Articolo 1 della Legge 27 aprile 1982, n. 286
Articolo 2
Versione
11 giugno 1982
Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Lusaka il 27 ottobre 1972, e relativo protocollo di modifica, firmato a Lusaka il 13 novembre 1980.
Entrata in vigore il 11 giugno 1982