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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/07/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 7502/2024
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. SC OS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. 7502/2024 promossa
DA
P.IVA_1 ), con sede legale in Trezzano Rosa Parte_1 (C.F.:
(MI), via Bologna n. 1/D, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Del Duca (C.F.
C.F. 1
CONTRO
(C.F.: P.IVA_2 ), con sede Controparte_1 legale in Roma, via Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Tisci
(C.F.: C.F._2 ()
E CONTRO
Controparte_2 P.IVA_3 ), con sede legale in (C.F.:
via Mazzini n. 9, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Controparte_2
Giurato (C.F.: C.F. 3
Conclusioni delle parti
Parte_1Nell'interesse di
"in via principale, per i suesposti motivi, dichiarare cessata la materia del contendere, e in parziale riforma della sentenza impugnata condannare la convenuta alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del presente giudizio;
in via subordinata, per i suesposti motivi, dichiarare cessata la materia del contendere, e in parziale riforma della sentenza impugnata compensare le spese di entrambi i gradi del presente giudizio".
Nell'interesse di Controparte_1 :
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione dacché tutte inammissibili prima ancora che infondate in fatto ed in diritto, rigettare l'appello promosso dalla Parte_1 in quanto inammissibile e confermare la sentenza n. 1058/2024 dell'8/9.10.2024 dell'Ufficio
del Giudice di Pace di Monza in ogni sua parte.
Il tutto con condanna alla refusione di spese e compensi del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario per averne fatto anticipo".
Nell'interesse del Controparte_2
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattese e reiette tutte le avverse e diverse istanze, deduzioni, eccezioni, richieste e difese, così provvedere:
- Dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o infondato e comunque respingere integralmente l'appello proposto da Parte_1 con tutte le domande ed eccezioni da questa rassegnate, in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza impugnata n. 1058/2024 resa nella causa n.
r.g. 4965/2024 dal Giudice di Pace di Monza, Dott.ssa Cristina Colombi.
Con vittoria di spese di giudizio".
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 7.11.2024, Parte_1 ha tempestivamente proposto appello avverso la sentenza n. 1058/2024 del Giudice di Pace di Monza, convenendo in giudizio il Controparte_2 e
1' Controparte_1
2. La sentenza impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un giudizio di opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
06880202400018037000, notificata a in data 13.2.2024 ed aventeParte_1
ad oggetto l'autovettura Land Rover Discovery, targata ZA210WR.
Parte_1Nel giudizio di primo grado, aveva eccepito la nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in forza dei seguenti motivi:
omessa notifica della cartella di pagamento n. 06820190034668258000 relativa a un ruolo emesso dal Comune di Cologno Monzese Polizia Urbana per un credito di € 37,52;
intervenuta prescrizione quinquennale del credito;
sussistenza del nesso di strumentalità tra l'autovettura Land Rover Discovery, targata ZA210WR e l'attività di impresa svolta da Parte_1
Il Giudice di Pace di Monza ha rigettato la domanda formulata da Parte_1 in forza della seguente motivazione: "dal documento 3b allegato alla comparsa di Controparte_1 risulta che la cartella di pagamento impugnata è stata regolarmente notificata alla società ricorrente in data 25.03.2019 a mezzo pec.
Non è decorso il termine di prescrizione quinquennale tenuto tra l'altro conto che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo è stata notificata il 13 febbraio
2024. Il ricorso pertanto non può essere accolto. Ai sensi dell'art. 91 cpc sono liquidate le spese di lite a favore di Controparte_1 costituitasi con
avvocato".
3. Avverso tale sentenza, Parte_1 ha proposto appello in forza dei seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello, è stato rilevato che in primo grado era stata eccepita
- oltre all'omessa notifica della cartella di pagamento relativa all'importo di € 37,52
- anche l'omessa notifica della sanzione amministrativa, e tale motivo di opposizione non risulta essere stato esaminato dal Giudice di prime cure.
Con il secondo motivo di appello, è stata eccepita l'omessa pronuncia in ordine al motivo di opposizione concernente la sussistenza del nesso di strumentalità tra l'autovettura e l'attività di impresa.
4. Si sono costituiti in giudizio il Controparte_2 e l [...]
Controparte_1 , i quali hanno entrambi rilevato che l'appello proposto da [...] sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 339, comma terzo, c.p.c., e in Parte_1
ogni caso lo stesso risulta infondato.
5. All'udienza del 6.2.2025, l'appellante ha rappresentato che "il fermo amministrativo di cui ha chiesto l'annullamento dinanzi al Giudice di Pace di
Monza, ed oggetto del presente giudizio di appello, è stato già annullato da una sentenza del Giudice di Pace di Verona. Chiede pertanto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio"; le altre parti hanno invece domandato la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., i quali sono stati concessi dal Giudice.
6. Nella nota di precisazione delle conclusioni, l'appellante ha precisato che
"contrariamente a quanto dedotto nel verbale dell'udienza del 20.02.2025, dalla sostituta processuale dell'odierno deducente, avv. Controparte_3 il
procedimento connesso al presente (per ragioni oggettive e parzialmente soggettive) non è stato ancora definito.
In ogni caso, nel costituirsi nel giudizio suindicato, Controparte_1 affermava di aver proceduto alla cancellazione del fermo de quo in quanto illegittimo per i motivi esposti nell'atto introduttivo del primo grado dell'odierno giudizio (cfr. comparsa di costituzione all.). Ciò premesso, l'odierna deducente fa rilevare che ha accordato alla società un piano di ammortamento Controparte_1
rateale per definire tutta la posizione debitoria, compreso il debito di cui alla cartella esattoriale in relazione alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato ed ha effettuato i primi pagamenti".
Alla luce di quanto dedotto, l'appellante ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere ed ha allegato il piano di ammortamento rateale e la comparsa di costituzione e risposta prodotta nel giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di
Verona ove 1 ha dato atto "dell'avvenuta Controparte_1
cancellazione del fermo al PRA in data 22.10.2024 in ragione della presenza dei necessari presupposti per l'accoglimento della detta istanza".
-7. Nella comparsa conclusionale, l'appellante oltre a ribadire l'intervenuta cessazione della materia del contendere ha contestato l'eccezione di
-
inammissibilità dell'appello formulata dalle controparti, in quanto il giudizio di primo grado aveva ad oggetto una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada e, ai sensi dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. 150/2011 "nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile".
8. L' Controparte_1 nella comparsa conclusionale, ha contestato l'intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto la comparsa di costituzione e risposta depositata dall' nel giudizio Controparte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Verona, da cui risulterebbe la cancellazione del fermo amministrativo, sarebbe stata tardivamente depositata nel presente giudizio.
Inoltre, "in mancanza di un'asseverazione di conformità all'originale digitale da cui
è presumibilmente estratto, se ne disconosce la conformità al suo originale, non essendo nota la provenienza del file, e, quindi, la sua inutilizzabilità nel presente giudizio".
Sarebbe infine irrilevante l'intervenuta rateizzazione, atteso che la cartella di 06820190034668258000 non rientra tra quelle oggetto dipagamento n. rateizzazione.
Controparte_2 nella comparsa conclusionale, ha rilevato che 9. Il
alla luce di quanto risulta dalla comparsa di costituzione depositata dall'appellante - il fermo amministrativo sarebbe stato cancellato il 22.10.2024, ossia prima dell'introduzione del giudizio di appello.
Conseguentemente, anche ove venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, le spese del giudizio dovranno essere sopportate dall'appellante, che ha introdotto il giudizio successivamente alla cancellazione del fermo, e dall [...] che non ha tempestivamente dato atto di tale circostanza.Controparte_1
,
10. All'udienza del 19.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
11. Preliminarmente deve escludersi che possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Occorre richiamare, al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa" (in tal senso Cass. Civ. 21757/2021).
Orbene, considerato che 1 Controparte_1 non ha aderito alla prospettazione di parte appellante, deve escludersi che la materia del contendere sia cessata.
Ciononostante, considerato che lo stesso appellante ha dichiarato di non avere più interesse all'ottenimento di una decisione del giudizio di appello, deve essere dichiarato il difetto di interesse ad agire. 12. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, si osserva quanto segue.
Sussistono anzitutto giustificati motivi per la compensazione delle spese in relazione al rapporto processuale intercorrente tra l'appellante e l' Controparte_1
[...]
Difatti, da un lato l'appellante fin dal 22.10.2024 avrebbe dovuto avere contezza dell'avvenuta cancellazione del fermo amministrativo, e conseguentemente non introdurre il presente giudizio di appello;
d'altro lato, la condotta processuale tenuta dall che si è limitata a sollevare eccezioni Controparte_1
-
formali in ordine alla produzione avversa, senza tuttavia attivarsi per chiarire se il provvedimento di cancellazione del fermo amministrativo era stato effettivamente dalla stessa emesso ha reso necessario lo svolgimento di attività processuale rivelatasi inutile.
Per le medesime ragioni, l'appellante e 1 Controparte_1 devono essere condannate, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite nei confronti del il quale è invece risultato estraneo alla vicenda che haControparte_2
comportato la carenza di interesse alla decisione del giudizio di appello in capo a
Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 7.11.2025 da [...]
Parte_1 nei confronti del Controparte_2 e [...]
'così provvede: Controparte_1
1. Dichiara la carenza di interesse ad agire in capo a Parte_1
2. Condanna Parte_1 e Controparte_4
in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del
[...] "
Controparte_2 che si liquidano in € 462,00 oltre al 15% per spese generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e
C.P.A.
Così deciso in Monza, il 18 luglio 2025.
Il Giudice
SC OS
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. SC OS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. 7502/2024 promossa
DA
P.IVA_1 ), con sede legale in Trezzano Rosa Parte_1 (C.F.:
(MI), via Bologna n. 1/D, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Del Duca (C.F.
C.F. 1
CONTRO
(C.F.: P.IVA_2 ), con sede Controparte_1 legale in Roma, via Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Tisci
(C.F.: C.F._2 ()
E CONTRO
Controparte_2 P.IVA_3 ), con sede legale in (C.F.:
via Mazzini n. 9, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Controparte_2
Giurato (C.F.: C.F. 3
Conclusioni delle parti
Parte_1Nell'interesse di
"in via principale, per i suesposti motivi, dichiarare cessata la materia del contendere, e in parziale riforma della sentenza impugnata condannare la convenuta alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del presente giudizio;
in via subordinata, per i suesposti motivi, dichiarare cessata la materia del contendere, e in parziale riforma della sentenza impugnata compensare le spese di entrambi i gradi del presente giudizio".
Nell'interesse di Controparte_1 :
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione dacché tutte inammissibili prima ancora che infondate in fatto ed in diritto, rigettare l'appello promosso dalla Parte_1 in quanto inammissibile e confermare la sentenza n. 1058/2024 dell'8/9.10.2024 dell'Ufficio
del Giudice di Pace di Monza in ogni sua parte.
Il tutto con condanna alla refusione di spese e compensi del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario per averne fatto anticipo".
Nell'interesse del Controparte_2
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattese e reiette tutte le avverse e diverse istanze, deduzioni, eccezioni, richieste e difese, così provvedere:
- Dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o infondato e comunque respingere integralmente l'appello proposto da Parte_1 con tutte le domande ed eccezioni da questa rassegnate, in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza impugnata n. 1058/2024 resa nella causa n.
r.g. 4965/2024 dal Giudice di Pace di Monza, Dott.ssa Cristina Colombi.
Con vittoria di spese di giudizio".
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 7.11.2024, Parte_1 ha tempestivamente proposto appello avverso la sentenza n. 1058/2024 del Giudice di Pace di Monza, convenendo in giudizio il Controparte_2 e
1' Controparte_1
2. La sentenza impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un giudizio di opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
06880202400018037000, notificata a in data 13.2.2024 ed aventeParte_1
ad oggetto l'autovettura Land Rover Discovery, targata ZA210WR.
Parte_1Nel giudizio di primo grado, aveva eccepito la nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in forza dei seguenti motivi:
omessa notifica della cartella di pagamento n. 06820190034668258000 relativa a un ruolo emesso dal Comune di Cologno Monzese Polizia Urbana per un credito di € 37,52;
intervenuta prescrizione quinquennale del credito;
sussistenza del nesso di strumentalità tra l'autovettura Land Rover Discovery, targata ZA210WR e l'attività di impresa svolta da Parte_1
Il Giudice di Pace di Monza ha rigettato la domanda formulata da Parte_1 in forza della seguente motivazione: "dal documento 3b allegato alla comparsa di Controparte_1 risulta che la cartella di pagamento impugnata è stata regolarmente notificata alla società ricorrente in data 25.03.2019 a mezzo pec.
Non è decorso il termine di prescrizione quinquennale tenuto tra l'altro conto che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo è stata notificata il 13 febbraio
2024. Il ricorso pertanto non può essere accolto. Ai sensi dell'art. 91 cpc sono liquidate le spese di lite a favore di Controparte_1 costituitasi con
avvocato".
3. Avverso tale sentenza, Parte_1 ha proposto appello in forza dei seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello, è stato rilevato che in primo grado era stata eccepita
- oltre all'omessa notifica della cartella di pagamento relativa all'importo di € 37,52
- anche l'omessa notifica della sanzione amministrativa, e tale motivo di opposizione non risulta essere stato esaminato dal Giudice di prime cure.
Con il secondo motivo di appello, è stata eccepita l'omessa pronuncia in ordine al motivo di opposizione concernente la sussistenza del nesso di strumentalità tra l'autovettura e l'attività di impresa.
4. Si sono costituiti in giudizio il Controparte_2 e l [...]
Controparte_1 , i quali hanno entrambi rilevato che l'appello proposto da [...] sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 339, comma terzo, c.p.c., e in Parte_1
ogni caso lo stesso risulta infondato.
5. All'udienza del 6.2.2025, l'appellante ha rappresentato che "il fermo amministrativo di cui ha chiesto l'annullamento dinanzi al Giudice di Pace di
Monza, ed oggetto del presente giudizio di appello, è stato già annullato da una sentenza del Giudice di Pace di Verona. Chiede pertanto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio"; le altre parti hanno invece domandato la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., i quali sono stati concessi dal Giudice.
6. Nella nota di precisazione delle conclusioni, l'appellante ha precisato che
"contrariamente a quanto dedotto nel verbale dell'udienza del 20.02.2025, dalla sostituta processuale dell'odierno deducente, avv. Controparte_3 il
procedimento connesso al presente (per ragioni oggettive e parzialmente soggettive) non è stato ancora definito.
In ogni caso, nel costituirsi nel giudizio suindicato, Controparte_1 affermava di aver proceduto alla cancellazione del fermo de quo in quanto illegittimo per i motivi esposti nell'atto introduttivo del primo grado dell'odierno giudizio (cfr. comparsa di costituzione all.). Ciò premesso, l'odierna deducente fa rilevare che ha accordato alla società un piano di ammortamento Controparte_1
rateale per definire tutta la posizione debitoria, compreso il debito di cui alla cartella esattoriale in relazione alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato ed ha effettuato i primi pagamenti".
Alla luce di quanto dedotto, l'appellante ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere ed ha allegato il piano di ammortamento rateale e la comparsa di costituzione e risposta prodotta nel giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di
Verona ove 1 ha dato atto "dell'avvenuta Controparte_1
cancellazione del fermo al PRA in data 22.10.2024 in ragione della presenza dei necessari presupposti per l'accoglimento della detta istanza".
-7. Nella comparsa conclusionale, l'appellante oltre a ribadire l'intervenuta cessazione della materia del contendere ha contestato l'eccezione di
-
inammissibilità dell'appello formulata dalle controparti, in quanto il giudizio di primo grado aveva ad oggetto una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada e, ai sensi dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. 150/2011 "nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile".
8. L' Controparte_1 nella comparsa conclusionale, ha contestato l'intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto la comparsa di costituzione e risposta depositata dall' nel giudizio Controparte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Verona, da cui risulterebbe la cancellazione del fermo amministrativo, sarebbe stata tardivamente depositata nel presente giudizio.
Inoltre, "in mancanza di un'asseverazione di conformità all'originale digitale da cui
è presumibilmente estratto, se ne disconosce la conformità al suo originale, non essendo nota la provenienza del file, e, quindi, la sua inutilizzabilità nel presente giudizio".
Sarebbe infine irrilevante l'intervenuta rateizzazione, atteso che la cartella di 06820190034668258000 non rientra tra quelle oggetto dipagamento n. rateizzazione.
Controparte_2 nella comparsa conclusionale, ha rilevato che 9. Il
alla luce di quanto risulta dalla comparsa di costituzione depositata dall'appellante - il fermo amministrativo sarebbe stato cancellato il 22.10.2024, ossia prima dell'introduzione del giudizio di appello.
Conseguentemente, anche ove venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, le spese del giudizio dovranno essere sopportate dall'appellante, che ha introdotto il giudizio successivamente alla cancellazione del fermo, e dall [...] che non ha tempestivamente dato atto di tale circostanza.Controparte_1
,
10. All'udienza del 19.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
11. Preliminarmente deve escludersi che possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Occorre richiamare, al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa" (in tal senso Cass. Civ. 21757/2021).
Orbene, considerato che 1 Controparte_1 non ha aderito alla prospettazione di parte appellante, deve escludersi che la materia del contendere sia cessata.
Ciononostante, considerato che lo stesso appellante ha dichiarato di non avere più interesse all'ottenimento di una decisione del giudizio di appello, deve essere dichiarato il difetto di interesse ad agire. 12. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, si osserva quanto segue.
Sussistono anzitutto giustificati motivi per la compensazione delle spese in relazione al rapporto processuale intercorrente tra l'appellante e l' Controparte_1
[...]
Difatti, da un lato l'appellante fin dal 22.10.2024 avrebbe dovuto avere contezza dell'avvenuta cancellazione del fermo amministrativo, e conseguentemente non introdurre il presente giudizio di appello;
d'altro lato, la condotta processuale tenuta dall che si è limitata a sollevare eccezioni Controparte_1
-
formali in ordine alla produzione avversa, senza tuttavia attivarsi per chiarire se il provvedimento di cancellazione del fermo amministrativo era stato effettivamente dalla stessa emesso ha reso necessario lo svolgimento di attività processuale rivelatasi inutile.
Per le medesime ragioni, l'appellante e 1 Controparte_1 devono essere condannate, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite nei confronti del il quale è invece risultato estraneo alla vicenda che haControparte_2
comportato la carenza di interesse alla decisione del giudizio di appello in capo a
Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa introdotta con atto di citazione notificato in data 7.11.2025 da [...]
Parte_1 nei confronti del Controparte_2 e [...]
'così provvede: Controparte_1
1. Dichiara la carenza di interesse ad agire in capo a Parte_1
2. Condanna Parte_1 e Controparte_4
in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del
[...] "
Controparte_2 che si liquidano in € 462,00 oltre al 15% per spese generali, IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e
C.P.A.
Così deciso in Monza, il 18 luglio 2025.
Il Giudice
SC OS