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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/11/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n. 440/2024 R.G. Tribunale Locri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.
Andrea Amadei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 440/2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza di cui agli artt. 189 e 281 quinques C.P.C. del 18 novembre 2025, sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., previa concessione dei termini previsti nell'anzidetta disposizione, pendente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ), nato a [...] il [...]; tutti Parte_3 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Gesù Pasquale Grillo (indirizzo PEC:
; Email_1
-attori e convenuti in riconvenzionale-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._4 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Paola Dimasi (indirizzo PEC:
; Email_2
-convenuto ed attore in riconvenzionale-
Conclusioni delle parti: come da note di precisazione delle conclusioni rispettivamente prodotte in atti il 19.09.2025 ed il 02.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione
1 semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 C.P.C. e 118 disp. att. C.P.C.), le posizioni delle parti,
l'oggetto della causa e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue:
- l'azione di rivendicazione della proprietà ex art. 948 C.C. proposta dalle parti attrice nei confronti di – sulla premessa di essere comproprietari dei terreni siti nel Comune di CP_1
Stilo, in Località Pannara, contraddistinti in Catasto nel foglio di mappa n. 31, part.lle n. 68, 135,
137, 138, 140, 141, 142, 143, 180 e 349 (in particolare, le particelle n. 142 e 143 a seguito di atto di compravendita rogato in data 27.02.1967 e trascritto in data 11.05.1967 al n. 3553 alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria, mentre i restanti terreni identificati con le particelle nn. 68, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 180 e 349, sono stati acquisiti per atto di successione dei defunti genitori – nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
Stilo il 30.10.1969 – e , nata a [...] il [...] e deceduta in Trana il Persona_2
27.01.1977); che negli anni '70 i terreni identificati con le particelle nn. 140, 141, 142, 180 e 349 erano stati affidati in gestione a ed il relativo rapporto contrattuale si era protratto Parte_4 sino agli inizi dell'anno 2010, allorquando lo , per sopraggiunti limiti di età, aveva deciso di CP_1 restituire i fondi ai legittimi proprietari;
che, successivamente, l'odierno convenuto, ad insaputa dei proprietari, entrava nel possesso dei terreni in maniera clandestina, utilizzando i terreni per il pascolo del proprio bestiame, nonché per coltivarli e trattenere per sé i frutti – volta ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione del diritto di proprietà in capo a , Parte_1 Parte_2
e dei terreni di cui alle particelle nn. 140, 141, 142, 180 e 349,
[...] Parte_3 nonché l'immediato rilascio degli stessi beni immobili (senza formulare altresì alcuna domanda risarcitoria nell'atto di citazione);
- l'eccezione di infondatezza della avversa domanda proposta dal convenuto , CP_1 costituitosi in giudizio (contestando, in particolare, la circostanza per cui fino all'anno 2010 il terrene sarebbero stati nel possesso delle parti attrici e che, in precedenza, sarebbe stato coltivato e posseduto da ), il quale ha altresì spiegato domanda riconvenzionale volta Parte_4 all'accertamento ed alla dichiarazione del suo acquisto del diritto di proprietà per usucapione dei beni oggetto delle particelle di terreno site nel Comune di Stilo, località Pannara, in catasto al foglio
2 31, nn. 68, 135, 137, 138, 139 (fabbricato rurale), 140 (con fabbricato rurale), 141, 142, 143, 180 e
349, sulla base della seguente prospettazione fattuale: da oltre venticinque anni si è CP_1
immesso nel possesso esclusivo del terreno, trovandolo libero da cose e persone, dunque in stato di abbandono;
più nello specifico, secondo tale prospettazione, una parte del terreno oggetto di causa è coperto da alberi e piantagione varia che il convenuto da oltre venticinque anni coltiva e ne raccoglie i frutti per sè e per la propria famiglia, facendosi aiutare dai propri familiari e da altri aiutanti;
altra parte del terreno, quella in cui vi sono anche dei vecchi immobili (identificati con la particella 139 e140), è stata recintata da per il ricovero e l'allevamento di animali CP_1 ovini, caprini e pollame, nonché “La zona recintata è stata dal convenuto dotata di tutto il necessario per l'allevamento di animali e dotata di acqua che viene prelevata dal vicino fiume attraverso un sistema di canalizzazione realizzato dal convenuto”; infine, “Gli immobili allocati all'interno della porzione di terreno recintata, sono stati utilizzati, in parte per il ricovero degli animali ivi allevati e in parte per il ricovero di attrezzi per la lavorazione e coltivazione della terra
e per la conservazione degli alimenti degli animali ivi allevati.”;
- l'ulteriore domanda proposta in via riconvenzionale da parte convenuta, in subordine nel caso di rigetto della domanda di usucapione, volta alla condanna di controparte a corrispondere a CP_1
la somma di €. 11.000,00, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da
[...]
valutarsi anche in via equitativa, a titolo di indennità di miglioramento del fondo poiché sono state ivi impiantate nuove piantagioni ed alberi da frutta.
La causa è stata istruita a mezzo della prova documentale rispettivamente allegata dalle parti entro il termine decadenziale di cui all'art. 171 ter n. 2) C.P.C., nonché con l'interrogatorio formale di parte convenuta e l'escussione testimoniale addotta da entrambe le parti, nei termini di cui all'ordinanza istruttoria del 10.10.2024. Inoltre, in questa sede va ribadito quanto disposto da questo Ufficio con l'ordinanza dell'11.06.2025 circa l'inammissibilità della produzione documentale effettuata da parte attrice in data 14.04.2025 (“Atti di indagine eseguiti dai Carabinieri di Stilo su delega della Procura della Repubblica di Locri, trasmessi in data 26.03.2025”), atteso che non risulta agli atti alcun tentativo della stessa parte di reperire tale documentazione presso la
Procura della Repubblica mediante apposita richiesta scritta entro il termine perentorio di cui all'art. 171 ter n. 2) C.P.C. (nel caso di specie, il 18.09.2024) per la produzione documentale, pur trattandosi di atti di una indagine di cui la medesima parte attrice era già a conoscenza, essendo scaturita da apposita esposto presentato da in data 24.08.2022 presso la Parte_1
Stazione CC. di Stilo.
Si deve ancora evidenziare che la parte attrice solo in sede di precisazione delle conclusioni ha formulato, in conseguenza della riconvenzionale di usucapione di controparte, la domanda nuova ed
3 ulteriore, rispetto a quella addotta nell'atto introduttivo, di rivendica, con la conseguente pretesa restitutoria, anche dei terreni di cui alle particelle n. 68, 135, 137 e 138. Tale domanda è stata tardivamente formulata (successivamente al termine decadenziale assertivo di cui all'art. 171 ter n.
1 C.P.C.) e come tale inammissibile.
Nel merito, la domanda di rivendicazione di proprietà spiegata da parte attrice (giova ribadire, per le sole particelle nn. 140, 141, 142, 180 e 349) risulta fondata, mentre non merita accoglimento la pretesa usucapitiva proposta in via riconvenzionale da parte convenuta in relazione ai beni immobili di cui alle particelle nn. 68, 135, 137, 138, 139 (fabbricato rurale), 140 (con fabbricato rurale), 141, 142, 143, 180 e 349.
E' opportuno innanzitutto evidenziare, in diritto, che – sulla base delle ragioni di fatto poste a fondamento della pretesa azionata da parte attrice e del petitum che la caratterizza – la vicenda oggetto del presente giudizio va inquadrata nell'ambito dell'azione di rivendicazione prevista dall'art. 948 C.C., secondo cui il proprietario può rivendicare la cosa (artt. 1153, 1994, 2653 e 2697
C.C.) da chiunque la possiede o detiene (art. 1140 C.C.). Trattasi di azione petitoria, avente carattere generale, di natura reale ed esperibile erga omnes, che ha una duplice finalità, presupponendo l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore e tendendo a recuperare il bene posseduto (o detenuto) da un altro soggetto.
In particolare, la domanda principale proposta da , e Parte_1 Parte_2
non può essere qualificata come azione di restituzione di carattere personale – Parte_3
che ha in comune con l'azione di rivendicazione la finalità recuperatoria del bene, ma trova il proprio fondamento nel sopravvenuto venire meno del titolo della detenzione dell'immobile in capo al convenuto – bensì come azione di rivendicazione, in quanto le parti attrici assumono di essere gli attuali proprietari del bene nonché allegano di non averne il possesso e, quindi, chiedono l'accertamento del loro perdurante diritto di comproprietà sui beni oggetto di causa, formulando così apposita domanda di condanna del convenuto alla restituzione del bene in loro favore, con la conseguenza sussistenza nell'azione esercitata dai germani della finalità recuperatoria, Parte_1
che caratterizza il petitum immediato dell'azione di rivendicazione ai sensi dell'articolo 948 C.C.
(“Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire
l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere
o detenere la cosa”).
La qualificazione della domanda principale proposta dalle parti attrici come rivendica del diritto di proprietà assume rilevanza ai fini della distribuzione dell'onere della prova.
Invero, in termini generali colui che agisce in rivendica ha l'onere della c.d. probatio diabolica, nel senso che deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche dei propri
4 danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, nel senso che nell'azione di rivendicazione l'attore ha l'onere di provare, oltre al possesso o la detenzione in capo al convenuto, anche la titolarità del diritto di proprietà vantato, dimostrando che il bene rivendicato è stato acquistato a titolo originario oppure gli è pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da colui che lo aveva acquistato a titolo originario
(mentre il convenuto non è tenuto a fornire alcuna prova, potendo limitarsi ad affermare possiedo quia possiedo), perché appunto egli esercita un'azione a contenuto petitorio, diretta al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene.
A siffatto proposito, va tuttavia evidenziato che l'onere probatorio del rivendicante deve comunque commisurarsi alla concreta particolarità delle singole controversie (Cass. 78/1936). In particolare, il comportamento difensivo del convenuto può attenuare l'onere probatorio a carico dell'attore quando si sostanzi in ammissioni, come nel caso in cui si riconosca che il dante causa è comune (Cass. 10/22598; Cass., 09/9303), oppure l'onere della cosiddetta probatio diabolica incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato al dante causa dell'attore. In tali ipotesi, detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene al suo dante causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere.
Dunque, il più recente orientamento giurisprudenziale ha stabilito che, in tema di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero una eccezione riconvenzionale, come appunto nel caso di specie, invocando un possesso ad usucapionem iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica o del suo dante causa, l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo di acquisto, nonché della mancanza di un titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il thema disputandum all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già dell'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore (ex plurimis: Cass.,17 aprile 2002, n. 5487; Cass., 26 settembre 2003,
n. 14320; Cass., 16 marzo 2006, n. 5852; Cass. n. 24722/2017; Cass. n. 8215/2016; Cass., sez.
II, sent. n. 15539 del 2015, in motivazione: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, in tema di azione di rivendicazione, qualora il convenuto sostenga - in via riconvenzionale o in via di eccezione - di aver acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, l'onere probatorio posto a carico dell'attore in rivendicazione si attenua, riducendosi alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene ai suoi danti
5 causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere, nonché alla prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto (Sez. 2, Sentenza n. 5161 del 10/03/2006, Rv. 587183; nonché, ex plurimis, Sez.
2, Sentenza n. 22598 del 05/11/2010, Rv. 614824; Sez. 2, Sentenza n. 9303 del 17/04/2009, Rv.
608112; da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 22598 del 05/11/2010, Rv. 614824)”; cfr., altresì, Trib.
Tempio Pausania, 26/01/2021, n. 32, in motivazione).
Tanto premesso, nella specie la parte convenuta – avendo prospettato che la stessa avrebbe iniziato a possedere ad usucapendum i beni immobili oggetto di causa senza soluzione di continuità da quantomeno venticinque anni (nell'anno 1989, come precisato dallo stesso in sede di interrogatorio formale) – ha nella sostanza riconosciuto l'appartenenza in proprietà di tali beni ai danti causa delle parti attrici (i genitori deceduto il 30.10.1969, e Persona_1 [...]
, deceduta il 27.01.1977) già in epoca anteriore a quella in cui avrebbe Persona_2 CP_1
iniziato a possederli uti dominus.
Deve così reputarsi che, a seguito di tale riconoscimento, l'onere della prova del titolo di proprietà da parte dei germani sia attenuato, avendo parte convenuta invocato un Parte_1
possesso ad usucapionem iniziato comunque successivamente al perfezionarsi dell'acquisto della proprietaria in capo ai danti causa delle parti attrici in rivendica. In particolare, l'onere probatorio gravante su questi ultimi si riduce alla prova del loro titolo di acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto.
Occorre dunque verificare se, nel corso del giudizio, sia stata o meno fornita da parte attrice – sulla quale gravava il relativo onus probandi in base ai principi generali sulla distribuzione dell'onere della prova stabiliti dall'articolo 2697 C.C. – la dimostrazione di avere acquistato il dedotto diritto di proprietà a titolo derivativo dalla loro dante causa.
Nel caso di specie, parte attrice ha assolto a tale onere probatorio, tenuto conto della produzione in giudizio di prova documentale (dichiarazione di successione mortis causa dei beni immobili già in proprietà dei loro genitori – particelle nn. 140, 141, 142, 180 e 349, quest'ultima ex 99 – e voltura catastale di tali beni immobili caduti in successione).
A siffatto proposito, va evidenziato che tale apporto documentale risulta idoneo a fornire la prova della proprietà per successione legittima mortis causa dai loro genitori, in capo alle parti attrici, nei confronti dei terzi, dei suddetti beni immobili oggetto della domanda di rivendica, tenuto conto che, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. II, sent. 09.01.2025
n. 522), l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non
6 soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
A sua volta, per le ragioni in fatto ed in diritto di seguito esposte, risulta infondata la pretesa usucapitiva avanzata in via riconvenzionale da nei confronti delle parti attrici. CP_1
A siffatto proposito, in via preliminare, in punto di legittimazione passiva ed integrità del contraddittorio, va evidenziato che, dal certificato dell'Agenzia del Territorio – Servizio di
Pubblicità Immobiliare, in atti, non risultano, nel ventennio antecedente alla proposizione della domanda riconvenzionale, pubblicate né formalità contro gli attuali intestatari dei fondi oggetto di causa o dei loro danti causa, né domande giudiziali volte a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.
La declaratoria di usucapione, richiesta in via riconvenzionale, postula il ricorrere di un acquisto a titolo originario della proprietà o di un diritto reale di godimento fondato essenzialmente sul possesso continuato per un tempo determinato, per la configurabilità del quale è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa un potere corrispondente a quello esercitato dal titolare del diritto dominicale o di altro diritto reale;
conseguentemente, la prova del possesso idoneo a tal fine, sia con riferimento al corpus, che all'elemento soggettivo dell'animus, deve essere fornita ex art. 2697 C.C. da parte attrice in riconvenzionale, che appunto ha chiesto il riconoscimento in proprio favore della realizzazione della dedotta fattispecie acquisitiva.
Sul punto, in linea generale, dispone l'art. 1158 C.C. che la proprietà dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni. Fondamento, dunque, dell'usucapione è quella particolare situazione di fatto esercitata sulla cosa da parte di colui che, attraverso tale signoria, si sostituisce, di fatto, al titolare effettivo del diritto di proprietà o del corrispondente diritto reale di godimento, anche ove non ricorra il c.d. animus usucapiendi, cioè l'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto stesso (Cass. n. 6989/1988).
Il possesso ad usucapionem deve essere necessariamente connotato da specifici requisiti che ne determino la pienezza e l'esclusività del potere di fatto (Cass. n. 5500/96, n. 7690/93) ed, a tal fine, va individuato quale ulteriore requisito il mancato esercizio del diritto da parte del titolare dello stesso (Cass. n. 5687/96, n. 4807/92), ovvero l'incompatibilità del possesso con l'altrui diritto, giacché è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti di per se privi di efficacia interruttiva che manifestino, tuttavia, la persistenza della titolarità del diritto (atti rinvenibili, ad
7 esempio, nella denuncia di successione, nella partecipazione ad una divisione ereditaria,
l'instaurazione nei confronti di un terzo di un giudizio di affrancazione;
cfr. Cass. n.
3468/88 e Cass. n. 4206/1987).
Dovendosi, pertanto, valutare il ricorrere di elementi atti a fornire la prova rigorosa dell'inizio del possesso continuo ed interrotto, pubblico e pacifico da parte di rispetto al CP_1
terreno agricolo, per come descritto nella comparsa di risposta, nonchè della durata del medesimo per il lasso di tempo necessario al verificarsi della prescrizione estintiva, giova osservare, innanzitutto, come il possesso utile ai fini dell'usucapione presupponga che l'acquisto dapprima e l'esercizio poi della disponibilità materiale del bene siano avvenuti “in modo visibile da tutti o almeno da un'apprezzabile e indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore
o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con il possessore medesimo” (cfr. Cass., 23 luglio
2013, n. 17881); che la condotta di quest'ultimo sia “incompatibile con l'altrui diritto di proprietà”, abbia “la valenza inequivoca” di una specifica signoria (ovvero di un potere corrispondente a quello – a seconda dei casi – del proprietario o del titolare dello ius in re aliena che s'intende usucapire) sulla cosa (cfr. Cass., 8 maggio 2013, n. 10894) e non possa essere, invece, giustificata semplicemente dalla mera tolleranza (spirito di condiscendenza, ragioni di amicizia o buon vicinato, parentela) del proprietario;
che si possa desumere l'elemento psicologico del possesso
(consistente – non già nella convinzione di essere, ma – nella volontà di comportarsi come titolare del relativo diritto) “da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene” (cfr. Cass. 28 dicembre 2004, n. 24033).
Ancora, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non può riconoscersi possesso utile ad usucapionem nel caso di una relazione tra il soggetto e la cosa che derivi da un atto o un fatto del proprietario stesso o, comunque, del possessore o precedente detentore del bene, avendo in tale ipotesi la relazione natura di mera detenzione. In questo caso, infatti, l'esercizio del possesso non corrisponde all'esercizio del diritto poiché tale esercizio non è svolto in contrapposizione al proprietario (Cass. n. 622/94) od al possessore oppure precedente detentore. Da escludersi, dunque,
l'usucapione in tal senso allorché l'esercizio del possesso tragga origine, ad esempio, da rapporti di vicinato, di amicizia o di mera tolleranza (Cass. n. 4092/92).
La disposizione in esame è altresì inequivocabile nel senso che, affinchè possa aversi usucapione, è necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondete al diritto medesimo. La continuità del possesso non significa che debba negarsi l'usucapione laddove la signoria del diritto o sul bene sia costituito da atti intermittenti ma soltanto
8 deve farsi riferimento allo sfruttamento economico di quel bene e che l'utilizzazione di esso sia persistente durante il ventennio necessario ad usucapire. Situazione che si può concretizzare sia nella sola disponibilità del bene sia nell'astratta possibilità per l'usucapiente di trarre le utilità oggettive che il bene offre (Cass. n. 3464/88).
Altro elemento fondamentale ai fini dell'usucapione è la presenza dell'animus possidenti.
Espressione che indica l'intenzione del possessore di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare del diritto a cui corrispondono i suoi atti (Cass. n. 6989/88). In tal senso sarà superflua la prova della buona fede dell'usucapiente, elemento soggettivo non richiesto. È sufficiente invece provare la volontà di comportarsi come il titolare di diritto (Cass. n.
8823/98).
Va ancora rilevato sul punto come il più recente orientamento giurisprudenziale tende a considerare con disfavore chi abusivamente e sempre di più sfrutta le cose comuni od altrui, o ne rivendica la proprietà, anche attraverso l'usucapione, ritenendo come a monte di una tale richiesta vi sia spesso un illecito in senso lato, che per quanto atecnicamente descritto, gravita attorno a quello che la coscienza comune considera come una illecita sottrazione ed appropriazione di cosa altrui: con la conseguenza che – pur a fronte della certezza del diritto che deriva dall'usucapione – per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà – costituzionalmente garantito – viene sempre maggiormente avvertita l'esigenza del raggiungimento, in ambito processuale, di una prova sempre più certa e rigorosa.
Il rigore della prova passa necessariamente, dunque, anche attraverso la “qualità” della stessa, che il più delle volte non è rinvenibile nella dichiarazioni testimoniali, quasi sempre antitetiche tra loro, che vanno dunque valutate con la massima cautela, nel senso appunto che la parte che vorrà provare di aver usucapito, per quanto attraverso una attività illecita a monte, dovrà dare prova rigorosa, che, pur se in linea di massima non esclusa, difficilmente si avrà attraverso le prove meramente testimoniali, in quanto il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che nella fattispecie si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare in modo certo ed univoco la perdita della proprietà altrui (cfr.,
Trib. Cassino, sentenza n. 823/2011; Trib. Tivoli, sent. n. 2038/2016 del 07/11/2016; Trib.
Avezzano, 06/07/2020, n. 115).
In tal modo, i giudici di legittimità e di merito, per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà, richiedono, dunque, una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue “la non sufficienza dell'inerzia del proprietario”, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che parallelamente ad esso si affermi un utilizzo uti dominus di un
9 terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez.VI, 26.6.2018, n. 3151).
Anche la giurisprudenza di merito ha ormai assunto un univoco orientamento in base al quale l'usucapione può affermarsi compiuta solo in presenza di una prova certa sul termine iniziale di decorrenza del possesso ed in difetto non può esservi alcun riconoscimento dell'usucapione in capo a chi la invoca.
Quanto alla durata, il possesso ad usucapionem è quello ventennale, uguale o maggiore cioè di venti anni. A tal fine il computo del tempo viene effettuato secondo i criteri di cui all'art. 2963
C.C., come richiamato dall'art. 1165 C.C. Il tempo necessario ad usucapire perciò comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è possibile datare il compimento dei primi atti di godimento non equivoci in cui si sostanzia il possesso. Il termine finale, invece, si identifica con l'ultimo giorno non festivo di possesso. Quanto alla prova del possesso ventennale, questa si sostanzia nella prova del possesso per tale periodo ed a tal fine non sussistono limitazione legali
(Cass. n. 4068/75). Ciò impone la consequenziale deduzione che il possesso ad usucapire di un fondo non può essere provato mediante testimoni che si siano recati sul fondo medesimo ad intervalli assai ampi (cfr., in questi termini, Trib. Palermo sez. II, 23/01/2018, n. 326).
Con specifico riferimento all'onere probatorio che l'attore deve assolvere affinchè possa essere dichiarata l'avvenuta usucapione di un bene immobile in suo favore, per come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., sez. II, sent. n. 18215 del 2013, in motivazione),
l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass., 28 gennaio 2000 n. 975). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessioms, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass. 5 luglio 1999 n. 6944).
10 Al riguardo, merita ancora evidenziare che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità e di merito “l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione.
Conseguentemente, la parte che afferma di usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto” (Cass. n. 21837/18).
Sempre in materia di prova, si è sostenuto che la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione quanto mai rigorosa in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem (Tribunale Lucca Sez. I, 13/05/2016; Tribunale Benevento, 9 gennaio 2019, n. 20; cfr. anche Cass., sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass., sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593, secondo cui “l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione”).
In buona sostanza, dunque, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, allegando e dimostrando il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni (cfr. Tribunale Castrovillari,
04/03/2020, n.253; Tribunale Oristano, 28/05/2020, n. 234: “Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessario che chi agisce in giudizio provi di aver tenuto un comportamento pacifico e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, cioè un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare”; Tribunale Rieti, 20/01/2020, n. 24, in motivazione: “L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo.
Possesso e tempo sono i due requisiti base per l'istituto. Il possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni. La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche
11 esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Tuttavia, ai fini dell'usucapione, non basta affermare di aver posseduto il bene per oltre vent'anni: l'espressione "aver posseduto per oltre vent'anni" è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione. Infatti, colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto (cfr. Cassazione Civile, sezione VI, 7 settembre 2018, n. 21873) È orientamento consolidato della giurisprudenza che "il possesso continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione" e "chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus" (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011)”).
Ancora, ai fini della prova del possesso uti dominus non è di per sé sufficiente la mera coltivazione del fondo (cfr. Cass., sez. II, 11/01/2024, n. 1121: “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi
l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto”).
In particolare, con riferimento all'animus possidendi necessario all'acquisto della proprietà per usucapione, tale requisito non consiste nella convinzione di essere proprietario, ma nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile all'usucapione. In altri termini, “per la sussistenza del possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'"animus possidendi" non consiste nella convinzione di essere
12 titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà” (Cass. 28.11.2013 n. 26641; cfr., altresì, Tribunale Bari, sez. III,
18/05/2016, n. 2725; Corte App. Napoli, sez. VI, 31/10/2019, n. 5249: “L'attore in usucapione che affermi di aver maturato un possesso utile ad usucapire è tenuto a dimostrare di aver goduto del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e in maniera tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus. La circostanza va esclusa ove l'attore abbia avanzato proposta di acquisto dell'immobile precisando di detenere e condurre il bene da molte generazioni, giacché ciò vale in radice ad escludere la successione nel possesso e la presunzione di cui all'art. 1441 c.c. risulta vinta dalla stessa intenzione (anche se non realizzata) della parte di concludere un contratto di compravendita del bene, in quanto tale da dimostrare la insussistenza dell'animus utile al fine. Pertanto, il riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore ed attore in usucapione va ritenuto idoneo ad interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c.”).
Dunque, nel caso di specie, nell'analisi degli esiti probatori acquisiti in atti va verificato nello specifico se la disponibilità fattuale del bene, per essere utilmente valutabile ai fini dell'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 C.C., integri effettivamente in senso giuridico il necessario possesso uti dominus.
In particolare, nell'accertamento che conduce alla qualificazione come possesso uti dominus è centrale la verifica sulla natura dell'originaria immissione nella materiale disponibilità del bene atteso che, qualora il godimento abbia avuto origine per concessione del proprietario o, comunque, del precedente possessore o detentore del bene (quale che sia il titolo della “concessione”), la parte
è tenuta a dedurre e dimostrare l'atto di interversio rivolto al proprietario o possessore e che ha consentito, da quel momento, di far cessare il godimento derivato e di far intraprendere il godimento uti dominus da protrarre per un ulteriore ventennio ai fini della maturazione del termine di cui all'art. 1158 C.C.. Dispone, infatti, l'art. 1141 C.C. che “Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione. Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale”.
Il requisito del possesso non è così configurabile quando il soggetto abbia condotto l'immobile nella qualità di semplice detentore o comodatario, difettando in tal caso la sussistenza di un comportamento assimilabile all'esercizio di un diritto reale sul bene concessogli solo per farne determinati usi e di cui, invece, il proprietario o possessore effettivo ne mantiene il pieno controllo;
ciò è stato più volte affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, a mente della quale:
13 “la presunzione di possesso utile “ad usucapionem”, di cui all'art. 1141 cod. civ., non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della “res”, ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, nella specie un contratto di comodato, poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. Ne consegue che la detenzione di un bene immobile a titolo di comodato precario può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo a provare con il compimento di idonee attività materiali il possesso utile “ad usucapionem” in opposizione al proprietario concedente.” (cfr. Cass., sent. n.
21690/2014).
Orbene, ponendo mente ai principi di diritto ed alle coordinate ermeneutiche finora illustrate, deve a questo punto passarsi all'esame delle risultanze istruttorie acquisite in giudizio, le quali hanno posto in evidenza l'infondatezza della domanda proposta in via riconvenzionale, dovendosi escludere che abbia adeguatamente dimostrato l'esistenza degli elementi necessari CP_1
per l'acquisto per usucapione del compendio immobiliare indicato in premessa. In particolare, la parte attrice in riconvenzionale non ha dimostrato l'animus possidendi, atteso che, pur affermando di avere usucapito la proprietà del cespite immobiliare, non ha dimostrato di aver posto atti di dominio a dimostrazione dell'animus possidendi. In altri termini, lo Scrivo, pur affermando di avere la materiale disponibilità dei cespiti da oltre venti anni, non ha dimostrato di aver compiuto un'attività sugli stessi apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
A questa conclusione si perviene in base alla valutazione delle risultanze processuali ed, in particolare, dei contributi testimoniali acquisite nel presente giudizio, tenuto conto che la prova addotta in giudizio da parte attrice – ai fini della dimostrazione del vantato possesso uti dominus ultraventennale, pacifico, continuo ed esclusivo – consiste prevalentemente nelle narrazioni testimoniali assunte in sede di istruttoria, senza aver addotto altri dati conoscitivi documentali specificatamente afferenti agli anzidetti presupposti della pretesa usucapione, non essendo di per sé idonea in tal senso la consulenza tecnica di parte con l'acclusa documentazione fotografica, prodotta in allegato al fascicolo di parte convenuta, in quanto meramente descrittiva dello stato dei luoghi al tempo della domanda.
In primo luogo, dai narrati resi dai testi addotti da parte convenuta (cfr. verbale di udienza del
28.01.2025, teste : “A.D.R.: “Non conosco né mai visti le parti attrici. Conosco parte Testimone_1
convenuta dal 1989. In particolare, in tale anno entrambi abbiamo lavorato nella stessa azienda per due anni. La conoscenza tra noi è rimasta anche dopo. Sottopostemi in visione le immagini fotografiche riportate nella consulenza di parte allegata alla comparsa di risposta, conosco i
14 luoghi ivi illustrati. In particolare ho tolto i rovi in una casetta che si vede nelle foto nonché ho aiutato a mettere la recinzione che si vede nelle foto. I terreni che si vedono nelle foto sono utilizzati e coltivati dal sig. . In particolare, da circa trenta anni lo ogni tanto mi CP_1 CP_1
chiama per aiutarlo, ad esempio per la semina, la potatura degli ulivi, la pulizia del terreno vicino alla casetta. Mi recavo ivi periodicamente ogniqualvolta lui ne aveva bisogno. Ho aiutato lo CP_1
a fare la recinzione che si vede nelle foto. Ciò è avvenuto più di vent'anni addietro. Lo CP_1 coltiva l'avena per gli animali, il sorgo sempre come foraggio, mentre un pezzo era adibito a granturco. La coltivazione del foraggio veniva fatta a rotazione. Il foraggio gli serviva in quanto aveva degli animali (capre, pecore, maiali, galline, ecc.) che ci sono ancora. Vengono ancora coltivati dove vi è il rudere che si vede nella foto. Il rudere si trova al lato monte, anche la recinzione si trova al lato monte. Anche gli ulivi si trovano al lato monte. Nel lato a valle rispetto alla strada vi è l'acqua per una derivazione per caduta dello e, quindi, con questa acqua Pt_5 veniva effettuata la coltivazione del sorgo e del granturco, mentre l'avena veniva coltivata sopra la strada al lato monte. Oltre al rudere, vi è un altro fabbricato ove il sig. tiene il foraggio ed CP_1 ha realizzato una strada per arrivare a tale fabbricato. In tale fabbricato tiene anche l'attrezzatura per l'agricoltura. Preciso che quando l'ho conosciuto nel 1989, il sig. era già sui terreni CP_1
indicati nelle foto. Preciso ancora che, per tali attività, ho aiutato il sig. e poi, una volta CP_1 cresciuta, è stato aiutato anche dai figli. Non ho mai vesto nessun'altro utilizzare i terreni oltre alle persone che ho appena detto.” (…)”; cfr. verbale di udienza del 18.02.2025, teste : Testimone_2
“Conosco la parte convenuta in quanto siamo coetanei ed abbiamo i terreni vicino. Non Tes_3
ho mai visto le parti attrici. Sottopostemi in visione le immagini fotografiche allegate alla comparsa di risposta, riconosco i luoghi ivi illustrati, in quanto ho dei terreni nelle vicinanze. I terreni a monte della strada sono coltivati a fieno per gli animali, a valle sono coltivati a grunturco, soia, ecc., sempre per gli animali. Tale coltivazione viene effettuata da . Preciso che dal CP_1
periodo 1989-1990 che vedo sempre lui all'interno del terreno. Ho visto solo lui fare la coltivazione aiutato dai figli. (…) La recinzione che si vede nelle foto è stata fatta da CP_1
da parecchio tempo in quanto tiene ivi degli animali. Non rammento bene il periodo in cui
[...]
venne fatta. Preciso che, passando sul posto, avevo notato fare la recinzione. Gli CP_1
animali ivi tenuti dal convenuto sono capre, pecore, maiali, galline e ogni tanto qualche vitello. Gli animali che servono per la famiglia. I fabbricati che si vedono nelle foto vengono utilizzati da
per il deposito di foraggio per gli animali. L'attività di coltivazione e di allevamento CP_1
di animali finora riferita viene compiuta dal convenuto sui terreni di cui alle foto sia a monte, sia a valle della strada.” ADR Avv. Grillo: “I miei terreni limitanti li ho ereditati da mio padre. Li ho iniziati a frequentare dall'età di circa 10-12 anni dopo la scuola. A sua volta mio padre li aveva
15 ereditati da mio nonno. I figli di hanno l'età tra 20 e 25 anni”; cfr. verbale di CP_1 udienza del 15.03.2025, teste : “A.D.R.: “Conosco in quanto siamo Testimone_4 CP_1
entrambi di Stilo e poi perché ho un pezzettino di terreno confinante con quello dello . Non CP_1
conosco le parti attrici, mai viste. Sottopostemi in visione le immagini fotografiche allegate alla comparsa di risposta, conosco i luoghi ivi illustrati. Preciso che ho un pezzettino di terreno confinante a quello che si vede nelle foto. Il mio terreno si trova a monte della strada che si vede nelle foto. I terreni di cui alle foto sono coltivati dal sig. , sia a monte sia a valle CP_1
della strada. Coltiva il foraggio per gli animali in quanto lo Scrivo detiene degli animali. Preciso che gli animali sono tenuti nei ruderi che si vedono nelle foto, in particolare galline, qualche pecora e dei maiali. A valle vengono coltivati mais ed ortaggi vari visto che nel terreno di sotto vi è
l'acqua. Sono a conoscenza di tali circostanze in quanto ho il pezzettino di terreno nei pressi e, quindi, in quella zona ci passo mediamente una volta a settimana. Preciso che dal periodo 1989-
1990 ho visto sempre nel terreno. Preciso che l'attività di coltivazione veniva fatta CP_1
dal solo e poi è stato aiutato dai figli una volta cresciuti. Il terreno sia a monte sia a CP_1 valle è recintato. Tanti anni fa il sig. , aiutato da un amico, aveva posto l'anzidetta CP_1 recinzione, non rammento l'anno preciso in cui avvenne ciò. Non ho mai visto altre persone coltivare il terreno, ho sempre visto il sig. . (…) ADR Avv. Dimasi: “Preciso che la parte di CP_1
terreno a monte è tutto recintato, mentre non posso essere preciso se anche tutta la parte a valle sia
o no recintata” ADR Avv. Grillo: “Ho comprato il pezzettino di terreno adiacente nel 1990 da mio zio. Ho iniziato a coltivarlo dal 1990 ma in precedenza ero sempre io il responsabile del terreno in quanto mio zio non abitava a Stilo. Ciò avvenne da quando avevo 15 anni”) emerge in termini concordi la circostanza della materiale disponibilità dei terreni oggetto di causa da parte di CP_1
, avendo lo stesso adibito a pascolo l'area sita sul lato monte rispetto alla strada, ove è stata
[...]
altresì realizzata una recinzione mentre gli immobili di vetusta costruzione ivi insistenti sono stati adibiti ricovero per gli animali e per gli attrezzi agricoli, nonché a coltivazione del foraggio l'area posta sul lato a valle rispetto alla strada. Inoltre, tale attività è risalente dalla fine degli anni '80-inizi anni '90 (cfr., altresì su tale specifico punto quanto riferito dallo Scrivo in sede di interrogatorio formale all'udienza del 10.12.2024).
In secondo luogo, dai narrati resi dai testi addotti da parte attrice è dato a sua volta desumere la circostanza – di per sé del tutto compatibile e complementare rispetto ai dati fattuali poc'anzi riportati – per cui in precedenza, negli anni '70-'80, vi era stato un rapporto di affitto agrario di tutti i terreni oggetto di causa, sia quelli a monte sia quelli a valle (come illustrati nelle relative immagini fotografiche in atti sottoposte ai testi), tra le odierne parti attrici e , padre Parte_4 dell'odierno convenuto, nonché, stante la cessazione dell'attività agricola da parte del genitore per
16 motivi di salute, era poi subentrato nello svolgimento dell'attività di pascolo sulla CP_1
medesima area già posta in essere dal padre affittuario. Infine, una volta che i proprietari avevano chiesto conto all'odierno convenuto di tale subentro non concordato, coerentemente a quest'ultima circostanza lo stesso aveva esternato nell'occasione la disponibilità ad acquistare la CP_1 proprietà dell'area da lui occupata e da lui adibita ad attività fruttifera, formulando una offerta tuttavia non accettata dalle controparti.
In particolari, siffatti accadimenti trovano compiuta dimostrazione nelle dichiarazioni del tutto compatibili con la prospettazione attorea – disinteressate, puntuali e convergenti tra loro – rese dai testi addotti da parte attrice nel presente giudizio (cfr. verbale di udienza del 18.02.2025, teste cognata di nonché cugina di : “ Testimone_5 Parte_1 CP_1 Tes_3
“Conosco le parti attrici dal 1969, da quando mi sono fidanzata con il fratello della moglie di
, di nome . Conosco da sempre il convenuto. Sottopostemi in Parte_1 Persona_3 visione le immagini fotografiche allegate all'atto di citazione, riconosco i luoghi ivi illustrati, preciso che mio padre ha comprato un terreno limitante con quello dei . Preciso ancora Parte_1 che mio padre aveva in affitto il terreno limitante dagli anni '70 e successivamente lo ha comprato.
Prima di sposarmi andavo spesso sul posto per aiutare mio padre e, quindi, conosco bene il luogo, ho continuato ad andarci anche dopo sposata fino al 2012, per fare l'orto ed altro, poi non sono più andata per motivi di salute. Sono a conoscenza che mio cugino aveva iniziato ad CP_1
utilizzare la proprietà dei per il solo pascolo a partire dall'anno 2010 dopo che suo Parte_1 padre, , aveva tenuto in affitto questi terreni a partire da circa l'anno 1975. Preciso Parte_4
che mio cugino era entrato nei terreni senza avvertire nessuno, neanche il padre, il quale aveva tenuto in affitto i terreni fino all'anno 2008 pagando l'affitto. Preciso ancora che il padre aveva smesso di utilizzare i terreni in quanto ebbe problemi alle gambe e non poteva più ivi recarsi con il gregge. Preciso che mio cugino aveva utilizzato tutti i terreni che si vedono nelle foto per il pascolo, tanto che la casa che si vede nelle foto, che un tempo era abitata, ora viene da lui utilizzata per il ricovero delle pecore. I sig.ri , che lavoravano a Torino e si accorsero Parte_1
del fatto quando vennero in estate, si arrabbiarono e chiesero allo il motivo del suo ingresso CP_1
e lui rispose che suo padre non viene più e, quindi, lo utilizza lui in quanto se lo vuole comprare.
Inizialmente ci fu solo questo impegno verbale e, quindi, i sig.ri si fidarono conoscendo Parte_1 la sincerità del padre e, quindi, non chiesero l'affitto. Poi dopo alcuni anni gli Parte_4 dissero che “o compri o te ne vai” e, quindi, mio cugino offrì il pagamento di € 20.000,00, ma le parti attrici gli risposero che bisognava fare la stima da parte di un perito. Lettomi il capitolo di prova n. 4 riportato a pag. 3 della memoria istruttoria di parte attrice [4) Vero che fino all'anno
2008 i terreni in questione erano legittimamente utilizzati dal Sig. , padre del Sig. Parte_4
17 , dietro pagamento di un canone di affitto che versava regolarmente ai proprietari CP_1
Sig.ri mediante vaglia postale?;], confermo la circostanza. Preciso che il Parte_6
pagamento avveniva mediante versamenti mensili da parte di mia zia, la moglie di , Parte_4
su un libretto postale a nome dei fratelli . Sono a conoscenza di tale circostanza in Parte_1
quanto mi era stata detta dalla moglie di quando si sfogava con me per il Parte_4 comportamento del figlio” ADR Avv. “L'offerta che ho riferito prima di € 20.000,00 mi Per_3
era stata riferita da mio cognato . Anche la precedente circostanza sopra Parte_1 riferita dell'intenzione espressa da mio cugino di acquistare il terreno mi era stata detta da mio cognato nelle occasioni in cui, venuto sul posto d'estate, si fermava per visita a Stilo a casa mia”.
ADR Avv. Grillo: “Avevo saputo da mio zio della intenzione del figlio di comprare il Parte_4 terreno”; cfr. verbale di udienza del 15.04.2025, teste , genero di Testimone_6 Parte_3
: “Conosco da quando mi sono fidanzato nel 1984. Nello
[...] Tes_3 Parte_3
stesso periodo ho conosciuto anche le altre parti attrici. Conosco solo di vista la parte convenuta.
Sottopostemi in visione le immagini fotografiche allegate all'atto di citazione, riconosco tutti i posti ivi illustrati. Specifico che li conosco in quanto quando mi sono fidanzato mio suocero, Parte_3
mi fece vedere i terreni da lui ereditati dal padre ed il luogo dove lo stesso si è cresciuto,
[...]
in particolare la casa che si vede nelle foto. In particolare, tali terreni sono quelli illustrati nelle foto, sia sopra la strada, vicino al casolare, sia sotto la strada. Sono a conoscenza che CP_1
si è impossessato del terreno, sia vicino alla casa sia sotto, atteso che il padre, di cui non
[...]
rammento il nome, non li aveva più coltivati per motivi di saluti, in particolare il padre li aveva lasciati nel periodo 1998- 1999. Sono a conoscenza di tali circostanze in quanto, in occasione delle ferie del 2010, vedemmo sui terreni e gli disse cosa fai qui CP_1 Parte_3
dentro senza il permesso di nessuno. Tale circostanze avvenne in mia presenza. Persona_4 rispose che voleva comprare il terrendo offrendo il prezzo di € 20.000,00 e mio suocero rispose negativamente ritenendo l'offerta troppo bassa. Preciso che il padre di coltivava il CP_1
terreno dietro pagamento di un affitto e, quindi, per questo i sig.ri avevano consentito Parte_1
tale coltivazione. Preciso che dopo che il padre aveva lasciato il terreno, subentrò nell'anno successivo il figlio e, quindi, rettificando quanto dichiarato in precedenza, riferisco che CP_1 quest'ultima circostanza avvenne nell'anno 2000 e non 2010. Il padre di pagava CP_1
l'affitto mediante versamento sul libretto postale, come mi disse mio suocero”. ADR Avv. Grillo:
“Ribadisco che il figlio si era impossessato del terreno poco dopo che il padre lo aveva CP_1 lasciato, nonché ribadisco che avevamo notato tale circostanza nell'agosto del 2000 ma non sono in grado di ricollegare tale collocazione temporale ad una specifica circostanza.”), i quali hanno
18 così confermato le suddette circostanze per averle direttamente constatate, oppure conosciute de relato, nei termini come rispettivamente precisati dagli stessi dichiaranti.
Va a siffatto proposito evidenziato che le dichiarazioni testimoniali in atti appena riportate devono considerarsi del tutto attendibili a livello intrinseco, in quanto – lungi dal costituire una pedissequa ripetizione della prospettazione attorea – risultano munite di sufficiente coerenza logica e di adeguata precisione, essendo circostanziate ed esenti da contraddizioni, dovendosi altresì evidenziare l'assenza di qualsivoglia dato significativo da cui poter ritenere in capo ai dichiaranti qualsivoglia intento compiacente nei confronti della parte attrice, con la conseguenza che i narrati in esame costituiscono così piena prova circa gli accadimenti riferiti.
A sua volta, a livello estrinseco, i narrati in esame risultano tra loro pienamente convergenti in ordine al nucleo essenziale e maggiormente significativo degli accadimenti riferiti, tenuto conto che ognuno dei dichiaranti ha riferito quanto rispettivamente da loro percepito, direttamente o de relato, dal proprio specifico e peculiare angolo visuale da cui ciascuno aveva assistito ai medesimi accadimenti o li aveva appresi da altri nel loro contesto familiare.
Inoltre, i narrati testimoniali in esame trovano un ulteriore, idoneo ed oggettivo riscontro esterno nelle dichiarazioni rese dai testi addotti da parte convenuta (“Conosco il padre di Testimone_2
, di nome Lo vedevo sui terreni negli anni '80 che pascolava gli animali.”) e CP_1 Pt_4 [...]
(“Ho conosciuto il padre di , ancora vivente, di nome . Preciso che Tes_4 CP_1 Parte_4 il padre di stava sul terreno negli anni '70-'80, in quel periodo era lui a coltivare il CP_1 terreno.”), circa la presenza sui terreni oggetto di causa di , padre ancora vivente Parte_4 dell'odierno convenuto, in quanto ivi intento nell'attività di pascolo negli anni '70-'80. A siffatto proposito, va evidenziato che l'unica possibile spiegazione di tale accadimento, sulla base di comuni criteri di logica e razionalità, non può che essere quella dell'effettivo e pregresso rapporto negoziale di affitto dei terreni intercorso tra l'affittuario ed i proprietari odierni Parte_7
attori, appunto nei termini come prospettati in atti da questi ultimi.
Sul punto, va ancora evidenziato che siffatto riscontro esterno non può essere posto in dubbio da quanto riferito dall'altro teste addotto da parte convenuta, (“ADR Avv. Grillo: Testimone_1
“Conosco il padre del sig. di nome E' vivente. Non ho mai visto il padre sui terreni CP_1 Pt_4 che si vedono nelle foto, né al lato monte né a valle rispetto alla strada. Quando c'ero io non è mai venuto né sui terreni né sui fabbricati.”), atteso che tale dichiarante, come dallo stesso narrato, aveva conosciuto nell'anno 1989 e, quindi, sicuramente non si era recato sui terreni Parte_8
oggetto di causa nel periodo precedente, quando appunto era ancora ad effettuare ivi Parte_7
l'attività di pascolo.
19 Pertanto, in ordine a quanto emerso dalle deposizioni testimoniali in atti – circa la materiale utilizzazione dei terreni e dei casolari ivi esistenti, in ultimo da parte di ed, in CP_1 precedenza, dal padre (quest'ultimo sicuramente vivente al momento dell'instaurazione del Pt_4
presente giudizio e nella successiva fase istruttoria, con la conseguente inconfigurabilità nel caso di specie, a fondamento della pretesa usucapitiva della parte attrice, della successione nel possesso del de cuius, anche ai fini dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1146, comma primo, C.C.), estrinsecatasi soprattutto in funzione del pascolo ivi del bestiame, così come in precedenza il padre, che aveva in passato cessato tale attività poi ripresa dal figlio anche con la coltivazione del foraggio – va evidenziato sul punto che né nella prospettazione di parte convenuta né nei contributi testimoniali in esame emergono le specifiche modalità con cui aveva iniziato a svolgere siffatta CP_1 attività nell'anzidetta veste. Di conseguenza, deve così ritenersi, appunto in mancanza di elementi probatori certi ed univoci in senso diverso, che l'odierno convenuto avesse iniziato ad utilizzare gli anzidetti beni immobili in ragione di una “concessione”, quand'anche tacita, da parte del padre che,
a sua volta, già di fatto aveva la materiale disponibilità dei beni immobili adibiti ad analoga attività quale affittuario degli stessi. Il che connota il rapporto fattuale con i beni oggetto di controversia in capo a (quanto meno all'origine) in termini di mera detenzione, così come era per il CP_1
padre quale affittuario, e non certo di possesso uti dominus utile ad usucapire, con la conseguente applicabilità del disposto di cui all'art. 1141, comma secondo, C.C., secondo cui se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione di un bene, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore.
Dalle risultanze istruttorie acquisite in atti, tuttavia, non risulta comunque posto in essere da alcun atto di interversione del possesso ex art. 1141 C.C. nei confronti del padre, CP_1
qualora in ipotesi già possessore dei beni, oppure nei confronti dei comproprietari-possessori
(qualora vada considerato più correttamente la precedente materiale disponibilità dei beni immobili in capo a come detenzione qualificata stante il contrato di affitto agrario), così da Parte_4
far sorgere un possesso rilevante ai fini dell'usucapione in capo all'odierna parte convenuta.
Dovendosi, pertanto, qualificare il rapporto tra ed i beni oggetto di controversia CP_1
come mera detenzione (subentrando in tale posizione già del padre-affittuario), ne consegue che, ai sensi dell'art. 1141, comma secondo, C.C. se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione di un bene, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Dalle risultanze istruttorie acquisite in atti, tuttavia, non risulta posto in essere dall'odierno convenuto alcun atto di interversione del possesso ex art. 1141 C.C. nei confronti dei comproprietari dei beni immobili fino alla formulazione della pretesa usucapitiva con l'introduzione del presente giudizio.
20 Al riguardo, si evidenzia che l'interversio possessionis non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore ha cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa nomine alieno ed ha iniziato ad esercitarlo esclusivamente nomine proprio; inoltre detta manifestazione deve essere tale da palesare inequivocabilmente l'intenzione di sostituire al precedente animus detinendi il nuovo animus rem sibi habendi ed essere specificamente rivolta contro il possessore, in guisa che questi sia posto in condizione di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e deve quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere della concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte del possessore stesso. Tra tali atti, ove non accompagnati da altra manifestazione dotata degli indicati connotati dell'opposizione, non possono ricomprendersi né quelli che si traducano in una inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi in tal caso un'ordinaria ipotesi d'inadempimento contrattuale, né quelli che si traducano in meri atti d'esercizio del possesso, verificandosi in tal caso una mera ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (cfr. Cass. n. 4701/99). Anche da ultimo la Corte di Cassazione ha precisato che
“l'interversione del possesso, pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attività materiali in grado di manifestare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente
"nomine proprio", richiede sempre, ove il mutamento del titolo in base al quale il soggetto detiene non derivi da causa proveniente da un terzo, che l'opposizione risulti inconfondibilmente rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessata di possedere nomine alieno e che intende sostituire al preesistente proposito di subordinare il proprio potere a quello altrui, l'animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo così in possesso la detenzione, anche soltanto precaria, precedentemente esercitata. L'interversione può essere provata richiamando condotte di vario tipo e natura, ma il semplice possesso seppur particolarmente prolungato, l'assenza di richieste volte ad ottenere la restituzione del bene, la convinzione di soggetti terzi circa la titolarità del diritto di proprietà in capo al soggetto occupante, non sono circostanze idonee a qualificare l'interversione del possesso” (cfr. Cass.
8900/2013; cfr., altresì, Tribunale Castrovillari, 04/03/2020, n. 253, in motivazione: “Ma vi è di più il teste cognato del riferisce che quel pezzo di terreno era stato semplicemente Tes_7 CP_2
concesso dal suocero all'attore che aveva poi piantato pomodori e quant'altro (cfr verbale di udienza del 14.12.2018). Orbene quindi la detenzione non è infatti idonea a comprovare che
l'istante abbia esercitato su quel bene un potere di fatto che fosse esplicazione del contenuto del diritto di proprietà. L'equazione detenere = possedere non ha alcun fondamento giuridico, atteso
21 che l'occupazione di un immobile può costituire oggetto del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento così come di un diritto personale di godimento. E' utile rammentare che il possesso ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1140 e 1158 c.c. si configura in presenza di due elementi, uno di natura oggettiva - la disponibilità di fatto di un bene - e uno, ritenuto dai più, di natura soggettiva - la volontà di disporre del bene come se fosse proprio - o comunque interpretato, secondo un orientamento minoritario, come corrispondenza del potere di fatto sulla cosa all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Ne consegue che il fatto di disporre concretamente della cosa e di mantenere la stessa nella propria sfera di controllo non è sufficiente ad integrare quella situazione di fatto tutelata dall'ordinamento anche attraverso il riconoscimento della stessa come uno degli elementi costitutivi del modo di acquisto della proprietà invocato da parte attrice. Nella fattispecie in esame, gli elementi dedotti a sostegno della domanda non sono idonei a comprovare la sussistenza di una situazione possessoria in capo a La concessione CP_2
della quota terreno effettuata dal suocero in capo all'odierno attore, corroborata dalla circostanza che non è stato esplicitato alcun atto di impossessamento (costruzioni, pagamento tributi ecc..) nonché la successiva vendita nel 2013 in favore del convenuto, rappresenta una situazione fattuale che non può infatti essere considerata indicativa dell' animus rem sibi habendi che avrebbe palesato parte attrice per oltre un ventennio”).
Orbene, proprio l'applicazione di tali pacifici principi giustifica nel caso di specie la conclusione in termini di assenza di una utile interversio invocabile dalla parte attrice in quanto, ribadito che la disponibilità fattuale in capo a trae fonte in un contesto di detenzione con il CP_1
subentro in tale posizione che era già del padre, dalle prove in atti non sono emerse condotte poste in essere almeno venti anni prima dell'instaurazione del giudizio che possano essere qualificate in termini di opposizione rivolta ai comproprietari ancora possessori così da realizzare il mutamento di cui all'art. 1141 C.C..
In particolare, quand'anche nel corso di un rilevante arco di oltre un ventennio parte convenuta avesse utilizzato l'immobile nei termini come dalla stessa prospettati (nonché come emerso dalle deposizioni testimoniali addotte dal medesimo ), al contempo, comunque, tale CP_1
condotta non integrerebbe in ogni caso un'interversio con le caratteristiche richieste dalla richiamata elaborazione giurisprudenziale, atteso che in nessuno dei passaggi della comparsa di risposta e nelle deposizioni testimoniali vi è traccia di condotte ascrivili a parte convenuta che abbiano avuto il contenuto di opposizione verso le parti attrici così da farle intendere che l'uso del terreno non fosse più nel contesto familiare per essere subentrato nella stessa posizione di detentore-affittuario del padre una volta che aveva cessato la propria attività per Parte_4
motivi di salute.
22 Pertanto, sotto tale aspetto non possono trarsi elementi utili, ai fini dell'accertamento del possesso dei beni oggetto di causa, dalle dichiarazioni testimoniali addotte da parte convenuta, avendo questi riferito della disponibilità materiale dei beni immobili da parte di , CP_1 senza tuttavia aver fornito alcuna indicazione circa il titolo per cui l'odierna parte convenuta avrebbe iniziato a detenere gli stessi beni.
A siffatto proposito, va evidenziato che, nel caso di specie, in relazione alla domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la mera coltivazione di una parte e la destinazione di altra parte a pascolo, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale (il subingresso nella posizione di detentore già del padre-affittuario con la mera tolleranza dei comproprietari ancora possessori dei beni) e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A sua volta, non può configurare idonea prova dell'esercizio del possesso uti dominus del bene l'avvenuta recinzione dell'area lato monte del fondo da parte di , atteso che tale circostanza, CP_1
nel caso di specie, non apporta alcuna univoca e certa dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto. Invero, emerge chiaramente dalle immagini fotografiche in atti relative a tale recinzione che la stessa, in realtà, era stata eretta al solo scopo di impedire al bestiame pascolato in tale area di disperdersi, come si desume con tutta evidenza dalla condizione estremamente precaria del cancello di ingresso all'area recintata, del tutto inidoneo ad impedire a qualsivoglia persona l'accesso sul terreno adibito a pascolo.
Ancora, deve escludersi nel caso di specie la circostanza che avesse goduto del CP_1
bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui ed in maniera tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus anche in base al fatto che lo stesso CP_1
aveva avanzato ai comproprietari una proposta di acquisto dell'immobile, nell'occasione in cui questi ultimi aveva chiesto conto all'odierno convenuto del suo subingresso nella posizione di detentore già del padre affittuario, appunto coerentemente a quest'ultima circostanza lo stesso aveva esternato nell'occasione la disponibilità ad acquistare la proprietà dell'area CP_1
da lui occupata e da lui adibita ad attività fruttifera, formulando una offerta tuttavia non accettata dalle controparti.
Da quanto finora argomentato deriva il convincimento che la pretesa usucapitiva svolta in via riconvenzionale da parte convenuta vada rigettata.
23 Dunque, deve giungersi alla conclusione dell'accertata fondatezza della principale domanda attorea che, quindi, va accolta, atteso che , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno compiutamente dimostrato di essere contitolari del diritto di proprietà dei beni
[...]
immobili oggetto di domanda di rivendica (i terreni di cui alle particelle nn. 140, 141, 142, 180 e
349), senza che fosse nel frattempo intervenuto alcun acquisto della proprietà esclusiva degli stessi beni a titolo originario per usucapione in capo a . CP_1
Oltre ad escludere la condizione per l'acquisto della proprietà a titolo originario ad usucapionem, la detenzione in capo a dei beni oggetto di causa quale subentrante nell'attività del CP_1
padre affittuario degli stessi beni già di per sé esclude, altresì, il diritto, preteso dalla medesima parte convenuta in via subordinata, al rimborso ed alle indennità ex art. 1150 C.C. per miglioramenti e addizioni dalla stessa asseritamente eseguiti nelle unità immobiliari oggetto di causa
Invero, secondo la costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, tale previsione normativa, che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa, è di natura eccezionale e non può essere applicata in via analogica nel caso, come appunto quello di specie, di relazione con il bene definibile in termini di detenzione (cfr. Cass., sez. III,
13/10/2022, n. 29924: “La previsione di cui all'art. 1150 c.c. - che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa - è di natura eccezionale e non può, quindi, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva rigettato la domanda di rimborso delle spese di manutenzione straordinaria relative a un immobile, detenuto dal richiedente dapprima a titolo di locazione e successivamente in virtù di un contratto preliminare di compravendita, sul presupposto che si configurasse una situazione di mera detenzione qualificata, essendo carente l'"animus possidendi")”; cfr., altresì, Cass. n. 5948 del 18/03/2005 e n. 13316 del
30/06/2015; Cass., sez. II, 28/11/2017, n. 28379).
In ogni caso, la domanda formulata in via subordinata da parte convenuta risulta formulata in termini del tutto generici e meramente assertivi.
La liquidazione delle spese e competenze del giudizio segue il criterio della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte convenuta ed in favore sia delle parti attrici, secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 e tenuto conto del valore complessivo della causa.
P.Q.M.
24 Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.
Andrea Amadei, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così decide:
- accerta e dichiara che gli attori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
sono comproprietari in via esclusiva dei terreni siti nel Comune di Stilo, in Località
[...]
Pannara, contraddistinti in Catasto nel foglio di mappa n. 31, particelle nn. 140, 141, 142, 180 e
349:
- ordina a l'immediato rilascio in favore di , CP_1 Parte_1 Parte_2
e , liberi da persone e cose, dei suddetti beni immobili;
[...] Parte_3
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
CP_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti attrici che si CP_1 liquidano in complessivi € 6.500,00 per onorario ed € 153,65 per spese documentate, oltre spese generali, CPA ed IVA se dovute, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Locri, il 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Andrea Amadei
25
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.
Andrea Amadei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 440/2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza di cui agli artt. 189 e 281 quinques C.P.C. del 18 novembre 2025, sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., previa concessione dei termini previsti nell'anzidetta disposizione, pendente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ), nato a [...] il [...]; tutti Parte_3 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Gesù Pasquale Grillo (indirizzo PEC:
; Email_1
-attori e convenuti in riconvenzionale-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._4 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Paola Dimasi (indirizzo PEC:
; Email_2
-convenuto ed attore in riconvenzionale-
Conclusioni delle parti: come da note di precisazione delle conclusioni rispettivamente prodotte in atti il 19.09.2025 ed il 02.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione
1 semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 C.P.C. e 118 disp. att. C.P.C.), le posizioni delle parti,
l'oggetto della causa e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue:
- l'azione di rivendicazione della proprietà ex art. 948 C.C. proposta dalle parti attrice nei confronti di – sulla premessa di essere comproprietari dei terreni siti nel Comune di CP_1
Stilo, in Località Pannara, contraddistinti in Catasto nel foglio di mappa n. 31, part.lle n. 68, 135,
137, 138, 140, 141, 142, 143, 180 e 349 (in particolare, le particelle n. 142 e 143 a seguito di atto di compravendita rogato in data 27.02.1967 e trascritto in data 11.05.1967 al n. 3553 alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria, mentre i restanti terreni identificati con le particelle nn. 68, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 180 e 349, sono stati acquisiti per atto di successione dei defunti genitori – nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
Stilo il 30.10.1969 – e , nata a [...] il [...] e deceduta in Trana il Persona_2
27.01.1977); che negli anni '70 i terreni identificati con le particelle nn. 140, 141, 142, 180 e 349 erano stati affidati in gestione a ed il relativo rapporto contrattuale si era protratto Parte_4 sino agli inizi dell'anno 2010, allorquando lo , per sopraggiunti limiti di età, aveva deciso di CP_1 restituire i fondi ai legittimi proprietari;
che, successivamente, l'odierno convenuto, ad insaputa dei proprietari, entrava nel possesso dei terreni in maniera clandestina, utilizzando i terreni per il pascolo del proprio bestiame, nonché per coltivarli e trattenere per sé i frutti – volta ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione del diritto di proprietà in capo a , Parte_1 Parte_2
e dei terreni di cui alle particelle nn. 140, 141, 142, 180 e 349,
[...] Parte_3 nonché l'immediato rilascio degli stessi beni immobili (senza formulare altresì alcuna domanda risarcitoria nell'atto di citazione);
- l'eccezione di infondatezza della avversa domanda proposta dal convenuto , CP_1 costituitosi in giudizio (contestando, in particolare, la circostanza per cui fino all'anno 2010 il terrene sarebbero stati nel possesso delle parti attrici e che, in precedenza, sarebbe stato coltivato e posseduto da ), il quale ha altresì spiegato domanda riconvenzionale volta Parte_4 all'accertamento ed alla dichiarazione del suo acquisto del diritto di proprietà per usucapione dei beni oggetto delle particelle di terreno site nel Comune di Stilo, località Pannara, in catasto al foglio
2 31, nn. 68, 135, 137, 138, 139 (fabbricato rurale), 140 (con fabbricato rurale), 141, 142, 143, 180 e
349, sulla base della seguente prospettazione fattuale: da oltre venticinque anni si è CP_1
immesso nel possesso esclusivo del terreno, trovandolo libero da cose e persone, dunque in stato di abbandono;
più nello specifico, secondo tale prospettazione, una parte del terreno oggetto di causa è coperto da alberi e piantagione varia che il convenuto da oltre venticinque anni coltiva e ne raccoglie i frutti per sè e per la propria famiglia, facendosi aiutare dai propri familiari e da altri aiutanti;
altra parte del terreno, quella in cui vi sono anche dei vecchi immobili (identificati con la particella 139 e140), è stata recintata da per il ricovero e l'allevamento di animali CP_1 ovini, caprini e pollame, nonché “La zona recintata è stata dal convenuto dotata di tutto il necessario per l'allevamento di animali e dotata di acqua che viene prelevata dal vicino fiume attraverso un sistema di canalizzazione realizzato dal convenuto”; infine, “Gli immobili allocati all'interno della porzione di terreno recintata, sono stati utilizzati, in parte per il ricovero degli animali ivi allevati e in parte per il ricovero di attrezzi per la lavorazione e coltivazione della terra
e per la conservazione degli alimenti degli animali ivi allevati.”;
- l'ulteriore domanda proposta in via riconvenzionale da parte convenuta, in subordine nel caso di rigetto della domanda di usucapione, volta alla condanna di controparte a corrispondere a CP_1
la somma di €. 11.000,00, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da
[...]
valutarsi anche in via equitativa, a titolo di indennità di miglioramento del fondo poiché sono state ivi impiantate nuove piantagioni ed alberi da frutta.
La causa è stata istruita a mezzo della prova documentale rispettivamente allegata dalle parti entro il termine decadenziale di cui all'art. 171 ter n. 2) C.P.C., nonché con l'interrogatorio formale di parte convenuta e l'escussione testimoniale addotta da entrambe le parti, nei termini di cui all'ordinanza istruttoria del 10.10.2024. Inoltre, in questa sede va ribadito quanto disposto da questo Ufficio con l'ordinanza dell'11.06.2025 circa l'inammissibilità della produzione documentale effettuata da parte attrice in data 14.04.2025 (“Atti di indagine eseguiti dai Carabinieri di Stilo su delega della Procura della Repubblica di Locri, trasmessi in data 26.03.2025”), atteso che non risulta agli atti alcun tentativo della stessa parte di reperire tale documentazione presso la
Procura della Repubblica mediante apposita richiesta scritta entro il termine perentorio di cui all'art. 171 ter n. 2) C.P.C. (nel caso di specie, il 18.09.2024) per la produzione documentale, pur trattandosi di atti di una indagine di cui la medesima parte attrice era già a conoscenza, essendo scaturita da apposita esposto presentato da in data 24.08.2022 presso la Parte_1
Stazione CC. di Stilo.
Si deve ancora evidenziare che la parte attrice solo in sede di precisazione delle conclusioni ha formulato, in conseguenza della riconvenzionale di usucapione di controparte, la domanda nuova ed
3 ulteriore, rispetto a quella addotta nell'atto introduttivo, di rivendica, con la conseguente pretesa restitutoria, anche dei terreni di cui alle particelle n. 68, 135, 137 e 138. Tale domanda è stata tardivamente formulata (successivamente al termine decadenziale assertivo di cui all'art. 171 ter n.
1 C.P.C.) e come tale inammissibile.
Nel merito, la domanda di rivendicazione di proprietà spiegata da parte attrice (giova ribadire, per le sole particelle nn. 140, 141, 142, 180 e 349) risulta fondata, mentre non merita accoglimento la pretesa usucapitiva proposta in via riconvenzionale da parte convenuta in relazione ai beni immobili di cui alle particelle nn. 68, 135, 137, 138, 139 (fabbricato rurale), 140 (con fabbricato rurale), 141, 142, 143, 180 e 349.
E' opportuno innanzitutto evidenziare, in diritto, che – sulla base delle ragioni di fatto poste a fondamento della pretesa azionata da parte attrice e del petitum che la caratterizza – la vicenda oggetto del presente giudizio va inquadrata nell'ambito dell'azione di rivendicazione prevista dall'art. 948 C.C., secondo cui il proprietario può rivendicare la cosa (artt. 1153, 1994, 2653 e 2697
C.C.) da chiunque la possiede o detiene (art. 1140 C.C.). Trattasi di azione petitoria, avente carattere generale, di natura reale ed esperibile erga omnes, che ha una duplice finalità, presupponendo l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore e tendendo a recuperare il bene posseduto (o detenuto) da un altro soggetto.
In particolare, la domanda principale proposta da , e Parte_1 Parte_2
non può essere qualificata come azione di restituzione di carattere personale – Parte_3
che ha in comune con l'azione di rivendicazione la finalità recuperatoria del bene, ma trova il proprio fondamento nel sopravvenuto venire meno del titolo della detenzione dell'immobile in capo al convenuto – bensì come azione di rivendicazione, in quanto le parti attrici assumono di essere gli attuali proprietari del bene nonché allegano di non averne il possesso e, quindi, chiedono l'accertamento del loro perdurante diritto di comproprietà sui beni oggetto di causa, formulando così apposita domanda di condanna del convenuto alla restituzione del bene in loro favore, con la conseguenza sussistenza nell'azione esercitata dai germani della finalità recuperatoria, Parte_1
che caratterizza il petitum immediato dell'azione di rivendicazione ai sensi dell'articolo 948 C.C.
(“Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire
l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere
o detenere la cosa”).
La qualificazione della domanda principale proposta dalle parti attrici come rivendica del diritto di proprietà assume rilevanza ai fini della distribuzione dell'onere della prova.
Invero, in termini generali colui che agisce in rivendica ha l'onere della c.d. probatio diabolica, nel senso che deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche dei propri
4 danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, nel senso che nell'azione di rivendicazione l'attore ha l'onere di provare, oltre al possesso o la detenzione in capo al convenuto, anche la titolarità del diritto di proprietà vantato, dimostrando che il bene rivendicato è stato acquistato a titolo originario oppure gli è pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da colui che lo aveva acquistato a titolo originario
(mentre il convenuto non è tenuto a fornire alcuna prova, potendo limitarsi ad affermare possiedo quia possiedo), perché appunto egli esercita un'azione a contenuto petitorio, diretta al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene.
A siffatto proposito, va tuttavia evidenziato che l'onere probatorio del rivendicante deve comunque commisurarsi alla concreta particolarità delle singole controversie (Cass. 78/1936). In particolare, il comportamento difensivo del convenuto può attenuare l'onere probatorio a carico dell'attore quando si sostanzi in ammissioni, come nel caso in cui si riconosca che il dante causa è comune (Cass. 10/22598; Cass., 09/9303), oppure l'onere della cosiddetta probatio diabolica incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato al dante causa dell'attore. In tali ipotesi, detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene al suo dante causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere.
Dunque, il più recente orientamento giurisprudenziale ha stabilito che, in tema di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero una eccezione riconvenzionale, come appunto nel caso di specie, invocando un possesso ad usucapionem iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica o del suo dante causa, l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo di acquisto, nonché della mancanza di un titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il thema disputandum all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già dell'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore (ex plurimis: Cass.,17 aprile 2002, n. 5487; Cass., 26 settembre 2003,
n. 14320; Cass., 16 marzo 2006, n. 5852; Cass. n. 24722/2017; Cass. n. 8215/2016; Cass., sez.
II, sent. n. 15539 del 2015, in motivazione: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, in tema di azione di rivendicazione, qualora il convenuto sostenga - in via riconvenzionale o in via di eccezione - di aver acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, l'onere probatorio posto a carico dell'attore in rivendicazione si attenua, riducendosi alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene ai suoi danti
5 causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere, nonché alla prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto (Sez. 2, Sentenza n. 5161 del 10/03/2006, Rv. 587183; nonché, ex plurimis, Sez.
2, Sentenza n. 22598 del 05/11/2010, Rv. 614824; Sez. 2, Sentenza n. 9303 del 17/04/2009, Rv.
608112; da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 22598 del 05/11/2010, Rv. 614824)”; cfr., altresì, Trib.
Tempio Pausania, 26/01/2021, n. 32, in motivazione).
Tanto premesso, nella specie la parte convenuta – avendo prospettato che la stessa avrebbe iniziato a possedere ad usucapendum i beni immobili oggetto di causa senza soluzione di continuità da quantomeno venticinque anni (nell'anno 1989, come precisato dallo stesso in sede di interrogatorio formale) – ha nella sostanza riconosciuto l'appartenenza in proprietà di tali beni ai danti causa delle parti attrici (i genitori deceduto il 30.10.1969, e Persona_1 [...]
, deceduta il 27.01.1977) già in epoca anteriore a quella in cui avrebbe Persona_2 CP_1
iniziato a possederli uti dominus.
Deve così reputarsi che, a seguito di tale riconoscimento, l'onere della prova del titolo di proprietà da parte dei germani sia attenuato, avendo parte convenuta invocato un Parte_1
possesso ad usucapionem iniziato comunque successivamente al perfezionarsi dell'acquisto della proprietaria in capo ai danti causa delle parti attrici in rivendica. In particolare, l'onere probatorio gravante su questi ultimi si riduce alla prova del loro titolo di acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto.
Occorre dunque verificare se, nel corso del giudizio, sia stata o meno fornita da parte attrice – sulla quale gravava il relativo onus probandi in base ai principi generali sulla distribuzione dell'onere della prova stabiliti dall'articolo 2697 C.C. – la dimostrazione di avere acquistato il dedotto diritto di proprietà a titolo derivativo dalla loro dante causa.
Nel caso di specie, parte attrice ha assolto a tale onere probatorio, tenuto conto della produzione in giudizio di prova documentale (dichiarazione di successione mortis causa dei beni immobili già in proprietà dei loro genitori – particelle nn. 140, 141, 142, 180 e 349, quest'ultima ex 99 – e voltura catastale di tali beni immobili caduti in successione).
A siffatto proposito, va evidenziato che tale apporto documentale risulta idoneo a fornire la prova della proprietà per successione legittima mortis causa dai loro genitori, in capo alle parti attrici, nei confronti dei terzi, dei suddetti beni immobili oggetto della domanda di rivendica, tenuto conto che, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. II, sent. 09.01.2025
n. 522), l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non
6 soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
A sua volta, per le ragioni in fatto ed in diritto di seguito esposte, risulta infondata la pretesa usucapitiva avanzata in via riconvenzionale da nei confronti delle parti attrici. CP_1
A siffatto proposito, in via preliminare, in punto di legittimazione passiva ed integrità del contraddittorio, va evidenziato che, dal certificato dell'Agenzia del Territorio – Servizio di
Pubblicità Immobiliare, in atti, non risultano, nel ventennio antecedente alla proposizione della domanda riconvenzionale, pubblicate né formalità contro gli attuali intestatari dei fondi oggetto di causa o dei loro danti causa, né domande giudiziali volte a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.
La declaratoria di usucapione, richiesta in via riconvenzionale, postula il ricorrere di un acquisto a titolo originario della proprietà o di un diritto reale di godimento fondato essenzialmente sul possesso continuato per un tempo determinato, per la configurabilità del quale è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa un potere corrispondente a quello esercitato dal titolare del diritto dominicale o di altro diritto reale;
conseguentemente, la prova del possesso idoneo a tal fine, sia con riferimento al corpus, che all'elemento soggettivo dell'animus, deve essere fornita ex art. 2697 C.C. da parte attrice in riconvenzionale, che appunto ha chiesto il riconoscimento in proprio favore della realizzazione della dedotta fattispecie acquisitiva.
Sul punto, in linea generale, dispone l'art. 1158 C.C. che la proprietà dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni. Fondamento, dunque, dell'usucapione è quella particolare situazione di fatto esercitata sulla cosa da parte di colui che, attraverso tale signoria, si sostituisce, di fatto, al titolare effettivo del diritto di proprietà o del corrispondente diritto reale di godimento, anche ove non ricorra il c.d. animus usucapiendi, cioè l'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto stesso (Cass. n. 6989/1988).
Il possesso ad usucapionem deve essere necessariamente connotato da specifici requisiti che ne determino la pienezza e l'esclusività del potere di fatto (Cass. n. 5500/96, n. 7690/93) ed, a tal fine, va individuato quale ulteriore requisito il mancato esercizio del diritto da parte del titolare dello stesso (Cass. n. 5687/96, n. 4807/92), ovvero l'incompatibilità del possesso con l'altrui diritto, giacché è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti di per se privi di efficacia interruttiva che manifestino, tuttavia, la persistenza della titolarità del diritto (atti rinvenibili, ad
7 esempio, nella denuncia di successione, nella partecipazione ad una divisione ereditaria,
l'instaurazione nei confronti di un terzo di un giudizio di affrancazione;
cfr. Cass. n.
3468/88 e Cass. n. 4206/1987).
Dovendosi, pertanto, valutare il ricorrere di elementi atti a fornire la prova rigorosa dell'inizio del possesso continuo ed interrotto, pubblico e pacifico da parte di rispetto al CP_1
terreno agricolo, per come descritto nella comparsa di risposta, nonchè della durata del medesimo per il lasso di tempo necessario al verificarsi della prescrizione estintiva, giova osservare, innanzitutto, come il possesso utile ai fini dell'usucapione presupponga che l'acquisto dapprima e l'esercizio poi della disponibilità materiale del bene siano avvenuti “in modo visibile da tutti o almeno da un'apprezzabile e indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore
o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con il possessore medesimo” (cfr. Cass., 23 luglio
2013, n. 17881); che la condotta di quest'ultimo sia “incompatibile con l'altrui diritto di proprietà”, abbia “la valenza inequivoca” di una specifica signoria (ovvero di un potere corrispondente a quello – a seconda dei casi – del proprietario o del titolare dello ius in re aliena che s'intende usucapire) sulla cosa (cfr. Cass., 8 maggio 2013, n. 10894) e non possa essere, invece, giustificata semplicemente dalla mera tolleranza (spirito di condiscendenza, ragioni di amicizia o buon vicinato, parentela) del proprietario;
che si possa desumere l'elemento psicologico del possesso
(consistente – non già nella convinzione di essere, ma – nella volontà di comportarsi come titolare del relativo diritto) “da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene” (cfr. Cass. 28 dicembre 2004, n. 24033).
Ancora, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non può riconoscersi possesso utile ad usucapionem nel caso di una relazione tra il soggetto e la cosa che derivi da un atto o un fatto del proprietario stesso o, comunque, del possessore o precedente detentore del bene, avendo in tale ipotesi la relazione natura di mera detenzione. In questo caso, infatti, l'esercizio del possesso non corrisponde all'esercizio del diritto poiché tale esercizio non è svolto in contrapposizione al proprietario (Cass. n. 622/94) od al possessore oppure precedente detentore. Da escludersi, dunque,
l'usucapione in tal senso allorché l'esercizio del possesso tragga origine, ad esempio, da rapporti di vicinato, di amicizia o di mera tolleranza (Cass. n. 4092/92).
La disposizione in esame è altresì inequivocabile nel senso che, affinchè possa aversi usucapione, è necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondete al diritto medesimo. La continuità del possesso non significa che debba negarsi l'usucapione laddove la signoria del diritto o sul bene sia costituito da atti intermittenti ma soltanto
8 deve farsi riferimento allo sfruttamento economico di quel bene e che l'utilizzazione di esso sia persistente durante il ventennio necessario ad usucapire. Situazione che si può concretizzare sia nella sola disponibilità del bene sia nell'astratta possibilità per l'usucapiente di trarre le utilità oggettive che il bene offre (Cass. n. 3464/88).
Altro elemento fondamentale ai fini dell'usucapione è la presenza dell'animus possidenti.
Espressione che indica l'intenzione del possessore di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare del diritto a cui corrispondono i suoi atti (Cass. n. 6989/88). In tal senso sarà superflua la prova della buona fede dell'usucapiente, elemento soggettivo non richiesto. È sufficiente invece provare la volontà di comportarsi come il titolare di diritto (Cass. n.
8823/98).
Va ancora rilevato sul punto come il più recente orientamento giurisprudenziale tende a considerare con disfavore chi abusivamente e sempre di più sfrutta le cose comuni od altrui, o ne rivendica la proprietà, anche attraverso l'usucapione, ritenendo come a monte di una tale richiesta vi sia spesso un illecito in senso lato, che per quanto atecnicamente descritto, gravita attorno a quello che la coscienza comune considera come una illecita sottrazione ed appropriazione di cosa altrui: con la conseguenza che – pur a fronte della certezza del diritto che deriva dall'usucapione – per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà – costituzionalmente garantito – viene sempre maggiormente avvertita l'esigenza del raggiungimento, in ambito processuale, di una prova sempre più certa e rigorosa.
Il rigore della prova passa necessariamente, dunque, anche attraverso la “qualità” della stessa, che il più delle volte non è rinvenibile nella dichiarazioni testimoniali, quasi sempre antitetiche tra loro, che vanno dunque valutate con la massima cautela, nel senso appunto che la parte che vorrà provare di aver usucapito, per quanto attraverso una attività illecita a monte, dovrà dare prova rigorosa, che, pur se in linea di massima non esclusa, difficilmente si avrà attraverso le prove meramente testimoniali, in quanto il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che nella fattispecie si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare in modo certo ed univoco la perdita della proprietà altrui (cfr.,
Trib. Cassino, sentenza n. 823/2011; Trib. Tivoli, sent. n. 2038/2016 del 07/11/2016; Trib.
Avezzano, 06/07/2020, n. 115).
In tal modo, i giudici di legittimità e di merito, per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà, richiedono, dunque, una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue “la non sufficienza dell'inerzia del proprietario”, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che parallelamente ad esso si affermi un utilizzo uti dominus di un
9 terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez.VI, 26.6.2018, n. 3151).
Anche la giurisprudenza di merito ha ormai assunto un univoco orientamento in base al quale l'usucapione può affermarsi compiuta solo in presenza di una prova certa sul termine iniziale di decorrenza del possesso ed in difetto non può esservi alcun riconoscimento dell'usucapione in capo a chi la invoca.
Quanto alla durata, il possesso ad usucapionem è quello ventennale, uguale o maggiore cioè di venti anni. A tal fine il computo del tempo viene effettuato secondo i criteri di cui all'art. 2963
C.C., come richiamato dall'art. 1165 C.C. Il tempo necessario ad usucapire perciò comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è possibile datare il compimento dei primi atti di godimento non equivoci in cui si sostanzia il possesso. Il termine finale, invece, si identifica con l'ultimo giorno non festivo di possesso. Quanto alla prova del possesso ventennale, questa si sostanzia nella prova del possesso per tale periodo ed a tal fine non sussistono limitazione legali
(Cass. n. 4068/75). Ciò impone la consequenziale deduzione che il possesso ad usucapire di un fondo non può essere provato mediante testimoni che si siano recati sul fondo medesimo ad intervalli assai ampi (cfr., in questi termini, Trib. Palermo sez. II, 23/01/2018, n. 326).
Con specifico riferimento all'onere probatorio che l'attore deve assolvere affinchè possa essere dichiarata l'avvenuta usucapione di un bene immobile in suo favore, per come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., sez. II, sent. n. 18215 del 2013, in motivazione),
l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass., 28 gennaio 2000 n. 975). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessioms, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass. 5 luglio 1999 n. 6944).
10 Al riguardo, merita ancora evidenziare che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità e di merito “l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione.
Conseguentemente, la parte che afferma di usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto” (Cass. n. 21837/18).
Sempre in materia di prova, si è sostenuto che la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione quanto mai rigorosa in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem (Tribunale Lucca Sez. I, 13/05/2016; Tribunale Benevento, 9 gennaio 2019, n. 20; cfr. anche Cass., sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass., sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593, secondo cui “l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione”).
In buona sostanza, dunque, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, allegando e dimostrando il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni (cfr. Tribunale Castrovillari,
04/03/2020, n.253; Tribunale Oristano, 28/05/2020, n. 234: “Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessario che chi agisce in giudizio provi di aver tenuto un comportamento pacifico e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, cioè un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare”; Tribunale Rieti, 20/01/2020, n. 24, in motivazione: “L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo.
Possesso e tempo sono i due requisiti base per l'istituto. Il possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni. La Suprema Corte di Cassazione ( sezione II, 2 settembre 2015, n. 17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche
11 esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Tuttavia, ai fini dell'usucapione, non basta affermare di aver posseduto il bene per oltre vent'anni: l'espressione "aver posseduto per oltre vent'anni" è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione. Infatti, colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto (cfr. Cassazione Civile, sezione VI, 7 settembre 2018, n. 21873) È orientamento consolidato della giurisprudenza che "il possesso continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione" e "chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus" (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011)”).
Ancora, ai fini della prova del possesso uti dominus non è di per sé sufficiente la mera coltivazione del fondo (cfr. Cass., sez. II, 11/01/2024, n. 1121: “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi
l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto”).
In particolare, con riferimento all'animus possidendi necessario all'acquisto della proprietà per usucapione, tale requisito non consiste nella convinzione di essere proprietario, ma nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile all'usucapione. In altri termini, “per la sussistenza del possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'"animus possidendi" non consiste nella convinzione di essere
12 titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà” (Cass. 28.11.2013 n. 26641; cfr., altresì, Tribunale Bari, sez. III,
18/05/2016, n. 2725; Corte App. Napoli, sez. VI, 31/10/2019, n. 5249: “L'attore in usucapione che affermi di aver maturato un possesso utile ad usucapire è tenuto a dimostrare di aver goduto del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e in maniera tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus. La circostanza va esclusa ove l'attore abbia avanzato proposta di acquisto dell'immobile precisando di detenere e condurre il bene da molte generazioni, giacché ciò vale in radice ad escludere la successione nel possesso e la presunzione di cui all'art. 1441 c.c. risulta vinta dalla stessa intenzione (anche se non realizzata) della parte di concludere un contratto di compravendita del bene, in quanto tale da dimostrare la insussistenza dell'animus utile al fine. Pertanto, il riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore ed attore in usucapione va ritenuto idoneo ad interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c.”).
Dunque, nel caso di specie, nell'analisi degli esiti probatori acquisiti in atti va verificato nello specifico se la disponibilità fattuale del bene, per essere utilmente valutabile ai fini dell'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 C.C., integri effettivamente in senso giuridico il necessario possesso uti dominus.
In particolare, nell'accertamento che conduce alla qualificazione come possesso uti dominus è centrale la verifica sulla natura dell'originaria immissione nella materiale disponibilità del bene atteso che, qualora il godimento abbia avuto origine per concessione del proprietario o, comunque, del precedente possessore o detentore del bene (quale che sia il titolo della “concessione”), la parte
è tenuta a dedurre e dimostrare l'atto di interversio rivolto al proprietario o possessore e che ha consentito, da quel momento, di far cessare il godimento derivato e di far intraprendere il godimento uti dominus da protrarre per un ulteriore ventennio ai fini della maturazione del termine di cui all'art. 1158 C.C.. Dispone, infatti, l'art. 1141 C.C. che “Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione. Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale”.
Il requisito del possesso non è così configurabile quando il soggetto abbia condotto l'immobile nella qualità di semplice detentore o comodatario, difettando in tal caso la sussistenza di un comportamento assimilabile all'esercizio di un diritto reale sul bene concessogli solo per farne determinati usi e di cui, invece, il proprietario o possessore effettivo ne mantiene il pieno controllo;
ciò è stato più volte affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, a mente della quale:
13 “la presunzione di possesso utile “ad usucapionem”, di cui all'art. 1141 cod. civ., non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della “res”, ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, nella specie un contratto di comodato, poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. Ne consegue che la detenzione di un bene immobile a titolo di comodato precario può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo a provare con il compimento di idonee attività materiali il possesso utile “ad usucapionem” in opposizione al proprietario concedente.” (cfr. Cass., sent. n.
21690/2014).
Orbene, ponendo mente ai principi di diritto ed alle coordinate ermeneutiche finora illustrate, deve a questo punto passarsi all'esame delle risultanze istruttorie acquisite in giudizio, le quali hanno posto in evidenza l'infondatezza della domanda proposta in via riconvenzionale, dovendosi escludere che abbia adeguatamente dimostrato l'esistenza degli elementi necessari CP_1
per l'acquisto per usucapione del compendio immobiliare indicato in premessa. In particolare, la parte attrice in riconvenzionale non ha dimostrato l'animus possidendi, atteso che, pur affermando di avere usucapito la proprietà del cespite immobiliare, non ha dimostrato di aver posto atti di dominio a dimostrazione dell'animus possidendi. In altri termini, lo Scrivo, pur affermando di avere la materiale disponibilità dei cespiti da oltre venti anni, non ha dimostrato di aver compiuto un'attività sugli stessi apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
A questa conclusione si perviene in base alla valutazione delle risultanze processuali ed, in particolare, dei contributi testimoniali acquisite nel presente giudizio, tenuto conto che la prova addotta in giudizio da parte attrice – ai fini della dimostrazione del vantato possesso uti dominus ultraventennale, pacifico, continuo ed esclusivo – consiste prevalentemente nelle narrazioni testimoniali assunte in sede di istruttoria, senza aver addotto altri dati conoscitivi documentali specificatamente afferenti agli anzidetti presupposti della pretesa usucapione, non essendo di per sé idonea in tal senso la consulenza tecnica di parte con l'acclusa documentazione fotografica, prodotta in allegato al fascicolo di parte convenuta, in quanto meramente descrittiva dello stato dei luoghi al tempo della domanda.
In primo luogo, dai narrati resi dai testi addotti da parte convenuta (cfr. verbale di udienza del
28.01.2025, teste : “A.D.R.: “Non conosco né mai visti le parti attrici. Conosco parte Testimone_1
convenuta dal 1989. In particolare, in tale anno entrambi abbiamo lavorato nella stessa azienda per due anni. La conoscenza tra noi è rimasta anche dopo. Sottopostemi in visione le immagini fotografiche riportate nella consulenza di parte allegata alla comparsa di risposta, conosco i
14 luoghi ivi illustrati. In particolare ho tolto i rovi in una casetta che si vede nelle foto nonché ho aiutato a mettere la recinzione che si vede nelle foto. I terreni che si vedono nelle foto sono utilizzati e coltivati dal sig. . In particolare, da circa trenta anni lo ogni tanto mi CP_1 CP_1
chiama per aiutarlo, ad esempio per la semina, la potatura degli ulivi, la pulizia del terreno vicino alla casetta. Mi recavo ivi periodicamente ogniqualvolta lui ne aveva bisogno. Ho aiutato lo CP_1
a fare la recinzione che si vede nelle foto. Ciò è avvenuto più di vent'anni addietro. Lo CP_1 coltiva l'avena per gli animali, il sorgo sempre come foraggio, mentre un pezzo era adibito a granturco. La coltivazione del foraggio veniva fatta a rotazione. Il foraggio gli serviva in quanto aveva degli animali (capre, pecore, maiali, galline, ecc.) che ci sono ancora. Vengono ancora coltivati dove vi è il rudere che si vede nella foto. Il rudere si trova al lato monte, anche la recinzione si trova al lato monte. Anche gli ulivi si trovano al lato monte. Nel lato a valle rispetto alla strada vi è l'acqua per una derivazione per caduta dello e, quindi, con questa acqua Pt_5 veniva effettuata la coltivazione del sorgo e del granturco, mentre l'avena veniva coltivata sopra la strada al lato monte. Oltre al rudere, vi è un altro fabbricato ove il sig. tiene il foraggio ed CP_1 ha realizzato una strada per arrivare a tale fabbricato. In tale fabbricato tiene anche l'attrezzatura per l'agricoltura. Preciso che quando l'ho conosciuto nel 1989, il sig. era già sui terreni CP_1
indicati nelle foto. Preciso ancora che, per tali attività, ho aiutato il sig. e poi, una volta CP_1 cresciuta, è stato aiutato anche dai figli. Non ho mai vesto nessun'altro utilizzare i terreni oltre alle persone che ho appena detto.” (…)”; cfr. verbale di udienza del 18.02.2025, teste : Testimone_2
“Conosco la parte convenuta in quanto siamo coetanei ed abbiamo i terreni vicino. Non Tes_3
ho mai visto le parti attrici. Sottopostemi in visione le immagini fotografiche allegate alla comparsa di risposta, riconosco i luoghi ivi illustrati, in quanto ho dei terreni nelle vicinanze. I terreni a monte della strada sono coltivati a fieno per gli animali, a valle sono coltivati a grunturco, soia, ecc., sempre per gli animali. Tale coltivazione viene effettuata da . Preciso che dal CP_1
periodo 1989-1990 che vedo sempre lui all'interno del terreno. Ho visto solo lui fare la coltivazione aiutato dai figli. (…) La recinzione che si vede nelle foto è stata fatta da CP_1
da parecchio tempo in quanto tiene ivi degli animali. Non rammento bene il periodo in cui
[...]
venne fatta. Preciso che, passando sul posto, avevo notato fare la recinzione. Gli CP_1
animali ivi tenuti dal convenuto sono capre, pecore, maiali, galline e ogni tanto qualche vitello. Gli animali che servono per la famiglia. I fabbricati che si vedono nelle foto vengono utilizzati da
per il deposito di foraggio per gli animali. L'attività di coltivazione e di allevamento CP_1
di animali finora riferita viene compiuta dal convenuto sui terreni di cui alle foto sia a monte, sia a valle della strada.” ADR Avv. Grillo: “I miei terreni limitanti li ho ereditati da mio padre. Li ho iniziati a frequentare dall'età di circa 10-12 anni dopo la scuola. A sua volta mio padre li aveva
15 ereditati da mio nonno. I figli di hanno l'età tra 20 e 25 anni”; cfr. verbale di CP_1 udienza del 15.03.2025, teste : “A.D.R.: “Conosco in quanto siamo Testimone_4 CP_1
entrambi di Stilo e poi perché ho un pezzettino di terreno confinante con quello dello . Non CP_1
conosco le parti attrici, mai viste. Sottopostemi in visione le immagini fotografiche allegate alla comparsa di risposta, conosco i luoghi ivi illustrati. Preciso che ho un pezzettino di terreno confinante a quello che si vede nelle foto. Il mio terreno si trova a monte della strada che si vede nelle foto. I terreni di cui alle foto sono coltivati dal sig. , sia a monte sia a valle CP_1
della strada. Coltiva il foraggio per gli animali in quanto lo Scrivo detiene degli animali. Preciso che gli animali sono tenuti nei ruderi che si vedono nelle foto, in particolare galline, qualche pecora e dei maiali. A valle vengono coltivati mais ed ortaggi vari visto che nel terreno di sotto vi è
l'acqua. Sono a conoscenza di tali circostanze in quanto ho il pezzettino di terreno nei pressi e, quindi, in quella zona ci passo mediamente una volta a settimana. Preciso che dal periodo 1989-
1990 ho visto sempre nel terreno. Preciso che l'attività di coltivazione veniva fatta CP_1
dal solo e poi è stato aiutato dai figli una volta cresciuti. Il terreno sia a monte sia a CP_1 valle è recintato. Tanti anni fa il sig. , aiutato da un amico, aveva posto l'anzidetta CP_1 recinzione, non rammento l'anno preciso in cui avvenne ciò. Non ho mai visto altre persone coltivare il terreno, ho sempre visto il sig. . (…) ADR Avv. Dimasi: “Preciso che la parte di CP_1
terreno a monte è tutto recintato, mentre non posso essere preciso se anche tutta la parte a valle sia
o no recintata” ADR Avv. Grillo: “Ho comprato il pezzettino di terreno adiacente nel 1990 da mio zio. Ho iniziato a coltivarlo dal 1990 ma in precedenza ero sempre io il responsabile del terreno in quanto mio zio non abitava a Stilo. Ciò avvenne da quando avevo 15 anni”) emerge in termini concordi la circostanza della materiale disponibilità dei terreni oggetto di causa da parte di CP_1
, avendo lo stesso adibito a pascolo l'area sita sul lato monte rispetto alla strada, ove è stata
[...]
altresì realizzata una recinzione mentre gli immobili di vetusta costruzione ivi insistenti sono stati adibiti ricovero per gli animali e per gli attrezzi agricoli, nonché a coltivazione del foraggio l'area posta sul lato a valle rispetto alla strada. Inoltre, tale attività è risalente dalla fine degli anni '80-inizi anni '90 (cfr., altresì su tale specifico punto quanto riferito dallo Scrivo in sede di interrogatorio formale all'udienza del 10.12.2024).
In secondo luogo, dai narrati resi dai testi addotti da parte attrice è dato a sua volta desumere la circostanza – di per sé del tutto compatibile e complementare rispetto ai dati fattuali poc'anzi riportati – per cui in precedenza, negli anni '70-'80, vi era stato un rapporto di affitto agrario di tutti i terreni oggetto di causa, sia quelli a monte sia quelli a valle (come illustrati nelle relative immagini fotografiche in atti sottoposte ai testi), tra le odierne parti attrici e , padre Parte_4 dell'odierno convenuto, nonché, stante la cessazione dell'attività agricola da parte del genitore per
16 motivi di salute, era poi subentrato nello svolgimento dell'attività di pascolo sulla CP_1
medesima area già posta in essere dal padre affittuario. Infine, una volta che i proprietari avevano chiesto conto all'odierno convenuto di tale subentro non concordato, coerentemente a quest'ultima circostanza lo stesso aveva esternato nell'occasione la disponibilità ad acquistare la CP_1 proprietà dell'area da lui occupata e da lui adibita ad attività fruttifera, formulando una offerta tuttavia non accettata dalle controparti.
In particolari, siffatti accadimenti trovano compiuta dimostrazione nelle dichiarazioni del tutto compatibili con la prospettazione attorea – disinteressate, puntuali e convergenti tra loro – rese dai testi addotti da parte attrice nel presente giudizio (cfr. verbale di udienza del 18.02.2025, teste cognata di nonché cugina di : “ Testimone_5 Parte_1 CP_1 Tes_3
“Conosco le parti attrici dal 1969, da quando mi sono fidanzata con il fratello della moglie di
, di nome . Conosco da sempre il convenuto. Sottopostemi in Parte_1 Persona_3 visione le immagini fotografiche allegate all'atto di citazione, riconosco i luoghi ivi illustrati, preciso che mio padre ha comprato un terreno limitante con quello dei . Preciso ancora Parte_1 che mio padre aveva in affitto il terreno limitante dagli anni '70 e successivamente lo ha comprato.
Prima di sposarmi andavo spesso sul posto per aiutare mio padre e, quindi, conosco bene il luogo, ho continuato ad andarci anche dopo sposata fino al 2012, per fare l'orto ed altro, poi non sono più andata per motivi di salute. Sono a conoscenza che mio cugino aveva iniziato ad CP_1
utilizzare la proprietà dei per il solo pascolo a partire dall'anno 2010 dopo che suo Parte_1 padre, , aveva tenuto in affitto questi terreni a partire da circa l'anno 1975. Preciso Parte_4
che mio cugino era entrato nei terreni senza avvertire nessuno, neanche il padre, il quale aveva tenuto in affitto i terreni fino all'anno 2008 pagando l'affitto. Preciso ancora che il padre aveva smesso di utilizzare i terreni in quanto ebbe problemi alle gambe e non poteva più ivi recarsi con il gregge. Preciso che mio cugino aveva utilizzato tutti i terreni che si vedono nelle foto per il pascolo, tanto che la casa che si vede nelle foto, che un tempo era abitata, ora viene da lui utilizzata per il ricovero delle pecore. I sig.ri , che lavoravano a Torino e si accorsero Parte_1
del fatto quando vennero in estate, si arrabbiarono e chiesero allo il motivo del suo ingresso CP_1
e lui rispose che suo padre non viene più e, quindi, lo utilizza lui in quanto se lo vuole comprare.
Inizialmente ci fu solo questo impegno verbale e, quindi, i sig.ri si fidarono conoscendo Parte_1 la sincerità del padre e, quindi, non chiesero l'affitto. Poi dopo alcuni anni gli Parte_4 dissero che “o compri o te ne vai” e, quindi, mio cugino offrì il pagamento di € 20.000,00, ma le parti attrici gli risposero che bisognava fare la stima da parte di un perito. Lettomi il capitolo di prova n. 4 riportato a pag. 3 della memoria istruttoria di parte attrice [4) Vero che fino all'anno
2008 i terreni in questione erano legittimamente utilizzati dal Sig. , padre del Sig. Parte_4
17 , dietro pagamento di un canone di affitto che versava regolarmente ai proprietari CP_1
Sig.ri mediante vaglia postale?;], confermo la circostanza. Preciso che il Parte_6
pagamento avveniva mediante versamenti mensili da parte di mia zia, la moglie di , Parte_4
su un libretto postale a nome dei fratelli . Sono a conoscenza di tale circostanza in Parte_1
quanto mi era stata detta dalla moglie di quando si sfogava con me per il Parte_4 comportamento del figlio” ADR Avv. “L'offerta che ho riferito prima di € 20.000,00 mi Per_3
era stata riferita da mio cognato . Anche la precedente circostanza sopra Parte_1 riferita dell'intenzione espressa da mio cugino di acquistare il terreno mi era stata detta da mio cognato nelle occasioni in cui, venuto sul posto d'estate, si fermava per visita a Stilo a casa mia”.
ADR Avv. Grillo: “Avevo saputo da mio zio della intenzione del figlio di comprare il Parte_4 terreno”; cfr. verbale di udienza del 15.04.2025, teste , genero di Testimone_6 Parte_3
: “Conosco da quando mi sono fidanzato nel 1984. Nello
[...] Tes_3 Parte_3
stesso periodo ho conosciuto anche le altre parti attrici. Conosco solo di vista la parte convenuta.
Sottopostemi in visione le immagini fotografiche allegate all'atto di citazione, riconosco tutti i posti ivi illustrati. Specifico che li conosco in quanto quando mi sono fidanzato mio suocero, Parte_3
mi fece vedere i terreni da lui ereditati dal padre ed il luogo dove lo stesso si è cresciuto,
[...]
in particolare la casa che si vede nelle foto. In particolare, tali terreni sono quelli illustrati nelle foto, sia sopra la strada, vicino al casolare, sia sotto la strada. Sono a conoscenza che CP_1
si è impossessato del terreno, sia vicino alla casa sia sotto, atteso che il padre, di cui non
[...]
rammento il nome, non li aveva più coltivati per motivi di saluti, in particolare il padre li aveva lasciati nel periodo 1998- 1999. Sono a conoscenza di tali circostanze in quanto, in occasione delle ferie del 2010, vedemmo sui terreni e gli disse cosa fai qui CP_1 Parte_3
dentro senza il permesso di nessuno. Tale circostanze avvenne in mia presenza. Persona_4 rispose che voleva comprare il terrendo offrendo il prezzo di € 20.000,00 e mio suocero rispose negativamente ritenendo l'offerta troppo bassa. Preciso che il padre di coltivava il CP_1
terreno dietro pagamento di un affitto e, quindi, per questo i sig.ri avevano consentito Parte_1
tale coltivazione. Preciso che dopo che il padre aveva lasciato il terreno, subentrò nell'anno successivo il figlio e, quindi, rettificando quanto dichiarato in precedenza, riferisco che CP_1 quest'ultima circostanza avvenne nell'anno 2000 e non 2010. Il padre di pagava CP_1
l'affitto mediante versamento sul libretto postale, come mi disse mio suocero”. ADR Avv. Grillo:
“Ribadisco che il figlio si era impossessato del terreno poco dopo che il padre lo aveva CP_1 lasciato, nonché ribadisco che avevamo notato tale circostanza nell'agosto del 2000 ma non sono in grado di ricollegare tale collocazione temporale ad una specifica circostanza.”), i quali hanno
18 così confermato le suddette circostanze per averle direttamente constatate, oppure conosciute de relato, nei termini come rispettivamente precisati dagli stessi dichiaranti.
Va a siffatto proposito evidenziato che le dichiarazioni testimoniali in atti appena riportate devono considerarsi del tutto attendibili a livello intrinseco, in quanto – lungi dal costituire una pedissequa ripetizione della prospettazione attorea – risultano munite di sufficiente coerenza logica e di adeguata precisione, essendo circostanziate ed esenti da contraddizioni, dovendosi altresì evidenziare l'assenza di qualsivoglia dato significativo da cui poter ritenere in capo ai dichiaranti qualsivoglia intento compiacente nei confronti della parte attrice, con la conseguenza che i narrati in esame costituiscono così piena prova circa gli accadimenti riferiti.
A sua volta, a livello estrinseco, i narrati in esame risultano tra loro pienamente convergenti in ordine al nucleo essenziale e maggiormente significativo degli accadimenti riferiti, tenuto conto che ognuno dei dichiaranti ha riferito quanto rispettivamente da loro percepito, direttamente o de relato, dal proprio specifico e peculiare angolo visuale da cui ciascuno aveva assistito ai medesimi accadimenti o li aveva appresi da altri nel loro contesto familiare.
Inoltre, i narrati testimoniali in esame trovano un ulteriore, idoneo ed oggettivo riscontro esterno nelle dichiarazioni rese dai testi addotti da parte convenuta (“Conosco il padre di Testimone_2
, di nome Lo vedevo sui terreni negli anni '80 che pascolava gli animali.”) e CP_1 Pt_4 [...]
(“Ho conosciuto il padre di , ancora vivente, di nome . Preciso che Tes_4 CP_1 Parte_4 il padre di stava sul terreno negli anni '70-'80, in quel periodo era lui a coltivare il CP_1 terreno.”), circa la presenza sui terreni oggetto di causa di , padre ancora vivente Parte_4 dell'odierno convenuto, in quanto ivi intento nell'attività di pascolo negli anni '70-'80. A siffatto proposito, va evidenziato che l'unica possibile spiegazione di tale accadimento, sulla base di comuni criteri di logica e razionalità, non può che essere quella dell'effettivo e pregresso rapporto negoziale di affitto dei terreni intercorso tra l'affittuario ed i proprietari odierni Parte_7
attori, appunto nei termini come prospettati in atti da questi ultimi.
Sul punto, va ancora evidenziato che siffatto riscontro esterno non può essere posto in dubbio da quanto riferito dall'altro teste addotto da parte convenuta, (“ADR Avv. Grillo: Testimone_1
“Conosco il padre del sig. di nome E' vivente. Non ho mai visto il padre sui terreni CP_1 Pt_4 che si vedono nelle foto, né al lato monte né a valle rispetto alla strada. Quando c'ero io non è mai venuto né sui terreni né sui fabbricati.”), atteso che tale dichiarante, come dallo stesso narrato, aveva conosciuto nell'anno 1989 e, quindi, sicuramente non si era recato sui terreni Parte_8
oggetto di causa nel periodo precedente, quando appunto era ancora ad effettuare ivi Parte_7
l'attività di pascolo.
19 Pertanto, in ordine a quanto emerso dalle deposizioni testimoniali in atti – circa la materiale utilizzazione dei terreni e dei casolari ivi esistenti, in ultimo da parte di ed, in CP_1 precedenza, dal padre (quest'ultimo sicuramente vivente al momento dell'instaurazione del Pt_4
presente giudizio e nella successiva fase istruttoria, con la conseguente inconfigurabilità nel caso di specie, a fondamento della pretesa usucapitiva della parte attrice, della successione nel possesso del de cuius, anche ai fini dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1146, comma primo, C.C.), estrinsecatasi soprattutto in funzione del pascolo ivi del bestiame, così come in precedenza il padre, che aveva in passato cessato tale attività poi ripresa dal figlio anche con la coltivazione del foraggio – va evidenziato sul punto che né nella prospettazione di parte convenuta né nei contributi testimoniali in esame emergono le specifiche modalità con cui aveva iniziato a svolgere siffatta CP_1 attività nell'anzidetta veste. Di conseguenza, deve così ritenersi, appunto in mancanza di elementi probatori certi ed univoci in senso diverso, che l'odierno convenuto avesse iniziato ad utilizzare gli anzidetti beni immobili in ragione di una “concessione”, quand'anche tacita, da parte del padre che,
a sua volta, già di fatto aveva la materiale disponibilità dei beni immobili adibiti ad analoga attività quale affittuario degli stessi. Il che connota il rapporto fattuale con i beni oggetto di controversia in capo a (quanto meno all'origine) in termini di mera detenzione, così come era per il CP_1
padre quale affittuario, e non certo di possesso uti dominus utile ad usucapire, con la conseguente applicabilità del disposto di cui all'art. 1141, comma secondo, C.C., secondo cui se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione di un bene, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore.
Dalle risultanze istruttorie acquisite in atti, tuttavia, non risulta comunque posto in essere da alcun atto di interversione del possesso ex art. 1141 C.C. nei confronti del padre, CP_1
qualora in ipotesi già possessore dei beni, oppure nei confronti dei comproprietari-possessori
(qualora vada considerato più correttamente la precedente materiale disponibilità dei beni immobili in capo a come detenzione qualificata stante il contrato di affitto agrario), così da Parte_4
far sorgere un possesso rilevante ai fini dell'usucapione in capo all'odierna parte convenuta.
Dovendosi, pertanto, qualificare il rapporto tra ed i beni oggetto di controversia CP_1
come mera detenzione (subentrando in tale posizione già del padre-affittuario), ne consegue che, ai sensi dell'art. 1141, comma secondo, C.C. se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione di un bene, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Dalle risultanze istruttorie acquisite in atti, tuttavia, non risulta posto in essere dall'odierno convenuto alcun atto di interversione del possesso ex art. 1141 C.C. nei confronti dei comproprietari dei beni immobili fino alla formulazione della pretesa usucapitiva con l'introduzione del presente giudizio.
20 Al riguardo, si evidenzia che l'interversio possessionis non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore ha cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa nomine alieno ed ha iniziato ad esercitarlo esclusivamente nomine proprio; inoltre detta manifestazione deve essere tale da palesare inequivocabilmente l'intenzione di sostituire al precedente animus detinendi il nuovo animus rem sibi habendi ed essere specificamente rivolta contro il possessore, in guisa che questi sia posto in condizione di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e deve quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere della concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte del possessore stesso. Tra tali atti, ove non accompagnati da altra manifestazione dotata degli indicati connotati dell'opposizione, non possono ricomprendersi né quelli che si traducano in una inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi in tal caso un'ordinaria ipotesi d'inadempimento contrattuale, né quelli che si traducano in meri atti d'esercizio del possesso, verificandosi in tal caso una mera ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (cfr. Cass. n. 4701/99). Anche da ultimo la Corte di Cassazione ha precisato che
“l'interversione del possesso, pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attività materiali in grado di manifestare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente
"nomine proprio", richiede sempre, ove il mutamento del titolo in base al quale il soggetto detiene non derivi da causa proveniente da un terzo, che l'opposizione risulti inconfondibilmente rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessata di possedere nomine alieno e che intende sostituire al preesistente proposito di subordinare il proprio potere a quello altrui, l'animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo così in possesso la detenzione, anche soltanto precaria, precedentemente esercitata. L'interversione può essere provata richiamando condotte di vario tipo e natura, ma il semplice possesso seppur particolarmente prolungato, l'assenza di richieste volte ad ottenere la restituzione del bene, la convinzione di soggetti terzi circa la titolarità del diritto di proprietà in capo al soggetto occupante, non sono circostanze idonee a qualificare l'interversione del possesso” (cfr. Cass.
8900/2013; cfr., altresì, Tribunale Castrovillari, 04/03/2020, n. 253, in motivazione: “Ma vi è di più il teste cognato del riferisce che quel pezzo di terreno era stato semplicemente Tes_7 CP_2
concesso dal suocero all'attore che aveva poi piantato pomodori e quant'altro (cfr verbale di udienza del 14.12.2018). Orbene quindi la detenzione non è infatti idonea a comprovare che
l'istante abbia esercitato su quel bene un potere di fatto che fosse esplicazione del contenuto del diritto di proprietà. L'equazione detenere = possedere non ha alcun fondamento giuridico, atteso
21 che l'occupazione di un immobile può costituire oggetto del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento così come di un diritto personale di godimento. E' utile rammentare che il possesso ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1140 e 1158 c.c. si configura in presenza di due elementi, uno di natura oggettiva - la disponibilità di fatto di un bene - e uno, ritenuto dai più, di natura soggettiva - la volontà di disporre del bene come se fosse proprio - o comunque interpretato, secondo un orientamento minoritario, come corrispondenza del potere di fatto sulla cosa all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Ne consegue che il fatto di disporre concretamente della cosa e di mantenere la stessa nella propria sfera di controllo non è sufficiente ad integrare quella situazione di fatto tutelata dall'ordinamento anche attraverso il riconoscimento della stessa come uno degli elementi costitutivi del modo di acquisto della proprietà invocato da parte attrice. Nella fattispecie in esame, gli elementi dedotti a sostegno della domanda non sono idonei a comprovare la sussistenza di una situazione possessoria in capo a La concessione CP_2
della quota terreno effettuata dal suocero in capo all'odierno attore, corroborata dalla circostanza che non è stato esplicitato alcun atto di impossessamento (costruzioni, pagamento tributi ecc..) nonché la successiva vendita nel 2013 in favore del convenuto, rappresenta una situazione fattuale che non può infatti essere considerata indicativa dell' animus rem sibi habendi che avrebbe palesato parte attrice per oltre un ventennio”).
Orbene, proprio l'applicazione di tali pacifici principi giustifica nel caso di specie la conclusione in termini di assenza di una utile interversio invocabile dalla parte attrice in quanto, ribadito che la disponibilità fattuale in capo a trae fonte in un contesto di detenzione con il CP_1
subentro in tale posizione che era già del padre, dalle prove in atti non sono emerse condotte poste in essere almeno venti anni prima dell'instaurazione del giudizio che possano essere qualificate in termini di opposizione rivolta ai comproprietari ancora possessori così da realizzare il mutamento di cui all'art. 1141 C.C..
In particolare, quand'anche nel corso di un rilevante arco di oltre un ventennio parte convenuta avesse utilizzato l'immobile nei termini come dalla stessa prospettati (nonché come emerso dalle deposizioni testimoniali addotte dal medesimo ), al contempo, comunque, tale CP_1
condotta non integrerebbe in ogni caso un'interversio con le caratteristiche richieste dalla richiamata elaborazione giurisprudenziale, atteso che in nessuno dei passaggi della comparsa di risposta e nelle deposizioni testimoniali vi è traccia di condotte ascrivili a parte convenuta che abbiano avuto il contenuto di opposizione verso le parti attrici così da farle intendere che l'uso del terreno non fosse più nel contesto familiare per essere subentrato nella stessa posizione di detentore-affittuario del padre una volta che aveva cessato la propria attività per Parte_4
motivi di salute.
22 Pertanto, sotto tale aspetto non possono trarsi elementi utili, ai fini dell'accertamento del possesso dei beni oggetto di causa, dalle dichiarazioni testimoniali addotte da parte convenuta, avendo questi riferito della disponibilità materiale dei beni immobili da parte di , CP_1 senza tuttavia aver fornito alcuna indicazione circa il titolo per cui l'odierna parte convenuta avrebbe iniziato a detenere gli stessi beni.
A siffatto proposito, va evidenziato che, nel caso di specie, in relazione alla domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la mera coltivazione di una parte e la destinazione di altra parte a pascolo, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale (il subingresso nella posizione di detentore già del padre-affittuario con la mera tolleranza dei comproprietari ancora possessori dei beni) e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A sua volta, non può configurare idonea prova dell'esercizio del possesso uti dominus del bene l'avvenuta recinzione dell'area lato monte del fondo da parte di , atteso che tale circostanza, CP_1
nel caso di specie, non apporta alcuna univoca e certa dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto. Invero, emerge chiaramente dalle immagini fotografiche in atti relative a tale recinzione che la stessa, in realtà, era stata eretta al solo scopo di impedire al bestiame pascolato in tale area di disperdersi, come si desume con tutta evidenza dalla condizione estremamente precaria del cancello di ingresso all'area recintata, del tutto inidoneo ad impedire a qualsivoglia persona l'accesso sul terreno adibito a pascolo.
Ancora, deve escludersi nel caso di specie la circostanza che avesse goduto del CP_1
bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui ed in maniera tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus anche in base al fatto che lo stesso CP_1
aveva avanzato ai comproprietari una proposta di acquisto dell'immobile, nell'occasione in cui questi ultimi aveva chiesto conto all'odierno convenuto del suo subingresso nella posizione di detentore già del padre affittuario, appunto coerentemente a quest'ultima circostanza lo stesso aveva esternato nell'occasione la disponibilità ad acquistare la proprietà dell'area CP_1
da lui occupata e da lui adibita ad attività fruttifera, formulando una offerta tuttavia non accettata dalle controparti.
Da quanto finora argomentato deriva il convincimento che la pretesa usucapitiva svolta in via riconvenzionale da parte convenuta vada rigettata.
23 Dunque, deve giungersi alla conclusione dell'accertata fondatezza della principale domanda attorea che, quindi, va accolta, atteso che , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno compiutamente dimostrato di essere contitolari del diritto di proprietà dei beni
[...]
immobili oggetto di domanda di rivendica (i terreni di cui alle particelle nn. 140, 141, 142, 180 e
349), senza che fosse nel frattempo intervenuto alcun acquisto della proprietà esclusiva degli stessi beni a titolo originario per usucapione in capo a . CP_1
Oltre ad escludere la condizione per l'acquisto della proprietà a titolo originario ad usucapionem, la detenzione in capo a dei beni oggetto di causa quale subentrante nell'attività del CP_1
padre affittuario degli stessi beni già di per sé esclude, altresì, il diritto, preteso dalla medesima parte convenuta in via subordinata, al rimborso ed alle indennità ex art. 1150 C.C. per miglioramenti e addizioni dalla stessa asseritamente eseguiti nelle unità immobiliari oggetto di causa
Invero, secondo la costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, tale previsione normativa, che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa, è di natura eccezionale e non può essere applicata in via analogica nel caso, come appunto quello di specie, di relazione con il bene definibile in termini di detenzione (cfr. Cass., sez. III,
13/10/2022, n. 29924: “La previsione di cui all'art. 1150 c.c. - che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa - è di natura eccezionale e non può, quindi, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva rigettato la domanda di rimborso delle spese di manutenzione straordinaria relative a un immobile, detenuto dal richiedente dapprima a titolo di locazione e successivamente in virtù di un contratto preliminare di compravendita, sul presupposto che si configurasse una situazione di mera detenzione qualificata, essendo carente l'"animus possidendi")”; cfr., altresì, Cass. n. 5948 del 18/03/2005 e n. 13316 del
30/06/2015; Cass., sez. II, 28/11/2017, n. 28379).
In ogni caso, la domanda formulata in via subordinata da parte convenuta risulta formulata in termini del tutto generici e meramente assertivi.
La liquidazione delle spese e competenze del giudizio segue il criterio della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte convenuta ed in favore sia delle parti attrici, secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 e tenuto conto del valore complessivo della causa.
P.Q.M.
24 Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.
Andrea Amadei, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così decide:
- accerta e dichiara che gli attori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
sono comproprietari in via esclusiva dei terreni siti nel Comune di Stilo, in Località
[...]
Pannara, contraddistinti in Catasto nel foglio di mappa n. 31, particelle nn. 140, 141, 142, 180 e
349:
- ordina a l'immediato rilascio in favore di , CP_1 Parte_1 Parte_2
e , liberi da persone e cose, dei suddetti beni immobili;
[...] Parte_3
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
CP_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti attrici che si CP_1 liquidano in complessivi € 6.500,00 per onorario ed € 153,65 per spese documentate, oltre spese generali, CPA ed IVA se dovute, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Locri, il 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Andrea Amadei
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