Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Lusaka il 27 ottobre 1972, e relativo protocollo di modifica, firmato a Lusaka il 13 novembre 1980.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Lusaka il 27 ottobre 1972, e relativo protocollo di modifica, firmato a Lusaka il 13 novembre 1980.