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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/12/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 1971/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Gianfranco
Carnevale per parte appellante e dall'avv. Silvana Petruccelli per parte appellata, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 1971 del R.G.A.C. 2022 (avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di IG Calabro n. 256/2022, resa e depositata in data
25.7.2022), promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Parte_1 C.F._1
Carnevale;
- appellante - contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, nella qualità di impresa designata ex art. 286, D. Lgs. 209/2005, rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Petruccelli;
- appellata -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio ha proposto gravame avverso la Parte_1
sentenza n. 256/2022, resa dal Giudice di Pace di IG Calabro in data 25.7.2022 e depositata in pari data, lamentando che il Giudice di prime cure - nel rigettare la domanda risarcitoria dal medesimo azionata per i danni fisici subiti a causa di un sinistro avvenuto in data 27.12.2018, alle ore
22, in IG AN (A.U. IG), in c.da Chiubbica, mentre era intento a camminare sul lato della carreggiata, era stato investito da tergo da un autoveicolo non identificato - non avesse fatto buon governo delle univoche risultanze probatorie (nello specifico delle allegazioni documentali e dell'escussione testimoniale) da cui - di converso - si sarebbe dovuto evincere che fosse emersa la prova in merito all'an e al quantum della pretesa, così concludendo per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
1) dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro per cui è causa;
2) per l'effetto e di conseguenza condannare la Società convenuta, nella sua spiegata qualità, ex articoli 283 e 286 D.lgs 209/2005 al risarcimento di tutti i danni fisici subiti dal signor , per come quantificati nell'importo complessivo di € 19.984,64 o nella Parte_1
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
3) condannare la convenuta assicuratrice al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi allo Stato anticipatario, vista l'ammissione dell'attore al gratuito patrocinio”.
Nel costituirsi in giudizio ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_1 del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c.; quanto al merito, ha dedotto l'infondatezza dei motivi di appello sollevati dall'appellante, così invocando l'integrale rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita a mezzo acquisizione del fascicolo di primo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, osserva questo Tribunale come risulti infondata l'eccezione, proposta dall'appellato, di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., dovendosi - di
contro
- registrare come l'impugnazione proposta dall'appellante consenta di intendere agevolmente le ragioni di dissenso rispetto alla motivazione e al dispositivo della gravata sentenza, recando specifiche censure all'ordito motivazionale sostenuto dal primo giudice e le consequenziali modifiche richieste, in linea con il costante insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (in tal senso, ex multis,
Cass. Civ., ordinanza n. 13535 del 30.5.2018).
1.1 Sempre in via preliminare, l'eccezione d'inammissibilità del gravame - sollevata dalla società appellata sotto il profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c. e diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo e la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello - è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto il processo ed è destinata ormai ad essere assorbita dalla decisione di merito.
2. Nel merito, l'appello proposto da è infondato e la sentenza gravata merita, quindi, di Parte_1
essere confermata per le ragioni di seguito illustrate.
2.1 Giova premettere come il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporta che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
2.2 Ritiene questo Tribunale che costituisca profilo assorbente e dirimente - ai fini della decisione del presente giudizio nel senso della reiezione della domanda risarcitoria per cui è causa - la circostanza che la prospettazione fattuale operata dall'odierno attore nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure non abbia trovato il necessario riscontro probatorio.
Come noto, nelle fattispecie in cui risulta coinvolto il Fondo di Garanzia la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera ancor più rigorosa, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria. A tale ordine di ragioni, non appare ultroneo aggiungere che “in caso di sinistro stradale causato da veicolo rimasto non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a giustificare il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei confronti della impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada. Allo stesso modo - peraltro - la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto, potendo entrambe le dette circostanze, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III,
23/06/2017, n. 15659).
Costituiva evidentemente specifico onere dell'istante allegare e provare i propri assunti e, dunque, fornire rigoroso supporto probatorio in ordine al dedotto evento lesivo, così come descritto in citazione.
In primo luogo, occorre evidenziare come nel caso di specie nessun rilievo è stato effettuato sul luogo del sinistro da parte delle autorità competenti, né risultano prodotti da parte dell'attore rilievi fotografici inerenti al luogo teatro del presunto sinistro come dedotto in lite.
Ancora, si evidenzia che in merito all'accaduto, l'attore non ha sporto alcuna denuncia querela a carico di ignoti. Tale circostanza, com'è evidente, ha reso più difficoltose le attività di indagine volte ad individuare il presunto autore della condotta colposa.
A confermare la insufficienza del quadro probatorio vi è poi l'ulteriore dato rappresentato dalla omessa indicazione del nominativo dei testimoni escussi nell'atto di messa in mora inoltrato alla compagnia convenuta - tra l'altro, avvenuto dopo dieci mesi dall'occorso che oggi si lamenta - né
tanto meno in sede di atto di citazione in primo grado. Neanche risulta allegata, né dimostrata da parte del danneggiato, alcuna circostanza valevole a dimostrare le ragioni dell'impossibilità di comunicare il nominativo dei predetti testi, anche ai fini di una più celere definizione stragiudiziale della lite, e ciò benché dall'istruttoria espletata sia emerso come gli stessi fossero individuabili sin dal giorno dell'evento dedotto in giudizio.
Nemmeno la dinamica del sinistro, così come prospettata da parte attrice nell'atto di citazione, può dirsi provata sulla base delle dichiarazioni rese dai due testi escussi in giudizio, nelle quali si ravvisano incongruenze che rendono contraddittorie e inattendibili le stesse.
Ed infatti il primo teste escusso all'udienza del 15.10.2020, ha così dichiarato: Testimone_1
“Confermo che in data 27.12.2018 alle ore 22:00 circa si verificava un sinistro in contrada
“Chiubica” di IG. Confermo che in detta data il sig. è stato urtato, non alle Parte_1 spalle, ma sul fianco sinistro, da una autovettura di colore scuro, mi pare che fosse una Fiat Punto che proveniva con direzione da AN a IG. Io mi trovavo dietro la vettura Fiat Punto, alla guida della mia macchina, da solo. Preciso che il sig. al momento dell'impatto si trovava Pt_1
fuori dalla carreggiata, al bordo strada sul lato sinistro, rispetto al lato da me percorso. Preciso che su questo tratto di strada non ci sono marciapiedi e il sig. stava camminando da solo e al Pt_1 momento dell'impatto era fermo. Preciso che non camminava ma era fermo, da solo. Sul tratto di strada interessato, dove si trovava il sig. , ci sono abitazioni sparse e il sig. era fermo Pt_1 Pt_1
fuori dalla carreggiata in una zona sterrata, mentre le autovetture transitavano sulla parte asfaltata.
Non sono riuscito ad identificare la targa dell'autovettura Fiat Punto sia perché era buio sia perché dopo essere sbandata ed avere investito il , ha proseguito verso IG a velocità Pt_1 sostenuta. Confermo che dopo l'urto, mi sono fermato per prestare soccorso e ho potuto sentire che il signor lamentava dolori alla gamba sinistra e chiedeva di chiamare il fratello. Una ragazza Pt_1 di cui non conoscevo il nome ha telefonato con il cellulare del al fratello dello stesso […] Lo Pt_1
abbiamo aiutato a mettersi in macchina quando è arrivato il fratello e credo siano andati al Pronto
Soccorso […] Il signor è stato colpito sul fianco sinistro dal lato sinistro della macchina, lato Pt_1
guida. Non sono intervenute né autorità né ambulanza e oltre a me sono sopraggiunti una ragazza e altri due ragazzi di cui non so riferire i nomi”.
L'altro teste, , escussa all'udienza del 17.12.2020, ha dichiarato: “E' vero che in data Testimone_2
27.12.2018 alle ore 22 circa in IG AN (A.U. IG) si è verificato un sinistro, in
c/da Chiubbica;
Sono a conoscenza di ciò perché ho assistito al sinistro in oggetto. Io ero in macchina e percorrevo c/da Chiubbica con direzione di marcia IG – AN, quando vedevo una macchina che venuta dal senso opposto che sbandava in curva ed andava ad investire mario che era fermo fuori dalla carreggiata stradale. Non ho riconosciuto l'autovettura che Pt_1
ha investito perché ha continuato la sua corsa senza fermarsi e perché era buio. Parte_1
L'impatto è avvenuto tra la parte sinistra dell'autovettura rimasta sconosciuta e la gamba sinistra del sig. . Dopo aver visto che il signor era stato investito mi sono fermata per Parte_1 Pt_1 prestare soccorso, insieme a me c'erano altri 2 ragazzi. Non siamo riusciti a mettere in piedi il
perché lo stesso diceva che non riusciva ad alzarsi poiché la gamba gli faceva troppo male Pt_1
[…] Lo stesso mi chiedeva di chiamare il fratello con il suo cellulare ed io lo facevo. Parte_1
Dopo qualche minuto arrivava in auto il fratello di . A quel punto alzavamo Parte_1 Pt_1
e lo mettevamo in macchina ed il fratello diceva che lo avrebbe portato subito in ospedale.
[...]
Nel luogo del sinistro non ci sono lampioni, strisce pedonali e marciapiedi, ma la strada dove
passano le auto, a doppio senso, è asfaltata. Il signor era fuori dalla carreggiata. Non Parte_1
sono riuscita a prendere la targa né a vedere il colore della macchina, anche se sembrava scura, poiché è buio. Non ho avuto la possibilità di vedere chi guidava l macchina per la medesima ragione.
[…] Posso confermare che l'auto che ha investito il signor andava veloce ed infatti è Pt_1 sbandata investendo il signor .”. Pt_1
Ebbene, dalle deposizioni testimoniali si rileva la contraddittorietà delle stesse. Il teste Tes_1 dichiara che l'auto sconosciuta ha investito il andando ad impattare contro il fianco sinistro, Pt_1 mentre la teste dichiara che l'auto ha urtato la gamba sinistra dello stesso. Ed ancora, il primo Tes_2
dichiara che sul luogo del sinistro erano presenti, oltre a lui, una ragazza e due ragazzi, mentre la riferisce che era presente lei e solo altri due ragazzi. Tes_2
Sul punto è ormai granitico l'orientamento giurisprudenziale per il quale “qualora le risultanze dell'istruttoria testimoniale espletata non offrano elementi probatori affidabili ed attendibili sulle circostanze di fatto al momento del sinistro, sulla dinamica dello stesso, sulla responsabilità di terzi implicati, ovvero indizi gravi precisi e concordanti, ex art. 2729, che facciano quantomeno presumere che la responsabilità di terzi sia, secondo le logiche dell'id quod plerumque accidit, la sola logica ipotizzabile del sinistro, si deve ritenere che l'onere probatorio dell'attore non sia stato
correttamente integrato, essendo l'istruttoria insufficiente, con conseguente impossibilità di fondare
l'obbligazione risarcitoria a carico dell'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (da ultimo Corte appello Napoli sez. IV, 18/02/2020, n.740).
Le deposizioni dei suddetti testi da sole non sono idonee a dimostrare pienamente la dinamica effettiva dell'evento dannoso, essendo la loro ricostruzione poco attendibile e non affiancata da altri riscontri probatori.
Va, poi, osservato che neanche dalle dichiarazioni effettuate dall'appellante nell'immediatezza del ricovero in ospedale e nella documentazione clinica è dato risalire ad un eventuale incidente stradale quale causa dell'infortunio (come rilevato dallo stesso c.t.u., dott. , in sede di Persona_1
perizia), posto che nel verbale di accettazione redatto dal Pronto Soccorso di IG Calabro è riportato: “incidente in altri luoghi” e “riferito trauma da caduta accidentale”; anche nella cartella clinica redatta presso l'Ospedale di AN durante il ricovero del è riportato: “Riferisce Pt_1 caduta accidentale” e all'atto delle dimissioni: “Causa esterna: E8849Altra caduta da un livello ad un altro”.
Invero, non risulta dimostrata da parte del danneggiato alcuna circostanza valevole a spiegare le ragioni dell'impossibilità di comunicare immediatamente all'atto di accesso al pronto soccorso dell'ospedale o successivamente durante il ricovero di essere stato vittima di un sinistro stradale, in quanto, la mera allegazione dell'appellante di aver dichiarato al medico del pronto Soccorso, “in dialetto stretto sono caduto per un incidente, che ben potrebbe essere recepito, come una caduta accidentale, espressione infatti riportata nel verbale del Pronto Soccorso”, oltre ad essere rimasta priva di prova alcuna, risulta alquanto improbabile e infondata, per di più, alcuna querela di falso è stata proposta avverso tale documentazione medica.
A ciò si aggiunga quanto dallo stesso c.t.u. rilevato in sede di perizia - le cui valutazioni e conclusioni appaiono immuni da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, risultando sorrette da adeguato rigore metodologico - in ordine al nesso di casualità tra l'evento e le lesioni riscontrate a carico del consistenti in “frattura biossea diafisaria gamba sinistra”, in merito alle quali dichiara: “le Pt_1
lesioni refertate sono tipiche di un trauma da caduta, come quello che può conseguire ad un investimento da parte di una autovettura, ma possono essere state provocate da una QUALSIASI caduta, anche da una caduta accidentale. Alla luce di quanto testè segnalato, lo scrivente CTU ritiene che non è possibile stabilire, da un punto di vista medico-legale, con verosimile ed elevata probabilità e/o certezza, se il periziato è caduto accidentalmente, come risulta del resto più volte dallo stesso, o è stato in effetti investito da una autovettura che poi i è allontanata senza prestare soccorso.”, e ancora, che, “non è possibile stabilire, da un punto di vista medico-legale, con verosimile ed elevata probabilità e/o certezza, l'esistenza di nesso di casualità in quanto manca qualsiasi elemento documentale che possa consentire di porre tali lesioni in nesso di casualità con quanto riportato nel supposto sinistro stradale per cui è causa.”.
Pertanto, alla luce di tale complessivo ordine di motivi si può ragionevolmente concludere che la prospettazione attorea in ordine alle concrete modalità di accadimento del sinistro per cui è causa non abbia trovato rigoroso riscontro probatorio, non avendo trovato conferma nelle allegazioni documentali, né tanto meno nelle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa, motivo per cui la domanda risarcitoria formulata dall'appellante non può che essere rigettata.
3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 500,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 900,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1971 del R.G.A.C. 2022 - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, rigetta la richiesta di risarcimento Parte_1
danni dal medesimo formulata, per le ragioni illustrate in parte motiva.
2. Condanna l'appellante a rifondere - in favore di parte appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore - gli onorari di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.700,00, oltre accessori come per legge
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per porre, a carico dell'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 12 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna D'Amico.
Proc. n. 1971/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Gianfranco
Carnevale per parte appellante e dall'avv. Silvana Petruccelli per parte appellata, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 1971 del R.G.A.C. 2022 (avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di IG Calabro n. 256/2022, resa e depositata in data
25.7.2022), promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Parte_1 C.F._1
Carnevale;
- appellante - contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, nella qualità di impresa designata ex art. 286, D. Lgs. 209/2005, rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Petruccelli;
- appellata -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio ha proposto gravame avverso la Parte_1
sentenza n. 256/2022, resa dal Giudice di Pace di IG Calabro in data 25.7.2022 e depositata in pari data, lamentando che il Giudice di prime cure - nel rigettare la domanda risarcitoria dal medesimo azionata per i danni fisici subiti a causa di un sinistro avvenuto in data 27.12.2018, alle ore
22, in IG AN (A.U. IG), in c.da Chiubbica, mentre era intento a camminare sul lato della carreggiata, era stato investito da tergo da un autoveicolo non identificato - non avesse fatto buon governo delle univoche risultanze probatorie (nello specifico delle allegazioni documentali e dell'escussione testimoniale) da cui - di converso - si sarebbe dovuto evincere che fosse emersa la prova in merito all'an e al quantum della pretesa, così concludendo per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
1) dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro per cui è causa;
2) per l'effetto e di conseguenza condannare la Società convenuta, nella sua spiegata qualità, ex articoli 283 e 286 D.lgs 209/2005 al risarcimento di tutti i danni fisici subiti dal signor , per come quantificati nell'importo complessivo di € 19.984,64 o nella Parte_1
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
3) condannare la convenuta assicuratrice al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi allo Stato anticipatario, vista l'ammissione dell'attore al gratuito patrocinio”.
Nel costituirsi in giudizio ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_1 del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c.; quanto al merito, ha dedotto l'infondatezza dei motivi di appello sollevati dall'appellante, così invocando l'integrale rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita a mezzo acquisizione del fascicolo di primo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, osserva questo Tribunale come risulti infondata l'eccezione, proposta dall'appellato, di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., dovendosi - di
contro
- registrare come l'impugnazione proposta dall'appellante consenta di intendere agevolmente le ragioni di dissenso rispetto alla motivazione e al dispositivo della gravata sentenza, recando specifiche censure all'ordito motivazionale sostenuto dal primo giudice e le consequenziali modifiche richieste, in linea con il costante insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (in tal senso, ex multis,
Cass. Civ., ordinanza n. 13535 del 30.5.2018).
1.1 Sempre in via preliminare, l'eccezione d'inammissibilità del gravame - sollevata dalla società appellata sotto il profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c. e diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo e la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello - è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto il processo ed è destinata ormai ad essere assorbita dalla decisione di merito.
2. Nel merito, l'appello proposto da è infondato e la sentenza gravata merita, quindi, di Parte_1
essere confermata per le ragioni di seguito illustrate.
2.1 Giova premettere come il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporta che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
2.2 Ritiene questo Tribunale che costituisca profilo assorbente e dirimente - ai fini della decisione del presente giudizio nel senso della reiezione della domanda risarcitoria per cui è causa - la circostanza che la prospettazione fattuale operata dall'odierno attore nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure non abbia trovato il necessario riscontro probatorio.
Come noto, nelle fattispecie in cui risulta coinvolto il Fondo di Garanzia la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera ancor più rigorosa, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria. A tale ordine di ragioni, non appare ultroneo aggiungere che “in caso di sinistro stradale causato da veicolo rimasto non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a giustificare il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei confronti della impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada. Allo stesso modo - peraltro - la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto, potendo entrambe le dette circostanze, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III,
23/06/2017, n. 15659).
Costituiva evidentemente specifico onere dell'istante allegare e provare i propri assunti e, dunque, fornire rigoroso supporto probatorio in ordine al dedotto evento lesivo, così come descritto in citazione.
In primo luogo, occorre evidenziare come nel caso di specie nessun rilievo è stato effettuato sul luogo del sinistro da parte delle autorità competenti, né risultano prodotti da parte dell'attore rilievi fotografici inerenti al luogo teatro del presunto sinistro come dedotto in lite.
Ancora, si evidenzia che in merito all'accaduto, l'attore non ha sporto alcuna denuncia querela a carico di ignoti. Tale circostanza, com'è evidente, ha reso più difficoltose le attività di indagine volte ad individuare il presunto autore della condotta colposa.
A confermare la insufficienza del quadro probatorio vi è poi l'ulteriore dato rappresentato dalla omessa indicazione del nominativo dei testimoni escussi nell'atto di messa in mora inoltrato alla compagnia convenuta - tra l'altro, avvenuto dopo dieci mesi dall'occorso che oggi si lamenta - né
tanto meno in sede di atto di citazione in primo grado. Neanche risulta allegata, né dimostrata da parte del danneggiato, alcuna circostanza valevole a dimostrare le ragioni dell'impossibilità di comunicare il nominativo dei predetti testi, anche ai fini di una più celere definizione stragiudiziale della lite, e ciò benché dall'istruttoria espletata sia emerso come gli stessi fossero individuabili sin dal giorno dell'evento dedotto in giudizio.
Nemmeno la dinamica del sinistro, così come prospettata da parte attrice nell'atto di citazione, può dirsi provata sulla base delle dichiarazioni rese dai due testi escussi in giudizio, nelle quali si ravvisano incongruenze che rendono contraddittorie e inattendibili le stesse.
Ed infatti il primo teste escusso all'udienza del 15.10.2020, ha così dichiarato: Testimone_1
“Confermo che in data 27.12.2018 alle ore 22:00 circa si verificava un sinistro in contrada
“Chiubica” di IG. Confermo che in detta data il sig. è stato urtato, non alle Parte_1 spalle, ma sul fianco sinistro, da una autovettura di colore scuro, mi pare che fosse una Fiat Punto che proveniva con direzione da AN a IG. Io mi trovavo dietro la vettura Fiat Punto, alla guida della mia macchina, da solo. Preciso che il sig. al momento dell'impatto si trovava Pt_1
fuori dalla carreggiata, al bordo strada sul lato sinistro, rispetto al lato da me percorso. Preciso che su questo tratto di strada non ci sono marciapiedi e il sig. stava camminando da solo e al Pt_1 momento dell'impatto era fermo. Preciso che non camminava ma era fermo, da solo. Sul tratto di strada interessato, dove si trovava il sig. , ci sono abitazioni sparse e il sig. era fermo Pt_1 Pt_1
fuori dalla carreggiata in una zona sterrata, mentre le autovetture transitavano sulla parte asfaltata.
Non sono riuscito ad identificare la targa dell'autovettura Fiat Punto sia perché era buio sia perché dopo essere sbandata ed avere investito il , ha proseguito verso IG a velocità Pt_1 sostenuta. Confermo che dopo l'urto, mi sono fermato per prestare soccorso e ho potuto sentire che il signor lamentava dolori alla gamba sinistra e chiedeva di chiamare il fratello. Una ragazza Pt_1 di cui non conoscevo il nome ha telefonato con il cellulare del al fratello dello stesso […] Lo Pt_1
abbiamo aiutato a mettersi in macchina quando è arrivato il fratello e credo siano andati al Pronto
Soccorso […] Il signor è stato colpito sul fianco sinistro dal lato sinistro della macchina, lato Pt_1
guida. Non sono intervenute né autorità né ambulanza e oltre a me sono sopraggiunti una ragazza e altri due ragazzi di cui non so riferire i nomi”.
L'altro teste, , escussa all'udienza del 17.12.2020, ha dichiarato: “E' vero che in data Testimone_2
27.12.2018 alle ore 22 circa in IG AN (A.U. IG) si è verificato un sinistro, in
c/da Chiubbica;
Sono a conoscenza di ciò perché ho assistito al sinistro in oggetto. Io ero in macchina e percorrevo c/da Chiubbica con direzione di marcia IG – AN, quando vedevo una macchina che venuta dal senso opposto che sbandava in curva ed andava ad investire mario che era fermo fuori dalla carreggiata stradale. Non ho riconosciuto l'autovettura che Pt_1
ha investito perché ha continuato la sua corsa senza fermarsi e perché era buio. Parte_1
L'impatto è avvenuto tra la parte sinistra dell'autovettura rimasta sconosciuta e la gamba sinistra del sig. . Dopo aver visto che il signor era stato investito mi sono fermata per Parte_1 Pt_1 prestare soccorso, insieme a me c'erano altri 2 ragazzi. Non siamo riusciti a mettere in piedi il
perché lo stesso diceva che non riusciva ad alzarsi poiché la gamba gli faceva troppo male Pt_1
[…] Lo stesso mi chiedeva di chiamare il fratello con il suo cellulare ed io lo facevo. Parte_1
Dopo qualche minuto arrivava in auto il fratello di . A quel punto alzavamo Parte_1 Pt_1
e lo mettevamo in macchina ed il fratello diceva che lo avrebbe portato subito in ospedale.
[...]
Nel luogo del sinistro non ci sono lampioni, strisce pedonali e marciapiedi, ma la strada dove
passano le auto, a doppio senso, è asfaltata. Il signor era fuori dalla carreggiata. Non Parte_1
sono riuscita a prendere la targa né a vedere il colore della macchina, anche se sembrava scura, poiché è buio. Non ho avuto la possibilità di vedere chi guidava l macchina per la medesima ragione.
[…] Posso confermare che l'auto che ha investito il signor andava veloce ed infatti è Pt_1 sbandata investendo il signor .”. Pt_1
Ebbene, dalle deposizioni testimoniali si rileva la contraddittorietà delle stesse. Il teste Tes_1 dichiara che l'auto sconosciuta ha investito il andando ad impattare contro il fianco sinistro, Pt_1 mentre la teste dichiara che l'auto ha urtato la gamba sinistra dello stesso. Ed ancora, il primo Tes_2
dichiara che sul luogo del sinistro erano presenti, oltre a lui, una ragazza e due ragazzi, mentre la riferisce che era presente lei e solo altri due ragazzi. Tes_2
Sul punto è ormai granitico l'orientamento giurisprudenziale per il quale “qualora le risultanze dell'istruttoria testimoniale espletata non offrano elementi probatori affidabili ed attendibili sulle circostanze di fatto al momento del sinistro, sulla dinamica dello stesso, sulla responsabilità di terzi implicati, ovvero indizi gravi precisi e concordanti, ex art. 2729, che facciano quantomeno presumere che la responsabilità di terzi sia, secondo le logiche dell'id quod plerumque accidit, la sola logica ipotizzabile del sinistro, si deve ritenere che l'onere probatorio dell'attore non sia stato
correttamente integrato, essendo l'istruttoria insufficiente, con conseguente impossibilità di fondare
l'obbligazione risarcitoria a carico dell'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (da ultimo Corte appello Napoli sez. IV, 18/02/2020, n.740).
Le deposizioni dei suddetti testi da sole non sono idonee a dimostrare pienamente la dinamica effettiva dell'evento dannoso, essendo la loro ricostruzione poco attendibile e non affiancata da altri riscontri probatori.
Va, poi, osservato che neanche dalle dichiarazioni effettuate dall'appellante nell'immediatezza del ricovero in ospedale e nella documentazione clinica è dato risalire ad un eventuale incidente stradale quale causa dell'infortunio (come rilevato dallo stesso c.t.u., dott. , in sede di Persona_1
perizia), posto che nel verbale di accettazione redatto dal Pronto Soccorso di IG Calabro è riportato: “incidente in altri luoghi” e “riferito trauma da caduta accidentale”; anche nella cartella clinica redatta presso l'Ospedale di AN durante il ricovero del è riportato: “Riferisce Pt_1 caduta accidentale” e all'atto delle dimissioni: “Causa esterna: E8849Altra caduta da un livello ad un altro”.
Invero, non risulta dimostrata da parte del danneggiato alcuna circostanza valevole a spiegare le ragioni dell'impossibilità di comunicare immediatamente all'atto di accesso al pronto soccorso dell'ospedale o successivamente durante il ricovero di essere stato vittima di un sinistro stradale, in quanto, la mera allegazione dell'appellante di aver dichiarato al medico del pronto Soccorso, “in dialetto stretto sono caduto per un incidente, che ben potrebbe essere recepito, come una caduta accidentale, espressione infatti riportata nel verbale del Pronto Soccorso”, oltre ad essere rimasta priva di prova alcuna, risulta alquanto improbabile e infondata, per di più, alcuna querela di falso è stata proposta avverso tale documentazione medica.
A ciò si aggiunga quanto dallo stesso c.t.u. rilevato in sede di perizia - le cui valutazioni e conclusioni appaiono immuni da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, risultando sorrette da adeguato rigore metodologico - in ordine al nesso di casualità tra l'evento e le lesioni riscontrate a carico del consistenti in “frattura biossea diafisaria gamba sinistra”, in merito alle quali dichiara: “le Pt_1
lesioni refertate sono tipiche di un trauma da caduta, come quello che può conseguire ad un investimento da parte di una autovettura, ma possono essere state provocate da una QUALSIASI caduta, anche da una caduta accidentale. Alla luce di quanto testè segnalato, lo scrivente CTU ritiene che non è possibile stabilire, da un punto di vista medico-legale, con verosimile ed elevata probabilità e/o certezza, se il periziato è caduto accidentalmente, come risulta del resto più volte dallo stesso, o è stato in effetti investito da una autovettura che poi i è allontanata senza prestare soccorso.”, e ancora, che, “non è possibile stabilire, da un punto di vista medico-legale, con verosimile ed elevata probabilità e/o certezza, l'esistenza di nesso di casualità in quanto manca qualsiasi elemento documentale che possa consentire di porre tali lesioni in nesso di casualità con quanto riportato nel supposto sinistro stradale per cui è causa.”.
Pertanto, alla luce di tale complessivo ordine di motivi si può ragionevolmente concludere che la prospettazione attorea in ordine alle concrete modalità di accadimento del sinistro per cui è causa non abbia trovato rigoroso riscontro probatorio, non avendo trovato conferma nelle allegazioni documentali, né tanto meno nelle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa, motivo per cui la domanda risarcitoria formulata dall'appellante non può che essere rigettata.
3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al
D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 500,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 900,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1971 del R.G.A.C. 2022 - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, rigetta la richiesta di risarcimento Parte_1
danni dal medesimo formulata, per le ragioni illustrate in parte motiva.
2. Condanna l'appellante a rifondere - in favore di parte appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore - gli onorari di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.700,00, oltre accessori come per legge
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per porre, a carico dell'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 12 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna D'Amico.