Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/03/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. N 1445 /2024 R.G.
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di ConSIlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice nella causa iscritta a ruolo al N. 1445 /2024 R.G, proposta da :
(c. f.: ), elettivamente domiciliata in Prato, in Parte_1 C.F._1
V.le Montegrappa n. 278/E, presso lo studio dell'avv. Filomena Pellizzi dalla quale è rappresentata e difesa come da procura speciale in calce al ricorso E Pec: vvocati.prato. Email_1
e (c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
i Ross dio degli avv.ti Rossano Nardi e Sara Milani, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
E Pec: vvocati.prato. Email_3
Pec: vvocati.prato.it Email_4
avente per oggetto: separazione consensuale, a scioglimento della riserva in esito alle note scritte sostitutive dell'udienza del 26/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminati gli atti, visti il ricorso e le note scritte congiunte;
ritenuto che
sono state osservate le formalità di legge;
ritenuto altresì che, essendo i coniugi indipendenti economicamente, le condizioni concordate per il mantenimento della IG maggiorenne e non economicamente indipendente e comunque per l'assegnazione della casa familiare appaiono confacenti al superiore interesse della medesima ai sensi dell'artt. 337 sexies e 337- septies c.c.; rilevato infine che sulle pattuizioni ulteriori e non inerenti il presente procedimento, il Tribunale si limita a prenderne atto, senza pronuncia giudiziale, visto del Pubblico Ministero emesso il 10/3/2025;
P.Q.M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473.bis51. c.p.c.; Dichiara la separazione consensuale dei coniugi:
e , i quali hanno contratto matrimonio in Prato Parte_1 Controparte_1
8 io trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Prato, al n° 107, Parte 2, S. A, anno 2000, optando per il regime della separazione dei beni, dal quale è nata la IG in data 19.12.2004 Per_1
Omolog le condizioni richiamate nelle note di udienza e nei rispettivi atti difensivi, che di seguito vengono riportate:
e potranno frequentarla in modo paritario nel rispetto dei suoi impegni e della Per_1 ontà. La IG potrà permanere nel domicilio del padre quando lo vorrà. Per_1
La casa coniugale po rato, Via dell'Alloro n.150/c, in comproprietà tra i coniugi al 50%, viene assegnata alla SI.ra in quanto la IG , già Parte_1 Per_1 maggiorenne, vi abiterà unitamente a ondo i tempi ed i mo uito concordati. I coniugi stabiliscono che la residenza anagrafica della IG sarà mantenuta presso la madre. Il IG. ha trasferito, di comune accordo, Controparte_1 il domicilio presso l'abitazione de tesa di reperire in locazione una casa. 6) Il SI. verserà la somma di euro 350,00= (trecento cinquanta), Controparte_1 quale co enimento per la IG maggiorenne, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla IG.ra . Nell'assegno mensile di Parte_1 mantenimento ordinario sono ricomprese tutte le spese come da Protocollo di Famiglia applicato presso il Tribunale di Prato. Il SI. verserà il 50% delle spese straordinarie, previa esibizione delle CP_1 relative ricevute fiscali, a favore della IG . Il SI. verserà anche il Per_1 CP_1
50% delle spese straordinarie subordina onsen mbi i genitori: iscrizione e rette di scuole private, iscrizioni rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni, master e specializzazioni post universitari, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola ecc. Le spese straordinarie, non comprese nell'assegno di cui sopra, saranno divise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo il seguente schema in base al Protocollo di Famiglia applicato presso il Tribunale di Prato: Spese scolastiche per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori: 1) Tasse scolastiche;
2) libri di testo e materiale scolastico;
3) gite scolastiche senza pernottamento. Spese scolastiche da concordare: 1) Tasse scolastiche di università e/o istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3)gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero, lezioni private, ripetizioni. Spese medico/sanitarie che non necessitano di accordo: 1) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari erogati da S.S.N.; 4) ticket sanitari. Spese mediche sanitarie da concordare: 1) Cure dentistiche ed odontoiatriche;
2) farmaci particolari. Spese extrascolastiche da concordare: 1)attività sportive, ricreative e relative attrezzature;
2) vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
3) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); 4) conseguimento della patente presso autoscuole private;
5) spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà intenso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalla stessa, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. 7) Deducibilità fiscale. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Le deduzioni per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo scritto, al 50% tra i genitori.
8) I coniugi muniti di stabile occupazione lavorativa dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver regolato qualsiasi altra vicenda patrimoniale tra loro intercorrente e di non aver nulla a pretendere, per nessun titolo, reciprocamente.
9) La casa coniugale sita in Prato, via dell'Alloro n.150/c, così censita al NCEU del Comune di Prato, è assegnata con tutti gli arredi alla IG.ra , in quanto la Parte_1 IG continuerà a convivere con la madre nella casa coniugale. Per_1
Prende Atto delle condizioni richiamate nelle note di udienza e nei rispettivi atti difensivi, che di seguito vengono riportate:
“9) Comunque, quando la IG non abiterà più nella casa coniugale, i IG.ri e Pt_1 entrambi si riservano il diritto di prelazione nell'acquisto del 50 a CP_1 quota di comproprietà, qualora uno dei due decidesse di vendere la sua quota” 10) Gli oneri condominiali relativi alle spese ordinarie sono a totale carico della SI.ra mentre gli oneri condominiali relativi a spese straordinarie saranno a carico Pt_1 nella misura del 50% ad entrambi i coniugi. 11) I coniugi prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per loro stessi”; Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune sopra indicato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in data 12 marzo 2025, nella Camera di ConSIlio della sezione civile, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente rel ed est. Dott. Michele Sirgiovanni