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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/12/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5441/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice AT PE, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 5441/2023 R.G., promossa da Il c.f. in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore dott.ssa , con sede in , via Conti n. 5, Parte_2 Pt_1 rappresentato e difeso, come da delibera dd. 15.11.2023 allegata e da delega in calce all'atto introduttivo dall'avv. Gabriella Coslovich, c.f. , C.F._1 elettivamente domiciliato nel suo studio in , via Fabio Severo n. 10 (pec: Pt_1
. ha eletto domicilio); Email_1 Email_2
ATTORE contro
(c.f. ), nato a [...] – Bicetre Controparte_1 C.F._2
(Francia) il 25.04.1967 e residente in [...], rappresentato e Pt_1 difeso nel presente procedimento dall'Avv. Andrea Melon (c.f.
del Foro di – come da procura allegata all'atto di C.F._3 Pt_1 costituzione – ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in al Foro Pt_1
Ulpiano n. 2, con dichiarazione di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni al numero fax 040/9890633, ovvero via pec Email_3
CONVENUTO E ATTORE IN RICONVENZIONALE
, rappresentanza generale per l'Italia (già Controparte_2 [...]
), con sede in Milano, via Benigno Crespi n. 23, P.I. CP_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante dr. rappresentata e difesa come CP_4 da delega allegata all'atto di costituzione dall'avv. Giovanni Nicita (C.F.
, fax 02.54.55.389 e pec C.F._4
di Milano e dall'avv. Massimo Carretti (C.F. Email_4
e pec di , C.F._5 Email_5 Pt_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in via San Francesco d'Assisi n. 4/1;
TE HI
1) , nato a [...], il [...], c.f. Controparte_5
; C.F._6
2) nata a , il 23.02.1964, c.f. , Controparte_6 Pt_1 C.F._7 residente a [...]; Pt_1
3) nata a , il 17.10.1962, c.f. Controparte_7 Pt_1 residente a [...]; C.F._8 Pt_1
4) nata a , il 28.08.1963, c.f. Controparte_8 Pt_1 C.F._9
5) nato a , il 07.04.1944, c.f. ; CP_9 Pt_1 C.F._10
tutti rappresentati e difesi, giusta delega in calce all'atto di intervento, dall'avv. Gabriella Coslovich, c.f. , nel cui studio, in , via Fabio C.F._1 Pt_1
Severo n. 10, pec: dove hanno eletto Email_6 domicilio;
INTERVENTORI VOLONTARI
oggetto: risarcimento del danno - condominio conclusioni delle parti: all'udienza del 9.12.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Vicenda processuale Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1 conveniva in giudizio il precedente amministratore per Controparte_1 ottenere il risarcimento del danno cagionato dal mancato accesso alle agevolazioni fiscali del c.d. Superbonus 110% oltre al risarcimento delle somme versate per gli accertamenti preliminari di fattibilità.
pag. 2/5 Si costituiva nel presente giudizio chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande ed anzi proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento del proprio corrispettivo. Il convenuto, inoltre, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata del terzo, segnatamente alla chiamata in garanzia della PA di AS . CP_2
Anche la rappresentanza generale per l'Italia si Controparte_2 costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande attoree. Intervenivano i condomini indicati nell'intestazione della presente sentenza. Con provvedimento del 20.11.2024 il Giudice fissava udienza di rimessione in decisione al 3.1.2026. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice. Con provvedimento del 18.11.2025, ravvisata l'opportunità di anticipare l'udienza di decisione in ragione della funzione deflattiva dell'applicazione a distanza dello scrivente, veniva fissata l'udienza del 9.12.2025 per discussione ex art 281 sexies c.p.c. disponendone la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. All'udienza del 9.12.2025, il processo era definito.
Diritto Le domande di parte attrice sono infondate e vanno respinte. In primo luogo va rilevato che il imposta la Parte_1 pretesa risarcitoria chiedendo il pagamento di 1.355.326,79 di cui si evince che la maggior parte, ovvero 1.352.493,51, sarebbero inerenti alla detrazione a sconto delle opere edili e delle spese professionali per accesso all'agevolazione fiscale Superbonus 110% (cfr. computo Morina s.r.l. allegato al fascicolo di parte attrice). In altri termini l'attore chiede il risarcimento di un danno che sembra qualificare come danno emergente mentre invece dalla documentazione allegata si evince che il computo proposto dalla Morina s.r.l. attiene a un “prospetto economico” delle spese che il Condominio avrebbe sostenuto se avesse effettuato i lavori edili senza accedere all'agevolazione fiscale. Non vi è però prova che tali somme siano state in effetti sborsate e che i lavori siano stati effettuati di talché la domanda sarebbe dovuta essere correttamente impostata come richiesta di risarcimento per perdita di chance con tutte le conseguenze anche in punto di liquidazione del danno.
pag. 3/5 Ad ogni buon conto ritiene il Tribunale che la pretesa non possa ritenersi fondata su una serie di argomentazioni. Innanzitutto va condivisa l'eccezione difensiva del convenuto nella parte in cui precisa che non vi è alcuna delibera assembleare che concretamente approvi gli interventi ai sensi del comma 9 bis art. 119 DL 34/2020 conferendo mandato all'Amministratore a procedere in tal senso. Il verbale di assemblea richiamato del 12.10.2021 tratta del “possibile efficientamento energetico anche in relazione alle eventuali detrazioni fiscali del 110% ora in vigore” e conferisce mandato all'Amministratore di appaltare ad uno studio termotecnico la redazione di una relazione per accertare lo stato energetico del fabbricato (così da valutare la possibilità di efficientare due classi energetiche). In particolare la delibera assembleare, in quella circostanza, approva esclusivamente la diagnosi energetica (effettivamente realizzata) e si limita per il resto a dichiarazioni di intenti di natura programmatica sul seguito dell'iter di accesso al beneficio fiscale. Quanto sopra è confermato dalla lettura dell'ordine del giorno. In secondo luogo viene in rilievo un ulteriore elemento dirimente quand'anche si volesse ritenere che il convenuto abbia assunto un negligente immobilismo. Infatti, l'invocato beneficio fiscale, di cui parte attrice lamenta la perdita, è regolato all'art. 119 del Decreto-Legge 9 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) che originariamente limitava l'accesso al trattamento, sul piano temporale, alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022. La norma è tuttavia andata incontro a numerose proroghe che hanno esteso l'accesso al beneficio per i condomini di edifici dapprima al 31.12.2022 con agevolazioni fiscale del 110% e poi al 31.12.2023 con agevolazione fiscale al 90% e ancora fino al 31.12.2024 con agevolazione fiscale del 70% (cfr. comma 8 bis del DL 34/2020 come modificato dal comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 9 Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176). Ebbene è documentato da parte convenuta e comunque neanche contestato che il veniva revocato come Amministratore e sostituito già all'Assemblea del CP_1
20.12.2022 quindi prima (seppur ormai in prossimità) della scadenza del 31.12.2022 dunque con margine residuale per godere dei benefici iniziali e comunque con ampio margine per accedere all'agevolazione del 90%. Ebbene l'assenza di prova in ordine ad eventi impedienti riconducibili al CP_1 quanto all'eccesso delle agevolazioni fiscali invocate per il periodo successivo alla nomina del nuovo amministratore esclude che possa esservi nesso di causalità tra condotta inadempiente e perdita della chance. Anche le domande risarcitorie relative agli studi di fattibilità vanno rigettate perché immediatamente collegate alla domanda principale da perdita di chance. pag. 4/5 Inoltre va evidenziato che l'Assemblea aveva espressamente deliberato il mandato a commissionare una relazione per accertare lo stato energetico del fabbricato e l'affermazione per cui tali spese sarebbero ormai “inutili” risulta apodittica perché non si confronta con l'eventualità che il Condominio accedesse ai benefici fiscali nel periodo successivo alla rimozione del dall'incarico, usufruendo comunque CP_1 della già eseguita diagnosi energetica e del computo metrico già predisposto. Va rigettata anche la domanda riconvenzionale volta al pagamento dei compensi perché sprovvista di allegazione e documentazione. L'unico documento che il ha depositato al riguardo è il verbale di assemblea CP_1 del 12.10.2021 in cui al punto tre dell'ordine del giorno è deliberata la nomina del come amministratore ma neppure si indica l'importo annuo del compenso CP_1 precisando invece che “il compenso annuo è pari a quanto riportato analiticamente nel bilancio di previsione 01/10/2021 – 30/09/2022 già in mano ai condomini”. Il Tribunale non dispone di alcun altro supporto, allegazione o prova in merito al dovuto di talché il mancato superamento dell'onere probatorio si risolve a discapito del richiedente. Le spese, in ragione della soccombenza reciproca vanno compensate interamente tra parte attrice e parte convenuta. Parte attrice e gli interventori in adesione (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 27846 del 30/10/2019 (Rv. 655589 - 01) dovranno dovrà invece rifondere, in ragione del principio della soccombenza e della causazione le spese sostenute dal terzo chiamato in causa (Cass. Civ. ord. n. 6144/2024), che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014 nella misura minima ridotta ai sensi dell'art. 4 comma 4 del DM citato, in euro 13.283,90 oltre CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta tutte le domande;
- compensa interamente le spese di lite tra attore e convenuto e condanna Il
, , Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 [...]
a rimborsare in favore di Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, rappresentanza generale per l'Italia delle spese di lite, Controparte_2 che si liquidano in € 13.283,90 oltre per compensi, oltre spese al 15 % ex art. 2 comma secondo, D.M. n. 55/2014, CPA e IVA come per legge;
Trieste, 9 dicembre 2025
Il Giudice
AT PE pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice AT PE, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 5441/2023 R.G., promossa da Il c.f. in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore dott.ssa , con sede in , via Conti n. 5, Parte_2 Pt_1 rappresentato e difeso, come da delibera dd. 15.11.2023 allegata e da delega in calce all'atto introduttivo dall'avv. Gabriella Coslovich, c.f. , C.F._1 elettivamente domiciliato nel suo studio in , via Fabio Severo n. 10 (pec: Pt_1
. ha eletto domicilio); Email_1 Email_2
ATTORE contro
(c.f. ), nato a [...] – Bicetre Controparte_1 C.F._2
(Francia) il 25.04.1967 e residente in [...], rappresentato e Pt_1 difeso nel presente procedimento dall'Avv. Andrea Melon (c.f.
del Foro di – come da procura allegata all'atto di C.F._3 Pt_1 costituzione – ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in al Foro Pt_1
Ulpiano n. 2, con dichiarazione di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni al numero fax 040/9890633, ovvero via pec Email_3
CONVENUTO E ATTORE IN RICONVENZIONALE
, rappresentanza generale per l'Italia (già Controparte_2 [...]
), con sede in Milano, via Benigno Crespi n. 23, P.I. CP_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante dr. rappresentata e difesa come CP_4 da delega allegata all'atto di costituzione dall'avv. Giovanni Nicita (C.F.
, fax 02.54.55.389 e pec C.F._4
di Milano e dall'avv. Massimo Carretti (C.F. Email_4
e pec di , C.F._5 Email_5 Pt_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in via San Francesco d'Assisi n. 4/1;
TE HI
1) , nato a [...], il [...], c.f. Controparte_5
; C.F._6
2) nata a , il 23.02.1964, c.f. , Controparte_6 Pt_1 C.F._7 residente a [...]; Pt_1
3) nata a , il 17.10.1962, c.f. Controparte_7 Pt_1 residente a [...]; C.F._8 Pt_1
4) nata a , il 28.08.1963, c.f. Controparte_8 Pt_1 C.F._9
5) nato a , il 07.04.1944, c.f. ; CP_9 Pt_1 C.F._10
tutti rappresentati e difesi, giusta delega in calce all'atto di intervento, dall'avv. Gabriella Coslovich, c.f. , nel cui studio, in , via Fabio C.F._1 Pt_1
Severo n. 10, pec: dove hanno eletto Email_6 domicilio;
INTERVENTORI VOLONTARI
oggetto: risarcimento del danno - condominio conclusioni delle parti: all'udienza del 9.12.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Vicenda processuale Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1 conveniva in giudizio il precedente amministratore per Controparte_1 ottenere il risarcimento del danno cagionato dal mancato accesso alle agevolazioni fiscali del c.d. Superbonus 110% oltre al risarcimento delle somme versate per gli accertamenti preliminari di fattibilità.
pag. 2/5 Si costituiva nel presente giudizio chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande ed anzi proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento del proprio corrispettivo. Il convenuto, inoltre, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata del terzo, segnatamente alla chiamata in garanzia della PA di AS . CP_2
Anche la rappresentanza generale per l'Italia si Controparte_2 costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande attoree. Intervenivano i condomini indicati nell'intestazione della presente sentenza. Con provvedimento del 20.11.2024 il Giudice fissava udienza di rimessione in decisione al 3.1.2026. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice. Con provvedimento del 18.11.2025, ravvisata l'opportunità di anticipare l'udienza di decisione in ragione della funzione deflattiva dell'applicazione a distanza dello scrivente, veniva fissata l'udienza del 9.12.2025 per discussione ex art 281 sexies c.p.c. disponendone la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. All'udienza del 9.12.2025, il processo era definito.
Diritto Le domande di parte attrice sono infondate e vanno respinte. In primo luogo va rilevato che il imposta la Parte_1 pretesa risarcitoria chiedendo il pagamento di 1.355.326,79 di cui si evince che la maggior parte, ovvero 1.352.493,51, sarebbero inerenti alla detrazione a sconto delle opere edili e delle spese professionali per accesso all'agevolazione fiscale Superbonus 110% (cfr. computo Morina s.r.l. allegato al fascicolo di parte attrice). In altri termini l'attore chiede il risarcimento di un danno che sembra qualificare come danno emergente mentre invece dalla documentazione allegata si evince che il computo proposto dalla Morina s.r.l. attiene a un “prospetto economico” delle spese che il Condominio avrebbe sostenuto se avesse effettuato i lavori edili senza accedere all'agevolazione fiscale. Non vi è però prova che tali somme siano state in effetti sborsate e che i lavori siano stati effettuati di talché la domanda sarebbe dovuta essere correttamente impostata come richiesta di risarcimento per perdita di chance con tutte le conseguenze anche in punto di liquidazione del danno.
pag. 3/5 Ad ogni buon conto ritiene il Tribunale che la pretesa non possa ritenersi fondata su una serie di argomentazioni. Innanzitutto va condivisa l'eccezione difensiva del convenuto nella parte in cui precisa che non vi è alcuna delibera assembleare che concretamente approvi gli interventi ai sensi del comma 9 bis art. 119 DL 34/2020 conferendo mandato all'Amministratore a procedere in tal senso. Il verbale di assemblea richiamato del 12.10.2021 tratta del “possibile efficientamento energetico anche in relazione alle eventuali detrazioni fiscali del 110% ora in vigore” e conferisce mandato all'Amministratore di appaltare ad uno studio termotecnico la redazione di una relazione per accertare lo stato energetico del fabbricato (così da valutare la possibilità di efficientare due classi energetiche). In particolare la delibera assembleare, in quella circostanza, approva esclusivamente la diagnosi energetica (effettivamente realizzata) e si limita per il resto a dichiarazioni di intenti di natura programmatica sul seguito dell'iter di accesso al beneficio fiscale. Quanto sopra è confermato dalla lettura dell'ordine del giorno. In secondo luogo viene in rilievo un ulteriore elemento dirimente quand'anche si volesse ritenere che il convenuto abbia assunto un negligente immobilismo. Infatti, l'invocato beneficio fiscale, di cui parte attrice lamenta la perdita, è regolato all'art. 119 del Decreto-Legge 9 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) che originariamente limitava l'accesso al trattamento, sul piano temporale, alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022. La norma è tuttavia andata incontro a numerose proroghe che hanno esteso l'accesso al beneficio per i condomini di edifici dapprima al 31.12.2022 con agevolazioni fiscale del 110% e poi al 31.12.2023 con agevolazione fiscale al 90% e ancora fino al 31.12.2024 con agevolazione fiscale del 70% (cfr. comma 8 bis del DL 34/2020 come modificato dal comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 9 Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176). Ebbene è documentato da parte convenuta e comunque neanche contestato che il veniva revocato come Amministratore e sostituito già all'Assemblea del CP_1
20.12.2022 quindi prima (seppur ormai in prossimità) della scadenza del 31.12.2022 dunque con margine residuale per godere dei benefici iniziali e comunque con ampio margine per accedere all'agevolazione del 90%. Ebbene l'assenza di prova in ordine ad eventi impedienti riconducibili al CP_1 quanto all'eccesso delle agevolazioni fiscali invocate per il periodo successivo alla nomina del nuovo amministratore esclude che possa esservi nesso di causalità tra condotta inadempiente e perdita della chance. Anche le domande risarcitorie relative agli studi di fattibilità vanno rigettate perché immediatamente collegate alla domanda principale da perdita di chance. pag. 4/5 Inoltre va evidenziato che l'Assemblea aveva espressamente deliberato il mandato a commissionare una relazione per accertare lo stato energetico del fabbricato e l'affermazione per cui tali spese sarebbero ormai “inutili” risulta apodittica perché non si confronta con l'eventualità che il Condominio accedesse ai benefici fiscali nel periodo successivo alla rimozione del dall'incarico, usufruendo comunque CP_1 della già eseguita diagnosi energetica e del computo metrico già predisposto. Va rigettata anche la domanda riconvenzionale volta al pagamento dei compensi perché sprovvista di allegazione e documentazione. L'unico documento che il ha depositato al riguardo è il verbale di assemblea CP_1 del 12.10.2021 in cui al punto tre dell'ordine del giorno è deliberata la nomina del come amministratore ma neppure si indica l'importo annuo del compenso CP_1 precisando invece che “il compenso annuo è pari a quanto riportato analiticamente nel bilancio di previsione 01/10/2021 – 30/09/2022 già in mano ai condomini”. Il Tribunale non dispone di alcun altro supporto, allegazione o prova in merito al dovuto di talché il mancato superamento dell'onere probatorio si risolve a discapito del richiedente. Le spese, in ragione della soccombenza reciproca vanno compensate interamente tra parte attrice e parte convenuta. Parte attrice e gli interventori in adesione (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 27846 del 30/10/2019 (Rv. 655589 - 01) dovranno dovrà invece rifondere, in ragione del principio della soccombenza e della causazione le spese sostenute dal terzo chiamato in causa (Cass. Civ. ord. n. 6144/2024), che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014 nella misura minima ridotta ai sensi dell'art. 4 comma 4 del DM citato, in euro 13.283,90 oltre CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta tutte le domande;
- compensa interamente le spese di lite tra attore e convenuto e condanna Il
, , Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 [...]
a rimborsare in favore di Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, rappresentanza generale per l'Italia delle spese di lite, Controparte_2 che si liquidano in € 13.283,90 oltre per compensi, oltre spese al 15 % ex art. 2 comma secondo, D.M. n. 55/2014, CPA e IVA come per legge;
Trieste, 9 dicembre 2025
Il Giudice
AT PE pag. 5/5