Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3533 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr. Giuseppe Staglianò presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6943 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno 30 maggio 2025, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avvocato Danilo Nicolaci in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati in Monterotondo (RM) Via
G. Di Vittorio n. 53;
APPELLANTE
E
Controparte_1
1
[...]
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 425/2020 del Tribunale di Tivoli pubblicata in data 12/03/2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con citazione ritualmente notificata proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n° 284/2016 emesso nei suoi confronti da questo Tribunale, su ricorso di
ACCEDO s.p.a., con cui s'intimava all'opponente il pagamento della complessiva somma di € 10.783,77, oltre interessi di mora e spese di lite.
Eccepiva l'opponente la nullità della procura speciale, la carenza di legittimazione attiva della Accedo s.p.a., l'omessa indicazione del TAEG,
l'applicazione di interessi usurari, oltre che la carenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo. Chiedeva, pertanto, disporsi la revoca del decreto opposto e dichiararsi la nullità del contratto di finanziamento.
Costituitasi in giudizio parte opposta contestava specificamente i motivi di opposizione, chiedendone il rigetto. All'udienza del 16 dicembre 2019 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica».
§ 2. – Il Tribunale di Tivoli con sentenza n. 425/2020 così statuiva: «rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 284/2016 emesso dal Tribunale di Tivoli, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida in € 3.272,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso spese forfettarie e IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'opponente.»
2 § 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava: «Emerge dalla documentazione acquisita in atti che con contratto di finanziamento personale n. 2266501, sottoscritto in data 06.08.2009, EO NA concedeva a in prestito la somma di € 15.997,25. Il Parte_1
rimborso veniva previsto in un periodo di sette anni con n. 84 rate costanti mensili di €. 270,60, a scadere il giorno 5 di ogni mese. Sulla base degli atti di causa il pagamento delle rate risulta essere stato eseguito regolarmente fino alla cinquantesima mensilità; a seguito del mancato pagamento delle rate successive la comunicava in data Controparte_2
22.07.2014 la decadenza del beneficio del termine. Eccepisce in questa sede l'opponente in via preliminare la nullità della procura alle liti rilasciata ai difensori della Accedo s.p.a. e il difetto di legittimazione ad agire di quest'ultima. Entrambe le doglianze risultano destituite di fondamento. Sotto il primo profilo, emerge dalla procura generale alle liti rilasciata da
[...]
che, nei poteri rientra espressamente la Controparte_3
previsione di “nominare avvocati dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria limitatamente ai giudizi di ogni ordine e grado anche esecutivi al recupero dei crediti scaduti;
nominare e revocare procuratori per l'esercizio di tutti o parte dei poteri pagina conferiti”. A tal fine risulta individuato come fiduciario l'Avv. Giuseppe Sollitto e risulta conferita allo stesso procura generale alle liti, Rep. n. 27469 Racc. 16711, con espresso potere “di nominare sul territorio nazionale, avvocati anche nella qualità di codifensori o domiciliatari, con poteri congiunti o disgiunti anche sostituendoli a sé con uguali o più limitati poteri per ogni sede giurisdizionale”. Risulta, infine, allegata la copia della procura conferita da Intesa LO Personal NA
S.p.A. a Sistemia S.p.A., Rep. n. 43879, e la copia della successiva procura generale alle liti rilasciata da Sistemia all'Avv. Giuseppe Sollitto, Rep. n.
27469. In merito all'eccezione di difetto di legittimazione ad agire risulta dalla documentazione depositata in atti che nel 2013 la divisione del credito
3 al consumo di EO NA S.p.A. è stata incorporata in Intesa LO
Personal NA S.p.A., per effetto di cessione di ramo d'azienda, come risulta dal doc. n. 1, allegato alla comparsa di costituzione di parte opposta.
Emerge, inoltre, che in occasione dell'Assemblea straordinaria del
20.04.2015 Intesa LO Personal NA S.p.A. ha variato la propria denominazione sociale in Accedo S.p.A., come da atto allegato. Quanto alle ulteriori doglianze, emerge dal contratto sottoscritto da entrambe le parti
Tasso Annuo Nominale (TAN), pari all' 10,60%. Pertanto, secondo quanto evidenziato dal CTU, “a fronte di un capitale finanziato di €.15.997,25 avrebbero dovuto essere corrisposti interessi per un importo di €. 6.733,15 per una somma complessiva da rimborsare, in n. 84 rate mensili, pari ad
€.22.730,40”. Il contratto sottoscritto prevede un Tasso Annuo Effettivo
Globale (TAEG), pari all'11,99%. Inoltre, in ordine al tasso moratorio, il contratto prevede una maggiorazione del Taeg di 2 punti percentuali, con la previsione di una clausola di salvaguardia che prevede interessi moratori
"comunque non superiori alla misura massima indicata dalla legge al momento della conclusione del contratto". Il contratto sottoscritto prevede i seguenti oneri e spese a carico del cliente: assicurazione CPI euro 747,25; spese di istruttoria euro 250,00; spese incasso (n. 84 rate) euro 168,00, per un totale di euro 1.165,25. Ebbene, secondo le condivisibili conclusioni cui
è pervenuto il CTU “il Taeg rilevato (13,782%) risulta essere inferiore al tasso soglia determinato da AN d'LI (15,195%)”. Il tasso moratorio stabilito contrattualmente risulta essere di due punti percentuali superiore al
Taeg determinato in misura dell'11,99%; ne deriva, secondo quanto evidenziato dal CTU “un tasso di mora del 13,99%, inferiore anche in questo caso al tasso di usura, limitato oltretutto da una clausola di salvaguardia secondo la quale non potrà essere superiore "alla misura massima indicata dalla legge al momento della conclusione del contratto". Né appare fondata la prospettazione dell'opponente volta a verificare il superamento della
4 soglia alla luce della sommatoria degli interessi moratori a quelli corrispettivi. Sotto tale ultimo aspetto si osserva, infatti, che gli “interessi di mora” trovano la loro giustificazione al di fuori del sinallagma contrattuale del corrispettivo per la prestazione di denaro o di altra cosa mobile, essendo convenuti esclusivamente a fronte di colpevole inadempimento del debitore;
essi hanno, infatti, natura risarcitoria a fronte della mancata o irregolare prestazione del prenditore del credito. Invero, va sottolineato il fatto che gli interessi corrispettivi sono collocati nelle disposizioni specifiche concernenti il contratto di mutuo e sono disciplinati come fisiologica conseguenza dell'erogazione del finanziamento (art. 1815 c.c.), quale naturale effetto della circostanza che il denaro è un bene fruttifero, mentre gli interessi di mora sono previsti dalle disposizioni concernenti l'inadempimento delle obbligazioni e riguardano, quindi, una fase patologica del negozio giuridico
(art. 1234 c.c.). In particolare, la nota sentenza della Corte di Cassazione n.
350/2013 afferma unicamente che solo quando gli interessi corrispettivi, ovvero gli interessi di mora, superino singolarmente il tasso soglia, il contratto potrà ritenersi usurario. Pertanto, per la verifica del superamento del tasso soglia, non bisogna effettuare la somma del tasso corrispettivo al moratorio, in quanto tali percentuali afferiscono a grandezze diverse.
Cumularli, in altri termini, darebbe vita ad un risultato privo di significato e qualora si dimostrasse il superamento della soglia per il tasso di mora, alla data di sottoscrizione contrattuale, la nullità colpirebbe solo unicamente la pattuizione di quest'ultimo (le somme da restituire sarebbero solo quelle eventualmente corrisposte a tale titolo). Appare sorreggere tale ricostruzione: - sia la disciplina comunitaria in tema di contratti di credito ai consumatori, che rappresenta la fattispecie di massima tutela, la quale prevede espressamente, sia con la Direttiva 2008/48/CE, sia con la successiva Direttiva 2014/17/UE, la rilevanza nel calcolo del TAEG dei soli costi e oneri connessi all'erogazione del credito, per cui si devono escludere
5 le voci pagina addebitate in ragione dell'inadempimento e, quindi, gli interessi moratori;
- sia il dato normativo di cui all'art. 644, 1° co. c.p., il quale definisce usurari gli oneri (tra cui gli interessi), dati o promessi “in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità”. Ebbene, gli interessi di mora non possono certo qualificarsi, sotto il profilo funzionale, quale corrispettivo di una prestazione di denaro ma hanno, come noto, una funzione risarcitoria assimilabile ad una clausola penale. L'art. 644., 4° co.
c.p., prevede che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tenga conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese
“collegate all'erogazione del credito”. Gli interessi di mora sono un onere eventuale, non dovuto dal momento ed in ragione dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. Di per sé, quindi, gli interessi di mora non sono strettamente e propriamente collegati all'erogazione del credito, bensì all'inadempimento del cliente all'obbligo di pagamento. Ai fini della valutazione dell'usurarietà, si deve poi escludere che le commissioni di estinzione anticipata possano computarsi nel tasso convenzionale, onde apprezzarne l'usurarietà. Invero, è stato correttamente precisato che le penali di estinzione anticipata, laddove concepite dalle parti come il corrispettivo per la facoltà di recesso dal contratto, per l'intero capitale o per una parte, costituiscono una multa penitenziale (art. 1373 c.c.), sicché, ristorando forfetariamente la banca delle remunerazioni contrattuali perdute per effetto dell'anticipata chiusura del piano di rimborso, rappresentano un costo del credito e, dunque, soggiacciono ai limiti previsti dalla normativa antiusura. Nondimeno, la penale per estinzione anticipata rappresenta un onere economico meramente eventuale, in quanto connesso al recesso del mutuatario. Ciò importa, secondo l'opinione preferibile, che essa, non esprimendo alcun costo per il soggetto finanziato al momento della pattuizione, non può essere utile per apprezzare l'usura oggettiva originaria del tasso convenzionale e, pertanto,
6 non deve essere tenuta in considerazione ai fini del calcolo del tasso globale da confrontare con la soglia antiusura (Trib. Torino, 13 settembre 2017). Del resto, un'eventuale sommatoria tra la penale di estinzione anticipata e il tasso convenzionale, ai fini della valutazione dell'usurarietà dell'accordo, deve essere esclusa, a fronte della eterogeneità funzionale delle due voci di spesa.
Ne consegue che non risulta alcun superamento del tasso soglia e trova conferma l'importo ingiunto dalla Accedo Spa pari al € 10.783,77, oltre interessi nei limiti di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. In ossequio al medesimo principio sono poste definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU».
§ 4. – Ha proposto appello formulando dieci motivi di Parte_1
gravame; ha avanzato istanza di inibitoria e rassegnato le seguenti conclusioni: « In via preliminare: -sospendere l'esecutività della sentenza n.
425/2020 ex art. 283 e 351 cpc per le motivazioni di cui in atti;
- accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza della sentenza n.
425/2020 per omesso esperimento della mediazione obbligatoria così come motivato in atti;
Sempre in via preliminare - accertare e dichiarare che il credito vantato dalla Accedo S.p.A. non è certo né esigibile, quanto meno nell'ammontare richiesto;
- accertare e dichiarare che il Decreto Ingiuntivo
n. 284/2016 (Rg. 555/2016) emesso dal Tribunale di Tivoli è privo di ogni presupposto e, quindi, revocare lo stesso;
- accertare e dichiarare la nullità della procura ad agire del difensore Avv. Emanuele Pica quale “procuratore del procuratore” nominato dalla società Accedo SpA secondo il brocardo delegatus non potest delegare, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, la carenza di legittimazione attiva della società Accedo SpA in quanto, come confermato dalla documentazione versata in atti, società scissa Intesa LO S.p.A. e non beneficiaria del ramo di azienda trasmesso alla Intesa LO Personal
7 NA SpA e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: in via principale: - accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento prodotto dall'opponente per omessa indicazione del TAEG e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo Decreto Ingiuntivo n. 284/2016
(Rg. 555/2016); - accertare e dichiarare, la carenza dei requisiti di legge del decreto ingiuntivo opposto in quanto il contratto di finanziamento sottoscritto dall'Avv. e versato in atti dall'opponente, è privo dei Parte_1
requisiti essenziali adatti alla corretta individuazione dell'importo erogato e richiesto, nonché privo dell'indicazione dei relativi costi connessi all'operazione di finanziamento trattandosi di credito al consumo;
- per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto per omessa osservanza dell'art. 633 c.p.c.; in via subordinata - accertare e dichiarare l'illegittimità degli interessi applicati al contratto di finanziamento n. 2266501 sottoscritto dall'Avv. e versato in atti dall'opposta in quanto si palesa Parte_1
il superamento del tasso soglia nel solo caso in cui si tenga conto sia del tasso moratorio che del tasso di penale. In tal caso il Taeg che ne deriva è pari al
16,608%, superiore al tasso soglia pari al 15,195%; - per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto gli interessi ivi indicati e le spese ulteriori sommate al capitale erogato non sono dovute;
In via ulteriormente subordinata: - accertare e dichiarare corretto considerare congiuntamente sia il tasso moratorio che il tasso di penale, stante il conseguente superamento del tasso soglia e l'eliminazione dal computo di ogni forma di interesse, ne deriva che l'intero importo versato dal sig. per un totale di € Parte_1
13.530,00 (n. 50 rate x 270,60) va considerato corrisposto a titolo di capitale, per cui l'importo residuo da versare ad estinzione del finanziamento risulta pari ad € 2.467.25; - per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'Avv. al pagamento della somma di € Parte_1
2.467,25 come da indicazione del C.T.U.; In ogni caso: - accertare e dichiarare la violazione della buona fede contrattuale compiuta dalla Pt_2
[...] (già EO NA spa) e condannare la stessa al pagamento della
[...]
somma di € 5.000,00 ovvero della maggiore e/o minor somma ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario. In via istruttoria si reiterano, anche in questa sede, le istanze già presentate nel corso del giudizio di primo grado e si insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi di prova: a. Interrogatorio formale del legale rapp.te p.t. della Accedo SpA, oggi su tutti i punti delle premesse Controparte_1
dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo depositato in primo grado, da intendersi qui integralmente trascritti, quali capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero è che” e sul seguente capitolo di prova “vero è che quanto indicato nella richiesta di finanziamento prodotta da parte opposta al doc. n.
2 che Le esibisco, differisce da quanto pattuito nella richiesta di finanziamento compilata e sottoscritta dall'Avv. ed allegata al doc. Parte_1
n. 3 di parte opponente?” nonché prova contraria a quella eventualmente articolata da controparte;
b. Prova per testi, indicando a teste la Sig.ra su tutti i punti delle premesse del presente atto da Testimone_1
intendersi quali capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero è che” e prova contraria a quella eventualmente articolata da controparte nonché specificatamente sui seguenti capitoli di prova:
1. vero è che in data
6.08.2009 Lei si trovava in compagnia dell'Avv. presso Parte_1
l'ufficio della mediatrice finanziaria Sig.ra in Mentana (Rm) Parte_3
e, precisamente, in Via C. Amendola n. 12 per assistere alla sottoscrizione di una richiesta di finanziamento senza vincolo di destinazione, cioè senza alcuna specifica finalità, sottoposta dalla mediatrice stessa all'Avv.
2. vero è che in occasione della sottoscrizione della richiesta di Parte_1
finanziamento la Sig.ra prospettava all'Avv. varie società Pt_3 Parte_1
finanziarie ma, caldeggiava e, presentava quale vantaggiosa una richiesta di finanziamento da inoltrare alla EO NA srl? 3. vero è che l'Avv.
9 Bendetti compilava, alla Sua presenza ed alla presenza della Sig.ra il Pt_3
modulo prestampato, c.d. contratto per adesione, che Le esibisco ed allegato al documento n. 3 di parte opponente, nel quale veniva indicata la cifra del prestito in € 15.000,00? 4. vero è che la Sig.ra informava l'Avv. Pt_3
Bendetti che la formalizzazione della richiesta di finanziamento senza vincolo di destinazione sarebbe stata tradotta in stampa presso gli Uffici della società sita in Monterotondo scalo in Via Monte Circeo n. 4? CP_4
5. vero è che la Sig.ra alla Sua presenza, sottoponeva quindi all'Avv. Pt_3
Gianluca Bendetti un modulo prestampato in bianco sul quale sarebbero state poi tradotte in stampa, non appena la Sig.ra si fosse recata presso la Pt_3
filiale le condizioni di finanziamento pattuite nel contratto CP_4
compilato a penna? 6. vero è che la mediatrice finanziaria Sig.ra Pt_3
chiedeva all'Avv. Bendetti di voler firmare in bianco il modello di richiesta di finanziamento lasciato in bianco che sarebbe stato poi stampato successivamente? 7. vero è che l'Avv. Gianluca Bendetti riceveva, in attesa di ricevere copia del contratto meccanizzato, copia del contratto di finanziamento compilato a penna così da avere la garanzia che, poi, il successivo contratto stampato presso la sede della CP_4
corrispondesse a quanto effettivamente pattuito tra le parti? 8. vero è che quanto indicato nella richiesta di finanziamento prodotta da parte opposta al doc. n. 2 che Le esibisco, differisce da quanto pattuito nella richiesta di finanziamento compilata e sottoscritta dall'Avv. ed allegata al doc. Parte_1
n. 3 di parte opponente?” c. CTU tecnica al fine di accertare l'illegittimità del TAEG applicato al finanziamento erogato;
».
§ 4.1 – Intesa non si costituiva benché ritualmente evocata a CP_1
mezzo atto notificato in termini il 14 dicembre 2020, presso il procuratore costituito di primo grado.
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 21 maggio 2021 la Corte dichiarava la contumacia di e rigettava l'istanza di Controparte_1
10 inibitoria;
rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 30 maggio 2025.
§ 4.3 – Con decreto presidenziale del 26 marzo 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni venti prima dell'udienza per il deposito di note.
Il difensore di parte appellante ha depositato le note autorizzate.
§ 4.4 – All'odierna udienza precisava le conclusioni come da verbale e la causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art.3 d.lgs.n. 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 5. – I motivi di gravame.
§ 5.1 – Con il primo motivo lamenta il mancato esperimento, da Parte_1
parte della odierna appellata, della c.d. mediazione obbligatoria nel corso del giudizio di primo grado.
L'appellante sostiene che, secondo la legge (art. 5, comma 1-bis, D. Lgs.
28/2010) e la giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 19596/2020), la parte opposta
(creditore e parte attrice in senso sostanziale) aveva l'obbligo di attivare la mediazione dopo la decisione da parte del giudice di prime cure sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione.
§ 5.2 – Con il secondo motivo l'appellante contesta la conclusione del
Tribunale, basata sulla Consulenza Tecnica d'Ufficio, secondo cui non vi sarebbe stato superamento del tasso soglia. Secondo l'appellante il giudice non avrebbe considerato adeguatamente tutte le componenti di costo e avrebbe adottato solo le conclusioni della consulenza favorevoli alla banca.
11 § 5.3 – Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 116 c.p.c. avendo il Tribunale valutato e fatto propria la sola documentazione versata in atti dalla AN opposta nonostante esso opponente avesse dedotto e dimostrato l'esistenza di altro contratto - che produceva - sottoscritto e compilato interamente a penna e che presentava condizioni diverse (72 rate anziché 84, scadenza il giorno 15 anziché il 5, TAN differente) da quello dattiloscritto depositato dalla che il primo giudice non aveva esplicitato Controparte_5
in motivazione le ragioni della scelta ovvero perché avesse << inteso valutare per buono solo quello depositato dall' >> CP_6
§ 5.4 – Con il quarto motivo lamenta l'omessa applicazione dell'art. 1342
c.c. per non avere il primo giudice dato prevalenza al contratto depositato da esso Bendetti, redatto a penna e conforme ai criteri di correttezza e buona fede per privilegiare invece il contenuto del contratto prodotto dall'ingiungente che presentava dati falsi, quali il reddito mensile di esso opponente, mai dichiarato e soprattutto condizioni economiche molto più onerose.
Con ulteriore profilo censurava la sentenza per non avere il Tribunale ammesso l'interrogatorio formale richiesto, né la prova testimoniale proposta, significando che tramite detta istruttoria, ove espletata, essa parte opponente avrebbe potuto confermare la genuinità del contratto prodotto e l'alterazione di quello versato in atti da controparte e posto a base del decreto ingiuntivo.
§ 5.5 – Con il quinto motivo lamenta l'omessa pronuncia sul Parte_1
motivo di opposizione relativo alla violazione della buona fede contrattuale e del conseguente profilo di responsabilità della parte opposta. Osserva al riguardo di aver fatto legittimo affidamento sul contratto di finanziamento sottoscritto in data 6.08.2009, che indicava condizioni chiare e dettagliate e
12 che il tribunale non aveva tenuto conto del fatto che controparte aveva prodotto in giudizio un diverso documento, recante condizioni del tutto difformi segno di contraffazione unilaterale, mai comunicato né notificato.
§ 5.6 – Con il sesto motivo, lamenta l'omessa o comunque erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio in merito al superamento del tasso soglia previsto dalla normativa antiusura. In particolare, si duole che il Tribunale abbia recepito solo parzialmente le conclusioni del CTU e soprattutto abbia valorizzato esclusivamente, ma immotivatamente, i dati favorevoli all'istituto mutuante ed omettendo ogni esame delle considerazioni del CTU che apparivano maggiormente coerenti con le difese svolte da esso opponente. Nello specifico, chiariva che l'ausiliare aveva chiaramente evidenziato che, qualora si fosse tenuto conto, cumulativamente, degli interessi moratori e delle penali contrattuali, il TAEG complessivo sarebbe risultato pari al 16,608%, superando così il tasso soglia determinato dalla
AN d'LI per il periodo in esame, pari al 15,195%. Tale dato, decisivo ai fini del giudizio sull'usurarietà del contratto, sarebbe stato completamente trascurato dal giudice a quo, il quale non solo avrebbe disatteso questa conclusione della relazione di consulenza ma avrebbe anche omesso di considerare le puntuali osservazioni svolte da esso opponente circa la necessità, alla luce dell'art. 644 c.p., di includere nel calcolo del TAEG tutte le spese collegate all'erogazione del credito, tra cui i costi assicurativi, le spese di istruttoria, di incasso e quelle relative alla mediazione.
§ 5.7 – Con il settimo motivo, parte appellante denuncia l'erronea ed inconferente valutazione delle fonti del diritto da parte del tribunale, con particolare riferimento all'art. 644 c.p. e all'art. 2 della legge n. 108 del 1996, nonché l'indebita applicazione delle c.d. Istruzioni della AN d'LI. Al
13 riguardo evidenzia che le Istruzioni della AN d'LI non possono essere utilizzate per interpretare o limitare l'ambito applicativo dell'art. 644 c.p., il quale rimane l'unico parametro vincolante nei procedimenti giudiziari.
Sostiene che l'art. 644 c.p. sia norma chiara e autosufficiente e non necessiti di ulteriori specificazioni tratte da fonti amministrative. Segnala che, in tale prospettiva, è da considerarsi del tutto condivisibile l'impostazione seguita dal CTU, il quale ha correttamente ritenuto che il tasso moratorio e la penale contrattuale dovessero essere valutati congiuntamente, giungendo alla conclusione che il TAEG complessivo superava il limite previsto dalla normativa antiusura.
§ 5.8 – Con l'ottavo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 633
c.p.c. in quanto il credito oggetto del decreto ingiuntivo non sarebbe certo, liquido ed esigibile, perché fondato su due contratti di finanziamento diversi tra loro (per forma, importo e contenuto), di cui solo uno (quello scritto a mano) è stato effettivamente sottoscritto e conosciuto dall'opponente.
L'altro contratto, modificato unilateralmente dall'istituto di credito, non sarebbe mai stato comunicato ad esso Parte_1
Lamenta inoltre l'omessa valutazione da parte del primo giudice della relazione di consulenza avendo il tribunale ignorato una delle due ipotesi fornite dall'ausiliare e, secondo la quale, qualora si sommino il tasso moratorio e quello penale, si verificherebbe il superamento del tasso soglia antiusura con la conseguenza che, in tal caso, come sostenuto da esso nell'atto di opposizione, tutti gli interessi sarebbero da eliminare e Parte_1
le somme già versate sarebbero da imputare integralmente a capitale, riducendo significativamente il debito residuo in favore di controparte.
Lamenta che sentenza ha invece accolto, senza alcun approfondimento, la versione di parte ingiungente-opposta, omettendo ogni valutazione critica della ricostruzione alternativa offerta dal CTU.
14 § 5.9 – Con il nono motivo
Ribadisce l'eccezione di nullità della procura.
§ 5.10 – Con il decimo motivo
Ribadisce l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire di Accedo spa in quanto EO NA s.p.a. con l'atto di scissione del 22.03.2013 ha escluso il trasferimento del ramo relativo ai crediti verso la clientela limitatamente ai crediti, come quello in esame, rinvenienti da finanziamenti nella forma del credito al consumo. Precisa che con l'atto di scissione parziale del 20 maggio
2015 la società Intesa LO s.p.a. subentrava nei rapporti creditizi della società Intesa LO Personal NA s.p.a. (società scissa) ad esclusione dei crediti verso la clientela rinvenienti da prodotti non collocati da Intesa
LO e dalle banche appartenenti al Gruppo Intesa LO.
Rimanevano esclusi quelli classificati a sofferenza alla data del 30 giugno
2014 come il debito di esso che < Parte_1
febbraio 2014>> come risultante dalla data di formale messa in mora del
12.12.2014 in cui risulta indicata la data del 26.02.2014 quale data di insorgenza dello stato di sofferenza della posizione di esso appellante.
§ 6 – L'analisi dei motivi.
§ 6.1 – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda introdotta con il giudizio monitorio per mancato esperimento del tentativo di mediazione civile in quanto eccepita dall'opponente tardivamente.
Giova premettere che la Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n.
19596/2020 ha enunciato il principio che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte onerata di esperire la mediazione obbligatoria è
l'ingiungente opposto e non l'opponente. Con la pronuncia in esame la
Suprema Corte ha ricordato che: < procedimento di mediazione segua una particolare cadenza processuale ove
15 si vada ad inserire nel contesto di una procedura per ingiunzione. L'art. 5, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 28 del 2010 dispone, infatti, che i commi 1
-bis e 2 dello stesso articolo non si applichino «nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione»; il che significa che il legislatore ha tenuto presente la peculiarità del procedimento monitorio ed ha ritenuto di collocare la mediazione solo nel momento successivo a quello in cui è stata decisa, in un senso o nell'altro, la questione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo>> L'iniziativa deve essere assunta entro detto termine dal giudice, procedendo d'ufficio, oppure dalla parte onerata che è l'opposto.
Osserva la Corte che, nel caso in esame, dopo la pronuncia di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto emessa dal tribunale con ordinanza fuori udienza del 2 gennaio 2017, né il tribunale né
l'opposto hanno attivato la procedura di mediazione e l'opponente non ha sollevato eccezione alcuna, fino all'impugnazione, con il motivo in esame.
L'eccezione è quindi inammissibile perché tardiva.
Osserva il collegio che si applica il principio secondo il quale il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1 bis dell'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010, deve essere eccepito dalla parte a pena di decadenza,
o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza e, come detto, per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, immediatamente dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Trova invero applicazione l'indirizzo consolidato della
Cassazione; < del D.Lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non
16 avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis
D.Lgs. n. 28 del 2010, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma
2. >> (così Cass. n. 22736/2021 e precedentemente n. 25155 del 2020). Tali principi sono ribaditi da Cass. n. 18106/2024 che, a sua volta, ha fatto riferimento a Cass. n. 205/2024 che con ampia motivazione ha specificato che in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n.
28/2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza, richiamando la pronuncia n. 32797 del 13 dicembre 2019, "l'improcedibilità doveva essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado (Cass. 13 novembre 2018, n. 29017; 13 aprile
2017, n. 9557; 2 febbraio 2017, n. 2703). In mancanza della tempestiva eccezione del convenuto e del rilievo d'ufficio, era precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda. Nel caso di specie erano mancati alla prima udienza del giudizio di primo grado sia l'eccezione della parte che il rilievo d'ufficio da parte del giudice. Nello stadio d'appello era prevista solo la facoltà del giudice di creare la condizione di procedibilità alla luce di una valutazione discrezionale.>>
§ 6.2 Pregiudizialmente va delibato il nono motivo di impugnazione con cui viene riproposta l'eccezione di nullità della procura.
Il motivo è inammissibile in quanto difetta di specificità essendosi l'appellante limitato a riproporre l'eccezione, senza contrastare l'articolato iter motivazionale di prime cure sopra riportato al § 3 prima parte.
17 § 6.3 Sempre in via pregiudiziale va delibato il decimo motivo di gravame afferente alla carenza di legittimazione attiva di Accedo spa.
Il motivo non è fondato essendo la motivazione di prime cure conforme alle risultanze documentali. La società Intesa LO Personal NA s.p.a. quale società scindenda o scissa e Intesa LO s.p.a. quale società beneficiaria, con l'atto di scissione parziale a favore della società preesistente del 20 luglio 2015 assegnava alla propria controllata Intesa
LO s.p.a. l'intero compendio societario della società scissa con specifiche precisazioni e specificando che l'operazione si inseriva in un più articolato progetto di riassetto del comparto del credito al consumo del
Gruppo che prevede la concentrazione in Intesa LO s.p.a. delle attività di credito al consumo rivolte (…) nonché delle attività volte alla detenzione e gestione dei crediti in sofferenza. L'esclusione concerne i soli “crediti residui “intendendosi per tali << i crediti verso la clientela rinvenienti da prodotti non collocati da Intesa LO spa e dalle banche appartenenti al
Gruppo >>. Il finanziamento in esame veniva invece Controparte_1
elargito da società appartenenti al Gruppo Intesa LO quale è EO
NA S.p.A., incorporata in Intesa LO Personal NA s.p.a., che a sua volta variava la propria denominazione sociale in Accedo s.p.a. Così testualmente nel ricorso per decreto ingiuntivo: << Nell'interesse di
ACCEDO S.p.A., società così nominata a seguito di variazione della denominazione sociale di Intesa LO Personal NA S.p.A. (già
società nella quale è confluita EO NA S.p.A. a seguito CP_7
di scissione parziale del ramo organizzato per le attività di credito al consumo e cessione del quinto delle stipendio/pensione/delegazione di pagamento avvenuta per atto del Notar in Milano in data 22 Persona_1
marzo 2013 Rep. n. 9666, Racc. 5046 cfr. doc n. 1), avvenuta in occasione dell'Assemblea Straordinaria del 20 aprile 2015 (cfr. doc. n. 2, pag. 8, punto
12) con sede legale in Bologna (BO), Via dell'Indipendenza n. 2, iscritta nel
18 Registro delle Imprese di Bologna, P. I.V.A./C.F. n. , Società P.IVA_1
iscritta all'Elenco speciale di AN d'LI di cui all'art. 107 del D. Lgs. n.
385 del 1993, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa
LO S.p.A., ed appartenente al Gruppo ANrio Intesa LO (..)>>
§ 6.4 – Il terzo, il quarto, il quinto motivo e la prima parte dell'ottavo motivo d'appello possono essere trattati congiuntamente riguardando tutti, sotto diversi profili, la questione concernente la validità e prevalenza del contratto di finanziamento prodotto dalla banca (Doc. 4 fascicolo primo grado dell'opposta – avv. Pica Emanuele) rispetto a quello in possesso di Parte_1
(Doc. 3 fascicolo primo grado dell'opponente – avv. Nicolaci Danilo).
La motivazione di prime cure va meramente integrata.
Osserva il Collegio, in primo luogo, che il documento prodotto da Parte_1
non può essere considerato quale contratto definitivo, bensì deve qualificarsi come minuta o puntuazione, ossia un atto preliminare e privo di efficacia vincolante.
Tale qualificazione trova fondamento tanto nei principi generali in materia contrattuale quanto nelle evidenze oggettive del documento stesso. In primo luogo, si rileva che la minuta rappresenta un mero appunto redatto nel corso delle trattative, destinato a riassumere gli accordi raggiunti tra le parti, ma privo di valore giuridico vincolante sino alla sottoscrizione del contratto definitivo, che costituisce l'unico documento idoneo a formalizzare l'accordo e a generare obbligazioni giuridiche.
Nel caso di specie, il documento prodotto da Parte_1
• è redatto a mano su modello prestampato in forma del tutto atipica per contratti bancari;
• non reca alcuna data, elemento essenziale per l'individuazione del momento perfezionativo del contratto;
19 • non riporta un numero di pratica o altra indicazione utile a identificarlo come documento protocollato dall'istituto bancario;
• non indica gli interessi applicati, né sotto forma di TAN né di TAEG, dati fondamentali per la determinazione delle condizioni economiche e la trasparenza del contratto.
Tali lacune e anomalie sono incompatibili con la natura di un contratto definitivo di finanziamento.
Al contrario, il documento prodotto dalla AN presenta tutte le caratteristiche tipiche di un contratto definitivo: è datato 6 agosto 2009, formalmente redatto, contiene tutti gli elementi essenziali (tra cui importo, durata, TAN, TAEG, modalità di rimborso, numero di pratica) ed è sottoscritto dalle parti con piena assunzione di responsabilità giuridica.
A giudizio della Corte va valorizzato l'elemento della evidente continuità sostanziale tra i due documenti, in quanto entrambi si riferiscono a un contratto di finanziamento tra le medesime parti, ossia e l'istituto Parte_1
bancario per € 15.000,00. Tale circostanza lascia ragionevolmente presumere che uno abbia preceduto l'altro, nella normale sequenza negoziale che vede la redazione di una minuta preliminare, seguita dalla predisposizione e sottoscrizione del contratto definitivo, elaborato secondo le procedure ed i necessari requisiti formali richiesti. sostiene che il documento prodotto dalla AN sarebbe stato Parte_1
compilato in un momento successivo, a sua insaputa (avendo egli firmato un modulo in bianco) mediante strumenti informatici e conterrebbe condizioni
"completamente differenti" rispetto a quelle inizialmente concordate.
Al riguardo va osservato che a fronte del contratto prodotto unitamente al ricorso monitorio nell'atto di citazione in opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo si limitava a dedurre: << 6) che, parte opposta, versava in atti un contratto di finanziamento (doc. 4 fascicolo monitorio) difforme, nella sostanza e negli elementi qualificanti il medesimo, da quello in possesso
20 dell'Avv. e consegnato al momento della sottoscrizione dello Parte_1
stesso dall'agente EO NA Spa;
(doc. 3) >> senza mai disconoscere la sottoscrizione e le firme apposte su detto contratto.
Va allora data applicazione al disposto di cui all'art. 214, comma 2, c.p.c. secondo il quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Nel caso di specie, la parte non ha mai disconosciuto la sottoscrizione apposta sul documento prodotto dall'ingiungente unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo, né ha dichiarato di non conoscerla nei termini previsti dalla legge.
Pertanto, la scrittura privata deve ritenersi legalmente riconosciuta, con conseguente piena efficacia probatoria.
Lamenta l'appellante tardivamente e senza trarne le conseguenze, l'abusivo riempimento del modulo firmato in bianco;
tuttavia, la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula, oltre alla tempestività dell'eccezione – qui mancata - anche la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti addotto - come qui allegato -
"absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento. Qualora la parte avesse voluto sostenere la falsificazione del documento, senza averne disconosciuto la sottoscrizione nei termini, l'onere della prova sarebbe gravato comunque su di essa, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c. ed a tal fine, in difetto di querela, si appalesano irrilevanti le prove testimoniali offerte.
In conclusione, va confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha preso in considerazione il solo contratto di finanziamento n. 2266501, sottoscritto in data 6.08.2009, con cui EO NA ha concesso a Parte_1
in prestito la somma di € 15.997,25, sottoscritto da e non
[...] Parte_1
disconosciuto dal predetto e ha conseguentemente ritenuto il credito vantato dall'istituto bancario certo e esigibile.
21 § 6.5 – Il secondo, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di appello seconda parte, da trattarsi congiuntamente, riguardando profili in tema di applicazione delle norme sull'usura e sono anch'essi infondati.
L'appellante sostiene che, in linea con la giurisprudenza (citando Cass. n.
350/2013), ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., devono considerarsi usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge a qualunque titolo ed anche a titolo di interesse moratorio. Critica l'argomentazione del giudice di primo grado che esclude gli interessi di mora dal calcolo complessivo perché avrebbero natura risarcitoria e non di corrispettivo per la prestazione di denaro.
Inoltre, richiamando decisioni dell'arbitro bancario finanziario (ABF) e giurisprudenza di merito e legittimità, l'appellante afferma che i costi relativi alla polizza assicurativa associata al finanziamento avrebbero dovuto essere ricompresi nel calcolo del TAEG, rendendo gli interessi "palesemente usurari". Altri costi che avrebbero dovuto essere inclusi sono: rimborso capitale, interessi, spese istruttoria, spese riscossione, spese per garanzie, costo attività di mediazione, e altre spese contrattuali.
La doglianza è infondata.
Dalla sentenza di primo grado, così come citata e contestata dall'appellante nell'atto di appello, emerge che il giudice ha considerato ed incluso alcune spese ai fini del calcolo del TAEG che ha poi confrontato con il tasso soglia.
In particolare, la sentenza (riportata nell'atto di appello) afferma testualmente: "Il contratto sottoscritto prevede i seguenti oneri e spese a carico del cliente: assicurazione CPI euro 747,25; spese di istruttoria euro
250,00; spese incasso (n. 84 rate) euro 168,00, per un totale di euro
1.165,25".
Va quindi disatteso il secondo motivo di gravame che afferma che il tribunale non ha considerato detti costi poiché al contrario, gli stessi risultano
22 puntualmente indicati e valutati sia dal CTU, che dal tribunale che ne ha recepito le conclusioni, come meglio infra in approfondimento dei restanti motivi.
Osserva, invero, il Collegio che il tribunale, subito dopo aver elencato queste spese, così spiega: "Ebbene secondo le condivisibili conclusioni cui è pervenuto il CTU, “il Taeg rilevato (13,782%) risulta essere inferiore al tasso soglia determinato da AN d'LI (15,195%)".
Questo passaggio argomentativo dimostra che il Giudice (facendo proprie le conclusioni del CTU ritenute "condivisibili") ha tenuto conto di quelle specifiche voci di spesa (€ 1.165,25 totali) nel calcolo del "TAEG rilevato" del 13,782%. Il fatto che il TAEG così rilevato (13,782%) sia superiore al
TAN (10,60%5) e al TAEG contrattuale (11,99%5) indicato nel contratto, ma inferiore al tasso soglia (15,195%), implica che le spese elencate sono state sommate agli interessi ed agli altri costi inclusi nel calcolo del TAEG rilevato, utilizzato per il confronto con la soglia usura.
Ne discende, dunque che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, nell'indicazione del T.a.e.g. e, quindi, nel costo totale del credito, sono stati ricompresi tutti gli interessi, tutti i costi e tutte le spese che il consumatore doveva pagare in relazione al contratto di credito.
Venendo alle restanti censure si osserva che la sentenza prosegue affrontando l'esame ed escludendo, esplicitamente, altre componenti quali gli interessi moratori e la commissione di estinzione anticipata, dal calcolo complessivo ai fini dell'usura.
La Corte ritiene di aderire alla decisione del giudice di primo grado in quanto conforme all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità successivamente consolidatosi;
la Suprema Corte ha statuito che: <<“In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi
23 posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi
e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Cass. SU n. 19597/2020, n 14214/2022 e succ. conf.).
Con questa massima, la Corte ha escluso categoricamente che si possa sommare il tasso moratorio al tasso corrispettivo per determinare il superamento della soglia di usura, sostenendo che gli interessi moratori e corrispettivi sono concetti giuridicamente distinti e con finalità diverse.
L'interpretazione data dalla Corte di Cassazione stabilisce che il tasso soglia deve essere calcolato solo sui costi direttamente legati all'erogazione del credito e non su costi connessi a situazioni di inadempimento, come nel caso degli interessi moratori.
La Corte di Cassazione, inoltre, esclude che le commissioni di estinzione anticipata possano essere sommate agli interessi moratori o corrispettivi per il calcolo del "superamento del tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura.
Nel dettaglio, la Cassazione ha affermato che « In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi». (Cass. 7352/2022).
24 In altre parole, secondo la Corte, la commissione di estinzione anticipata non può essere inclusa nel calcolo del tasso usura, in quanto non costituisce un compenso per l'utilizzo del denaro da parte del cliente, ma piuttosto un corrispettivo legato alla risoluzione anticipata del contratto. La commissione di estinzione anticipata, infatti, non dipende dalla durata dell'effettivo utilizzo del credito, ma dal fatto che il cliente decida di estinguere il debito prima del termine fissato, liberandosi così dagli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento.
L'affermazione della Corte di legittimità comporta che, nel calcolare il tasso effettivo globale (TAEG) per verificare il superamento del tasso soglia previsto dalla legge antiusura, non è possibile sommare gli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata. Questo rafforza l'idea che solo gli interessi corrispettivi (e le spese direttamente correlate al finanziamento, come le spese di istruttoria e le polizze assicurative) debbano essere presi in considerazione nel calcolo del TAEG ai fini dell'usura. La commissione di estinzione anticipata, non essendo una "remunerazione" per l'utilizzo del denaro, non deve entrare nel computo per determinare se il tasso applicato superi il limite previsto.
Il tribunale si è attenuto a tali criteri avendo chiaramente affermato che per la verifica del superamento del tasso soglia non bisogna effettuare la somma del tasso corrispettivo al moratorio in quanto tali percentuali afferiscono a grandezze diverse e qualora si dimostrasse il superamento della soglia per il tasso di mora alla data di sottoscrizione contrattuale, la nullità colpirebbe solo tale pattuizione e le somme eventualmente da restituire sarebbero solo quelle corrisposte a tale titolo, così come ha escluso che debbano imputarsi le commissioni di estinzione anticipata, avendo esse natura di onere economico meramente eventuale e, come tale, non esprimono un costo per il soggetto finanziato al momento della pattuizione.
25 Da ultimo si osserva che non risulta svolto motivo di gravame in relazione al passo motivazionale con cui il primo giudice ha indicato la rilevanza della
“clausola di salvaguardia“ contenuta nel contratto in esame che prevede, per gli interessi moratori, che essi non possano comunque essere superiori alla misura massima indicata dalla legge al momento della conclusione del contratto. Trattasi di clausola che in buona sostanza trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della società contraente e che consiste nell'impegno assunto di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge;
adempimento addotto dall'opposta e che il CTU ha riscontrato.
Tutti motivi di appello devono, dunque, essere rigettati con conferma della sentenza impugnata.
§ 7. – Le spese di lite.
La contumacia dell'appellata esclude la necessità del provvedimento sulle spese processuali per il presente grado di giudizio.
§ 8. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di contro la sentenza resa tra
[...] Controparte_1
le parti dal Tribunale di Tivoli n. 425/2020 pubblicata in data 12/03/2020, così provvede:
26 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. nulla per le spese di lite;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 30/05/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott. Giuseppe Staglianò
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