Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
5012/2024 R.G.A.C.
La Corte composta dai magistrati
Dr.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dr. ssa Carlotta Calvosa Consigliere
ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile indicata in epigrafe avente ad oggetto il reclamo ex art 473 bis. 24 cpc avverso il provvedimento emesso il 23/9/2024 dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento R.G. n. 45944/2023
e pendente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Zeila Novelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti - RECLAMANTE
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Vincenzo Di Simone che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
-RECLAMATO
Con l'intervento del P.G. presso la Corte d'Appello
FATTO E DIRITTO
Co Con l'ordinanza reclamata, il del Tribunale di Roma, adito dalla per la regolamentazione del PT regime di affidamento del figlio (n. a Roma il 19.08.2018), ha _1
. affidato il minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, assegnataria della casa familiare,
. regolato la frequentazione padre/figlio, stabilendo che stia col a fine settimana _1 CP_1 alterni (venerdì/domenica), due pomeriggi a settimana, pernottando presso di lui laddove il weekend è di pertinenza della madre (e ripartendo anche i giorni di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta, e le vacanze estive),
Il GD, tra l'altro e per quel che qui interessa, ha rilevato che
. entrambi i genitori sono coinvolti attivamente nella vita del figlio, affetto da un “disturbo misto dello sviluppo con ritardo psicomotorio prevalente nell'area linguistica”, ma è la madre a rappresentare la figura genitoriale di riferimento per , _1
. la militare, ha dichiarato un reddito netto di euro 1.800 per 13 mensilità, mentre il , PT CP_1 sottufficiale dell'esercito, ha dichiarato un reddito netto di circa 2.000 euro per 13 mensilità ed è onerato di finanziamenti per euro 695 mensili, risultando entrambi comproprietari al 50% della casa familiare gravata da un mutuo cointestato per euro 780 mensili, corrisposti integralmente dalla PT
. va tenuto conto degli ampi tempi di permanenza del minore presso il padre e del fatto che costui dovrà sostenere dei costi per una nuova abitazione ove poter ospitare anche il figlio.
Il 4.10.2024 ha proposto reclamo la (classe 1986), la quale ha dedotto che PT
. oltre ad avere un reddito inferiore, la deducente paga integralmente il mutuo della casa familiare, per la quale il ha da sempre provveduto, secondo gli accordi in essere, al pagamento di condominio e CP_1 utenze.
. i finanziamenti contratti dal reclamato per euro 695 mensili non sono stati accesi per l'acquisto di arredi della casa familiare e per l'acquisto dell'auto in uso alla famiglia, risultando dalla documentazione in atti che i) l'unico finanziamento cointestato, acceso nel maggio 2018, comporta rate mensili di circa 60 euro che vengono addebitate sul conto corrente che, pur cointestato, è alimentato dallo stipendio della deducente e dal
50% dell'assegno unico per il figlio minore, ii) quanto agli arredi della casa familiare, gli esborsi del si limitano ad € 1.220 per l'acquisto di un climatizzatore (come da bonifico in entrata sul conto CP_1 cointestato del 13/06/2022) e ad euro 763,84 per “acquisto materiale” con bonifico dal proprio conto personale risalente a giugno 2022, iii) la cameretta di è stata acquistata in via esclusiva dalla _1 deducente come risulta dal bonifico del 3.5.2023 partito dal conto cointestato (ma alimentato dalla reclamante), iv) per quanto si evince dal suo conto corrente, il , già prima dell'acquisto della casa CP_1 familiare risalente al 20.6.2022, aveva altri finanziamenti personali -quali ad esempio quelli con Agos Ducato
s.p.a. e Findomestic- che ha semplicemente riunito con le operazioni di cessione e delega effettuate in data
16.11. 2022 con Banca di Sconto s.p.a., al fine di ottenere tassi più vantaggiosi, v) l'autovettura che si assume destinata all'uso della famiglia è a lui intestata esclusivamente, come risulta da visura PRA,
. in merito ai costi per la nuova abitazione, il , che già beneficia dello sgravio del 50% degli interessi CP_1 passivi del mutuo, potrà, in qualità di sottoufficiale dell'esercito italiano, disporre di alloggi concessi dall'arma di appartenenza a costi ridotti,
. in sostanza il primo Giudice ha fatto leva, senza introdurre modifiche, su una situazione che vedeva l'esponente gravata dell'intero mutuo della casa familiare a fronte del pagamento da parte del di CP_1 condominio, utenze e mensa scolastica del figlio erano sostenuti dal , costi che ora, a seguito del CP_1 provvedimento del GD, graveranno sulla deducente con una disparità cui potrà ovviarsi o disponendo che il mutuo sia pagato al 50% o ponendo a carico di controparte un contributo al mantenimento del minore. Ha chiesto quindi alla Corte di porre a carico del un assegno mensile di euro 300 quale CP_1 contributo al mantenimento del figlio minore , oltre al 50 % delle spese straordinarie, e, in via _1 subordinata, disporre, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione, da parte del , delle fatture relative CP_1 all'acquisto degli arredi della casa familiare e della copia dei contratti di finanziamento dallo stesso contratti, con vittoria di spese di lite.
Nel costituirsi, il reclamato ha dedotto che
. il reclamo è inammissibile in quanto 1) il provvedimento emesso dal GD è da considerarsi un “provvisorio del provvisorio” che fissa una nuova udienza al 15.4.2025 all'esito della quale il Tribunale si riserva di confermare, modificare o integrare i provvedimenti già emessi, subordinatamente alla verifica dell'andamento della frequentazione , 2) non evidenzia errori del provvedimento impugnato, Persona_2 tendendo a sollecitare una nuova valutazione del merito in questa sede preclusa,
. non sussistono i presupposti per derogare al regime ordinario del mantenimento diretto, considerato che i tempi di permanenza di con il padre sono sostanzialmente pari a quelli che il bambino passa con _1 la madre,
. i finanziamenti del deducente sono serviti a finanziare spese familiari, non emergendo dalla documentazione prova del contrario, e, comunque, ove fosse provato il contrario, conterebbe non la natura dell'impegno ma l'incidenza dell'ammortamento sul reddito a disposizione del , CP_1
. la che ha preannunciato di voler agire perché il deducente partecipi al pagamento del mutuo, non PT tiene conto che il deducente non paga più condominio e utenze della casa familiare ma si fa carico, per la nuova abitazione, del canone di 500 euro mensili e degli oneri accessori,
. la possibilità di avere un'abitazione di servizio è solo eventuale, vista la scarsità degli alloggi disponibili su
Roma, alloggi peraltro caratterizzati da un precario stato manutentivo, poco adatto al minore cosa di cui
“evidentemente alla non importa”. PT
Il reclamato ha chiesto, dunque, alla Corte di dichiarare inammissibile il reclamo e, in subordine, di rigettarlo.
La reclamante ha, con note del 7.2.2025, contestato l'avversa eccezione di inammissibilità del reclamo, segnalato che trascorre con il padre una quantità di tempo inferiore a quello trascorso con la _1 deducente, rilevato la novità e relativa inammissibilità dei fatti -azione per il pagamento del mutuo da parte del e oneri gravanti sul predetto per la nuova abitazione- ex adverso dedotti “al punto 3, lett b) CP_1 della memoria difensiva”, la scelta del di non voler usufruire degli alloggi concessi dall'esercito CP_1
(di cui non è provato il cattivo stato di manutenzione) non può arrecare un pregiudizio all'esponente.
La ha, dunque, insistito per l'accoglimento del reclamo e ha chiesto lo stralcio di deduzioni e -punto PT
3, lett. b) della memoria difensiva- e documenti -nn. 3 e 4-, oltre che l'espunzione della frase “ma di tutto questo evidentemente alla ER non importa” contenuta nella stessa memoria, da considerarsi denigratoria.
In data 14.2.2025, il reclamato, nel riportarsi a quanto già dedotto, ha fatto presente che l'attuale regolamentazione è l'unica che consente, sia pure tra non poche difficoltà, al deducente di restare vicino al piccolo , affetto da autismo, che può contare solo sui genitori, vivendo le famiglie d'origine lontano _1 da Roma.
In data 17.2.2025, la reclamante ha contestato le avverse deduzioni e insistito nelle proprie.
È pervenuto il parere del PG.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del reclamo, proposto avverso un provvedimento emesso ai sensi dell'art 473 bis.22, cpc, norma espressamente richiamata dal Giudice delegato, e volto ad emendare errori decisionali che si assumono commessi dal primo Giudice.
Prima di entrare nel merito delle censure, giova rilevare che, stante la natura provvisoria e urgente che connota il provvedimento reclamato, e in ragione della valutazione necessariamente sommaria delle circostanze assunte a base fattuale della pronuncia, in questa sede dovrà unicamente verificarsi se il giudice di prime cure, nell'emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti sia incorso in errori o vizi logici manifesti, che possano giustificarne la riforma.
In mancanza delle suddette condizioni, per la eventuale modifica del provvedimento temporaneo ed urgente sotto i profili non emendabili nella presente sede deve necessariamente rinviarsi alla già iniziata fase di merito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove è consentita al giudice una più piena e adeguata cognizione delle questioni già esaminate sulla base di una cognizione solo sommaria.
Tanto premesso, non risulta che il provvedimento presenti elementi di manifesta incongruenza, visto che
. la riconduce la “disparità di trattamento economico” al fatto di essere gravata, “secondo accordi” PT presi col , dell'intero mutuo della casa familiare a fronte dell'impegno di costui di farsi carico di CP_1 costi -condominio, utenze e mensa scolastica del figlio- che ora graveranno sulla deducente,
. la reclamante lamenta che il primo Giudice abbia preso atto di tale situazione, senza modificarla, ciò cui tuttavia non può non obiettarsi che l'alternativa alla previsione del contributo e cioè “dispo[rre] che il mutuo sia pagato al 50%” (cfr reclamo 8) è questione che esula dall'ambito dei provvedimenti provvisori ed urgenti dei quali in questa sede si controverte,
. per il resto, non si ravvisa il dedotto divario economico, ove si consideri a) che ad una retribuzione lievemente inferiore della fa da contraltare un maggior esborso del per l'alloggio, non PT CP_1 potendo la prima opporre un generico obbligo del di fruire degli alloggi di servizio, alloggi la cui CP_1 disponibilità non è verificata in concreto, e b) che sostanzialmente pari sono i tempi di permanenza presso ciascun genitore, trascorrendo il figlio 7 giorni su 14 con il padre.
La subordinata va respinta, trattandosi di attività istruttoria preclusa in questa fase di reclamo che consente, ove “indispensabile” (art 473 bis.24, cpc), l'assunzione di sommarie informazioni.
Va respinta altresì la richiesta di cancellazione, non risultando la frase “ma di tutto questo evidentemente alla non importa” superare i limiti dell'ordinaria dialettica processuale. PT
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo di cui in epigrafe, così provvede:
. rigetta il reclamo,
. condanna la reclamante al rimborso, in favore del reclamato, delle spese di lite che liquida in € 2500 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), IVA CPA come per legge,
. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte della reclamante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato se dovuto.
Si comunichi.
Roma, 25/3/2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Dr.ssa Sofia Rotunno