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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta da:
1) dott.ssa Rossana Guzzo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
3) dott. Alfonso Pinto Consigliere;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1012/2023 R.G., tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_3 C.F._3 nella qualità di eredi legittimi di , nata a [...] il [...] (c.f. Persona_1
) ed ivi deceduta il 23.01.2025, e , nata a C.F._4 Parte_4
Palermo il 25.06.1965 (c.f. , in proprio e, unitamente a C.F._5
ed ai suoi eredi , nella qualità di erede legittima di Persona_1 Pt_1 [...]
nata a [...] il [...] (c.f. ) ed Persona_2 CodiceFiscale_6 ivi deceduta il 24.03.2011, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela Fiorenza, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Palermo, Via Villareale n. 35 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
attori in riassunzione,
e
1 nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e nata a [...] il C.F._7 Controparte_2
25.08.1957 (c.f. , nella qualità di eredi testamentarie di C.F._8
nata a [...] l'[...] ed ivi deceduta il 22.11.2016 (c.f. Persona_3
), rappresentate e difese dagli avv.ti Biagio Bruno e C.F._9
Barbara Candela ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo, in Palermo, Via Nicolò Gallo n. 2/E (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
convenute in riassunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 04 aprile 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti, depositando note congiunte, hanno concluso come di seguito:
“Tutto ciò premesso e ritenuto i Sigg.ri Controparte_1 Controparte_2
, e nella sopra spiegata Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità, come in atti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati, chiedono che: VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO IN VIA PRINCIPALE:
- Dare atto e dichiarare che il capo della sentenza n. 1902/2016 resa dalla Corte d'Appello di Palermo, sezione II civile, ai 15.7-18.10.2016, con cui, nel disporre lo scioglimento della comunione esistente tra e sull'immobile sito in Carini Persona_3 Persona_2
(PA), Via Tre Pini n. 64, censito in Catasto al foglio 2, p.lla 1782, cat. A/7, classe 7, vani 5, è stata assegnata a quest'ultima la proprietà esclusiva del cespite con obbligo di corrispondere ad a titolo di conguaglio la somma di € 102.518,50, oltre Persona_3 rivalutazione monetaria e interessi legali, è stato cassato dalla Corte di Cassazione giusta Ordinanza n. 7002/2023 dei 6.10.2022-9.3.2023;
- Ritenere e dichiarare, conseguentemente, che e Controparte_2 CP_1
succedute iure successionis ad , da una parte, per la quota del 50%
[...] Persona_3 indiviso, e e , oggi deceduta e per essa i di lei eredi Sigg.ri Parte_4 Persona_1 Parte_1
e succedute iure successionis a ,
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_2 dall'altra, per la quota del 50% indiviso, sono tuttora comproprietari pro indiviso
2 dell'immobile sito in Carini (PA), Via Tre Pini n. 64, censito in Catasto al foglio 2, p.lla 1782, cat. A/7, classe 7, vani 5;
- Ordinare lo scioglimento della comunione esistente tra Controparte_2 [...]
, e Controparte_1 Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 sull'immobile sito in Carini (PA), Via Tre Pini n. 64, censito in Catasto al foglio 2, p.lla 1782, cat. A/7, classe 7, vani 5, assegnandolo in proprietà esclusiva a CP_1
e in quote eguali tra loro, con obbligo per queste ultime
[...] Controparte_2 di corrispondere a , e a titolo Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 di conguaglio la somma di € 45.000,00;
- Dare atto che tutte le parti rinunciano a tutte le altre domande, eccezioni e difese spiegate, accettando le rispettive rinunce, all'infuori della domanda di scioglimento della comunione esistente sull'immobile sito in Carini (PA), Via Tre Pini n. 64;
- Compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite di tutti i gradi e le fasi del giudizio, ivi comprese quelle liquidande relative al procedimento avanti la Corte di Cassazione;
IN SUBORDINE: Nella non temuta ipotesi in cui la Ecc.ma Corte non ritenesse di procedere allo scioglimento della comunione esistente tra Controparte_2 Controparte_1 Pt_4
, , e sull'immobile sito in Carini (PA),
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
Via Tre Pini n. 64, assegnandolo in proprietà esclusiva a e Controparte_1 [...] in quote eguali tra loro, con obbligo per queste ultime di corrispondere a Controparte_2
, e a titolo di conguaglio la Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 somma di € 45.000,00,
- Dare atto e dichiarare che il capo della sentenza n. 1902/2016 resa dalla Corte d'Appello di Palermo, sezione II civile, ai 15.7-18.10.2016, con cui, nel disporre lo scioglimento della comunione esistente tra e sull'immobile sito in Carini Persona_3 Persona_2
(PA), Via Tre Pini n. 64, censita in Catasto al foglio 2, p.lla 1782, cat. A/7, classe 7, vani 5, è stata assegnata a quest'ultima la proprietà esclusiva del cespite con obbligo di corrispondere ad a titolo di conguaglio la somma di € 102.518,50, oltre Persona_3 rivalutazione monetaria e interessi legali, è stato cassato dalla Corte di Cassazione giusta Ordinanza n. 7002/2023 dei 6.10.2022-9.3.2023;
- Ritenere e dichiarare, conseguentemente, che e Controparte_2 CP_1
succedute iure successionis ad , da una parte, per la quota del 50%
[...] Persona_3 indiviso, e e , oggi deceduta e per essa i di lei eredi Sigg.ri Parte_4 Persona_1 Parte_1
e succedute iure successionis a ,
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_2 dall'altra, per la quota del 50% indiviso, sono tuttora comproprietari pro indiviso dell'immobile sito in Carini (PA), Via Tre Pini n. 64, censito in Catasto al foglio 2, p.lla 1782, cat. A/7, classe 7, vani 5;
3 - Dare atto che tutte le parti rinunciano a tutte le domande, eccezioni e difese spiegate, accettando le rispettive rinunce;
- Compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite di tutti i gradi e le fasi del giudizio, ivi comprese quelle liquidande relative al procedimento avanti la Corte di Cassazione. Si precisa che le presenti conclusioni congiunte (contenendo rinunce a domande ed accettazione di rinunce) vengono sottoscritte dalle parti personalmente nonché dagli avvocati anche per autentica delle firme dei rispettivi clienti.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21 aprile 2000, Persona_2 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, la sorella , Persona_3 esponendo:
- di essere stata coniugata con in regime di comunione legale;
CP_3
- che il marito aveva acquistato nel 1977 un terreno sito a Carini, località Torremuzza, sul quale aveva realizzato tre villette;
- che, fin dal 1986, il coniuge aveva consentito alla convenuta ed alla di lei figlia di abitare nel periodo estivo una delle tre villette, quella sita al n. civico 64 del Viale dei Pini;
- che, con testamento olografo del 10 ottobre 1983, pubblicato il 16 giugno 1995, il marito aveva attribuito alle predette la piena proprietà della menzionata villetta e l'usufrutto di quella sita al civico n. 68 della stessa via;
- che la convenuta era subentrata quale unica erede alla figlia premorta, e che i legati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 652 c.c., dovevano ritenersi efficaci limitatamente alla quota delle villette di cui il testatore era titolare, ovvero la metà indivisa;
- che la sorella aveva continuato ad occupare l'immobile di cui al civico n. 64, senza corrisponderle nulla,
e chiedendo che venisse dichiarata la comproprietà dell'immobile di cui al civico n. 64 del Viale dei Pini e disposta la condanna di controparte al rilascio del bene, nonché al pagamento in suo favore di L. 35.000.000 a titolo di indennità per l'occupazione illegittima sin dal 1986. Chiedeva, infine, lo scioglimento della comunione con assegnazione del menzionato immobile.
4 Si costituiva in giudizio , in proprio ed in qualità di erede della Persona_3 figlia premorta. Sosteneva che l'attribuzione dei diritti di proprietà ed usufrutto di cui al testamento di trovava ragione nella partecipazione delle CP_3 legatarie alla costruzione dei menzionati immobili e chiedeva, in via riconvenzionale, che venisse dichiarato il di lei diritto di proprietà esclusiva sull'immobile di cui al civico n. 64, nonché il suo diritto di usufrutto su quello di cui al civico n. 68, con condanna dell'attrice alla corresponsione del canone locativo per il godimento dell'immobile oggetto di usufrutto, concesso sin dal 1996 da alla figlia, nonché al rilascio dello stesso. Persona_2
In via subordinata all'accoglimento della domanda di divisione formulata da controparte, chiedeva infine di tenere in conto il credito maturato per le spese da lei sostenute per la realizzazione e la sanatoria delle tre costruzioni, con rivalutazione ed interessi.
Ordinata l'integrazione del contraddittorio, si costituivano in giudizio Per_1
e , figlie dell'attrice ed eredi legittime di le
[...] Parte_4 CP_3 quali aderivano alle domande ed alle difese formulate dalla madre.
Istruito il procedimento mediante consulenza tecnica d'ufficio e prove per testi, il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3047/2009 del 28 maggio 2009, pubblicata il 15 giugno 2009, così statuiva:
1) respinge le domande di parte attrice;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da accerta e Persona_3 dichiara la validità delle disposizioni testamentarie con le quali , a CP_3 titolo di legato, con testamento olografo del 10 ottobre 1983, pubblicato il 16 giugno 1995, ha attribuito alla convenuta ed alla figlia la piena proprietà di Parte_5 un terzo del terreno sito in Carini (PA), località Torremuzza, Contrada Piraineto, individuato nella porzione in cui insiste la villetta dalla quale si accede dal civico n. 64 di Viale Tre Pini, nonché l'usufrutto su quella porzione di terreno su cui insiste la villetta alla quale si accede da Viale Tre Pini n. 68;
3) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'attrice in relazione alle restanti domande riconvenzionali formulate dalla convenuta;
4) dichiara per metà compensate le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta, spese che, liquidate per l'intero in euro 4.280,00 di cui euro 8000 per esborsi ed euro 2.600,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, pone per la metà a carico di;
Persona_2
5 5) dichiara interamente compensate tra le restanti parti le spese del giudizio;
6) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U.
A seguito di impugnazione proposta da , e Persona_2 Persona_1
, la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 1902/2016 del Parte_4
18 ottobre 2016, in riforma della sentenza di primo grado: dichiarava che ed erano comproprietarie in parti uguali Persona_2 Persona_3 dell'immobile sito in Viale Tre Pini n. 64; ordinava lo scioglimento della comunione sul menzionato immobile, attribuendone la proprietà esclusiva a
, con obbligo di pagamento in favore della sorella Persona_2 Per_3 di €102.518,00 a titolo di conguaglio, oltre accessori;
condannava Persona_3 all'immediato rilascio dell'immobile ed al pagamento in favore di
[...]
a titolo di indennità di occupazione, della somma di euro 900 Persona_2 annui a far data dal 31.12.1986 fino alla pubblicazione della sentenza o al rilascio del bene ove avvenuto anteriormente, oltre accessori;
regolamentava le spese di lite e di c.t.u..
Avverso la sentenza di appello proponevano ricorso per cassazione Per_1
e , in proprio ed in qualità di eredi della madre
[...] Parte_4 Per_2
deceduta il 24 marzo 2011 (R.G. 27561/2017).
[...]
Con il primo motivo, censuravano la decisione della Corte di appello di attribuire a la villetta sita in Viale Tre Pini n. 64, Persona_2 nonostante la rituale ed espressa rinuncia alla domanda di assegnazione formulata dalle legittime eredi con memoria conclusionale.
Con il secondo motivo, si dolevano dell'omessa pronuncia sul motivo di appello con cui era stata impugnata la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto la piena validità del legato di usufrutto sulla villetta sita in Viale Tre Pini n. 68.
Proponevano ricorso per Cassazione anche e Controparte_1
in qualità di eredi di (R.G. Controparte_2 Persona_3
27677/2017).
La Suprema Corte, disposta la riunione dei due procedimenti e rilevata la conversione del ricorso proposto dalle in ricorso incidentale, CP_1
6 accoglieva i due motivi formulati dalle sorelle e rigettando Persona_1 CP_1 le ulteriori doglianze.
Quanto al primo motivo, la Corte, premesso che la richiesta di attribuzione del compendio immobiliare ai sensi dell'art. 720 c.c., attenendo alle modalità di attuazione della divisione, può essere proposta per la prima volta anche in appello, afferma che, parimenti può essere formulata in appello la rinuncia all'attribuzione del compendio, “trattandosi di scelte – l'assegnazione o la divisione – che possono mutare nel corso del giudizio in relazione alle condizioni economiche del condividente, al valore attribuito al bene ed al conguaglio da corrispondere all'altro condividente…”.
Con riguardo al secondo, viene rilevata l'omessa pronuncia della Corte di Appello riguardo al motivo di impugnazione relativo alla validità della attribuzione con legato del diritto di usufrutto.
*****
Con atto di citazione notificato il 30 e 31 maggio 2023, e Persona_1 Pt_4 riassumevano il giudizio dinnanzi alla Corte di appello di Palermo,
[...] chiedendo di dichiarare che la villetta sita al civico n. 64 di viale Tre Pini appartiene ad esse per una quota pari ad ½ a ed alle convenute per la rimanente quota, nonché di condannare queste ultime al rilascio, in loro favore, della metà del bene ed al pagamento dell'indennità di occupazione già prevista dalla sentenza di primo grado.
Chiedevano, altresì, di ritenere e dichiarare che la e la figlia erano Persona_3 titolari del diritto di usufrutto solo sulla metà indivisa dell'immobile di cui al civico n. 68 di viale Tre Pini.
Con comparsa del 30 novembre 2023, si costituivano Controparte_1
ed , chiedendo di dichiarare inammissibili
[...] Controparte_2 tutte le domande avversarie nuove e/o relative a questioni ormai coperte da giudicato, nonché di disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di determinare il valore attuale dell'immobile oggetto di divisione.
Con successiva comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio , e , eredi legittimi Parte_1 Parte_2 Parte_3
7 di , insistendo nelle domande formulate con atto di citazione in Persona_1 riassunzione e facendo propri tutti i precedenti atti difensivi della de cuius.
Con note depositate in data 03 aprile 2025, le parti precisavano congiuntamente le loro conclusioni, come sopra riportato.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 04 aprile 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, come 3, e 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le questioni residue all'esito della pronuncia della Suprema Corte attengono allo scioglimento della comunione sull'immobile di Viale Tre Pini n. 64 ed alla validità del legato di usufrutto sulla villetta sita in viale Tre Pini n. 68.
Ricostituitosi il contraddittorio nel presente giudizio di rinvio, le parti, con
“conclusioni congiunte” depositate il 03 aprile 2025, hanno rappresentato che
“…le parti concordano sullo scioglimento della comunione su detto immobile – quello di Via Tre Pini n. 64 – assegnandone la proprietà esclusiva alle Sigg.re Controparte_1
e nella misura del 50% ciascuna con l'obbligo del pagamento in Controparte_2 favore dei Sigg.ri del conguaglio di € 45.000,00, rinunciando con le presenti Parte_6 conclusioni a tutte le altre domande, eccezioni e difese spiegate, e accettando, al contempo, le rinunce avversarie;
il tutto con compensazione integrale delle spese di lite, ivi comprese quelle liquidande relative al procedimento avanti la Corte di Cassazione” e rassegnato identiche conclusioni.
La soluzione concordata, con atto sottoscritto anche dalle parti personalmente, non si pone in contrasto con quanto statuito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza di annullamento, né con norme inderogabili. Non sussistono, pertanto, ragioni per indurre questa Corte a discostarsi da essa.
Va, dunque, ordinato lo scioglimento della comunione in essere tra
[...]
e da una parte, e e Controparte_2 Controparte_1 Parte_4
, oggi deceduta e per essa i di lei eredi , Persona_1 Parte_1 Pt_2
8 e , dall'altra, sull'immobile sito in Carini (PA), Via Tre Pt_1 Parte_3
Pini n. 64, censito in Catasto al foglio 2, p.lla 1782, cat. A/7, classe 7, vani 5.
In ossequio all'accordo raggiunto tra le parti, l'immobile viene assegnato in proprietà esclusiva ad e in CP_1 CP_1 Controparte_2 quote eguali tra loro, con obbligo per queste ultime di corrispondere a Pt_4
, , e a titolo di conguaglio
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 la somma di €45.000,00.
Le parti hanno, inoltre, espressamente rinunciato alle ulteriori domande, eccezioni e difese spiegate, sicchè sulle stesse può ritenersi intervenuta la cessazione della materia del contendere, fatti salvi gli effetti del già formatosi giudicato interno.
Stante l'accordo delle parti, spese interamente compensate fra le parti in relazione a tutti i gradi del giudizio.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando – a seguito della ordinanza n. 7002/2023 del 06.10.2022, pubblicata il 09.03.2023, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, di annullamento con rinvio della sentenza n. 1902/2016 della Corte di Appello di Palermo, pubblicata il 18.10.2016 – sull'appello proposto da e Persona_2 Persona_1 Parte_4 avverso la sentenza n. 3047/2009 del 28 maggio 2009, pubblicata il 15 giugno 2009, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento iscritto al n. 5713/2000 R.G., così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata:
- dichiara che e Controparte_2 Controparte_1 succedute a da un lato, e e , e Persona_3 Parte_4 Persona_1 per quest'ultima gli eredi e Parte_1 Parte_2 [...]
, succedute a dall'altro, sono Pt_3 Persona_2 comproprietarie pro indiviso in parti uguali dell'immobile sito in Carini, Via Tre Pini n. 64, in catasto al foglio 2, p.lla 1782, cat. A/7, classe 7, vani 5;
9 - ordina lo scioglimento della comunione tra e Controparte_2
da una parte, e e Controparte_1 Parte_4 Parte_1
e dall'altra, sull'immobile sito in Parte_2 Parte_3
Carini (PA), Via Tre Pini n. 64, in catasto al foglio 2, p.lla 1782, cat. A/7, classe 7, vani 5;
- attribuisce la proprietà esclusiva del predetto immobile ad
[...]
e in quote eguali tra loro, con CP_1 Controparte_2 obbligo per queste ultime di corrispondere a e Parte_4 [...]
, a titolo di conguaglio, la Parte_1 Parte_2 Parte_3 somma di €45.000,00;
- dichiara cessata la materia del contendere fra le parti in ordine alle domande non coperte dal giudicato interno;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Onofrio Maria Laudadio dott.ssa Rossana Guzzo
10
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta da:
1) dott.ssa Rossana Guzzo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
3) dott. Alfonso Pinto Consigliere;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1012/2023 R.G., tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_3 C.F._3 nella qualità di eredi legittimi di , nata a [...] il [...] (c.f. Persona_1
) ed ivi deceduta il 23.01.2025, e , nata a C.F._4 Parte_4
Palermo il 25.06.1965 (c.f. , in proprio e, unitamente a C.F._5
ed ai suoi eredi , nella qualità di erede legittima di Persona_1 Pt_1 [...]
nata a [...] il [...] (c.f. ) ed Persona_2 CodiceFiscale_6 ivi deceduta il 24.03.2011, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela Fiorenza, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Palermo, Via Villareale n. 35 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
attori in riassunzione,
e
1 nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e nata a [...] il C.F._7 Controparte_2
25.08.1957 (c.f. , nella qualità di eredi testamentarie di C.F._8
nata a [...] l'[...] ed ivi deceduta il 22.11.2016 (c.f. Persona_3
), rappresentate e difese dagli avv.ti Biagio Bruno e C.F._9
Barbara Candela ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo, in Palermo, Via Nicolò Gallo n. 2/E (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
convenute in riassunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 04 aprile 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti, depositando note congiunte, hanno concluso come di seguito:
“Tutto ciò premesso e ritenuto i Sigg.ri Controparte_1 Controparte_2
, e nella sopra spiegata Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità, come in atti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati, chiedono che: VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO IN VIA PRINCIPALE:
- Dare atto e dichiarare che il capo della sentenza n. 1902/2016 resa dalla Corte d'Appello di Palermo, sezione II civile, ai 15.7-18.10.2016, con cui, nel disporre lo scioglimento della comunione esistente tra e sull'immobile sito in Carini Persona_3 Persona_2
(PA), Via Tre Pini n. 64, censito in Catasto al foglio 2, p.lla 1782, cat. A/7, classe 7, vani 5, è stata assegnata a quest'ultima la proprietà esclusiva del cespite con obbligo di corrispondere ad a titolo di conguaglio la somma di € 102.518,50, oltre Persona_3 rivalutazione monetaria e interessi legali, è stato cassato dalla Corte di Cassazione giusta Ordinanza n. 7002/2023 dei 6.10.2022-9.3.2023;
- Ritenere e dichiarare, conseguentemente, che e Controparte_2 CP_1
succedute iure successionis ad , da una parte, per la quota del 50%
[...] Persona_3 indiviso, e e , oggi deceduta e per essa i di lei eredi Sigg.ri Parte_4 Persona_1 Parte_1
e succedute iure successionis a ,
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_2 dall'altra, per la quota del 50% indiviso, sono tuttora comproprietari pro indiviso
2 dell'immobile sito in Carini (PA), Via Tre Pini n. 64, censito in Catasto al foglio 2, p.lla 1782, cat. A/7, classe 7, vani 5;
- Ordinare lo scioglimento della comunione esistente tra Controparte_2 [...]
, e Controparte_1 Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 sull'immobile sito in Carini (PA), Via Tre Pini n. 64, censito in Catasto al foglio 2, p.lla 1782, cat. A/7, classe 7, vani 5, assegnandolo in proprietà esclusiva a CP_1
e in quote eguali tra loro, con obbligo per queste ultime
[...] Controparte_2 di corrispondere a , e a titolo Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 di conguaglio la somma di € 45.000,00;
- Dare atto che tutte le parti rinunciano a tutte le altre domande, eccezioni e difese spiegate, accettando le rispettive rinunce, all'infuori della domanda di scioglimento della comunione esistente sull'immobile sito in Carini (PA), Via Tre Pini n. 64;
- Compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite di tutti i gradi e le fasi del giudizio, ivi comprese quelle liquidande relative al procedimento avanti la Corte di Cassazione;
IN SUBORDINE: Nella non temuta ipotesi in cui la Ecc.ma Corte non ritenesse di procedere allo scioglimento della comunione esistente tra Controparte_2 Controparte_1 Pt_4
, , e sull'immobile sito in Carini (PA),
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
Via Tre Pini n. 64, assegnandolo in proprietà esclusiva a e Controparte_1 [...] in quote eguali tra loro, con obbligo per queste ultime di corrispondere a Controparte_2
, e a titolo di conguaglio la Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 somma di € 45.000,00,
- Dare atto e dichiarare che il capo della sentenza n. 1902/2016 resa dalla Corte d'Appello di Palermo, sezione II civile, ai 15.7-18.10.2016, con cui, nel disporre lo scioglimento della comunione esistente tra e sull'immobile sito in Carini Persona_3 Persona_2
(PA), Via Tre Pini n. 64, censita in Catasto al foglio 2, p.lla 1782, cat. A/7, classe 7, vani 5, è stata assegnata a quest'ultima la proprietà esclusiva del cespite con obbligo di corrispondere ad a titolo di conguaglio la somma di € 102.518,50, oltre Persona_3 rivalutazione monetaria e interessi legali, è stato cassato dalla Corte di Cassazione giusta Ordinanza n. 7002/2023 dei 6.10.2022-9.3.2023;
- Ritenere e dichiarare, conseguentemente, che e Controparte_2 CP_1
succedute iure successionis ad , da una parte, per la quota del 50%
[...] Persona_3 indiviso, e e , oggi deceduta e per essa i di lei eredi Sigg.ri Parte_4 Persona_1 Parte_1
e succedute iure successionis a ,
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_2 dall'altra, per la quota del 50% indiviso, sono tuttora comproprietari pro indiviso dell'immobile sito in Carini (PA), Via Tre Pini n. 64, censito in Catasto al foglio 2, p.lla 1782, cat. A/7, classe 7, vani 5;
3 - Dare atto che tutte le parti rinunciano a tutte le domande, eccezioni e difese spiegate, accettando le rispettive rinunce;
- Compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite di tutti i gradi e le fasi del giudizio, ivi comprese quelle liquidande relative al procedimento avanti la Corte di Cassazione. Si precisa che le presenti conclusioni congiunte (contenendo rinunce a domande ed accettazione di rinunce) vengono sottoscritte dalle parti personalmente nonché dagli avvocati anche per autentica delle firme dei rispettivi clienti.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21 aprile 2000, Persona_2 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, la sorella , Persona_3 esponendo:
- di essere stata coniugata con in regime di comunione legale;
CP_3
- che il marito aveva acquistato nel 1977 un terreno sito a Carini, località Torremuzza, sul quale aveva realizzato tre villette;
- che, fin dal 1986, il coniuge aveva consentito alla convenuta ed alla di lei figlia di abitare nel periodo estivo una delle tre villette, quella sita al n. civico 64 del Viale dei Pini;
- che, con testamento olografo del 10 ottobre 1983, pubblicato il 16 giugno 1995, il marito aveva attribuito alle predette la piena proprietà della menzionata villetta e l'usufrutto di quella sita al civico n. 68 della stessa via;
- che la convenuta era subentrata quale unica erede alla figlia premorta, e che i legati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 652 c.c., dovevano ritenersi efficaci limitatamente alla quota delle villette di cui il testatore era titolare, ovvero la metà indivisa;
- che la sorella aveva continuato ad occupare l'immobile di cui al civico n. 64, senza corrisponderle nulla,
e chiedendo che venisse dichiarata la comproprietà dell'immobile di cui al civico n. 64 del Viale dei Pini e disposta la condanna di controparte al rilascio del bene, nonché al pagamento in suo favore di L. 35.000.000 a titolo di indennità per l'occupazione illegittima sin dal 1986. Chiedeva, infine, lo scioglimento della comunione con assegnazione del menzionato immobile.
4 Si costituiva in giudizio , in proprio ed in qualità di erede della Persona_3 figlia premorta. Sosteneva che l'attribuzione dei diritti di proprietà ed usufrutto di cui al testamento di trovava ragione nella partecipazione delle CP_3 legatarie alla costruzione dei menzionati immobili e chiedeva, in via riconvenzionale, che venisse dichiarato il di lei diritto di proprietà esclusiva sull'immobile di cui al civico n. 64, nonché il suo diritto di usufrutto su quello di cui al civico n. 68, con condanna dell'attrice alla corresponsione del canone locativo per il godimento dell'immobile oggetto di usufrutto, concesso sin dal 1996 da alla figlia, nonché al rilascio dello stesso. Persona_2
In via subordinata all'accoglimento della domanda di divisione formulata da controparte, chiedeva infine di tenere in conto il credito maturato per le spese da lei sostenute per la realizzazione e la sanatoria delle tre costruzioni, con rivalutazione ed interessi.
Ordinata l'integrazione del contraddittorio, si costituivano in giudizio Per_1
e , figlie dell'attrice ed eredi legittime di le
[...] Parte_4 CP_3 quali aderivano alle domande ed alle difese formulate dalla madre.
Istruito il procedimento mediante consulenza tecnica d'ufficio e prove per testi, il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3047/2009 del 28 maggio 2009, pubblicata il 15 giugno 2009, così statuiva:
1) respinge le domande di parte attrice;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da accerta e Persona_3 dichiara la validità delle disposizioni testamentarie con le quali , a CP_3 titolo di legato, con testamento olografo del 10 ottobre 1983, pubblicato il 16 giugno 1995, ha attribuito alla convenuta ed alla figlia la piena proprietà di Parte_5 un terzo del terreno sito in Carini (PA), località Torremuzza, Contrada Piraineto, individuato nella porzione in cui insiste la villetta dalla quale si accede dal civico n. 64 di Viale Tre Pini, nonché l'usufrutto su quella porzione di terreno su cui insiste la villetta alla quale si accede da Viale Tre Pini n. 68;
3) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'attrice in relazione alle restanti domande riconvenzionali formulate dalla convenuta;
4) dichiara per metà compensate le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta, spese che, liquidate per l'intero in euro 4.280,00 di cui euro 8000 per esborsi ed euro 2.600,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, pone per la metà a carico di;
Persona_2
5 5) dichiara interamente compensate tra le restanti parti le spese del giudizio;
6) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U.
A seguito di impugnazione proposta da , e Persona_2 Persona_1
, la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 1902/2016 del Parte_4
18 ottobre 2016, in riforma della sentenza di primo grado: dichiarava che ed erano comproprietarie in parti uguali Persona_2 Persona_3 dell'immobile sito in Viale Tre Pini n. 64; ordinava lo scioglimento della comunione sul menzionato immobile, attribuendone la proprietà esclusiva a
, con obbligo di pagamento in favore della sorella Persona_2 Per_3 di €102.518,00 a titolo di conguaglio, oltre accessori;
condannava Persona_3 all'immediato rilascio dell'immobile ed al pagamento in favore di
[...]
a titolo di indennità di occupazione, della somma di euro 900 Persona_2 annui a far data dal 31.12.1986 fino alla pubblicazione della sentenza o al rilascio del bene ove avvenuto anteriormente, oltre accessori;
regolamentava le spese di lite e di c.t.u..
Avverso la sentenza di appello proponevano ricorso per cassazione Per_1
e , in proprio ed in qualità di eredi della madre
[...] Parte_4 Per_2
deceduta il 24 marzo 2011 (R.G. 27561/2017).
[...]
Con il primo motivo, censuravano la decisione della Corte di appello di attribuire a la villetta sita in Viale Tre Pini n. 64, Persona_2 nonostante la rituale ed espressa rinuncia alla domanda di assegnazione formulata dalle legittime eredi con memoria conclusionale.
Con il secondo motivo, si dolevano dell'omessa pronuncia sul motivo di appello con cui era stata impugnata la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto la piena validità del legato di usufrutto sulla villetta sita in Viale Tre Pini n. 68.
Proponevano ricorso per Cassazione anche e Controparte_1
in qualità di eredi di (R.G. Controparte_2 Persona_3
27677/2017).
La Suprema Corte, disposta la riunione dei due procedimenti e rilevata la conversione del ricorso proposto dalle in ricorso incidentale, CP_1
6 accoglieva i due motivi formulati dalle sorelle e rigettando Persona_1 CP_1 le ulteriori doglianze.
Quanto al primo motivo, la Corte, premesso che la richiesta di attribuzione del compendio immobiliare ai sensi dell'art. 720 c.c., attenendo alle modalità di attuazione della divisione, può essere proposta per la prima volta anche in appello, afferma che, parimenti può essere formulata in appello la rinuncia all'attribuzione del compendio, “trattandosi di scelte – l'assegnazione o la divisione – che possono mutare nel corso del giudizio in relazione alle condizioni economiche del condividente, al valore attribuito al bene ed al conguaglio da corrispondere all'altro condividente…”.
Con riguardo al secondo, viene rilevata l'omessa pronuncia della Corte di Appello riguardo al motivo di impugnazione relativo alla validità della attribuzione con legato del diritto di usufrutto.
*****
Con atto di citazione notificato il 30 e 31 maggio 2023, e Persona_1 Pt_4 riassumevano il giudizio dinnanzi alla Corte di appello di Palermo,
[...] chiedendo di dichiarare che la villetta sita al civico n. 64 di viale Tre Pini appartiene ad esse per una quota pari ad ½ a ed alle convenute per la rimanente quota, nonché di condannare queste ultime al rilascio, in loro favore, della metà del bene ed al pagamento dell'indennità di occupazione già prevista dalla sentenza di primo grado.
Chiedevano, altresì, di ritenere e dichiarare che la e la figlia erano Persona_3 titolari del diritto di usufrutto solo sulla metà indivisa dell'immobile di cui al civico n. 68 di viale Tre Pini.
Con comparsa del 30 novembre 2023, si costituivano Controparte_1
ed , chiedendo di dichiarare inammissibili
[...] Controparte_2 tutte le domande avversarie nuove e/o relative a questioni ormai coperte da giudicato, nonché di disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di determinare il valore attuale dell'immobile oggetto di divisione.
Con successiva comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio , e , eredi legittimi Parte_1 Parte_2 Parte_3
7 di , insistendo nelle domande formulate con atto di citazione in Persona_1 riassunzione e facendo propri tutti i precedenti atti difensivi della de cuius.
Con note depositate in data 03 aprile 2025, le parti precisavano congiuntamente le loro conclusioni, come sopra riportato.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 04 aprile 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, come 3, e 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le questioni residue all'esito della pronuncia della Suprema Corte attengono allo scioglimento della comunione sull'immobile di Viale Tre Pini n. 64 ed alla validità del legato di usufrutto sulla villetta sita in viale Tre Pini n. 68.
Ricostituitosi il contraddittorio nel presente giudizio di rinvio, le parti, con
“conclusioni congiunte” depositate il 03 aprile 2025, hanno rappresentato che
“…le parti concordano sullo scioglimento della comunione su detto immobile – quello di Via Tre Pini n. 64 – assegnandone la proprietà esclusiva alle Sigg.re Controparte_1
e nella misura del 50% ciascuna con l'obbligo del pagamento in Controparte_2 favore dei Sigg.ri del conguaglio di € 45.000,00, rinunciando con le presenti Parte_6 conclusioni a tutte le altre domande, eccezioni e difese spiegate, e accettando, al contempo, le rinunce avversarie;
il tutto con compensazione integrale delle spese di lite, ivi comprese quelle liquidande relative al procedimento avanti la Corte di Cassazione” e rassegnato identiche conclusioni.
La soluzione concordata, con atto sottoscritto anche dalle parti personalmente, non si pone in contrasto con quanto statuito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza di annullamento, né con norme inderogabili. Non sussistono, pertanto, ragioni per indurre questa Corte a discostarsi da essa.
Va, dunque, ordinato lo scioglimento della comunione in essere tra
[...]
e da una parte, e e Controparte_2 Controparte_1 Parte_4
, oggi deceduta e per essa i di lei eredi , Persona_1 Parte_1 Pt_2
8 e , dall'altra, sull'immobile sito in Carini (PA), Via Tre Pt_1 Parte_3
Pini n. 64, censito in Catasto al foglio 2, p.lla 1782, cat. A/7, classe 7, vani 5.
In ossequio all'accordo raggiunto tra le parti, l'immobile viene assegnato in proprietà esclusiva ad e in CP_1 CP_1 Controparte_2 quote eguali tra loro, con obbligo per queste ultime di corrispondere a Pt_4
, , e a titolo di conguaglio
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 la somma di €45.000,00.
Le parti hanno, inoltre, espressamente rinunciato alle ulteriori domande, eccezioni e difese spiegate, sicchè sulle stesse può ritenersi intervenuta la cessazione della materia del contendere, fatti salvi gli effetti del già formatosi giudicato interno.
Stante l'accordo delle parti, spese interamente compensate fra le parti in relazione a tutti i gradi del giudizio.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando – a seguito della ordinanza n. 7002/2023 del 06.10.2022, pubblicata il 09.03.2023, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, di annullamento con rinvio della sentenza n. 1902/2016 della Corte di Appello di Palermo, pubblicata il 18.10.2016 – sull'appello proposto da e Persona_2 Persona_1 Parte_4 avverso la sentenza n. 3047/2009 del 28 maggio 2009, pubblicata il 15 giugno 2009, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento iscritto al n. 5713/2000 R.G., così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata:
- dichiara che e Controparte_2 Controparte_1 succedute a da un lato, e e , e Persona_3 Parte_4 Persona_1 per quest'ultima gli eredi e Parte_1 Parte_2 [...]
, succedute a dall'altro, sono Pt_3 Persona_2 comproprietarie pro indiviso in parti uguali dell'immobile sito in Carini, Via Tre Pini n. 64, in catasto al foglio 2, p.lla 1782, cat. A/7, classe 7, vani 5;
9 - ordina lo scioglimento della comunione tra e Controparte_2
da una parte, e e Controparte_1 Parte_4 Parte_1
e dall'altra, sull'immobile sito in Parte_2 Parte_3
Carini (PA), Via Tre Pini n. 64, in catasto al foglio 2, p.lla 1782, cat. A/7, classe 7, vani 5;
- attribuisce la proprietà esclusiva del predetto immobile ad
[...]
e in quote eguali tra loro, con CP_1 Controparte_2 obbligo per queste ultime di corrispondere a e Parte_4 [...]
, a titolo di conguaglio, la Parte_1 Parte_2 Parte_3 somma di €45.000,00;
- dichiara cessata la materia del contendere fra le parti in ordine alle domande non coperte dal giudicato interno;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Onofrio Maria Laudadio dott.ssa Rossana Guzzo
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