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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/01/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 18888/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLAMATTEO Parte_1 C.F._1
MARCELLO e , elettivamente domiciliato in VIA BELLINI, 26 09128 CAGLIARI presso il difensore avv. COLAMATTEO MARCELLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GABETTA Controparte_1 P.IVA_1
FERNANDO e RUIU AN ( ) CORSO PORTA VITTORIA, 54 20139 C.F._2
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 5 20122 MILANO presso il difensore avv.
GABETTA FERNANDO
CONVENUTO
(C.F. CP_2 Controparte_3
), P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GABETTA FERNANDO e CP_4 P.IVA_3
RUIU AN ( ) CORSO PORTA VITTORIA, 54 20139 MILANO;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 5 20122 MILANO presso il difensore avv. GABETTA FERNANDO
INTERVENUTO
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 11.9.2024:
Parte_1
“L'attore, a mezzo del sottoscritto avvocato, confermati per brevità espositiva i propri scritti difensivi insiste per l'integrale accoglimento. Si contesta integralmente il contenuto degli avversi scritti difensivi, senza che nessuna delle avverse argomentazioni possa ritenersi, anche solo parzialmente, non pagina 1 di 14 contestata e si insiste per l'integrale rigetto. Ci si oppone con fermezza all'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Si contesta in fatto e in diritto il contenuto dell'avversa comparsa per intervento ex art. 111 cpc di e si contesta la tardività e non si accetta il contraddittorio in relazione alla
CP_4 documentazione prodotta. Pare pacifico che le avverse produzioni siano del tutto tardive in quanto depositate in data posteriore alla scadenza dei termini ex art. 183 co. VI cpc. Si contesta in ogni caso l'inconferenza (prodotto in lingua inglese senza apostille) e la conformità all'originale del doc. 1 prodotto. Si eccepisce la carenza di legittimazione ad agire e la carenza di titolarità sostanziale dei diritti azionati di con riserva di meglio argomentare nei successivi scritti difensivi.
CP_4 non ha provato la successione particolare nel diritto controverso. Si contesta l'inconferenza del
CP_4 doc. 22 prodotto da (estratto atto di scissione) in quanto non completo.
CP_4
Ciò premesso, nell'interesse dell'attore, il sottoscritto avvocato insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori dedotti in sede di memorie ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c..
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo GI ritenesse la causa matura per la decisione si confermano le conclusioni formulate in sede di atto di citazione ed insiste per il loro accoglimento.
Con concessione dei termini art. 190 cpc. atto di citazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi su esposti:
- accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di conto corrente con apertura di credito n. 000010725437 (divenuto poi n. 110072023), e comunque di ogni rapporto, tra il sig.
e l'istituto “ , particolarmente in relazione alla mancata applicazione Parte_1 Controparte_3 ed al mancato rispetto per tutta la durata del rapporto della norma di cui all'art. 117 Testo Unico
Bancario, per l'applicazione concreta della metodologia dell'anatocismo, per l'applicazione della commissione di massimo scoperto, della commissione di disponibilità fondi e di istruttoria veloce, di disponibilità fondi, oltre alla invalidità e conseguente nullità totale limitatamente ai periodi in cui gli stessi rapporti sono stati interessati da tassi stimati usurari, disponendo la rilevazione dei tassi effettivi trimestrali solo dopo l'eliminazione dell'anatocismo;
- accertare e dichiarare, l'invalidità dell'applicazione di tassi ultralegali, oltre a valute, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo, pretese dalla tutte prive di valida pattuizione;
CP_5
- accertare e determinare l'esatto dare-avere tra le parti in causa in base ai risultati del ricalcolo con eliminazione di tutti gli interessi determinati e/o applicati e/o riscossi ultralegali, anatocistici e superiori al tasso soglia usura, nonché di tutte le spese e commissioni non validamente pattuite, e, in caso di applicazione dell'art. 1815 comma II codice civile, di tutti gli interessi, le spese e le commissioni, che potrà essere effettuato sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di conto corrente con apertura di credito n. 000010725437 (divenuto poi n. 110072023);
- accertare che il sig. nulla deve all'istituto convenuto per assenza di validi atti di Parte_1 garanzia;
- accertare e dichiarare l'inesistenza di valide fideiussioni;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione (e la carenza di titolarità dei rapporti in oggetto)
pagina 2 di 14 in capo a per inesistenza di valido contratto di cessione del credito;
Controparte_1
- condannare i convenuti a risarcire all'attore tutti i danni, contrattuali ed extracontrattuali, patiti e patiendi, nessuno escluso od eccettuato, compreso quello relativo alla segnalazione illegittima presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge, compreso il 15% relativo alle spese forfetarie da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Con riserva di ogni ulteriore richiesta o diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA chiede che l'Ill.mo Giudice: voglia disporre perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto i seguenti quesiti: a) calcolare la durata dell'intera apertura di credito tra le parti in causa (c/c n. 000010725437 divenuto poi n. 110072023);
b) calcolare la scopertura media annuale in linea capitale relativa ai citati rapporti;
c) calcolare l'ammontare complessivo delle competenze addebitate comprendenti eventuali interessi anatocistici e usurari;
d) calcolare il tasso di interesse effettivo globale medio annuo, adottando il regime di interessi al tasso legale, tenendo presente le operazioni di accredito effettivo delle valute dal giorno in cui la ha acquisito o perduto la disponibilità dei correlativi importi;
determinare l'esatto CP_5 dare-avere tra le parti in causa in base ai risultati del ricalcolo con eliminazione dell'anatocismo, dell'usura e di tutto quanto illegittimamente preteso dalla Banca;
in caso di applicazione dell'art. 1815, comma II, c.c., con eliminazione di tutti gli interessi, le spese e le commissioni, escluse le imposte e le tasse.
Determinare l'esatto dare avere tra le parti al momento della notifica dell'atto di citazione”
CP_4 el riportarsi all'atto di intervento depositato, richiamando il contenuto, le istanze ed CP_4 eccezioni tutte di e facendone proprie le domande come Controparte_1 argomentato nel predetto atto, insiste nell'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, così in via pregiudiziale:
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e quindi Controparte_1 dell'esponente per tutte le domande dell'attore aventi ad oggetto la ripetizione di somme corrisposte in favore della cedente Controparte_3
- dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande restitutorie formulate dall'attore in relazione ai contratti oggetto di causa;
Nel merito:
- rigettare le domande tutte formulate dall'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale:
- accertare il diritto di in quanto società beneficiaria della scissione parziale da CP_4
già cessionaria del credito di derivante dai contratti bancari Controparte_1 CP_3 oggetto di causa, al pagamento di quanto ancora dovuto dal Sig. e conseguentemente Parte_1 condannare l'attore al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di Euro 168.030,66 (alla data pagina 3 di 14 del 07.10.2022), oltre agli interessi convenzionali che matureranno sino al saldo effettivo o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
In via istruttoria: accogliere tutte le istanze ed opposizioni istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 VI° co. nn. 2, 3 c.p.c. da qui da intendersi integralmente Controparte_1 ritrascritte.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge.
FATTO E DIRITTO
dopo aver ricevuto nel febbraio del 2022 notizia della sua segnalazione in Centrale Parte_1
Rischi per € 77.920,00 da parte di indicata come cessionaria del credito di Controparte_6
ha convenuto in giudizio sia sia e, allegati plurimi CP_2 Controparte_3 Controparte_7
motivi di illegittimità di un contratto di conto corrente intrattenuto con l'istituto bancario, ha chiesto di accertare l'esatto rapporto dare-avere tra le parti nonché di dichiarare che egli nulla deve all'istituto bancario per assenza di validi atti di garanzia e inesistenza di valide fideiussioni.
Ha inoltre chiesto di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e di titolarità dei rapporti in capo a per inesistenza di valido contratto di cessione del credito e di condannare i Controparte_6
convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti derivati anche dalla illegittima segnalazione presso la centrale rischi della Banca d'Italia.
Ha allegato l'attore:
-la società Oliver s.r.l. ha intrattenuto con un rapporto bancario consistente in una apertura di CP_2
credito con affidamento sul conto corrente numero 000010725437;
-il 30/09/2010 il rapporto ha modificato la propria numerazione in P.IVA_4
-tra le parti non è mai stato sottoscritto un valido contratto in violazione del disposto dell'articolo 117
TUB;
-il rapporto di conto corrente è documentato dalla produzione degli estratti conto movimenti e scalari dal 06/12/2006 al 31/05/2013;
-il primo estratto conto espone un saldo pari a zero mentre l'ultimo espone un saldo debitore di €
164.481,91;
-la sua segnalazione in Centrale Rischi è illegittima in quanto non vi è alcun rapporto di garanzia tra l'attore e la società Oliver titolare del rapporto di conto corrente con la banca;
Parte_1
-la banca non ha rispettato il disposto dell'art.117 comma 4 TUB e non è mai stato sottoscritto alcun valido contratto a regolare condizioni e termini del rapporto di apertura di credito;
pagina 4 di 14 -da una perizia di parte svolta da un tecnico su incarico dell'attore è emerso che il saldo reale negativo del conto corrente non è di € 164.481,91 bensì di € 94.356,11, sempre negativo, e la differenza (€
70.125,80) è imputabile all'addebito di interessi maggiori di quelli effettivamente dovuti per €
56.630,97, indebite commissioni di massimo scoperto per € 2.589,15 e spese ed oneri per € 10.905,68;
-è suo interesse contestare le risultanze del conto corrente e recuperare a suo vantaggio la somma di €
70.125,80 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e risarcimento del danno.
Ha quindi eccepito che:
-non vi è prova che sia subentrata nella posizione di divenendo Controparte_7 CP_2
titolare del credito ceduto;
-relativamente al rapporto di conto corrente affidato n. 000010725437:
1- “nullità del rinvio agli usi piazza e/o formule simili”
2- “nullità dell'applicazione dell'interesse anatocistico trimestrale” che avrebbe comportato un illegittimo addebito di € 56.630,97;
3- applicazione da parte della banca di interessi ultralegali mai validamente pattuiti;
4- addebito delle commissioni di massimo scoperto, di istruttoria veloce e disponibilità fondi per tutta la durata del rapporto per € 2.589,15, prive di causa negoziale;
5- addebito di spese prive di valida pattuizione scritta per € 10.905,68. ha inoltre allegato di aver “patito e continua a patire enormi danni a causa della condotta Parte_1
tenuta dalla Banca”, contraria a correttezza e buona fede, e ne ha chiesto la condanna al risarcimento del danno “cagionato da una eventuale illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca
d'Italia”.
Ha concluso come sopra riportato.
Si è costituita dichiaratasi cessionaria per atto del 24.11.2017 (docc.1 e 2) Controparte_7
del credito derivante da un rapporto di conto corrente stipulato tra la e garantito Controparte_8 CP_2
da fideiussioni rilasciate da (docc. da 3 a 7). Parte_1
Preliminarmente ha eccepito la improcedibilità della domanda per mancato Controparte_6
esperimento della mediazione obbligatoria nonché la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande restitutorie di pagamenti eseguiti in favore della cedente e comunque la CP_2
pagina 5 di 14 prescrizione di ogni pretesa anteriore al 8.5.2012 (decennio precedente la notifica della citazione avvenuta il 8.5.2022).
Ha in primo luogo evidenziato che anche secondo lo stesso attore, pur depurato il rapporto di conto corrente da tutti gli asseriti illegittimi addebiti, il conto avrebbe comunque un saldo debitore di €
94.356,11, riconoscimento che priva di consistenza la contestazione di errata segnalazione alla Centrale
Rischi.
Ha quindi prodotto il contratto di apertura conto corrente n. 000010725437 del 4.12.2006 (doc.8) e il contratto di affidamento del 17.11.2010 (doc.9) ed ha evidenziato come risultino pattuiti la misura degli interessi debitori e creditori, la capitalizzazione a condizione di reciprocità, spese e commissioni, con conseguente infondatezza delle avverse censure.
In via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 168.030,66 pari al saldo debitore del conto corrente alla data del 7.10.2022 (docc. da 13 a 17).
Nessuno si è costituito per Controparte_3
Si riporta, brevemente, l'articolato iter processuale.
Alla prima udienza, l'attore ha disconosciuto la conformità agli originali dei documenti prodotti dalla convenuta da 3 a 7 (fideiussioni del 4/12/2006, del 6/12/2006, del 26/7/2007, del 22/4/2009 e del
29/10/2010) e 8 e 9 (contratto di apertura conto corrente del 4/12/2006 e contratto di affidamento del
17/11/2010) nonché le sottoscrizioni apposte in calce agli stessi documenti.
Questa giudice ha dato atto che nessuno dei documenti indicati in citazione è stato depositato dall'attore (“doc.
1 - conti correnti movimenti e scalari c.c. n. 000010725437 dal 06.12.2006 al
31.05.2013; doc.
2 - visura Centrale Rischi”) e ha assegnato termine per introdurre il procedimento di mediazione, svoltosi senza esito positivo.
Alla successiva udienza, parte convenuta ha esibito gli originali dei documenti già prodotti in copia, poi depositati;
l'attore ha ribadito entrambi i disconoscimenti e parte convenuta ha proposto istanza di verificazione. Questa giudice ha ribadito l'omesso deposito dei documenti indicati in citazione e ha assegnato i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c..
Solo con la seconda memoria l'attore ha provveduto al deposito di documenti relativi alle fideiussioni ma non le fideiussioni da lui contestate né alcuno dei documenti richiamati in citazione. pagina 6 di 14 E' stata quindi disposta consulenza tecnica grafologica sulle sottoscrizioni contestate da Parte_1
ma all'udienza fissata per il conferimento dell'incarico (16.11.2023) l'attore ha rinunciato al disconoscimento.
Respinte le istanze istruttorie, sulle conclusioni delle parti come precisate per l'udienza del 11.9.2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di 30 giorni per il deposito delle conclusionali e del termine di legge per le repliche.
In data 5.9.2024 ha depositato atto di intervento ex art.111 c.p.c. la società costituita in CP_4
virtù di scissione patrimoniale da (doc. 22; costituzione e scissione Controparte_1
Cont pubblicate in Gazzetta Ufficiale -docc.23 e 24), alla quale è stato trasferito il ramo d'azienda della società scissa, subentrata nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi che lo compongono in unità economicamente organizzata, il tutto a far data dal 31 dicembre 2022, che ha fatto proprie tutte le difese, domande ed eccezioni già svolte nei precedenti scritti difensivi da
Controparte_1
Sulla Gazzetta Ufficiale del 02/12/2017 (doc.2 convenuta) è stato pubblicato l'avviso di cessione di crediti ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 01/09/1993 n 385 da a Controparte_3 [...]
cessione relativa a tutti i crediti per capitale, interessi anche di mora, spese e altri Controparte_7
accessori indicati nel contratto e rispondenti ai criteri come riportati nella lista depositata presso un notaio in data 23 novembre 2017. Parte convenuta ha quindi prodotto prima uno stralcio (doc.1) e successivamente integralmente (doc.18) il contratto di cessione del credito del 24/11/2017 e la attestazione notarile nella quale viene evidenziato che i contratti oggetto del presente giudizio risultano nella lista depositata presso lo stesso Notaio in data 23 novembre 2017 a cui faceva espresso riferimento la Gazzetta Ufficiale (doc.11).
Sia il contratto di conto corrente n.000010725437 (doc.8 convenuta) sia il contratto di affidamento n.110072023 (doc.9 convenuta) indicano il codice anagrafico del rapporto con il n. 65782394, riportato anche nella predetta certificazione notarile.
La legittimazione di risulta adeguatamente dimostrata con i citati documenti, oltre Controparte_6
alla considerazione di fatto che sarebbe non altrimenti spiegabile il possesso da parte della convenuta dei documenti attestanti il credito.
pagina 7 di 14 Il contenuto dell'atto di scissione di a favore di e la pubblicazione Controparte_6 CP_4
sulla Gazzetta Ufficiale appaiono sufficienti per ritenere l'intervenuta subentrata nella titolarità del credito della convenuta.
Va doverosamente premesso che, seppure non esplicitato, deve ritenersi che abbia in Parte_1
questa sede agito sia come legale rappresentante e amministratore della società Controparte_10
che con ha stipulato il contratto di conto corrente n.000010725437 (doc.8
[...] CP_2
convenuta), sia come legale rappresentante della società Oliver s.r.l. per la quale ha sottoscritto il contratto di affidamento n.110072023 (doc.9 convenuta), sia infine come garante delle predette società
(docc. da 3 a 7 convenuta).
Dei suddetti documenti l'attore ha contestato la conformità agli originali (ex art.2719 c.c.) e ha disconosciuto tutte le sottoscrizioni in essi riportate e apparentemente riconducibili alla mano di
[...]
Pt_1
Parte convenuta ha depositato gli originali dei documenti e ha formulato istanza di verificazione.
Il deposito degli originali ha consentito di superare la contestazione di non conformità; inoltre all'udienza fissata per il conferimento dell'incarico di consulenza tecnica per accertare la riconducibilità o non a di tutte le sottoscrizioni, la parte ha rinunciato al Parte_1
disconoscimento stesso, così denunciando la pretestuosità della iniziale posizione e consentendo la piena utilizzabilità dei documenti.
Seppure in modo non sempre chiaro e coerente, in relazione al rapporto di conto Parte_1
corrente affidato n. 000010725437, poi n.110072023 (incomprensibile l'indicazione di un diverso contratto di conto corrente n. 70191371 -pag.11 conclusionale- da ritenere frutto di un refuso), ha contestato la illegittima applicazione di interessi ultralegali, anche usurari, anatocistici e l'illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto, di istruttoria veloce e disponibilità fondi e altre spese perché mai pattuiti.
Si ricorda che la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in pagina 8 di 14 contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto (cfr tra le tante Cass. n. 24948/2017; Cass. n. 35979/2022).
Va in primo luogo segnalato che nonostante la indicazione contenuta nell'atto di citazione della produzione dei “conti correnti movimenti e scalari c.c. n. 000010725437 dal 06.12.2006 al 31.05.2013”
(oltre alla “visura Centrale Rischi” quale doc. 2 –), l'attore non ha assolto il predetto onere probatorio.
Infatti nessuno degli indicati documenti è stato depositato, neppure dopo la richiesta di questa giudice alla prima e alla seconda udienza né con le memorie istruttorie.
In relazione a ciascuna delle doglianze ha svolto considerazioni generali richiamando i principi giurisprudenziali sulle singole questioni e ha prodotto con la seconda memoria istruttoria (doc.15) una perizia di parte che, dopo aver illustrato l' “inquadramento normativo e giurisprudenziale” (da pag.3 a pag.14), ha analizzato i “dati indicati negli estratti conto, scalari, prospetti competenze e spese cartacei allegati dai legali della ed unicamente a questi è stato fatto riferimento. Si è Controparte_3
esaminato il periodo compreso dal 31 dicembre 2006 al 31 maggio 2013”. La consulente di parte è così giunta a rideterminare il saldo negativo del conto da € 164.481,91 a € 94.356,11, sempre a debito del cliente.
Le conclusioni della perizia di parte sono state fatte proprie dall'attore, che invero ha denunciato anche l'applicazione di “tassi stimati usurari” sebbene la stessa consulente di parte ne abbia escluso la ricorrenza.
Esse tuttavia non sono idonee a fornire prova della domanda, dovendosi ricordare che la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (Cassazione costante dalla pronuncia delle Sez. U n. 13902 del 03/06/2013).
La perizia qui prodotta neppure contiene analitica disamina delle singole questioni giungendo ad un ricalcolo del saldo del conto corrente, comunque debitore, senza tuttavia puntuale analisi degli estratti del conto per singola voce contestata che dichiara aver esaminato ma -si ripete- non depositati dalla parte in questa sede.
Inoltre si legge nella relazione di parte (pag.17) che “L'esame è avvenuto sulla base delle seguenti circostanze: non è presente il contratto di conto corrente e affidamento. In assenza del contratto viene meno il requisito della forma scritta e quindi l'osservanza dei requisiti sostanziali e formali di singole clausole dei contratti.”, affermazione che priva di ogni attendibilità quell'accertamento tecnico, pagina 9 di 14 considerato che sia il contratto di conto corrente sia il contratto di affidamento sono stati prodotti dalla convenuta (docc.8 e 9) e contengono le clausole che disciplinano il tasso di interesse, la capitalizzazione a condizione di reciprocità, le commissioni di massimo scoperto, ovvero tutti quei profili che parte attrice denuncia come illegittimi sul presupposto -documentalmente smentito- dell'assenza di pattuizione scritta.
Non risulta che l'attore, prima della instaurazione del presente giudizio, abbia richiesto a o CP_2
alla cessionaria copia dei predetti contratti.
Ad eccezione del disconoscimento della corrispondenza delle copie dei contratti agli originali e del disconoscimento delle sottoscrizioni, poi rinunciati il giorno stesso del conferimento dell'incarico per la perizia grafologica e al solo fine di evitare l'accertamento tecnico che, è lecito ritenere, avrebbe avuto risultato contrario alla prospettazione attorea, nessun altro elemento a sostegno delle proprie doglianze è stato offerto dall'attore.
Di nessuna utilità la istanza di consulenza tecnica contabile dal contenuto affatto esplorativo, come ben emerge dal quesito suggerito (“a) calcolare la durata dell'intera apertura di credito tra le parti in causa
(c/c n. 000010725437 divenuto poi n. 110072023); b) calcolare la scopertura media annuale in linea capitale relativa ai citati rapporti;
c) calcolare l'ammontare complessivo delle competenze addebitate comprendenti eventuali interessi anatocistici e usurari;
d) calcolare il tasso di interesse effettivo globale medio annuo, adottando il regime di interessi al tasso legale, tenendo presente le operazioni di accredito effettivo delle valute dal giorno in cui la ha acquisito o perduto la disponibilità dei CP_5 correlativi importi;
determinare l'esatto dare-avere tra la convenuta e la Oliver RL in base ai CP_2 risultati del ricalcolo con eliminazione dell'anatocismo, dell'usura, dell'interesse ultralegale, delle illegittime commissioni e spese e di tutto quanto illegittimamente preteso dalla Banca;
in caso di applicazione dell'art. 1815, comma II, c.c., con eliminazione di tutti gli interessi, le spese e le commissioni, escluse le imposte e le tasse.”).
Accertata la infondatezza del presupposto delle doglianze attoree, ossia la allegata mancanza di contratti scritti e delle relative pattuizioni, la richiesta di consulenza non è stata accolta.
L'accertamento contabile deve, infatti, essere disposto quando, ai fini della decisione, il giudice necessiti di un ausilio tecnico per la verifica di dati che non è in grado di ricostruire con le conoscenze di cui dispone, sulla base delle allegazioni e produzioni delle parti.
pagina 10 di 14 Se le allegazioni e produzioni di parte sono, tuttavia, come nel caso di specie, idonee ad escludere che sussistano le lamentate nullità contrattuali, non è necessario, ai fini del decidere, alcun accertamento tecnico.
In citazione ha chiesto anche di: “- accertare che il sig. nulla deve Parte_1 Parte_1
all'istituto convenuto per assenza di validi atti di garanzia;
- accertare e dichiarare l'inesistenza di valide fideiussioni”.
Null'altro è stato specificato nel corpo dell'atto.
La domanda non è stata modificata o diversamente articolata ma così esattamente richiamata nelle finali conclusioni depositate il 10.9.2024.
Si è detto che a seguito della produzione delle garanzie da parte della convenuta (docc. da 3 a 7),
[...]
ha effettuato i disconoscimenti poi 'rinunciati'. I documenti sono dunque utilizzabili. Pt_1
Nella prima memoria istruttoria (depositata il 30.5.2023) la difesa attorea ha eccepito la nullità delle fideiussioni omnibus prestate in quanto conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 e contenenti le tre clausole di sopravvivenza, reviviscenza e deroga all'art.1957 c.c..
Come per i documenti indicati in citazione, anche quelli richiamati nella suddetta memoria non sono stati contestualmente depositati bensì risultano allegati alla seconda memoria istruttoria.
L'invalidità delle fideiussioni sollevata in via di eccezione non richiede la sua decisione collegiale (cfr
Cass. Ordinanza n. 33041 del 28/11/2023; Cass. Ordinanza n. 3248 del 02/02/2023).
A sostegno della eccezione di nullità la difesa attorea ha svolto generali argomentazioni articolate e in parte anche condivisibili sebbene del tutto avulse dalla fattispecie, salvo che per la allegazione che, ritenuta nulla la deroga all'art.1957 c.c., non avrebbe agito nel termine di 6 mesi. Nessuna CP_2
indicazione del momento in cui sarebbe scaduta l'obbligazione principale.
Non ci si può tuttavia esimere dal rilevare che la esposizione della difesa attorea risulta talora confusa e non sempre coerente con la fattispecie oggetto del giudizio, ad esempio nel richiamo ad un contratto di mutuo affatto estraneo al presente giudizio (pag.6 prima memoria: “Tale disciplina era già in vigore al momento della stipula del contratto di mutuo in oggetto” e anche nella successiva pag.8: “Dette clausole 2, 6 ed 8 coincidono perfettamente con le clausole n. 2, 6 ed 8 contenute nell'atto unilaterale di fideiussione prodotto in giudizio all'interno del contratto di mutuo”). pagina 11 di 14 Le fideiussioni in esame sono state rilasciate da nelle date del 4/12/2006, del 6/12/2006 Parte_1
e del 26/7/2007 in favore della e nelle date del 22/4/2009 e del Controparte_10
29/10/2010 in favore della Oliver s.r.l..
Sono tutte fideiussioni c.d. omnibus delle quali è stata eccepita la invalidità per la presenza di alcune clausole che ricalcherebbero il modello di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus)” elaborato in via definitiva dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI)
l'11.7.2003, modello che Banca d'Italia, con provv. n. 55 del 2.5.2005, adottato quale autorità garante della concorrenza in ambito bancario, ha riconosciuto essere in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della l. 287/1990 nella misura in cui venga applicato in modo uniforme alle fideiussioni omnibus prestate in ambito bancario (doc. 11 attore).
È pacifico e documentato che l'accertamento compiuto da Banca d'Italia con il citato provvedimento quale (allora) autorità garante della concorrenza tra imprese bancarie, è stato elaborato sulla base di attività istruttoria conclusasi prima della stipulazione delle fideiussioni rilasciate da Parte_1
costituente il titolo della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, di tal che l'accertamento compiuto da Banca d'Italia non ha valore immediatamente e direttamente presuntivo dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale coinvolgente anche le fideiussioni in esame.
Il valore presuntivo della sussistenza di intesa anticoncorrenziale attribuito dalla giurisprudenza di legittimità (ed in particolare dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2019) all'accertamento compiuto dall'autorità garante per la concorrenza è infatti limitato allo specifico accertamento oggetto del provvedimento n. 55/2005, con la conseguenza che può predicarsi la nullità derivata dall'illecito concorrenziale accertato con il provvedimento richiamato delle sole fideiussioni che costituiscono applicazione di tale intesa illecita e quindi, in primo luogo, delle sole fideiussioni omnibus riproduttive dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma
2, lett. a) della legge 287/1990.
Nel caso di specie, tuttavia, il raffronto tra il modello predisposto dall'ABI nel 2003 e le fideiussioni omnibus prestate dall'attore consente di escludere che le garanzie prestate da siano Parte_1 frutto dell'applicazione pedissequa di tale modello, poiché riproducono solo alcune delle condizioni generali di contratto proposte nel 2003 dall'associazione di categoria e in particolare la deroga a quanto previsto dall'art.1957 c.c. è stabilita in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
pagina 12 di 14 Limitazione alla deroga che rende infondata la pretesa di invalidità della garanzia per le ragioni illustrate dalla parte.
Va inoltre rilevato che le fideiussioni omnibus prestate da sono state tutte stipulate in un Parte_1
periodo successivo a quello considerato oggetto dell'accertamento di Banca d'Italia al fine di adottare il provvedimento n. 55/2005 che pertanto, rispetto ad esse, non può valere quale prova privilegiata dell'illecito anticoncorrenziale. La giurisprudenza di merito prevalente ha chiarito che al fine di dimostrare che il contratto di fideiussione è nullo siccome frutto dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata, sia necessario provare oltre all'identità delle clausole contenute nel contratto c.d. “a valle” al modello censurato (identità non presente nel caso di specie) anche che essa derivi dal perdurante carattere uniforme dell'applicazione dello schema espressivo dell'intesa anticoncorrenziale predisposto dall'ABI c.d. “a monte”, considerato come l'uniforme applicazione di tali clausole dagli operatori bancari sia l'unico elemento dal quale Banca d'Italia ha tratto il carattere illecito delle disposizioni dello schema ABI sanzionate.
È infatti opinione consolidata nella giurisprudenza di merito che “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenete dette clausole [ndr. Le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme
ABI] non può ritenersi di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” (così testualmente Trib. Milano, Sez. XIV, 23 giugno 2016, n. 7796, confermata da Corte d'Appello di
Milano, 20 novembre 2018, n. 5039 e conformemente, tra le molte, Trib. Napoli, Sez. III, 7 giugno
2023, n. 5944; Trib. Siena 12 febbraio 2022, n. 131; Trib. Prato 16 gennaio 2021, n. 28, Trib. Pescara
15 luglio 2019, n. 1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019, . 444; Trib. Torino 17 aprile 2019, n. 1970;
Trib. Roma 11 settembre 2019, n. 17243; Trib. Roma, 3 maggio 2019, n. 9354; Trib. Velletri 14 maggi
2019, n. 921).
L'attore non ha, tuttavia, offerto alcuna prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale rilevante, estensiva e pervasiva ancora perdurante alla data di prestazione delle fideiussioni da parte di ed attuata tramite le fideiussioni prestate, ragione ulteriore di infondatezza della Parte_1
deduzione.
Di conseguenza la domanda di dichiarazione di nullità totale o parziale delle fideiussioni siccome frutto di intesa anticoncorrenziale deve essere rigettata perchè infondata.
pagina 13 di 14 Né può ritenersi liberato dagli obblighi di garanzia per mancata proposizione da parte Parte_1
della creditrice principale di alcuna domanda nei suoi confronti nel termine di 36 mesi previsto dall'art. 1957 c.c.: la convenuta ha documentalmente dimostrato di aver escusso la garanzia con comunicazione ricevuta dall'attore il 27.2.2013 (doc.20), immediatamente dopo aver esercitato il diritto di recesso dal rapporto di conto corrente e aver richiesto l'immediato pagamento di quanto dovuto (doc. 19).
In via riconvenzionale e in seguito l'intervenuta ha chiesto Controparte_7 CP_4 la condanna di al pagamento della somma di € 168.030,66 pari al saldo del conto Parte_1
corrente ormai passato a sofferenza alla data del 07.10.2022.
L'importo trova conferma nella certificazione ex art.50 Tub della originaria creditrice (doc.16) nonché
-in parte- nello stesso riconoscimento operato da per € 94.356,11. Parte_1
Superfluo l'esame di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza (fasi di studio, introduttiva e istruttoria in favore di
[...]
fase decisoria in favore di e sono liquidate in dispositivo secondo i valori Controparte_6 CP_4
medi del corrispondente scaglione tariffario.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-dichiara la contumacia di Controparte_3
-rigetta le domande di Parte_1
-accoglie la domanda riconvenzionale e condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_4 della somma di € 168.030,66 oltre interessi convenzionali dalla domanda;
[...]
-condanna l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 9.850,00 in favore di e in complessivi € 4.253,00 in favore di per Controparte_7 CP_4
entrambe oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Milano, 27 gennaio 2025
La giudice
Laura Massari
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 18888/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLAMATTEO Parte_1 C.F._1
MARCELLO e , elettivamente domiciliato in VIA BELLINI, 26 09128 CAGLIARI presso il difensore avv. COLAMATTEO MARCELLO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GABETTA Controparte_1 P.IVA_1
FERNANDO e RUIU AN ( ) CORSO PORTA VITTORIA, 54 20139 C.F._2
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 5 20122 MILANO presso il difensore avv.
GABETTA FERNANDO
CONVENUTO
(C.F. CP_2 Controparte_3
), P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GABETTA FERNANDO e CP_4 P.IVA_3
RUIU AN ( ) CORSO PORTA VITTORIA, 54 20139 MILANO;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 5 20122 MILANO presso il difensore avv. GABETTA FERNANDO
INTERVENUTO
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 11.9.2024:
Parte_1
“L'attore, a mezzo del sottoscritto avvocato, confermati per brevità espositiva i propri scritti difensivi insiste per l'integrale accoglimento. Si contesta integralmente il contenuto degli avversi scritti difensivi, senza che nessuna delle avverse argomentazioni possa ritenersi, anche solo parzialmente, non pagina 1 di 14 contestata e si insiste per l'integrale rigetto. Ci si oppone con fermezza all'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Si contesta in fatto e in diritto il contenuto dell'avversa comparsa per intervento ex art. 111 cpc di e si contesta la tardività e non si accetta il contraddittorio in relazione alla
CP_4 documentazione prodotta. Pare pacifico che le avverse produzioni siano del tutto tardive in quanto depositate in data posteriore alla scadenza dei termini ex art. 183 co. VI cpc. Si contesta in ogni caso l'inconferenza (prodotto in lingua inglese senza apostille) e la conformità all'originale del doc. 1 prodotto. Si eccepisce la carenza di legittimazione ad agire e la carenza di titolarità sostanziale dei diritti azionati di con riserva di meglio argomentare nei successivi scritti difensivi.
CP_4 non ha provato la successione particolare nel diritto controverso. Si contesta l'inconferenza del
CP_4 doc. 22 prodotto da (estratto atto di scissione) in quanto non completo.
CP_4
Ciò premesso, nell'interesse dell'attore, il sottoscritto avvocato insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori dedotti in sede di memorie ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c..
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo GI ritenesse la causa matura per la decisione si confermano le conclusioni formulate in sede di atto di citazione ed insiste per il loro accoglimento.
Con concessione dei termini art. 190 cpc. atto di citazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi su esposti:
- accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di conto corrente con apertura di credito n. 000010725437 (divenuto poi n. 110072023), e comunque di ogni rapporto, tra il sig.
e l'istituto “ , particolarmente in relazione alla mancata applicazione Parte_1 Controparte_3 ed al mancato rispetto per tutta la durata del rapporto della norma di cui all'art. 117 Testo Unico
Bancario, per l'applicazione concreta della metodologia dell'anatocismo, per l'applicazione della commissione di massimo scoperto, della commissione di disponibilità fondi e di istruttoria veloce, di disponibilità fondi, oltre alla invalidità e conseguente nullità totale limitatamente ai periodi in cui gli stessi rapporti sono stati interessati da tassi stimati usurari, disponendo la rilevazione dei tassi effettivi trimestrali solo dopo l'eliminazione dell'anatocismo;
- accertare e dichiarare, l'invalidità dell'applicazione di tassi ultralegali, oltre a valute, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo, pretese dalla tutte prive di valida pattuizione;
CP_5
- accertare e determinare l'esatto dare-avere tra le parti in causa in base ai risultati del ricalcolo con eliminazione di tutti gli interessi determinati e/o applicati e/o riscossi ultralegali, anatocistici e superiori al tasso soglia usura, nonché di tutte le spese e commissioni non validamente pattuite, e, in caso di applicazione dell'art. 1815 comma II codice civile, di tutti gli interessi, le spese e le commissioni, che potrà essere effettuato sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di conto corrente con apertura di credito n. 000010725437 (divenuto poi n. 110072023);
- accertare che il sig. nulla deve all'istituto convenuto per assenza di validi atti di Parte_1 garanzia;
- accertare e dichiarare l'inesistenza di valide fideiussioni;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione (e la carenza di titolarità dei rapporti in oggetto)
pagina 2 di 14 in capo a per inesistenza di valido contratto di cessione del credito;
Controparte_1
- condannare i convenuti a risarcire all'attore tutti i danni, contrattuali ed extracontrattuali, patiti e patiendi, nessuno escluso od eccettuato, compreso quello relativo alla segnalazione illegittima presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge, compreso il 15% relativo alle spese forfetarie da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Con riserva di ogni ulteriore richiesta o diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA chiede che l'Ill.mo Giudice: voglia disporre perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto i seguenti quesiti: a) calcolare la durata dell'intera apertura di credito tra le parti in causa (c/c n. 000010725437 divenuto poi n. 110072023);
b) calcolare la scopertura media annuale in linea capitale relativa ai citati rapporti;
c) calcolare l'ammontare complessivo delle competenze addebitate comprendenti eventuali interessi anatocistici e usurari;
d) calcolare il tasso di interesse effettivo globale medio annuo, adottando il regime di interessi al tasso legale, tenendo presente le operazioni di accredito effettivo delle valute dal giorno in cui la ha acquisito o perduto la disponibilità dei correlativi importi;
determinare l'esatto CP_5 dare-avere tra le parti in causa in base ai risultati del ricalcolo con eliminazione dell'anatocismo, dell'usura e di tutto quanto illegittimamente preteso dalla Banca;
in caso di applicazione dell'art. 1815, comma II, c.c., con eliminazione di tutti gli interessi, le spese e le commissioni, escluse le imposte e le tasse.
Determinare l'esatto dare avere tra le parti al momento della notifica dell'atto di citazione”
CP_4 el riportarsi all'atto di intervento depositato, richiamando il contenuto, le istanze ed CP_4 eccezioni tutte di e facendone proprie le domande come Controparte_1 argomentato nel predetto atto, insiste nell'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, così in via pregiudiziale:
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e quindi Controparte_1 dell'esponente per tutte le domande dell'attore aventi ad oggetto la ripetizione di somme corrisposte in favore della cedente Controparte_3
- dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande restitutorie formulate dall'attore in relazione ai contratti oggetto di causa;
Nel merito:
- rigettare le domande tutte formulate dall'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale:
- accertare il diritto di in quanto società beneficiaria della scissione parziale da CP_4
già cessionaria del credito di derivante dai contratti bancari Controparte_1 CP_3 oggetto di causa, al pagamento di quanto ancora dovuto dal Sig. e conseguentemente Parte_1 condannare l'attore al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di Euro 168.030,66 (alla data pagina 3 di 14 del 07.10.2022), oltre agli interessi convenzionali che matureranno sino al saldo effettivo o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
In via istruttoria: accogliere tutte le istanze ed opposizioni istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 VI° co. nn. 2, 3 c.p.c. da qui da intendersi integralmente Controparte_1 ritrascritte.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge.
FATTO E DIRITTO
dopo aver ricevuto nel febbraio del 2022 notizia della sua segnalazione in Centrale Parte_1
Rischi per € 77.920,00 da parte di indicata come cessionaria del credito di Controparte_6
ha convenuto in giudizio sia sia e, allegati plurimi CP_2 Controparte_3 Controparte_7
motivi di illegittimità di un contratto di conto corrente intrattenuto con l'istituto bancario, ha chiesto di accertare l'esatto rapporto dare-avere tra le parti nonché di dichiarare che egli nulla deve all'istituto bancario per assenza di validi atti di garanzia e inesistenza di valide fideiussioni.
Ha inoltre chiesto di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e di titolarità dei rapporti in capo a per inesistenza di valido contratto di cessione del credito e di condannare i Controparte_6
convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti derivati anche dalla illegittima segnalazione presso la centrale rischi della Banca d'Italia.
Ha allegato l'attore:
-la società Oliver s.r.l. ha intrattenuto con un rapporto bancario consistente in una apertura di CP_2
credito con affidamento sul conto corrente numero 000010725437;
-il 30/09/2010 il rapporto ha modificato la propria numerazione in P.IVA_4
-tra le parti non è mai stato sottoscritto un valido contratto in violazione del disposto dell'articolo 117
TUB;
-il rapporto di conto corrente è documentato dalla produzione degli estratti conto movimenti e scalari dal 06/12/2006 al 31/05/2013;
-il primo estratto conto espone un saldo pari a zero mentre l'ultimo espone un saldo debitore di €
164.481,91;
-la sua segnalazione in Centrale Rischi è illegittima in quanto non vi è alcun rapporto di garanzia tra l'attore e la società Oliver titolare del rapporto di conto corrente con la banca;
Parte_1
-la banca non ha rispettato il disposto dell'art.117 comma 4 TUB e non è mai stato sottoscritto alcun valido contratto a regolare condizioni e termini del rapporto di apertura di credito;
pagina 4 di 14 -da una perizia di parte svolta da un tecnico su incarico dell'attore è emerso che il saldo reale negativo del conto corrente non è di € 164.481,91 bensì di € 94.356,11, sempre negativo, e la differenza (€
70.125,80) è imputabile all'addebito di interessi maggiori di quelli effettivamente dovuti per €
56.630,97, indebite commissioni di massimo scoperto per € 2.589,15 e spese ed oneri per € 10.905,68;
-è suo interesse contestare le risultanze del conto corrente e recuperare a suo vantaggio la somma di €
70.125,80 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e risarcimento del danno.
Ha quindi eccepito che:
-non vi è prova che sia subentrata nella posizione di divenendo Controparte_7 CP_2
titolare del credito ceduto;
-relativamente al rapporto di conto corrente affidato n. 000010725437:
1- “nullità del rinvio agli usi piazza e/o formule simili”
2- “nullità dell'applicazione dell'interesse anatocistico trimestrale” che avrebbe comportato un illegittimo addebito di € 56.630,97;
3- applicazione da parte della banca di interessi ultralegali mai validamente pattuiti;
4- addebito delle commissioni di massimo scoperto, di istruttoria veloce e disponibilità fondi per tutta la durata del rapporto per € 2.589,15, prive di causa negoziale;
5- addebito di spese prive di valida pattuizione scritta per € 10.905,68. ha inoltre allegato di aver “patito e continua a patire enormi danni a causa della condotta Parte_1
tenuta dalla Banca”, contraria a correttezza e buona fede, e ne ha chiesto la condanna al risarcimento del danno “cagionato da una eventuale illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca
d'Italia”.
Ha concluso come sopra riportato.
Si è costituita dichiaratasi cessionaria per atto del 24.11.2017 (docc.1 e 2) Controparte_7
del credito derivante da un rapporto di conto corrente stipulato tra la e garantito Controparte_8 CP_2
da fideiussioni rilasciate da (docc. da 3 a 7). Parte_1
Preliminarmente ha eccepito la improcedibilità della domanda per mancato Controparte_6
esperimento della mediazione obbligatoria nonché la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande restitutorie di pagamenti eseguiti in favore della cedente e comunque la CP_2
pagina 5 di 14 prescrizione di ogni pretesa anteriore al 8.5.2012 (decennio precedente la notifica della citazione avvenuta il 8.5.2022).
Ha in primo luogo evidenziato che anche secondo lo stesso attore, pur depurato il rapporto di conto corrente da tutti gli asseriti illegittimi addebiti, il conto avrebbe comunque un saldo debitore di €
94.356,11, riconoscimento che priva di consistenza la contestazione di errata segnalazione alla Centrale
Rischi.
Ha quindi prodotto il contratto di apertura conto corrente n. 000010725437 del 4.12.2006 (doc.8) e il contratto di affidamento del 17.11.2010 (doc.9) ed ha evidenziato come risultino pattuiti la misura degli interessi debitori e creditori, la capitalizzazione a condizione di reciprocità, spese e commissioni, con conseguente infondatezza delle avverse censure.
In via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 168.030,66 pari al saldo debitore del conto corrente alla data del 7.10.2022 (docc. da 13 a 17).
Nessuno si è costituito per Controparte_3
Si riporta, brevemente, l'articolato iter processuale.
Alla prima udienza, l'attore ha disconosciuto la conformità agli originali dei documenti prodotti dalla convenuta da 3 a 7 (fideiussioni del 4/12/2006, del 6/12/2006, del 26/7/2007, del 22/4/2009 e del
29/10/2010) e 8 e 9 (contratto di apertura conto corrente del 4/12/2006 e contratto di affidamento del
17/11/2010) nonché le sottoscrizioni apposte in calce agli stessi documenti.
Questa giudice ha dato atto che nessuno dei documenti indicati in citazione è stato depositato dall'attore (“doc.
1 - conti correnti movimenti e scalari c.c. n. 000010725437 dal 06.12.2006 al
31.05.2013; doc.
2 - visura Centrale Rischi”) e ha assegnato termine per introdurre il procedimento di mediazione, svoltosi senza esito positivo.
Alla successiva udienza, parte convenuta ha esibito gli originali dei documenti già prodotti in copia, poi depositati;
l'attore ha ribadito entrambi i disconoscimenti e parte convenuta ha proposto istanza di verificazione. Questa giudice ha ribadito l'omesso deposito dei documenti indicati in citazione e ha assegnato i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c..
Solo con la seconda memoria l'attore ha provveduto al deposito di documenti relativi alle fideiussioni ma non le fideiussioni da lui contestate né alcuno dei documenti richiamati in citazione. pagina 6 di 14 E' stata quindi disposta consulenza tecnica grafologica sulle sottoscrizioni contestate da Parte_1
ma all'udienza fissata per il conferimento dell'incarico (16.11.2023) l'attore ha rinunciato al disconoscimento.
Respinte le istanze istruttorie, sulle conclusioni delle parti come precisate per l'udienza del 11.9.2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di 30 giorni per il deposito delle conclusionali e del termine di legge per le repliche.
In data 5.9.2024 ha depositato atto di intervento ex art.111 c.p.c. la società costituita in CP_4
virtù di scissione patrimoniale da (doc. 22; costituzione e scissione Controparte_1
Cont pubblicate in Gazzetta Ufficiale -docc.23 e 24), alla quale è stato trasferito il ramo d'azienda della società scissa, subentrata nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi che lo compongono in unità economicamente organizzata, il tutto a far data dal 31 dicembre 2022, che ha fatto proprie tutte le difese, domande ed eccezioni già svolte nei precedenti scritti difensivi da
Controparte_1
Sulla Gazzetta Ufficiale del 02/12/2017 (doc.2 convenuta) è stato pubblicato l'avviso di cessione di crediti ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 01/09/1993 n 385 da a Controparte_3 [...]
cessione relativa a tutti i crediti per capitale, interessi anche di mora, spese e altri Controparte_7
accessori indicati nel contratto e rispondenti ai criteri come riportati nella lista depositata presso un notaio in data 23 novembre 2017. Parte convenuta ha quindi prodotto prima uno stralcio (doc.1) e successivamente integralmente (doc.18) il contratto di cessione del credito del 24/11/2017 e la attestazione notarile nella quale viene evidenziato che i contratti oggetto del presente giudizio risultano nella lista depositata presso lo stesso Notaio in data 23 novembre 2017 a cui faceva espresso riferimento la Gazzetta Ufficiale (doc.11).
Sia il contratto di conto corrente n.000010725437 (doc.8 convenuta) sia il contratto di affidamento n.110072023 (doc.9 convenuta) indicano il codice anagrafico del rapporto con il n. 65782394, riportato anche nella predetta certificazione notarile.
La legittimazione di risulta adeguatamente dimostrata con i citati documenti, oltre Controparte_6
alla considerazione di fatto che sarebbe non altrimenti spiegabile il possesso da parte della convenuta dei documenti attestanti il credito.
pagina 7 di 14 Il contenuto dell'atto di scissione di a favore di e la pubblicazione Controparte_6 CP_4
sulla Gazzetta Ufficiale appaiono sufficienti per ritenere l'intervenuta subentrata nella titolarità del credito della convenuta.
Va doverosamente premesso che, seppure non esplicitato, deve ritenersi che abbia in Parte_1
questa sede agito sia come legale rappresentante e amministratore della società Controparte_10
che con ha stipulato il contratto di conto corrente n.000010725437 (doc.8
[...] CP_2
convenuta), sia come legale rappresentante della società Oliver s.r.l. per la quale ha sottoscritto il contratto di affidamento n.110072023 (doc.9 convenuta), sia infine come garante delle predette società
(docc. da 3 a 7 convenuta).
Dei suddetti documenti l'attore ha contestato la conformità agli originali (ex art.2719 c.c.) e ha disconosciuto tutte le sottoscrizioni in essi riportate e apparentemente riconducibili alla mano di
[...]
Pt_1
Parte convenuta ha depositato gli originali dei documenti e ha formulato istanza di verificazione.
Il deposito degli originali ha consentito di superare la contestazione di non conformità; inoltre all'udienza fissata per il conferimento dell'incarico di consulenza tecnica per accertare la riconducibilità o non a di tutte le sottoscrizioni, la parte ha rinunciato al Parte_1
disconoscimento stesso, così denunciando la pretestuosità della iniziale posizione e consentendo la piena utilizzabilità dei documenti.
Seppure in modo non sempre chiaro e coerente, in relazione al rapporto di conto Parte_1
corrente affidato n. 000010725437, poi n.110072023 (incomprensibile l'indicazione di un diverso contratto di conto corrente n. 70191371 -pag.11 conclusionale- da ritenere frutto di un refuso), ha contestato la illegittima applicazione di interessi ultralegali, anche usurari, anatocistici e l'illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto, di istruttoria veloce e disponibilità fondi e altre spese perché mai pattuiti.
Si ricorda che la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in pagina 8 di 14 contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto (cfr tra le tante Cass. n. 24948/2017; Cass. n. 35979/2022).
Va in primo luogo segnalato che nonostante la indicazione contenuta nell'atto di citazione della produzione dei “conti correnti movimenti e scalari c.c. n. 000010725437 dal 06.12.2006 al 31.05.2013”
(oltre alla “visura Centrale Rischi” quale doc. 2 –), l'attore non ha assolto il predetto onere probatorio.
Infatti nessuno degli indicati documenti è stato depositato, neppure dopo la richiesta di questa giudice alla prima e alla seconda udienza né con le memorie istruttorie.
In relazione a ciascuna delle doglianze ha svolto considerazioni generali richiamando i principi giurisprudenziali sulle singole questioni e ha prodotto con la seconda memoria istruttoria (doc.15) una perizia di parte che, dopo aver illustrato l' “inquadramento normativo e giurisprudenziale” (da pag.3 a pag.14), ha analizzato i “dati indicati negli estratti conto, scalari, prospetti competenze e spese cartacei allegati dai legali della ed unicamente a questi è stato fatto riferimento. Si è Controparte_3
esaminato il periodo compreso dal 31 dicembre 2006 al 31 maggio 2013”. La consulente di parte è così giunta a rideterminare il saldo negativo del conto da € 164.481,91 a € 94.356,11, sempre a debito del cliente.
Le conclusioni della perizia di parte sono state fatte proprie dall'attore, che invero ha denunciato anche l'applicazione di “tassi stimati usurari” sebbene la stessa consulente di parte ne abbia escluso la ricorrenza.
Esse tuttavia non sono idonee a fornire prova della domanda, dovendosi ricordare che la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (Cassazione costante dalla pronuncia delle Sez. U n. 13902 del 03/06/2013).
La perizia qui prodotta neppure contiene analitica disamina delle singole questioni giungendo ad un ricalcolo del saldo del conto corrente, comunque debitore, senza tuttavia puntuale analisi degli estratti del conto per singola voce contestata che dichiara aver esaminato ma -si ripete- non depositati dalla parte in questa sede.
Inoltre si legge nella relazione di parte (pag.17) che “L'esame è avvenuto sulla base delle seguenti circostanze: non è presente il contratto di conto corrente e affidamento. In assenza del contratto viene meno il requisito della forma scritta e quindi l'osservanza dei requisiti sostanziali e formali di singole clausole dei contratti.”, affermazione che priva di ogni attendibilità quell'accertamento tecnico, pagina 9 di 14 considerato che sia il contratto di conto corrente sia il contratto di affidamento sono stati prodotti dalla convenuta (docc.8 e 9) e contengono le clausole che disciplinano il tasso di interesse, la capitalizzazione a condizione di reciprocità, le commissioni di massimo scoperto, ovvero tutti quei profili che parte attrice denuncia come illegittimi sul presupposto -documentalmente smentito- dell'assenza di pattuizione scritta.
Non risulta che l'attore, prima della instaurazione del presente giudizio, abbia richiesto a o CP_2
alla cessionaria copia dei predetti contratti.
Ad eccezione del disconoscimento della corrispondenza delle copie dei contratti agli originali e del disconoscimento delle sottoscrizioni, poi rinunciati il giorno stesso del conferimento dell'incarico per la perizia grafologica e al solo fine di evitare l'accertamento tecnico che, è lecito ritenere, avrebbe avuto risultato contrario alla prospettazione attorea, nessun altro elemento a sostegno delle proprie doglianze è stato offerto dall'attore.
Di nessuna utilità la istanza di consulenza tecnica contabile dal contenuto affatto esplorativo, come ben emerge dal quesito suggerito (“a) calcolare la durata dell'intera apertura di credito tra le parti in causa
(c/c n. 000010725437 divenuto poi n. 110072023); b) calcolare la scopertura media annuale in linea capitale relativa ai citati rapporti;
c) calcolare l'ammontare complessivo delle competenze addebitate comprendenti eventuali interessi anatocistici e usurari;
d) calcolare il tasso di interesse effettivo globale medio annuo, adottando il regime di interessi al tasso legale, tenendo presente le operazioni di accredito effettivo delle valute dal giorno in cui la ha acquisito o perduto la disponibilità dei CP_5 correlativi importi;
determinare l'esatto dare-avere tra la convenuta e la Oliver RL in base ai CP_2 risultati del ricalcolo con eliminazione dell'anatocismo, dell'usura, dell'interesse ultralegale, delle illegittime commissioni e spese e di tutto quanto illegittimamente preteso dalla Banca;
in caso di applicazione dell'art. 1815, comma II, c.c., con eliminazione di tutti gli interessi, le spese e le commissioni, escluse le imposte e le tasse.”).
Accertata la infondatezza del presupposto delle doglianze attoree, ossia la allegata mancanza di contratti scritti e delle relative pattuizioni, la richiesta di consulenza non è stata accolta.
L'accertamento contabile deve, infatti, essere disposto quando, ai fini della decisione, il giudice necessiti di un ausilio tecnico per la verifica di dati che non è in grado di ricostruire con le conoscenze di cui dispone, sulla base delle allegazioni e produzioni delle parti.
pagina 10 di 14 Se le allegazioni e produzioni di parte sono, tuttavia, come nel caso di specie, idonee ad escludere che sussistano le lamentate nullità contrattuali, non è necessario, ai fini del decidere, alcun accertamento tecnico.
In citazione ha chiesto anche di: “- accertare che il sig. nulla deve Parte_1 Parte_1
all'istituto convenuto per assenza di validi atti di garanzia;
- accertare e dichiarare l'inesistenza di valide fideiussioni”.
Null'altro è stato specificato nel corpo dell'atto.
La domanda non è stata modificata o diversamente articolata ma così esattamente richiamata nelle finali conclusioni depositate il 10.9.2024.
Si è detto che a seguito della produzione delle garanzie da parte della convenuta (docc. da 3 a 7),
[...]
ha effettuato i disconoscimenti poi 'rinunciati'. I documenti sono dunque utilizzabili. Pt_1
Nella prima memoria istruttoria (depositata il 30.5.2023) la difesa attorea ha eccepito la nullità delle fideiussioni omnibus prestate in quanto conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 e contenenti le tre clausole di sopravvivenza, reviviscenza e deroga all'art.1957 c.c..
Come per i documenti indicati in citazione, anche quelli richiamati nella suddetta memoria non sono stati contestualmente depositati bensì risultano allegati alla seconda memoria istruttoria.
L'invalidità delle fideiussioni sollevata in via di eccezione non richiede la sua decisione collegiale (cfr
Cass. Ordinanza n. 33041 del 28/11/2023; Cass. Ordinanza n. 3248 del 02/02/2023).
A sostegno della eccezione di nullità la difesa attorea ha svolto generali argomentazioni articolate e in parte anche condivisibili sebbene del tutto avulse dalla fattispecie, salvo che per la allegazione che, ritenuta nulla la deroga all'art.1957 c.c., non avrebbe agito nel termine di 6 mesi. Nessuna CP_2
indicazione del momento in cui sarebbe scaduta l'obbligazione principale.
Non ci si può tuttavia esimere dal rilevare che la esposizione della difesa attorea risulta talora confusa e non sempre coerente con la fattispecie oggetto del giudizio, ad esempio nel richiamo ad un contratto di mutuo affatto estraneo al presente giudizio (pag.6 prima memoria: “Tale disciplina era già in vigore al momento della stipula del contratto di mutuo in oggetto” e anche nella successiva pag.8: “Dette clausole 2, 6 ed 8 coincidono perfettamente con le clausole n. 2, 6 ed 8 contenute nell'atto unilaterale di fideiussione prodotto in giudizio all'interno del contratto di mutuo”). pagina 11 di 14 Le fideiussioni in esame sono state rilasciate da nelle date del 4/12/2006, del 6/12/2006 Parte_1
e del 26/7/2007 in favore della e nelle date del 22/4/2009 e del Controparte_10
29/10/2010 in favore della Oliver s.r.l..
Sono tutte fideiussioni c.d. omnibus delle quali è stata eccepita la invalidità per la presenza di alcune clausole che ricalcherebbero il modello di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus)” elaborato in via definitiva dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI)
l'11.7.2003, modello che Banca d'Italia, con provv. n. 55 del 2.5.2005, adottato quale autorità garante della concorrenza in ambito bancario, ha riconosciuto essere in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della l. 287/1990 nella misura in cui venga applicato in modo uniforme alle fideiussioni omnibus prestate in ambito bancario (doc. 11 attore).
È pacifico e documentato che l'accertamento compiuto da Banca d'Italia con il citato provvedimento quale (allora) autorità garante della concorrenza tra imprese bancarie, è stato elaborato sulla base di attività istruttoria conclusasi prima della stipulazione delle fideiussioni rilasciate da Parte_1
costituente il titolo della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, di tal che l'accertamento compiuto da Banca d'Italia non ha valore immediatamente e direttamente presuntivo dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale coinvolgente anche le fideiussioni in esame.
Il valore presuntivo della sussistenza di intesa anticoncorrenziale attribuito dalla giurisprudenza di legittimità (ed in particolare dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2019) all'accertamento compiuto dall'autorità garante per la concorrenza è infatti limitato allo specifico accertamento oggetto del provvedimento n. 55/2005, con la conseguenza che può predicarsi la nullità derivata dall'illecito concorrenziale accertato con il provvedimento richiamato delle sole fideiussioni che costituiscono applicazione di tale intesa illecita e quindi, in primo luogo, delle sole fideiussioni omnibus riproduttive dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma
2, lett. a) della legge 287/1990.
Nel caso di specie, tuttavia, il raffronto tra il modello predisposto dall'ABI nel 2003 e le fideiussioni omnibus prestate dall'attore consente di escludere che le garanzie prestate da siano Parte_1 frutto dell'applicazione pedissequa di tale modello, poiché riproducono solo alcune delle condizioni generali di contratto proposte nel 2003 dall'associazione di categoria e in particolare la deroga a quanto previsto dall'art.1957 c.c. è stabilita in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
pagina 12 di 14 Limitazione alla deroga che rende infondata la pretesa di invalidità della garanzia per le ragioni illustrate dalla parte.
Va inoltre rilevato che le fideiussioni omnibus prestate da sono state tutte stipulate in un Parte_1
periodo successivo a quello considerato oggetto dell'accertamento di Banca d'Italia al fine di adottare il provvedimento n. 55/2005 che pertanto, rispetto ad esse, non può valere quale prova privilegiata dell'illecito anticoncorrenziale. La giurisprudenza di merito prevalente ha chiarito che al fine di dimostrare che il contratto di fideiussione è nullo siccome frutto dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata, sia necessario provare oltre all'identità delle clausole contenute nel contratto c.d. “a valle” al modello censurato (identità non presente nel caso di specie) anche che essa derivi dal perdurante carattere uniforme dell'applicazione dello schema espressivo dell'intesa anticoncorrenziale predisposto dall'ABI c.d. “a monte”, considerato come l'uniforme applicazione di tali clausole dagli operatori bancari sia l'unico elemento dal quale Banca d'Italia ha tratto il carattere illecito delle disposizioni dello schema ABI sanzionate.
È infatti opinione consolidata nella giurisprudenza di merito che “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenete dette clausole [ndr. Le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme
ABI] non può ritenersi di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” (così testualmente Trib. Milano, Sez. XIV, 23 giugno 2016, n. 7796, confermata da Corte d'Appello di
Milano, 20 novembre 2018, n. 5039 e conformemente, tra le molte, Trib. Napoli, Sez. III, 7 giugno
2023, n. 5944; Trib. Siena 12 febbraio 2022, n. 131; Trib. Prato 16 gennaio 2021, n. 28, Trib. Pescara
15 luglio 2019, n. 1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019, . 444; Trib. Torino 17 aprile 2019, n. 1970;
Trib. Roma 11 settembre 2019, n. 17243; Trib. Roma, 3 maggio 2019, n. 9354; Trib. Velletri 14 maggi
2019, n. 921).
L'attore non ha, tuttavia, offerto alcuna prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale rilevante, estensiva e pervasiva ancora perdurante alla data di prestazione delle fideiussioni da parte di ed attuata tramite le fideiussioni prestate, ragione ulteriore di infondatezza della Parte_1
deduzione.
Di conseguenza la domanda di dichiarazione di nullità totale o parziale delle fideiussioni siccome frutto di intesa anticoncorrenziale deve essere rigettata perchè infondata.
pagina 13 di 14 Né può ritenersi liberato dagli obblighi di garanzia per mancata proposizione da parte Parte_1
della creditrice principale di alcuna domanda nei suoi confronti nel termine di 36 mesi previsto dall'art. 1957 c.c.: la convenuta ha documentalmente dimostrato di aver escusso la garanzia con comunicazione ricevuta dall'attore il 27.2.2013 (doc.20), immediatamente dopo aver esercitato il diritto di recesso dal rapporto di conto corrente e aver richiesto l'immediato pagamento di quanto dovuto (doc. 19).
In via riconvenzionale e in seguito l'intervenuta ha chiesto Controparte_7 CP_4 la condanna di al pagamento della somma di € 168.030,66 pari al saldo del conto Parte_1
corrente ormai passato a sofferenza alla data del 07.10.2022.
L'importo trova conferma nella certificazione ex art.50 Tub della originaria creditrice (doc.16) nonché
-in parte- nello stesso riconoscimento operato da per € 94.356,11. Parte_1
Superfluo l'esame di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza (fasi di studio, introduttiva e istruttoria in favore di
[...]
fase decisoria in favore di e sono liquidate in dispositivo secondo i valori Controparte_6 CP_4
medi del corrispondente scaglione tariffario.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-dichiara la contumacia di Controparte_3
-rigetta le domande di Parte_1
-accoglie la domanda riconvenzionale e condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_4 della somma di € 168.030,66 oltre interessi convenzionali dalla domanda;
[...]
-condanna l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 9.850,00 in favore di e in complessivi € 4.253,00 in favore di per Controparte_7 CP_4
entrambe oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Milano, 27 gennaio 2025
La giudice
Laura Massari
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