Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 08/01/2026, n. 69
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto l'eccezione inammissibile poiché non sollevata nel ricorso introduttivo del primo grado. Nel merito, ha considerato l'avviso di accertamento sufficientemente motivato, contenente tutti gli elementi necessari per la comprensione della pretesa tributaria e l'esercizio del diritto di difesa, escludendo l'obbligo di allegazione delle delibere comunali.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia sulla eccezione relativa alla mancata contestazione del secondo motivo di ricorso

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, evidenziando che la circolare MEF n. 9/1993 era relativa all'ICI e non alla TARI, che non prevede tale esenzione. Ha inoltre precisato che l'oggetto dell'imposizione erano fabbricati e non terreni agricoli. La mancata contestazione dell'esenzione non costituiva riconoscimento del diritto, essendo onere della contribuente provare i presupposti di fatto e di diritto. Le sentenze citate dalla contribuente erano relative a contenziosi tra parti diverse e aventi ad oggetto l'IMU, oltre a non essere passate in giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 08/01/2026, n. 69
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 69
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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