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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/10/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N° R.G. 192/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
Composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Nrg. 192 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno
2025, riservata in decisione al Collegio, avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso come da procura alle liti Parte_1 C.F._1
in atti, dagli avv.ti Paolo Piccolo (C.F. ) e Immacolata Pelliccia (C.F. C.F._2
), presso il cui studio in Sant'Anastasia (NA), alla via San Giuseppe n. 13, C.F._3
elett.te domicilia
E
(C.F. ), rappresentata e difesa come da procura Controparte_1 C.F._4
alle liti in atti, dall' avv. Cristiano Iazzetta (C.F. ), presso il cui studio in C.F._5
Napoli (NA), alla Via B. Cavallino n. 115/A, elett.te domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE N° R.G. 192/2025 V.G.
Con ricorso congiunto depositato in data 17/1/2025, i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il 23/8/1979; che da tale unione non erano nati figli;
che a causa di insuperabili divergenze la prosecuzione della convivenza coniugale era divenuta intollerabile, e che quindi, era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
tanto premesso, chiedevano emettersi pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c, al 1° luglio 2025, a seguito di rinvio ex art. 127 ter c.p.c. comma quarto, il procuratore delle parti depositava note scritte con cui dava atto che il non intendeva più confermare l'accordo di separazione sottoscritto;
indi il Pt_1
Presidente relatore disponeva la comparizione personale delle parti in presenza per l'udienza del 15 ottobre 2025.
All'udienza del 15 ottobre 2025, il difensore della sig.ra ribadiva che il non CP_1 Pt_1
intendeva confermare l'accordo contenuto nel ricorso introduttivo e che, pertanto, non sussisteva più il consenso tra i coniugi sulle condizioni della separazione;
all'esito il Presidente relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
##########################################
La domanda di separazione consensuale va respinta.
Va difatti preso atto che l'accordo raggiunto dai coniugi e posto a base del ricorso congiunto è venuto meno non essendo stato rinnovato da come confermato dal Parte_1
procuratore del ricorrente all'udienza svoltasi in presenza, in data 15 ottobre 2025
Ciò posto va osservato che, ai sensi dell'articolo 473-bis.51 c.p.c., l'omologa della separazione consensuale presuppone non solo la domanda congiunta, ma anche che le parti, in sede di comparizione davanti al Giudice Delegato, confermino la volontà concorde che la separazione venga omologata alle condizioni pattuite. Le parti, quindi, devono rinnovare il proprio consenso, già manifestato in sede di ricorso introduttivo, che venga pronunciata la separazione alle condizioni pattuite.
La revoca del consenso da parte di una delle parti, come nella specie verificatosi, rende improcedibile il ricorso per separazione consensuale.
Pertanto, in difetto di attualità dei presupposti del ricorso congiunto azionato, esso va dichiarato improcedibile.
La natura della decisione giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso;
N° R.G. 192/2025 V.G.
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
Composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Nrg. 192 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno
2025, riservata in decisione al Collegio, avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso come da procura alle liti Parte_1 C.F._1
in atti, dagli avv.ti Paolo Piccolo (C.F. ) e Immacolata Pelliccia (C.F. C.F._2
), presso il cui studio in Sant'Anastasia (NA), alla via San Giuseppe n. 13, C.F._3
elett.te domicilia
E
(C.F. ), rappresentata e difesa come da procura Controparte_1 C.F._4
alle liti in atti, dall' avv. Cristiano Iazzetta (C.F. ), presso il cui studio in C.F._5
Napoli (NA), alla Via B. Cavallino n. 115/A, elett.te domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE N° R.G. 192/2025 V.G.
Con ricorso congiunto depositato in data 17/1/2025, i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il 23/8/1979; che da tale unione non erano nati figli;
che a causa di insuperabili divergenze la prosecuzione della convivenza coniugale era divenuta intollerabile, e che quindi, era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
tanto premesso, chiedevano emettersi pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c, al 1° luglio 2025, a seguito di rinvio ex art. 127 ter c.p.c. comma quarto, il procuratore delle parti depositava note scritte con cui dava atto che il non intendeva più confermare l'accordo di separazione sottoscritto;
indi il Pt_1
Presidente relatore disponeva la comparizione personale delle parti in presenza per l'udienza del 15 ottobre 2025.
All'udienza del 15 ottobre 2025, il difensore della sig.ra ribadiva che il non CP_1 Pt_1
intendeva confermare l'accordo contenuto nel ricorso introduttivo e che, pertanto, non sussisteva più il consenso tra i coniugi sulle condizioni della separazione;
all'esito il Presidente relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
##########################################
La domanda di separazione consensuale va respinta.
Va difatti preso atto che l'accordo raggiunto dai coniugi e posto a base del ricorso congiunto è venuto meno non essendo stato rinnovato da come confermato dal Parte_1
procuratore del ricorrente all'udienza svoltasi in presenza, in data 15 ottobre 2025
Ciò posto va osservato che, ai sensi dell'articolo 473-bis.51 c.p.c., l'omologa della separazione consensuale presuppone non solo la domanda congiunta, ma anche che le parti, in sede di comparizione davanti al Giudice Delegato, confermino la volontà concorde che la separazione venga omologata alle condizioni pattuite. Le parti, quindi, devono rinnovare il proprio consenso, già manifestato in sede di ricorso introduttivo, che venga pronunciata la separazione alle condizioni pattuite.
La revoca del consenso da parte di una delle parti, come nella specie verificatosi, rende improcedibile il ricorso per separazione consensuale.
Pertanto, in difetto di attualità dei presupposti del ricorso congiunto azionato, esso va dichiarato improcedibile.
La natura della decisione giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso;
N° R.G. 192/2025 V.G.
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro