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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/11/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1227/2025 tra le parti:
(cf ) Parte_1 P.IVA_1
PE EZ (cf , Parte_2 Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. SOLINAS GIANNI (cf ) C.F._1
ATTRICE
(cf , Controparte_2 C.F._2 cf , Controparte_3 C.F._3 con l'avv. ZANI SIMONE (cf ) C.F._4
CONVENUTI
Fatto e diritto
I.1. tramite la mandataria , ha Parte_1 Controparte_1 proposto ricorso ex art. 281decies c.p.c. al fine di sentir
“In via principale di merito:
- accertare e dichiarare che i signori c.f. Controparte_2 C.F._5
nato a [...] il [...] e residente in [...]
[...]
ME (PT), Via IN NI n. 663 e , c.f. Controparte_3 [...]
nato in [...] il [...] e residente in [...]C.F._6
ME (PT), Via IN NI n. 663 sono eredi del defunto signor Per_1
c.f. c.f. , nato a [...] il
[...] CodiceFiscale_7
23.12.1938 e deceduto il 20.2.2020 in MM ME (PT), avendo tacitamente accettato l'eredità di quest'ultimo, loro devoluta per testamento, giusto atto del notaio di Anzio (RM) del 13.3.2020 registrato il Persona_2
19.3.2020; - e per l'effetto, accertare e dichiarare che i signori c.f. Controparte_2 [...]
nato a [...] il [...] e residente in C.F._5
MM ME (PT), Via IN NI n. 663 e CP_3
, c.f. nato in [...] il [...] e
[...] CodiceFiscale_6 residente in [...] sono divenuti anche proprietari della quota di 11/24 del diritto di piena proprietà, ciascuno, del bene immobile sito in MM ME (PT) censito al foglio 35, part.lla 13, cat. A7, 282 metri quadri (12,5 vani), Via IN NI di cui era proprietario il de cuius per la quota complessiva di 11/12;
- accertare e dichiarare, per quanto occorrer possa, che, a seguito della successione testamentaria intervenuta, il compendio immobiliare, meglio identificato in foglio 35, part.lla 13, cat. A7, 282 metri quadri (12,5 vani), Via
IN NI in MM ME (PT), è di proprietà per la quota di
13/24 del signor c.f. nato a [...]_5
IO (PT) il 28.12.1963 e residente in [...], Via
IN NI n. 663 e per la quota di 11/24 del signor CP_3
, c.f. , nato in [...] il [...] e
[...] CodiceFiscale_6 residente in [...];
- ordinarsi al Conservatore dei RR.II. di Pistoia, sezione distaccata di Pescia, di provvedere, ai sensi degli artt. 2648, 2650 e 2666 del codice civile, alla trascrizione dell'emananda Sentenza con esonero da sua responsabilità.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
I.2. Si sono costituiti in giudizio i convenuti, con unica comparsa e a mezzo il medesimo difensore, sollevando eccezioni preliminari (difetto di legittimazione attiva della ricorrente per difetto della procura speciale rilasciata da
[...]
a improcedibilità della domanda ai sensi Parte_1 Controparte_1 del d.lgs. n. 28/2010; assenza di interesse ad agire della ricorrente ex art. 100
c.p.c.), con richiesta altresì di condanna di controparte ai sensi dell'art. 96
c.p.c., così concludendo:
“1) accertare il difetto di legittimazione attiva della alla Controparte_4 presente controversia stante l'assenza di una valida procura alle liti in quanto la procura speciale, rilasciata da a data Controparte_4 Controparte_5
25 novembre 2019, a rogito Notaio di Milano al n. Persona_3
34.945/11.871 di repertorio, registrata presso l'Ufficio Territoriale Atti Pubb., di II, in data 26 novembre 2019 al n. 52.441 Serie 1T, (prodotta e CP_6 rubricata dalla ricorrente come doc.1), NON prevede il conferimento alla detta procuratrice speciale, della possibilità di sottoscrizione e di Controparte_1 rilascio di procura alle liti per azioni giudiziarie per conto di Controparte_4
;
[...]
2) accertare che la presente controversia, rientra nella previsione di cui all'art.5, comma 1-bis, d.lgs. 29/2010, che perciò è subordinata alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale secondo le specifiche contenute nel nuovo art.5 bis d.lgs. 28/2010, che la stessa è perciò improcedibile in quanto tale condizione, nel caso di specie, NON E'STATA RISPETTATA da CP_4
, e, per l'effetto, sospendere il presente giudizio, gravando parte
[...] ricorrente circa l'onere di promuovere la doverosa preventiva procedura di mediazione;
3) respingere tutte le domande formulate da
contro
Controparte_4
e contro perché infondate in fatto ed in Controparte_2 Controparte_3 diritto;
4) accertare ex art.96 cpc che la ricorrente, , tramite la Controparte_4 procuratrice ha agito subito in giudizio
contro
Controparte_1 CP_2
e contro con evidente colpa grave, in assenza
[...] Controparte_3 della necessaria facoltà di legge da parte di , senza alcun Controparte_4 preventivo avviso e senza l'esperimento della preventiva mediazione obbligatoria, e perciò, violando i principi di correttezza processuale sanzionati dall'art.96 primo e terzo comma cpc e, per l'effetto, visto l'art.96 primo e terzo comma cpc condannare , in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, a pagare ai Sig.ri Controparte_2
( , nato a [...], il [...] e C.F._2 CP_3
( , nato a [...] il [...], entrambi
[...] C.F._3 residenti in [...] la somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo di responsabilità aggravata che, come detto, fino da ora si indica e si quantifica in misura non inferiore a tre volte le spese legali che saranno liquidate all'esito del giudizio oppure nel dieci per cento della somma indicata dall'attore come valore della causa, Euro
140.925,94e perciò Euro 14.000,00, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge e con riserva alla discrezione del Giudicante circa
l'applicazione dell'art.96 quarto comma cpc che, in ogni caso, viene richiesta e sollecitata. Con vittoria di spese da versarsi direttamente al sottoscritto avvocato che a tal fine si dichiara antistatario”.
I.3. In assenza di istanze istruttorie da delibare e vista la natura documentale della causa, ritenuta non accoglibile l'istanza di sospensione del giudizio ex d.lgs. n. 28/2010, viene fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. come espressamente richiamato dall'art. 281terdecies c.p.c., celebrata in modalità cd. figurata tramite deposito di note scritte di parte ex art. 127ter c.p.c..
******
II. La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento, con rigetto delle eccezioni di controparte per quanto segue:
(i) la procura rilasciata da a Parte_1 Controparte_1 comprende espressamente “tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento… del generale ambito delle azioni volte al recupero e/o concernenti pretese connesse ai crediti … in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali, aventi ad oggetto ogni posizione di credito ed ogni rapporto giuridico attivo o passivo […]” e “Alla Mandataria vengono conferiti tutti i necessari poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della Mandante con il correlativo potere di stare in giudizio ai sensi dell'articolo
77 del codice di procedura civile” (cfr. doc. 1 fasc. attoreo), per cui non v'è davvero spazio per contestazioni sull'oggetto della procura e sulla idoneità della stessa al presente giudizio;
(ii) quanto alla condizione di procedibilità ex d.lgs. n. 28/2010, vero che la materia delle successioni ereditarie è tra quelle elencate all'art. 5 co. 1 d.lgs. cit. esigenti il previo esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda e tuttavia, nel caso di specie, è da tener conto da un lato che l'avvio del presente giudizio è stato dettato dalla necessità stringente, indicata dal g.e. della procedura esecutiva azionata nei confronti dei convenuti, di porre rimedio alla rilevata discontinuità delle trascrizioni con riferimento proprio all'eredità relitta dal de cuius Persona_1 relativamente agli immobili pignorati, con tempistiche indicate dal g.e. in termini particolarmente ristretti (45 gg., cfr. doc. 14 fasc. attorei) e contrastanti con le tempistiche di avvio e svolgimento della mediazione, dall'altro lato che in ogni caso la legge richiede, in mancanza di accettazione espressa di eredità, che l'accettazione tacita sia accertata con provvedimento giudiziale in quanto unico idoneo alla trascrizione (e, quindi, a sanare la discontinuità di cui si diceva) ex art. 2648 co. 3 c.c. in alternativa a “atto pubblico” o “scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”, nessuna di queste due ulteriori ipotesi essendo però integrata da un eventuale verbale di mediazione. D'altra parte e proprio per questo motivo, disporre l'invio delle parti in mediazione - come eccepito dai convenuti in comparsa, essendosi l'attrice dichiarata alfine remissiva sul punto - sarebbe stato contrario a ogni principio di economia processuale, non solo per quanto appena detto circa la necessità di dotarsi di un atto trascrivibile (sentenza o atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente) non ottenibile immediate in sede di mediazione, ma anche perché costituendosi nel presente contenzioso i convenuti non hanno contestato nel merito la propria qualità di eredi puri e semplici del de cuius
talché, l'invio in mediazione - al solo fine di sanare, dal Persona_1 punto di vista meramente formale, una pretesa “improcedibilità” della domanda, non sussistente per quanto osservato - si appalesa ictu oculi come ultroneo e antieconomico sotto ogni profilo, sia procedimentale sia di inutile aggravio di spese in assenza di contestazioni fra le parti circa la fondatezza nel merito della domanda azionata (sulla quale, infatti, i convenuti nulla espongono in comparsa, limitandosi a svolgere una serie di eccezioni preliminari al fine di argomentare la richiesta finale di condanna di controparte al pagamento delle spese di lite nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.)
e potendosi pertanto agevolmente ottenere in questa sede - senza, peraltro, necessità di svolgimento di alcuna istruttoria, risultando la causa matura per la decisione sin dalla prima udienza - lo scopo posto all'origine della presente azione giudiziale;
(iii) sulla eccezione di carenza di interesse ad agire di parte attrice ex art. 100
c.p.c., pare sufficiente il richiamo al disposto dell'art. 2648 co. 3 c.c. su citato, posto che non v'è discussione fra le parti circa la legittimazione attiva di
[...] ad agire in executivis nei confronti degli odierni convenuti Parte_1 quali eredi del de cuius in forza di posizione creditoria vantata nei confronti di quest'ultimo e di quali terzi datori d'ipoteca (posizione Controparte_2 creditoria dimostrata per tabulas anche nel presente giudizio, cfr. docc. 3, 4, 5 fasc. attoreo) ed è pacifico che i convenuti non abbiano provveduto alla trascrizione, nelle forme di legge, di un atto di accettazione ereditaria, determinando così la discontinuità delle trascrizioni la quale, ove non sanata, comporta inevitabilmente l'improcedibilità della procedura esecutiva come espressamente rilevato dal g.e. (cfr. doc. 14 fasc. attoreo) con grave detrimento delle legittime pretese di soddisfazione del proprio credito da parte dall'istituto bancario: per di più a fronte di un provvedimento giudiziale chiarissimo sul punto (ordinanza g.e., doc. 14 fasc. attoreo cit.), l'eccezione in parola appare ai limiti della temerarietà mentre sostenere, come fanno i convenuti, che “Di conseguenza la presente controversia giudiziaria è priva di un valido petitum in quanto si chiede al Tribunale di Pistoia di accertare un fatto pacifico e non contestato ovvero che il Sig. ed il Sig. sono Controparte_2 Controparte_3 gli eredi di e che il bene immobile de quo è passato nella loro Persona_4 piena disponibilità sì come attestano le volture catastali” significherebbe pretendere di abrogare per facta concludentia il chiaro disposto dell'art. 2648 co. 3 c.c. e disconoscere che la materia delle trascrizioni è segnata da una stringente necessità di formalismo onde garantire certezza nei traffici giuridici;
(iv) quanto al merito, come appena visto i convenuti stessi dichiarano “fatto pacifico e non contestato” (pag. 7 comparsa costitutiva) la propria qualità di eredi di per cui nulla quaestio. Persona_1
Anche per tale motivo, id est l'assoluta mancanza di contestazioni nel merito, emerge la dilatorietà della difesa dei convenuti, affidata a plurime eccezioni per lo più manifestamente infondate, laddove ove avessero inteso realmente evitare il contenzioso e le connesse spese giudiziali costoro ben avrebbero potuto, una volta raggiunti dall'atto di citazione, trovare un accordo stragiudiziale con la controparte e quindi procedere a regolarizzare la continuità delle trascrizioni tramite una delle modalità alternative consentite dalla legge, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
III. Alla luce delle argomentazioni ora svolte, non vi sono i presupposti per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., mentre il rigetto di tutte le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti e la loro espressa domanda conclusiva di “respingere tutte le domande formulate da Controparte_4 contro e contro perché infondate in fatto ed Controparte_2 Controparte_3 in diritto” nonostante la mancata contestazione nel merito della pretesa attorea giustificano la condanna dei predetti al pagamento delle spese di lite sostenute da controparte, liquidate a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa (indeterminabile, bassa complessità) e alla consistenza dell'attività processuale espletata, eliminati i compensi per la fase istruttoria non tenutasi e ridotti quelli per la fase decisionale svolta in forma semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra questione disattesa o assorbita così provvede:
1) respinge le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta;
2) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che CP_2
(cf , nato a [...] il [...] e
[...] C.F._2 residente in [...] e
(cf , nato in [...] il [...] Controparte_3 C.F._3
e residente in [...], sono eredi puri e semplici di (cf ), nato a Persona_1 C.F._8
MM ME (PT) il 23.12.1938 e ivi deceduto il 20.2.2020, avendo tacitamente accettato l'eredità di quest'ultimo, loro devoluta per testamento, giusto atto del notaio di Anzio (RM) del 13.3.2020 registrato il Persona_2
19.3.2020; per l'effetto, accerta e dichiara che i convenuti, come sopra identificati, sono divenuti anche proprietari per via di successione ereditaria della quota di
11/24 del diritto di piena proprietà, ciascuno, del bene immobile sito in
MM ME (PT) censito al foglio 35, part.lla 13, cat. A7, 282 metri quadri (12,5 vani), Via IN NI di cui era proprietario il de cuius per la quota complessiva di 11/12 e che pertanto, a oggi, Persona_1 tale compendio immobiliare è di proprietà per la quota di 13/24 di CP_2
e per la quota di 11/24 di
[...] Controparte_3
3) ordina al Conservatore dei RR.II. di Pistoia, sezione distaccata di Pescia, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da sua responsabilità;
4) condanna i convenuti in solido alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge e di euro
786,00 per esborsi.
Pistoia, 06/11/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini