Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
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R.G. n. 807/2020
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 807/20, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 350/2020 del Tribunale di Avellino pubblicata in data 14/2/2020, vertente
TRA
(C.F. , difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Ernesto Matarazzo (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), difesa dagli Controparte_1 C.F._3
avv.ti Antonio Barra (C.F. ) e (C.F. C.F._4 CP_2
C.F._5
APPELLATA
E
(C.F. ), difeso dagli avv.ti CP_3 C.F._6
Antonio Barra (C.F. ) e (C.F. C.F._4 CP_2
C.F._5
APPELLATO
CONCLUSIONI
R.G. n. 807/2020
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 2/7/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter
c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, nei Parte_1 confronti della propria LL e del coniuge di quest'ultima Controparte_1 [...]
, deducendo: CP_3
- che in data 7/4/2011 decedeva ab intestato il proprio padre , Persona_1
lasciando a sé superstiti la moglie , esso attore, la convenuta Parte_2
e l'altra LL;
Controparte_1 Persona_2
- che in data 1/5/2014 decedeva anche la propria madre , Parte_2
lasciando a sé superstiti i predetti figli;
- che in vita i suindicati genitori e avevano Persona_1 Parte_2
alienato tutti i loro beni alla FI , che li aveva acquistati in comunione dei CP_1
beni con il marito , in forza di atto per Notar del 5/8/2010, ed in CP_3 Per_3
particolare: 1) la piena proprietà di un terreno in Volturara Irpina con entrostante locale ad uso deposito, per il prezzo di € 18.500,00; 2) la nuda proprietà di due appartamenti e di un garage in Volturara Irpina per il prezzo di € 50.000,00, di cui i venditori si erano riservati l'usufrutto;
- che nell'atto pubblico veniva indicato che il prezzo era stato versato dagli acquirenti mediante due vaglia postali di cui risultavano precisati gli estremi;
- che la vendita simulava una donazione, e ciò in base ai seguenti elementi presuntivi:
a) la qualità delle parti, ed in particolare l'età dei venditori che, per rendere credibile la vendita, si erano riservati un irrisorio usufrutto;
b) il rapporto di stretta parentela fra venditori ed acquirenti;
c) l'assenza di necessità di alienare gli unici beni di cui erano titolati i genitori, versando essi in buone condizioni economiche;
d) il prezzo non congruo, rispetto al valore dei beni trasferiti, “presuntivamente di oltre € 250.000,00”, tenuto conto, in particolare, che uno degli appartamenti era stato oggetto di ristrutturazione alla fine degli anni '80 con contributo ex L. n.
219/1981, che ne aveva notevolmente aumentato il valore;
e) l'occultamento della vendita ad esso esponente, che ne era venuto a conoscenza solo dopo la morte della madre;
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f) la circostanza che nell'atto pubblico fossero intervenuti i testimoni, necessari solo per le donazioni;
g) il danaro non era mai stato versato e, quindi, mai entrato nella disponibilità dei venditori;
- che tale atto ledeva la quota di riserva di esso esponente, quale legittimario.
Chiedeva, quindi:
- dichiarare che la vendita dissimulava una donazione;
- che la stessa ledeva i diritti di legittimario di esso attore;
- per l'effetto, disporre la ricostruzione dell'intero asse ereditario;
- condannare i convenuti alla restituzione degli immobili donati e dei frutti dell'asse;
- disporre la riduzione della donazione, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione del compendio, ovvero al pagamento della “somma equivalente alla quota di legittima”;
Costituitisi in giudizio, i convenuti così deducevano:
- “il NO e la LL si erano Controparte_1 Parte_1 Per_2
completamente eclissati da oltre venti anni prima della dipartita dei genitori, i quali, tenuto conto dell'età avanzata, avevano sempre fatto conto, per l'assistenza materiale e morale, esclusivamente sulla figliuola , ignorando gli scomparsi CP_1
altri figli, i genitori ritennero di vendere a favore della deducente i beni di loro proprietà, sia pure ad un prezzo di favore”;
- : “Il deducente deve rilevare la sua assoluta estraneità all'atto CP_3
impugnato e alla vicenda contenziosa, in ogni caso la domanda appare prima facie illegittima, irrituale ed infondata, per cui l'istante conclude” per il rigetto della domanda.
L'attore articolava prova testimoniale ed interrogatorio formale dei convenuti, richiamando i capi dell'atto di citazione.
Il Tribunale, dopo aver rigettato le richieste istruttorie, revocava l'ordinanza ed ammetteva il solo interrogatorio formale dei convenuti su di un unico capitolo
(capo 5), così articolato: vero che il suddetto contratto, sotto l'apparenza di un atto di compravendita, ha dissimulato una donazione a favore della convenuta dei diritti reali ivi indicati, in considerazione di varie circostanze, integranti presunzioni gravi, precise e concordanti, quali quelle sopra riportate. 4
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Dopo aver raccolto l'interrogatorio formale dei convenuti, il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che la stessa non fosse stata provata, facendo in particolare riferimento alla circostanza che la prova testimoniale era stata dedotta in modo del tutto generico e valutativo, mediante richiamo al contenuto dell'atto di citazione che presentava una commistione di fatti, valutazioni ed argomentazioni anche di natura giuridica.
proponeva appello, avverso la suindicata decisione, deducendo, Parte_1 quali motivi d'impugnazione:
- che la sentenza impugnata era affetta da nullità per carenza assoluta di motivazione, essendosi limitato il Tribunale di Avellino, dopo una breve rappresentazione dei fatti di causa, a “disquisire sull'inammissibilità dei mezzi istruttori”, per poi, senza prendere in esame l'oggetto della domanda, enunciare il dispositivo di rigetto della pretesa fatta valere, manifestando di condividere l'ordinanza “assunta in sede istruttoria”, la quale, tuttavia, era stata revocata con successiva ordinanza in data 1/7/2018;
- che il primo Giudice aveva omesso di considerare che la prova della dedotta simulazione del contratto di vendita, dissimulante una donazione, emergeva dai vari indici presuntivi che erano stati analiticamente allegati nell'atto introduttivo del giudizio;
- che i convenuti non avevano contestato la circostanza che i coniugi Per_4
avessero, con l'atto in data 5/9/2010, integralmente esaurito in vita il loro
[...]
patrimonio, estromettendo totalmente esso esponente;
- che i convenuti, infatti, avevano omesso ogni allegazione circa l'eventuale sussistenza di altri beni compresi nell'asse ereditario e non indicati da esso esponente;
- che, inoltre, non v'era alcuna prova che i due vaglia postali fossero stati effettivamente incassati dai “venditori”, a nulla rilevando l'indicazione di tale pagamento contenuta nell'atto pubblico di trasferimento;
- che, pertanto, risultando esso esponente, in qualità di legittimario, del tutto pretermesso, il Tribunale adito avrebbe dovuto accogliere la domanda di riduzione, stante la lesione della sua quota riservatagli per legge.
Pertanto, chiedeva, in riforma della sentenza di primo grado, così provvedere:
- dichiarare la simulazione dell'atto di compravendita, perché dissimulante una donazione;
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- accertare che tale donazione era lesiva della propria quota di riserva quale legittimario totalmente pretermesso;
- disporre la ricostruzione dell'intera massa ereditaria dei coniugi , Parte_3
con conseguente determinazione della quota di legittima spettante ad esso appellante;
- disporre la riduzione della donazione, con condanna degli appellati alla restituzione del compendio immobiliare, ovvero al pagamento, in proprio favore, della somma equivalente alla quota di legittima lesa.
Costituitasi in giudizio, deduceva: Controparte_1
- che l'appello era inammissibile perché redatto in modo non conforme ai parametri di cui all'art. 342 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non avendo lo stesso alcuna probabilità di essere accolto;
- che, la domanda di riduzione era inammissibile perché proposta da
[...]
senza la previa accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario; Parte_1
- che l'appellante aveva inammissibilmente proposto una domanda nuova, consistente “nella richiesta… dell'istituto delle presunzioni, precisamente degli artt. 2727 e 2729 Cod. Civ., a dimostrazione della fondatezza …” della pretesa avanzata in giudizio;
- in via subordinata, che comunque non vi era alcun elemento presuntivo a sostegno della prospettata simulazione relativa.
Pertanto, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, ovvero rigettarsi lo stesso nel merito, con conferma integrale della pronuncia di primo grado.
Anche si costituiva in giudizio, svolgendo difese del tutto CP_3
sovrapponibili a quelle svolte dalla propria coniuge.
Così riassunti i termini della presente controversia, va in primo luogo precisato che non sussiste alcuno dei profili d'inammissibilità del gravame come prospettati da entrambe le parti appellate.
Invero, quanto alla presunta violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c., è sufficiente in proposito richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati 6
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della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600; Cass.
13/12/2023, n. 34969; Cass. 28/7/2023, n. 23100; Cass. 8/6/2023, n. 16218; Cass.
13/12/2022, n. 36489; Cass. 3/3/2022, n. 7081; Cass. 7/12/2021, n. 40560; Cass.
12/11/2021, n. 33843). Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato da è certamente idoneo a Parte_1
superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo lo stesso criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di tale decisione contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal
Tribunale di Napoli per pervenire alla decisione di rigetto della domanda attorea.
Né è configurabile l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul 7
R.G. n. 807/2020 presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando,
e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n. 37272; Cass. 15/4/2019, n. 10422).
Ciò detto, sempre in via preliminare, va disattesa, perché priva di ogni pregio giuridico, l'eccepita inammissibilità della domanda di riduzione esperita da
[...]
– nella prospettiva della vendita di cui all'atto per Notar del Parte_1 Per_3
5/8/2010, Repertorio n. 16.579, Raccolta n. 5.610, quale atto dissimulante una donazione degli immobili ivi indicati, fatta dai coniugi e Persona_1 [...] in favore della FI , in uno al coniuge di quest'ultima in Parte_2 CP_1
regime di comunione dei beni, – perché non preceduta dall'accettazione CP_3 beneficiata da parte dell'odierno appellante.
In proposito, è opportuno chiarire che, a norma dell'art. 564, comma 1, c.c., ove il legittimario agisca per la riduzione di donazioni o legati fatti a persone che non siano chiamate come coeredi, l'esercizio della relativa azione è sottoposta alla condizione della previa accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (cfr., tra le altre, Cass. 27/10/2023, n. 298919. Ora, avendo i genitori disposto, con il menzionato atto pubblico, in favore non solo della FI , ma, altresì, del CP_1
coniuge della stessa, assumono gli appellati che detta condizione non sarebbe sussistente per non avere l'attore accettato l'eredità dei genitori Parte_1
con il suindicato beneficio.
Ebbene, premesso che la questione, pur se fatta valere per la prima volta nel presente grado di appello, può essere esaminata da questa Corte perché trattasi di questione rilevabile d'ufficio (cfr., sul punto, Cass. 19/10/2012, n. 18068; Cass.
6/6/1968, n. 1701; Cass. 27/11/1957, n. 4499; Cass. 18/10/1955, n. 3281), l'assunto degli appellati è infondato perché, com'è pacifico in giurisprudenza, il legittimario totalmente pretermesso acquista la qualità di erede soltanto all'esito del positivo esercizio dell'azione di riduzione, sicché, come tale, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (cfr., fra le tante, Cass.
19/11/2019, n. 30079; Cass. 7/2/2020, n. 2914; Cass. 22/8/2018, n. 20971; Cass.
24/3/2014, n. 6888). 8
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Va aggiunto che nel giudizio di primo grado, a fronte della specifica allegazione difensiva dell'attore, secondo cui con il citato atto pubblico del 5/8/2010 i coniugi si spogliavano di ogni diritto, in quanto i “cespiti oggetto dell'atto Controparte_4
di compravendita de quo costituivano gli unici beni del patrimonio familiare dei genitori …”, i convenuti e non svolgevano alcuna Controparte_1 CP_3 contestazione, rendendo tale circostanza senz'altro pacifica, con la conseguenza che l'attore non era gravato dell'onere di provarla. Per tale ragione va evidenziata l'assoluta tardività di quanto in proposito dedotto dagli appellati, per la prima volta soltanto nella memoria di replica depositata nel presente grado di appello, in merito al fatto che avrebbe lasciato ab intestato ai propri figli e, Parte_2 quindi, anche ad , i mobili e gli arredi dell'alloggio dalla stessa detenuto, Parte_1
avendoli acquistati a sua volta per successione dal proprio marito.
Venendo al merito dell'appello, è infondato il primo motivo di doglianza, con il quale l'appellante lamenta la nullità della sentenza di primo grado per carenza assoluta di motivazione.
Infatti, il primo Giudice, nel condividere quanto precedentemente affermato con ordinanza resa in data 23/11/2016, dopo il decorso dei termini assegnati ai sensi dell'art 183, comma 6, c.p.c., evidenziava l'assoluta genericità della prova orale come articolata dall'attore, ossia che la stessa era stata dedotta mediante richiamo per relationem ai capi da 1) a 7) dell'atto di citazione, nei quali non era possibile estrapolare semplici circostanze di fatto, da sottoporre all'attenzione dei testimoni, dai corposi percorsi valutativi ed argomentativi, anche di natura giuridica, sviluppati nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio ed in quanto tali non demandabili ai testi. Ora, contrariamente a quanto sostenuto dell'appellante, non può di certo considerarsi nulla la motivazione espressa in sentenza sul punto soltanto perché la suindicata ordinanza era stata nelle more revocata, avendo il
Tribunale condiviso e fatta propria la valutazione in precedenza espressa in merito alla genericità della capitolazione della prova, a nulla rilevando il dato formale dell'avvenuta revoca del provvedimento istruttorio.
E' invece fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento il motivo di gravane attraverso il quale l'appellante ha criticato la decisione di prima istanza per non aver ritenuto il Tribunale, sulla scorta di tutti gli elementi di convincimento, anche di natura presuntiva, complessivamente desumibili dai documenti acquisiti e dalle posizioni difensive svolte dalle parti, e quindi anche a prescindere dall'ammissione 9
R.G. n. 807/2020 dell'interrogatorio formale dei convenuti e della prova testimoniale richiesti, che vi fosse la prova della prospettata simulazione relativa.
In proposito, è opportuno sgombrare il campo da ogni possibile equivoco, avendo gli appellati dedotto, in modo del tutto inconferente, che l'appellante avrebbe con ciò formulato un'inammissibile domanda nuova, in violazione della disciplina dettata dall'art. 345 c.p.c. In particolare, detta mutatio consisterebbe nella richiesta, avanzata da , di applicazione “dell'istituto delle presunzioni, Parte_1
precisamente degli artt. 2727 e 2729 Cod. Civ., a dimostrazione della fondatezza
…” della prospettata simulazione relativa. Sennonché, è appena il caso di notare come il riferimento all'operatività della prova presuntiva costituisca oggetto di un rilievo critico mosso al Giudice di primo grado per non avere lo stesso, ad avviso dell'appellante, adeguatamente governato la prova, con particolare riguardo a quella presuntiva, sulla scorta di tutti gli indici peraltro analiticamente evidenziati già nell'atto introduttivo del giudizio, e non certamente di una domanda giudiziale in senso tecnico-giuridico, in quanto tale non proponibile in appello.
Tutto quanto sopra precisato, rileva il Collegio che sussistono idonei elementi probatori a sostegno dell'azione così come proposta dal , e ciò Parte_1
in forza delle considerazioni di seguito esposte:
- innanzitutto, insegna la Corte regolatrice che “il legittimario è autorizzato a dimostrare la simulazione di una vendita effettuata dal defunto come un terzo, senza essere vincolato ai limiti imposti dagli articoli 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia rivendicata per fini connessi alla tutela della quota di riserva attraverso la fittizia riunione” (così Cass. 29/5/2024, n. 15043; nello stesso senso, cfr., tra le più recenti, Cass. 11/1/2024, n. 1122; Cass. 14/9/2022, n. 17065;
Cass. 8/9/2021, n. 24178);
- nella vicenda oggetto di causa l'odierno appellante ha dedotto di essere stato totalmente pretermesso all'esito del trasferimento di diritti immobiliari attuato con il più volte menzionato atto pubblico, prospettando che la vendita abbia dissimulato una donazione, con conseguente lesione della propria quota di legittimario;
- inoltre, i giudici di legittimità hanno anche affermato che, ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal de cuius per dissimulare una donazione, il legittimario può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente all'azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche 10
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una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli (cfr. Cass. 7/1/2019, n. 125);
- ciò posto, nella specie occorre innanzitutto evidenziare il rapporto di stretta parentela che esisteva fra i venditori e la FI , nonché di affinità con il CP_1 coniuge di quest'ultima, che acquistava in comunione dei beni;
- a fronte, poi, della deduzione attorea che il prezzo precisato nel rogito – pari ad €
18.500,00 quanto alla piena proprietà del terreno in Volturara Irpina con retrostante locale, e ad € 50.000,00 quanto alla nuda proprietà di due appartamenti siti nel predetto comune, via Cupa I Traversa 34, con locale garage – fosse incongruo rispetto a quello effettivo di mercato, indicato in citazione nell'importo di €
250.000,00, la convenuta si limitava ad allegare che si trattava di Controparte_1
“un prezzo di favore”, avendo i propri genitori sempre fatto conto di essa esponente per l'assistenza materiale e morale, mentre il convenuto deduceva CP_3 soltanto la sua “assoluta estraneità all'atto impugnato e alla vicenda contenzionsa”;
- va aggiunto che l'attore allegava specificamente che i due vaglia postali, indicati nell'atto pubblico come mezzo di pagamento utilizzato dagli acquirenti, non erano stati mai incassati dai venditori;
- sotto tale ultimo aspetto, va richiamato l'orientamento della Corte del diritto secondo cui, qualora l'azione di simulazione di un contratto di compravendita sia proposta da un terzo, il quale - in ottemperanza agli articoli 2697 e 1417 c.c. - indichi indizi sufficienti del carattere fittizio dell'alienazione, è l'acquirente che viene ad essere gravato dell'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, con la precisazione che tale onere non può dirsi osservato in forza della dichiarazione delle parti - contenuta nel rogito notarile - che il prezzo è stato versato, trattandosi per l'acquirente di una mera dichiarazione a lui favorevole (cfr. Cass. 4/7/2024, n.
18347; Cass. 29/2/2024, n. 5372; Cass. 11/4/2019, n. 10182; Cass. 2/3/2017, n.
5326);
- trattasi di orientamento rispetto dal quale non v'è alcun motivo di discostarsi, tenuto conto, al riguardo, che lo stesso non comporta, a ben considerare, alcuna inversione dell'onere della prova;
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- infatti, il terzo – attore in simulazione – deve comunque fornire la prova del fatto costitutivo della sua azione, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ossia dimostrare, anche mediante testimoni o indici presuntivi, la presenza di un accordo simulato, mentre le parti dell'atto di trasferimento ben possono provare il fatto impeditivo consistente nell'effettiva corresponsione del prezzo pattuito, il che è perfettamente in linea con il principio della vicinanza della prova;
- deve poi considerarsi la presenza di due testimoni nell'atto di compravendita in questione, requisito formale previsto a pena di nullità per i soli atti di donazione;
- ebbene, è chiaro che gli elementi di convincimento che, di per sé considerati, risultano di maggiore pregnanza probatoria nella prospettiva che il reale negozio posto in essere fosse una donazione, sono senz'altro il rapporto di stretta parentela- affinità fra le parti dell'atto di trasferimento, il prezzo “di favore” concordato, così come dedotto in modo espresso dall'acquirente , nonché la mancata Controparte_1 prova dell'effettivo versamento dello stesso, occorrendo peraltro rimarcare come su tale ultimo tema gli odierni appellati abbiano omesso ogni allegazione difensiva, prima ancora che probatoria;
- infatti, non v'è dubbio che un trasferimento immobiliare tra persone legate da rapporti di parentela-affinità, senza la dimostrazione dell'avvenuto pagamento del prezzo, peraltro pacificamente non ragguagliato al valore di mercato dei beni oggetto dell'atto, sia già fortemente indicativo di una volontà dei danti causa volta ad attribuire diritti senza ricevere un corrispettivo;
- tale conclusione è certamente rafforzata, sul piano dell'accertamento probatorio, se si considerino anche gli altri indici valutativi sopra esposti, i quali contribuiscono a formare un quadro complessivo più ampio di riscontri legati dal parametro della univocità, ben potendosi considerare nella medesima direzione dell'atto di liberalità le circostanze della presenza dei due testimoni, nonché la riserva di usufrutto in favore dei coniugi sugli appartamenti trasferiti;
Controparte_4
- a ciò aggiungasi, infine, il più che verosimile intento degli alienanti di occultare una donazione avente ad oggetto tutto il proprio patrimonio in favore della FI
e del coniuge della stessa, con ciò erodendo completamente le quote CP_1 riservate agli altri due figli, tra cui l'odierno appellante, che, secondo la predetta
, si sarebbero disinteressati dei propri genitori;
CP_1
- trattasi di conclusione conforme all'insegnamento della Corte regolatrice, secondo cui nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto 12
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sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza
(cfr. Cass. 14/3/2024, n. 7350; Cass. 6/2/2019, n. 3513);
- i giudici di legittimità hanno anche precisato che la valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga, non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare (cfr. Cass. 13/3/2014, n. 5787);
- particolarmente esaustiva è la motivazione di tale ultimo arresto giurisprudenziale, ove si precisa che la deduzione del fatto ignorato a partire dal fatto noto, ai sensi dell'art. 2727 c.c., deve avvenire in due momenti: dapprima il giudice deve ricostruire i fatti, escludendo quelli incerti e quelli che, pur certi, sono intrinsecamente privi di rilevanza ai fini del decidere;
quindi, dopo avere così circoscritto il materiale probatorio utilizzabile, il giudice deve valutare complessivamente tutti gli indizi in precedenza isolati, per accertare se siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva;
- ed è chiaro che, in tale ottica, viola l'art. 2729 c.c. il giudice che, dinanzi ad indizi molteplici, li valuti separatamente ed atomisticamente, escludendo la rilevanza di ciascuno di essi dopo averlo valutato in sè e per sè e senza tener conto di tutti gli altri;
- ciò è conforme ai principi giurisprudenziali secondo cui la prova presuntiva deve fondarsi su deduzioni logiche di ragionevole probabilità e non necessariamente di certezza, quando da più indizi possa trarsi una armonica spiegazione, anche se alcuni di essi siano suscettibili, considerati isolatamente, di interpretazioni diverse
(cfr., ancora, Cass. 13/3/2014 cit., in motivazione, nonché Cass. 23/2/2010, n.
4306).
Alla luce delle considerazioni in precedenza esposte, in riforma dell'impugnata sentenza, deve accogliersi la domanda di simulazione relativa della compravendita per cui è lite, perché dissimulante una donazione. 13
R.G. n. 807/2020
Deve precisarsi che tale statuizione non è idonea a definire il giudizio, atteso che lo stesso dovrà proseguire per la necessità di espletamento di un'indagine di natura tecnica, come da separata ordinanza, in relazione alle ulteriori domande, formulate da , volte alla ricostruzione del valore dell'intero patrimonio dei Parte_1 propri genitori al momento dell'apertura della successione, all'individuazione della quota spettante al predetto legittimario, alla riduzione della donazione, nonché alla determinazione dei frutti dovutigli, ai sensi dell'art. 561, comma 3, c.c.
E' opportuno rilevare che il contraddittorio è integro rispetto all'esperita azione di riduzione, nonostante non abbia partecipato al presente giudizio Persona_2
altra FI dei coniugi , stante la natura strettamente personale della Controparte_4
predetta azione. Infatti, insegna la Suprema Corte che l'azione di riduzione per lesione di legittima non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo, potendo essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati all'integrazione della quota spettante al legittimario e producendo effetto solo nei suoi confronti in caso di accoglimento (cfr. Cass. 4/8/2023, n. 23862; Cass.
5/11/2021, n. 32197).
Le spese di lite saranno governate in sede di pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 25/2/2020, Parte_1
nei confronti di e , avverso la sentenza n. 350/2020 Controparte_1 CP_3
del Tribunale di Avellino pubblicata in data 14/2/2020, così provvede:
1) in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la simulazione relativa della compravendita immobiliare stipulata con atto per Notar in data Persona_5
5/8/2010, Repertorio n. 16.576, Raccolta n. 5.610, fra e Persona_1 [...]
quali venditori, e , quale acquirente, in regime di Parte_2 Controparte_1
comunione legale dei beni con il coniuge , perché dissimulante un atto CP_3
di donazione in favore dei predetti coniugi e (avente Controparte_1 CP_3
ad oggetto i seguenti immobili: terreno ubicato in Volturara Irpina, alla via
Toppolo Giangili, con entrostante locale ad uso deposito, riportati, il terreno, in
Catasto Terreni al foglio 1, p.lla 205, seminativo, cl.5, Ha 0.10.30, RD € 0,85 RA
€ 2.13 ed, il locale deposito, in Catasto Fabbricati al foglio 1, p.lla 237, cat. C/2, cl. 2, mq. 40 RC € 61,97, via Toppolo Giangili, piano T;
appartamento sito in
Volturara Irpina, via Traversa I Prolungamento via Cupa n. 34, al piano terra, 14
R.G. n. 807/2020
composto da due vani ed accessori, riportato in Catasto Fabbricati al foglio 11
p.lla 1709, sub. 2, cat. A/2, cl. 2, vani 3,5, RC € 234,99; appartamento sito in
Volturara Irpina, via Traversa I Prolungamento via Cupa n. 34, al piano primo, composto da tre vani ed accessori, riportato in Catasto Fabbricati al foglio 11 p.lla
1709, sub. 3, cat. A/2, cl. 2, vani 4,5, RC € 302,13; locale ad uso garage sito in
Volturara Irpina, via Traversa I Prolungamento via Cupa n. 34, al piano terra, della superficie di circa mq. 21, riportato in Catasto Fabbricati al foglio 11 p.lla
1709, sub. 1, cat. C/6, cl. U, mq 21, RC € 33,62);
2) rimette il governo delle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva del giudizio;
3) la presente sentenza costituisce titolo per l'annotazione ai sensi dell'art. 2665
c.c.;
4) provvede come da separata ordinanza resa in pari data per l'ulteriore corso del giudizio.
Così deciso in Napoli, il giorno 7/1/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.