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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello dell'Aquila composta dai seguenti Magistrati:
Presidente dr. Nicoletta Orlandi
Consigliere dr. Carla Ciofani
Giudice Ausiliario avv. Giuseppe de Falco rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 625/2022 in grado di appello avverso la sentenza n. 1172/2021 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 21.12.2021, pronunciata nella causa iscritta al n. 1876/2021
R.G.A.C., promossa
DA
e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Manfredi.
APPELLANTE
CONTRO
“ , (d'ora in poi “ ”) E_ CP_2
con sede in Modena, via San Carlo 16, in persona del legale rappresentante, Direttore Generale Dott.ssa quale Controparte_3 mandataria di (d'ora in poi “ ”) con sede in Controparte_4 CP_1
Modena, via San Carlo 8/20, rappresentata e difesa dall'avv. Germano
Nicolini del foro di Fermo, con studio in Porto San Giorgio, via
Andrea Costa n. 2 presso il quale ha eletto domicilio.
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Breve ricostruzione del procedimento di primo e di secondo grado.
I.1. Con atto di citazione notificato il 9 giugno 2015 gli odierni appellanti hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di
Teramo, la asserendo l'usurarietà del Controparte_5
mutuo fondiario che con la banca avevano contratto e la pattuizione di interessi anatocistici illeciti.
I.2. La banca convenuta si costituiva deducendo l'assenza di prova dell'usurarietà del mutuo, la presenza di una clausola di salvaguardia, la legittimità dell'anatocismo e la liceità del cosiddetto ammortamento
“alla francese”.
I.3. Nel corso del giudizio interveniva la , odierna appellata, CP_1
dichiarandosi cessionaria del credito oggetto di causa.
I.4. Il Tribunale, nel pronunciarsi sulla contesa, dichiarava: i) inammissibile l'intervento della siccome tardivo;
ii) infondata CP_1
la domanda si accertamento dell'usura, iii) infondata la domanda di accertamento dell'esistenza di interessi anatocistici nemmeno se sostenuta dalla presenza di un ammortamento “alla francese”; iv) infondata la domanda di accertamento di parziale pagamento ai fini della proporzionale riduzione dell'ipoteca; v) infondata la domanda di nullità del mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità; vi) infondata la pretesa di includere la penale di estinzione anticipata nel calcolo del tasso usurario.
I.5. Per l'effetto, la sentenza rigettava la domanda degli attori condannandoli al pagamento delle spese di lite.
I.6. Propongono appello i signori e che Parte_1 Pt_2
concludono come segue: “respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, riformare l'impugnata sentenza n. 1172/2021 del
Tribunale di Teramo, pubblicata il 20/12/2021, e per l'effetto accogliere il presente gravame, pregiudizialmente e preliminarmente ritenendo: * - nulla, inesistente ed errata la sentenza sopra indicata per violazione dell'art. 113 cpc 1° co., costituita dall'inesatta applicazione dell'art. 111 cpc;
** - sempre preliminarmente e pregiudizialmente, ritenere violato l'art.115 del cpc, in conseguenza della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti tempestivamente e legittimamente dalle attrici, comunque da disporre, nel contrasto delle tesi delle parti sul punto, salva la carenza di una pronuncia reale di merito da parte del Tribunale sul punto, con motivazione congrua e tecnicamente corretta seppur opinabile;
Conseguentemente vorrà la Corte adita, in sede istruttoria, disporre :
***- CTU tecnico-contabile, stante la sua natura percipiente e non meramente deducente, per l'accertamento di quanto ai punti da a) ad
i) delle conclusioni contenute nell'atto introduttivo di giudizio ed, in particolare, di quanto richiesto ai punti e), f), calcolando se siano dovuti o meno gli interessi da parte dei mutuatari/attori ed, in denegata ipotesi affermativa, in quale misura, oltre a quanto domandato, in particolare, al punto i), verificando la correttezza del calcolo effettuato da Blue Line Consulting - in particolare da pag. 7 a pag. 20 della relazione di parte del 15/05/20\15 -, (vds pure punto e) delle conclusioni di primo grado), compensando la sorte capitale ancora dovuta (se dovuta) , con gli interessi da rimborsarsi loro
(punto g); - inoltre, vorrà acquisirsi ex art. 210 cpc la documentazione attualmente posseduta dalla convenuta e/o, in precedenza dalla ,, e/o, da chi per Controparte_5
essa, afferente: - l'istruttoria svolta per poter erogare il mutuo alle attrici, con particolare riferimento alla perizia di stima di parte sopra indicata, da rapportarsi al valore di comune mercato dell'immobile offerto in garanzia, all'epoca della stipula del contratto di mutuo
(come da richiesta ex art. 183, co. VI n. 2); tenuto conto della mancata valutazione, da parte avversa, della solvibilità delle mutuanti, in riferimento alle loro capacità restitutorie, parametrate ai loro redditi ed alla loro eventuale attività lavorativa.
Ciò tanto più che la sentenza gravata non ha minimamente affrontato, sia in via istruttoria che di merito, la sussistenza o meno della capacità di rimessa dei ratei pattuiti da parte delle attrici mutuatarie
e, quindi, la nullità del contratto di mutuo sottoscritto tra le parti il
7/08/2009, registrato il 10/08/2009; ***** - Vorrà il 2° Giudice accertare e ritenere l'inusuale corsia preferenziale accordata al mutuo in questione;
il trasferimento dell'importo concesso a prestito, su c/c di altro cliente della originaria convenuta (
[...]
, notoriamente insolvente – documenti Controparte_5 questi, ripetesi. tutti e solo in possesso dell'Istituto di Credito in questione e non certo delle usurate, coartate nella loro volizione per evidente stato di soggezione economica rispetto alla controparte, tenuto conto che la legittimità della cessione del credito, derivante dal contratto di mutuo, di fatto illegittimamente verificatosi, andava provata dalla Banca mutuante e non certo dai mutuatari (Cass.
SS.UU, n. 19597/20); ******- Vorrà, in sintesi, la Corte Ecc.ma ritenere indispensabile l'acquisizione agli atti dell'intero carteggio relativo all'approvazione erogazione del prestito, distratto a vantaggio dell'emittente ed i successivi vani tentativi delle attrici di pervenire alla bonaria composizione della controversia, svolti dopo lo spirare dei termini ex art. 183 cpc, VI cpv;
*******- Vorrà disporsi la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica resso il Tribunale di Teramo ai fini della valutazione, nei comportamenti all'epoca tenuti dall'Ente erogatore del mutuo in questione (quanto meno per le conseguenze civilistiche derivanti dai medesimi), degli estremi di reato/i, segnatamente dell'art. 644 cp, in relazione all'art. 1815 co. 2° cc, come evidenziato nelle perizie econometriche e nei pareri pro veritate, prodotti con l'atto di citazione a giudizio, da intendersi come atto di denuncia-querela, per espressa volontà delle parti (vds sottoscrizione della comparsa conclusionale), del tutto ignorata, pur se obbligata, ed, anzi, irragionevolmente negata dal Tribunale di Teramo, con ogni ulteriore statuizione in merito a seguito di tale grave omissione;
Nel merito, accogliere il presente appello, rigettata ogni non provata avversa eccezione e deduzione, siccome infondata in fatto e diritto, già alla luce delle obliterate emergenze istruttorie evidenziate in atti
e, quindi, riconoscere e dichiarare che nulla le attrici ed il garante devono, a nessun titolo, causa e ragione alla controparte, a qualsivoglia titolo.
In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle richieste riportate
a pagg 1 e 2 che precedono, lettere da a) a i), e si accertasse che il superamento del tasso soglia in contratto riguarderebbe solo gli interessi moratori, dichiarare la nullità, ex art. 1815 n. 2 co. del c.c., della clausola concernente i soli interessi moratori (art. 5 del contratto di mutuo, lett. b conclusionale in primo grado) senza obbligo dei mutuatari di corrispondere alla non costituita, per inammissibilità e, quindi, per intrasmissibilità del titolo, CP_4
e per essa in persona del
[...] E_
legale rappresentante p.t., come in atti rappresentata, difesa domiciliata, la sorte capitale residua, maggiorata degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia d'usura, ricalcolati al tasso minimo dei BOT (pagg. 24 – 49 Ing. , Per_1
dalla pronuncia al saldo.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario, condanna della convenuta ex art.
96 cpc, per le ragioni sinteticamente riportate al punto j), delle conclusioni di cui all'atto di citazione, alla Memoria n. 1 ex art. 183
VI cpv, da aversi come qui integralmente riportate e trascritte”.
I.7. La si costituisce a mezzo di e conclude come CP_1 CP_2 segue: “Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, contrariis rejecitis,
Rigettare l'appello proposto dai sig.ri Parte_1 Pt_2
e avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Parte_3
Teramo n. 1172/2021 del 20 dicembre 2021, non notificata, poiché infondato sia in fatto sia in diritto, con vittoria di spese legali del presente grado di giudizio, oltre oneri ed accessori di Legge”.
II. Motivazioni della decisione.
II.1. Primo motivo di impugnazione.
II.2. La parte appellante assume violati l'articolo 113, comma 1
c.p.c. e l'articolo 111 c.p.c. per aver erroneamente dichiarato inammissibile l'intervento della siccome esplicitato solo nella CP_1
fase dello scambio delle memorie conclusionali e quindi dopo la precisazione delle conclusioni.
II.3. Secondo la parte appellante, infatti, poiché la aveva CP_1
incorporato mediante fusione la quale, a sua volta, aveva CP_6
incorporato si realizzava un fenomeno di Controparte_5
successione analogo a quello a titolo universale (Cass. ss.uu.
21970/2021) operante per legge e quindi insuscettibile di subire i limiti dell'articolo 111 c.p.c., propri della successione a titolo particolare.
II.4. Il motivo è infondato.
II.5. Innanzitutto la lagnanza è basata su di un presupposto fallace poiché non corrisponde al vero che abbia incorporato mediante CP_1 fusione (la quale, come noto, è stata incorporata mediante CP_6
fusione in ) laddove si è resa cessionaria del Controparte_7 CP_1
ramo di azienda di (oggi appunto Controparte_8 Controparte_9
mediante “Contratto di cessione di ramo d'azienda bancaria
[...] ex art. 58 del TUB” (e dagli allegati facenti parte integrante dello stesso) per atto a rogito del Notaio del 19 febbraio 2021, e Per_2
quindi quale soggetto bancario subentrato nei rapporti (attivi, passivi, contrattuali ed anche contenziosi) inerenti alle n. 587 Filiali Cedute che facevano parte del ramo d'azienda della e nel Controparte_8
cui novero rientrava anche il rapporto contrattuale di mutuo oggetto del presente giudizio (originariamente contabilizzato presso filiale di
Teramo dell'allora ). Controparte_5
II.6. Inoltre, il motivo di impugnazione si scontra con la previsione di cui all'articolo 111, comma 4, c.p.c. secondo cui: “La sentenza pronunciata contro questi ultimi [tra cui l'alienante] spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”. Sicché è persino ipotizzabile il difetto di interesse e l'inammissibilità del motivo di appello.
II.7. Secondo motivo di impugnazione.
II.8. Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti rimproverano al Tribunale di non aver disposto una consulenza tecnica di ufficio per vagliare il superamento della soglia usuraria, trattandosi di accertamento tecnico che il giudice non è in grado di condurre.
II.9. Il motivo è infondato.
II.10. Il giudice non è obbligato a disporre una CTU che è sua scelta discrezionale disporre;
questi può non ricorrervi quando, sulla scorta della documentazione in atti, si sia persuaso che non è raggiunta la prova dell'illecito usurario sotto forma di superamento del tasso soglia. In altre parole, è doveroso in un motivo di impugnazione di tal fatta, non allegare la doverosità della nomina di un CTU ma scrutinare il fuorviante uso della propria discrezionalità da parte del giudice di primo grado.
II.11. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare, "Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare
l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (Cass. sez. un.
19597/ 2020).
II.12. Ora, quand'anche, come in questo caso, il giudice, nella specie il Tribunale di Teramo, consideri fatto notorio o come atto normativo soggetto al principio iura novit curia i decreti ministeriali che fissano tale soglia (in tal senso Cass. Civ., n. 35102 del 2022; ma di opposto avviso Cassazione civile sez. III, 11/10/2024, n.26525) nonostante la mancata produzione da parte dell'onerato, resta che chi sostiene la nullità dei tassi che si presumono usurari, deve provare quale fosse il tasso soglia al momento della stipula del contratto.
II.13. Il tasso soglia non può essere arbitrariamente individuato dalla parte ma risulta fissato nei decreti ministeriali. Nel corretto percorso logico seguito dal Tribunale, è emerso che tra le parti risulta pattuito un tasso di mora nella misura di due punti percentuali in più del tasso corrispettivo, fissato al 5,450%, e dunque nella misura del 7,450%
(cfr. l'art. 5 e l'All. “d” del contratto di mutuo in atti). Il Tribunale ha poi individuato il tasso soglia dell'ultimo trimestre 2009 avendo riguardo alla maggiorazione media per la mora addivenendo al seguente valore: (4,46+2,1)+1/2= 9,84% tasso ampiamente al di sopra di quello pattuito nella misura del 7,450%. Secondo la parte appellante tale tasso per gli interessi moratori sarebbe 3,28%. Si tratta di una lettura che equivoca, non si sa quanto volontariamente, su cosa intendere per tasso di interesse moratorio. Se con esso si intende la somma di interesse corrispettivo e interesse moratorio stricto sensu, è evidente che si dovrà sommare 4,46% (saggio degli interessi corrispettivi) aumentato della metà e quindi 6,69% cui deve sommarsi il 2,1% di maggiorazione per gli interessi moratori (stante la previsione dell'articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale applicabile “I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.
L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento e' mediamente pari a 2,1 punti percentuali.”) ottenendo la percentuale dell'8,79% oppure, con il calcolo meno favorevole del giudice di primo grado, 9,84% (calcolato come sopra visto). Se per tasso moratorio si intende il solo tasso degli interessi di mora, questo è fissato in decreto ed è pari a 2,1% di maggiorazione da applicare al t.e.g.m. In nessun caso il tasso soglia degli interessi moratori è 3,28% (t.e.g.m.+maggiorazione) e in nessun caso da considerarsi violato perché il tasso pattuito dalle parti è 7,450%. Per giungere a questo risultato, è sufficiente l'esame del d.m. applicabile da cui emerge un dato certo senza necessità di più complesse elaborazioni tecnico-contabili. Altrimenti ragionando, il giudice dovrebbe nominare un CTU ogniqualvolta vengano prospettati dei calcoli, non importa quanto errati o non collimanti con la corretta ed elementare interpretazione della normativa.
II.14. Terzo e quarto motivo di impugnazione.
II.15. La motivazione del rigetto del secondo motivo di gravame anticipa la ragione del rigetto del terzo motivo.
II.16. La parte appellante afferma che l'onere della prova dell'usurarietà di un mutuo ricade sulla banca dal momento che questa invoca l'applicazione della clausola di salvaguardia. In breve, in ragione della previsione di una clausola “di salvaguardia”, dovrà essere infatti il convenuto e dunque la banca, che in caso di contestazioni dovrà fornire la prova di non aver applicato, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore rispetto a quella massima consentita per legge. In questo, l'appellante richiama un orientamento della Cassazione (n. 26286/2019).
II.17. La questione posta dagli appellanti non riguarda la liceità della clausola di salvaguardia ma l'influenza che tale clausola esercita sulla distribuzione dell'onere della prova. II.18. Un orientamento che la parte appellante ha male inteso e male applicato. Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19597-
2020 hanno affermato il seguente principio: "Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto
a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
II.19. Il fatto è che le deduzioni della parte attrice/odierna appellante non colgono nel segno perché essa contesta il tasso pattuito (e non quello concretamente applicato) confrontandolo con un tasso soglia errato. Quindi, indipendentemente e prima ancora dell'operatività della clausola di salvaguardia che concerne il concreto interesse praticato e non quello pattuito, la prova dell'usurarietà del mutuo non
è raggiunta. La banca avrebbe dovuto provare la concreta applicazione della clausola di salvaguardia qualora fosse stato previamente dimostrato il superamento del tasso soglia in forza di quanto pattuito sicché mancando quest'ultima dimostrazione, il rovesciamento probatorio domandato dalla parte appellante, è ultroneo.
II.20. Si può trattare unitariamente al terzo anche il quarto motivo con cui l'appellante torna a rimproverare al Tribunale di non aver considerato le perizie depositate e che il tasso soglia di usura pari a
5,73% è stato superato quantomeno considerando anche la penale per l'estinzione anticipata del mutuo.
II.21. Sennonchè il superamento del tasso soglia viene ottenuto confrontando il tasso moratorio pattuito (corrispettivi + mora) con il tasso soglia dei soli interessi corrispettivi in violazione del principio di omogeneità delle variabili oggetto di confronto, principio violato anche quando si assume da parte dell'appellante che nel calcolo del tasso contrattuale convenuto debba comprendersi la penale per l'estinzione anticipata del mutuo, senza che, per giunta, si dimostri che questa sia stata effettivamente applicata. Questi stessi errori di impostazione affliggono le perizie di parte depositate in giudizio in primo grado. Anche in questo caso, dunque, è corretto concludere come ha fatto il giudice di primo grado per il rigetto della domanda a prescindere dall'esperimento di una CTU.
II.22. Quinto motivo di impugnazione.
II.23. Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia constatato la nullità della clausola sugli interessi da reputarsi indeterminata in mancanza di indicazione del regime finanziario applicato.
II.24. Sennonchè il contratto di mutuo, oltre al TAN, indica i tassi di interesse applicati e sviluppa il rimborso secondo un piano di ammortamento debitamente allegato al contratto. A risultato diverso non si giunge ipotizzando che l'ammortamento alla francese produca un tasso di interesse indeterminato in quanto viziato da un effetto anatocistico. La soluzione negativa data dal Tribunale risulta confermata nella giurisprudenza di legittimità e proprio di recente
Cassazione civile sez. I, 17/01/2025, n.1168 ha richiamato il pronunciamento delle sezioni unite dell'anno scorso: “In ogni caso, giova rilevare che la sentenza delle SU, n. 15130/24, ha altresì affermato che: in ordine al mutuo con ammortamento "alla francese" non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione
(anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi
"scaduti", cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato;
l'ammortamento "alla francese" è ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta
a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra l'altro, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile, come, invero, confermato dall'art. 1820 c.c., che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale”. II.25. Sesto motivo di impugnazione.
II.26. Con il sesto motivo gli appellanti invocano la nullità del mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità di cui all'articolo
38 TUB.
II.27. Gli appellanti conducono un ipotetico ragionamento in merito al reale valore del bene ipotecato a garanzia del mutuo fondiario oggetto di causa, asseritamente inferiore a quello stimato e computato ai fini del finanziamento su cui comunque non appare utile indugiare visto che, seppure fosse accurata la ricostruzione dell'appellante, non influirebbe sulla validità del mutuo. Le Sezioni Unite, infatti, con la nota sentenza del 16/11/2022, (ud. 27/09/2022, dep. 16/11/2022), n.
33719 hanno definitivamente chiarito che la violazione del limite di finanziabilità dell'80% del bene ipotecato ovvero del costo di costruzione sommato al suolo edificabile (questione del cosiddetto
“mutuo esondante”), non si traduce nella violazione di una norma imperativa sanzionata con la nullità ma, semmai, in una violazione di norme prudenziali, il cui rispetto è demandato alla vigilanza della
Banca d'Italia per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative disciplinari secondo la normativa di settore.
II.28. L'esito della disamina dell'appello, nel suo complesso, conduce all'integrale reiezione dei motivi di appello e quindi all'immutata conferma della sentenza di primo grado.
III. Regime delle spese.
III.1. Per effetto del rigetto dell'appello , Parte_1 Pt_2
e sono tenuti solidalmente tra di loro al
[...] Parte_3
pagamento delle spese di giudizio di secondo grado in favore di
[...]
, con sede in Modena, via San Carlo 16, in E_
persona del legale rappresentante, Direttore Generale Dott.ssa
[...]
quale mandataria di con sede in Modena, CP_3 Controparte_4
via San Carlo 8/20, liquidate in euro 14.239,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% (tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria e dell'effettivo valore di causa pari ad euro 300.000,00 corrispondente al valore del contratto di mutuo oggetto di causa).
IV. Contributo unificato.
IV.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali
(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115 per il pagamento da parte di , Parte_1 Pt_2
e in solido tra di essi di un ulteriore importo
[...] Parte_3 pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello calcolato in base all'effettivo valore di causa di euro 300.000,00 e non in base al valore dichiarato.
PQM
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciandosi in contraddittorio delle parti costituite nella causa civile iscritta al R.G. n.
59/2023 in secondo grado sull'appello proposto da Parte_1
e contro Parte_2 Parte_3 E_
, con sede in Modena, via San Carlo 16, in persona del legale
[...]
rappresentante, Direttore Generale Dott.ssa quale Controparte_3
mandataria di con sede in Modena, via San Carlo 8/20 Controparte_4
avverso sentenza n. 1172/2021 del Tribunale di Teramo, pubblicata il
21.12.2021, pronunciata nella causa iscritta al n. 1876/2021 R.G.A.C., così provvede:
A. Rigetta l'appello.
B. DA , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
solidalmente tra di loro al pagamento delle spese di giudizio di secondo grado in favore di , con sede in E_
Modena, via San Carlo 16, in persona del legale rappresentante, Direttore
Generale Dott.ssa quale mandataria di Controparte_3 CP_4
con sede in Modena, via San Carlo 8/20, liquidate in euro 14.239,00
[...]
oltre iva, cpa e spese generali al 15%
C. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte di , Parte_1 Pt_2
e in solido tra di essi di un ulteriore importo
[...] Parte_3 pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello, contributo calcolato in base all'effettivo valore di causa di euro 300.000,00
e non in base al valore dichiarato di cui si dispone contestualmente la doverosa correzione.
Così deciso nella Camera di Consiglio svoltasi da remoto mediante mezzi telematici in data 6 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Giuseppe de Falco dr. Nicoletta Orlandi