Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/04/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1645/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. Cinzia Balletti Presidente rel. dott. Alina Rossato Giudice dott. Barbara De Munari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1645 /2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. BOLOGNESI ROBERTO, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. BOLOGNESI ROBERTO, come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti in ordine al divorzio congiuntamente rassegnate nelle note scritte depositate il 02.04.2025 in sostituzione dell'udienza dell' 08.04.2025:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto fra i sig.ri e Controparte_1
contratto a Padova il 11.03.2000 trascritto nei Registri dello stato civile del Parte_1
Comune di Padova al n. 47 parte 1, vol. 01 – Anno 2000
2. ordinare al Comune di Padova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. darsi atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti
4. dichiarare compensate le spese legali;
FATTO E DIRITTO
il 11/03/2000 in Padova (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso
Comune, n. 47, Parte 1, Vol. 01, anno 2000.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente delegato del
Tribunale di Padova il 18.12.2017 e la separazione è stata omologata il 02.1.2018.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b),
l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
contratto il 11/03/2000 in Padova (PD) e trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio dello stesso Comune, n. 47, Parte 1, Vol. 01, anno 2000;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità con le rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15 /04/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti