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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12193/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.10.2024 da
1) Parte_1 nato a [...]-Chiovenda (VB) il 07.04.1944 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marco Pomi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marco Pomi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 01.09.1969
(anno 1969, atto n. 1459, registro 01, parte II, serie A)
Separati con sentenza N. 77934/2014 R.G. del Tribunale di Milano emessa il 12.05.2015
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza N. 77934/2014 R.G. del Tribunale di Milano emessa il 12.05.2015.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“eliminare la condizione: “Il coniuge si obbliga a versare entro il Parte_1
31 di ogni mese la somma di € 200,00 come obbligo di mantenimento della sig.ra ” ed OMOLOGARE la nuova seguente condizione in modifica del verbale di Parte_2 separazione consensuale avanti al Tribunale di Milano del 6.03.2015 nel procedimento rubricato al
n. RG 77394/14 e del decreto di omologa del 12.05.2015:
“Il sig. provvederà ad assistere moralmente e materialmente la sig.ra Parte_1 Pt_2
senza corrispondere mensilmente alla medesima un contributo di mantenimento”;
[...]
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza N. 77934/2014 R.G. del
Tribunale di Milano emessa il 12.05.2015, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.10.2024 da
1) Parte_1 nato a [...]-Chiovenda (VB) il 07.04.1944 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marco Pomi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marco Pomi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 01.09.1969
(anno 1969, atto n. 1459, registro 01, parte II, serie A)
Separati con sentenza N. 77934/2014 R.G. del Tribunale di Milano emessa il 12.05.2015
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza N. 77934/2014 R.G. del Tribunale di Milano emessa il 12.05.2015.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“eliminare la condizione: “Il coniuge si obbliga a versare entro il Parte_1
31 di ogni mese la somma di € 200,00 come obbligo di mantenimento della sig.ra ” ed OMOLOGARE la nuova seguente condizione in modifica del verbale di Parte_2 separazione consensuale avanti al Tribunale di Milano del 6.03.2015 nel procedimento rubricato al
n. RG 77394/14 e del decreto di omologa del 12.05.2015:
“Il sig. provvederà ad assistere moralmente e materialmente la sig.ra Parte_1 Pt_2
senza corrispondere mensilmente alla medesima un contributo di mantenimento”;
[...]
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza N. 77934/2014 R.G. del
Tribunale di Milano emessa il 12.05.2015, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni