Articolo 1 della Legge 31 ottobre 2011, n. 190
Articolo 2
Versione
18 novembre 2011
Art. 1. Accettazione degli emendamenti 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberati dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione n. 66-2 del 15 dicembre 2010 , contenuti nell'Allegato alla presente legge.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' incaricato dell'esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti agli emendamenti di cui al comma 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Entrata in vigore il 18 novembre 2011
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