Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/06/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2396/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2396 R.G.A.C. dell'anno 2023 riservata alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16.06.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: nata a [...]_1 C.F._1
(Lettonia) il 02.10.1984, rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Violi, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria
(R.C.), alla via Paolo Pellicano n.18, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(cod. fisc.: nato a [...] C.F._2
Reggio Calabria (R.C.) l'01.12.1977, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra
Angela Messina, giusta procura su foglio separato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.04.2024, presso il cui studio in Reggio
Calabria (R.C.), alla via Demetrio Tripepi n.54, ha eletto domicilio;
-resistente-
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
- preso atto che le parti all'udienza del 26.02.2025, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
, dichiaravano di avere raggiunto un accordo per la trasformazione Controparte_1
della separazione da giudiziale a consensuale in relazione al matrimonio contratto in
Reggio Calabria (R.C.) il 30.01.2015, il cui relativo atto registrato con il n.10 p.1 u.1
– Comune di Reggio Calabria (R.C.);
-considerato che all'udienza del 26.02.2025 il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi, fissava alle parti termine per note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. fino al 14.05.2025, ore 10,00, cui doveva essere allegato l'accordo sottoscritto dalle parti nonché il relativo file in formato pdf nativo digitale;
-rilevato che le parti depositavano nei termini le note sostitutive d'udienza allegandovi l'accordo sottoscritto;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio
Calabria (RC) il 30.01.2015; b) dal matrimonio sono nate due figlie: (29.07.2008) Per_1
e (03.05.2015), entrambe minorenni;
Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 04.10.2023, il quale ha espresso parere favorevole in data 24.10.2023;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di separazione personale consensuale, formulata nelle note sostitutive d'udienza, da Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Reggio Calabria (R.C.), anno 2015, atto n. 10, parte 1, u.1
Comune di Reggio Calabria (R.C.), alle seguenti condizioni:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2. le figlie minori e saranno affidate ad entrambi i genitori secondo le Per_2 Per_1
norme dell'affido condiviso con collocamento prevalente presso l'abitazione coniugale ove risiede la madre, sita in Reggio Calabria, via Lupardini n. 1/C;
3. la responsabilità genitoriale sulle figlie minori e verrà esercitata in Per_2 Per_1
modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per le figlie;
4. la casa coniugale sita in Reggio Calabria, via Lupardini n. 1/C, di proprietà della SI.ra , rimarrà nella disponibilità della stessa che vi abiterà con Parte_1
le figlie minori. La SI.ra si impegnerà a trasferire tutte le utenze Parte_1
dell'abitazione, attualmente intestate al SI. , a nome proprio, entro e Controparte_1
non oltre la data del 13/05/2025;
5. il SI. potrà vedere e tenere con sé le figlie e ogni qualvolta lo CP_1 Per_2 Per_1
vorrà, compatibilmente con le eSIenze delle stesse;
6. durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé le figlie 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e 7 giorni consecutivi nel mese di agosto, salve eSIenze delle minori ed impegni lavorativi del padre, prevedendo l'obbligo, a carico di entrambi i genitori, di comunicare eventuali spostamenti e di consentire all'altro coniuge le comunicazioni, anche giornaliere, con le figlie;
7. in relazione alle festività, le figlie minori trascorreranno il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Vigilia con l'altro, ad anni alterni;
e così anche il Capodanno
e la Vigilia di Capodanno, alternativamente e ad anni alterni;
8. le minori trascorreranno altresì il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di
Pasquetta con l'altro, ad anni alterni;
9. in occasione dei compleanni delle minori e , le stesse trascorreranno il Per_2 Per_1
giorno del proprio compleanno con un genitore a pranzo e con l'altro a cena, ad anni alterni;
10. i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra loro;
11. il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese. A partire dal mese di giugno 2025 il SI.
corrisponderà alla SI.ra , a titolo di mantenimento delle CP_1 Parte_1
figlie minori, la somma mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
12. i coniugi contribuiranno, nella misura del 50%, a tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie minori, da individuarsi secondo il Protocollo vigente in materia di diritto di famiglia presso il Tribunale di Reggio Calabria, purchè vengano concordate preventivamente ed adeguatamente documentate. Si precisa che le spese straordinarie già esistenti al momento della separazione sono le seguenti: - €
900,00 annui scuola tennis Circolo Polimeni Chiara;
- € 1.160,00 annui corso di inglese British School Chiara;
- € 1.440,00 annui corso di inglese British School Sara in relazione alle quali viene corrisposto l'importo del 50% da ciascun coniuge;
13. L'assegno unico universale verrà percepito esclusivamente dalla SInora
. Parte_1
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.06.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Elena M.A. Luppino
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna