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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 08/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORLEO LUIGI, Presidente e Relatore
GENOVIVA PIETRO, Giudice
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2810/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mottola - Via Dario Lupo 32 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1805/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
1 e pubblicata il 22/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 125387 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1805 del 13.10.2022 e depositata in data 22.12.2022 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 125387 emesso dal Comune di Mottola il 25-10-2021, notificato il 5.11.2021 per il mancato pagamento della TARI dovuta per gli anni di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e dichiarava compensate tra le parti le spese di lite.
Con l'appello ritualmente proposto, la contribuente denuncia:
1) Violazione dell'art. 112 cpc - omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di motivazione - violazione dell'art. 7 l. 212/2000, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 cpc e dell'art. 111 co. 6 Cost.;
2) Violazione dell'art. 112 c.p.c. - omessa pronuncia sulla eccezione relativa alla mancata contestazione del secondo motivo di ricorso - difetto di motivazione e/o motivazione contraddittoria e/o apparente – violazione circolare MEF n. 9/1993 - contrasto con precedenti giudicati - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Il Comune di Mottola non si è costituito e non ha svolto alcuna difesa in questo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di gravame, oltre che inammissibile, è infondato.
Ed invero, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la contribuente non proponeva alcuna eccezione di difetto di motivazione dell'avviso impugnato, neanche sotto il profilo della mancata allegazione di atti richiamati nello stesso avviso impugnato (art. 7 legge n. 212/2000). Solo a seguito della costituzione in giudizio in data 12/5/2022 e del contestuale deposito da parte del Comune resistente di alcuni documenti (delibere del consiglio comunale di approvazione delle tariffe TARI per gli anni di imposta 2015, 2016, 2017 e 2018; regolamento comunale IUC Comune di Mottola) la contribuente eccepiva, con le controdeduzioni depositate il 4/10/2022, l'illegittimità della produzione documentale che avrebbe dovuto essere allegata all'avviso di accertamento impugnato, aggiungendo che "la tardiva produzione documentale dimostra che l'avviso di accertamento era privo di una congrua motivazione cioè non era in grado di esternare e rendere inintelligibili la genesi della pretesa impositiva".
Come si è già detto, però, tale eccezione non era proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed è pertanto inammissibile.
Essa è comunque infondata, giacché l'avviso impugnato contiene tutte le indicazioni idonee e sufficienti a dare contezza dei presupposti normativi e fattuali, nonché delle ragioni e dei criteri di quantificazione della pretesa tributaria, ferma restando l'inesistenza di alcun obbligo di allegazione allo stesso accertamento delle delibere adottate dall'ente territoriale, trattandosi di atti generali soggetti a pubblicità legale e la cui conoscibilità è conseguentemente presunta. Ed è noto che il requisito motivazionale dall'atto impositivo richiede, oltre alla puntualizzazione degli estremi oggettivi e soggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di limitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass n. 21571/2004; n. 26431/2017). Nel caso in esame, l'avviso di accertamento impugnato dalla contribuente contiene certamente tutti gli elementi necessari a farle conoscere l'iter logico- giuridico seguito per la determinazione della pretesa tributaria relativa agli anni di imposta 2015-2018; in esso sono indicati, oltre alla normativa primaria e secondaria di riferimento (ivi comprese le specifiche delibere comunali), per ogni singolo immobile oggetto di imposizione, i dati catastali, l'ubicazione, il periodo e la percentuale di possesso, la categoria catastale, il valore imponibile, l'aliquota applicata, l'importo dovuto per acconto e per saldo.
Tutti questi dati hanno consentito alla contribuente di ben comprendere le ragioni giuridiche e di fatto poste a fondamento dell'avviso e di esercitare compiutamente il suo diritto di difesa.
Anche il secondo motivo di gravame non ha fondamento giuridico poiché la richiamata circolare del MEF
n. 9/1993 riguardava esclusivamente l'ICI per la quale l'art. 7 lett. h) d.lgs. n. 504/1992 prevedeva l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 legge n. 984/1977.
Alcuna esenzione prevede invece la legge per la TARI, senza contare che, nel caso di specie, oggetto di imposizione non sono terreni agricoli ma fabbricati accatastati in A/3-03 (abitazione di tipo economico). La circostanza poi che il Comune non abbia contestato la deduzione circa l'inserimento tra i Comuni montani e la conseguente esenzione è dovuta al fatto che essa non costituiva censura specifica del ricorso introduttivo, ma se ne faceva semplicemente cenno nella premessa dello stesso atto.
In ogni caso, la mancata contestazione non significa in alcun modo riconoscimento del diritto, anche perché, trattandosi di esenzione, era onere della contribuente fornire la prova della sussistenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto.
Quanto infine all'eccezione di giudicato che, a dire della contribuente, si sarebbe formato su detta esenzione, osserva il collegio che le sentenze nn. 1907/2018 e 250/2020 erano pronunciate dalla
Commissione tributaria di provinciale di Taranto, rispettivamente in data 2.11.2018 e 5.3.2020, all'esito di ricorsi proposti da tale Nominativo_2 nei confronti del Comune di Massafra ed avevano ad oggetto l'IMU, mentre la sentenza n. 945/2015 era pronunciata dallo stesso giudice il 12.3.2015 su ricorso proposto da Nominativo_1 sempre nei confronti del Comune di Massafra, sicché non si comprende come possano fare stato nel presente giudizio pendente tra altre parti ed avente oggetto diverso.
Dette sentenze sono peraltro prive dell'attestazione di passaggio in giudicato.
Alla luce delle considerazioni esposte l'appello deve essere respinto.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, Sezione XXIX di Taranto – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORLEO LUIGI, Presidente e Relatore
GENOVIVA PIETRO, Giudice
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2810/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mottola - Via Dario Lupo 32 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1805/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
1 e pubblicata il 22/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 125387 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1805 del 13.10.2022 e depositata in data 22.12.2022 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 125387 emesso dal Comune di Mottola il 25-10-2021, notificato il 5.11.2021 per il mancato pagamento della TARI dovuta per gli anni di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e dichiarava compensate tra le parti le spese di lite.
Con l'appello ritualmente proposto, la contribuente denuncia:
1) Violazione dell'art. 112 cpc - omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di motivazione - violazione dell'art. 7 l. 212/2000, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 cpc e dell'art. 111 co. 6 Cost.;
2) Violazione dell'art. 112 c.p.c. - omessa pronuncia sulla eccezione relativa alla mancata contestazione del secondo motivo di ricorso - difetto di motivazione e/o motivazione contraddittoria e/o apparente – violazione circolare MEF n. 9/1993 - contrasto con precedenti giudicati - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Il Comune di Mottola non si è costituito e non ha svolto alcuna difesa in questo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di gravame, oltre che inammissibile, è infondato.
Ed invero, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la contribuente non proponeva alcuna eccezione di difetto di motivazione dell'avviso impugnato, neanche sotto il profilo della mancata allegazione di atti richiamati nello stesso avviso impugnato (art. 7 legge n. 212/2000). Solo a seguito della costituzione in giudizio in data 12/5/2022 e del contestuale deposito da parte del Comune resistente di alcuni documenti (delibere del consiglio comunale di approvazione delle tariffe TARI per gli anni di imposta 2015, 2016, 2017 e 2018; regolamento comunale IUC Comune di Mottola) la contribuente eccepiva, con le controdeduzioni depositate il 4/10/2022, l'illegittimità della produzione documentale che avrebbe dovuto essere allegata all'avviso di accertamento impugnato, aggiungendo che "la tardiva produzione documentale dimostra che l'avviso di accertamento era privo di una congrua motivazione cioè non era in grado di esternare e rendere inintelligibili la genesi della pretesa impositiva".
Come si è già detto, però, tale eccezione non era proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed è pertanto inammissibile.
Essa è comunque infondata, giacché l'avviso impugnato contiene tutte le indicazioni idonee e sufficienti a dare contezza dei presupposti normativi e fattuali, nonché delle ragioni e dei criteri di quantificazione della pretesa tributaria, ferma restando l'inesistenza di alcun obbligo di allegazione allo stesso accertamento delle delibere adottate dall'ente territoriale, trattandosi di atti generali soggetti a pubblicità legale e la cui conoscibilità è conseguentemente presunta. Ed è noto che il requisito motivazionale dall'atto impositivo richiede, oltre alla puntualizzazione degli estremi oggettivi e soggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di limitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass n. 21571/2004; n. 26431/2017). Nel caso in esame, l'avviso di accertamento impugnato dalla contribuente contiene certamente tutti gli elementi necessari a farle conoscere l'iter logico- giuridico seguito per la determinazione della pretesa tributaria relativa agli anni di imposta 2015-2018; in esso sono indicati, oltre alla normativa primaria e secondaria di riferimento (ivi comprese le specifiche delibere comunali), per ogni singolo immobile oggetto di imposizione, i dati catastali, l'ubicazione, il periodo e la percentuale di possesso, la categoria catastale, il valore imponibile, l'aliquota applicata, l'importo dovuto per acconto e per saldo.
Tutti questi dati hanno consentito alla contribuente di ben comprendere le ragioni giuridiche e di fatto poste a fondamento dell'avviso e di esercitare compiutamente il suo diritto di difesa.
Anche il secondo motivo di gravame non ha fondamento giuridico poiché la richiamata circolare del MEF
n. 9/1993 riguardava esclusivamente l'ICI per la quale l'art. 7 lett. h) d.lgs. n. 504/1992 prevedeva l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 legge n. 984/1977.
Alcuna esenzione prevede invece la legge per la TARI, senza contare che, nel caso di specie, oggetto di imposizione non sono terreni agricoli ma fabbricati accatastati in A/3-03 (abitazione di tipo economico). La circostanza poi che il Comune non abbia contestato la deduzione circa l'inserimento tra i Comuni montani e la conseguente esenzione è dovuta al fatto che essa non costituiva censura specifica del ricorso introduttivo, ma se ne faceva semplicemente cenno nella premessa dello stesso atto.
In ogni caso, la mancata contestazione non significa in alcun modo riconoscimento del diritto, anche perché, trattandosi di esenzione, era onere della contribuente fornire la prova della sussistenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto.
Quanto infine all'eccezione di giudicato che, a dire della contribuente, si sarebbe formato su detta esenzione, osserva il collegio che le sentenze nn. 1907/2018 e 250/2020 erano pronunciate dalla
Commissione tributaria di provinciale di Taranto, rispettivamente in data 2.11.2018 e 5.3.2020, all'esito di ricorsi proposti da tale Nominativo_2 nei confronti del Comune di Massafra ed avevano ad oggetto l'IMU, mentre la sentenza n. 945/2015 era pronunciata dallo stesso giudice il 12.3.2015 su ricorso proposto da Nominativo_1 sempre nei confronti del Comune di Massafra, sicché non si comprende come possano fare stato nel presente giudizio pendente tra altre parti ed avente oggetto diverso.
Dette sentenze sono peraltro prive dell'attestazione di passaggio in giudicato.
Alla luce delle considerazioni esposte l'appello deve essere respinto.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, Sezione XXIX di Taranto – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.