Decreto cautelare 24 marzo 2022
Sentenza breve 26 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 26/04/2022, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/04/2022
N. 00664/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00328/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso r.g. n. 328 del 2022, proposto dalla:
- I.C.M. s.r.l. Unipersonale e da LO LL, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Tommaso Millefiori e Giovanni Giacomo Millefiori, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Gallipoli, non costituito in giudizio;
nei confronti
- della Azzurra s.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. 84 del 14.03.2022 a firma del Dirigente del Settore 3 - Sviluppo del Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente, SUE - Urbanistica ed Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Gallipoli, recante a oggetto: “ A0500 - Ordinanza di sgombero delle strutture stagionali ubicate in Litoranea sud di Gallipoli in area distinta in catasto al fg. 25 p.lle 913 e 914 ”;
- nonché di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali e in particolare, ove occorra, della nota prot. n. 010131/PM del 09.02.2022 nella stessa richiamata;
nonché per la declaratoria
- del diritto dei ricorrenti al mantenimento temporaneo sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19 - ex art. 103, comma 2, D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii. - delle strutture presenti sull’area interessata.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 20 aprile 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
1.- Premesso che:
- il sig. LL, quale legale rappresentante della società I.C.M., era destinatario - insieme al l.r. della società Azzurra, ricorrente nel giudizio n. 339/2022 - dell’ordinanza n. 84 del 14 marzo 2022 del Comune di Gallipoli, che segue: “ Vista la nota prot. n. 010131 del 09.02.2022, con la quale la Polizia Municipale comunicava che, a seguito di sopralluogo effettuato in data 01.12.2021 presso i terreni siti in Gallipoli, Litoranea sud Gallipoli - S. M. di Leuca in località Li GG (…), veniva accertato quanto segue: - il Sig. LL LO, … legale rappresentante della Società I.C.M. S.r.l.u. … proprietaria dei terreni; - il Sig. RA TO, … legale rappresentante della Società Azzurra S.r.l. … conduttore dei terreni … non avevano provveduto allo smontaggio delle strutture prefabbricate stagionali dell’attività esistente al termine della stagione estiva fissato al 31 Ottobre. Visto che le opere in questione sono state mantenute oltre il termine previsto nel titolo edilizio a carattere stagionale. Rilevato che l’area su cui insiste la costruzione è sottoposta a vincolo paesaggistico (…) Considerato che alla luce di quanto rilevato in sopralluogo dalla polizia municipale non vi è stato lo smontaggio delle opere stagionali e che le opere che ancora permangono sono prive di titolo edilizio e quindi abusive, ingiunge al Sig. LL LO … legale rappresentante della Società I.C.M. S.r.l.u. … ed al Sig. RA TO …, legale rappresentante della Società Azzurra S.r.l. …, di sgomberare e ripristinare lo stato dei luoghi a loro cura e spese ”.
2.- Ritenuto che:
- secondo l’indirizzo espresso dalla Sezione a partire dalla sentenza n. 1633 del 2021, « l’art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, così come modificato con successivo d.l. 125/2020, convertito con legge 159/2020, ha previsto che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati … in scadenza tra il 31.1.2020 e la data della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;
- la giurisprudenza di questa Sezione ha affermato che la predetta “disposizione, legata allo stato emergenziale da pandemia, di contenuto ampio e onnicomprensivo, comporta che i titoli edilizi debbano ritenersi allo stato ancora efficaci e fino al termine di giorni 90 successivi alla dichiarata cessazione dello stato di emergenza epidemiologica; la perdurante validità ed efficacia dei titoli edilizi, legittimando il mantenimento delle strutture di cui trattasi - e sempre limitatamente a quei manufatti a suo tempo legittimamente assentiti - rende evidente i profili di illegittimità che viziano irrimediabilmente gli impugnati provvedimenti” (sent. 27 luglio 2021, n. 1215).
Ritenuto che, sul piano della interpretazione della ratio della norma, non vi è ragione di distinguere tra permessi di costruire attribuiti con termine finale di scadenza al 31 ottobre e permessi di costruire corredati da apposita clausola di stagionalità, dal momento che:
a) in entrambi i casi, al termine della stagione estiva sorge comunque l’obbligo del beneficiario di attivarsi al fine di rimuovere le strutture, impegnandosi in un’attività complessa che implica l’impiego di persone e mezzi, con il moltiplicarsi dei rischi di contagio, sicché non vi è alcun motivo, nell’ottica della tutela degli interessi pubblici di riferimento, per distinguere tra le ipotesi in questione ai fini della proroga del diritto al mantenimento delle strutture poste a servizio dello stabilimento balneare;
b) lo stesso dicasi nell’ottica della tutela degli interessi privati coinvolti dall’applicazione della norma, atteso che nel caso dei p.d.c. con clausola di stagionalità, com’è quello in esame, il privato conserva nel tempo il diritto alla installazione stagionale delle strutture, sicché sarebbe illogico confermare (soltanto) nei suoi confronti l’obbligo di smontaggio, salvaguardando invece il soggetto che ha perso definitivamente il diritto al mantenimento (salvo apposito rinnovo) a seguito della scadenza del termine finale di efficacia del titolo;
c) peraltro, di norma, le Amministrazioni comunali optano per l’una o l’altra soluzione (p.d.c. con termine finale di scadenza o p.d.c. con clausola di stagionalità) in ragione di scelte organizzative interne (orientate dal fatto che nel primo caso c’è la necessità di riattivare il procedimento in vista del rinnovo stagionale del p.d.c., nel mentre nel secondo caso il rinnovo è automatico), sicché sarebbe intrinsecamente irragionevole valorizzare la predette opzione ai fini dell’operatività della proroga in questione, rispondendo questa a obiettivi di tutela che nulla hanno a che vedere con le soluzioni organizzative adottate dalle diverse amministrazioni comunali per la gestione dei rapporti con i soggetti immessi nella titolarità delle concessioni marittime.
Ritenuto inoltre che, anche sul piano della interpretazione della lettera della norma, la distinzione cui fa riferimento l’Amministrazione comunale nella nota impugnata non trova alcuna concreta giustificazione, dal momento che con l’espressione titolo ‘in scadenza’ è possibile fare riferimento tanto ai titoli assoggettati a termine finale di efficacia, quanto ai titoli assoggettati a termine stagionale di efficacia, venendo in rilievo in entrambi i casi il medesimo obbligo di smontaggio delle strutture » (T.A.R. Puglia Lecce, I, 15 novembre 2021, n. 1633): in definitiva la Sezione, evidenziata appunto la portata particolarmente ampia della previsione in parola, reputava la medesima riferibile, per identità di ratio e onde evitare ingiustificate disparità di trattamento, non soltanto a quei titoli di cui nel periodo considerato si verificava la definitiva perdita di efficacia ma, anche, a quelli per i quali comunque nello stesso lasso temporale veniva a cessare soltanto l’efficacia c.d. stagionale.
- lo stato di emergenza era da ultimo prorogato, con il decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021, sino al 31 marzo 2022.
- nella specie sussistono dunque i presupposti per l’operatività della disciplina di cui all’art. 103 citato, sicché il ricorso dev’essere accolto, con annullamento dell’impugnato provvedimento e assorbimento di ogni altra questione proposta - come espressamente precisato dal difensore in udienza .
- la particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti - fermo il diritto dei ricorrenti alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 328 del 2022 indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate - fermo il diritto dei ricorrenti alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 20 aprile 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO