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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17361 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 60688/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa in persona del Giudice dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
TRA
e , con l'avv. DE SIMONE GIUSEPPE Parte_1 Parte_2
ATTORE
E
ella qualità di procuratrice speciale di Controparte_1 [...]
on l'avv. prof. Stefano D'Ercole Controparte_2
CONVENUTO
E
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: azione di nullità
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano innanzi a questo Tribunale e Controparte_3 [...]
[...] [..
[...]
chiedendo la declaratoria di nullità del contratto di Controparte_4
finanziamento n. 0677000013371, per l'erogazione di un prestito personale di euro 21.816,00, comprensivo di copertura assicurativa per violazione delle determinazioni della clausola relativa agli interessi corrispettivi e moratori, in quanto in contrasto sia con il combinato disposto dell'art. 644 c.p. e della legge n. 108/1996, sia con l'art. 1815 c.c.;
In ordine al contratto di finanziamento deducevano gli attori: la mancata corrispondenza tra il TEG con i tassi indicati nel contratto e quelli effettivamente applicati;
il superamento del tasso soglia in riferimento agli interessi di mora;
la violazione del divieto di interessi anatocistici e l'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi e del c.d. ammortamento “alla francese”; la mancata allegazione del piano di ammortamento.
Chiedevano altresì di dichiarare la carenza di legittimazione di quale titolare del CP_2
credito, deducendo che, sebbene della cessione sia stata data pubblicità mediante avviso sulla
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2020 (parte II, foglio delle inserzioni n. 151), non è stata loro inviata alcuna comunicazione individuale a mezzo PEC o raccomandata A.R. né risultava allegato il contratto di cessione.
Si costituiva in giudizio il 23 settembre 2025 la nella CP_1 Controparte_1
qualità di procuratrice speciale di chiedeva il Controparte_2
rigetto di ogni avversa domanda in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate e, per l'effetto, confermare la validità del contratto di prestito personale sottoscritto dagli odierni attori;
accertare e dichiarare l'intervenuta cessione del credito in favore di CP_2
restava contumace. Controparte_3
Rigettata la richiesta di CTU, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, con termine per note finali (depositate da entrambe le parti) sino a 10 giorni prima dell'udienza.
*****
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Controparte_3
[...]
Nel merito, la domanda attrice è solo parzialmente fondata.
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La richiesta di e , volta ad accertare la carenza di Parte_1 Parte_2
titolarità del diritto in capo ad merita accoglimento. Controparte_4
Secondo la prospettazione delle parti, con decorrenza dal 1° dicembre 2020
[...]
ha dato corso ad un'operazione di scissione parziale a favore di Controparte_3 [...]
trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e passività come individuato nel CP_2
progetto di scissione approvato in data 4 ottobre 2020. Nel compendio trasferito sarebbero ricompresi anche gli elementi dell'attivo e del passivo derivanti dalla scissione infragruppo di
Monte dei Paschi Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.
La convenuta precisa che dell'avvenuto trasferimento è stata data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2020, Parte II, foglio delle inserzioni n.
151, e che per effetto di tale operazione è subentrata nella titolarità del credito CP_2
originariamente vantato da Banca MPS nei confronti dei signori e Parte_1 Pt_2
.
[...]
Gli attori hanno contestato la titolarità del diritto in capo ad , deducendo che la CP_2
convenuta non ha fornito prova idonea della propria qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_3
Dall'esame della documentazione prodotta, si rileva che la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale richiamata da si limita a menzionare un'operazione di scissione societaria con CP_2
attribuzione di “crediti” non meglio specificati, né quanto alla loro natura, né quanto all'arco temporale di riferimento. Inoltre, l'avviso rinvia ad un atto di scissione che non risulta depositato in giudizio, impedendo di verificare in concreto l'inclusione del credito controverso tra quelli trasferiti.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, prevista dall'art. 58 T.U.B., assolve alla funzione di surrogare la notifica individuale ai debitori ceduti, ma non costituisce prova sufficiente dell'inclusione del singolo credito nell'operazione di cessione, specie a fronte di contestazione. È onere del cessionario dimostrare, con documentazione idonea, che il credito controverso rientri nel perimetro della cessione. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che la mera produzione
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dell'avviso in Gazzetta ha valore meramente indiziario e non esonera il cessionario dall'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Parimenti, non possono ritenersi idonee le comunicazioni prodotte da , CP_2
asseritamente inviate alle parti per notificare l'avvenuta cessione, poiché prive della ricevuta di spedizione della raccomandata, elemento indispensabile per dimostrare la regolare comunicazione.
In assenza di prova certa e completa della cessione del credito, la titolarità del diritto in capo ad non risulta dimostrata, con conseguente accoglimento dell'eccezione sollevata CP_2
dall'attrice.
Quanto al contratto di finanziamento intercorso con la , le Controparte_3
questioni giuridiche rilevanti nel caso di specie attengono all'asserita applicabilità illegittima di tassi usurari e ultralegali e di commissioni bancarie a vario titolo e alla disciplina in materia di usura con riferimento al tasso d'interesse moratorio e all'incidenza sull'usura degli altri oneri stabiliti dalla banca.
Nella specie la domanda va qualificata come azione di nullità del finanziamento ai sensi dell'art. 1421 c.c. a fondamento del quale parte attrice ha posto la non debenza alla banca convenuta delle somme da essa pretese in forza del contratto di finanziamento sottoscritto inter partes.
In primo luogo, va evidenziato che la domanda proposta è affetta da totale genericità e carenza di allegazione, ancor prima che di prova.
Costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma deve nel dettaglio chiarire le proprie censure.
Nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Qualora si lamenti l'applicazione di interessi anatocistici, è necessario indicare gli importi che sarebbero stati illegittimamente contabilizzati in correlazione all'erogazione del credito.
Qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri
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di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Circostanza che gli attori non hanno chiarito, richiamando semplicemente un apodittico superamento del tasso soglia di usura relativamente agli interessi moratori nella misura del
9,424% dovuto alla capitalizzazione degli interessi per via del c.d. “ammortamento alla francese”, leggendosi infatti: “…nello specifico poi si può procedere a verificare la correttezza dell'agire della banca seguendo quanto riepilogato nel conteggio che segue e che certifica, senza ombra di dubbio, come a fronte di un tasso soglia pari al 16.6250% come da D.M. che si allega per il periodo di riferimento la banca abbia di converso pattuito un tasso pari al 10,449% oltre la mora al 15,60
% per l'effetto abbia operato uno sconfinamento rispetto a questo ultimo di 26,049% punti percentuali ben oltra la suddetta soglia (sconfinamento per il 9,424% ) Tale risultato è possibile con l'incidenza delle spese e degli oneri sul capitale mutuato senza alcun cumulo legale con
l'interesse moratorio nonché attraverso l'attualizzazione del tasso semplice in composto. Tale superamento dei limiti di legge, determina la gratuità del finanziamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 Legge 24/2001 e dell'art. 1815 II comma c.c., con diritto alla ripetizione di quanto già corrisposto ad oggi a tale titolo dalla mutuataria.”
Tale assoluta genericità non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro e si apprezza quale “inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (cfr. Cassazione civile, sez. III,
30/06/2015, n. 13328, principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla materia del risarcimento del danno non patrimoniale ma afferente al principio di ordine generale concernente l'onere di specificazione dei fatti costitutivi della propria pretesa).
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, nei giudizi promossi, nella specie dalla mutuataria/debitrice per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, “opera il normale principio dell'onere della prova a carico
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dell'attore il quale, quindi è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (cfr. Cass. n. 30713/2018).
Nel caso di specie, la parte attrice non ha assolto all'onere di allegazione e prova di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., non avendo chiarito quali voci del contratto di finanziamento sottoscritto siano state incluse nel calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG), né come tale indicatore dovrebbe essere confrontato con il tasso soglia di usura, sia con riferimento agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la verifica dell'usurarietà degli interessi moratori deve essere effettuata separatamente rispetto a quelli corrispettivi, applicando la maggiorazione media per la mora al
TEGM, secondo le indicazioni ministeriali (Cass. civ., Sez. III, 29 gennaio 2024, n. 2641).
Parimenti, la dedotta incidenza del piano di ammortamento alla francese sulla presunta capitalizzazione degli interessi non è stata supportata da alcuna prova tecnica.
La parte si è, in generale, limitata a produrre articoli di carattere dottrinale, privi di valore peritale, senza allegare calcoli concreti o simulazioni che dimostrino l'effettiva applicazione di interessi anatocistici. Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il metodo di ammortamento alla francese non integra anatocismo, poiché gli interessi sono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e non sugli interessi scaduti (Cass. Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130; conformi Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2025, n. 8322).
Tali censure non colgono nel segno. Trattasi, infatti, di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto.
Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
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La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale. In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, condivisa dall'adito Tribunale, “si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr. Tribunale di
Roma, sez. IX, ord. 20/4.2015). Ed ancora, rileva la giurisprudenza prevalente, con riferimento al piano di ammortamento c.d. alla francese, che tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal
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modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato”
(cfr. Trib. Milano, 29/1/2015).
Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che la mancata indicazione del regime di capitalizzazione
“composto” non determina nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto né per violazione della normativa sulla trasparenza (artt. 117 TUB e 1283 c.c.), escludendo qualsiasi fenomeno anatocistico vietato (Cass. Sez. Un., n. 15130/2024).
Ne consegue che, in assenza di riscontri documentali e di elaborati tecnici idonei, le doglianze sollevate non possono trovare accoglimento, dovendosi ritenere non provata la violazione della normativa antiusura.
Quanto alla determinatezza dei tassi d'interesse ultralegali, le relative pattuizioni risultano chiaramente indicate in contratto e si sottraggono ad ogni doglianza sulla loro indeterminatezza.
Hanno infatti affermato gli attori che, mancando tra gli allegati al contratto il piano di ammortamento, nonché l'indicazione delle modalità di calcolo della quota capitale, sarebbe impossibile determinare la base imponibile su cui calcolare gli interessi variabili nel corso del tempo e, per l'effetto, dovrebbe essere applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
In secondo luogo, parte attrice ha dedotto che il contratto di mutuo risulterebbe viziato per l'indeterminabilità delle pattuizioni onerose e che tale effetto deriverebbe, nella fisiologia del rapporto, dalla tipologia di ammortamento utilizzato, in violazione dell'art. 1284 c.c., con conseguente nullità delle medesime pattuizioni ex art. 1346 c.c.
Ebbene, nel caso in esame risulta documentalmente che gli attori abbiano stipulato contratto di finanziamento N. 4317861/PP del 14/02/12ncon la Controparte_5
per l'importo totale di euro 21.816,00 con obbligazione assunta di restituire tale somma mediante il pagamento di n. 120 rate di importo pari a euro 296,32 cadauna, con la previsione del TAN pari all'10,44% e del TAEG del 13,35%.
Ne consegue, quindi, l'infondatezza dell'eccezione sulla mancata allegazione del piano di ammortamento. Per costante giurisprudenza, peraltro, il piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile del contratto qualora i requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni, ed in particolare quella restitutoria, risultino dalla chiara previsione contrattuale, in particolare la
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natura delle rate e la prevedibilità del loro importo (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26426 dell'8/11/2017), non avendo peraltro gli attori documentato né la difformità dei tassi, né la loro rilevanza rispetto a costi effettivi e spese ulteriori.
È pertanto infondata la domanda di accertamento della nullità parziale del contratto inter- partes e delle consequenziali pretese, strettamente connesse alle domande di accertamento.
La condanna alle spese di
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta dagli attori e accerta la carenza di titolarità del diritto in capo ad Controparte_4
- rigetta la domanda per la restante parte;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi
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