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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/05/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8111/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 13/05/2025, promossa con ricorso depositato in data 28/12/2023 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. RENATA COLOPI, giusta procura in atti,
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
31/08/1986, con il proc. dom. avv. MANCIN FRANCESCO, giusta procura in atti,
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio cumulativo
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “…si riporta integralmente a tutte le richieste, domande, eccezioni
e deduzioni già formulate negli scritti difensivi in atti dal precedente procuratore costituito, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate”.
Per la parte convenuta: “In via principale ed unica: - autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo del reciproco rispetto;
- dichiarare la separazione;
- dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti senza reciproche pretese
pagina 1 di 3 economiche; - decorso il termine di legge, pronunciare lo scioglimento del matrimonio, con la conferma delle medesime condizioni previste in sede di separazione;
- dichiarare le spese di giudizio compensate tra le parti. In via istruttoria Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre e formulare capitoli di prova e richieste istruttorie”;
Per il Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che ed hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio civile il giorno 15/01/2019 in GN e che dalla loro unione non è nata prole. La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n. 1771/2024, pubblicata in data 21/09/2024.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice delegato, all'udienza di comparizione personale fissata, in trattazione scritta, per il giorno 02/04/2025, successivamente rinviata al giorno 13/05/2025 (per via del mancato deposito di note scritte da parte del difensore di
[...]
), soltanto il difensore di parte convenuta depositava una nota nella quale precisava Pt_1 le conclusioni come sopra riportate, accompagnata dalla dichiarazione del signor CP_1 di non volersi riconciliare e dalla copia della sentenza di separazione munita
[...] dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato. Con ordinanza resa fuori udienza in data 14/05/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. In pari data, anche la difesa della parte ricorrente depositava una breve nota nella quale chiedeva l'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio, allegando la dichiarazione sottoscritta dalla moglie di non volersi riconciliare e copia dell'atto integrale di matrimonio, non ancora prodotto in atti.
Tutto ciò premesso, deve ritenersi accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Stante la sola pronuncia sullo status e l'esito concordato del giudizio, le spese di lite devono dichiararsi compensate.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, così decide:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra ed Parte_1 CP_1 il giorno 15/01/2019 in GN (atto iscritto nei Registri di stato civile del medesimo Comune, anno 2019, atto n. 2, parte II, serie C);
- DICHIARA compensate le spese di causa. pagina 2 di 3 MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di URGNANO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 13/05/2025, promossa con ricorso depositato in data 28/12/2023 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il proc. dom. avv. RENATA COLOPI, giusta procura in atti,
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
31/08/1986, con il proc. dom. avv. MANCIN FRANCESCO, giusta procura in atti,
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio cumulativo
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “…si riporta integralmente a tutte le richieste, domande, eccezioni
e deduzioni già formulate negli scritti difensivi in atti dal precedente procuratore costituito, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate”.
Per la parte convenuta: “In via principale ed unica: - autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo del reciproco rispetto;
- dichiarare la separazione;
- dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti senza reciproche pretese
pagina 1 di 3 economiche; - decorso il termine di legge, pronunciare lo scioglimento del matrimonio, con la conferma delle medesime condizioni previste in sede di separazione;
- dichiarare le spese di giudizio compensate tra le parti. In via istruttoria Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre e formulare capitoli di prova e richieste istruttorie”;
Per il Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che ed hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio civile il giorno 15/01/2019 in GN e che dalla loro unione non è nata prole. La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n. 1771/2024, pubblicata in data 21/09/2024.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice delegato, all'udienza di comparizione personale fissata, in trattazione scritta, per il giorno 02/04/2025, successivamente rinviata al giorno 13/05/2025 (per via del mancato deposito di note scritte da parte del difensore di
[...]
), soltanto il difensore di parte convenuta depositava una nota nella quale precisava Pt_1 le conclusioni come sopra riportate, accompagnata dalla dichiarazione del signor CP_1 di non volersi riconciliare e dalla copia della sentenza di separazione munita
[...] dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato. Con ordinanza resa fuori udienza in data 14/05/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. In pari data, anche la difesa della parte ricorrente depositava una breve nota nella quale chiedeva l'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio, allegando la dichiarazione sottoscritta dalla moglie di non volersi riconciliare e copia dell'atto integrale di matrimonio, non ancora prodotto in atti.
Tutto ciò premesso, deve ritenersi accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Stante la sola pronuncia sullo status e l'esito concordato del giudizio, le spese di lite devono dichiararsi compensate.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, così decide:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra ed Parte_1 CP_1 il giorno 15/01/2019 in GN (atto iscritto nei Registri di stato civile del medesimo Comune, anno 2019, atto n. 2, parte II, serie C);
- DICHIARA compensate le spese di causa. pagina 2 di 3 MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di URGNANO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 3 di 3