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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/10/2025, n. 7309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7309 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 26428/2025
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 1/10/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. ALLOCCA IDA Parte_1
Per nessuno. Controparte_1
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica dell'ordinanza di mutamento del rito a parte resistente, ne dichiara la contumacia ed invita parte ricorrente alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALLOCCA IDA, elettivamente domiciliato in VIA E. DE AMICIS 47 MILANO, presso il difensore avv. ALLOCCA IDA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte ricorrente, a seguito di discussione orale, ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv. - in qualità di custode giudiziario, giusta ordinanza di Parte_1
nomina del 2 maggio 2024 (cfr. doc. 1), dell'immobile soggetto a pignoramento immobiliare, Part su istanza di . contro , ed autorizzato con ordinanza dal Giudice Parte_3 Parte_4 dell'esecuzione a procedere in sede giudiziale (cfr. doc. 5) - ha intimato lo sfratto per morosità
2 con contestuale citazione per la convalida relativamente al contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto da in data 26 novembre 2019 e regolarmente registrato in Parte_4
data 9 dicembre 2019 con , avente ad oggetto l'unità Controparte_1 immobiliare sita in Milano Via Tolmezzo n. 12/2 (cfr. docc.1 -2-3), risultando la conduttrice morosa nel pagamento dei canoni di locazione - alla data dell'intimazione – per l'importo di €
15.400,00 complessivi.
La notifica è stata eseguita ex art. 143 c.p.c. all'esito di precedente infruttuoso tentativo essendosi la resistente resa irreperibile e - all'esito del mutamento del rito – la stessa è rimasta contumace.
Con memoria integrativa depositata in data 30 luglio 2025 l'intimante precisava che la morosità persisteva, non avendo la conduttrice provveduto a versare i canoni di locazione dal mese di dicembre 2022; insisteva, dunque, per la risoluzione del contratto e per il rilascio dell'immobile nel più breve termine possibile, riservandosi di agire in separato giudizio per il pagamento di quanto dovuto per canoni e spese.
La domanda è fondata.
E' documentato quanto evidenziato nella narrativa del ricorso sulla scorta della produzione del contratto di locazione, debitamente registrato (cfr. doc. 3 parte intimante).
La parte ricorrente, con la produzione del contratto di locazione posto a fondamento della domanda, dal quale risulta la pattuizione dell'obbligazione di pagamento del canone nella misura richiesta e con la produzione delle ordinanze con cui il Giudice dell'esecuzione autorizzava il custode ad agire in giudizio, ha infatti dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
La resistente, optando per la contumacia, non ha dato la prova di fatti modificativi impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione.
Detta condotta integra la violazione del fondamentale dovere posto a carico del conduttore e legittima la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento grave ex art. 1453 c.c.
La resistente contumace deve, pertanto, essere Controparte_1 condannata al rilascio del bene locato sito in Milano Via Tolmezzo n. 12/2, libero da persone e/o cose, con fissazione del termine per inizio esecuzione alla data del 3 novembre 2025.
Le spese del giudizio - liquidate come in dispositivo - seguono la soccombenza.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, in persona del Giudice Dott.ssa Arianna Chiarentin, in funzione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra e Parte_4 [...]
avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milano Via Controparte_1
Tolmezzo n. 12/2;
2) condanna al rilascio dell'unità immobiliare di cui Controparte_1
al punto 1) libero da persone e/o cose;
3) fissa per l'inizio dell'esecuzione la data del 3 novembre 2025;
4) condanna alla rifusione a favore di Controparte_1 [...]
delle spese delle due fasi del giudizio, liquidate in € 263,50 per spese Parte_1
documentate ed € 3.397,00 per compensi;
oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, 1 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
4
VERBALE DELLA CAUSA N. 26428/2025
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 1/10/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. ALLOCCA IDA Parte_1
Per nessuno. Controparte_1
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica dell'ordinanza di mutamento del rito a parte resistente, ne dichiara la contumacia ed invita parte ricorrente alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALLOCCA IDA, elettivamente domiciliato in VIA E. DE AMICIS 47 MILANO, presso il difensore avv. ALLOCCA IDA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte ricorrente, a seguito di discussione orale, ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv. - in qualità di custode giudiziario, giusta ordinanza di Parte_1
nomina del 2 maggio 2024 (cfr. doc. 1), dell'immobile soggetto a pignoramento immobiliare, Part su istanza di . contro , ed autorizzato con ordinanza dal Giudice Parte_3 Parte_4 dell'esecuzione a procedere in sede giudiziale (cfr. doc. 5) - ha intimato lo sfratto per morosità
2 con contestuale citazione per la convalida relativamente al contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto da in data 26 novembre 2019 e regolarmente registrato in Parte_4
data 9 dicembre 2019 con , avente ad oggetto l'unità Controparte_1 immobiliare sita in Milano Via Tolmezzo n. 12/2 (cfr. docc.1 -2-3), risultando la conduttrice morosa nel pagamento dei canoni di locazione - alla data dell'intimazione – per l'importo di €
15.400,00 complessivi.
La notifica è stata eseguita ex art. 143 c.p.c. all'esito di precedente infruttuoso tentativo essendosi la resistente resa irreperibile e - all'esito del mutamento del rito – la stessa è rimasta contumace.
Con memoria integrativa depositata in data 30 luglio 2025 l'intimante precisava che la morosità persisteva, non avendo la conduttrice provveduto a versare i canoni di locazione dal mese di dicembre 2022; insisteva, dunque, per la risoluzione del contratto e per il rilascio dell'immobile nel più breve termine possibile, riservandosi di agire in separato giudizio per il pagamento di quanto dovuto per canoni e spese.
La domanda è fondata.
E' documentato quanto evidenziato nella narrativa del ricorso sulla scorta della produzione del contratto di locazione, debitamente registrato (cfr. doc. 3 parte intimante).
La parte ricorrente, con la produzione del contratto di locazione posto a fondamento della domanda, dal quale risulta la pattuizione dell'obbligazione di pagamento del canone nella misura richiesta e con la produzione delle ordinanze con cui il Giudice dell'esecuzione autorizzava il custode ad agire in giudizio, ha infatti dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
La resistente, optando per la contumacia, non ha dato la prova di fatti modificativi impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione.
Detta condotta integra la violazione del fondamentale dovere posto a carico del conduttore e legittima la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento grave ex art. 1453 c.c.
La resistente contumace deve, pertanto, essere Controparte_1 condannata al rilascio del bene locato sito in Milano Via Tolmezzo n. 12/2, libero da persone e/o cose, con fissazione del termine per inizio esecuzione alla data del 3 novembre 2025.
Le spese del giudizio - liquidate come in dispositivo - seguono la soccombenza.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, in persona del Giudice Dott.ssa Arianna Chiarentin, in funzione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra e Parte_4 [...]
avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milano Via Controparte_1
Tolmezzo n. 12/2;
2) condanna al rilascio dell'unità immobiliare di cui Controparte_1
al punto 1) libero da persone e/o cose;
3) fissa per l'inizio dell'esecuzione la data del 3 novembre 2025;
4) condanna alla rifusione a favore di Controparte_1 [...]
delle spese delle due fasi del giudizio, liquidate in € 263,50 per spese Parte_1
documentate ed € 3.397,00 per compensi;
oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, 1 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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