Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/06/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 506/2021 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta da:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 506/2021 R..G., posta in decisione con provvedimento dell'8.4.2025 emesso in esito alla udienza del 3.4.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, in persona dell'Amministratore Unico, , P. I. Parte_1 Parte_2
, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliata in Siderno, Via P.IVA_1
Indipendenza, 14, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Satira che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti e domiciliata presso lo studio del difensore
Appellante
Contro
in persona del Sindaco p.t., Cod. Fisc. , Controparte_1 P.IVA_2
Appellato contumace
Oggetto: appalto di opere pubbliche– appello avverso la sentenza n. 170/2021, emessa e pubblicata il 01/03/2021 dal Tribunale di Locri
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.,
l'unica parte costituita ha così precisato le conclusioni: L'Avv. Salvatore Satira, nell'interesse della precisa le conclusioni riportandosi all'atto Parte_1
d'appello, nonché a tutti gli scritti difensivi depositati, richieste ed alle conclusioni
1
FATTO E DIRITTO
Il con atto di citazione notificato il 13.11.2018, proponeva Controparte_1
opposizione ex art. 645 cpc avverso il decreto ingiuntivo n. 366/2018 emesso dal
Tribunale di Locri con cui era stato ingiunto ad esso opponente il pagamento dell'importo di €.147.086,00 oltre accessori, spese e competenze della fase monitoria in favore della società odierna appellata. Deduceva l'insussistenza dei presupposti per la emissione del decreto ingiuntivo, per mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 cpc, in quanto la domanda era fondata esclusivamente sulla produzione della fattura del 20.07.2015 emessa per il pagamento del quarto e ultimo SAL relativo al contratto di appalto stipulato tra le parti il 12.3.2011, che era stato espressamente contestato.
Per questi motivi
, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
La , costituendosi, contestava l'atto di opposizione e deduceva che Parte_1 il aveva riconosciuto come dovuto l'importo richiesto in sede monitoria tanto CP_1
con il certificato di pagamento n. 4 che con il verbale di accertamento dell'11.8.2015 ove veniva specificato l'ammontare complessivo della somma risultante dal contratto di appalto. Quanto alle eccezioni di mancata ultimazione dei lavori, osservava che il debitore avrebbe dovuto eccepire l'inadempimento in costanza di rapporto e non in fase conclusiva. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione ed, in subordine, il pagamento della somma ingiunta a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
Con sentenza n. 170/2021, pubblicata il 01/03/2021, il Tribunale di Locri, così statuiva:
a) Accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 366/2018 emesso dal Tribunale di Locri;
b) Rigetta la domanda proposta dall'opposto in via subordinata;
c) Compensa le spese del giudizio.
Il Tribunale motivava la decisione esponendo che nel contratto di appalto con la PA, la somma che l'appaltatore richiede con l'emissione della fattura è quella accertata in contraddittorio con la stazione appaltante, che, mediante la direzione dei lavori, redige il Parte SAL, che viene poi approvato dal Ottenuta detta approvazione la somma richiesta
2 diviene certa ed esigibile con l'emissione del certificato di pagamento. Affermava il
Tribunale che risultava dagli atti di causa che il aveva contestato alla società CP_1 appaltatrice l'effettuazione di alcune opere e che, proprio in ordine al quarto SAL, aveva invitato la società a provvedere alla realizzazione delle opere incompiute, senza che a ciò fosse seguito un adempimento da parte della società. Per tali motivi, revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda svolta dalla opposta ex art. 2041 c.c., con compensazione delle spese di lite.
La , con atto di citazione notificato in data 30.9.2021, proponeva Parte_1
tempestivo appello eccependo l'erroneità della sentenza nella parte in cui, revocato il decreto ingiuntivo, in Tribunale aveva omesso di riconoscere la sussistenza di un credito residuo a favore di per € 62.300,00, risultante dalle prove versate in Parte_1
atti. Rilevava che il giudice di primo grado, erroneamente, si era limitato ad affermare che la fattura non potesse costituire prova del credito senza considerare il contenuto del certificato di pagamento n 4 del 12.04.2016, riveduto, defalcato e corretto, che riportava un “saldo positivo” in favore della Ditta con le seguente dicitura “.si può pagare all'impresa la rata.”. Concludeva, pertanto, chiedendo che, in accoglimento dell'appello, fosse pronunziata la condanna del al pagamento di detta somma. Controparte_1
Nonostante la regolarità della notifica della impugnazione, il non si Controparte_1
costituiva e, pertanto, con provvedimento del 4.4.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e debba essere accolto.
Risulta dagli atti che, con contratto di appalto del 10.03.2011, REP. N. 2/11, il CP_1 ha affidato all'impresa i lavori di intervento integrato di
[...] Parte_1
sistemazione idrogeologica del territorio comunale, per i quali veniva pattuito un corrispettivo dovuto dal “per il pieno e perfetto adempimento del contratto” di € CP_1
399.445,47, somma comprensiva di oneri per la sicurezza per € 8.340,00.
Detto contratto prevedeva, all'art. 5 n. 3), che i pagamenti delle spettanze della ditta appaltatrice sarebbero stati effettuati al maturare di stati di avanzamento di importo non inferiore a € 75.000,00 al netto del ribasso d'asta. I lavori venivano consegnati con relativo verbale, in data 30.03.2011, ma venivano sospesi in data 20.08.2012 e successivamente ripresi parzialmente in data 19.10.2012. Risulta ancora che, nel corso del rapporto, era stata approvata una perizia di variante, tenuto conto delle nuove situazioni di fatto emerse e che l'impresa affidataria aveva sottoscritto ed accettato l'atto di sottomissione stipulato a seguito della perizia nel mese di novembre dell'anno 2012. A
3 seguito di diffide da parte della DL e del RUP, dovute alla mancata ripresa dei lavori da parte della società, veniva fissato nuovo termine per l'ultimazione degli stessi entro il
16.02.2015 ed il relativo verbale veniva sottoscritto con riserva dall'impresa. In data
08.07.2014 il Direttore dei Lavori redigeva relazione sulle riserve iscritte nel verbale di ripresa dei lavori del 10.06.2014, nella quale veniva rappresentato l'inadempimento persistente da parte dell'appaltatrice, che non aveva, a quella data, mai ripreso i lavori nonostante i numerosi solleciti ed evidenziando che nello stato avanzamento dei lavori erano state contabilizzate lavorazioni previste in perizia e l'impresa non aveva iscritto alcuna riserva nel registro di contabilità. Aggiungeva la DL che i lavori relativi alle briglie nell'alveo della fiumara di per i quali era stato stilato il verbale di ripresa CP_1
parziale, non erano mai stati effettivamente completati. Il R.U.P. comunale aveva, nelle more, già provveduto a liquidare i certificati di pagamento relativi ai SAL n. 1, 2 e 3.
Risulta ancora dagli atti depositati che in data 25.06.2015 la Parte_1
aveva comunicato a mezzo pec l'avvenuta ultimazione dei lavori riguardanti la rupe rocciosa sovrastante l'abitato di ed emesso in relazione al 4° stato avanzamento CP_1
lavori trasmesso al RUP, fattura del 20/07/2015 per un importo totale, comprensivo di
IVA, pari a 184.342,00.
A seguito di convocazione, in data 08.08.2015, veniva effettuato un sopralluogo presso il cantiere, al fine di attestare, con verbale di accertamento, l'ultimazione dei lavori. Con il suddetto verbale, il dirigente dell'area tecnica accertava “gravissime negligenze, consistenti in scostamenti tra il progettato, l'eseguito ed il contabilizzato, totale carenza della prescritta regola d'arte, difetti di qualità dei materiali impiegati, nonché nella quantità e consistenza delle opere in esse contemplate.“.
Sempre nel medesimo verbale di accertamento l'ente dichiarava di non riconoscere quanto già liquidato con i Certificati di pagamento n. 1-2, ovvero tutte le somme contabilizzate per lavorazioni eseguite in alveo della limitandosi a Controparte_2 riconoscere le somme inerenti tutte le altre lavorazioni eseguite, oggetto dell'appalto, non ricadenti nell'alveo fluviale, da liquidare e/o già liquidate. Il Dirigente dell'Area Tecnica comunicava pertanto in data 11.08.2015 Ordine di Servizio al Direttore dei Lavori, affinchè entro 10 giorni, lo stesso provvedesse a redigere previe opportune verifiche, controlli e riscontri, le correzioni alla contabilità, operasse la defalcazione degli importi delle opere non riconosciute, verificasse quanto liquidare con il 4° S.A.L., da rivedere e correggere. Veniva altresì ordinato all'Ufficio di Ragioneria Comunale, la restituzione
4 della fattura del 20/07/2015 inerente la liquidazione del 4° S.A.L originariamente trasmesso.
Il suddetto ordine veniva trasmesso nella medesima data anche alla ditta appaltatrice a mezzo pec. Con missiva avente pari data, il Direttore dei Lavori, dando atto di avere presentato il 4° SAL e delle riserve mosse dal Direttore dell'Ufficio Tecnico, ordinava l'esecuzione di lavori di sistemazione dettagliatamente elencati, al fine di rendere collaudabili le opere. In data 12/04/2016 il Direttore dei Lavori, con missiva sottoscritta ed indirizzata all'Ufficio Tecnico, comunicava di aver provveduto alla rielaborazione del
4° SAL, che trasmetteva in allegato, unitamente al registro di contabilità, libretto delle misure ed ad una versione in bozza di certificato di pagamento per un importo di
62.300,00.
In atti risulta, altresì, depositata la copia di una pec inviata in data 14.04.2016 dalla
[...] all'indirizzo dell' Ing. Direttore dei Lavori, con la quale Parte_1 Persona_1
viene richiesto il pagamento del 4° SAL.
Nessuna delle parti inviava ulteriori comunicazioni né compiva ulteriori atti.
La agiva, pertanto, in sede monitoria ottenendo il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 366/2018 del 19.9.2018 per € 147.086,00 oltre accessori.
Ad avviso dell'appellante, al netto delle decurtazioni, ed a prescindere da ogni altro adempimento e/o inadempimento, la PA aveva cristallizzato e riconosciuto senza riserve il credito in capo all'appaltatore con la formula contenuta nella bozza di certificato di pagamento nella quale si leggeva “certifica che ai termini dell'art. 10 del capitolato di appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 62.300,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge. Diconsi: (sessantaduemilatrecento/00).”
Ritiene la Corte che, come affermato dalla società appellante, debba essere riconosciuto in suo favore il credito risultante dal 4 SAL riveduto e corretto del 12.4.2016, documento che, come risulta dall'atto di opposizione, è stato regolarmente ricevuto dal CP_1
senza che, sullo stesso, siano state mosse contestazioni.
Invero, il Direttore dei Lavori, redigendo lo stato avanzamento lavori n. 4 “riveduto e corretto”, sulla scorta dell'allegato registro di contabilità, ha determinato l'ammontare del credito spettante all'impresa.
Peraltro, deve evidenziarsi che, tenuto conto del regime dell'IVA applicato al contratto, pari al 22%, detto credito – indicato nel citato registro di contabilità ad € 62.300,00 –
5 doveva ritenersi, sommati gli oneri fiscali, superiore all'importo di € 75.000,00 fissato in contratto per la emissione del SAL.
Alle indicazioni del DL con tenute nel 4 SAL riveduto e corretto sulla scorta del Registro di contabilità, non risulta che il abbia mosso alcuna contestazione, a differenza di CP_1
quanto avvenuto, invece, rispetto all'originario 4 SAL, al quale era seguita la richiesta da parte del RUP di esecuzione di alcune opere e ricontabilizzazione delle spettanze della impresa.
In assenza di contestazioni formulate secondo i tempi e nelle modalità previsti dalla normativa in materia, deve ritenersi che il credito della impresa sia quello riportato nel registro di contabilità, determinato, come già detto, previa rivalutazione (come espressamente richiesto dall'Ufficio Tecnico) delle somme già corrisposte in esito ai primi tre SAL –in € 62.300,00 da maggiorarsi di IVA al 22%.
La Suprema Corte ha affermato, in materia che in tema di appalto, sebbene lo stato di avanzamento dei lavori non abbia valore di confessione a favore della parte del contratto diversa da quella che lo forma o nel cui interesse è formato, quando esso sia stato formato dall'appaltatore o nel suo interesse, esso fa piena prova se non ne venga contestato il contenuto.
Seppur deve affermarsi che la “bozza di certificato di pagamento” non può certamente costituire riconoscimento del credito (proprio perché non fatta propria dalla amministrazione appaltante, che non lo ha mai sottoscritto), deve affermarsi che la mancata emissione del decreto di pagamento non sia ostativa al riconoscimento del credito in favore della impresa.
Inoltre, al riconoscimento del credito in questa sede non osta nemmeno la interdittiva antimafia dalla quale nelle more la impresa è stata attinta (circostanza non documentata dal Comune ma non contestata dalla controparte).
Invero, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del d.lgs n. 159/2011 “I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.”
In relazione a detta norma, di recente la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 23 del 26.10.2020, nell'affermare la natura della stessa quale norma di stretta
6 interpretazione, ha chiarito che «la salvezza del pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, previsti dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, del D.Lgs. n.
159/2011, si applicano solo con riferimento ai contratti di appalto di lavori, di servizi e di forniture».
Può, dunque, affermarsi che – in assenza di contestazioni mosse dal secondo le CP_1
modalità ed i tempi previsti - il credito consacrato nel “4 SAL riveduto e corretto” trasmesso al in data 12.4.2016 debba ritenersi provato e che, nonostante la CP_1
intervenuta interdittiva antimafia, tenuto conto della previsione di cui all'art. 92, 3° comma d.lgs 159/2011, come interpretata anche dalla recente decisione della Adunanza
Plenaria, debba in questa sede essere riconosciuto il credito della impresa nella misura risultante da detto 4 SAL riveduto e corretto, pari ad € 62.300,00 oltre iva nella misura del
22%, con condanna del alla corresponsione. CP_1
Detta somma deve essere maggiorata di interessi ex d.lgs 231/2002 (Cass. 1747/2025) a decorrere dalla data della prima messa in mora in atti (18.1.2017).
Stante l'accoglimento della domanda, ritiene la Corte che le spese di entrambi i gradi di giudizio, debbano essere poste a carico del CP_1
Le stesse sono liquidate avendo riguardo al valore del credito (pari ad € 62.300,00 oltre iva, ovvero € 76.000,00) e sono determinate nei valori medi (tenuto conto della complessità del giudizio) nei seguenti termini:
Giudizio di primo grado: Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00, Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00; Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00.
Giudizio di secondo grado: Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00,
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00, Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00, Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00.
Di dette spese va disposta la distrazione in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la Parte_1 Controparte_1
7 sentenza del Tribunale di Locri n. 170/2021 emessa nel procedimento RG n. 1705/2018, e pubblicata in data 01.03.2021, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto condanna il a corrispondere alla Controparte_1 la somma di € 62.300,00 oltre IVA al 22%, somma Parte_1
maggiorata di interessi ex d.lgs 231/2002 dal 18.1.2017;
2) Condanna il alla rifusione delle spese processuali in favore della Controparte_1
che liquida Parte_1
- per il primo grado del giudizio in € 14.103,00, oltre spese generali iva e cpa;
- per il secondo grado del giudizio in € 14.317,00, oltre spese generali iva e cpa;
disponendo la distrazione di dette somme in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
20/06/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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