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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6652 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati
dott. IU DE TULLIO Presidente dott. Massimo SENSALE Consigliere dott. Luigi MANCINI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 59 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(P.IVA ), in persona del sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Edonolfo Nittolo, giusta procura in atti
Appellante
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore CP_1 C.F._1
AN IA, giusta procura in atti
Appellato – Appellante incidentale
FATTI DI CAUSA
1. conveniva in giudizio il chiedendone CP_1 Controparte_2 la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale occorso il 9 febbraio 2013, intorno alle ore 22:22, in via Sandro Pertini, nel territorio comunale di
. Parte_1 L'attore esponeva che, mentre il figlio percorreva la predetta strada alla Persona_1 guida dell'autovettura BMW targata DT549GV, mantenendo una velocità moderata, perdeva il controllo del veicolo a causa della presenza di lastre di ghiaccio sul manto stradale, non precedute da un adeguato intervento di salatura, né da idonea segnalazione del pericolo.
A seguito della perdita di controllo, il veicolo impattava con la parte sinistra contro il marciapiede, riportando rilevanti danni meccanici e di carrozzeria.
Sulla base di tali premesse, l'attore chiedeva la condanna del al risarcimento del Pt_1 danno, quantificato in euro 8.907,62, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che fosse ritenuta equa dal Tribunale, oltre alla somma sostenuta per il soccorso stradale e al risarcimento danni per ritardato adempimento, da liquidarsi nell'importo di euro 1.000,00.
2. Si costituiva in giudizio il . Parte_1
Contestava integralmente la domanda attorea, ritenendola infondata e non provata, tanto in ordine all'an quanto al quantum.
Deduceva, in particolare, che il sinistro fosse da attribuire esclusivamente alla condotta imprudente del conducente, il quale percorreva la strada a velocità superiore rispetto a quella consentita o comunque non adeguata alle condizioni del manto stradale.
Sottolineava, inoltre, la prevedibilità della situazione di pericolo, trattandosi di condizioni climatiche tipiche del periodo invernale e di un tratto in discesa, il cui attraversamento, se affrontato con la dovuta prudenza e osservando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare l'evento lesivo.
Alla luce di ciò, concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
3. All'esito dell'assunzione della prova testimoniale ammessa ed espletata CTU, il
Tribunale di Avellino con la sentenza n. 1058/2021 così disponeva:
“1. Accerta e dichiara la responsabilità concorrente del conducente della vettura BMV tg.
DT459GV e del , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Pt_1 Parte_1 nella causazione del sinistro occorso in data 09.02.2013 oggetto di causa, nella misura del cinquanta per cento per ciascuna parte.
2. Per l'effetto, condanna il in persona del legale rapp.p.t. a risarcire Parte_1 in favore di , la somma complessiva di €.3.354,575 all'attualità; CP_1
3. Compensa nella misura del 50% le spese di lite e per l'effetto condanna il
[...]
in persona del legale rapp.p.t., alla refusione in favore di , della Parte_1 CP_1 residua parte che liquida nella già ridotta misura di €. 2.000,00 per compensi ed €. 98,50 per spese, oltre rimborso forfetario, IVA e C.p.a. come per legge, con attribuzione all'Avv.
OS MI dichiaratasi anticipataria;
4. Compensa nella misura del 50% le spese di CTU, come liquidate in atti, ponendo la residua parte a carico del in persona del legale rapp.te p.t.” Parte_1
In motivazione, il Tribunale inquadrava la fattispecie nell'ambito applicativo dell'art. 2051
c.c., ravvisando la responsabilità del quale custode della strada pubblica, per i Pt_1 danni derivanti da un'insidia costituita da un lastrone di ghiaccio non visibile e non segnalato.
Riteneva sussistente l'obbligo di custodia in capo all'ente pubblico e valorizzava la prova offerta dall'attore circa l'esistenza del pericolo e il nesso causale con l'evento dannoso.
Tuttavia, rilevava un concorso di colpa dell'attore, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., fondando tale giudizio sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale emergeva che il veicolo procedeva a velocità non adeguata, anche in relazione alle condizioni meteorologiche avverse e alla presenza di ghiaccio dovuta a precipitazioni nevose prolungate nei giorni precedenti.
Secondo il Tribunale, una condotta maggiormente prudente avrebbe potuto evitare il sinistro. Pertanto, attribuiva la responsabilità dell'evento in misura paritaria: 50% al
[...]
, per omessa custodia, e 50% all'attore, per condotta imprudente. Parte_1
In ordine alla determinazione del danno, il Giudice di prime cure aderiva alle risultanze peritali, recependo integralmente le valutazioni e le conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio. In particolare, il Tribunale procedeva al computo del danno applicando gli interessi legali a titolo di lucro cessante, calcolati sulla somma così come quantificata nell'elaborato peritale, devalutata dalla data del sinistro e rivalutata anno per anno sino alla data della sentenza. Sulla scorta di tali parametri, l'importo complessivo del danno veniva quantificato in euro 6.709,15.
4. Il ha proposto appello. Parte_1
Con il primo motivo, ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227
c.c., ritenendo che il Tribunale avesse erroneamente affermato la responsabilità dell'Ente per omessa custodia della strada, trascurando il fatto che l'evento dannoso era interamente imputabile alla condotta imprudente dell'attore. Ha evidenziato che:
- le condizioni climatiche (precipitazioni nevose nelle 48 ore precedenti) rendevano prevedibile la formazione di ghiaccio sulla carreggiata;
- il ghiaccio era visibile e, quindi, non qualificabile come insidia;
- il veicolo dell'attore era dotato di dispositivo di segnalazione del rischio gelo, che avrebbe dovuto allertare il conducente della presenza di ghiaccio;
- il aveva adempiuto agli obblighi di custodia, come provato dalla testimonianza del Pt_1 comandante della Polizia Municipale, il quale aveva riferito che sulla strada era stato sparso del sale, verso le ore 19:00 del giorno del sinistro, avvenuto alle ore 22:22.
Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 141 e 6
C.d.S., sostenendo che la responsabilità dell'incidente doveva ricadere esclusivamente sull'attore, il quale:
- procedeva a velocità superiore al limite (40-45 km/h, a fronte del limite di 30 km/h);
- circolava con pneumatici non idonei alla stagione invernale (non M+S), in violazione dell'obbligo vigente;
- aveva ignorato i segnali di pericolo forniti dal termostato del veicolo.
Tali condotte, connotate da imprudenza e negligenza, sarebbero, ad avviso dell'appellante, sufficienti a interrompere il nesso causale, imponendo il rigetto integrale della domanda risarcitoria.
Alla luce di tali argomentazioni ha così concluso:
“- Dichiarare l'esclusiva responsabilità in capo al sig. nella determinazione CP_1 dell'evento dannoso per cui è causa;
e di conseguenza accertato e dichiarato che non sussistendo alcuna responsabilità dell'Ente appellante nella causazione dell'incidente:
- Rigettare integralmente la domanda attorea di primo grado in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori.”
5. Si è costituito . CP_1
Ha chiesto il rigetto dell'appello principale, ritenuto infondato in fatto e in diritto, e ha proposto appello incidentale al fine di ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto un concorso di colpa nella misura del 50%.
Ha ribadito l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., sottolineando che:
- il danneggiato deve dimostrare solo il fatto dannoso e il nesso causale con la cosa in custodia, mentre grava sul custode l'onere della prova del caso fortuito, onere che nel caso di specie il non avrebbe assolto;
Pt_1 - l'evento si è verificato per la presenza di un lastrone di ghiaccio nel tratto finale della strada, conseguenza della mancata salatura tempestiva da parte del che aveva Pt_1 provveduto solo fino alle ore 19:00, mentre l'incidente si è verificato alle 22:22;
- l'assenza di segnaletica stradale idonea a segnalare il pericolo o a vietare la circolazione su quel tratto ha costituito un'ulteriore omissione dell'Ente, idonea a configurare un'insidia non visibile né prevedibile per un utente medio.
In merito alla concorsualità, ha contestato:
- l'attendibilità della stima della velocità del veicolo (40-45 km/h) elaborata dal CTU, fondata esclusivamente su rilievi fotografici, e smentita dalla testimonianza del passeggero, secondo cui l'auto procedeva lentamente (20-25 km/h);
- la rilevanza della tipologia di pneumatici, trattandosi di gomme estive regolari per battistrada e con catene da neve a bordo;
- l'attendibilità del sensore termico dell'autovettura, definito come strumento empirico privo di rilevanza decisiva ai fini dell'attribuzione di responsabilità.
Ha pertanto concluso chiedendo:
“Voglia L'Ill.ma Corte di Appello di Napoli
Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal per Parte_1 tutti i motivi ex ante rappresentati;
Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e diritto;
Riformare la sentenza di I grado nella parte in cui statuisce la concorsualità al 50% del
, in pers. del p.t., con l'appellato sig. , e Parte_1 CP_3 CP_1 ritenuto accertato l'illecito extracontrattuale nell'ipotesi normativa dell'art. 2051 cc, dichiarare l'esclusiva responsabilità della P.A., con condanna al risarcimento del danno alla
BMW dell'importo come quantificato dal CTU, in subordine riformare la sentenza attribuendo una minore percentuale di concorsualità pari al 20% a carico del sig. , CP_1 odierno appellante incidentale, di conseguenza
Riformare la sentenza nella parte in cui statuisce la parziale compensazione delle spese di lite al 50% e condannare l'appellante alla refusione del maggiore Parte_1 avere sulle spese di lite liquidate in primo grado e/o in subordine condannarlo alla refusione dell'ulteriore somma pari al 30% delle spese di lite liquidate nel I grado del Giudizio;
Riformare la sentenza nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di CTU al
50% e condannare l'appellante alla complessiva somma liquidata a Parte_1 titolo di spese di CTU e/o in subordine condannarlo alle spese di CTU nella misura dell'80%
e il residuo importo del 20% porlo a carico del sig. . CP_1 Questa difesa si riporta a tutto quanto dedotto nella presente comparsa.
Tanto affermato l'odierno APPELLATO impugna e contesta tutto quanto eccepito ex adverso
E respinta ogni contraria istanza, rigettare in toto l'appello nei confronti del sig.
[...]
, ed ogni istanza eccezione e deduzione ivi contenuta, siccome totalmente CP_1 infondato in fatto e diritto, con ogni conseguente statuizione, CONFERMARE LA
SENTENZA DI PRIMO GRADO nella parte dell'inquadramento dell'illecito extracontrattuale nell'ipotesi normativa di cui all'art. 2051 cc, con vittoria di spese diritti e onorario di causa del doppio grado del giudizio, ed il secondo grado del giudizio con distrazione all'Avv.
Salvatore AN IA - antistatario.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto dal è parzialmente fondato, e, pertanto, Parte_1 la sentenza di primo grado merita riforma nei limiti e per le ragioni di seguito precisati.
I motivi di gravame formulati con l'appello principale e quelli articolati con l'appello incidentale si rivelano tra loro strettamente connessi sotto il profilo logico e giuridico, sicché, la Corte ritiene opportuno procedere a una trattazione unitaria degli stessi
2. Va preliminarmente osservato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, non presunta
“essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass civ. sez. U n. 20943 del 30/06/2022). In particolare, ai fini dell'affermazione di responsabilità del custode, è necessario che il danneggiato fornisca la prova dell'esistenza di un danno giuridicamente rilevante e del suo collegamento eziologico con la cosa oggetto di custodia. L'iter logico ricostruttivo si sviluppa, dunque, a partire dall'accertamento dell'evento dannoso, proseguendo con la verifica del nesso causale tra quest'ultimo e la cosa in custodia, e si conclude con l'imputazione al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale egli può liberarsi soltanto dando prova del caso fortuito, ex art. 2051 c.c.
3.Nel caso di specie, risulta pacifico, in quanto non contestato e confermato dalla complessiva valutazione degli elementi istruttori offerti dalla parte attrice, che in data 9 febbraio 2023 si sia verificato un sinistro stradale in via Sandro Pertini, nel territorio del
Comune di , che ha visto coinvolta l'autovettura BMW targata DT549GV, di Parte_1 proprietà di e condotta dal figlio IU. L'incidente si è verificato a CP_1 seguito della perdita di controllo del veicolo da parte del conducente, per effetto della presenza di ghiaccio sul manto stradale, con conseguente impatto contro il marciapiede.
La dinamica del sinistro e il relativo nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa in custodia risultano comprovati, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.
In particolare, , trasportato a bordo dell'autovettura al momento del sinistro, e Testimone_1
, intervenuto sui luoghi quale conducente del carro attrezzi, hanno Controparte_4 confermato la versione dei fatti fornita dall'attore , con specifico riferimento CP_1 alla presenza di ghiaccio sul manto stradale in corrispondenza del tratto ove si è verificato l'incidente.
Tali circostanze trovano ulteriore conferma nella deposizione resa da , Testimone_2 comandante della Polizia Municipale del , il quale ha dichiarato di aver Parte_1 personalmente provveduto, con l'ausilio degli operai comunali, a cospargere la sede stradale con sale sino alle ore 19:00 del giorno del sinistro e di aver ripreso tale attività soltanto alle ore 8:00 del giorno successivo.
Ulteriore conferma si trae dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta dall'Ing.
, che ha sviluppato un'elaborazione analitica e approfondita della dinamica Persona_2
e delle cause del sinistro, da cui si evince quanto segue:
- secondo il criterio del “più probabile che non”, sussiste un nesso causale tra l'evento e i danni riportati dal veicolo, oltre a una piena compatibilità geometrica e tipologica dei danni stessi;
- la dinamica rappresentata dalla parte attrice è coerente con gli elementi tecnici emersi nel corso delle indagini peritali;
- in via Pertini non era presente alcuna segnaletica idonea ad avvertire dell'eventuale presenza di ghiaccio o a vietare la circolazione in condizioni climatiche avverse;
- il veicolo attoreo viaggiava a velocità superiore al limite previsto e, comunque, non adeguata rispetto alle condizioni atmosferiche, tenuto conto che le precipitazioni nevose e le temperature rigide perduravano da circa 48 ore;
- l'autovettura era dotata di dispositivo di segnalazione del rischio di ghiaccio, attivato automaticamente al di sotto dei 4°C - il veicolo, all'atto del sinistro, risultava equipaggiato con pneumatici estivi, privi della marcatura M+S, dunque non idonei alla circolazione in condizioni invernali.
4. Così ricostruita la dinamica del sinistro, la Corte ritiene, pur con diversa ripartizione percentuale, che il Tribunale abbia correttamente individuato un concorso di responsabilità ex art. 1227, comma primo, c.c., tra il e – quale Parte_1 CP_1 proprietario del veicolo coinvolto.
In via preliminare occorre precisare che nelle ipotesi di responsabilità oggettiva del custode
è configurabile anche una concorrente responsabilità del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., ove questi abbia tenuto una condotta colposa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (v.
Cass. 14228/2023; 2376/2024) ed anche che "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione
- anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (Cass civ. Ord. nn.2482 – 2479 e 2480 del 1.02.2018).
5.Alla luce di tali principi, la Corte ritiene equo imputare a il 70% della CP_1 responsabilità, riconoscendo in capo al la residua quota del 30%. Parte_1
Gli elementi istruttori acquisiti consentono, in effetti, di affermare con sufficiente grado di certezza la condotta imprudente di (conducente), il quale, pur in presenza Persona_1 di condizioni climatiche avverse, circolava a velocità superiore a quella consentita, lungo un tratto in discesa e con pendenza rilevante, montando pneumatici non idonei all'uso invernale, pur essendo dotato di sistema di segnalazione del rischio ghiaccio.
Una percentuale di responsabilità pari al 30% deve, tuttavia, essere imputata anche al custode.
Non possono, infatti, ritenersi irrilevanti le circostanze che, nei luoghi del sinistro, non fosse stata apposta alcuna segnalazione indicante il possibile rischio di formazione di ghiaccio sul manto stradale, né risultasse interdetta la circolazione veicolare su quel tratto. Parimenti, non può considerarsi comportamento diligente, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la mera circostanza che il abbia provveduto a spargere il sale sulla sede stradale almeno Pt_1 tre ore prima del verificarsi del sinistro, atteso che l'intervento, per tempistiche e modalità, non risulta idoneo a escludere l'insorgenza del pericolo e dunque a liberare il custode dall'obbligo di vigilanza sulla cosa.
6. Venendo al quantum del risarcimento la quantificazione operata dal Tribunale non
è stata oggetto di doglianza;
pertanto, dovrà essere liquidata, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di euro 6.709,15 ridotta nella misura del 70% in virtù del riconosciuto concorso di responsabilità del danneggiato;
per cui, va liquidata, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 2.012,75.
7. In ragione della riforma della sentenza di primo grado, questa Corte deve provvedere alla liquidazione delle spese anche del primo grado, in forza all'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
La regolazione delle spese deve avvenire alla luce di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito complessivo e finale del giudizio.
8.
Considerato che
è stato riconosciuto il concorso di colpa maggioritario in capo al danneggiato, può pervenirsi alla compensazione delle spese nella misura del 70%, ai sensi dell'art. 92 cpc.
Il ridotto accoglimento della domanda può integrare una grave ed eccezionale ragione per compensare in parte le spese, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n.
77/2018, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art, 92, comma secondo, cpc, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle tipizzate nella norma in questione. Nel resto (quindi, nella misura del 30%), le spese devono essere sostenute dal
[...]
. Parte_1
9.Per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
Il valore della controversia è determinato in ragione del criterio del decisum, quindi alla luce dell'entità della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno (euro 2.012,75).
10.Tenuto conto del valore della controversia, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi al tribunale e alla corte di appello, il cui valore sia compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00.
11.Per il primo grado, facendo applicazione dei valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, va liquidata, in favore dell'avv. OS Mele
(difensore di nel giudizio di primo grado, dichiaratosi antistatario), la somma CP_1 di euro 2.552,00,
Riducendo tale somma del 70%, in ragione del riconosciuto concorso di colpa, va liquidata la somma di euro 765,60 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
12.Per il secondo grado, facendo applicazione dei valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, va liquidata, in favore dell'avv. Salvatore AN IA
(difensore di nel giudizio d'appello, dichiaratosi antistatario), la somma di CP_1 euro 1.923,00.
Va precisato che non deve liquidarsi alcun compenso per la fase di trattazione, atteso che questa non si è svolta, dato che alla prima udienza la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni (v. sul punto, Cass. 25664/2025)
Riducendo la somma liquidata del 70%, in ragione del concorso di colpa, risulta la somma di euro 576,90 quale compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
13. Le spese di CTU devono essere compensate, in via definitiva, per il 70% e devono gravare per la residua parte del 30% sul . Parte_1 14.Poiché l'appello incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013
e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di CP_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) accoglie l'appello promosso dal e riforma, per quanto di Parte_1 ragione, la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1058, pubblicata il 7 giugno 2021 e per l'effetto:
- accerta e dichiara la responsabilità di e del , CP_1 Parte_1 rispettivamente nella misura del 70% e del 30%, nella causazione del sinistro stradale del 9 febbraio 2013;
- condanna il al pagamento, in favore di , della Parte_1 CP_1 somma di euro 2.012,75, oltre interessi come da motivazione;
B) rigetta l'appello incidentale promosso da;
CP_1
C) compensa le spese del doppio grado di giudizio nella misura del 70%;
D) condanna il al pagamento delle spese del doppio grado di Parte_1 giudizio nella misura del restante 30%, così liquidate:
- per il primo grado, euro 765,60 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione all'avv. OS Mele;
- per il secondo grado, euro 576,90 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione all'avv. Salvatore
AN IA;
E) compensa in via definitiva le spese di CTU nella misura del 70% e pone a carico del il restante 30%; Parte_1
F) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante incidentale
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per CP_1
l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Presidente
Dott. IU De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati
dott. IU DE TULLIO Presidente dott. Massimo SENSALE Consigliere dott. Luigi MANCINI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 59 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(P.IVA ), in persona del sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Edonolfo Nittolo, giusta procura in atti
Appellante
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore CP_1 C.F._1
AN IA, giusta procura in atti
Appellato – Appellante incidentale
FATTI DI CAUSA
1. conveniva in giudizio il chiedendone CP_1 Controparte_2 la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale occorso il 9 febbraio 2013, intorno alle ore 22:22, in via Sandro Pertini, nel territorio comunale di
. Parte_1 L'attore esponeva che, mentre il figlio percorreva la predetta strada alla Persona_1 guida dell'autovettura BMW targata DT549GV, mantenendo una velocità moderata, perdeva il controllo del veicolo a causa della presenza di lastre di ghiaccio sul manto stradale, non precedute da un adeguato intervento di salatura, né da idonea segnalazione del pericolo.
A seguito della perdita di controllo, il veicolo impattava con la parte sinistra contro il marciapiede, riportando rilevanti danni meccanici e di carrozzeria.
Sulla base di tali premesse, l'attore chiedeva la condanna del al risarcimento del Pt_1 danno, quantificato in euro 8.907,62, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che fosse ritenuta equa dal Tribunale, oltre alla somma sostenuta per il soccorso stradale e al risarcimento danni per ritardato adempimento, da liquidarsi nell'importo di euro 1.000,00.
2. Si costituiva in giudizio il . Parte_1
Contestava integralmente la domanda attorea, ritenendola infondata e non provata, tanto in ordine all'an quanto al quantum.
Deduceva, in particolare, che il sinistro fosse da attribuire esclusivamente alla condotta imprudente del conducente, il quale percorreva la strada a velocità superiore rispetto a quella consentita o comunque non adeguata alle condizioni del manto stradale.
Sottolineava, inoltre, la prevedibilità della situazione di pericolo, trattandosi di condizioni climatiche tipiche del periodo invernale e di un tratto in discesa, il cui attraversamento, se affrontato con la dovuta prudenza e osservando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare l'evento lesivo.
Alla luce di ciò, concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
3. All'esito dell'assunzione della prova testimoniale ammessa ed espletata CTU, il
Tribunale di Avellino con la sentenza n. 1058/2021 così disponeva:
“1. Accerta e dichiara la responsabilità concorrente del conducente della vettura BMV tg.
DT459GV e del , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Pt_1 Parte_1 nella causazione del sinistro occorso in data 09.02.2013 oggetto di causa, nella misura del cinquanta per cento per ciascuna parte.
2. Per l'effetto, condanna il in persona del legale rapp.p.t. a risarcire Parte_1 in favore di , la somma complessiva di €.3.354,575 all'attualità; CP_1
3. Compensa nella misura del 50% le spese di lite e per l'effetto condanna il
[...]
in persona del legale rapp.p.t., alla refusione in favore di , della Parte_1 CP_1 residua parte che liquida nella già ridotta misura di €. 2.000,00 per compensi ed €. 98,50 per spese, oltre rimborso forfetario, IVA e C.p.a. come per legge, con attribuzione all'Avv.
OS MI dichiaratasi anticipataria;
4. Compensa nella misura del 50% le spese di CTU, come liquidate in atti, ponendo la residua parte a carico del in persona del legale rapp.te p.t.” Parte_1
In motivazione, il Tribunale inquadrava la fattispecie nell'ambito applicativo dell'art. 2051
c.c., ravvisando la responsabilità del quale custode della strada pubblica, per i Pt_1 danni derivanti da un'insidia costituita da un lastrone di ghiaccio non visibile e non segnalato.
Riteneva sussistente l'obbligo di custodia in capo all'ente pubblico e valorizzava la prova offerta dall'attore circa l'esistenza del pericolo e il nesso causale con l'evento dannoso.
Tuttavia, rilevava un concorso di colpa dell'attore, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., fondando tale giudizio sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale emergeva che il veicolo procedeva a velocità non adeguata, anche in relazione alle condizioni meteorologiche avverse e alla presenza di ghiaccio dovuta a precipitazioni nevose prolungate nei giorni precedenti.
Secondo il Tribunale, una condotta maggiormente prudente avrebbe potuto evitare il sinistro. Pertanto, attribuiva la responsabilità dell'evento in misura paritaria: 50% al
[...]
, per omessa custodia, e 50% all'attore, per condotta imprudente. Parte_1
In ordine alla determinazione del danno, il Giudice di prime cure aderiva alle risultanze peritali, recependo integralmente le valutazioni e le conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio. In particolare, il Tribunale procedeva al computo del danno applicando gli interessi legali a titolo di lucro cessante, calcolati sulla somma così come quantificata nell'elaborato peritale, devalutata dalla data del sinistro e rivalutata anno per anno sino alla data della sentenza. Sulla scorta di tali parametri, l'importo complessivo del danno veniva quantificato in euro 6.709,15.
4. Il ha proposto appello. Parte_1
Con il primo motivo, ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227
c.c., ritenendo che il Tribunale avesse erroneamente affermato la responsabilità dell'Ente per omessa custodia della strada, trascurando il fatto che l'evento dannoso era interamente imputabile alla condotta imprudente dell'attore. Ha evidenziato che:
- le condizioni climatiche (precipitazioni nevose nelle 48 ore precedenti) rendevano prevedibile la formazione di ghiaccio sulla carreggiata;
- il ghiaccio era visibile e, quindi, non qualificabile come insidia;
- il veicolo dell'attore era dotato di dispositivo di segnalazione del rischio gelo, che avrebbe dovuto allertare il conducente della presenza di ghiaccio;
- il aveva adempiuto agli obblighi di custodia, come provato dalla testimonianza del Pt_1 comandante della Polizia Municipale, il quale aveva riferito che sulla strada era stato sparso del sale, verso le ore 19:00 del giorno del sinistro, avvenuto alle ore 22:22.
Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 141 e 6
C.d.S., sostenendo che la responsabilità dell'incidente doveva ricadere esclusivamente sull'attore, il quale:
- procedeva a velocità superiore al limite (40-45 km/h, a fronte del limite di 30 km/h);
- circolava con pneumatici non idonei alla stagione invernale (non M+S), in violazione dell'obbligo vigente;
- aveva ignorato i segnali di pericolo forniti dal termostato del veicolo.
Tali condotte, connotate da imprudenza e negligenza, sarebbero, ad avviso dell'appellante, sufficienti a interrompere il nesso causale, imponendo il rigetto integrale della domanda risarcitoria.
Alla luce di tali argomentazioni ha così concluso:
“- Dichiarare l'esclusiva responsabilità in capo al sig. nella determinazione CP_1 dell'evento dannoso per cui è causa;
e di conseguenza accertato e dichiarato che non sussistendo alcuna responsabilità dell'Ente appellante nella causazione dell'incidente:
- Rigettare integralmente la domanda attorea di primo grado in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori.”
5. Si è costituito . CP_1
Ha chiesto il rigetto dell'appello principale, ritenuto infondato in fatto e in diritto, e ha proposto appello incidentale al fine di ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto un concorso di colpa nella misura del 50%.
Ha ribadito l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., sottolineando che:
- il danneggiato deve dimostrare solo il fatto dannoso e il nesso causale con la cosa in custodia, mentre grava sul custode l'onere della prova del caso fortuito, onere che nel caso di specie il non avrebbe assolto;
Pt_1 - l'evento si è verificato per la presenza di un lastrone di ghiaccio nel tratto finale della strada, conseguenza della mancata salatura tempestiva da parte del che aveva Pt_1 provveduto solo fino alle ore 19:00, mentre l'incidente si è verificato alle 22:22;
- l'assenza di segnaletica stradale idonea a segnalare il pericolo o a vietare la circolazione su quel tratto ha costituito un'ulteriore omissione dell'Ente, idonea a configurare un'insidia non visibile né prevedibile per un utente medio.
In merito alla concorsualità, ha contestato:
- l'attendibilità della stima della velocità del veicolo (40-45 km/h) elaborata dal CTU, fondata esclusivamente su rilievi fotografici, e smentita dalla testimonianza del passeggero, secondo cui l'auto procedeva lentamente (20-25 km/h);
- la rilevanza della tipologia di pneumatici, trattandosi di gomme estive regolari per battistrada e con catene da neve a bordo;
- l'attendibilità del sensore termico dell'autovettura, definito come strumento empirico privo di rilevanza decisiva ai fini dell'attribuzione di responsabilità.
Ha pertanto concluso chiedendo:
“Voglia L'Ill.ma Corte di Appello di Napoli
Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal per Parte_1 tutti i motivi ex ante rappresentati;
Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e diritto;
Riformare la sentenza di I grado nella parte in cui statuisce la concorsualità al 50% del
, in pers. del p.t., con l'appellato sig. , e Parte_1 CP_3 CP_1 ritenuto accertato l'illecito extracontrattuale nell'ipotesi normativa dell'art. 2051 cc, dichiarare l'esclusiva responsabilità della P.A., con condanna al risarcimento del danno alla
BMW dell'importo come quantificato dal CTU, in subordine riformare la sentenza attribuendo una minore percentuale di concorsualità pari al 20% a carico del sig. , CP_1 odierno appellante incidentale, di conseguenza
Riformare la sentenza nella parte in cui statuisce la parziale compensazione delle spese di lite al 50% e condannare l'appellante alla refusione del maggiore Parte_1 avere sulle spese di lite liquidate in primo grado e/o in subordine condannarlo alla refusione dell'ulteriore somma pari al 30% delle spese di lite liquidate nel I grado del Giudizio;
Riformare la sentenza nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di CTU al
50% e condannare l'appellante alla complessiva somma liquidata a Parte_1 titolo di spese di CTU e/o in subordine condannarlo alle spese di CTU nella misura dell'80%
e il residuo importo del 20% porlo a carico del sig. . CP_1 Questa difesa si riporta a tutto quanto dedotto nella presente comparsa.
Tanto affermato l'odierno APPELLATO impugna e contesta tutto quanto eccepito ex adverso
E respinta ogni contraria istanza, rigettare in toto l'appello nei confronti del sig.
[...]
, ed ogni istanza eccezione e deduzione ivi contenuta, siccome totalmente CP_1 infondato in fatto e diritto, con ogni conseguente statuizione, CONFERMARE LA
SENTENZA DI PRIMO GRADO nella parte dell'inquadramento dell'illecito extracontrattuale nell'ipotesi normativa di cui all'art. 2051 cc, con vittoria di spese diritti e onorario di causa del doppio grado del giudizio, ed il secondo grado del giudizio con distrazione all'Avv.
Salvatore AN IA - antistatario.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto dal è parzialmente fondato, e, pertanto, Parte_1 la sentenza di primo grado merita riforma nei limiti e per le ragioni di seguito precisati.
I motivi di gravame formulati con l'appello principale e quelli articolati con l'appello incidentale si rivelano tra loro strettamente connessi sotto il profilo logico e giuridico, sicché, la Corte ritiene opportuno procedere a una trattazione unitaria degli stessi
2. Va preliminarmente osservato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, non presunta
“essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass civ. sez. U n. 20943 del 30/06/2022). In particolare, ai fini dell'affermazione di responsabilità del custode, è necessario che il danneggiato fornisca la prova dell'esistenza di un danno giuridicamente rilevante e del suo collegamento eziologico con la cosa oggetto di custodia. L'iter logico ricostruttivo si sviluppa, dunque, a partire dall'accertamento dell'evento dannoso, proseguendo con la verifica del nesso causale tra quest'ultimo e la cosa in custodia, e si conclude con l'imputazione al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale egli può liberarsi soltanto dando prova del caso fortuito, ex art. 2051 c.c.
3.Nel caso di specie, risulta pacifico, in quanto non contestato e confermato dalla complessiva valutazione degli elementi istruttori offerti dalla parte attrice, che in data 9 febbraio 2023 si sia verificato un sinistro stradale in via Sandro Pertini, nel territorio del
Comune di , che ha visto coinvolta l'autovettura BMW targata DT549GV, di Parte_1 proprietà di e condotta dal figlio IU. L'incidente si è verificato a CP_1 seguito della perdita di controllo del veicolo da parte del conducente, per effetto della presenza di ghiaccio sul manto stradale, con conseguente impatto contro il marciapiede.
La dinamica del sinistro e il relativo nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa in custodia risultano comprovati, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.
In particolare, , trasportato a bordo dell'autovettura al momento del sinistro, e Testimone_1
, intervenuto sui luoghi quale conducente del carro attrezzi, hanno Controparte_4 confermato la versione dei fatti fornita dall'attore , con specifico riferimento CP_1 alla presenza di ghiaccio sul manto stradale in corrispondenza del tratto ove si è verificato l'incidente.
Tali circostanze trovano ulteriore conferma nella deposizione resa da , Testimone_2 comandante della Polizia Municipale del , il quale ha dichiarato di aver Parte_1 personalmente provveduto, con l'ausilio degli operai comunali, a cospargere la sede stradale con sale sino alle ore 19:00 del giorno del sinistro e di aver ripreso tale attività soltanto alle ore 8:00 del giorno successivo.
Ulteriore conferma si trae dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta dall'Ing.
, che ha sviluppato un'elaborazione analitica e approfondita della dinamica Persona_2
e delle cause del sinistro, da cui si evince quanto segue:
- secondo il criterio del “più probabile che non”, sussiste un nesso causale tra l'evento e i danni riportati dal veicolo, oltre a una piena compatibilità geometrica e tipologica dei danni stessi;
- la dinamica rappresentata dalla parte attrice è coerente con gli elementi tecnici emersi nel corso delle indagini peritali;
- in via Pertini non era presente alcuna segnaletica idonea ad avvertire dell'eventuale presenza di ghiaccio o a vietare la circolazione in condizioni climatiche avverse;
- il veicolo attoreo viaggiava a velocità superiore al limite previsto e, comunque, non adeguata rispetto alle condizioni atmosferiche, tenuto conto che le precipitazioni nevose e le temperature rigide perduravano da circa 48 ore;
- l'autovettura era dotata di dispositivo di segnalazione del rischio di ghiaccio, attivato automaticamente al di sotto dei 4°C - il veicolo, all'atto del sinistro, risultava equipaggiato con pneumatici estivi, privi della marcatura M+S, dunque non idonei alla circolazione in condizioni invernali.
4. Così ricostruita la dinamica del sinistro, la Corte ritiene, pur con diversa ripartizione percentuale, che il Tribunale abbia correttamente individuato un concorso di responsabilità ex art. 1227, comma primo, c.c., tra il e – quale Parte_1 CP_1 proprietario del veicolo coinvolto.
In via preliminare occorre precisare che nelle ipotesi di responsabilità oggettiva del custode
è configurabile anche una concorrente responsabilità del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., ove questi abbia tenuto una condotta colposa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (v.
Cass. 14228/2023; 2376/2024) ed anche che "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione
- anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (Cass civ. Ord. nn.2482 – 2479 e 2480 del 1.02.2018).
5.Alla luce di tali principi, la Corte ritiene equo imputare a il 70% della CP_1 responsabilità, riconoscendo in capo al la residua quota del 30%. Parte_1
Gli elementi istruttori acquisiti consentono, in effetti, di affermare con sufficiente grado di certezza la condotta imprudente di (conducente), il quale, pur in presenza Persona_1 di condizioni climatiche avverse, circolava a velocità superiore a quella consentita, lungo un tratto in discesa e con pendenza rilevante, montando pneumatici non idonei all'uso invernale, pur essendo dotato di sistema di segnalazione del rischio ghiaccio.
Una percentuale di responsabilità pari al 30% deve, tuttavia, essere imputata anche al custode.
Non possono, infatti, ritenersi irrilevanti le circostanze che, nei luoghi del sinistro, non fosse stata apposta alcuna segnalazione indicante il possibile rischio di formazione di ghiaccio sul manto stradale, né risultasse interdetta la circolazione veicolare su quel tratto. Parimenti, non può considerarsi comportamento diligente, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la mera circostanza che il abbia provveduto a spargere il sale sulla sede stradale almeno Pt_1 tre ore prima del verificarsi del sinistro, atteso che l'intervento, per tempistiche e modalità, non risulta idoneo a escludere l'insorgenza del pericolo e dunque a liberare il custode dall'obbligo di vigilanza sulla cosa.
6. Venendo al quantum del risarcimento la quantificazione operata dal Tribunale non
è stata oggetto di doglianza;
pertanto, dovrà essere liquidata, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di euro 6.709,15 ridotta nella misura del 70% in virtù del riconosciuto concorso di responsabilità del danneggiato;
per cui, va liquidata, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 2.012,75.
7. In ragione della riforma della sentenza di primo grado, questa Corte deve provvedere alla liquidazione delle spese anche del primo grado, in forza all'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
La regolazione delle spese deve avvenire alla luce di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito complessivo e finale del giudizio.
8.
Considerato che
è stato riconosciuto il concorso di colpa maggioritario in capo al danneggiato, può pervenirsi alla compensazione delle spese nella misura del 70%, ai sensi dell'art. 92 cpc.
Il ridotto accoglimento della domanda può integrare una grave ed eccezionale ragione per compensare in parte le spese, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n.
77/2018, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art, 92, comma secondo, cpc, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle tipizzate nella norma in questione. Nel resto (quindi, nella misura del 30%), le spese devono essere sostenute dal
[...]
. Parte_1
9.Per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
Il valore della controversia è determinato in ragione del criterio del decisum, quindi alla luce dell'entità della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno (euro 2.012,75).
10.Tenuto conto del valore della controversia, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi al tribunale e alla corte di appello, il cui valore sia compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00.
11.Per il primo grado, facendo applicazione dei valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, va liquidata, in favore dell'avv. OS Mele
(difensore di nel giudizio di primo grado, dichiaratosi antistatario), la somma CP_1 di euro 2.552,00,
Riducendo tale somma del 70%, in ragione del riconosciuto concorso di colpa, va liquidata la somma di euro 765,60 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
12.Per il secondo grado, facendo applicazione dei valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, va liquidata, in favore dell'avv. Salvatore AN IA
(difensore di nel giudizio d'appello, dichiaratosi antistatario), la somma di CP_1 euro 1.923,00.
Va precisato che non deve liquidarsi alcun compenso per la fase di trattazione, atteso che questa non si è svolta, dato che alla prima udienza la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni (v. sul punto, Cass. 25664/2025)
Riducendo la somma liquidata del 70%, in ragione del concorso di colpa, risulta la somma di euro 576,90 quale compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
13. Le spese di CTU devono essere compensate, in via definitiva, per il 70% e devono gravare per la residua parte del 30% sul . Parte_1 14.Poiché l'appello incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013
e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di CP_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) accoglie l'appello promosso dal e riforma, per quanto di Parte_1 ragione, la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1058, pubblicata il 7 giugno 2021 e per l'effetto:
- accerta e dichiara la responsabilità di e del , CP_1 Parte_1 rispettivamente nella misura del 70% e del 30%, nella causazione del sinistro stradale del 9 febbraio 2013;
- condanna il al pagamento, in favore di , della Parte_1 CP_1 somma di euro 2.012,75, oltre interessi come da motivazione;
B) rigetta l'appello incidentale promosso da;
CP_1
C) compensa le spese del doppio grado di giudizio nella misura del 70%;
D) condanna il al pagamento delle spese del doppio grado di Parte_1 giudizio nella misura del restante 30%, così liquidate:
- per il primo grado, euro 765,60 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione all'avv. OS Mele;
- per il secondo grado, euro 576,90 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione all'avv. Salvatore
AN IA;
E) compensa in via definitiva le spese di CTU nella misura del 70% e pone a carico del il restante 30%; Parte_1
F) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante incidentale
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per CP_1
l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Presidente
Dott. IU De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini