Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Matilde Carpinella, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4922/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. ZACCARIA GIUSEPPE EGIDIO Parte_2
( ) ; per procura in calce all'atto di citazione in appello
[...] C.F._1 appellante e
( Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. GARGANI BENEDETTO per procura in calce alla comparsa di risposta appellata oggetto: giudizio di rinvio da ordinanza della Corte di cassazione n.24416/2023 pubblicata il 10.8.2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è così riassunta nell'ordinanza di cassazione che ha disposto il rinvio:
“1. Il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta il 15/12/2005 da (di seguito Società), in persona dell'amministratore Parte_1 [...]
(nominato dall'assemblea nell'ottobre 2005, in sostituzione della CP_2 dimissionaria , condannò (di seguito Parte_3 Controparte_3
al pagamento di € 1.024.213,39 oltre interessi, avendone accertata la CP_3 responsabilità per aver dato corso alle operazioni di addebito e prelievo in data 20
(già legale rappresentante della Società dal 27/07/2000 al 27/04/2005, nonché
[...] figlio di un ex dirigente della Banca nazionale delle Comunicazioni, poi ), CP_3 la cui richiesta di emissione era apparentemente sottoscritta dall'allora legale rappresentante, la di lui madre ottantenne, (deceduta il 21/09/2020), Parte_3 trattandosi di firma apocrifa disconosciuta dalla Società attrice, senza che la CP_3 convenuta avesse coltivato l'istanza di verificazione, con la conseguenza che gli ordini di emissione degli assegni circolari disconosciuti dovevano ritenersi inesistenti, e perciò illegittimi i relativi addebiti sul conto corrente intestato alla Società, non avendo la fornito alcuna prova idonea a dimostrare la sussistenza delle CP_3 circostanze addotte ad esclusione della propria responsabilità, per aver dato corso ad operazioni di addebito sulla base di ordini sottoscritti con firma apocrifa.
1.1. – La Corte d'appello di Roma confermò la sentenza di primo grado, osservando che la appellante nulla aveva dedotto sulla mancata esibizione dei documenti CP_3 in originale, di cui era onerata, e che le prove per testi espletate in appello non erano rilevanti ai fini dell'esclusione della responsabilità della per condotta CP_3 negligente, in quanto generiche o de relato. 1.2. – Questa Corte, con ordinanza n. 13680 del 2018, accolse il ricorso per cassazione della per omessa pronuncia sui motivi di appello quarto (mancata CP_3 considerazione degli estratti conto inviati), quinto (ruolo di mandatario apparente rivestito dal ) e sesto (concorso di colpa della società nella causazione del Pt_4 danno), essendosi la corte d'appello pronunciata solo sul primo (abbandono dell'istanza di verificazione), sul secondo (disconoscimento degli assegni circolari e relativa utilizzabilità) e sul terzo (mancanza di prove di fatti specifici concernenti l'emissione degli assegni). 1.3. – Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato l'appello proposto dalla dopo aver disatteso CP_3
l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale iscritto per il reato di truffa a carico di , su Parte_4 denuncia della stessa che si era ivi costituita parte civile. CP_3
1.4. – In particolare, la Corte capitolina ha osservato: i) che è irrilevante la mancata contestazione degli estratti conto mensili, tempestivamente ricevuti dalla società, nel termine di sessanta giorni, in quanto, ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni ivi annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti nella loro realtà effettuale e nella loro verità contabile e storica, ma non impediscono la formulazione di censure sulla validità efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti;
ii) che non ha avuto alcun riscontro testimoniale il comportamento asseritamente adottato dalla al momento dell'apertura del conto corrente intestato alla Pt_3 società e del deposito dello specimen;
iii) che, peraltro, dai verbali di sommarie informazioni rese dagli stessi testimoni in data 21/04/2009 davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma era emerso che «in alcune occasioni erano sorti dubbi sulla veridicità della firma apparentemente apposta dalla sulle richieste di emissione di assegni Pt_3 circolari (che il esibiva in cassa già firmate dalla madre, la quale lo Pt_4 accompagnava in filiale) o della loro monetizzazione, ma «in dette occasioni la richiesta era stata evasa in quanto controfirmata dal direttore di filiale dell'epoca, senza che venissero venisse chiesto nulla alla pur presente che rimaneva in Pt_3 disparte»; iv) che «la costante presenza della in occasione della consegna degli assegni Pt_3 circolari» (riferita dai testimoni) e la mancata conferma delle dichiarazioni asseritamente fatte dalla stessa in occasione dell'apertura del conto corrente (nel senso che per l'età e le non perfette condizioni di salute e di vista avrebbe effettuato sottoscrizioni l'una differente dall'altra e che gli utilizzi delle disponibilità del conto corrente sarebbero avvenuti a mezzo richieste di assegni circolari intestati al figlio, in quanto lei risiedeva in luogo distante dai locali dell'agenzia) escludono anche la possibilità di ravvisare il ruolo di mandatario apparente del – risultato un Pt_4 mero “accompagnatore della madre” – nonché di ipotizzare un concorso di colpa della Società nella causazione del danno, anche perché, se fossero state vere le dichiarazioni rese dalla al momento dell'apertura del conto corrente, la Pt_3 avrebbe dovuto semmai porre una ancor maggiore attenzione alle richieste di CP_3 emissione di numerosi assegni circolari di importo rilevante, in un breve lasso di tempo;
v) che appare evidente che il danno si sia verificato per l'omesso effettivo controllo da parte della sulle firme apposte, nonostante le stesse potessero suscitare dubbi, CP_3 in quanto «provenienti da una persona molto anziana che, pur presente in filiale, rimaneva in disparte e non veniva contattata direttamente dai funzionari, neanche in caso di problemi, stante l'intervento del direttore o di un suo incaricato». 1.5. – Avverso detta sentenza la ha proposto ricorso per cassazione affidato a CP_3 sei motivi, illustrato da memoria (con allegata sentenza penale di condanna del per bancarotta fraudolenta, in concorso anche con la madre, in relazione al Pt_4 fallimento di altra società, nonché di non doversi procedere quanto ai reati di truffa e falsità della firma sulle richieste di assegni per cui è causa, per prescrizione). 1.6. – La Società ha resistito con controricorso, chiedendo anche la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. nella misura di € 120.000,00 pari alla devalutazione monetaria della somma non ancora corrisposta a causa della sospensione dell'esecutorietà concessa dalla corte d'appello.
§ 2. – La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi e ha dichiarato inammissibili il quarto e il sesto, mentre ha accolto il terzo e il quinto motivo, esaminati congiuntamente. Con il terzo motivo la ricorrente aveva denunciato violazione degli artt. 1375 e 1175 c.c. e dell'art. 1832 c.c., in quanto la mancata contestazione degli estratti conto (in particolare di quello al 31 luglio 2005 che recava il primo addebito del 20 luglio 2005) avrebbe ingenerato nella Banca il legittimo affidamento sulla provenienza e autenticità delle successive richieste di assegni circolari di agosto. Con il quinto motivo la ricorrente aveva lamentato la violazione dell'art. 1227 c.c., per avere la corte d'appello escluso un concorso di colpa della Società, vista anche la presenza della in banca quando il figlio depositava le richieste di emissione Pt_3 degli assegni circolari. L'ordinanza, in punto di accoglimento, è così motivata:
“4.2. – Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di contratto di conto corrente, la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate, ai sensi dell'art. 1832 c.c., riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, e dunque la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate – con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse – anche se non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente. (Cass. 23421/2016, 30000/2018). In altri termini, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, comma 1, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e addebiti iscritti nell'estratto conto, e dunque alla verità delle operazioni annotate. 4.3. – Alla luce di questa consolidata lettura dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione, nella loro verità effettuale, di addebiti di importo così elevato e in tempi così ravvicinati, non può non spiegare alcun rilievo ai fini dell'invocato concorso di colpa della Società, ai sensi dell'art. 1227 c.c., specie nel contesto di un quadro istruttorio che ha rivelato molte anomalie ma altrettante peculiarità, come la presenza fisica della legale rappresentante al momento delle operazioni e le sue condizioni personali. Pertanto la Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, demandandole di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
§ 3. – La causa è stata riassunta da chiedendo il rigetto Parte_1 dell'appello della banca e la vittoria di spese di tutti i gradi del giudizio Si è costituita con un atto contenente le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia:
- per le motivazioni sopra esposte, dichiarare la nullità dell'atto di riassunzione avversario, adottando le statuizioni ritenute più opportune;
- riformare ed annullare integralmente la sentenza n. 18432/2008, pronunciata dal Tribunale di Roma, Sezione VIII Civile, alle date 31 luglio – 23 settembre 2008;
- per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte dalla in Parte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto, per l'assoluta mancanza di responsabilità della banca appellante in ordine ai fatti lamentati;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa della società e per l'effetto determinare le rispettive quote di responsabilità, Parte_1 con ogni conseguente statuizione;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio”. La banca ha chiesto l'ammissione dei documenti prodotti con l'appello originario, assumendo trattarsi di documenti i) in grado di sovvertire la soluzione resa dal giudice di primo grado, mutando il contenuto di uno o più giudizi di fatto sui quali si basa la sentenza impugnata;
ii) volti a provare un fatto la cui inesistenza è stata dichiarata dalla sentenza di primo grado in base alla regola dell'onere della prova ex art. 2697 c.c..
All'esito della prima udienza la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. con assegnazione di un termine per note conclusive. Successivamente rinviata d'ufficio e poi anticipata su istanza della ricorrente, la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'eccezione preliminare sollevata dalla banca, di nullità dell'atto di riassunzione della causa notificatole da è infondata. Parte_1
Il fatto che l'atto contenga semplicemente un sintetico riepilogo dello svolgimento del processo e la richiesta di rigetto dell'appello avversario non è motivo di nullità, dato che l'atto non manca dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo, che è quello di riassumere il processo davanti al giudice del rinvio perché si pronunci nuovamente in applicazione del principio di diritto affermato nell'ordinanza di cassazione. La mancanza di un contenuto difensivo dell'atto non è motivo di nullità, dato che conservano efficacia nel giudizio riassunto le difese precedentemente svolte dalla parte, in posizione di appellata, senza considerare che il convenuto e l'appellato possono semplicemente rimettersi alla decisione del giudice, non essendo tenuti a contrastare necessariamente la domanda o l'appello avversari. Il fatto che nell'atto sia indicato un termine di settanta giorni anziché venti per la costituzione del convenuto non è motivo di nullità, perché l'avviso di cui all'art.163 n.7 è comunque presente nell'atto e il riferimento, in esso, a un termine eccedente il dovuto non ne pregiudica lo scopo.
§ 5. – Nel merito, è coperto da giudicato l'accertamento del tempestivo ricevimento da parte della società degli estratti contabili mensili del suo conto corrente bancario, recanti l'annotazione degli addebiti per l'emissione degli assegni circolari oggetto del contendere, e la mancata contestazione di tali estratti. Si tratta di fatti accertati dalla Corte d'appello nella sentenza cassata con statuizione non impugnata, sulla cui base la Corte di cassazione ha enunciato il principio della rilevanza della mancata contestazione degli estratti conto da parte della correntista, nel contesto delle specifiche circostanze di fatto in cui sono avvenute le operazioni per cui è causa, ai fini dell'accertamento del concorso di colpa della stessa nel prodursi del danno, ai sensi dell'art.1227 c.c.. La Suprema Corte ha così individuato nella mancata contestazione una condotta colpevole della società correntista causalmente efficiente rispetto al danno derivato dall'emissione degli assegni per cui è causa, sicché il giudice del rinvio è chiamato solamente a quantificare il grado della colpa della società in rapporto a quella della banca. Occorre considerare, a tale fine, quanto alla mancata contestazione degli estratti conto, che la banca ha dedotto specificamente l'affidamento suscitato dalla mancata contestazione dell'estratto mensile relativo al mese di luglio 2005, contenente la contestata operazione del 20.7.2005, a giustificazione delle operazioni compiute nel mese di agosto. Senonché, mentre gli assegni circolari emessi il 20.7.2005 ammontavano complessivamente a € 34.713,39, nel mese di agosto 2005 le operazioni contestate ebbero un valore notevolmente superiore: € 270.000,00 (2 agosto), €
262.500,00 (4 agosto), € 307.000,00 (5 agosto), € 150,00 (23 agosto). L'affidamento suscitato negli operatori della banca dalla mancata contestazione delle operazioni del 20 luglio 2005 non giustifica, quindi, se non in minima parte, la mancata verifica della riconducibilità alla legale rappresentante della società delle firme apposte sulle richieste di assegni circolari successive, di importo notevolmente superiore a quelle del 20 luglio e superiore anche alle media delle altre emissioni di assegni circolari pacificamente riferibili alla società e non contestate. Occorre tuttavia considerare, sulla scorta dei criteri di valutazione del concorso di colpa della correntista indicati nell'ordinanza di rinvio, che tale affidamento venne rafforzato dalle peculiari modalità operative della legale rappresentante della società, sig.ra
[...]
anziana e in cattive condizioni di salute, che è risultato si recasse solitamente Pt_3 presso la filiale accompagnata dal figlio, lasciando che fosse quest'ultimo a presentare allo sportello le richieste di assegni. Conclusivamente, tenuto conto della peculiare diligenza professionale esigibile dal banchiere ai sensi dell'art.1176 II comma c.c., in rapporto con l'affidamento suscitato dalla mancata contestazione degli estratti conto da parte della società correntista, pur rafforzato dall'anomala presenza presso la filiale bancaria della legale rappresentante della società quando venivano presentate le richieste di emissione di assegni falsificate nella firma, si ritiene che il concorso di colpa della società danneggiata sia quantificabile nel 30% del totale. Ne consegue una proporzionale riduzione del risarcimento spettante alla stessa, che va quantificato in € 716.949,37 oltre interessi legali dal 15.2.2005.
§ 6. – Le spese processuali di tutti i gradi di giudizio devono quindi essere nuovamente liquidate tenendo conto dell'esito finale della causa, quindi avendo a riferimento il valore della domanda accolta, ex art.5 I comma D.M.n.55/14, in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al D.M. cit., modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 520.000,00 e € 1.000.000,00, salvi i minimi per le fasi di trattazione nel presente giudizio di rinvio e nel giudizio di appello cassato, che hanno avuto minimo svolgimento, riducendo alla metà l'aumento massimo sui valori dell'ultimo scaglione previsto dall'art.6 D.M. cit..
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in grado di appello e in sede di rinvio dall'ordinanza di cassazione n.24416/2023, così decide:
- in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n.18432/2008, pubblicata il 23.9.2008, condanna a pagare a Controparte_1 [...] la somma di € 716.949,37 oltre interessi legali dal 15.2.2005, Parte_1 in luogo della maggior somma indicata nella sentenza riformata;
- condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali dei sei gradi di giudizio così liquidate per compensi: € 25.825,00 per il primo grado, € 19.756,00 per il giudizio di appello cassato, € 12.389,00 per il primo giudizio di cassazione, € 23.137,00 per il primo giudizio di rinvio cassato,
€ 12.389,00 per il secondo giudizio di cassazione, € 19.756,00 per il presente giudizio di rinvio;
il tutto oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 18/04/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo