Sentenza 29 marzo 2004
Massime • 1
La sentenza di cassazione vincola, in caso di annullamento della decisione impugnata per violazione di norme di diritto, il giudice di rinvio al principio di diritto affermato, mentre, in ipotesi di annullamento per vizi di motivazione, non esclude i poteri dello stesso giudice di indagine e di valutazione della prova, non essendo stato enunciato dalla sentenza alcun principio di diritto cui egli abbia il dovere di conformarsi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2004, n. 6208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6208 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI BI SI, DI BI CO, in proprio e quali procuratori speciali di LA LO, CO TA, DI TE IN, OS IRMA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VITO ARTALE 7, presso lo studio dell'avvocato CO SCIARRA, che li difende anche disgiuntamente agli avvocati GIOVANNI CERELLA, GIUSEPPINA DI RISIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro provincia Di CHIETI, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. rag. Mauro Febbo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO VALERIO MOSCARINI, che la difende giusta delega in atti;
- contricorrente -
e contro
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA, in persona del Sindaco pro tempore geom. OV Di TE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EZIO 19, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO BALDASSARRI, difeso dall'avvocato DOMENICO CONTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3124/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione 3^ Civile, emessa il 18/10/99 e depositata il 28/10/99 (R.G. 4052/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/03 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Lucio Valerio MOSCARINI;
udito l'Avvocato Domenico CONTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. È proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3124/99 della corte d'appello di Roma, pronunciata nel giudizio di rinvio che ha fatto seguito alla cassazione (Cass., n. 685/96) della sentenza della corte d'appello dell'Aquila n. 281/92, con la quale la Provincia di Chieti ed il Comune di Fresagrandinaria erano stati solidalmente condannati a pagare a diversi proprietari di edifici siti nel territorio comunale somme varie (oscillanti tra 57 e 71 milioni di lire) a titolo di risarcimento dei danni cagionati da un movimento franoso provocato da uno scavo da poco disposto dall'amministrazione comunale per la costruzione di un campo sportivo e dalla realizzazione di drenaggi su una strada effettuati quindici anni prima dall'amministrazione provinciale.
Il tribunale aveva (con sentenza del 12.6.1987) rigettato le domande nei confronti del comune e le aveva accolta nei confronti della provincia previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio sulle cause dei danni.
In accoglimento del terzo motivo del ricorso del comune e del secondo del ricorso della provincia, questa corte aveva cassato la sentenza impugnata per omessa o insufficiente motivazione sui rilevanti quesiti posti dagli enti pubblici appellanti e sulle molteplici critiche mosse alle conclusioni dei consulenti tecnici, cui la corte d'appello si era limitata ad aderire, senza in particolare - per quanto in questa sede ancora specificamente interessa - "prendere in esame e giustificare l'esclusione di responsabilità dei danneggiati per costruzione di fabbricati abusivi, con non contestati contributi pubblici, in zona ad alto rischio di frana".
2. Con la sentenza in questa sede impugnata, pronunciandosi in sede di rinvio sull'appello avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello di Roma ha rigettato le domande risarcitorie dei privati proprietari degli edifici sui rilievi che gli immobili erano stati realizzati abusivamente su terreni franosi sui quali era vietato costruire e che, quand'anche fosse stato possibile in ipotesi ammettere che i lavori di drenaggio e scavo avessero ulteriormente compromesso la già precaria stabilità del territorio, "non può essere consentito che l'originaria violazione di legge, perpetrata con la costruzione degli edifici, possa costituire il presupposto di pretesa risarcitoria, pur nel successivo eventuale concorso di interventi innescanti i movimenti franosi".
3. Il ricorso, affidato a due motivi, è proposto da OM e CO Di IA, in proprio e quali procuratori speciali di RE Di IA, LO RL, CO FR, NA Di TE, quale erede di CO SE, e da NZ SE, rappresentato dalla procuratrice generale Irma Piedigrossi. Resistono con distinti controricorsi il comune di Fresagrandinaria e la provincia di Chieti, che ha anche depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo è dedotta "violazione dell'art. 384, primo comma, c.p.c. e 143 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.".
I ricorrenti, premesso che le disposizioni processuali sopra richiamate vincolano il giudice del rinvio ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla corte di cassazione, addebitano alla corte d'appello di non aver rispettato il vincolo di conformità cui era vincolata, ma di avere invece compiuto "un vero e proprio salto incompatibile con la pronuncia di legittimità" laddove aveva statuito che, essendo state realizzate le costruzioni danneggiate in zona franosa ed in ispregio al divieto di edificazione, nessuna risarcibilità poteva essere anche solo astrattamente ipotizzata. Affermano che il giudice del rinvio aveva in tal modo contraddetto il principio di diritto che era chiamato ad applicare giacché la corte di cassazione, non solo non aveva mai stabilito che è irrisarcibile il danno arrecato ad un'opera abusiva, ma aveva anzi ritenuto il contrario. La corte di cassazione non avrebbe infatti mai demandato al giudice di rinvio di esaminare quale apporto causale avesse determinato la scelta dei danneggiati di edificare su terreno franoso se avesse ritenuto che, secondo la legge, nessun risarcimento può essere accordato per un'opera abusiva. Avrebbe invece cassato senza rinvio, accogliendo il motivo di ricorso col quale la provincia aveva rappresentato proprio che gli originari attori non avevano presentato alcuna domanda di condono, sicché gli immobili da loro edificati dovevano considerarsi inesistenti ed il comune avrebbe dovuto disporne l'abbattimento a spese degli interessati senza ulteriori indugi. Il motivo era stato invece rigettato, sicché la corte d'appello aveva violato il principio - enunciato da Cass., n. 1524 del 2000 - secondo il quale la sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito.
1.2. Col secondo motivo di ricorso è denunciata omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. per avere la corte d'appello, a fronte della sentenza di cassazione che aveva ad essa demandato accertamenti vari (valutare il nesso causale tra le opere eseguite nel 1963 ed i danni lamentati nel 1977, considerare la rilevanza dell'ordinanza di sgombero del 1965, esaminare la richiesta di prove in ordine alla sussistenza o meno delle acque di drenaggio nel terreno a monte dei fabbricati, rivalutare la responsabilità del comune esclusa dalla sentenza di primo grado, graduare la percentuale di concorso tra i due enti pubblici), affrontato la complessa vicenda in sole quattro righe, limitandosi ad osservare che l'incidenza causale delle opere realizzate dagli enti convenuti "appare, invero, di ben difficile accertamento, dato che le indagini tecniche sono state compiute dai nominati c.t.u. in un lasso di tempo che va dai quattordici ai venticinque anni dopo che i fabbricati in questione avevano manifestato dissesti".
Sostengono che un puntuale studio degli atti di causa avrebbe portato a ben diverse conclusioni, essendo stato accertato che la zona edificata, seppure argillosa, era dotata di un suo intrinseco equilibrio, alterato proprio dagli interventi invasivi del comune e della provincia. Così come sarebbe stato possibile accertare tutti gli altri punti enunciati dalla corte di legittimità, sui quali era invece mancata ogni motivazione.
2.1. Il primo motivo è infondato.
La sentenza della corte d'appello dell'Aquila n. 281/92 non era stata cassata per violazione di norme di diritto - nel qual caso soltanto, a mente dell'art. 384 c.p.c., la corte di cassazione "enuncia il principio di diritto al quale il giudice del rinvio deve uniformarsi" e dal quale egli non può discostarsi - ma per vizio di motivazione su punti decisivi della controversia, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sicché il giudice del rinvio aveva il potere di valutare liberamente i fatti acquisiti al processo, non essendo stato enunciato dalla sentenza (la citata Cass. n. 685 del 1996) alcun principio di diritto cui egli avesse il dovere di conformarsi. Nè ha pregio l'argomento del ricorrente secondo il quale la corte di cassazione, se avesse ritenuto che non è risarcibile il danno arrecato ad edifici abusivamente costruiti su terreno franoso, non avrebbe cassato con rinvio, ma avrebbe risolto la controversia illico et immediate. E ciò per l'ovvia ragione che la corte di legittimità, nel giudizio a critica vincolata che ne connota l'ambito del sindacato, non poteva statuire su una questione di cui non era stata investita.
In tanto, dunque, al giudice del rinvio sarebbe stato inibito affermare la irrisarcibilità del danno arrecato ad un edificio abusivo in quanto sulla questione della sua risarcibilità si fosse formato il giudicato, anche implicito, a seguito della decisione di primo grado in ipotesi non impugnata sul punto. Ma questo non è stato neanche affermato.
Neppure in questa sede, del resto, la Corte di Cassazione è investita della relativa questione, non essendosi i ricorrenti doluti dell'erroneità dell'affermazione della corte d'appello con riferimento a norme di diritto sostanziale, ma soltanto della sua irritualità in relazione al preteso contrasto col principio di diritto che erroneamente ritengono che la corte di legittimità avesse, nella precedente occasione, enunciato.
La linearità di tali conclusioni non è in alcun modo infirmata dal riferimento dei ricorrenti ai rilievi contenuti nel ricorso della provincia di Chieti. A pagina 10 del ricorso della Provincia di Chieti recante la data del 19.1.1993, la ricorrente si era doluta, nell'illustrazione del primo motivo (col quale era denunciata violazione dell'art. 277 c.p.c. e omessa pronuncia o motivazione), dell'omessa pronuncia sulle eccezioni e richieste di accertamento di responsabilità esclusiva o preponderantemente concorrente degli originari attori affermando che gli stessi, tra l'altro, non avevano presentato alcuna domanda di condono, sicché gli immobili dovevano considerarsi inesistenti o illeciti. Avevano, dunque, in sostanza lamentato un vizio di motivazione della sentenza gravata, assumendo che essa non avesse preso in esame tali circostanze. Ebbene, la corte di cassazione, lungi dall'affermare che una pronuncia vi era stata e che essa addirittura fosse nel senso che la provincia ricorrente auspicava (sicché, in definitiva, questa non avrebbe avuto alcun interesse a ricorrere), ha colto solo la parte autonoma di tale motivo, limitandosi a rilevare che la ricorrente provincia si era inammissibilmente doluta dell'omesso esame della eccezione di prescrizione, siccome non devoluta al giudice dell'appello coi motivi di gravame. Null'altro che in alcun modo autorizzi a ritenere che la Corte di Cassazione avesse, anche solo per implicito, enunciato il principio di diritto che dalla sentenza i ricorrenti pretendono di trarre.
Questa corte di legittimità aveva anzi cassato la sentenza gravata perché essa era viziata da evidenti lacune ed aveva ad essa specificamente imputato di aver omesso "di prendere in esame e giustificare l'esclusione di responsabilità dei danneggiati per costruzione di fabbricati abusivi, con non contestati contributi pubblici, in zona ad alto rischio di frana". Il che era stato dedotto proprio col secondo motivo di ricorso della provincia (alle pagine 19 e 20), accolto e non già rigettato.
Non era dunque inibito alla corte d'appello, con la sentenza in questa sede gravata, di rigettare le domande degli attori in primo grado in ragione della ritenuta irrisarcibilità del danno per il motivo dalla stessa enunciato e - ripetesi - in questa sede non autonomamente censurato.
2.2. Anche il secondo motivo è infondato.
La ratio decidendi della sentenza impugnata è quella più volte enunciata, come risulta evidente dalla lettura della stessa e come neppure i ricorrenti negano laddove riconoscono, a pagina 10 del ricorso, la "natura coronaria dell'argomento" della corte d'appello, costituito dalla difficoltà di accertamento del nesso causale tra i lavori effettuati dalla provincia e dal comune ed i movimenti franosi dei cui effetti dannosi gli attori si erano doluti.
Non si tratta in realtà di un argomento in senso tecnico, ma di un'affermazione rafforzativa del carattere assolutamente assorbente della ratio decidendi adottata, alla cui enunciazione (all'inizio di pagina 10 della sentenza) la corte d'appello fa immediatamente seguire l'inequivoca affermazione che "infatti, anche se si volesse ammettere che la Provincia ed il Comune avessero, con l'esecuzione dei menzionati lavori rispettivamente di drenaggio e di scavo, ulteriormente compromessola stabilità già precaria del territorio, devesi osservare che ciò è del tutto irrilevante ai fini che qui interessano, atteso che i fabbricati in argomento non sarebbero, come si è detto, dovuti essere in alcun modo realizzati".
È allora evidente che qualsiasi ulteriore indagine era superflua e che, correlativamente, rimaneva assorbita ogni altra censura mossa alla sentenza di primo grado.
3. Il ricorso va conclusivamente rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in E. 3.100,00, di cui E. 3000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge, per ciascuno dei resistenti Comune di Fresagrandinaria e Provincia di Chieti.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2004