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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/07/2025, n. 5533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5533 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 49485/2021
7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IV CIVILE
in persona del giudice monocratico dott. Pierluigi Perrotti, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 3.3.2022 da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vanessa Battistel, come da procura allegata all'atto di citazio- ne del 7.2.2020, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano - via Tortona,
72
- ATTORE -
CONTRO
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Volpi, come da procura alle liti dell'11.4.2022, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano - via Lavagna, 21
- CONVENUTO -
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA EX ART. 102 C.P.C. DI
ING BANK N.V. rappresentata e difesa dall'avv. Paola Polacchini, come da delega alle liti allegata alla com- parsa di costituzione depositata il 28.1.2022, con domicilio eletto presso lo studio del difenso- re, in Milano - via Quadronno, 24
pagina 1 di 15 R.G. N. 49485/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1 in via principale
1) accertare la divisibilità del bene immobile sito in in Milano - via Civenna n. 7/A, anche in relazione alla sua autonoma utilizzazione economica;
2) in caso di accertamento positivo, ordinare la divisione dell'immobile medesimo, attri- buendo a la proprietà esclusiva della porzione ad esso spettante in relazione alla Pt_1 quota di piena proprietà posseduta;
3) in caso di indivisibilità degli immobili, disporre la vendita dell'intero assegnando a cia- scuno dei comproprietari la quota di spettanza sul ricavato;
4) autorizzare la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero del Conservatore dei
RR.II. da ogni responsabilità;
5) assegnare a la somma pari al 50% dell'importo giacente sul libretto Coop n. Pt_1
77004891, somma da attualizzare con gli interessi nel frattempo maturati alla data dell'omologa del verbale di separazione o, in caso di sua estinzione da parte di
D'NO prima di quella data, condannare la stessa a pagare a la quota pari al Pt_1
50% dell'importo del libretto al momento dell'estinzione, il tutto oltre interessi di mora dalla data della domanda di mediazione al saldo effettivo, eventualmente tenendo conto del suddetto credito nella ripartizione tra le odierne parti della massa derivante dalla vendita del bene;
6) assegnare a la quota pari al 50% dell'importo giacente sul conto corrente Banco Pt_1
BPM n. 23100, somma da attualizzare con gli interessi nel frattempo maturati alla data di omologa del verbale di separazione o, in caso di sua estinzione da parte di
D'NO prima di quella data, condannare la stessa a pagare a la quota pari al Pt_1
50% dell'importo giacente sul conto corrente al momento dell'estinzione, il tutto oltre interessi di mora dalla data della domanda di mediazione al saldo effettivo, eventual- mente tenendo conto del suddetto credito nella ripartizione tra le odierne parti della massa derivante dalla vendita dell'immobile; in ogni caso pagina 2 di 15 R.G. N. 49485/2021
7) con vittoria di spese e onorari, oltre al 15% per spese generali ex d.m. n. 55/2014, oltre oneri di legge;
in via istruttoria
8) l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la divisibilità o meno dell'immobile, le quote di proprietà da attribuire ai comunisti, di redigere il progetto di- visionale, nonché al fine di effettuare un giudizio di stima dell'immobile sopraindicato;
9) ordine di esibizione a carico di del libretto Coop n. 77004891 punto vendita CP_1
n. 077, versione 11 con l'aggiornamento degli interessi a oggi o alla data dell'eventuale estinzione;
10) ordine di esibizione a carico di Coop Lombardia s.c. con sede in Milano - via Famago- sta n. 75, della situazione contabile aggiornata del libretto Coop n. 77004891 e/o di ogni altro tipo di rapporto economico che abbia ingenerato, anche in passato, un credito, a qualsiasi titolo, a favore di nata il [...] c.f. Controparte_1 [...]
, con l'aggiornamento degli interessi a oggi o alla data dell'eventuale C.F._1 estinzione;
11) l'ordine di esibizione a carico di degli estratti conto Banco BPM s.p.a. rela- CP_1 tivo al conto corrente n. 23100 acceso presso la dipendenza di Milano - via Gallarate dal quarto trimestre 2019 compreso a oggi o alla data dell'eventuale estinzione;
12) l'ordine di esibizione a carico di Banco BPM s.p.a., con sede in Milano - piazza Meda
n. 4, degli estratti conto Banco BPM s.p.a. relativi al conto corrente n. 23100 acceso presso la dipendenza di Milano - via Gallarate dall'apertura del rapporto a oggi o alla data dell'eventuale estinzione e di ogni altro rapporto che abbia ingenerato, anche in passato, un credito, a qualsiasi titolo, a favore di nata il [...] c.f. CP_1 CP_1
C.F._2
13) nella denegata ipotesi di ammissione di capitoli di prova avversari, chiede di essere ammesso a prova contraria per interrogatorio formale di sul seguente Controparte_1 capitolo: “in data 17.7.2017 sul conto corrente banco posta n. 62610829 è stata bonifi- cata la somma di 33.852,75 Euro relativa a una polizza ereditata da Parte_1
[... in conseguenza della morte del proprio padre?”;
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14) nella denegata ipotesi di ammissione di capitoli di prova avversari, chiede di essere ammesso a prova contraria per testi sul seguente capitolo: “alla morte del padre,
[...] ricevette in eredità una polizza di che lo stesso mi disse Parte_1 CP_2 aver fatto accreditare sul proprio conto corrente”; testimone Testimone_1
15) ordine di esibizione a carico di con sede in Roma - viale Europa n. 190, de- CP_3 gli estratti conto dall'apertura del rapporto a oggi o alla data dell'eventuale estinzione del libretto n. 328115963 e di ogni altro rapporto che abbia ingenerato, anche in passato, un credito, a qualsiasi titolo, a favore di nata il [...] c.f. Controparte_1 [...]
. C.F._1
per Controparte_1 in via pregiudiziale
1) dichiarare l'improcedibilità della domanda per carenza della condizione di procedibilità di cui al d. lgs. n. 28/2010; nel merito
2) accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di accertamento della divisibilità
e conseguente divisione dell'immobile di Milano - via Civenna n. 7/A, in violazione del provvedimento di assegnazione emesso dal Tribunale di Milano il 13.2.2020;
3) accertare e dichiarare il pregiudizio che deriverebbe ai partecipanti dallo scioglimento immediato della comunione sull'immobile di Milano - via Civenna n. 7/A e, per l'effetto, disporre la dilazione di cinque anni o del diverso intervallo temporale ritenuto di giustizia;
4) disporre lo scioglimento della comunione con riferimento agli altri beni e stabilire i rela- tivi conguagli;
5) rigettare le domande di controparte per tutti i motivi esposti in atti;
6) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite;
in via istruttoria
7) disporsi l'interrogatorio formale di sui capitoli da 1 a 23 della Parte_1 parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta e sul seguente capitolo “il
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5.4.2019, ha effettuato un “girofondi” dell'importo di 38.000 Eu- Parte_1 ro dal conto corrente cointestato con la moglie (n. 62610829 presso ) al CP_2 libretto postale n. 48792707, intestato a sé stesso?”;
8) ordine di esibizione a carico di ovvero in difetto di Postepay spa Parte_1 con sede a Roma - viale Europa n. 190 degli estratti conto e della lista movimenti anali- tica della Postepay Evolution n. 5333171087346363, intestata a Parte_1 dalla data di apertura sino alla data di scioglimento della comunione (26.11.2019);
9) ordine di esibizione a carico di ovvero in difetto di Parte_1 Controparte_4 con sede a Roma - viale Europa n. 190 degli estratti conto e della lista movimenti
[...] analitica del libretto postale n. 48792707, intestato a dalla data di Parte_1 apertura sino alla data di scioglimento della comunione (26.11.2019).
per Controparte_5
1) previe tutte le dichiarazioni e gli accertamenti del caso, indipendentemente dall'esito della controversia e per quanto occorra, confermare l'iscrizione ipotecaria della banca;
2) nella denegata e non creduta ipotesi in cui non potesse permanere l'ipoteca sull'immobile, convertire l'ipoteca in pegno sulle somme assegnate;
3) porre a carico delle parti i costi della c.t.u..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 3.3.2022 conveniva in giudi- Parte_1 zio ed esponeva quanto segue. Controparte_1
L'attore aveva contratto matrimonio con la convenuta il 24.6.1995, in regime patrimoniale di comunione dei beni. In seguito al ricorso per separazione presentato da , erano sta- CP_1 ti autorizzati a vivere separati con provvedimento del 26.11.2019, con scioglimento in pari da- ta della comunione legale. La separazione era stata omologata con provvedimento del
13.2.2020.
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In data 12.2.2013 i coniugi avevano acquistato in ragione del 50% ciascuno il diritto di pro- prietà di un appartamento, composto da tre locali e servizi, con annesso vano cantina, sito al piano terzo di via Civenna n. 7/A - Milano, censito in Catasto al foglio 177, mappale 141, su- balterno 11, p.
3-s1, categoria A/3, classe 4, vani 5, r.c. 684,31 Euro, con iscrizione sull'immobile di ipoteca di primo grado a favore di a garanzia del Controparte_6 mutuo erogato dalla stessa banca contestualmente alla vendita.
Rappresentava inoltre che:
• la convenuta era intestataria di un libretto nominativo di prestito sociale della Coop
Lombardia n. 77004891 (con delega a operare per , aperto prima del matrimonio Pt_1
e sul quale venivano versate somme anche successivamente al matrimonio, con saldo al
13.1.2017 pari a 24.478 Euro;
tale libretto sarebbe stato poi occultato fino alla separa- zione;
• entrambi i coniugi erano intestatari del conto corrente n. 488492 presso , sul CP_5 quale venivano versate le somme occorrenti per il pagamento delle rate del mutuo;
• D'NO aveva venduto un immobile ereditario il 15.6.2018, percependo 55.000 Eu- ro, poi versati su un suo conto personale presso il Banco BPM, recante n. 23100, con conseguente ricomprensione dell'importo in comunione.
Tutti i beni sopraindicati erano stati acquistati in costanza di matrimonio e costituivano ogget- to di comunione de residuo. Chiedeva quindi la divisione dell'immobile, nonché delle somme giacenti sul libretto Coop e sul conto BPM.
si costituiva con comparsa depositata in data 25.5.2022. CP_1
Eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria richiesta dal d. lgs. n. 28/2010.
Nel merito, evidenziava che il giudizio di separazione era stato instaurato su sua iniziativa nel
2019. Il Tribunale aveva autorizzato i coniugi a vivere separati con provvedimento del
26.11.2019, determinando lo scioglimento della comunione legale in pari data. Il Tribunale aveva disposto l'assegnazione in suo favore della casa coniugale - ovvero l'immobile di cui l'attore chiedeva la divisione - in quanto collocataria della figlia minore. In data 23.6.2020 il provvedimento era stato trascritto nei registri immobiliari.
In costanza di matrimonio, i coniugi avevano aperto due conti cointestati.
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Il primo era il conto n. 488492 presso per il pagamento delle rate del mutuo, con CP_5 saldo al 30.9.2019 di 3.517,81 Euro.
Il secondo era il conto n. 62610829 presso , per la gestione delle spese familiari, CP_2 dove venivano accreditati gli stipendi di entrambi e la NASPI ricevuta dalla convenuta dal gennaio 2016 al gennaio 2018. In seguito dell'apertura della successione legittima del padre di , la stessa aveva versato complessivi 59.678 Euro tra il dicembre 2016 e l'aprile CP_1
2017. Tale importo, disponibile sul conto cointestato, doveva essere considerato come bene personale. L'ultimo saldo riferito a questo conto cointestato era datato 30.9.2019 e ammonta- va a 9,96 Euro. Successivamente il conto era stato chiuso.
Riferiva che dall'aprile 2019 aveva modificato il conto di accredito del proprio stipen- Pt_1 dio, spostando il versamento dal conto corrente postale n. 62610829 alla Postepay n.
5333171087346363, di sua esclusiva titolarità. In data 5.4.2019 l'attore aveva prelevato dal conto corrente postale n. 62610829 l'importo di 38.000 Euro, versandoli poi sul libretto posta- le n. 48792707 di sua esclusiva titolarità.
In data 17.4.2019 aveva a sua volta prelevato 38.000 Euro dal conto comune, ver- CP_1 sandoli poi il 23.5.2019 in un conto corrente a lei intestato, ovvero il conto n. 23100 aperto presso BPM il 17.11.2017. Questo prelievo era comunque riferito a beni di sua esclusiva tito- larità perché direttamente riconducibili alla successione del padre.
Sul conto n. 23100 presso BPM erano stati inoltre versati: (i) i proventi di un buono fruttifero postale ricevuto in eredità dal padre, pari a 10.176,84 Euro;
(ii) il ricavato pro quota della vendita della casa ricevuta in eredità dalla madre, pari a 55.000 Euro;
(iii) il saldo del libretto nominale Coop n. 77004891, aperto il 10.3.1994 - quindi prima di contrarre matrimonio - ver- sato il 27.3.2019 con contestuale estinzione del libretto, per un importo di 24.655,75 Euro.
Al 26.11.2019 il saldo del conto intestato con era pari a euro 117.698,96. Tutte le Pt_1 somme giacenti sul conto in questione venivano qualificati come beni personali, da conside- rarsi esclusi dalla comunione.
D'NO evidenziava anche che al momento dello scioglimento della comunione legale vi erano altri beni compresi nella comunione, in particolare:
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• l'autoveicolo Ford Focus DW036SX intestato a e acquistato nel 2009 con un an- Pt_1 ticipo di 10.000 Euro provenienti dal libretto Coop n. 77004891, intestato alla convenu- ta, con un valore attuale di circa 5.000 Euro;
• il saldo al 26.11.2019 del conto corrente cointestato n. 488492 presso (pari a CP_5
9,96 Euro al 30.9.2019); Part
• il saldo al 26.11.2019 della Postepay Evolution n. 5333171087346363, intestata a dove erano stati accreditati gli stipendi dello stesso da aprile 2019, pari a 6.038,68
[...]
Euro;
• il saldo al 26.11.2019 del libretto postale n. 48792707, intestato a pari a Pt_1
32.263,88 Euro, di cui 21.322 Euro da considerarsi beni personali della convenuta per- ché provvista proveniente dal conto cointestato con il marito sul quale erano state versa- te somme di sua esclusiva spettanza, e 10.941,88 Euro da considerare come oggetto ef- fettivo della comunione.
Concludeva chiedendo di dichiarare inammissibili la domanda di accertamento della divisibi- lità e la conseguente richiesta di divisione dell'immobile, perché svolte in violazione del provvedimento di assegnazione emesso dal Tribunale in sede di separazione. Di seguito, chie- deva di accertare il pregiudizio che sarebbe derivato ai comunisti dallo scioglimento immedia- to della comunione sull'immobile, disponendo una dilazione di cinque anni o altro termine ri- tenuto adeguato. Chiedeva altresì di disporre la divisione della comunione rispetto agli altri beni sopra indicati.
Rispetto alle somme versate sul conto corrente postale cointestato, l'attore replicava che nello stesso erano state versate in data 17.7.2017 anche somme per un totale di 33.852,75 Euro risa- lenti alla successione ereditaria del proprio padre, da considerarsi quindi a loro volta beni per- Par sonali. Lo contestava, inoltre, la natura esclusivamente personale delle somme versate dal- la convenuta nel conto BPM n. 23100.
i costituiva in giudizio con comparsa depositata il 14.2.2022. CP_6
Sottolineava la propria estraneità rispetto alle richieste processuali e chiedeva il mantenimento dell'iscrizione ipotecaria nel grado originario e l'esclusione dalla partecipazione al pagamento delle spese della c.t.u.. La chiedeva, in subordine, la conversione dell'ipoteca in pegno CP_7 sulle somme assegnate.
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In data 15.6.2022, nel corso della prima udienza, l'attore dava la prova dell'avvenuto esperi- mento del procedimento di mediazione, ai fini della procedibilità della domanda.
In data 16.3.2023 veniva disposta una c.t.u., finalizzata a verificare la regolarità catastale e urbanistica, la comoda divisibilità e il più probabile valore di mercato dell'immobile oggetto di causa.
Esaurita l'istruzione della causa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 19.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
2. Emerge dagli atti che le parti hanno contratto matrimonio nel 1995, optando per il regime di comunione legale dei beni, durato sino al 26.11.2019, quando il Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati, determinando lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c..
Entrambe le parti concordano nel chiedere al Tribunale di disporre la divisione della comu- nione con riferimento ai beni mobili;
dissentono, tuttavia, rispetto alla individuazione dei beni mobili oggetto della comunione.
Pertanto, occorre innanzitutto valutare cosa abbia costituito parte della comunione legale e della c.d. comunione de residuo.
3. Partendo dalle richieste attoree, il Tribunale ritiene che il denaro acquisito dalla convenuta in data 27.3.2019 come saldo del libretto Coop n. 77004891 debba considerarsi bene persona- le della medesima, ai sensi dell'art. 179, comma 1 lett. a), c.c. alla luce delle considerazioni che seguono.
È pacifico, perché allegato da entrambe le parti, che il suddetto libretto sia stato aperto prima del matrimonio e che questo fosse di titolarità esclusiva di . Pertanto, al momento CP_1 in cui si è formata la comunione legale il denaro versato sul libretto era un bene personale del- la convenuta. La mera circostanza che il libretto sia stato chiuso in costanza di matrimonio non è sufficiente a mutare la natura del bene, che resta personale.
Parte attrice ha indicato genericamente che vi sarebbero stati successivi versamenti sul libret- to, effettuati durante il matrimonio, senza tuttavia chiarirne la portata e fornirne la relativa prova.
Per completezza, occorre dare atto che lo strumento di risparmio in esame ha natura astratta- mente fruttifera. Rispetto alla quota degli interessi maturati in costanza di matrimonio sul ca-
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pitale giacente sul libretto potrebbe quindi porsi il tema della qualificazione di questi interessi come beni della comunione perché teoricamente riconducibili alla categoria dei proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi, non consumati alla data dello scioglimento della comunione, ai sensi dell'art. 177 lett. c) c.c..
Nondimeno, a fronte della natura di bene personale del denaro e del libretto - circostanza pa- cifica, riconosciuta da entrambe le parti - non è stata allegata e dimostrata l'effettiva portata fruttifera dello strumento, né indicato quale sarebbe l'eventuale ammontare della quota degli interessi in questione. Ne consegue che alla luce degli elementi emersi in giudizio deve con- cludersi per la natura (solo) personale del bene.
4. Per quanto riguarda l'importo giacente sul conto BPM n. 23100, deve evidenziarsi innanzi- tutto che si tratta di un conto intestato esclusivamente a . CP_1
Sul conto in questione sono confluite, oltre al saldo del libretto Coop di cui si è già detto, somme che in prevalenza - per stessa affermazione dell'attore - costituiscono beni personali ai sensi dell'art. 179, comma 1 lett. b), c.c. perché di natura ereditaria, trattandosi di beni acqui- stati da uno dei coniugi per successione dai suoi genitori e che hanno quindi natura personale, anche se percepiti in costanza di matrimonio.
La circostanza che parte del denaro costituisca il frutto della vendita di un bene immobile ere- ditario non vale, infatti, ad escludere l'applicabilità della norma. Infatti, la ratio dell'esclusione dei beni suddetti dalla comunione, riconducibile all'esigenza di preservare la sfera personale del coniuge e la correlata natura personale del lascito ricevuto per successione, legata al suo rapporto con il de cuius, non è intaccata nel caso in cui il bene venga semplice- mente venduto a terzi, senza realizzare un'attività di riutilizzo del denaro. Solo in quest'ultimo caso, infatti, troverebbe applicazione la più complessa disciplina dell'art. 179, comma 1 lett. f), c.c. il cui chiaro tenore letterale ha inteso circostanziare la fattispecie in que- stione ai casi di una vera e propria sostituzione dei beni personali, escludendone l'applicazione al caso della mera alienazione.
Per altro verso, occorre evidenziare che la stessa parte convenuta ha affermato di aver versato sul conto personale in questione anche 38.000 Euro prelevati dal conto corrente postale coin- testato sul quale venivano versati gli stipendi delle parti.
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In via astratta queste somme - se qualificate come stipendi - potrebbero considerarsi parte del- la comunione de residuo ai sensi dell'art. 177, comma 1 lett. c), c.c.. Tuttavia, nel caso di spe- cie la norma non può trovare applicazione perché le somme erano confluite su un conto coin- testato e avevano costituito oggetto di comunione immediata, non differita. La convenuta, pre- levando le somme indicate, ha disposto di una parte di beni facenti parte dalla comunione se- condo scelte unilaterali che non possono essere indagate in questa sede, in assenza di una spe- cifica domanda restitutoria.
Di conseguenza il Tribunale non può procedere alla divisione dell'importo sopra indicato, da- to che non costituisce più parte della comunione. Ai fini della divisione sarebbe stato invece necessario ottenere pregiudizialmente la ricostituzione della massa comune, mediante la pro- posizione di una specifica domanda di restituzione dell'indebito da parte dell'attore.
Quest'ultimo, invero, non ha neppure chiesto di considerare la specifica somma in questione.
Alla luce di tali considerazioni, il conto BPM n. 23100 va escluso interamente novero dei beni suscettibili di divisione.
5. Per quanto riguarda i beni compresi nella comunione secondo la diversa prospettazione del- la convenuta, il Tribunale evidenzia innanzitutto che l'autoveicolo Ford Focus DW036SX, intestato a e acquistato nel 2009, rientra nella comunione legale dei beni ai sensi Pt_1 dell'art. 177, comma 1 lett. a), c.c. perché l'acquisto è stato fatto in costanza di matrimonio - anche se separatamente, da uno solo dei coniugi - e non è riconducibile ad alcuna delle cate- gorie dell'art. 179 c.c.. L'autoveicolo in questione deve essere quindi diviso.
Rispetto alle modalità con le quali procedere alla divisione, è evidente che il tipo di bene non
è compatibile con una divisione in natura, impossibile da realizzare in parti corrispondenti alle quote, ai sensi dell'art. 1114 c.c.. Le modalità praticabili in concreto sono, in via alternativa, soltanto la vendita del bene mediante asta o ovvero l'assegnazione in favore di uno dei condi- videnti.
In mancanza di un'istanza di assegnazione, l'unica via percorribile rimane quella della vendita del bene.
D'NO ha evidenziato che il valore attuale del bene è di 5.000 Euro, sul quale non vi so- no state contestazioni di sorta, con conseguente possibilità di recepimento dello stesso quale prezzo base della vendita.
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6. Per quanto concerne il conto aperto presso , entrambe le parti riconoscono che si CP_5 tratta di un conto cointestato, alimentato da somme versate da entrambi ai fini del pagamento del mutuo, peraltro ancora in corso di ammortamento. È quindi pacifico che la relativa gia- cenza liquida sia compresa nella comunione.
Il conto risulta ancora aperto. Occorre quindi disporre la suddivisione del saldo attivo attuale in due parti uguali tra e . Pt_1 CP_1
7. Rispetto al conto corrente postale cointestato n. 62610829, che pure ha costituito oggetto della comunione, le parti hanno allegato che oggi il conto risulta chiuso. È quindi preclusa qualsiasi statuizione sulla sua divisione.
8. Con riferimento alla Postepay n. 5333171087346363, intestata al solo attore, il Tribunale ritiene che il saldo della stessa al 26.11.2019 abbia formato oggetto di comunione de residuo
e se ne debba disporre la divisione.
Infatti, dal doc. 19 prodotto da parte convenuta emerge che sulla Postepay in questione sono confluiti soltanto gli stipendi percepiti dall'attore a partire dal 19.7.2019 e quindi in costanza di matrimonio. La natura di questi versamenti non è stata contestata dall'attore e risulta co- munque confermata dagli estratti conto (i) del conto corrente postale cointestato, dove veni- vano versati gli stipendi delle parti, e (ii) della Postepay stessa.
Gli stipendi percepiti dal singolo coniuge in costanza di comunione dei beni, se non consuma- ti al momento dello scioglimento della comunione, formano la comunione de residuo perché riconducibili alla categoria di cui all'art. 177, comma 1 lett. c), c.c., costituendo proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi.
Il saldo della Postepay al 26.11.2019 era pari a 6.038,88 Euro e al momento dello scioglimen- to della comunione la somma si trovava nella esclusiva disponibilità dell'attore.
Considerato che
tale importo forma oggetto di comunione de residuo, il Tribunale dispone che Parte_2
[... versare alla convenuta metà dell'importo in giacenza alla data di scioglimento della comu- nione, pari a 3.019,44 Euro. Tale dazione consente di attuare la divisione della comunione ri- spetto a questo elemento della stessa.
9. Con riferimento, invece, al libretto postale n. 48792707 di cui l'attore è pacificamente tito- lare esclusivo, devono svolgersi le considerazioni del tutto analoghe già formulate in relazione al conto BPM di titolarità di . CP_1
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Infatti, parte convenuta allega che sul conto sarebbero confluite sia delle risorse che facevano già parte della comunione, quali gli stipendi che venivano versati sul conto comune, sia beni personali della medesima, dei quali chiede incidentalmente la restituzione.
Tali allegazioni, tuttavia, non sono sufficienti per ritenere che il denaro giacente sul libretto costituisca, allo stato attuale, parte della comunione e possa essere diviso.
Per giungere a questo esito, invece, sarebbe stata necessaria un'esplicita domanda di restitu- zione e di ripetizione.
Per considerare le somme risalenti al conto comune, infatti, è necessario ricostituire la massa comune al momento dello scioglimento della comunione, quale passaggio logico pregiudiziale rispetto alla loro successiva divisione. Attualmente le somme fanno parte di un conto di esclu- siva spettanza dell'attore e non se ne può quindi affermare direttamente la natura di bene della comunione.
Per quanto concerne le somme asseritamente corrispondenti agli stipendi, come già osservato in relazione alla (medesima) condotta della convenuta, poiché le somme venivano versate ini- zialmente nel conto comune, esse costituivano oggetto di comunione immediata e sarebbero state - secondo la ricostruzione di D'NO - sottratte in modo unilaterale. Anche in questo caso, sarebbe stata dunque necessaria una specifica domanda di restituzione, invero non pro- posta.
Con riferimento alle somme che, sempre secondo la ricostruzione della convenuta, avrebbero avuto natura personale, perché di sua titolarità esclusiva, ciò varrebbe a maggior ragione, con- siderando che neppure queste costituirebbero parte della comunione poiché a rigore - se fosse corretta l'allegazione della convenuta - farebbero invece parte del suo patrimonio personale e dovrebbero parimenti formare oggetto di domanda di ripetizione dell'indebito affinché la convenuta possa ottenerne la preventiva restituzione alla massa comune.
Ciò considerato, il saldo del libretto postale n. 48792707 va quindi escluso dalla divisione, non potendosi considerare allo stato come parte della comunione.
10. Per quanto concerne, infine, l'immobile, si osserva quanto segue.
È pacifico che le parti abbiano acquistato in costanza di matrimonio un immobile consistente in un appartamento sito a piano terzo sita a Milano - via Civenna 7/A e composto di tre locali pagina 13 di 15 R.G. N. 49485/2021
e servizi, con annesso vano di cantina, sul quale grava un'ipoteca di primo grado a favore di
, quale banca mutuante. CP_5
Le parti hanno depositato in atti il titolo di provenienza, ovvero la compravendita immobiliare stipulata con e il 12.2.2012, ove si prevede l'acquisto da parte di Parte_3 Parte_4 entrambi, in comunione dei beni, in quote uguali e indivise del 50%.
È altresì pacifico che (i) nel procedimento di separazione il Tribunale abbia adottato un prov- vedimento di assegnazione dell'immobile a , quale collocataria della figlia CP_1 Per_1
[.
, e che (ii) tale assegnazione sia stata regolarmente trascritta presso i registri immobiliari ai fini dell'opponibilità ai terzi.
La domanda di volta a ottenere la divisione dell'immobile è contestata dalla convenuta Pt_1 per il pregiudizio che, in forza del provvedimento di assegnazione, questa ritiene possa deri- vare rispetto al valore di mercato del bene.
Preliminarmente, deve riconoscersi che sussiste in capo all'attore un vero e proprio diritto po- testativo di richiedere la divisione del bene in oggetto.
Infatti, l'art. 1111 c.c. stabilisce che ciascuno dei condividenti può sempre domandare la divi- sione dei beni comuni. La norma in questione è applicabile pacificamente anche alla compro- prietà di un bene derivante dalla comunione legale dei beni costituitasi nel corso del matrimo- nio.
La circostanza del pregiudizio che deriverebbe dalla vendita del bene a un prezzo decurtato non intacca l'an del diritto alla divisione ma attiene al quomodo delle stessa.
Su tale ultimo aspetto occorre osservare che effettivamente la pendenza del provvedimento del Tribunale di assegnazione dell'immobile alla convenuta, quale casa familiare, la cui dura- ta è allo stato indeterminata perché correlata al raggiungimento dell'autosufficienza economi- ca delle figlie, costituisce un ostacolo oggettivo alla possibilità di procedere a un fruttuoso esperimento dei tentativi di vendita.
Per tale motivo, si ritiene opportuno rimettere la causa a ruolo al fine di verificare nel con- traddittorio tra le parti la possibilità di procedere a una divisione quanto più possibile corri- spondente agli interessi delle stesse, anche alla luce di quanto sopra stabilito per le restanti domande del giudizio.
PQM
pagina 14 di 15 R.G. N. 49485/2021
Il Tribunale di Milano, visti gli artt. 277 c.p.c. e 279 comma 1 nn. 3 e 4) c.p.c., pronunciando limitatamente ad alcune delle domande nella causa tra le parti indicate in epigrafe, dispone procedersi alla divisione dei beni mobili facenti parte della comunione secondo le seguenti modalità:
- dispone la liquidazione del conto corrente n. 488492 aperto presso , con asse- CP_5 gnazione della metà ciascuno del saldo attivo attualmente disponibile sul conto in favo- re di e di;
Parte_1 Controparte_1
- dispone procedersi alla vendita dell'autoveicolo Ford Focus DW036SX, riservando la specificazione delle modalità della vendita con successiva separata ordinanza;
- condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di 3.019,44 Euro, pari alla metà del saldo disponibile alla data del 26.11.2019 sulla Postepay n. 5333171087346363, in quanto facente parte della comunione de resi- duo;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Milano il 4 luglio 2025.
Il giudice (dott. Pierluigi Perrotti)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del m.o.t. dott.ssa Anna Maria Calvino
pagina 15 di 15
7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IV CIVILE
in persona del giudice monocratico dott. Pierluigi Perrotti, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 3.3.2022 da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vanessa Battistel, come da procura allegata all'atto di citazio- ne del 7.2.2020, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano - via Tortona,
72
- ATTORE -
CONTRO
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Volpi, come da procura alle liti dell'11.4.2022, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano - via Lavagna, 21
- CONVENUTO -
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA EX ART. 102 C.P.C. DI
ING BANK N.V. rappresentata e difesa dall'avv. Paola Polacchini, come da delega alle liti allegata alla com- parsa di costituzione depositata il 28.1.2022, con domicilio eletto presso lo studio del difenso- re, in Milano - via Quadronno, 24
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CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1 in via principale
1) accertare la divisibilità del bene immobile sito in in Milano - via Civenna n. 7/A, anche in relazione alla sua autonoma utilizzazione economica;
2) in caso di accertamento positivo, ordinare la divisione dell'immobile medesimo, attri- buendo a la proprietà esclusiva della porzione ad esso spettante in relazione alla Pt_1 quota di piena proprietà posseduta;
3) in caso di indivisibilità degli immobili, disporre la vendita dell'intero assegnando a cia- scuno dei comproprietari la quota di spettanza sul ricavato;
4) autorizzare la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero del Conservatore dei
RR.II. da ogni responsabilità;
5) assegnare a la somma pari al 50% dell'importo giacente sul libretto Coop n. Pt_1
77004891, somma da attualizzare con gli interessi nel frattempo maturati alla data dell'omologa del verbale di separazione o, in caso di sua estinzione da parte di
D'NO prima di quella data, condannare la stessa a pagare a la quota pari al Pt_1
50% dell'importo del libretto al momento dell'estinzione, il tutto oltre interessi di mora dalla data della domanda di mediazione al saldo effettivo, eventualmente tenendo conto del suddetto credito nella ripartizione tra le odierne parti della massa derivante dalla vendita del bene;
6) assegnare a la quota pari al 50% dell'importo giacente sul conto corrente Banco Pt_1
BPM n. 23100, somma da attualizzare con gli interessi nel frattempo maturati alla data di omologa del verbale di separazione o, in caso di sua estinzione da parte di
D'NO prima di quella data, condannare la stessa a pagare a la quota pari al Pt_1
50% dell'importo giacente sul conto corrente al momento dell'estinzione, il tutto oltre interessi di mora dalla data della domanda di mediazione al saldo effettivo, eventual- mente tenendo conto del suddetto credito nella ripartizione tra le odierne parti della massa derivante dalla vendita dell'immobile; in ogni caso pagina 2 di 15 R.G. N. 49485/2021
7) con vittoria di spese e onorari, oltre al 15% per spese generali ex d.m. n. 55/2014, oltre oneri di legge;
in via istruttoria
8) l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la divisibilità o meno dell'immobile, le quote di proprietà da attribuire ai comunisti, di redigere il progetto di- visionale, nonché al fine di effettuare un giudizio di stima dell'immobile sopraindicato;
9) ordine di esibizione a carico di del libretto Coop n. 77004891 punto vendita CP_1
n. 077, versione 11 con l'aggiornamento degli interessi a oggi o alla data dell'eventuale estinzione;
10) ordine di esibizione a carico di Coop Lombardia s.c. con sede in Milano - via Famago- sta n. 75, della situazione contabile aggiornata del libretto Coop n. 77004891 e/o di ogni altro tipo di rapporto economico che abbia ingenerato, anche in passato, un credito, a qualsiasi titolo, a favore di nata il [...] c.f. Controparte_1 [...]
, con l'aggiornamento degli interessi a oggi o alla data dell'eventuale C.F._1 estinzione;
11) l'ordine di esibizione a carico di degli estratti conto Banco BPM s.p.a. rela- CP_1 tivo al conto corrente n. 23100 acceso presso la dipendenza di Milano - via Gallarate dal quarto trimestre 2019 compreso a oggi o alla data dell'eventuale estinzione;
12) l'ordine di esibizione a carico di Banco BPM s.p.a., con sede in Milano - piazza Meda
n. 4, degli estratti conto Banco BPM s.p.a. relativi al conto corrente n. 23100 acceso presso la dipendenza di Milano - via Gallarate dall'apertura del rapporto a oggi o alla data dell'eventuale estinzione e di ogni altro rapporto che abbia ingenerato, anche in passato, un credito, a qualsiasi titolo, a favore di nata il [...] c.f. CP_1 CP_1
C.F._2
13) nella denegata ipotesi di ammissione di capitoli di prova avversari, chiede di essere ammesso a prova contraria per interrogatorio formale di sul seguente Controparte_1 capitolo: “in data 17.7.2017 sul conto corrente banco posta n. 62610829 è stata bonifi- cata la somma di 33.852,75 Euro relativa a una polizza ereditata da Parte_1
[... in conseguenza della morte del proprio padre?”;
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14) nella denegata ipotesi di ammissione di capitoli di prova avversari, chiede di essere ammesso a prova contraria per testi sul seguente capitolo: “alla morte del padre,
[...] ricevette in eredità una polizza di che lo stesso mi disse Parte_1 CP_2 aver fatto accreditare sul proprio conto corrente”; testimone Testimone_1
15) ordine di esibizione a carico di con sede in Roma - viale Europa n. 190, de- CP_3 gli estratti conto dall'apertura del rapporto a oggi o alla data dell'eventuale estinzione del libretto n. 328115963 e di ogni altro rapporto che abbia ingenerato, anche in passato, un credito, a qualsiasi titolo, a favore di nata il [...] c.f. Controparte_1 [...]
. C.F._1
per Controparte_1 in via pregiudiziale
1) dichiarare l'improcedibilità della domanda per carenza della condizione di procedibilità di cui al d. lgs. n. 28/2010; nel merito
2) accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di accertamento della divisibilità
e conseguente divisione dell'immobile di Milano - via Civenna n. 7/A, in violazione del provvedimento di assegnazione emesso dal Tribunale di Milano il 13.2.2020;
3) accertare e dichiarare il pregiudizio che deriverebbe ai partecipanti dallo scioglimento immediato della comunione sull'immobile di Milano - via Civenna n. 7/A e, per l'effetto, disporre la dilazione di cinque anni o del diverso intervallo temporale ritenuto di giustizia;
4) disporre lo scioglimento della comunione con riferimento agli altri beni e stabilire i rela- tivi conguagli;
5) rigettare le domande di controparte per tutti i motivi esposti in atti;
6) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite;
in via istruttoria
7) disporsi l'interrogatorio formale di sui capitoli da 1 a 23 della Parte_1 parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta e sul seguente capitolo “il
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5.4.2019, ha effettuato un “girofondi” dell'importo di 38.000 Eu- Parte_1 ro dal conto corrente cointestato con la moglie (n. 62610829 presso ) al CP_2 libretto postale n. 48792707, intestato a sé stesso?”;
8) ordine di esibizione a carico di ovvero in difetto di Postepay spa Parte_1 con sede a Roma - viale Europa n. 190 degli estratti conto e della lista movimenti anali- tica della Postepay Evolution n. 5333171087346363, intestata a Parte_1 dalla data di apertura sino alla data di scioglimento della comunione (26.11.2019);
9) ordine di esibizione a carico di ovvero in difetto di Parte_1 Controparte_4 con sede a Roma - viale Europa n. 190 degli estratti conto e della lista movimenti
[...] analitica del libretto postale n. 48792707, intestato a dalla data di Parte_1 apertura sino alla data di scioglimento della comunione (26.11.2019).
per Controparte_5
1) previe tutte le dichiarazioni e gli accertamenti del caso, indipendentemente dall'esito della controversia e per quanto occorra, confermare l'iscrizione ipotecaria della banca;
2) nella denegata e non creduta ipotesi in cui non potesse permanere l'ipoteca sull'immobile, convertire l'ipoteca in pegno sulle somme assegnate;
3) porre a carico delle parti i costi della c.t.u..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 3.3.2022 conveniva in giudi- Parte_1 zio ed esponeva quanto segue. Controparte_1
L'attore aveva contratto matrimonio con la convenuta il 24.6.1995, in regime patrimoniale di comunione dei beni. In seguito al ricorso per separazione presentato da , erano sta- CP_1 ti autorizzati a vivere separati con provvedimento del 26.11.2019, con scioglimento in pari da- ta della comunione legale. La separazione era stata omologata con provvedimento del
13.2.2020.
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In data 12.2.2013 i coniugi avevano acquistato in ragione del 50% ciascuno il diritto di pro- prietà di un appartamento, composto da tre locali e servizi, con annesso vano cantina, sito al piano terzo di via Civenna n. 7/A - Milano, censito in Catasto al foglio 177, mappale 141, su- balterno 11, p.
3-s1, categoria A/3, classe 4, vani 5, r.c. 684,31 Euro, con iscrizione sull'immobile di ipoteca di primo grado a favore di a garanzia del Controparte_6 mutuo erogato dalla stessa banca contestualmente alla vendita.
Rappresentava inoltre che:
• la convenuta era intestataria di un libretto nominativo di prestito sociale della Coop
Lombardia n. 77004891 (con delega a operare per , aperto prima del matrimonio Pt_1
e sul quale venivano versate somme anche successivamente al matrimonio, con saldo al
13.1.2017 pari a 24.478 Euro;
tale libretto sarebbe stato poi occultato fino alla separa- zione;
• entrambi i coniugi erano intestatari del conto corrente n. 488492 presso , sul CP_5 quale venivano versate le somme occorrenti per il pagamento delle rate del mutuo;
• D'NO aveva venduto un immobile ereditario il 15.6.2018, percependo 55.000 Eu- ro, poi versati su un suo conto personale presso il Banco BPM, recante n. 23100, con conseguente ricomprensione dell'importo in comunione.
Tutti i beni sopraindicati erano stati acquistati in costanza di matrimonio e costituivano ogget- to di comunione de residuo. Chiedeva quindi la divisione dell'immobile, nonché delle somme giacenti sul libretto Coop e sul conto BPM.
si costituiva con comparsa depositata in data 25.5.2022. CP_1
Eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria richiesta dal d. lgs. n. 28/2010.
Nel merito, evidenziava che il giudizio di separazione era stato instaurato su sua iniziativa nel
2019. Il Tribunale aveva autorizzato i coniugi a vivere separati con provvedimento del
26.11.2019, determinando lo scioglimento della comunione legale in pari data. Il Tribunale aveva disposto l'assegnazione in suo favore della casa coniugale - ovvero l'immobile di cui l'attore chiedeva la divisione - in quanto collocataria della figlia minore. In data 23.6.2020 il provvedimento era stato trascritto nei registri immobiliari.
In costanza di matrimonio, i coniugi avevano aperto due conti cointestati.
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Il primo era il conto n. 488492 presso per il pagamento delle rate del mutuo, con CP_5 saldo al 30.9.2019 di 3.517,81 Euro.
Il secondo era il conto n. 62610829 presso , per la gestione delle spese familiari, CP_2 dove venivano accreditati gli stipendi di entrambi e la NASPI ricevuta dalla convenuta dal gennaio 2016 al gennaio 2018. In seguito dell'apertura della successione legittima del padre di , la stessa aveva versato complessivi 59.678 Euro tra il dicembre 2016 e l'aprile CP_1
2017. Tale importo, disponibile sul conto cointestato, doveva essere considerato come bene personale. L'ultimo saldo riferito a questo conto cointestato era datato 30.9.2019 e ammonta- va a 9,96 Euro. Successivamente il conto era stato chiuso.
Riferiva che dall'aprile 2019 aveva modificato il conto di accredito del proprio stipen- Pt_1 dio, spostando il versamento dal conto corrente postale n. 62610829 alla Postepay n.
5333171087346363, di sua esclusiva titolarità. In data 5.4.2019 l'attore aveva prelevato dal conto corrente postale n. 62610829 l'importo di 38.000 Euro, versandoli poi sul libretto posta- le n. 48792707 di sua esclusiva titolarità.
In data 17.4.2019 aveva a sua volta prelevato 38.000 Euro dal conto comune, ver- CP_1 sandoli poi il 23.5.2019 in un conto corrente a lei intestato, ovvero il conto n. 23100 aperto presso BPM il 17.11.2017. Questo prelievo era comunque riferito a beni di sua esclusiva tito- larità perché direttamente riconducibili alla successione del padre.
Sul conto n. 23100 presso BPM erano stati inoltre versati: (i) i proventi di un buono fruttifero postale ricevuto in eredità dal padre, pari a 10.176,84 Euro;
(ii) il ricavato pro quota della vendita della casa ricevuta in eredità dalla madre, pari a 55.000 Euro;
(iii) il saldo del libretto nominale Coop n. 77004891, aperto il 10.3.1994 - quindi prima di contrarre matrimonio - ver- sato il 27.3.2019 con contestuale estinzione del libretto, per un importo di 24.655,75 Euro.
Al 26.11.2019 il saldo del conto intestato con era pari a euro 117.698,96. Tutte le Pt_1 somme giacenti sul conto in questione venivano qualificati come beni personali, da conside- rarsi esclusi dalla comunione.
D'NO evidenziava anche che al momento dello scioglimento della comunione legale vi erano altri beni compresi nella comunione, in particolare:
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• l'autoveicolo Ford Focus DW036SX intestato a e acquistato nel 2009 con un an- Pt_1 ticipo di 10.000 Euro provenienti dal libretto Coop n. 77004891, intestato alla convenu- ta, con un valore attuale di circa 5.000 Euro;
• il saldo al 26.11.2019 del conto corrente cointestato n. 488492 presso (pari a CP_5
9,96 Euro al 30.9.2019); Part
• il saldo al 26.11.2019 della Postepay Evolution n. 5333171087346363, intestata a dove erano stati accreditati gli stipendi dello stesso da aprile 2019, pari a 6.038,68
[...]
Euro;
• il saldo al 26.11.2019 del libretto postale n. 48792707, intestato a pari a Pt_1
32.263,88 Euro, di cui 21.322 Euro da considerarsi beni personali della convenuta per- ché provvista proveniente dal conto cointestato con il marito sul quale erano state versa- te somme di sua esclusiva spettanza, e 10.941,88 Euro da considerare come oggetto ef- fettivo della comunione.
Concludeva chiedendo di dichiarare inammissibili la domanda di accertamento della divisibi- lità e la conseguente richiesta di divisione dell'immobile, perché svolte in violazione del provvedimento di assegnazione emesso dal Tribunale in sede di separazione. Di seguito, chie- deva di accertare il pregiudizio che sarebbe derivato ai comunisti dallo scioglimento immedia- to della comunione sull'immobile, disponendo una dilazione di cinque anni o altro termine ri- tenuto adeguato. Chiedeva altresì di disporre la divisione della comunione rispetto agli altri beni sopra indicati.
Rispetto alle somme versate sul conto corrente postale cointestato, l'attore replicava che nello stesso erano state versate in data 17.7.2017 anche somme per un totale di 33.852,75 Euro risa- lenti alla successione ereditaria del proprio padre, da considerarsi quindi a loro volta beni per- Par sonali. Lo contestava, inoltre, la natura esclusivamente personale delle somme versate dal- la convenuta nel conto BPM n. 23100.
i costituiva in giudizio con comparsa depositata il 14.2.2022. CP_6
Sottolineava la propria estraneità rispetto alle richieste processuali e chiedeva il mantenimento dell'iscrizione ipotecaria nel grado originario e l'esclusione dalla partecipazione al pagamento delle spese della c.t.u.. La chiedeva, in subordine, la conversione dell'ipoteca in pegno CP_7 sulle somme assegnate.
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In data 15.6.2022, nel corso della prima udienza, l'attore dava la prova dell'avvenuto esperi- mento del procedimento di mediazione, ai fini della procedibilità della domanda.
In data 16.3.2023 veniva disposta una c.t.u., finalizzata a verificare la regolarità catastale e urbanistica, la comoda divisibilità e il più probabile valore di mercato dell'immobile oggetto di causa.
Esaurita l'istruzione della causa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 19.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
2. Emerge dagli atti che le parti hanno contratto matrimonio nel 1995, optando per il regime di comunione legale dei beni, durato sino al 26.11.2019, quando il Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati, determinando lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c..
Entrambe le parti concordano nel chiedere al Tribunale di disporre la divisione della comu- nione con riferimento ai beni mobili;
dissentono, tuttavia, rispetto alla individuazione dei beni mobili oggetto della comunione.
Pertanto, occorre innanzitutto valutare cosa abbia costituito parte della comunione legale e della c.d. comunione de residuo.
3. Partendo dalle richieste attoree, il Tribunale ritiene che il denaro acquisito dalla convenuta in data 27.3.2019 come saldo del libretto Coop n. 77004891 debba considerarsi bene persona- le della medesima, ai sensi dell'art. 179, comma 1 lett. a), c.c. alla luce delle considerazioni che seguono.
È pacifico, perché allegato da entrambe le parti, che il suddetto libretto sia stato aperto prima del matrimonio e che questo fosse di titolarità esclusiva di . Pertanto, al momento CP_1 in cui si è formata la comunione legale il denaro versato sul libretto era un bene personale del- la convenuta. La mera circostanza che il libretto sia stato chiuso in costanza di matrimonio non è sufficiente a mutare la natura del bene, che resta personale.
Parte attrice ha indicato genericamente che vi sarebbero stati successivi versamenti sul libret- to, effettuati durante il matrimonio, senza tuttavia chiarirne la portata e fornirne la relativa prova.
Per completezza, occorre dare atto che lo strumento di risparmio in esame ha natura astratta- mente fruttifera. Rispetto alla quota degli interessi maturati in costanza di matrimonio sul ca-
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pitale giacente sul libretto potrebbe quindi porsi il tema della qualificazione di questi interessi come beni della comunione perché teoricamente riconducibili alla categoria dei proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi, non consumati alla data dello scioglimento della comunione, ai sensi dell'art. 177 lett. c) c.c..
Nondimeno, a fronte della natura di bene personale del denaro e del libretto - circostanza pa- cifica, riconosciuta da entrambe le parti - non è stata allegata e dimostrata l'effettiva portata fruttifera dello strumento, né indicato quale sarebbe l'eventuale ammontare della quota degli interessi in questione. Ne consegue che alla luce degli elementi emersi in giudizio deve con- cludersi per la natura (solo) personale del bene.
4. Per quanto riguarda l'importo giacente sul conto BPM n. 23100, deve evidenziarsi innanzi- tutto che si tratta di un conto intestato esclusivamente a . CP_1
Sul conto in questione sono confluite, oltre al saldo del libretto Coop di cui si è già detto, somme che in prevalenza - per stessa affermazione dell'attore - costituiscono beni personali ai sensi dell'art. 179, comma 1 lett. b), c.c. perché di natura ereditaria, trattandosi di beni acqui- stati da uno dei coniugi per successione dai suoi genitori e che hanno quindi natura personale, anche se percepiti in costanza di matrimonio.
La circostanza che parte del denaro costituisca il frutto della vendita di un bene immobile ere- ditario non vale, infatti, ad escludere l'applicabilità della norma. Infatti, la ratio dell'esclusione dei beni suddetti dalla comunione, riconducibile all'esigenza di preservare la sfera personale del coniuge e la correlata natura personale del lascito ricevuto per successione, legata al suo rapporto con il de cuius, non è intaccata nel caso in cui il bene venga semplice- mente venduto a terzi, senza realizzare un'attività di riutilizzo del denaro. Solo in quest'ultimo caso, infatti, troverebbe applicazione la più complessa disciplina dell'art. 179, comma 1 lett. f), c.c. il cui chiaro tenore letterale ha inteso circostanziare la fattispecie in que- stione ai casi di una vera e propria sostituzione dei beni personali, escludendone l'applicazione al caso della mera alienazione.
Per altro verso, occorre evidenziare che la stessa parte convenuta ha affermato di aver versato sul conto personale in questione anche 38.000 Euro prelevati dal conto corrente postale coin- testato sul quale venivano versati gli stipendi delle parti.
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In via astratta queste somme - se qualificate come stipendi - potrebbero considerarsi parte del- la comunione de residuo ai sensi dell'art. 177, comma 1 lett. c), c.c.. Tuttavia, nel caso di spe- cie la norma non può trovare applicazione perché le somme erano confluite su un conto coin- testato e avevano costituito oggetto di comunione immediata, non differita. La convenuta, pre- levando le somme indicate, ha disposto di una parte di beni facenti parte dalla comunione se- condo scelte unilaterali che non possono essere indagate in questa sede, in assenza di una spe- cifica domanda restitutoria.
Di conseguenza il Tribunale non può procedere alla divisione dell'importo sopra indicato, da- to che non costituisce più parte della comunione. Ai fini della divisione sarebbe stato invece necessario ottenere pregiudizialmente la ricostituzione della massa comune, mediante la pro- posizione di una specifica domanda di restituzione dell'indebito da parte dell'attore.
Quest'ultimo, invero, non ha neppure chiesto di considerare la specifica somma in questione.
Alla luce di tali considerazioni, il conto BPM n. 23100 va escluso interamente novero dei beni suscettibili di divisione.
5. Per quanto riguarda i beni compresi nella comunione secondo la diversa prospettazione del- la convenuta, il Tribunale evidenzia innanzitutto che l'autoveicolo Ford Focus DW036SX, intestato a e acquistato nel 2009, rientra nella comunione legale dei beni ai sensi Pt_1 dell'art. 177, comma 1 lett. a), c.c. perché l'acquisto è stato fatto in costanza di matrimonio - anche se separatamente, da uno solo dei coniugi - e non è riconducibile ad alcuna delle cate- gorie dell'art. 179 c.c.. L'autoveicolo in questione deve essere quindi diviso.
Rispetto alle modalità con le quali procedere alla divisione, è evidente che il tipo di bene non
è compatibile con una divisione in natura, impossibile da realizzare in parti corrispondenti alle quote, ai sensi dell'art. 1114 c.c.. Le modalità praticabili in concreto sono, in via alternativa, soltanto la vendita del bene mediante asta o ovvero l'assegnazione in favore di uno dei condi- videnti.
In mancanza di un'istanza di assegnazione, l'unica via percorribile rimane quella della vendita del bene.
D'NO ha evidenziato che il valore attuale del bene è di 5.000 Euro, sul quale non vi so- no state contestazioni di sorta, con conseguente possibilità di recepimento dello stesso quale prezzo base della vendita.
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6. Per quanto concerne il conto aperto presso , entrambe le parti riconoscono che si CP_5 tratta di un conto cointestato, alimentato da somme versate da entrambi ai fini del pagamento del mutuo, peraltro ancora in corso di ammortamento. È quindi pacifico che la relativa gia- cenza liquida sia compresa nella comunione.
Il conto risulta ancora aperto. Occorre quindi disporre la suddivisione del saldo attivo attuale in due parti uguali tra e . Pt_1 CP_1
7. Rispetto al conto corrente postale cointestato n. 62610829, che pure ha costituito oggetto della comunione, le parti hanno allegato che oggi il conto risulta chiuso. È quindi preclusa qualsiasi statuizione sulla sua divisione.
8. Con riferimento alla Postepay n. 5333171087346363, intestata al solo attore, il Tribunale ritiene che il saldo della stessa al 26.11.2019 abbia formato oggetto di comunione de residuo
e se ne debba disporre la divisione.
Infatti, dal doc. 19 prodotto da parte convenuta emerge che sulla Postepay in questione sono confluiti soltanto gli stipendi percepiti dall'attore a partire dal 19.7.2019 e quindi in costanza di matrimonio. La natura di questi versamenti non è stata contestata dall'attore e risulta co- munque confermata dagli estratti conto (i) del conto corrente postale cointestato, dove veni- vano versati gli stipendi delle parti, e (ii) della Postepay stessa.
Gli stipendi percepiti dal singolo coniuge in costanza di comunione dei beni, se non consuma- ti al momento dello scioglimento della comunione, formano la comunione de residuo perché riconducibili alla categoria di cui all'art. 177, comma 1 lett. c), c.c., costituendo proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi.
Il saldo della Postepay al 26.11.2019 era pari a 6.038,88 Euro e al momento dello scioglimen- to della comunione la somma si trovava nella esclusiva disponibilità dell'attore.
Considerato che
tale importo forma oggetto di comunione de residuo, il Tribunale dispone che Parte_2
[... versare alla convenuta metà dell'importo in giacenza alla data di scioglimento della comu- nione, pari a 3.019,44 Euro. Tale dazione consente di attuare la divisione della comunione ri- spetto a questo elemento della stessa.
9. Con riferimento, invece, al libretto postale n. 48792707 di cui l'attore è pacificamente tito- lare esclusivo, devono svolgersi le considerazioni del tutto analoghe già formulate in relazione al conto BPM di titolarità di . CP_1
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Infatti, parte convenuta allega che sul conto sarebbero confluite sia delle risorse che facevano già parte della comunione, quali gli stipendi che venivano versati sul conto comune, sia beni personali della medesima, dei quali chiede incidentalmente la restituzione.
Tali allegazioni, tuttavia, non sono sufficienti per ritenere che il denaro giacente sul libretto costituisca, allo stato attuale, parte della comunione e possa essere diviso.
Per giungere a questo esito, invece, sarebbe stata necessaria un'esplicita domanda di restitu- zione e di ripetizione.
Per considerare le somme risalenti al conto comune, infatti, è necessario ricostituire la massa comune al momento dello scioglimento della comunione, quale passaggio logico pregiudiziale rispetto alla loro successiva divisione. Attualmente le somme fanno parte di un conto di esclu- siva spettanza dell'attore e non se ne può quindi affermare direttamente la natura di bene della comunione.
Per quanto concerne le somme asseritamente corrispondenti agli stipendi, come già osservato in relazione alla (medesima) condotta della convenuta, poiché le somme venivano versate ini- zialmente nel conto comune, esse costituivano oggetto di comunione immediata e sarebbero state - secondo la ricostruzione di D'NO - sottratte in modo unilaterale. Anche in questo caso, sarebbe stata dunque necessaria una specifica domanda di restituzione, invero non pro- posta.
Con riferimento alle somme che, sempre secondo la ricostruzione della convenuta, avrebbero avuto natura personale, perché di sua titolarità esclusiva, ciò varrebbe a maggior ragione, con- siderando che neppure queste costituirebbero parte della comunione poiché a rigore - se fosse corretta l'allegazione della convenuta - farebbero invece parte del suo patrimonio personale e dovrebbero parimenti formare oggetto di domanda di ripetizione dell'indebito affinché la convenuta possa ottenerne la preventiva restituzione alla massa comune.
Ciò considerato, il saldo del libretto postale n. 48792707 va quindi escluso dalla divisione, non potendosi considerare allo stato come parte della comunione.
10. Per quanto concerne, infine, l'immobile, si osserva quanto segue.
È pacifico che le parti abbiano acquistato in costanza di matrimonio un immobile consistente in un appartamento sito a piano terzo sita a Milano - via Civenna 7/A e composto di tre locali pagina 13 di 15 R.G. N. 49485/2021
e servizi, con annesso vano di cantina, sul quale grava un'ipoteca di primo grado a favore di
, quale banca mutuante. CP_5
Le parti hanno depositato in atti il titolo di provenienza, ovvero la compravendita immobiliare stipulata con e il 12.2.2012, ove si prevede l'acquisto da parte di Parte_3 Parte_4 entrambi, in comunione dei beni, in quote uguali e indivise del 50%.
È altresì pacifico che (i) nel procedimento di separazione il Tribunale abbia adottato un prov- vedimento di assegnazione dell'immobile a , quale collocataria della figlia CP_1 Per_1
[.
, e che (ii) tale assegnazione sia stata regolarmente trascritta presso i registri immobiliari ai fini dell'opponibilità ai terzi.
La domanda di volta a ottenere la divisione dell'immobile è contestata dalla convenuta Pt_1 per il pregiudizio che, in forza del provvedimento di assegnazione, questa ritiene possa deri- vare rispetto al valore di mercato del bene.
Preliminarmente, deve riconoscersi che sussiste in capo all'attore un vero e proprio diritto po- testativo di richiedere la divisione del bene in oggetto.
Infatti, l'art. 1111 c.c. stabilisce che ciascuno dei condividenti può sempre domandare la divi- sione dei beni comuni. La norma in questione è applicabile pacificamente anche alla compro- prietà di un bene derivante dalla comunione legale dei beni costituitasi nel corso del matrimo- nio.
La circostanza del pregiudizio che deriverebbe dalla vendita del bene a un prezzo decurtato non intacca l'an del diritto alla divisione ma attiene al quomodo delle stessa.
Su tale ultimo aspetto occorre osservare che effettivamente la pendenza del provvedimento del Tribunale di assegnazione dell'immobile alla convenuta, quale casa familiare, la cui dura- ta è allo stato indeterminata perché correlata al raggiungimento dell'autosufficienza economi- ca delle figlie, costituisce un ostacolo oggettivo alla possibilità di procedere a un fruttuoso esperimento dei tentativi di vendita.
Per tale motivo, si ritiene opportuno rimettere la causa a ruolo al fine di verificare nel con- traddittorio tra le parti la possibilità di procedere a una divisione quanto più possibile corri- spondente agli interessi delle stesse, anche alla luce di quanto sopra stabilito per le restanti domande del giudizio.
PQM
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Il Tribunale di Milano, visti gli artt. 277 c.p.c. e 279 comma 1 nn. 3 e 4) c.p.c., pronunciando limitatamente ad alcune delle domande nella causa tra le parti indicate in epigrafe, dispone procedersi alla divisione dei beni mobili facenti parte della comunione secondo le seguenti modalità:
- dispone la liquidazione del conto corrente n. 488492 aperto presso , con asse- CP_5 gnazione della metà ciascuno del saldo attivo attualmente disponibile sul conto in favo- re di e di;
Parte_1 Controparte_1
- dispone procedersi alla vendita dell'autoveicolo Ford Focus DW036SX, riservando la specificazione delle modalità della vendita con successiva separata ordinanza;
- condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di 3.019,44 Euro, pari alla metà del saldo disponibile alla data del 26.11.2019 sulla Postepay n. 5333171087346363, in quanto facente parte della comunione de resi- duo;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Milano il 4 luglio 2025.
Il giudice (dott. Pierluigi Perrotti)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del m.o.t. dott.ssa Anna Maria Calvino
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