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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56702 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, alla quale è riunita la causa n. R.G. 56703 del 2017, posta in decisione all'udienza dell'11.11.2024 e vertente
TRA
( ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore dott. , Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo FEDELE ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore, per procura allegata al ricorso in riassunzione depositato in data 5.12.2019; opponente
E
già e già , in persona del Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Adotti e Federico Rossetti (con domicilio telematico, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale
[...]
in Roma Via Rubicone n. 27 per procura allegata alla comparsa Controparte_4
di costituzione di nuovo difensore depositata in data 3.8.2020; opposti
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.11.2024 le parti concludevano richiamando le conclusioni rassegnate in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13405/2017, emesso dal Tribunale di
Roma in data 02/05 giugno 2017 (Reg. Gen. n. 31822/2017), notificato il successivo
16.06.2017, per il pagamento di € 416.131,23 oltre interessi e spese, richiesti per servizi di pulizia resi nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2016 presso le strutture alberghiere appaltanti, di cui alle fatture n. 11 del 31.08.2016
(residuo €. 15.601,28); n. 19 del 30.09.2016 (residuo €. 41.977,11); n. 30 del
31.10.2016 (residuo €. 22.419,94); n. 39 del 30.11.2016 (residuo €. 247.200,10); n.
52 del 31.12.2016 di €. 88.932,80.
Deduceva a sostegno: di aver stipulato con l'opposta: 1) in data 16.5.2016 un contratto di affitto di azienda, avente ad oggetto le attività di facility management, a fronte del pagamento di un canone di €. 48.000,00 annui, oltre oneri;
2) in data 1.6.2016 un contratto di appalto di servizi con cui aveva affidato al opposto l'esecuzione dei servizi di CP_3
pulizie da eseguire in determinati e predeterminati appalti, dietro corrispettivo meglio specificato nell'allegato al medesimo contratto;
3) in data 1.6.2016 un contratto di mandato alla gestione del conto corrente, con la consegna alla dott.ssa CP_5
quale amministratore unico del della chiavetta d'accesso Controparte_3
all'operatività online del conto corrente n. 902 acceso presso l'Istituto Banco
Popolare Agenzia 6 di Roma e la possibilità di generare nuova password d'accesso per avere piena autonomia nella gestione dei flussi della tesoreria;
che, ricevuta la richiesta di pagamenti di più fatture che si assumevano impagate, effettuava una serie di verifiche da cui emergevano bonifici e prelievi, in proprio favore da parte del , di somme che non trovavano giustificazione in fatture CP_3
o altro documento giustificativo;
che dunque, in data 30.1.2017, aveva risolto tutti i contratti in essere con il
, lamentando tra l'altro il mancato pagamento dei canoni locativi da giugno CP_3
a dicembre 2016, per un importo di € 34.160,00 più IVA, oltre a gravi inadempienze al contratto di appalto di servizi;
2 che le somme richieste in sede monitoria non erano dovute sia in quanto due fatture
(n. 39 e 52) non erano state inviate prima della richiesta di pagamento, sia in quanto le somme richieste risultavano generiche, senza specificazione delle ore e dei giorni in cui le prestazioni erano state eseguite, non avendo il inviato i report con CP_3
l'indicazione delle ore lavorate, i servizi resi e la forza lavoro impiegata;
che, inoltre, risultavano pagamenti in favore del effettuati dal conto CP_3
corrente di tesoreria gestito dallo stesso per € 876.500,00, non portati in CP_3
acconto nelle fatture richiamate;
che dunque il credito azionato non era provato, mentre l'opponente era creditrice di €
876.500,00 pari alle somme corrisposte indebitamente e di ulteriori € 34.160,00 per canoni non versati;
che pendeva altro giudizio tra le medesime parti, di opposizione al decreto ingiuntivo chiesto dalla opposta per il pagamento di € 39.229,17, in relazione al servizio di gestione tesoreria per i mesi di ottobre/novembre 2016, in cui l'opponente aveva sollevato le medesime contestazioni e fatto valere in via riconvenzionale gli stessi crediti.
Concludeva quindi chiedendo:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le causali dispiegate:
- in via preliminare, riunire il presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 12438/2017;
- nel merito in via principale, in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta al in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro-tempore, e per l'effetto revocare o porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la Parte_1
vanta un credito nei confronti del di €. 876.500,00 per somme Controparte_3
versate in eccedenza e di €. 34.160,00 per canoni locativi impagati e, per l'effetto, condannare il alla restituzione della somma di €. 876.500,00 Controparte_3
3 ed al pagamento della somma di €. 34.160,00 in favore della Parte_1
per un totale di €. 910.660,00;
[...]
- in via subordinata, sempre in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui il sig. G.U. dovesse ritenere comprovate tutte le prestazioni rese dal Consorzio opposto od anche una parte di quelle richieste in pagamento nei confronti della
[...]
e, dunque, dovesse confermare in tutto od anche in parte il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 13405/2017, compensare la somma di €. 876.500,00 in eccedenza corrisposta dalla in favore del e di €. Parte_1 Controparte_3
34.160,00 per canoni locativi impagati, tenendo conto delle note di credito n. 1, 2 e 3 del 2016, con l'importo di cui al decreto ingiuntivo, condannando, per l'effetto il alla restituzione in favore della della Controparte_3 Parte_1
somma che residuerà di €. 524.136,86 [(€. 876.500,00 + €. 34.160,00) - (€.
416.131,23 - €. 29.608,09 note di credito)] o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia che verrà accertata a seguito della presente opposizione.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Si costituiva l'opposta deducendo l'infondatezza dell'opposizione in quanto: i pagamenti effettuati in esecuzione del servizio di tesoreria erano avvenuti in base ad accordi e direttive date dalla opponente;
le fatture relative ai servizi di pulizia ripotavano le strutture alberghiere in cui erano stati eseguiti e le attività svolte non oggetto di contestazione;
i pagamenti effettuati in favore della opposta non erano stati imputati ad acconti in quanto relativi ad altri rapporti, così da risultare infondata la riconvenzionale svolta.
Si opponeva quindi alla riunione e concludeva chiedendo: Voglia l'ecc.mo Giudice adito, contraris reiectis:
In via preliminare e nel merito accertare e dichiarare l'esistenza del credito portato con il decreto ingiuntivo n. 13405/17 oggi opposto e per l'effetto confermare lo stesso rigettando in toto la domanda attorea”.
4 Con separato atto di citazione ritualmente notificato, Parte_3
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12438/2017, emesso dal
Tribunale di Roma in data 23/24 maggio 2017 (Reg. Gen. n. 31826/2017), notificato il successivo 16.06.2017, per il pagamento di € 39.229,27 oltre interessi e spese, per il servizio di gestione tesoreria reso nei mesi di ottobre/novembre 2016 di cui alle fatture n. 36 del 7.11.2016 (residuo €. 18.250,70) e n. 44 del 7.12.2016 di €.
20.978,57.
Deduceva a sostegno: di aver stipulato con l'opposta: 1) in data 16.5.2016 un contratto di affitto di azienda, avente ad oggetto le attività di facility management, a fronte del pagamento di un canone di €. 48.000,00 annui, oltre oneri;
2) in data 1.6.2016 un contratto di appalto di servizi con cui affidava al opposto l'esecuzione dei servizi di pulizie da CP_3
eseguire in determinati e predeterminati appalti, dietro corrispettivo meglio specificato nell'allegato al medesimo contratto;
3) in data 1.6.2016 un contratto di mandato alla gestione conto corrente con la consegna alla dott.ssa CP_5
quale amministratore unico del della chiavetta d'accesso Controparte_3
all'operatività online del conto corrente n. 902 acceso presso l'Istituto Banco
Popolare Agenzia 6 di Roma e con la possibilità di generare nuova password d'accesso per avere piena autonomia nella gestione dei flussi della tesoreria; che, ricevuta la richiesta di pagamenti di più fatture che si assumevano impagate, effettuava una serie di verifiche da cui emergevano bonifici e prelievi in proprio favore da parte del di somme che non trovavano giustificazione in fatture o CP_3
altro documento giustificativo e di gran lunga superiori al compenso dovuto per la gestione del c/c di tesoreria;
che dunque, in data 30.1.2017, aveva risolto tutti i contratti in essere con il
, lamentando tra l'altro il mancato pagamento dei canoni locativi da giugno CP_3
a dicembre 2016, per un importo di € 34.160,00 oltre IVA, e gravi inadempienze al contratto di appalto di servizi;
5 che le somme richieste in sede monitoria, non erano dovute in ragione della genericità della richiesta, laddove in contratto era previsto un corrispettivo del 3% oltre Iva e oneri di legge sul monte di pagamenti effettuati nel mese, con onere del
, rimasto tuttavia inadempiuto, di inviare report mensili alla fine di ogni CP_3
mese con indicazione delle somme giacenti sul conto e dei pagamenti effettuati, così da chiarire gli importi su cui era calcolato il compenso;
che inoltre la gestione del conto era avvenuta in modo dubbio e poco chiaro, in ragione dei pagamenti effettuati dal in proprio favore (pari ad € CP_3
876.500,00) senza giustificazione e non contabilizzati quali acconti. che dunque il credito azionato risultava non provato, mentre emergeva un credito della opponente di € 876.500,00 pari alle somme corrisposte indebitamente e di ulteriori € 34.160,00 per canoni non versati;
che pendeva altro giudizio tra le medesime parti, di opposizione al decreto ingiuntivo chiesto dalla opposta per il pagamento di € 416.131,23 per servizi di pulizia nei mesi da luglio a novembre 2016, in cui l'opponente aveva sollevato le medesime contestazioni e fatto valere in via riconvenzionale gli stessi crediti.
Concludeva quindi chiedendo:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le causali dispiegate:
- in via preliminare, riunire il presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 13405/2017;
- nel merito in via principale, in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta al in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro-tempore, e per l'effetto revocare o porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la Parte_1
vanta un credito nei confronti del di €. 34.160,00 a titolo di Controparte_3
canoni locativi impagati e, per l'effetto, condannare il alla Controparte_3
restituzione della somma di €. 34.160,00 in favore della Parte_1
6 - in via subordinata, sempre in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui il sig. G.U. dovesse ritenere comprovate i servizi di gestione del conto tesoreria dal
Consorzio opposto nei confronti della e, dunque, dovesse Parte_1
confermare il decreto ingiuntivo n. 12438/2017, compensare la somma di €.
34.160,00 per canoni locativi impagati, con l'importo di cui al decreto ingiuntivo medesimo o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia che verrà accertata a seguito della presente opposizione.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Si costituiva in giudizio il contestando la fondatezza dell'opposizione di CP_3
cui chiedeva il rigetto.
Respinta in entrambi i giudizi la richiesta di provvisoria esecuzione e disposta la riunione degli stessi;
assegnati i termini 183 6° comma;
parzialmente ammesse ed espletate le prove orali richieste (interrogatorio formale e prova testi); dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito dell'intervenuto fallimento della opponente
; riassunto il giudizio su iniziativa delle Curatela fallimentare;
Parte_1
disposta la modifica dell'ordinanza istruttoria, completata la prova testi e respinta la richiesta di CTU, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza dell'11.11.2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche scaduti in data
30.1.2025.
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Preliminarmente, va precisato che, nonostante l'intervenuto fallimento della opponente dopo l'emissione dei due decreti ingiuntivi e nel Parte_1
corso del giudizio di opposizione, la presente pronuncia deve ritenersi ammissibile, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
"il fallimento del debitore dichiarato nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non determina l'inesistenza o l'inefficacia assoluta del provvedimento
7 monitorio, ma solo la sua inefficacia relativa nei confronti della curatela fallimentare” (Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2022, n. 8110)
Ed allora, seppure ogni domanda di condanna nei confronti del fallimento debba essere avanzata in sede concorsuale, ai sensi dell'art. 52 e 93 L.F., ciò non è di impedimento alla eventuale conferma del decreto ingiuntivo emesso prima dell'apertura della procedura concorsuale, trattandosi di titolo esecutivo che la creditrice opposta potrà eventualmente azionare nei confronti dell'opponente nel caso torni in bonis (Cass. Civ. 8110/2022; Cass. 22047/2020; 3580/1994).
Pur sempre in via preliminare, deve respingersi l'eccezione sollevata dalla opponente di inammissibilità delle difese svolte dalla opposta con le memorie depositate dopo il provvedimento di riunione (emesso in data 26.11/3.12.2018), nei termini 183 6° comma assegnati precedentemente nel fascicolo poi riunito N. RG 56703/17.
In particolare, nelle dette memorie, l'opposta ha indicato analiticamente i pagamenti effettuati (riportando importo, data e destinatario) sul cui ammontare è stato calcolato il corrispettivo per i servizi di gestione conto, nonché ha indicato, per ciascun pagamento effettuato in proprio favore, le fatture, anche precedenti quelle azionate ma relative al medesimo servizio, cui i pagamenti sono stati imputati.
Ritiene l'opponente inammissibili le dette difese, con riguardo ai pagamenti in proprio favore, in quanto la questione atterrebbe non al secondo giudizio di opposizione (avente ad oggetto i corrispettivi del servizio di gestione conto), bensì al primo, in cui l'opponente ha svolto domanda di restituzione dei pagamenti effettuati dalla opposta in proprio favore.
E tuttavia, dagli atti difensivi emerge come l'opponente, in entrambe le opposizioni abbia richiamato tutti e tre i rapporti in essere, deducendo la non debenza delle somme richieste in ragione di un proprio maggior credito derivante tanto dai canoni di locazione quanto dalle somme che assume pagate dalla opposta in proprio favore in assenza di titolo.
In particolare, nell'atto di opposizione RG n. 56703, parte opponente, pur svolgendo domanda riconvenzionale solo con riguardo al pagamento dei canoni, deduce
8 l'irregolare gestione del conto proprio in ragione dei pagamenti che assume effettuati dal in proprio favore, per il complessivo importo di € 876.500,00 senza CP_3
causale, in quanto non portati in acconto nelle fatture azionate.
Deve quindi ritenersi ammissibile ogni difesa svolta in merito dalla opposta in ciascuno dei giudizi, mentre dopo la riunione (disposta proprio in ragione della medesimezza dei motivi di opposizione e della identità di domanda svolta in entrambi con riguardo ai canoni), le difese non possono che essere unitarie.
Peraltro, va anche detto che i chiarimenti forniti in merito all'imputazione dei pagamenti, non integrano difese, eccezioni o domande nuove soggette a specifici termini preclusivi così da risultare l'eccezione infondata anche sotto tale profilo.
Merito della controversia
Nel merito, occorre evidenziare che tra le parti in causa erano in essere tre diversi contratti: uno di appalto di servizi, con cui l'opponente ha affidato all'opposta i servizi di pulizia in strutture alberghiere;
uno di affitto di ramo di azienda;
il terzo di gestione del conto corrente.
I tre contratti vanno esaminati separatamente tenendo conto di quanto in esso pattuito, delle prestazioni da eseguire e dei corrispettivi dovuti
Contratto di affitto ramo d'azienda.
Non sono oggetto di contestazione gli obblighi derivanti dal contratto di affitto di azienda stipulato in data 16.5.2016, né il mancato pagamento del corrispettivo maturato per i relativi canoni di locazione, pari a complessivi € 34.160,00, richiesto in via riconvenzionale dall'opponente in entrambe i giudizi
In merito va precisato che, in applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., spetta a chi agisce in giudizio per l'adempimento di un contratto, provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento totale o parziale dell'altro contraente, spettando poi al debitore l'onere di provare l'esatto adempimento (ex multis: Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
A fronte della pacifica esistenza del contratto e della sua esecuzione, neppure contestata, spettava all'opposta provare di aver adempiuto all'obbligo di pagamento
9 dei canoni. In difetto di detta prova ed anzi neanche avendo l'opposta dedotto l'avvenuto pagamento o contestato nel quantum la richiesta, la domanda deve ritenersi fondata.
Contratto di servizi stipulato in data 1.6.2016
Il detto contratto, dopo aver indicato in premessa che “la committente è una società che gestisce pulizie generali” e che “l'appaltatore è una società attiva e specializzata anche nell'erogazione di servizi di pulizie”, all'art. 1, così individua l'oggetto del contratto: “il committente affida all'appaltatore l'esecuzione dei servizi di pulizie in conformità a quanto indicato in premessa, da eseguirsi presso la sede che verrà indicata dal committente”, senza altra specificazione o previa determinazione di ore, giorni e luoghi in cui i detti servizi di pulizia dovevano essere espletati.
Analoga genericità la si rinviene quanto al corrispettivo, laddove l'art. 8 prevede
“quale corrispettivo dei servizi offerti, il committente corrisponderà all'appaltatore
l'importo, meglio specificato nell'allegato A, relativo alle commesse in essere alla data odierna”.
Il detto allegato A elenca una serie di tariffe differenziate per tipologia di attività, profilo lavorativo e struttura alberghiera.
Ed allora, emerge dalle previsioni richiamate ed accettate dalle parti, come oggetto di appalto fossero evidentemente una serie di attività non predeterminabili quanto a tipologia, durata e costo, con conseguente necessità di quantificare di volta in volta le attività svolte e i corrispettivi maturati.
A ciò si aggiunga che parte opponente, pur contestando la genericità delle fatture, non allega né prova di aver sollevato contestazioni in corso di rapporto in merito all'esecuzione dell'appalto, così facendo presumere che lo stesso abbia avuto corso e che l'opposta, in adempimento agli obblighi assunti, abbia svolto le proprie prestazioni.
La circostanza trova altresì conferma nelle dichiarazioni allegate dalla opposta, proveniente da alberghi appaltanti in cui le attività di pulizia sono state svolte e in cui
10 si dà atto dell'avvenuto pagamento per i servizi relativi, a dimostrazione della regolarità del servizio.
In merito poi alla quantificazione delle attività e conseguente quantificazione del corrispettivo, che parte opponente assume effettuato in modo generico nelle fatture senza possibilità di verifica, va evidenziato quanto segue.
Il menzionato art. 8 del contratto prosegue prevedendo il pagamento dei corrispettivi all'emissione della fattura, senza quindi indicare particolari forme di rendicontazione o altro.
La genericità della previsione anche quanto ai pagamenti, accettata da parte opponente, fa dunque presumere non solo che le attività fossero da individuare di volta in volta ma anche che i rapporti fossero tali da assicurare un continuo confronto idoneo a permettere ogni opportuno controllo di quanto poi riportato in fattura.
Ciò trova conferma sia nella messaggistica depositata da parte opposta, non disconosciuta da parte opponente, da cui emerge un continuo quotidiano confronto sulle attività da espletare o espletate, sia dalle dichiarazioni rese dalla teste Tes_1
all'udienza del 13.4.2021, la quale ha riferito che, nel corso di incontri
[...]
Contr periodici, gli stessi responsabili della mettevano a disposizione della i file Pt_1
contenenti il dettaglio dei servizi resi per ogni singola struttura alberghiera e le fatture emesse da queste ultime, così da consentire la fatturazione da parte del CP_3
sulla base dei dati emergenti dai detti documenti.
Ed allora, in ragione delle previsioni contrattuali, di quanto emerge dalla documentazione menzionata e dell'assenza di contestazione quanto alle attività espletate antecedenti le richieste di pagamento, deve ritenersi che la quantificazione delle attività e dei corrispettivi riportata nelle fatture di cui si chiede il pagamento, sia stata effettuata in conformità agli accordi e sotto il controllo della opponente.
Anche in questo caso, tenendo conto dei principi sopra richiamati in applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., deve evidenziarsi che parte ricorrente ha provato l'esistenza del contratto che non è oggetto di contestazione, mentre l'adempimento delle prestazioni da parte dell'opposta, per quanto sopra detto, deve ritenersi provato
11 ex art. 115 c.p.c. 1° comma, in difetto di specifica contestazioni in merito all'esecuzione delle attività in corso di contratto e comunque antecedenti alla richiesta di pagamento;
solo con la comunicazione di risoluzione del 30.1.2017,
l'opponente parla genericamente di inadempimento senza esatta specificazione di quali siano le prestazioni eventualmente rimaste inadempiute;
la detta genericità si rinviene anche nelle difese svolte in corso di causa.
A fronte quindi dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni, parte opponente non prova ne allega l'avvenuto pagamento delle fatture qui azionate, così da doversi ritenere dovuti i relativi importi pari ad € 416.131,23.
Contratto di gestione conto corrente.
Oggetto del secondo decreto ingiuntivo sono i corrispettivi chiesti dall'opposta per i mesi di ottobre-novembre 2019 in relazione al contratto di gestione tesoreria, pari ad
€ 39.229,27.
L'opponente contesta il credito, deducendo l'irregolare gestione del conto da parte dell'opposta sia per aver omesso di rendicontare ogni mese sulle somme giacenti sul conto in base alla previsione di cui al punto 2.4 del contratto, sia in quanto l'opposta avrebbe effettuato una serie di pagamenti in proprio favore non dovuti, omettendo altresì di imputarli quali acconti sulle fatture impagate relative all'appalto di servizi.
L'opponente contesta altresì l'entità della richiesta, sul presupposto che l'opposta abbia considerato, nel monte dei pagamenti su cui calcolare il corrispettivo, anche i pagamenti effettuati in proprio favore,
Il contratto di mandato alla gestione del conto corrente, stipulato tra le parti in causa in data 1.6.2016, prevede all'art. 1, quale oggetto del contratto: “il servizio di gestione del conto intestato alla mandante e l'incarico di effettuare i pagamenti a favore dei fornitori della stessa …” e, all'art. 3, punto 3.02, che il corrispettivo dovuto sia pari al 3%, oltre IVA e oneri di legge, del monte pagamenti complessivo effettuato in ciascun mese.
Al punto 2.06 del contratto è inoltre previsto che: “il mandante autorizza espressamente la mandataria a procedere con i pagamenti connessi alle prestazioni
12 di qualsiasi natura, anche al di fuori di quelle di cui al presente contratto, effettuate da quest'ultima, senza necessità di preventiva autorizzazione e senza necessità che la mandataria sia inclusa tra i soggetti di cui alla lista del precedente art.
2.01 essendo la predetta lista finalizzata esclusivamente per soggetti diversi dalla mandataria.” ,
Dalle previsioni richiamate, emerge l'intento delle parti di riconoscere il corrispettivo sul monte dei complessivi pagamenti, senza tuttavia introdurre esclusione alcuna per quelli effettuati in favore dello stesso e pur regolando espressamente i CP_3
pagamenti in favore del derivanti dagli ulteriori rapporti in essere, con la CP_3
previsione di cui al punto 2.6.
In merito poi alla entità delle somme per come calcolate, deve evidenziarsi come parte opposta abbia, con le memorie 183 6° comma, elencato nel dettaglio tutti i pagamenti eseguiti nei mesi oggetto di richiesta (ottobre e novembre 2016), indicando, per ciascuno, data, importo e destinatario, senza che parte opponente che pure, quale titolare del conto, ha continuato ad avervi accesso, abbia negato o contestato l'effettuazione dei detti pagamenti né in corso di rapporto né specificamente nel presente giudizio.
Ed allora, deve ritenersi che il corrispettivo richiesto nella misura di € 39.229,27, pari al 3% dell'ammontare dei pagamenti eseguiti nel periodo, corrisponda alle pattuizioni contrattuali.
In merito infine alle dedotte irregolarità di gestione del conto per mancato rendiconto mensile e per pagamenti che l'opponente assume effettuati dal in proprio CP_3
favore senza giustificazione, nella misura di € 876.500,00, e dunque superiore ai crediti dell'opposta, vanno fatte le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, va evidenziato che la previsione di cui al punto 2.04 secondo cui “la mandataria invierà al mandante a mezzo mail la somma giacente sul conto corrente, affinchè quest'ultima possa tenerne conto per la lista dei pagamenti da effettuarsi nel mese successivo” è inserita nell'articolo dedicato agli obblighi del mandante, a dimostrare dunque l'intento delle parti di garantire la tempestiva copertura del conto in relazione ai pagamenti da effettuare.
13 E dunque, più che un obbligo di rendiconto del mandatario va letto come un obbligo di informativa per consentire al mandante di verificare quali pagamenti effettuare o, in caso di insufficienza, di provvedere alla copertura del conto, come peraltro evincibile anche dal precedente punto 2.03.
Inoltre, al punto 2.02 è previsto l'obbligo del mandante di comunicare a inizio mese la lista dei pagamenti in scadenza nel mese “con il puntuale riferimento all'importo, ai dati puntuali del creditore, alla modalità di pagamento concordata, al documento contabile a cui si riferisce”.
Le previsioni richiamate ed accettate, fanno dunque presumere, anche per il detto contratto, una attività di confronto e informativa tra le parti, indispensabile all'espletamento del mandato per come regolato, che di fatto non è contestato esservi stato. Né peraltro parte opponente deduce e prova, con riguardo al periodo precedente i mesi oggetto della richiesta di pagamento (ottobre e novembre 2016 mentre il contratto è di giugno 2016) uno svolgimento del rapporto con modalità diverse o una reportistica scritta eventualmente mancata nel periodo successivo.
Ed allora, come per il contratto di servizi, deve ritenersi che il rapporto abbia avuto svolgimento mediante un confronto continuo, avvenuto anche informalmente, attraverso cui l'opponente manteneva di fatto il controllo sull'attività della opposta, mentre non risulta neanche allegata contestazione alcuna sollevata in corso di rapporto in merito ad una mancanza di informazioni per movimentazioni di denaro di entità così elevate.
A ciò si aggiunga come l'opponente, quale titolare, ha comunque mantenuto la visibilità e il controllo del conto e che i pagamenti presupponevano comunque la comunicazione periodica della lista dei creditori da parte dell'opponente; ciò nonostante, non risulta allegata né provata contestazione alcuna di inadempienze, mancanza di informazioni o anche rispetto a specifiche operazioni di pagamento non corrette.
Domanda riconvenzionale per restituzione somme
14 E' circostanza incontestata che il abbia effettuato una serie di pagamenti in CP_3
proprio favore, in conformità peraltro a quanto espressamente previsto nel contratto di gestione conti.
Assume parte opponente che i detti pagamenti effettuati da settembre in poi, non sarebbero stati decurtati dalle fatture azionate in sede monitoria e sarebbero quindi privi di giustificazione.
E tuttavia, a fronte della esatta ricostruzione dei pagamenti, con specifica indicazione delle fatture relative al medesimo rapporto cui i pagamenti sono stati imputati,
(precedenti a quelle azionate in sede monitoria), parte opponente non ha specificamente contestato la debenza delle somme relative né ha allegato e provato che le stesse fossero state già pagate e dunque non ha provato doppi pagamenti che giustifichino la richiesta di restituzione
Deve quindi ritenersi infondata la dedotta illegittimità dei versamenti per mancanza di titolo e dunque anche la domanda riconvenzionale di restituzione delle dette somme o, in subordine, di compensazione delle stesse con quelle richieste in sede monitoria.
Conclusione
Devono quindi ritenersi provati i crediti della opposta di € 39.229,27 in relazione al contratto di gestione del conto e di € 416.131,23 per il contratto di appalto servizi, di cui ai due decreti ingiunti.
Deve altresì ritenersi provato il credito dell'opponente per canoni di locazione, pari ad € 34.160,00.
Non può invece accogliersi la domanda di compensazione dei detti importi, costituendo la compensazione comunque una forma di pagamento in favore del creditore, a sua volta debitore verso la procedura, possibile solo in sede fallimentare, determinandosi altrimenti la violazione della par conditio creditorum.
E dunque, devono integralmente respingersi le opposizioni proposte avverso i due decreti ingiuntivi e, in accoglimento della domanda di pagamento svolta dalla
15 opponente, condannarsi l'opposta al pagamento dell'importo di € 34.160,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.
In merito alle spese, l'integrale rigetto delle opposizioni proposte avverso i due decreti ingiuntivi e l'accoglimento parziale della riconvenzionale di pagamento, giustificano una parziale compensazione delle spese nella misura di 1/3, con condanna del fallimento opponente al pagamento dei restanti 2/3, come liquidati in dispositivo in base al DM 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del
12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Respinge l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 13405/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 02/05 giugno 2017 (Reg. Gen. n.
31822/2017);
• Respinge l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 12438/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 23/24 maggio 2017 (Reg. Gen. n.
31826/2017);
• In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la
[...]
(già e già , al CP_1 Controparte_2 Controparte_3
pagamento in favore del dell'importo di € Parte_1
34.160,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;
• compensa tra le parti le spese processuali nella misura di 1/3;
• condanna il fallimento in persona del Curatore, al Parte_1
pagamento in favore della opposta dei restanti 2/3 delle spese processuali, liquidati in € 15.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 12/02/2025
16 Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56702 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, alla quale è riunita la causa n. R.G. 56703 del 2017, posta in decisione all'udienza dell'11.11.2024 e vertente
TRA
( ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore dott. , Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo FEDELE ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore, per procura allegata al ricorso in riassunzione depositato in data 5.12.2019; opponente
E
già e già , in persona del Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Adotti e Federico Rossetti (con domicilio telematico, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale
[...]
in Roma Via Rubicone n. 27 per procura allegata alla comparsa Controparte_4
di costituzione di nuovo difensore depositata in data 3.8.2020; opposti
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.11.2024 le parti concludevano richiamando le conclusioni rassegnate in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13405/2017, emesso dal Tribunale di
Roma in data 02/05 giugno 2017 (Reg. Gen. n. 31822/2017), notificato il successivo
16.06.2017, per il pagamento di € 416.131,23 oltre interessi e spese, richiesti per servizi di pulizia resi nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2016 presso le strutture alberghiere appaltanti, di cui alle fatture n. 11 del 31.08.2016
(residuo €. 15.601,28); n. 19 del 30.09.2016 (residuo €. 41.977,11); n. 30 del
31.10.2016 (residuo €. 22.419,94); n. 39 del 30.11.2016 (residuo €. 247.200,10); n.
52 del 31.12.2016 di €. 88.932,80.
Deduceva a sostegno: di aver stipulato con l'opposta: 1) in data 16.5.2016 un contratto di affitto di azienda, avente ad oggetto le attività di facility management, a fronte del pagamento di un canone di €. 48.000,00 annui, oltre oneri;
2) in data 1.6.2016 un contratto di appalto di servizi con cui aveva affidato al opposto l'esecuzione dei servizi di CP_3
pulizie da eseguire in determinati e predeterminati appalti, dietro corrispettivo meglio specificato nell'allegato al medesimo contratto;
3) in data 1.6.2016 un contratto di mandato alla gestione del conto corrente, con la consegna alla dott.ssa CP_5
quale amministratore unico del della chiavetta d'accesso Controparte_3
all'operatività online del conto corrente n. 902 acceso presso l'Istituto Banco
Popolare Agenzia 6 di Roma e la possibilità di generare nuova password d'accesso per avere piena autonomia nella gestione dei flussi della tesoreria;
che, ricevuta la richiesta di pagamenti di più fatture che si assumevano impagate, effettuava una serie di verifiche da cui emergevano bonifici e prelievi, in proprio favore da parte del , di somme che non trovavano giustificazione in fatture CP_3
o altro documento giustificativo;
che dunque, in data 30.1.2017, aveva risolto tutti i contratti in essere con il
, lamentando tra l'altro il mancato pagamento dei canoni locativi da giugno CP_3
a dicembre 2016, per un importo di € 34.160,00 più IVA, oltre a gravi inadempienze al contratto di appalto di servizi;
2 che le somme richieste in sede monitoria non erano dovute sia in quanto due fatture
(n. 39 e 52) non erano state inviate prima della richiesta di pagamento, sia in quanto le somme richieste risultavano generiche, senza specificazione delle ore e dei giorni in cui le prestazioni erano state eseguite, non avendo il inviato i report con CP_3
l'indicazione delle ore lavorate, i servizi resi e la forza lavoro impiegata;
che, inoltre, risultavano pagamenti in favore del effettuati dal conto CP_3
corrente di tesoreria gestito dallo stesso per € 876.500,00, non portati in CP_3
acconto nelle fatture richiamate;
che dunque il credito azionato non era provato, mentre l'opponente era creditrice di €
876.500,00 pari alle somme corrisposte indebitamente e di ulteriori € 34.160,00 per canoni non versati;
che pendeva altro giudizio tra le medesime parti, di opposizione al decreto ingiuntivo chiesto dalla opposta per il pagamento di € 39.229,17, in relazione al servizio di gestione tesoreria per i mesi di ottobre/novembre 2016, in cui l'opponente aveva sollevato le medesime contestazioni e fatto valere in via riconvenzionale gli stessi crediti.
Concludeva quindi chiedendo:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le causali dispiegate:
- in via preliminare, riunire il presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 12438/2017;
- nel merito in via principale, in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta al in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro-tempore, e per l'effetto revocare o porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la Parte_1
vanta un credito nei confronti del di €. 876.500,00 per somme Controparte_3
versate in eccedenza e di €. 34.160,00 per canoni locativi impagati e, per l'effetto, condannare il alla restituzione della somma di €. 876.500,00 Controparte_3
3 ed al pagamento della somma di €. 34.160,00 in favore della Parte_1
per un totale di €. 910.660,00;
[...]
- in via subordinata, sempre in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui il sig. G.U. dovesse ritenere comprovate tutte le prestazioni rese dal Consorzio opposto od anche una parte di quelle richieste in pagamento nei confronti della
[...]
e, dunque, dovesse confermare in tutto od anche in parte il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 13405/2017, compensare la somma di €. 876.500,00 in eccedenza corrisposta dalla in favore del e di €. Parte_1 Controparte_3
34.160,00 per canoni locativi impagati, tenendo conto delle note di credito n. 1, 2 e 3 del 2016, con l'importo di cui al decreto ingiuntivo, condannando, per l'effetto il alla restituzione in favore della della Controparte_3 Parte_1
somma che residuerà di €. 524.136,86 [(€. 876.500,00 + €. 34.160,00) - (€.
416.131,23 - €. 29.608,09 note di credito)] o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia che verrà accertata a seguito della presente opposizione.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Si costituiva l'opposta deducendo l'infondatezza dell'opposizione in quanto: i pagamenti effettuati in esecuzione del servizio di tesoreria erano avvenuti in base ad accordi e direttive date dalla opponente;
le fatture relative ai servizi di pulizia ripotavano le strutture alberghiere in cui erano stati eseguiti e le attività svolte non oggetto di contestazione;
i pagamenti effettuati in favore della opposta non erano stati imputati ad acconti in quanto relativi ad altri rapporti, così da risultare infondata la riconvenzionale svolta.
Si opponeva quindi alla riunione e concludeva chiedendo: Voglia l'ecc.mo Giudice adito, contraris reiectis:
In via preliminare e nel merito accertare e dichiarare l'esistenza del credito portato con il decreto ingiuntivo n. 13405/17 oggi opposto e per l'effetto confermare lo stesso rigettando in toto la domanda attorea”.
4 Con separato atto di citazione ritualmente notificato, Parte_3
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12438/2017, emesso dal
Tribunale di Roma in data 23/24 maggio 2017 (Reg. Gen. n. 31826/2017), notificato il successivo 16.06.2017, per il pagamento di € 39.229,27 oltre interessi e spese, per il servizio di gestione tesoreria reso nei mesi di ottobre/novembre 2016 di cui alle fatture n. 36 del 7.11.2016 (residuo €. 18.250,70) e n. 44 del 7.12.2016 di €.
20.978,57.
Deduceva a sostegno: di aver stipulato con l'opposta: 1) in data 16.5.2016 un contratto di affitto di azienda, avente ad oggetto le attività di facility management, a fronte del pagamento di un canone di €. 48.000,00 annui, oltre oneri;
2) in data 1.6.2016 un contratto di appalto di servizi con cui affidava al opposto l'esecuzione dei servizi di pulizie da CP_3
eseguire in determinati e predeterminati appalti, dietro corrispettivo meglio specificato nell'allegato al medesimo contratto;
3) in data 1.6.2016 un contratto di mandato alla gestione conto corrente con la consegna alla dott.ssa CP_5
quale amministratore unico del della chiavetta d'accesso Controparte_3
all'operatività online del conto corrente n. 902 acceso presso l'Istituto Banco
Popolare Agenzia 6 di Roma e con la possibilità di generare nuova password d'accesso per avere piena autonomia nella gestione dei flussi della tesoreria; che, ricevuta la richiesta di pagamenti di più fatture che si assumevano impagate, effettuava una serie di verifiche da cui emergevano bonifici e prelievi in proprio favore da parte del di somme che non trovavano giustificazione in fatture o CP_3
altro documento giustificativo e di gran lunga superiori al compenso dovuto per la gestione del c/c di tesoreria;
che dunque, in data 30.1.2017, aveva risolto tutti i contratti in essere con il
, lamentando tra l'altro il mancato pagamento dei canoni locativi da giugno CP_3
a dicembre 2016, per un importo di € 34.160,00 oltre IVA, e gravi inadempienze al contratto di appalto di servizi;
5 che le somme richieste in sede monitoria, non erano dovute in ragione della genericità della richiesta, laddove in contratto era previsto un corrispettivo del 3% oltre Iva e oneri di legge sul monte di pagamenti effettuati nel mese, con onere del
, rimasto tuttavia inadempiuto, di inviare report mensili alla fine di ogni CP_3
mese con indicazione delle somme giacenti sul conto e dei pagamenti effettuati, così da chiarire gli importi su cui era calcolato il compenso;
che inoltre la gestione del conto era avvenuta in modo dubbio e poco chiaro, in ragione dei pagamenti effettuati dal in proprio favore (pari ad € CP_3
876.500,00) senza giustificazione e non contabilizzati quali acconti. che dunque il credito azionato risultava non provato, mentre emergeva un credito della opponente di € 876.500,00 pari alle somme corrisposte indebitamente e di ulteriori € 34.160,00 per canoni non versati;
che pendeva altro giudizio tra le medesime parti, di opposizione al decreto ingiuntivo chiesto dalla opposta per il pagamento di € 416.131,23 per servizi di pulizia nei mesi da luglio a novembre 2016, in cui l'opponente aveva sollevato le medesime contestazioni e fatto valere in via riconvenzionale gli stessi crediti.
Concludeva quindi chiedendo:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le causali dispiegate:
- in via preliminare, riunire il presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 13405/2017;
- nel merito in via principale, in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta al in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro-tempore, e per l'effetto revocare o porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la Parte_1
vanta un credito nei confronti del di €. 34.160,00 a titolo di Controparte_3
canoni locativi impagati e, per l'effetto, condannare il alla Controparte_3
restituzione della somma di €. 34.160,00 in favore della Parte_1
6 - in via subordinata, sempre in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui il sig. G.U. dovesse ritenere comprovate i servizi di gestione del conto tesoreria dal
Consorzio opposto nei confronti della e, dunque, dovesse Parte_1
confermare il decreto ingiuntivo n. 12438/2017, compensare la somma di €.
34.160,00 per canoni locativi impagati, con l'importo di cui al decreto ingiuntivo medesimo o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia che verrà accertata a seguito della presente opposizione.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Si costituiva in giudizio il contestando la fondatezza dell'opposizione di CP_3
cui chiedeva il rigetto.
Respinta in entrambi i giudizi la richiesta di provvisoria esecuzione e disposta la riunione degli stessi;
assegnati i termini 183 6° comma;
parzialmente ammesse ed espletate le prove orali richieste (interrogatorio formale e prova testi); dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito dell'intervenuto fallimento della opponente
; riassunto il giudizio su iniziativa delle Curatela fallimentare;
Parte_1
disposta la modifica dell'ordinanza istruttoria, completata la prova testi e respinta la richiesta di CTU, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza dell'11.11.2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche scaduti in data
30.1.2025.
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Preliminarmente, va precisato che, nonostante l'intervenuto fallimento della opponente dopo l'emissione dei due decreti ingiuntivi e nel Parte_1
corso del giudizio di opposizione, la presente pronuncia deve ritenersi ammissibile, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
"il fallimento del debitore dichiarato nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non determina l'inesistenza o l'inefficacia assoluta del provvedimento
7 monitorio, ma solo la sua inefficacia relativa nei confronti della curatela fallimentare” (Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2022, n. 8110)
Ed allora, seppure ogni domanda di condanna nei confronti del fallimento debba essere avanzata in sede concorsuale, ai sensi dell'art. 52 e 93 L.F., ciò non è di impedimento alla eventuale conferma del decreto ingiuntivo emesso prima dell'apertura della procedura concorsuale, trattandosi di titolo esecutivo che la creditrice opposta potrà eventualmente azionare nei confronti dell'opponente nel caso torni in bonis (Cass. Civ. 8110/2022; Cass. 22047/2020; 3580/1994).
Pur sempre in via preliminare, deve respingersi l'eccezione sollevata dalla opponente di inammissibilità delle difese svolte dalla opposta con le memorie depositate dopo il provvedimento di riunione (emesso in data 26.11/3.12.2018), nei termini 183 6° comma assegnati precedentemente nel fascicolo poi riunito N. RG 56703/17.
In particolare, nelle dette memorie, l'opposta ha indicato analiticamente i pagamenti effettuati (riportando importo, data e destinatario) sul cui ammontare è stato calcolato il corrispettivo per i servizi di gestione conto, nonché ha indicato, per ciascun pagamento effettuato in proprio favore, le fatture, anche precedenti quelle azionate ma relative al medesimo servizio, cui i pagamenti sono stati imputati.
Ritiene l'opponente inammissibili le dette difese, con riguardo ai pagamenti in proprio favore, in quanto la questione atterrebbe non al secondo giudizio di opposizione (avente ad oggetto i corrispettivi del servizio di gestione conto), bensì al primo, in cui l'opponente ha svolto domanda di restituzione dei pagamenti effettuati dalla opposta in proprio favore.
E tuttavia, dagli atti difensivi emerge come l'opponente, in entrambe le opposizioni abbia richiamato tutti e tre i rapporti in essere, deducendo la non debenza delle somme richieste in ragione di un proprio maggior credito derivante tanto dai canoni di locazione quanto dalle somme che assume pagate dalla opposta in proprio favore in assenza di titolo.
In particolare, nell'atto di opposizione RG n. 56703, parte opponente, pur svolgendo domanda riconvenzionale solo con riguardo al pagamento dei canoni, deduce
8 l'irregolare gestione del conto proprio in ragione dei pagamenti che assume effettuati dal in proprio favore, per il complessivo importo di € 876.500,00 senza CP_3
causale, in quanto non portati in acconto nelle fatture azionate.
Deve quindi ritenersi ammissibile ogni difesa svolta in merito dalla opposta in ciascuno dei giudizi, mentre dopo la riunione (disposta proprio in ragione della medesimezza dei motivi di opposizione e della identità di domanda svolta in entrambi con riguardo ai canoni), le difese non possono che essere unitarie.
Peraltro, va anche detto che i chiarimenti forniti in merito all'imputazione dei pagamenti, non integrano difese, eccezioni o domande nuove soggette a specifici termini preclusivi così da risultare l'eccezione infondata anche sotto tale profilo.
Merito della controversia
Nel merito, occorre evidenziare che tra le parti in causa erano in essere tre diversi contratti: uno di appalto di servizi, con cui l'opponente ha affidato all'opposta i servizi di pulizia in strutture alberghiere;
uno di affitto di ramo di azienda;
il terzo di gestione del conto corrente.
I tre contratti vanno esaminati separatamente tenendo conto di quanto in esso pattuito, delle prestazioni da eseguire e dei corrispettivi dovuti
Contratto di affitto ramo d'azienda.
Non sono oggetto di contestazione gli obblighi derivanti dal contratto di affitto di azienda stipulato in data 16.5.2016, né il mancato pagamento del corrispettivo maturato per i relativi canoni di locazione, pari a complessivi € 34.160,00, richiesto in via riconvenzionale dall'opponente in entrambe i giudizi
In merito va precisato che, in applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., spetta a chi agisce in giudizio per l'adempimento di un contratto, provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento totale o parziale dell'altro contraente, spettando poi al debitore l'onere di provare l'esatto adempimento (ex multis: Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
A fronte della pacifica esistenza del contratto e della sua esecuzione, neppure contestata, spettava all'opposta provare di aver adempiuto all'obbligo di pagamento
9 dei canoni. In difetto di detta prova ed anzi neanche avendo l'opposta dedotto l'avvenuto pagamento o contestato nel quantum la richiesta, la domanda deve ritenersi fondata.
Contratto di servizi stipulato in data 1.6.2016
Il detto contratto, dopo aver indicato in premessa che “la committente è una società che gestisce pulizie generali” e che “l'appaltatore è una società attiva e specializzata anche nell'erogazione di servizi di pulizie”, all'art. 1, così individua l'oggetto del contratto: “il committente affida all'appaltatore l'esecuzione dei servizi di pulizie in conformità a quanto indicato in premessa, da eseguirsi presso la sede che verrà indicata dal committente”, senza altra specificazione o previa determinazione di ore, giorni e luoghi in cui i detti servizi di pulizia dovevano essere espletati.
Analoga genericità la si rinviene quanto al corrispettivo, laddove l'art. 8 prevede
“quale corrispettivo dei servizi offerti, il committente corrisponderà all'appaltatore
l'importo, meglio specificato nell'allegato A, relativo alle commesse in essere alla data odierna”.
Il detto allegato A elenca una serie di tariffe differenziate per tipologia di attività, profilo lavorativo e struttura alberghiera.
Ed allora, emerge dalle previsioni richiamate ed accettate dalle parti, come oggetto di appalto fossero evidentemente una serie di attività non predeterminabili quanto a tipologia, durata e costo, con conseguente necessità di quantificare di volta in volta le attività svolte e i corrispettivi maturati.
A ciò si aggiunga che parte opponente, pur contestando la genericità delle fatture, non allega né prova di aver sollevato contestazioni in corso di rapporto in merito all'esecuzione dell'appalto, così facendo presumere che lo stesso abbia avuto corso e che l'opposta, in adempimento agli obblighi assunti, abbia svolto le proprie prestazioni.
La circostanza trova altresì conferma nelle dichiarazioni allegate dalla opposta, proveniente da alberghi appaltanti in cui le attività di pulizia sono state svolte e in cui
10 si dà atto dell'avvenuto pagamento per i servizi relativi, a dimostrazione della regolarità del servizio.
In merito poi alla quantificazione delle attività e conseguente quantificazione del corrispettivo, che parte opponente assume effettuato in modo generico nelle fatture senza possibilità di verifica, va evidenziato quanto segue.
Il menzionato art. 8 del contratto prosegue prevedendo il pagamento dei corrispettivi all'emissione della fattura, senza quindi indicare particolari forme di rendicontazione o altro.
La genericità della previsione anche quanto ai pagamenti, accettata da parte opponente, fa dunque presumere non solo che le attività fossero da individuare di volta in volta ma anche che i rapporti fossero tali da assicurare un continuo confronto idoneo a permettere ogni opportuno controllo di quanto poi riportato in fattura.
Ciò trova conferma sia nella messaggistica depositata da parte opposta, non disconosciuta da parte opponente, da cui emerge un continuo quotidiano confronto sulle attività da espletare o espletate, sia dalle dichiarazioni rese dalla teste Tes_1
all'udienza del 13.4.2021, la quale ha riferito che, nel corso di incontri
[...]
Contr periodici, gli stessi responsabili della mettevano a disposizione della i file Pt_1
contenenti il dettaglio dei servizi resi per ogni singola struttura alberghiera e le fatture emesse da queste ultime, così da consentire la fatturazione da parte del CP_3
sulla base dei dati emergenti dai detti documenti.
Ed allora, in ragione delle previsioni contrattuali, di quanto emerge dalla documentazione menzionata e dell'assenza di contestazione quanto alle attività espletate antecedenti le richieste di pagamento, deve ritenersi che la quantificazione delle attività e dei corrispettivi riportata nelle fatture di cui si chiede il pagamento, sia stata effettuata in conformità agli accordi e sotto il controllo della opponente.
Anche in questo caso, tenendo conto dei principi sopra richiamati in applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., deve evidenziarsi che parte ricorrente ha provato l'esistenza del contratto che non è oggetto di contestazione, mentre l'adempimento delle prestazioni da parte dell'opposta, per quanto sopra detto, deve ritenersi provato
11 ex art. 115 c.p.c. 1° comma, in difetto di specifica contestazioni in merito all'esecuzione delle attività in corso di contratto e comunque antecedenti alla richiesta di pagamento;
solo con la comunicazione di risoluzione del 30.1.2017,
l'opponente parla genericamente di inadempimento senza esatta specificazione di quali siano le prestazioni eventualmente rimaste inadempiute;
la detta genericità si rinviene anche nelle difese svolte in corso di causa.
A fronte quindi dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni, parte opponente non prova ne allega l'avvenuto pagamento delle fatture qui azionate, così da doversi ritenere dovuti i relativi importi pari ad € 416.131,23.
Contratto di gestione conto corrente.
Oggetto del secondo decreto ingiuntivo sono i corrispettivi chiesti dall'opposta per i mesi di ottobre-novembre 2019 in relazione al contratto di gestione tesoreria, pari ad
€ 39.229,27.
L'opponente contesta il credito, deducendo l'irregolare gestione del conto da parte dell'opposta sia per aver omesso di rendicontare ogni mese sulle somme giacenti sul conto in base alla previsione di cui al punto 2.4 del contratto, sia in quanto l'opposta avrebbe effettuato una serie di pagamenti in proprio favore non dovuti, omettendo altresì di imputarli quali acconti sulle fatture impagate relative all'appalto di servizi.
L'opponente contesta altresì l'entità della richiesta, sul presupposto che l'opposta abbia considerato, nel monte dei pagamenti su cui calcolare il corrispettivo, anche i pagamenti effettuati in proprio favore,
Il contratto di mandato alla gestione del conto corrente, stipulato tra le parti in causa in data 1.6.2016, prevede all'art. 1, quale oggetto del contratto: “il servizio di gestione del conto intestato alla mandante e l'incarico di effettuare i pagamenti a favore dei fornitori della stessa …” e, all'art. 3, punto 3.02, che il corrispettivo dovuto sia pari al 3%, oltre IVA e oneri di legge, del monte pagamenti complessivo effettuato in ciascun mese.
Al punto 2.06 del contratto è inoltre previsto che: “il mandante autorizza espressamente la mandataria a procedere con i pagamenti connessi alle prestazioni
12 di qualsiasi natura, anche al di fuori di quelle di cui al presente contratto, effettuate da quest'ultima, senza necessità di preventiva autorizzazione e senza necessità che la mandataria sia inclusa tra i soggetti di cui alla lista del precedente art.
2.01 essendo la predetta lista finalizzata esclusivamente per soggetti diversi dalla mandataria.” ,
Dalle previsioni richiamate, emerge l'intento delle parti di riconoscere il corrispettivo sul monte dei complessivi pagamenti, senza tuttavia introdurre esclusione alcuna per quelli effettuati in favore dello stesso e pur regolando espressamente i CP_3
pagamenti in favore del derivanti dagli ulteriori rapporti in essere, con la CP_3
previsione di cui al punto 2.6.
In merito poi alla entità delle somme per come calcolate, deve evidenziarsi come parte opposta abbia, con le memorie 183 6° comma, elencato nel dettaglio tutti i pagamenti eseguiti nei mesi oggetto di richiesta (ottobre e novembre 2016), indicando, per ciascuno, data, importo e destinatario, senza che parte opponente che pure, quale titolare del conto, ha continuato ad avervi accesso, abbia negato o contestato l'effettuazione dei detti pagamenti né in corso di rapporto né specificamente nel presente giudizio.
Ed allora, deve ritenersi che il corrispettivo richiesto nella misura di € 39.229,27, pari al 3% dell'ammontare dei pagamenti eseguiti nel periodo, corrisponda alle pattuizioni contrattuali.
In merito infine alle dedotte irregolarità di gestione del conto per mancato rendiconto mensile e per pagamenti che l'opponente assume effettuati dal in proprio CP_3
favore senza giustificazione, nella misura di € 876.500,00, e dunque superiore ai crediti dell'opposta, vanno fatte le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, va evidenziato che la previsione di cui al punto 2.04 secondo cui “la mandataria invierà al mandante a mezzo mail la somma giacente sul conto corrente, affinchè quest'ultima possa tenerne conto per la lista dei pagamenti da effettuarsi nel mese successivo” è inserita nell'articolo dedicato agli obblighi del mandante, a dimostrare dunque l'intento delle parti di garantire la tempestiva copertura del conto in relazione ai pagamenti da effettuare.
13 E dunque, più che un obbligo di rendiconto del mandatario va letto come un obbligo di informativa per consentire al mandante di verificare quali pagamenti effettuare o, in caso di insufficienza, di provvedere alla copertura del conto, come peraltro evincibile anche dal precedente punto 2.03.
Inoltre, al punto 2.02 è previsto l'obbligo del mandante di comunicare a inizio mese la lista dei pagamenti in scadenza nel mese “con il puntuale riferimento all'importo, ai dati puntuali del creditore, alla modalità di pagamento concordata, al documento contabile a cui si riferisce”.
Le previsioni richiamate ed accettate, fanno dunque presumere, anche per il detto contratto, una attività di confronto e informativa tra le parti, indispensabile all'espletamento del mandato per come regolato, che di fatto non è contestato esservi stato. Né peraltro parte opponente deduce e prova, con riguardo al periodo precedente i mesi oggetto della richiesta di pagamento (ottobre e novembre 2016 mentre il contratto è di giugno 2016) uno svolgimento del rapporto con modalità diverse o una reportistica scritta eventualmente mancata nel periodo successivo.
Ed allora, come per il contratto di servizi, deve ritenersi che il rapporto abbia avuto svolgimento mediante un confronto continuo, avvenuto anche informalmente, attraverso cui l'opponente manteneva di fatto il controllo sull'attività della opposta, mentre non risulta neanche allegata contestazione alcuna sollevata in corso di rapporto in merito ad una mancanza di informazioni per movimentazioni di denaro di entità così elevate.
A ciò si aggiunga come l'opponente, quale titolare, ha comunque mantenuto la visibilità e il controllo del conto e che i pagamenti presupponevano comunque la comunicazione periodica della lista dei creditori da parte dell'opponente; ciò nonostante, non risulta allegata né provata contestazione alcuna di inadempienze, mancanza di informazioni o anche rispetto a specifiche operazioni di pagamento non corrette.
Domanda riconvenzionale per restituzione somme
14 E' circostanza incontestata che il abbia effettuato una serie di pagamenti in CP_3
proprio favore, in conformità peraltro a quanto espressamente previsto nel contratto di gestione conti.
Assume parte opponente che i detti pagamenti effettuati da settembre in poi, non sarebbero stati decurtati dalle fatture azionate in sede monitoria e sarebbero quindi privi di giustificazione.
E tuttavia, a fronte della esatta ricostruzione dei pagamenti, con specifica indicazione delle fatture relative al medesimo rapporto cui i pagamenti sono stati imputati,
(precedenti a quelle azionate in sede monitoria), parte opponente non ha specificamente contestato la debenza delle somme relative né ha allegato e provato che le stesse fossero state già pagate e dunque non ha provato doppi pagamenti che giustifichino la richiesta di restituzione
Deve quindi ritenersi infondata la dedotta illegittimità dei versamenti per mancanza di titolo e dunque anche la domanda riconvenzionale di restituzione delle dette somme o, in subordine, di compensazione delle stesse con quelle richieste in sede monitoria.
Conclusione
Devono quindi ritenersi provati i crediti della opposta di € 39.229,27 in relazione al contratto di gestione del conto e di € 416.131,23 per il contratto di appalto servizi, di cui ai due decreti ingiunti.
Deve altresì ritenersi provato il credito dell'opponente per canoni di locazione, pari ad € 34.160,00.
Non può invece accogliersi la domanda di compensazione dei detti importi, costituendo la compensazione comunque una forma di pagamento in favore del creditore, a sua volta debitore verso la procedura, possibile solo in sede fallimentare, determinandosi altrimenti la violazione della par conditio creditorum.
E dunque, devono integralmente respingersi le opposizioni proposte avverso i due decreti ingiuntivi e, in accoglimento della domanda di pagamento svolta dalla
15 opponente, condannarsi l'opposta al pagamento dell'importo di € 34.160,00 oltre interessi dalla domanda al saldo.
In merito alle spese, l'integrale rigetto delle opposizioni proposte avverso i due decreti ingiuntivi e l'accoglimento parziale della riconvenzionale di pagamento, giustificano una parziale compensazione delle spese nella misura di 1/3, con condanna del fallimento opponente al pagamento dei restanti 2/3, come liquidati in dispositivo in base al DM 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del
12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Respinge l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 13405/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 02/05 giugno 2017 (Reg. Gen. n.
31822/2017);
• Respinge l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 12438/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 23/24 maggio 2017 (Reg. Gen. n.
31826/2017);
• In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la
[...]
(già e già , al CP_1 Controparte_2 Controparte_3
pagamento in favore del dell'importo di € Parte_1
34.160,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;
• compensa tra le parti le spese processuali nella misura di 1/3;
• condanna il fallimento in persona del Curatore, al Parte_1
pagamento in favore della opposta dei restanti 2/3 delle spese processuali, liquidati in € 15.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 12/02/2025
16 Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
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