CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 03/02/2026, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1552/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAMONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5104/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024025585018900 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024025585018900 IRAP 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 765/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1 proponeva ricorso nei confronti di AGENZIA ENTRATE, Direzione provinciale II di Roma, contestando la Cartella di pagamento n° 097 2024 02558501 89 00, inviata a mezzo PEC in data 27/11/2024 relativa a IRAP e sanzioni anno 2016, per l'importo di complessivi euro 515,84 interessi euro 17,25; e IRES e sanzioni anno 2016, per l'importo di complessivi euro 1.292,98 interessi euro 43,22. Concludeva chiedendo di “annullare la cartella di pagamento e rideterminare le sanzioni in modo proporzionale all'importo dell'imposta versata tardivamente”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate la quale comunicava di avere sottoscritto con la controparte un accordo conciliativo fuori udienza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 546/92, versato in atti. In considerazione dell'accordo raggiunto tra le parti, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica prende atto di quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate circa l'accordo conciliativo fuori udienza raggiunto con parte privata e versato in atti. Il giudizio, quindi, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 546/92, deve essere dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Roma, 27 gennaio 2026. Il giudice monocratico
IO NE
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAMONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5104/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024025585018900 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024025585018900 IRAP 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 765/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1 proponeva ricorso nei confronti di AGENZIA ENTRATE, Direzione provinciale II di Roma, contestando la Cartella di pagamento n° 097 2024 02558501 89 00, inviata a mezzo PEC in data 27/11/2024 relativa a IRAP e sanzioni anno 2016, per l'importo di complessivi euro 515,84 interessi euro 17,25; e IRES e sanzioni anno 2016, per l'importo di complessivi euro 1.292,98 interessi euro 43,22. Concludeva chiedendo di “annullare la cartella di pagamento e rideterminare le sanzioni in modo proporzionale all'importo dell'imposta versata tardivamente”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate la quale comunicava di avere sottoscritto con la controparte un accordo conciliativo fuori udienza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 546/92, versato in atti. In considerazione dell'accordo raggiunto tra le parti, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica prende atto di quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate circa l'accordo conciliativo fuori udienza raggiunto con parte privata e versato in atti. Il giudizio, quindi, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 546/92, deve essere dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Roma, 27 gennaio 2026. Il giudice monocratico
IO NE