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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/01/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
Nelle persone dei magistrati:
Dr. Pasquale Maria Cristiano Presidente
Dr. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Dr. Maria Pia Gigliola Matarrese Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 2101 del ruolo generale degli affari civili contenziosi
della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2019, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
numero 59656/2018, pubblicata il 08 novembre 2018 e vertente tra
, c.f. ,rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianpiero Parte_1 C.F._1
Lumbau e Elio Marini cf. , ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._2
studio in Caserta, al Viale Michelangelo Buonarroti 27, in virtù di mandato alle liti in atti.
appellante
e
, in persona del legale rappresentante p.t. ( p.iva Controparte_1
1
c/ e P.IVA_1 Parte_1 Per_1 Controparte_2 Controparte_3 ) rappresentata e difesa dall'avv. Antonella SARICA, ed elettivamente domiciliata P.IVA_2
presso il suo studio in Napoli alla via Di Gravina 11, in virtù di procura in atti.
Appellata
e
, via Cupo SO 15/D in Napoli CP_4
Appellato
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, e la , già , CP_4 Controparte_1 Controparte_5
per ivi sentirli condannare, in solido fra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di sinistro stradale.
Deduceva parte attrice che il giorno 21/07/07, alle ore 15.30 circa, in Napoli, alla guida del motoveicolo Scarabeo 500 tg .CC55200, stava percorrendo via Palermo con direzione di marcia via
Botteghelle; quando in senso opposto vide sopraggiungere una FIAT Punto tg. AH477TF che procedeva in direzione via Argine, e che, giunta all'intersezione con via SS SO effettuò
un'inversione di marcia non consentita, andandosi a scontrare col suo motoveicolo.
A seguito dell'impatto cadde rovinosamente al suolo, e trasportato a mezzo ambulanza al P.O. S.M.
di TO Nuovo venne refertato: “Trauma cranio-facciale. Ferita l.c. arcata CP_6 Parte_2
sopraciliare sn. Cont. ed escoriazioni multiple per il corpo” .
Si costituiva ritualmente in giudizio la , chiedendo il rigetto della domanda Controparte_5
attorea non provata in fatto ed infondata in diritto.
rimaneva contumace. CP_4
Ammessa la prova testimoniale, ed espletata CTU medico legale sulla persona di , Parte_1
il 05.04.2018, il procuratore costituito di parte attrice depositava istanza ai sensi dell'art. 153 cpc,
chiedendo la riconvocazione del CTU medico legale, essendosi palesate sulla persona dell'attore,
2
2101/2019 c/ e ss. est. Parte_1 Per_1 CP_1 Controparte_3 solo successivamente alla chiusura delle operazioni peritali, evidenze patologiche importanti, tali da aggravarne notevolmente lo stato complessivo di salute e la capacità lavorativa.
Precisate le conclusioni, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 59656/2018, pubblicata il 08
novembre 2018, così decideva :” Dichiara la uguale e concorrente responsabilità dei due conducenti
nel verificarsi del sinistro oggetto di causa, condanna le parti convenute e CP_4 [...]
al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore della parte istante Controparte_5
, della complessiva somma di € 69.241,25, oltre interessi da calcolarsi nella Parte_1
misura dell'1% annuo dalla data del 21.07.2007 alla data della presente decisione ed oltre interessi
legali, come specificato in motivazione, sulla intera somma dalla data della presente decisione
all'effettivo soddisfo;
condanna le medesime parti convenute, in solido al pagamento in favore
dell'istante delle spese processuali che liquida in complessivi € 5.400,00 di cui € 4.200,00 per
compensi compreso spese generali nella misura del 15%, ed € 1.200,00 per spese vive compreso
onorario al CTU oltre iva con attribuzione all'avv. Michele Brilla.”
Con atto di citazione del 20.01.2019, ha proposto appello per ivi sentir Parte_1
parzialmente riformare la sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio la che ha chiesto respingersi l'appello e Controparte_1
confermarsi l'impugnata sentenza immune da vizi logico giuridici.
è rimasto contumace. CP_4
All'udienza del 06.06 .2023, svoltasi mediante il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 cpc, per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di , citato in giudizio con atto di CP_7
citazione notificato il 20.01.2019, a mezzo del servizio postale come per legge.
L'appellante deduce tre motivi di impugnazione:
3
P 2101/2019 c/ bossi ss. est. M.P.Gigliola Parte_1 CP_1 CP_3 a. Errata valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel precedente grado. Responsabilità
esclusiva di nella causazione del sinistro. CP_4
b. Omesso riscontro sull'istanza ex art. 153 cpc di riconvocazione del CTU medico legale per sopravvenienza di complicazioni.
c. Errore nel calcolo di liquidazione del danno non patrimoniale.
****************
a.Errata valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel precedente grado.
Responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro. CP_4
Il Giudice di prime cure ha riconosciuto la concorrente ed uguale responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro oggetto di causa.
L'appellante ha censurato la decisione assumendo l'errata valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, con particolare riferimento al verbale di rilevazione di incidente redatto dai vigili urbani intervenuti, che avevano, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal , CP_4
elevato a suo carico apposita contravvenzione ex art. 145 c.d.s. (mancata precedenza) .
L'appellata ha chiesto respingersi il motivo d'appello assumendo che la riconosciuta responsabilità
ex art. 2054 c.c., riviene da attenta valutazione di tutte le risultanze istruttorie ed è stata, con chiarezza di argomenti affermata dal giudice di prime cure.
Il motivo è infondato.
Come evidenziato nella pronuncia impugnata, nel caso di scontro tra veicoli, il giudice che abbia accertato la violazione da parte di uno dei conducenti del diritto di precedenza non è perciò solo dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se questi abbia o meno rispettato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, potendo l'eventuale inosservanza delle dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente.
Detto principio risulta di particolare rilievo nell'ambito degli scontri verificatisi, come nella specie,
all'altezza di intersezioni stradali, dove occorre ridurre la velocità del proprio veicolo ai sensi dell'art. 141 cod. strada. Sul punto va osservato che il solo fatto che un conducente goda del diritto di
4
P 2101/2019 c/ bossi ss. est. Parte_1 CP_1 Controparte_3 precedenza non lo esenta dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione ai pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza (cfr. Cass. 21.7.2006 n.
16768). Ciò posto, per costante orientamento della Suprema Corte in tema di circolazione di veicoli,
sussiste l'onere di fornire in modo specifico e circostanziato le doglianze processuali e la prova liberatoria della gravità e dell'esclusività della colpa dell'evento lesivo. Anche il danneggiato deve dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare l'accadimento.
I testi escussi nel primo grado di giudizio avevano confermato la dinamica dell'incidente nelle circostanze di luogo e tempo descritte all . Parte_1
In particolare, il teste , aveva dichiarato : “ Adr. ricordo che era un sabato del mese Testimone_1
di luglio 2007 , verso la fine del mese . erano le ore 15,30 / 16,00 circa , ricordo che ero trasportata
in auto con una signora che conduceva, procedevamo in via Palermo , provenivamo da via Argine
e ci precedeva uno scooter di colore grigio condotto da una persona che indossava il casco di
protezione ; Adr. giunti nei pressi di un distributore Q8 che si trovava alla nostra destra ,qualche
metro prima di un intersezione posta a sinistra della strada da noi percorsa proveniva una Fiat Punto
di colore rosso che effettuando un'inversione non concedeva la precedenza allo scooter che ci
precedeva e lo investiva in pieno;
Adr. A seguito dell'urto subito lo scooter veniva scaraventato al
suolo ed il conducente veniva catapultato a circa venti metri in avanti;
Adr. Io e il conducente
dell'auto che mi trasportava siamo scese dall'auto per soccorrere il ragazzo , il quale all'apparenza
sembrava fosse morto ….; Adr. io e la signora abbiamo lasciato i nostri estremi al padre del ragazzo
per un'eventuale testimonianza poiché avevamo assistito all'evento ; Adr. La Polizia Municipale ci
ordinava di allontanarci per la confusione creatasi e quindi noi andavamo via;
Adr. Ricordo che la
pavimentazione stradale teatro dell'evento era piena di sangue;
Qualche giorno dopo ci ha chiamate
il padre del ragazzo per chiederci se ce ne fosse stato il caso , la disponibilità a testimoniare di
quanto avevo visto ed io acconsentì; Ricordo che il ragazzo da informazioni assunte fu trasportato
all'ospedale TO AR;
null'altro so”
5
2101/2019 c/ e est. Parte_1 Per_1 CP_2 Controparte_3 Il teste aveva dichiarato : “Ricordo che era la fine del mese di luglio dell'anno 2007 Testimone_2
, era di sabato , erano le ore 15,30/16,00 , ero alla guida della mia auto e trasportavo una passeggera
, percorrevamo via Palermo provenienti da via Argine e ci precedeva uno scooter condotto da una
persona che indossava il casco di protezione , lo scooter era di colore grigio;
ad un certo punto dalla
sinistra ad un intersezione proveniva una Fiat Punto di colore rosso che effettuava una repentina
inversione ed investiva lo scooter facendolo rovinare al suolo;
Adr. a seguito dell'investimento il
ragazzo che conduceva lo scooter veniva catapultato a diversi metri di distanza;
Noi ci siamo
avvicinate al ragazzo , dopo aver sostato l'auto e vedevamo che il ragazzo all'apparenza sembrava
fosse morto e la strada era un'unica pozza di sangue;
ricordo che dopo l'incidente sono intervenuti
la Polizia Municipale e l'ambulanza ; Adr. subito dopo arrivò il papà del ragazzo al quale lasciammo
i nostri estremi per un'eventuale testimonianza;
Adr. subito dopo , data la confusione che si era
creata , dopo aver dato i nostri dati e dietro invito della Polizia Municipale ci allontanammo;
Adr. Il
ragazzo fu soccorso presso l'Ospedale TO AR;
null'altro so…lcs.”
Sulla base delle riportate dichiarazioni dei testimoni escussi (indicati dalla parte istante) non sono emersi univoci elementi idonei a far ritenere superata la presunzione di concorrente responsabilità
stabilita dall'art. 2054 c.c., per il caso di scontro tra veicoli.
Lo stesso rapporto redatto dai vigili urbani intervenuti non fornisce elementi di certezza.
In particolare non è emersa la concreta condotta di guida della parte istante conducente del motoveicolo, e, nello specifico, l'effettiva velocità tenuta.
Peraltro, non pare che l abbia tentato in qualche modo di evitare l'impatto con l'autocarro Parte_1
(sul posto non vi erano tracce di frenata).
Deve pertanto ritenersi corretta la sentenza con cui, pur accertata la colpa dell'investitore, sia riconosciuto il concorso di colpa anche all'investito che abbia omesso di assolvere al proprio onere soggettivo utile a superare la presunzione codicistica.
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c/ e ss. est. P.IVA_3 Parte_1 Per_1 CP_1 Controparte_3 Non essendovi prova del rispetto delle dovute cautele da parte dell nell'affrontare l'incrocio Parte_1
tra via Palermo e via SS SO (in particolar modo art. 141 cod. strada) correttamente è stata dichiarata la concorrente ed uguale responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c..
b.Omesso riscontro all'istanza ex art. 153 cpc di riconvocazione del CTU medico legale per
sopravvenienza di complicazioni.
Lamenta l'appellante l'omesso riscontro dell'istanza ex art. 153 cpc depositata nel primo grado di giudizio, con la quale veniva chiesta la riconvocazione del CTU medico legale per sopravvenienza di complicazioni.
L'appellato assume l'inammissibilità della richiesta, in virtù delle preclusioni ex art. 183 comma VI
cpc.
Il motivo è rigettato.
La domanda di risarcimento dei danni sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie, è
ammissibile se ricorrono i presupposti previsti per la rimessione nei termini.
"Nel giudizio di risarcimento del danno (tanto da inadempimento contrattuale, quanto da fatto illecito)
non costituiscono domande nuove: (a) la riduzione del quantum rispetto alla originaria pretesa;
(b)
la deduzione dell'aggravamento del medesimo danno già dedotto con la domanda originaria. La
richiesta di risarcimento dei danni sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie, anche se di
qualità e quantità differenti da quelli richiesti con la domanda originaria, costituisce invece una
domanda nuova, ma anche ammissibile se ricorrano i presupposti della rimessione in termini, di cui
all'art. 153 c.p.c.." ( Corte di Cassazione,ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25631).
Dispone l'art. 153 comma 2 cpc che “La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per
causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. “
L'appellante, con l'istanza ex art. 153 cpc, depositata il 05.04.2018, aveva rappresentato un aggravamento del suo stato di salute, palesatosi successivamente alla chiusura delle operazioni peritali.
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Per 2101/2019 c/ G. e ss. est. Parte_1 CP_1 Controparte_3 Non si riscontrano nell'istanza su richiamata gli elementi idonei a consentire la revisione della stima del danno a causa di aggravamenti sopravvenuti alla chiusura delle operazioni peritali, che sono da ricondurre ad un'obiettiva impossibilità di accertare, al momento della conclusione, fattori attuali capaci, nell'ambito di una ragionevole previsione, di determinare l'aggravamento futuro;
all'impossibilità di prevederne gli effetti prima della chiusura, all'insussistenza di un evento successivo avente efficacia concausale dell'aggravamento (tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso tra la data dell'incidente, 21.07.2007, e le operazioni peritali svolte nell'aprile 2016).
Per di più, nel corso del giudizio di primo grado, l'odierno appellante alcuna richiesta aveva formulato sull' imprevedibile aggravamento delle proprie condizioni di salute;
nè la consulenza di parte allegata all'istanza ex art. 153 cpc, era idonea a provare l'imprevedibilità dell'aggravamento.
In conclusione, senza l'allegazione e prova dell'imprevedibilità delle sopravvenute complicazioni,
l'istanza in parola non poteva che essere rigettata.
Il mancato riscontro del Tribunale di Napoli all'istanza dall'Incarnato presentata non dà, comunque luogo, ad omessa pronuncia.
“Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione
implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte”. ( Cass. ORDINANZA 30
GENNAIO 2020, N. 2153).
c.Errore nel calcolo di liquidazione del danno non patrimoniale.
, nato l'[...], alla data del sinistro (21 luglio 2007), aveva 22 anni. Parte_1
Il giudice di prime cure, facendo applicazione della Tabella del Tribunale di Milano del 2018, in auge al momento della decisione, ha erroneamente quantificato il danno da ITT (26 %), attribuendo all anni 23, e liquidando la somma di € 63.135,00 ( € 126.270,00 :2 ). Parte_1
In considerazione dell'effettiva età dell al momento del sinistro, va invece riconosciuta a Parte_1
titolo di ITT la somma di € 63.490,00 (€ 126.980,00: 2).
In ragione di quanto già liquidato dal giudice di prime cure, all spettava l'ulteriore somma Parte_1
di € 355,00, rivalutata all'attualità in € 417,48.
8
Per P 2101/2019 c/ ss. est. Parte_1 CP_1 Controparte_3 Sulla suddetta somma competono gli interessi legali sulla somma devalutata al momento del sinistro,
via via rivalutata secondo indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Interessi dal calcolarsi sulla somma devalutata, annualmente rivalutata a partire dalla data dell'incidente e fino al soddisfo.
SPESE DEL GIUDIZIO
La riforma, anche se parziale della sentenza, impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso, e vengono, quanto al primo grado di giudizio confermate nella misura liquidata nella sentenza impugnata, in ragione dell'immutazione dello scaglione di riferimento, quanto al presente grado di giudizio integralmente compensate fra e la , Parte_1 Controparte_1
ex art. 92 cpc, in ragione del rigetto dei motivi principali dell'appello. Nulla per le spese al convenuto contumace
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli
IX Sezione Civile
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero
5965/2018, pubblicata il 08 novembre 2018, proposto da , nei confronti di Parte_1 CP_4
e , in persona del legale rappresentante p.t., così dispone:
[...] Controparte_1
Accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto:
a)Condanna e , in persona del legale rappresentante CP_4 Controparte_1
p.t, in solido fra loro, al pagamento, in favore di , della somma di € 417,48, oltre Parte_1
9
2101/2019 c/ e ss. est. Parte_1 Per_1 CP_1 Controparte_3 interessi e rivalutazione da calcolarsi come in parte motiva, da aggiungersi a quanto già liquidato dal
Tribunale di Napoli nella sentenza n. 5965/2018, pubblicata l' 08 novembre 2018
B) Condanna e , in persona del legale rappresentante CP_4 Controparte_1
p.t, in solido fra loro, al pagamento delle spese e competenze di causa, quanto al primo grado con conferma della liquidazione operata nella sentenza impugnata. Quanto al presente grado di giudizio integralmente compensate, ex art. 92 cpc, fra e la . Parte_1 Controparte_1
Nulla per le spese a . CP_4
Così deciso il,17.01.2025
Il Giudice Ausiliario Estensore IL PRESIDENTE
dr. Maria Pia Gigliola Matarrese dr. Pasquale Maria Cristiano
10
2101/2019 c/ e ss. est. Parte_1 Per_1 CP_1 Controparte_3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
Nelle persone dei magistrati:
Dr. Pasquale Maria Cristiano Presidente
Dr. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Dr. Maria Pia Gigliola Matarrese Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 2101 del ruolo generale degli affari civili contenziosi
della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2019, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
numero 59656/2018, pubblicata il 08 novembre 2018 e vertente tra
, c.f. ,rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianpiero Parte_1 C.F._1
Lumbau e Elio Marini cf. , ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._2
studio in Caserta, al Viale Michelangelo Buonarroti 27, in virtù di mandato alle liti in atti.
appellante
e
, in persona del legale rappresentante p.t. ( p.iva Controparte_1
1
c/ e P.IVA_1 Parte_1 Per_1 Controparte_2 Controparte_3 ) rappresentata e difesa dall'avv. Antonella SARICA, ed elettivamente domiciliata P.IVA_2
presso il suo studio in Napoli alla via Di Gravina 11, in virtù di procura in atti.
Appellata
e
, via Cupo SO 15/D in Napoli CP_4
Appellato
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, e la , già , CP_4 Controparte_1 Controparte_5
per ivi sentirli condannare, in solido fra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di sinistro stradale.
Deduceva parte attrice che il giorno 21/07/07, alle ore 15.30 circa, in Napoli, alla guida del motoveicolo Scarabeo 500 tg .CC55200, stava percorrendo via Palermo con direzione di marcia via
Botteghelle; quando in senso opposto vide sopraggiungere una FIAT Punto tg. AH477TF che procedeva in direzione via Argine, e che, giunta all'intersezione con via SS SO effettuò
un'inversione di marcia non consentita, andandosi a scontrare col suo motoveicolo.
A seguito dell'impatto cadde rovinosamente al suolo, e trasportato a mezzo ambulanza al P.O. S.M.
di TO Nuovo venne refertato: “Trauma cranio-facciale. Ferita l.c. arcata CP_6 Parte_2
sopraciliare sn. Cont. ed escoriazioni multiple per il corpo” .
Si costituiva ritualmente in giudizio la , chiedendo il rigetto della domanda Controparte_5
attorea non provata in fatto ed infondata in diritto.
rimaneva contumace. CP_4
Ammessa la prova testimoniale, ed espletata CTU medico legale sulla persona di , Parte_1
il 05.04.2018, il procuratore costituito di parte attrice depositava istanza ai sensi dell'art. 153 cpc,
chiedendo la riconvocazione del CTU medico legale, essendosi palesate sulla persona dell'attore,
2
2101/2019 c/ e ss. est. Parte_1 Per_1 CP_1 Controparte_3 solo successivamente alla chiusura delle operazioni peritali, evidenze patologiche importanti, tali da aggravarne notevolmente lo stato complessivo di salute e la capacità lavorativa.
Precisate le conclusioni, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 59656/2018, pubblicata il 08
novembre 2018, così decideva :” Dichiara la uguale e concorrente responsabilità dei due conducenti
nel verificarsi del sinistro oggetto di causa, condanna le parti convenute e CP_4 [...]
al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore della parte istante Controparte_5
, della complessiva somma di € 69.241,25, oltre interessi da calcolarsi nella Parte_1
misura dell'1% annuo dalla data del 21.07.2007 alla data della presente decisione ed oltre interessi
legali, come specificato in motivazione, sulla intera somma dalla data della presente decisione
all'effettivo soddisfo;
condanna le medesime parti convenute, in solido al pagamento in favore
dell'istante delle spese processuali che liquida in complessivi € 5.400,00 di cui € 4.200,00 per
compensi compreso spese generali nella misura del 15%, ed € 1.200,00 per spese vive compreso
onorario al CTU oltre iva con attribuzione all'avv. Michele Brilla.”
Con atto di citazione del 20.01.2019, ha proposto appello per ivi sentir Parte_1
parzialmente riformare la sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio la che ha chiesto respingersi l'appello e Controparte_1
confermarsi l'impugnata sentenza immune da vizi logico giuridici.
è rimasto contumace. CP_4
All'udienza del 06.06 .2023, svoltasi mediante il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 cpc, per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di , citato in giudizio con atto di CP_7
citazione notificato il 20.01.2019, a mezzo del servizio postale come per legge.
L'appellante deduce tre motivi di impugnazione:
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P 2101/2019 c/ bossi ss. est. M.P.Gigliola Parte_1 CP_1 CP_3 a. Errata valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel precedente grado. Responsabilità
esclusiva di nella causazione del sinistro. CP_4
b. Omesso riscontro sull'istanza ex art. 153 cpc di riconvocazione del CTU medico legale per sopravvenienza di complicazioni.
c. Errore nel calcolo di liquidazione del danno non patrimoniale.
****************
a.Errata valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel precedente grado.
Responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro. CP_4
Il Giudice di prime cure ha riconosciuto la concorrente ed uguale responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro oggetto di causa.
L'appellante ha censurato la decisione assumendo l'errata valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, con particolare riferimento al verbale di rilevazione di incidente redatto dai vigili urbani intervenuti, che avevano, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal , CP_4
elevato a suo carico apposita contravvenzione ex art. 145 c.d.s. (mancata precedenza) .
L'appellata ha chiesto respingersi il motivo d'appello assumendo che la riconosciuta responsabilità
ex art. 2054 c.c., riviene da attenta valutazione di tutte le risultanze istruttorie ed è stata, con chiarezza di argomenti affermata dal giudice di prime cure.
Il motivo è infondato.
Come evidenziato nella pronuncia impugnata, nel caso di scontro tra veicoli, il giudice che abbia accertato la violazione da parte di uno dei conducenti del diritto di precedenza non è perciò solo dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se questi abbia o meno rispettato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, potendo l'eventuale inosservanza delle dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente.
Detto principio risulta di particolare rilievo nell'ambito degli scontri verificatisi, come nella specie,
all'altezza di intersezioni stradali, dove occorre ridurre la velocità del proprio veicolo ai sensi dell'art. 141 cod. strada. Sul punto va osservato che il solo fatto che un conducente goda del diritto di
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P 2101/2019 c/ bossi ss. est. Parte_1 CP_1 Controparte_3 precedenza non lo esenta dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione ai pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza (cfr. Cass. 21.7.2006 n.
16768). Ciò posto, per costante orientamento della Suprema Corte in tema di circolazione di veicoli,
sussiste l'onere di fornire in modo specifico e circostanziato le doglianze processuali e la prova liberatoria della gravità e dell'esclusività della colpa dell'evento lesivo. Anche il danneggiato deve dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare l'accadimento.
I testi escussi nel primo grado di giudizio avevano confermato la dinamica dell'incidente nelle circostanze di luogo e tempo descritte all . Parte_1
In particolare, il teste , aveva dichiarato : “ Adr. ricordo che era un sabato del mese Testimone_1
di luglio 2007 , verso la fine del mese . erano le ore 15,30 / 16,00 circa , ricordo che ero trasportata
in auto con una signora che conduceva, procedevamo in via Palermo , provenivamo da via Argine
e ci precedeva uno scooter di colore grigio condotto da una persona che indossava il casco di
protezione ; Adr. giunti nei pressi di un distributore Q8 che si trovava alla nostra destra ,qualche
metro prima di un intersezione posta a sinistra della strada da noi percorsa proveniva una Fiat Punto
di colore rosso che effettuando un'inversione non concedeva la precedenza allo scooter che ci
precedeva e lo investiva in pieno;
Adr. A seguito dell'urto subito lo scooter veniva scaraventato al
suolo ed il conducente veniva catapultato a circa venti metri in avanti;
Adr. Io e il conducente
dell'auto che mi trasportava siamo scese dall'auto per soccorrere il ragazzo , il quale all'apparenza
sembrava fosse morto ….; Adr. io e la signora abbiamo lasciato i nostri estremi al padre del ragazzo
per un'eventuale testimonianza poiché avevamo assistito all'evento ; Adr. La Polizia Municipale ci
ordinava di allontanarci per la confusione creatasi e quindi noi andavamo via;
Adr. Ricordo che la
pavimentazione stradale teatro dell'evento era piena di sangue;
Qualche giorno dopo ci ha chiamate
il padre del ragazzo per chiederci se ce ne fosse stato il caso , la disponibilità a testimoniare di
quanto avevo visto ed io acconsentì; Ricordo che il ragazzo da informazioni assunte fu trasportato
all'ospedale TO AR;
null'altro so”
5
2101/2019 c/ e est. Parte_1 Per_1 CP_2 Controparte_3 Il teste aveva dichiarato : “Ricordo che era la fine del mese di luglio dell'anno 2007 Testimone_2
, era di sabato , erano le ore 15,30/16,00 , ero alla guida della mia auto e trasportavo una passeggera
, percorrevamo via Palermo provenienti da via Argine e ci precedeva uno scooter condotto da una
persona che indossava il casco di protezione , lo scooter era di colore grigio;
ad un certo punto dalla
sinistra ad un intersezione proveniva una Fiat Punto di colore rosso che effettuava una repentina
inversione ed investiva lo scooter facendolo rovinare al suolo;
Adr. a seguito dell'investimento il
ragazzo che conduceva lo scooter veniva catapultato a diversi metri di distanza;
Noi ci siamo
avvicinate al ragazzo , dopo aver sostato l'auto e vedevamo che il ragazzo all'apparenza sembrava
fosse morto e la strada era un'unica pozza di sangue;
ricordo che dopo l'incidente sono intervenuti
la Polizia Municipale e l'ambulanza ; Adr. subito dopo arrivò il papà del ragazzo al quale lasciammo
i nostri estremi per un'eventuale testimonianza;
Adr. subito dopo , data la confusione che si era
creata , dopo aver dato i nostri dati e dietro invito della Polizia Municipale ci allontanammo;
Adr. Il
ragazzo fu soccorso presso l'Ospedale TO AR;
null'altro so…lcs.”
Sulla base delle riportate dichiarazioni dei testimoni escussi (indicati dalla parte istante) non sono emersi univoci elementi idonei a far ritenere superata la presunzione di concorrente responsabilità
stabilita dall'art. 2054 c.c., per il caso di scontro tra veicoli.
Lo stesso rapporto redatto dai vigili urbani intervenuti non fornisce elementi di certezza.
In particolare non è emersa la concreta condotta di guida della parte istante conducente del motoveicolo, e, nello specifico, l'effettiva velocità tenuta.
Peraltro, non pare che l abbia tentato in qualche modo di evitare l'impatto con l'autocarro Parte_1
(sul posto non vi erano tracce di frenata).
Deve pertanto ritenersi corretta la sentenza con cui, pur accertata la colpa dell'investitore, sia riconosciuto il concorso di colpa anche all'investito che abbia omesso di assolvere al proprio onere soggettivo utile a superare la presunzione codicistica.
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c/ e ss. est. P.IVA_3 Parte_1 Per_1 CP_1 Controparte_3 Non essendovi prova del rispetto delle dovute cautele da parte dell nell'affrontare l'incrocio Parte_1
tra via Palermo e via SS SO (in particolar modo art. 141 cod. strada) correttamente è stata dichiarata la concorrente ed uguale responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c..
b.Omesso riscontro all'istanza ex art. 153 cpc di riconvocazione del CTU medico legale per
sopravvenienza di complicazioni.
Lamenta l'appellante l'omesso riscontro dell'istanza ex art. 153 cpc depositata nel primo grado di giudizio, con la quale veniva chiesta la riconvocazione del CTU medico legale per sopravvenienza di complicazioni.
L'appellato assume l'inammissibilità della richiesta, in virtù delle preclusioni ex art. 183 comma VI
cpc.
Il motivo è rigettato.
La domanda di risarcimento dei danni sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie, è
ammissibile se ricorrono i presupposti previsti per la rimessione nei termini.
"Nel giudizio di risarcimento del danno (tanto da inadempimento contrattuale, quanto da fatto illecito)
non costituiscono domande nuove: (a) la riduzione del quantum rispetto alla originaria pretesa;
(b)
la deduzione dell'aggravamento del medesimo danno già dedotto con la domanda originaria. La
richiesta di risarcimento dei danni sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie, anche se di
qualità e quantità differenti da quelli richiesti con la domanda originaria, costituisce invece una
domanda nuova, ma anche ammissibile se ricorrano i presupposti della rimessione in termini, di cui
all'art. 153 c.p.c.." ( Corte di Cassazione,ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25631).
Dispone l'art. 153 comma 2 cpc che “La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per
causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. “
L'appellante, con l'istanza ex art. 153 cpc, depositata il 05.04.2018, aveva rappresentato un aggravamento del suo stato di salute, palesatosi successivamente alla chiusura delle operazioni peritali.
7
Per 2101/2019 c/ G. e ss. est. Parte_1 CP_1 Controparte_3 Non si riscontrano nell'istanza su richiamata gli elementi idonei a consentire la revisione della stima del danno a causa di aggravamenti sopravvenuti alla chiusura delle operazioni peritali, che sono da ricondurre ad un'obiettiva impossibilità di accertare, al momento della conclusione, fattori attuali capaci, nell'ambito di una ragionevole previsione, di determinare l'aggravamento futuro;
all'impossibilità di prevederne gli effetti prima della chiusura, all'insussistenza di un evento successivo avente efficacia concausale dell'aggravamento (tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso tra la data dell'incidente, 21.07.2007, e le operazioni peritali svolte nell'aprile 2016).
Per di più, nel corso del giudizio di primo grado, l'odierno appellante alcuna richiesta aveva formulato sull' imprevedibile aggravamento delle proprie condizioni di salute;
nè la consulenza di parte allegata all'istanza ex art. 153 cpc, era idonea a provare l'imprevedibilità dell'aggravamento.
In conclusione, senza l'allegazione e prova dell'imprevedibilità delle sopravvenute complicazioni,
l'istanza in parola non poteva che essere rigettata.
Il mancato riscontro del Tribunale di Napoli all'istanza dall'Incarnato presentata non dà, comunque luogo, ad omessa pronuncia.
“Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione
implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte”. ( Cass. ORDINANZA 30
GENNAIO 2020, N. 2153).
c.Errore nel calcolo di liquidazione del danno non patrimoniale.
, nato l'[...], alla data del sinistro (21 luglio 2007), aveva 22 anni. Parte_1
Il giudice di prime cure, facendo applicazione della Tabella del Tribunale di Milano del 2018, in auge al momento della decisione, ha erroneamente quantificato il danno da ITT (26 %), attribuendo all anni 23, e liquidando la somma di € 63.135,00 ( € 126.270,00 :2 ). Parte_1
In considerazione dell'effettiva età dell al momento del sinistro, va invece riconosciuta a Parte_1
titolo di ITT la somma di € 63.490,00 (€ 126.980,00: 2).
In ragione di quanto già liquidato dal giudice di prime cure, all spettava l'ulteriore somma Parte_1
di € 355,00, rivalutata all'attualità in € 417,48.
8
Per P 2101/2019 c/ ss. est. Parte_1 CP_1 Controparte_3 Sulla suddetta somma competono gli interessi legali sulla somma devalutata al momento del sinistro,
via via rivalutata secondo indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Interessi dal calcolarsi sulla somma devalutata, annualmente rivalutata a partire dalla data dell'incidente e fino al soddisfo.
SPESE DEL GIUDIZIO
La riforma, anche se parziale della sentenza, impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso, e vengono, quanto al primo grado di giudizio confermate nella misura liquidata nella sentenza impugnata, in ragione dell'immutazione dello scaglione di riferimento, quanto al presente grado di giudizio integralmente compensate fra e la , Parte_1 Controparte_1
ex art. 92 cpc, in ragione del rigetto dei motivi principali dell'appello. Nulla per le spese al convenuto contumace
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli
IX Sezione Civile
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero
5965/2018, pubblicata il 08 novembre 2018, proposto da , nei confronti di Parte_1 CP_4
e , in persona del legale rappresentante p.t., così dispone:
[...] Controparte_1
Accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto:
a)Condanna e , in persona del legale rappresentante CP_4 Controparte_1
p.t, in solido fra loro, al pagamento, in favore di , della somma di € 417,48, oltre Parte_1
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2101/2019 c/ e ss. est. Parte_1 Per_1 CP_1 Controparte_3 interessi e rivalutazione da calcolarsi come in parte motiva, da aggiungersi a quanto già liquidato dal
Tribunale di Napoli nella sentenza n. 5965/2018, pubblicata l' 08 novembre 2018
B) Condanna e , in persona del legale rappresentante CP_4 Controparte_1
p.t, in solido fra loro, al pagamento delle spese e competenze di causa, quanto al primo grado con conferma della liquidazione operata nella sentenza impugnata. Quanto al presente grado di giudizio integralmente compensate, ex art. 92 cpc, fra e la . Parte_1 Controparte_1
Nulla per le spese a . CP_4
Così deciso il,17.01.2025
Il Giudice Ausiliario Estensore IL PRESIDENTE
dr. Maria Pia Gigliola Matarrese dr. Pasquale Maria Cristiano
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2101/2019 c/ e ss. est. Parte_1 Per_1 CP_1 Controparte_3