprie determinazioni prevalentemente sulla base delle risultanze della CTU, relegando le dichiarazioni
(delle quali non vi è peraltro prova della loro obiettiva inattendibilità) rese dall'odierna parte opposta a mero elemento di confronto dei risultati dell'elaborato peritale, da altro lato, che l'attore non ha provato e, prima ancora, allegato, che, in caso di differenti dichiarazioni del professionista nel giudizio arbitrale, lo stesso avrebbe avuto un esito differente.
20. Posto, alla luce di tutto quanto sopra detto, che il convenuto ha fornito prova del suo diritto al pagamento del residuo del compenso per l'opera dallo stesso svolta e, da altro lato, che risultano infondate le sopra vagliate eccezioni e domande riconvenzionali dell'opponente, va tuttavia ancora detto che la domanda del convenuto può essere accolta soltanto nei limiti di seguito indicati.
21. Ed invero, risulta fondato l'ulteriore motivo di opposizione al decreto ingiuntivo formulato dall'attore, con il quale lo stesso ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del convenuto per il pagamento dell'intero compenso dei lavori di cui al disciplinare di incarico del
26.06.2007 e, ciò, in ragione del fatto che creditore della metà della somma di cui al disciplinare sarebbe stato l'ulteriore professionista, Arch. cui anche era stato conferito Persona_1
l'incarico.
22. Infatti, nel predetto disciplinare di incarico figurano quali parti, oltre che il sia Parte_1
l'odierno convenuto che l'Arch. i quali erano entrambi obbligati, senza ulteriore Persona_1 specificazione, all'effettuazione delle prestazioni professionali di cui all'art. 3 del contratto. Quale corrispettivo della prestazione professionale era stato poi previsto, evidentemente a favore dei professionisti, un “compenso complessivo” (cfr. art. 5 disciplinare), senza che fosse alcunché pattuito in ordine alla solidarietà o meno della obbligazione, per sua natura divisibile, di pagamento. Ebbene, ai sensi dell'art. 1314 c.c., “se più sono i […] creditori di una prestazione divisibile
e la obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte”. Ne deriva allora, pertanto, che l'odierno convenuto avrebbe potuto chiedere il pagamento del compenso complessivo pattuito esclusivamente per la parte ad esso spettante, e non già per tutto l'ammontare dello stesso. Conformemente a quanto sopra detto si è, peraltro, più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale ha statuito che: “La solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi"). L'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori” (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2267 del 28/01/2019 (Rv. 652352 - 01). Neppure rileva, peraltro, al fine di escludere il difetto di solidarietà dell'obbligazione di pagamento, quanto sostenuto dal convenuto in ordine al fatto che l'abrogata legge sulle tariffe professionali degli architetti, all'art. 7 del capo I dell'Allegato prevede che “quando un incarico viene dal committente affidato
a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dalla applicazione della presente tariffa”, atteso che le parti avevano per contro derogato alla predetta norma stabilendo un unico e complessivo compenso, senza prevedere espressamente la solidarietà attiva.
23. Pertanto, potendo l'odierno convenuto ottenere il pagamento del residuo compenso soltanto per la parte ad esso spettante (da presumersi, in assenza di altre indicazioni, nella metà dello stesso, come peraltro evincibile dalla circostanza che nel giudizio R.G. 95/2009 entrambi i professionisti avevano chiesto in pari misura il pagamento del residuo del compenso), e non già per la totalità della somma, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, mentre, in accoglimento della domanda subordinata del convenuto, il deve essere condannato al pagamento in Parte_1 favore del convenuto dell'importo di € 17.768,94, oltre ad accessori di legge ed interessi legali dal
28.11.2008 (data diffida di pagamento, doc. 2 fascicolo monitorio).
24. Il rigetto delle domande riconvenzionali dell'opponente comporta l'assorbimento della domanda di manleva effettuata dalla parte opposta nonché delle questioni in ordine all'operatività della polizza assicurativa.
25. La reciproca soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 628/2021,
e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: - rigetta l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dal convenuto avanzata dall'attore;
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 113/2021, emesso in data 04.02.2021 dal Tribunale di Fermo, e condanna al Parte_1 pagamento in favore di , della somma di € 17.768,94, oltre ad accessori di Controparte_1 legge ed interessi legali dal 28.11.2008;
- compensa tra le parti le spese di lite del giudizio.
Il Giudice
Dott. Francesco De Perna