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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 5894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5894 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. SO RO Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. LE OR Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 151 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente tra
nato a [...] il [...] e domiciliato a Parte_1
Roma alla Via Fosso di S. Matteo n. 12, int. 7, (c.f. ) rappresentato C.F._1
e difeso dall' Avv. Anna Scifoni con studio sito in Velletri, Viale Roma n. 110;
appellante e
(c.f. ), nata a [...], il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta
PE ed elett.te domiciliata nel suo studio in Albano Laziale (RM), Via G. Rossini n.6;
appellata con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza nr 2482/23 emessa il 12.12.23 dal Tribunale di
Velletri a definizione del procedimento di divorzio nr 3784/20.
Conclusioni
Di : All'esito dell'istruttoria espletanda con acquisizione della Parte_1 documentazione afferente il percorso lavorativo di OP DI LL nato a
1 Marino il 18.4.1992 cf mediante acquisizione dell'estratto INPS - C.F._3
INAIL ovvero della copia del contratto di lavoro dello stesso, aliunde assunzione, 'art 210
c.p.c. mediante ordine di produzione alla con sede in Roma Borgo Santo Parte_2
Spirito, titolare dello stesso, ovvero ai sensi dell'art 5 L 898/1970 con autorizzazione del
Giudice alla scrivente difesa ai fini della richiesta, ottenimento e produzione dei documenti di cui sopra, necessari ai fini della decisione.
Nel merito
Rideterminare le spese di reclamo nel senso della compensazione delle stesse in ragione delle risultanze istruttorie ovvero in subordine, con quantificazione ai minimi.
Rideterminare la data sia di revoca dell'onere di mantenimento del figlio TO a carico del signor che di assegnazione della casa familiare alla signora Pt_1 [...]
a quella corrispondente alla effettiva intervenuta autonomia economica del figlio CP_1 della coppia, risalente, per come noto all'odierno comparente al mese di novembre dell'anno 2021.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
: respingere siccome inammissibile, improcedibile, o comunque infondato Controparte_1
l'appello proposto dal Sig. , confermando la Sentenza N. 2482/2023 Parte_1 pubbl. il 12/12/2023 RG n. 3784/2020, in questa sede impugnata, in ogni sua parte.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
* * *
e si sono sposati con rito civile a Torino il 26.5.2012, Parte_1 Controparte_1 dalla loro precedente relazione essendo nato il figlio TO il 18.4.92.
Nel loro giudizio di separazione il Presidente f.f. del Tribunale di Velletri stabiliva l'onere paterno di versare mensilmente alla madre l'assegno di euro 400,oo per il concorso al mantenimento del figlio, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, e l'assegnazione alla della casa coniugale, in loro comproprietà. CP_1
Prima della definizione del suddetto procedimento, il introduceva quello di Pt_1 divorzio chiedendo la revoca di tale suo onere economico in favore del figlio e dell'assegnazione della casa familiare alla moglie.
La insisteva nel mantenimento di tali disposizioni, anzi invocando l'aumento ad euro CP_1
600,oo dell'importo dell'assegno.
2 Nell'adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti il Presidente f.f. confermava quelli adottati nel parallelo procedimento di separazione.
Il reclamo proposto ai sensi dell'art 708 c.p.c. dal ricorrente veniva respinto da questa Corte
d'appello con sua condanna al rimborso delle spese di lite quantificate in euro 3.309, oltre accessori.
La rinnovata istanza formulata dal sempre allo stesso fine era respinta dal G.i. per Pt_1
l'assenza di circostanze sopravvenute.
Di seguito, prima della fase decisoria, la acconsentiva a che il padre smettesse di CP_1 versare l'assegno per il figlio e rinunziava all'assegnazione della casa coniugale, Part affermando che TO si era finalmente impiegato presso una
Con la sentenza definitiva del giudizio il Tribunale veliterno dichiarava lo scioglimento del matrimonio, la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre e dell'assegnazione della casa coniugale in favore della madre a far data dal giugno 2022; condannava il
[...]
a rimborsare alla resistente le spese di lite, confermando per il giudizio di reclamo il Pt_1 suddetto importo stabilito dalla C.a. e liquidando in ulteriori euro 3.809,oo i compensi dovuti per il giudizio di merito.
Avverso la sentenza ha proposto appello il lamentando l'erroneità della datazione Pt_1 dei suddetti provvedimenti di revoca, ribadendo le richieste già formulate ai sensi dell'art
210 c.p.c. per l'accertamento della effettiva data di inizio lavoro da parte del figlio – antecedente rispetto a quella del giugno 2022 quando esse parti in causa si erano accordate per la sospensione del suo onere – nonché l'erroneità della quantificazione delle spese del reclamo così come della soccombenza virtuale, da porsi a carico della convenuta in ragione della sua rinuncia alle originarie domande.
La si è costituita per invocare il rigetto dell'avversa impugnazione. CP_1
Ella ha ribadito che i presupposti per il versamento dell'assegno, una volta venuti meno, e ciò a partire dal mese di giugno 2022, quando il figlio aveva iniziato a lavorare in pianta stabile presso la , erano stati da lei immediatamente comunicati all'appellante Parte_2
e, mediante accordo tra le parti, questi aveva cessato di versare quanto dovuto a titolo di mantenimento;
che correttamente, dietro sua specifica richiesta (in considerazione dell'incidentalità del giudizio di reclamo) il Tribunale aveva quantificato le relative spese nello stesso ammontare indicato dalla C.a.; che erano palesemente inammissibili le istanze istruttorie dell'appellante, le quali, a prescindere da ogni altro aspetto, urtavano contro il divieto di nuove prove in appello, posto dall'art. 345 c.p.c..
Gli atti sono stati inoltrati in visione alla Procura generale.
3 La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127 ter c.p.c., disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 9.10.2025 con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese, sulle quali il Collegio ha poi deciso nella camera di consiglio.
* * *
L'appello non può trovare accoglimento.
E' principio di diritto più volte ripetuto dalla Suprema Corte quello per cui la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale ed il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione (Cass n. 10974/23; 4224/21; 8235/20).
Nel nostro caso, il nemmeno deduce di aver formulato l'istanza di revoca del suo Pt_1 onere di contribuire al mantenimento del figlio in ragione dell'avvenuta sua assunzione Part presso la prima di quando tale circostanza gli era stata riferita dalla con CP_1 concomitante rinuncia da parte della stessa a ricevere da lui l'assegno.
Considerato, dunque, che la sua precedente richiesta di esonero dal medesimo onere motivata solo in ragione dell'età raggiunta dal giovane non era stata accolta - né egli qui la ripropone, altrimenti dovendo comunque ribadirsene l'infondatezza essendo risultato nei fatti dimostrato che il figlio si stava adoperando concretamente per cercare un'occupazione lavorativa – in alcun modo potrebbe accogliersi la sua istanza di retrodatazione della cessazione di detto suo impegno economico.
Le ulteriori sue doglianze risultano del pari infondate.
Le spese di lite, infatti, sia per la fase del reclamo svoltasi ai sensi dell'art 708 c.p.c. innanzi a questa stessa Corte, sia per il merito del primo grado di giudizio – a lui parimenti correttamente accollate in ragione dell'indubbia sua soccombenza virtuale per quanto sopra detto in ordine all'oggettiva infondatezza della sua richiesta di revoca dell'obbligo di continuare a concorrere nel mantenimento del figlio solo in considerazione della sua età –
4 appaiono correttamente calcolate dai relativi giudici per importi lontani dai massimi fissati nel d.m. n. 55/14.
Segue per legge alla sua soccombenza la condanna dello stesso appellante alle spese di lite di questo secondo grado di giudizio per come si liquidano in dispositivo, del pari nel rispetto di detto d.m. n. 55/14, aggiornato dal d.m. n. 147/22, stimatosi qui il valore della causa in base agli importi versati nel periodo di ritenuta loro non debenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza nr 2482/23 emessa Parte_1 il 12.12.23 dal Tribunale di Velletri a definizione del procedimento di divorzio nr
3784/20;
- lo condanna a rimborsare a le spese di lite anticipate per questo secondo Controparte_1 grado di giudizio che si liquidano in euro 2.000,oo per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cna come per legge;
- dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare al ricorrente la sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
Roma, così deciso il 9.10.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
LE OR SO RO
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