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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/11/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1295/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1295/2025 promossa da: (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Giulia Veronese RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE CONCLUSIONI Parte attrice ha precisato le conclusioni come da udienza del 30 ottobre 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., Pt_1
agiva in giudizio allegando:
[...]
- di essersi accordata con il fratello CP_1 mediante scrittura privata sottoscritta in data 8.04.2024, per la divisione della massa ereditaria dei genitori composta da un immobile sito in Vigodarzere (PD), via Alessandrini n. 9/3, il mobilio al suo interno e un'autovettura WV Golf targata GF524YL;
- che l'accordo prevedeva le seguenti condizioni: i) cessione da parte di della quota di CP_1 comproprietà dell'immobile alla ricorrente al prezzo di euro 40.000,00, con stipula del rogito di compravendita entro il mese di aprile 2024; ii) cessione dell'autovettura alla ricorrente;
iii)consegna a di metà mobilio, esclusa la CP_1 cucina;
1 iv)impegno da parte di a liberare la CP_1 ricorrente dalla garanzia prestata per l'erogazione del mutuo richiesto per l'acquisto della propria abitazione;
- che successivamente si rifiutava di CP_1 effettuare il passaggio di proprietà dell'autovettura nonché di addivenire alla stipula del contratto definitivo di compravendita della quota di comproprietà dell'immobile suddetto;
- di aver inoltrato a lettera raccomandata CP_1 contenente l'invito a stipulare il contratto definitivo, ma di aver ricevuto riscontro negativo. La ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: «Nel merito in via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in atti, l'inadempimento del sig. relativamente alla scrittura privata del CP_1 08.04.2024 e alle pattuizioni in essa contenute e, per l'effetto, emettere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., sentenza che tenga luogo del contratto non concluso e, precisamente, trasferisca alla sig.ra la Parte_1 proprietà esclusiva dell'appartamento per civile abitazione sito in Vigodarzere (PD) alla via Alessandrini n. 9, nonché emettere, sempre ai sensi dell'art. 2932 c.c., sentenza che trasferisca la proprietà esclusiva alla sig.ra dell'autovettura GOLF Parte_1 targata GF524YL; Sempre nel merito, in via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in atti, l'inadempimento del sig. relativamente CP_1 alla promessa del fatto del terzo di cui al punto 5 della scrittura privata del 08.04.2024 e, per l'effetto, condannare il sig. all'adempimento di CP_1 quanto pattuito al punto 5 della scrittura privata del 08.04.2024 fissandone all'uopo le modalità; fissare, ex art. 614 bis c.p.c., la somma di Euro 50,00 e/o quella ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi di fare previsti. Nel merito, in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica, accertato e dichiarato, per le ragioni espresse in atti, l'inadempimento del sig. relativamente alla scrittura privata del CP_1 08.04.2024 e alle pattuizioni in essa contenute, condannare il sig. all'adempimento di CP_1 quanto pattuito al punto 1, e, per l'effetto, statuire che il sig. debba stipulare la CP_1 compravendita relativa all'immobile sito in Vigodarzere, via Alessandrini n. 9 in favore della sig.ra Parte_1
, davanti al Notaio da nominarsi a cura di
[...] quest'ultima, entro il termine di 60 giorni dal deposito della sentenza del Tribunale e/o nei modi e nei termini
2 ritenuti di giustizia;
condannare il sig. CP_1 all'adempimento di quanto pattuito al punto 2 della scrittura privata del 08.04.2024, e, per l'effetto statuire che il sig. debba recarsi presso CP_1 i competenti uffici per l'effettuazione del passaggio di proprietà della sua quota relativa all'autovettura GOLF targata GF524YL in favore della sig.ra Parte_1 ed a spese di quest'ultima entro il termine di 60 giorni dal deposito della sentenza del Tribunale e/o nei modi e nei termini ritenuti di giustizia, fissare, ex art. 614 bis c.p.c., la somma di Euro 50,00 e/o quella ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi di fare previsti. Sempre nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertato adempimento del sig.
all'obbligo di facere di cui al punto 5 della CP_1 scrittura privata, accertato e dichiarato che la sig.ra è, ad oggi, tutt'ora garante del mutuo Parte_1 acceso dal fratello presso Banca Intesa San Paolo n. 45298814 in data 14.11.2013 per euro 174.000,00, condannare il sig. al pagamento di un CP_1 indennizzo ex art. 1381 c.c. nella misura che sarà stabilita ed accertata di giustizia. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, e CPA come per legge».
2. non si costituiva in giudizio. CP_1
3. Dopo il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies c.p.c. la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
• 4. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di CP_1
, il quale, pur ritualmente evocato in giudizio,
[...] non si è costituito.
5. Nel merito, il ricorso non può essere accolto, per i motivi che seguono.
6. In primo luogo, non può trovare accoglimento la domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c., volta a ottenere il trasferimento in favore della ricorrente della proprietà di quota parte (pari alla metà) dell'immobile sito in Vigodarzere (PD), via Alessandrini n. 9/3 del oggetto del contratto preliminare stipulato fra le parti in data 8.04.2024. In via dirimente va osservato che nel contratto preliminare prodotto sub doc. 5 non è stato esattamente individuato dalle parti l'oggetto del futuro contratto definitivo, atteso che l'immobile è descritto tramite la mera indicazione della sua collocazione nel Comune di Vigodarzere, in via Alessandrini n. 9/3, ma non sono indicati né i confini né i dati catastali. La pattuizione in esame, infatti, sconta un'elevata genericità:
3 Sul punto va osservato che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità «l'oggetto di un contratto preliminare di vendita immobiliare può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua conclusione, nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 cod. civ., caso nel quale occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento;
trattandosi di contratto per il quale è imposta la forma scritta, l'accertamento della presenza dei requisiti necessari per una sicura identificazione dell'oggetto del preliminare contratto è riservato al giudice di merito ed è soggetto al sindacato di legittimità solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione»(da ultimo in tema Cass. 13470/2025; Cass. 10205/2024; Cass. 18681/2024; Cass. 31986/2021; Cass. 29581/2021). Considerato, dunque, che nel contratto oggetto di causa l'immobile viene indicato in modo eccessivamente generico, e in particolare che viene omessa l'indicazione dei confini e dei dati catastali dell'immobile stesso (dati che, ai fini di una pronuncia costitutiva di trasferimento della proprietà, dovrebbero essere necessariamente attinti da documenti ulteriori e differenti rispetto al preliminare), la domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c. non può essere accolta. 7. Ugualmente non può accogliersi la domanda volta ad ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. con riferimento al trasferimento della proprietà dell'autovettura WV Golf targata GF524YL dal resistente alla ricorrente. In primo luogo va osservato che, secondo costante giurisprudenza, la previsione di cui all'art. 2932 c.c. è applicabile anche con riferimento agli obblighi unilateralmente assunti.
4 Tuttavia, nel caso di specie la dichiarazione contenuta nella scrittura privata oggetto di causa (cfr. punto 2: provvederà ad attivarsi al fine di CP_1 ottenere l'intestazione in proprietà esclusiva dell'auto») non può essere considerata un impegno vincolante ad effettuare una prestazione certa e determinata di trasferimento della proprietà, ma un semplice impegno ad «attivarsi» affinché si giunga ad un successivo atto che potrebbe determinare il trasferimento della proprietà dell'autovettura. In particolare, la generica espressione «provvederà ad attivarsi» evidenzia chiaramente l'indeterminatezza dell'impegno, che non si configura come un vero e proprio obbligo di trasferire la proprietà, ma piuttosto come una mera promessa di impegno ad agire per il compimento di un'ulteriore attività tesa al trasferimento del bene. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che «l'art. 2932 c.c. può essere utilizzato non soltanto in presenza di un contratto preliminare cui non abbia fatto seguito il contratto definitivo, ma anche in presenza di un impegno unilaterale che abbia i requisiti essenziali per consentire il trasferimento della proprietà, ovvero contenga un impegno attuale del promittente a cui lo stesso non abbia dato volontariamente corso». (Cass. 10633/2014). Nel caso in esame, l'impegno di «provvedere ad attivarsi» assunto da non contiene i requisiti CP_1 essenziali per il trasferimento di un diritto, né implica l'esistenza di un'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento della proprietà dell'autovettura o la costituzione di un diritto in capo alla ricorrente. Di conseguenza, la domanda volta ad ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. con riferimento al trasferimento della proprietà dell'autovettura WV Golf targata GF524YL non può trovare accoglimento. 8. Né può accogliersi la subordinata domanda di condanna all'adempimento dell'accordo ai sensi dell'art. 1453 c.c. Invero, con riferimento ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali, l'ordinamento contempla quale rimedio tipico l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., non già la condanna generica all'adempimento. Dunque, in caso di inadempimento del preliminare la parte adempiente può chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno oppure l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, tutela che “assorbe” quella più generale volta a ottenere la condanna di una delle parti del preliminare a prestare il consenso alla stipulazione del definitivo. Peraltro, nel caso di specie le prestazioni oggetto della scrittura privata risultano, come già evidenziato,
5 connotate da elevata genericità, circostanza che osta all'accoglimento della domanda di condanna all'esatto adempimento dell'accordo. Si tratterebbe, infatti, di condanna ad un facere infungibile, la quale presuppone a monte l'esatta identificazione dell'obbligo da adempiere, che nel caso di specie difetta. Le stesse conclusioni della ricorrente
– la quale chiede di «statuire che il sig. CP_1 debba stipulare la compravendita relativa all'immobile sito in Vigodarzere, via Alessandrini n. 9 in favore della sig.ra davanti al Notaio da Parte_1 nominarsi a cura di quest'ultima, entro il termine di 60 giorni dal deposito della sentenza del Tribunale e/o nei modi e nei termini ritenuti di giustizia» e di « statuire che il sig. debba recarsi presso i CP_1 competenti uffici per l'effettuazione del passaggio di proprietà della sua quota relativa all'autovettura GOLF targata GF524YL in favore della sig.ra Parte_1 ed a spese di quest'ultima entro il termine di 60 giorni dal deposito della sentenza del Tribunale e/o nei modi e nei termini ritenuti di giustizia» - confermano il precedente assunto, in quanto, in considerazione della genericità dell'impegno assunto dalle parti, rimettono al Tribunale la scelta in ordine alle modalità con le quali l'accordo deve essere adempiuto ed al termine di adempimento, rendendo dunque inammissibile la statuizione richiesta, che deve per contro trovare il proprio fondamento e limite nella stessa volontà delle parti. 9. Parimenti, la domanda volta ad ottenere la condanna di all'adempimento di quanto pattuito al CP_1 punto n. 5 della scrittura privata dell'08.04.2024 va respinta. La ricorrente ha chiesto di condannare CP_1 all'adempimento di quanto pattuito al punto n. 5 del contratto oggetto di causa, che prevede quanto segue:
Innanzitutto, occorre precisare che la statuizione ivi contenuta, almeno nella sua prima parte, non è qualificabile come una promessa del fatto del terzo - atteso che il soggetto terzo che dovrebbe eseguire la prestazione promessa non è né determinato né in alcun modo determinabile - ma appare piuttosto qualificabile come un obbligo unilateralmente assunto da CP_1
il cui contenuto consiste nell'adoperarsi
[...]
6 affinché la sorella sia liberata dall'obbligazione restitutoria assunta con il contratto di mutuo cui si fa riferimento nel doc. 6 della ricorrente (mutuo erogato per l'acquisto dell'abitazione di , in CP_1 modo tale che sia raggiunto l'effetto finale dell'eliminazione del rischio di una sua esposizione patrimoniale. Soltanto la seconda parte della pattuizione – laddove si prevede che il provveda a far sì che la banca CP_1 liberi la sorella dal vincolo del mutuo – risulta qualificabile come promessa del fatto del terzo. Tanto chiarito, va osservato che la domanda della ricorrente, volta a ottenere la condanna del resistente all'adempimento di tali obbligazioni, non può in ogni caso essere accolta, in quanto anche la previsione in parola risulta eccessivamente generica laddove fa riferimento all'impegno non meglio precisato di «far sostituire» la sorella da «altro soggetto», il quale a sua volta si obblighi a «prestare idonea garanzia» alla banca, nonché all'impegno a «provvedere affinché la banca liberi» la sorella al mutuo, concetti del tutto indeterminati che non possono essere posti alla base di una condanna all'esatto adempimento, pena l'eccessiva genericità della stessa statuizione di condanna. Né può riconoscersi alla ricorrente l'indennizzo previsto dall'art. 1381 c.c. in quanto lo stesso è stato chiesto soltanto in via subordinata «Nella denegata e non creduta ipotesi di accertato adempimento del sig. CP_1 all'obbligo di facere di cui al punto 5 della scrittura privata», fattispecie che non si è verificata nel presente giudizio. 10. In conclusione, le domande attoree vanno integralmente respinte. Nulla va statuito sulle spese di lite, vista la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. Rigetta le domande proposte da Parte_1
2. Nulla per le spese. Così deciso in Padova, in data 13 novembre 2025 Il Giudice Alberto Stocco
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1295/2025 promossa da: (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Giulia Veronese RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE CONCLUSIONI Parte attrice ha precisato le conclusioni come da udienza del 30 ottobre 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., Pt_1
agiva in giudizio allegando:
[...]
- di essersi accordata con il fratello CP_1 mediante scrittura privata sottoscritta in data 8.04.2024, per la divisione della massa ereditaria dei genitori composta da un immobile sito in Vigodarzere (PD), via Alessandrini n. 9/3, il mobilio al suo interno e un'autovettura WV Golf targata GF524YL;
- che l'accordo prevedeva le seguenti condizioni: i) cessione da parte di della quota di CP_1 comproprietà dell'immobile alla ricorrente al prezzo di euro 40.000,00, con stipula del rogito di compravendita entro il mese di aprile 2024; ii) cessione dell'autovettura alla ricorrente;
iii)consegna a di metà mobilio, esclusa la CP_1 cucina;
1 iv)impegno da parte di a liberare la CP_1 ricorrente dalla garanzia prestata per l'erogazione del mutuo richiesto per l'acquisto della propria abitazione;
- che successivamente si rifiutava di CP_1 effettuare il passaggio di proprietà dell'autovettura nonché di addivenire alla stipula del contratto definitivo di compravendita della quota di comproprietà dell'immobile suddetto;
- di aver inoltrato a lettera raccomandata CP_1 contenente l'invito a stipulare il contratto definitivo, ma di aver ricevuto riscontro negativo. La ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: «Nel merito in via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in atti, l'inadempimento del sig. relativamente alla scrittura privata del CP_1 08.04.2024 e alle pattuizioni in essa contenute e, per l'effetto, emettere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., sentenza che tenga luogo del contratto non concluso e, precisamente, trasferisca alla sig.ra la Parte_1 proprietà esclusiva dell'appartamento per civile abitazione sito in Vigodarzere (PD) alla via Alessandrini n. 9, nonché emettere, sempre ai sensi dell'art. 2932 c.c., sentenza che trasferisca la proprietà esclusiva alla sig.ra dell'autovettura GOLF Parte_1 targata GF524YL; Sempre nel merito, in via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in atti, l'inadempimento del sig. relativamente CP_1 alla promessa del fatto del terzo di cui al punto 5 della scrittura privata del 08.04.2024 e, per l'effetto, condannare il sig. all'adempimento di CP_1 quanto pattuito al punto 5 della scrittura privata del 08.04.2024 fissandone all'uopo le modalità; fissare, ex art. 614 bis c.p.c., la somma di Euro 50,00 e/o quella ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi di fare previsti. Nel merito, in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica, accertato e dichiarato, per le ragioni espresse in atti, l'inadempimento del sig. relativamente alla scrittura privata del CP_1 08.04.2024 e alle pattuizioni in essa contenute, condannare il sig. all'adempimento di CP_1 quanto pattuito al punto 1, e, per l'effetto, statuire che il sig. debba stipulare la CP_1 compravendita relativa all'immobile sito in Vigodarzere, via Alessandrini n. 9 in favore della sig.ra Parte_1
, davanti al Notaio da nominarsi a cura di
[...] quest'ultima, entro il termine di 60 giorni dal deposito della sentenza del Tribunale e/o nei modi e nei termini
2 ritenuti di giustizia;
condannare il sig. CP_1 all'adempimento di quanto pattuito al punto 2 della scrittura privata del 08.04.2024, e, per l'effetto statuire che il sig. debba recarsi presso CP_1 i competenti uffici per l'effettuazione del passaggio di proprietà della sua quota relativa all'autovettura GOLF targata GF524YL in favore della sig.ra Parte_1 ed a spese di quest'ultima entro il termine di 60 giorni dal deposito della sentenza del Tribunale e/o nei modi e nei termini ritenuti di giustizia, fissare, ex art. 614 bis c.p.c., la somma di Euro 50,00 e/o quella ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi di fare previsti. Sempre nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertato adempimento del sig.
all'obbligo di facere di cui al punto 5 della CP_1 scrittura privata, accertato e dichiarato che la sig.ra è, ad oggi, tutt'ora garante del mutuo Parte_1 acceso dal fratello presso Banca Intesa San Paolo n. 45298814 in data 14.11.2013 per euro 174.000,00, condannare il sig. al pagamento di un CP_1 indennizzo ex art. 1381 c.c. nella misura che sarà stabilita ed accertata di giustizia. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, e CPA come per legge».
2. non si costituiva in giudizio. CP_1
3. Dopo il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies c.p.c. la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
• 4. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di CP_1
, il quale, pur ritualmente evocato in giudizio,
[...] non si è costituito.
5. Nel merito, il ricorso non può essere accolto, per i motivi che seguono.
6. In primo luogo, non può trovare accoglimento la domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c., volta a ottenere il trasferimento in favore della ricorrente della proprietà di quota parte (pari alla metà) dell'immobile sito in Vigodarzere (PD), via Alessandrini n. 9/3 del oggetto del contratto preliminare stipulato fra le parti in data 8.04.2024. In via dirimente va osservato che nel contratto preliminare prodotto sub doc. 5 non è stato esattamente individuato dalle parti l'oggetto del futuro contratto definitivo, atteso che l'immobile è descritto tramite la mera indicazione della sua collocazione nel Comune di Vigodarzere, in via Alessandrini n. 9/3, ma non sono indicati né i confini né i dati catastali. La pattuizione in esame, infatti, sconta un'elevata genericità:
3 Sul punto va osservato che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità «l'oggetto di un contratto preliminare di vendita immobiliare può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua conclusione, nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 cod. civ., caso nel quale occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento;
trattandosi di contratto per il quale è imposta la forma scritta, l'accertamento della presenza dei requisiti necessari per una sicura identificazione dell'oggetto del preliminare contratto è riservato al giudice di merito ed è soggetto al sindacato di legittimità solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione»(da ultimo in tema Cass. 13470/2025; Cass. 10205/2024; Cass. 18681/2024; Cass. 31986/2021; Cass. 29581/2021). Considerato, dunque, che nel contratto oggetto di causa l'immobile viene indicato in modo eccessivamente generico, e in particolare che viene omessa l'indicazione dei confini e dei dati catastali dell'immobile stesso (dati che, ai fini di una pronuncia costitutiva di trasferimento della proprietà, dovrebbero essere necessariamente attinti da documenti ulteriori e differenti rispetto al preliminare), la domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c. non può essere accolta. 7. Ugualmente non può accogliersi la domanda volta ad ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. con riferimento al trasferimento della proprietà dell'autovettura WV Golf targata GF524YL dal resistente alla ricorrente. In primo luogo va osservato che, secondo costante giurisprudenza, la previsione di cui all'art. 2932 c.c. è applicabile anche con riferimento agli obblighi unilateralmente assunti.
4 Tuttavia, nel caso di specie la dichiarazione contenuta nella scrittura privata oggetto di causa (cfr. punto 2: provvederà ad attivarsi al fine di CP_1 ottenere l'intestazione in proprietà esclusiva dell'auto») non può essere considerata un impegno vincolante ad effettuare una prestazione certa e determinata di trasferimento della proprietà, ma un semplice impegno ad «attivarsi» affinché si giunga ad un successivo atto che potrebbe determinare il trasferimento della proprietà dell'autovettura. In particolare, la generica espressione «provvederà ad attivarsi» evidenzia chiaramente l'indeterminatezza dell'impegno, che non si configura come un vero e proprio obbligo di trasferire la proprietà, ma piuttosto come una mera promessa di impegno ad agire per il compimento di un'ulteriore attività tesa al trasferimento del bene. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che «l'art. 2932 c.c. può essere utilizzato non soltanto in presenza di un contratto preliminare cui non abbia fatto seguito il contratto definitivo, ma anche in presenza di un impegno unilaterale che abbia i requisiti essenziali per consentire il trasferimento della proprietà, ovvero contenga un impegno attuale del promittente a cui lo stesso non abbia dato volontariamente corso». (Cass. 10633/2014). Nel caso in esame, l'impegno di «provvedere ad attivarsi» assunto da non contiene i requisiti CP_1 essenziali per il trasferimento di un diritto, né implica l'esistenza di un'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento della proprietà dell'autovettura o la costituzione di un diritto in capo alla ricorrente. Di conseguenza, la domanda volta ad ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. con riferimento al trasferimento della proprietà dell'autovettura WV Golf targata GF524YL non può trovare accoglimento. 8. Né può accogliersi la subordinata domanda di condanna all'adempimento dell'accordo ai sensi dell'art. 1453 c.c. Invero, con riferimento ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali, l'ordinamento contempla quale rimedio tipico l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., non già la condanna generica all'adempimento. Dunque, in caso di inadempimento del preliminare la parte adempiente può chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno oppure l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, tutela che “assorbe” quella più generale volta a ottenere la condanna di una delle parti del preliminare a prestare il consenso alla stipulazione del definitivo. Peraltro, nel caso di specie le prestazioni oggetto della scrittura privata risultano, come già evidenziato,
5 connotate da elevata genericità, circostanza che osta all'accoglimento della domanda di condanna all'esatto adempimento dell'accordo. Si tratterebbe, infatti, di condanna ad un facere infungibile, la quale presuppone a monte l'esatta identificazione dell'obbligo da adempiere, che nel caso di specie difetta. Le stesse conclusioni della ricorrente
– la quale chiede di «statuire che il sig. CP_1 debba stipulare la compravendita relativa all'immobile sito in Vigodarzere, via Alessandrini n. 9 in favore della sig.ra davanti al Notaio da Parte_1 nominarsi a cura di quest'ultima, entro il termine di 60 giorni dal deposito della sentenza del Tribunale e/o nei modi e nei termini ritenuti di giustizia» e di « statuire che il sig. debba recarsi presso i CP_1 competenti uffici per l'effettuazione del passaggio di proprietà della sua quota relativa all'autovettura GOLF targata GF524YL in favore della sig.ra Parte_1 ed a spese di quest'ultima entro il termine di 60 giorni dal deposito della sentenza del Tribunale e/o nei modi e nei termini ritenuti di giustizia» - confermano il precedente assunto, in quanto, in considerazione della genericità dell'impegno assunto dalle parti, rimettono al Tribunale la scelta in ordine alle modalità con le quali l'accordo deve essere adempiuto ed al termine di adempimento, rendendo dunque inammissibile la statuizione richiesta, che deve per contro trovare il proprio fondamento e limite nella stessa volontà delle parti. 9. Parimenti, la domanda volta ad ottenere la condanna di all'adempimento di quanto pattuito al CP_1 punto n. 5 della scrittura privata dell'08.04.2024 va respinta. La ricorrente ha chiesto di condannare CP_1 all'adempimento di quanto pattuito al punto n. 5 del contratto oggetto di causa, che prevede quanto segue:
Innanzitutto, occorre precisare che la statuizione ivi contenuta, almeno nella sua prima parte, non è qualificabile come una promessa del fatto del terzo - atteso che il soggetto terzo che dovrebbe eseguire la prestazione promessa non è né determinato né in alcun modo determinabile - ma appare piuttosto qualificabile come un obbligo unilateralmente assunto da CP_1
il cui contenuto consiste nell'adoperarsi
[...]
6 affinché la sorella sia liberata dall'obbligazione restitutoria assunta con il contratto di mutuo cui si fa riferimento nel doc. 6 della ricorrente (mutuo erogato per l'acquisto dell'abitazione di , in CP_1 modo tale che sia raggiunto l'effetto finale dell'eliminazione del rischio di una sua esposizione patrimoniale. Soltanto la seconda parte della pattuizione – laddove si prevede che il provveda a far sì che la banca CP_1 liberi la sorella dal vincolo del mutuo – risulta qualificabile come promessa del fatto del terzo. Tanto chiarito, va osservato che la domanda della ricorrente, volta a ottenere la condanna del resistente all'adempimento di tali obbligazioni, non può in ogni caso essere accolta, in quanto anche la previsione in parola risulta eccessivamente generica laddove fa riferimento all'impegno non meglio precisato di «far sostituire» la sorella da «altro soggetto», il quale a sua volta si obblighi a «prestare idonea garanzia» alla banca, nonché all'impegno a «provvedere affinché la banca liberi» la sorella al mutuo, concetti del tutto indeterminati che non possono essere posti alla base di una condanna all'esatto adempimento, pena l'eccessiva genericità della stessa statuizione di condanna. Né può riconoscersi alla ricorrente l'indennizzo previsto dall'art. 1381 c.c. in quanto lo stesso è stato chiesto soltanto in via subordinata «Nella denegata e non creduta ipotesi di accertato adempimento del sig. CP_1 all'obbligo di facere di cui al punto 5 della scrittura privata», fattispecie che non si è verificata nel presente giudizio. 10. In conclusione, le domande attoree vanno integralmente respinte. Nulla va statuito sulle spese di lite, vista la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. Rigetta le domande proposte da Parte_1
2. Nulla per le spese. Così deciso in Padova, in data 13 novembre 2025 Il Giudice Alberto Stocco
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