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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 17/06/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 996/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 996/2023 promossa da:
- (C.F. con il patrocinio dell'avv. Filippo CP_1 CodiceFiscale_1
Polisena elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corso Umberto I, 418 Porto S. Elpidio;
RICORRENTE Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Walter Controparte_2 C.F._2
Massucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pedaso via Giovanni XXIII n.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.03.2025 le parti hanno concluso come segue: parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito
- accertare e dichiarare che il sequestro conservativo meglio descritto nella narrativa che precede non esiste piu' in quanto tale e che il pignoramento in cui il sequestro conservativo si è convertito è divenuto inefficace, per tutte le ragioni ampiamente descritte nella narrativa che precede;
I.
1 - per l'effetto, ordinare la cancellazione delle summenzionate trascrizioni del sequestro conservativo effettuate da in danno di ed in particolare: Controparte_2 CP_1
- della trascrizione del sequestro conservativo per l'importo di 1.000 milioni di lire, trascritto in data
27.01.1995 con nota di trascrizione depositata in data 27.01.1995 n. Reg. Gen. 650, n. Reg. Part. 485,
( doc. 2).
pagina 1 di 12 - della trascrizione del sequestro conservativo per l'importo di Euro 516.456,90 integralmente rinnovata in forza dello stesso titolo, su tutti i beni e per lo stesso importo di quella precedente, con nota di trascrizione in data 26.01.2015, Reg. Gen. n. 645 – Reg. Part. 531, ( doc.9).
Con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilita'
II – In subordine, per l'ipotesi in cui si ritenga tuttora esistente il sequestro conservativo :
- accertare e dichiarare che il sequestro conservativo e' divenuto inefficace per la parte eccedente la condanna al pagamento disposta dalla sentenza n. 322/2005 del Tribunale civile di Fermo che ha quantificato il risarcimento del danno per l'importo ivi indicato di Euro 28.453,70 oltre interessi e spese legali ( doc. 3) ed a far data dal deposito di tale sentenza;
- accertare e dichiarare l'illegittimita', per la parte eccedente la condanna al pagamento disposta dalla sentenza n. 322/2005 del Tribunale civile di Fermo, della rinnovazione della trascrizione del sequestro attuata con nota di trascrizione in data 26.01.2015, Reg. Gen. n. 645 – Reg. Part. 531, ( doc.9) su tutti
i beni e per lo stesso importo di quella precedente del 1995, senza tener conto della inefficacia del sequestro per la parte eccedente la condanna
II.1 – per l'effetto, ordinare la cancellazione
- della trascrizione del sequestro conservativo per l'importo di 1.000 milioni di lire, trascritto in data
27.01.1995 con nota di trascrizione depositata in data 27.01.1995 n. Reg. Gen. 650, n. Reg. Part. 485,
( doc. 2).
- della trascrizione del sequestro conservativo per l'importo di Euro 516.456,90 integralmente rinnovata in forza dello stesso titolo, su tutti i beni e per lo stesso importo di quella precedente, con nota di trascrizione in data 26.01.2015, Reg. Gen. n. 645 – Reg. Part. 531, ( doc.9)
Per la parte eccedente la condanna al pagamento disposta dalla sentenza n. 322/2005 del Tribunale civile di Fermo e comunque ridurlo o restringerlo su un bene per assicurare il soddisfacimento dell'eventuale residuo importo del credito garantito.
Con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilita'
III – In ulteriore subordine, accertare e dichiarare che il sequestro originariamente trascritto e successivamente rinnovato e mantenuto per l'importo di Euro 516.456,90 su tutti i beni del sig.
è sproporzionato ed eccessivo rispetto al residuo credito da garantire tenuto conto CP_1 di quanto statuito dalla sentenza n. 322/2005 del Tribunale civile di Fermo ed ancora risultante a seguito dell'assegnazione della somma di Euro 44.794,85 ottenuto in sede di riparto nella proc. esec. n.
170/2005 – doc. 12 -.
pagina 2 di 12 III.1 – per l'effetto
a - ridurre e/o restringere il sequestro su un bene per assicurare il soddisfacimento dell'eventuale residuo importo del credito garantito.
b - ordinare la cancellazione
- della trascrizione del sequestro conservativo per l'importo di 1.000 milioni di lire, trascritto in data
27.01.1995 con nota di trascrizione depositata in data 27.01.1995 n. Reg. Gen. 650, n. Reg. Part. 485,
( doc. 2).
- della trascrizione del sequestro conservativo per l'importo di Euro 516.456,90 integralmente rinnovata in forza dello stesso titolo, su tutti i beni e per lo stesso importo di quella precedente, con nota di trascrizione in data 26.01.2015, Reg. Gen. n. 645 – Reg. Part. 531, ( doc.9)
Su tutti gli altri beni, con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilita'.
Insiste nelle richieste istruttorie formulate.
Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario.“ parte resistente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Fermo, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare e pregiudiziale : dichiarare la litispendenza del presente giudizio con quello pendente dinanzi alla corte di Cassazione e deciso con sentenza n. 582/2023 dalla corte di Appello di Ancona, e di conseguenza disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
nel merito: rigettare tutte le domande del ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di causa.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01.07.2023 domandava la cancellazione del CP_1
sequestro conservativo trascritto sui propri beni dal sig. , e, per quanto Controparte_2
d'interesse, in sintesi esponeva che:
- con nota di trascrizione depositata in data 27.01.1995 n. Reg. Gen. 650, n. Reg. Part. 485, il sig. in forza dell'ordinanza in data 06.12.1994 del Tribunale Penale di Controparte_2
Fermo trascriveva sequestro conservativo su tutti i beni del , fino alla CP_1
concorrenza della somma di lire 1.000.000.000 rinnovata in data 26.01.2015;
-in particolare nell'ambito del giudizio penale distinto con il n. 04/1993 RGNR in cui il sig.
era imputato, il Tribunale Penale di Fermo con ordinanza in data 06.12.1994 CP_1
pagina 3 di 12 disponeva a favore del sig. e contro , un sequestro Controparte_2 CP_1
conservativo fino alla concorrenza della somma di lire 1.000.000.000 (un miliardo);
-con successiva sentenza n. 168 del 29.12.1994 che definiva il giudizio penale distinto con il n.
04/1993 RGNR, il Tribunale Penale di Fermo, condannava per taluno dei reati CP_1
ascritti, riduceva il già concesso sequestro conservativo sui beni dell'imputato CP_1
all'ammontare di lire 400.000.000 e lo revocava per il resto e condannava l'imputato, ai sensi dell'art. 539 cpp a pagare in favore di una provvisionale Controparte_2
provvisoriamente esecutiva di lire 50.000.000”;
-la sentenza penale oggetto di successiva impugnazione veniva sostanzialmente confermata nei successivi gradi, anche per quanto riguarda le statuizioni civili;
-nonostante il sequestro conservativo fosse stato confermato per lire 400.000.000 e revocato per il resto, la trascrizione avveniva per l'originario importo di lire 1.000.000 milioni;
- introduceva innanzi al Tribunale Civile di Fermo il giudizio civile n. Controparte_2
896/96 RG., con cui proponeva domanda di risarcimento dei ritenuti danni subiti, sia materiali, quantificati definito con sentenza n. 322/2005, depositata in data 19.04.2005, con cui il Tribunale condannava il a pagare a a titolo di CP_1 Controparte_2 risarcimento del danno la somma complessiva di euro 28.453,70 con gli interessi legali da calcolarsi sull'importo di euro 13.453,70 a partire dal 1° ottobre 1992, rigettava la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta , condannava al CP_1 CP_1 rimborso in favore dell'attore delle spese sostenute per il giudizio, liquidate in € 12.900,00 oltre spese generali, Iva e Cap come per legge, poneva definitivamente a carico del convenuto le spese della C.T.U; tale sentenza è stata confermata a seguito di appello con sentenza n.
543/2013 dep. il 22.08.2013 emessa dalla Corte di Appello di Ancona;
- in forza della sentenza n. 322/2005 del Tribunale di Fermo, in data 07.11.2007 CP_2
intimava atto di precetto per il pagamento della somma di € 55.111,06 e in data
[...]
04.12.2007, proponeva atto di intervento nella proc. esecutiva immobiliare n. 170/2005 RE. promossa dalla Banca Popolare Di Ancona pendente presso il Tribunale di Fermo contro
; CP_1
pagina 4 di 12 -con ulteriore atto di precetto notificato in data 14.06.2010, intimava il Controparte_2
pagamento della somma di Euro 13.303,77, per le e proponeva atto di intervento nella proc. esecutiva immobiliare n. 170/2005 RE;
-in sede di riparto, a veniva assegnata la somma di euro 44.794,85. Controparte_2
-con nota di trascrizione in data 26.01.2015, Reg. Gen. n. 645 – Reg. Part. 531, CP_2
rinnovava integralmente la trascrizione del sequestro conservativo su tutti i beni
[...] immobili del sig. fino alla concorrenza di lire un miliardo, pari ad Euro CP_1
516.456,90;
-con proponeva al G.E. istanza per cancellazione di trascrizione di sequestro CP_1
conservativo convertito in pignoramento ai sensi dell'art. 686 cpc. e il G.E. con provvedimento del 14.11.2015 riteneva l'incompetenza a decidere sulla richiesta;
il provvedimento del G.E. veniva confermato dal Tribunale di Fermo con provvedimento del
06.06.2016 adito in sede di reclamo;
-ricostruiti i fatti anteriori, in questa sede il ricorrente eccepiva:
A) il sequestro si è convertito in pignoramento e dunque il primo non è più esistente e il creditore sequestrante divenuto pignorante non ha posto in essere l'attività successiva imposta dall'art. 156 disp. att. c.p.c. che è attività di impulso processuale e la cui mancanza comporta l'inefficacia del pignoramento;
B) il sig. ha già incassato la somma di Euro 44.794,85 a seguito di intervento in CP_2 altra esecuzione, come emerge dal relativo piano di riparto e perciò l'eventuale credito residuo è di minimo importo;
pertanto, in subordine, chiedeva di dichiarare l'inefficacia del sequestro per la parte eccedente la condanna disposta dalla sentenza n.
322/2005;
C) in ogni caso il sequestro originariamente attuato e successivamente mantenuto per l'importo di Euro 516.456,90 su tutti i beni del sig. è sproporzionato ed CP_1
eccessivo rispetto al credito da garantire, pertanto, lo stesso deve essere ridotto in relazione all'eventuale residuo importo del credito da garantire.
Tanto premesso il ricorrente concludeva come sopra riportato.
Si costituiva in giudizio il sig. , avversando le opposte pretese sul Controparte_2
presupposto che:
pagina 5 di 12 -Gnocchini è stato riconosciuto creditore del sig. della somma di circa CP_2 CP_1
Euro 100.000,00 di cui è tuttora insoddisfatto per oltre il 50%;
ha depositato nella procedura esecutiva immobiliare promossa dalla Controparte_2
nei confronti di , distinta al n. 170/2005 R.G.E.I. Controparte_3 CP_1
del Tribunale di Fermo, tre atti di intervento:
- il primo depositato in data 5.12.2017 per Euro 55.111,09: titolo esecutivo sentenza n 322_2005
Trib. Fermo
-il secondo in data 17.01.2012 per un credito di Euro 13.303,77, titoli esecutivi sentenza n168 del 29.12.1994 trib. Fermo, sentenza n 214.1998 Corte App. Perugia, sentenza n 1307
25.10.1999 Corte di Cassazione, sentenza n 431 2004 Corte App Campobasso;
-l'ultimo in data 25.10.2013 per un credito pari ad Euro 2.970,00, titolo esecutivo sentenza n
543.2013 Corte App Ancona;
-a seguito della approvazione del progetto di distribuzione intervenuta in data 3.10.2017, il credito del sig. è stato solo parzialmente soddisfatto per Euro 44.794,85 Controparte_2
-egli è, perciò, ancora titolare di un credito superiore ad oltre Euro 64.000,00;
oltre alla richiesta di cancellazione al g.e. (rigettata con rigetto confermato dal Controparte_1 collegio), con atto di citazione notificato in data 21.10.2015 aveva promosso dinanzi al
Tribunale di Fermo il giudizio civile R.G. n. 2479/2015 per ottenere il risarcimento del danno da illecito civile ex art. 96 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c. deducendo che la trascrizione del sequestro conservativo fosse avvenuta in forza di titolo inesistente, che il creditore non si fosse attivato per la riduzione, restrizione e cancellazione della trascrizione del sequestro attesa l'entità del credito accertato giudizialmente in euro 28.453,70 oltre interessi ed euro 12.900,00 per spese legali;
- nel suddetto giudizio il Tribunale di Fermo pronunciava sentenza di condanna che veniva impugnata dal sig. ; la Corte d'Appello in riforma della pronuncia di Controparte_2
prime cure pronunciava sentenza n. 382/2023 nel giudizio R.G. n. 789/2019 con cui respingeva la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di CP_1 CP_2
con condanna alle spese di lite;
[...]
pagina 6 di 12 -avverso la pronuncia di gravame, il sig. proponeva ricorso per cassazione CP_1
iscritto a ruolo al n. 17981/2023 della Corte di Cassazione, ed il Sig. Controparte_2
depositava controricorso;
-il sig. considerate le spese di lite e gli interessi legali vanta ad oggi un Controparte_2
credito pari ad euro 83.407,95;
-sui motivi di cancellazione dedotti da controparte deduceva che:
A) l'art. 686 c.p.c. prevede la conversione del sequestro in pignoramento nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene una pronuncia di condanna esecutiva, tuttavia affinché il processo esecutivo abbia inizio è necessaria una ulteriore attività di impulso processuale della parte procedente costituita dal tempestivo deposito della sentenza, il cui inadempimento determina l'inefficacia della conversione del sequestro in pignoramento;
tale deposito è un elemento costitutivo del pignoramento, rimesso alla volontà del creditore, il quale, se inerte, perde la possibilità di avvalersi di tale conversione e nel caso in cui voglia in seguito incardinare il procedimento di espropriazione forzata dovrà avvalersi delle forme ordinarie di pignoramento previste agli artt. 474 e 491 c.p.c. ma non fa venir meno il sequestro quale garanzia del credito;
B) la prima domanda avversaria di inesistenza del sequestro conservativo, non può essere riproposta per la preclusione del principio del “ne bis in idem”: controparte aveva presentato analoga domanda dinanzi al Giudice dell'Esecuzione (R.G. 183/2015) del Tribunale di Fermo e sull'ordinanza di rigetto si era espresso, a seguito di reclamo, anche il Collegio con ordinanza del 6.6.2016 che ha confermato l'ordinanza impugnata;
C) parte resistente è consapevole che il credito garantito dal sequestro conservativo sia stato ridimensionato nel quantum con la sentenza n. 322/2005 del Tribunale di Fermo e che quindi in astratto sussiste sproporzione tra il valore per il quale è stata concessa la misura cautelare (lire 1.000.000.000,00 – euro 516.456,90) ed il credito riconosciuto dalla pronuncia, tuttavia ciò non depone per l'accoglimento della domanda di cancellazione del sequestro conservativo su tutti i beni del debitore o di quella subordinata di riduzione o di restrizione su un bene: affinchè possa essere accolta la domanda avversaria, il avrebbe dovuto dimostrare il valore di mercato dei beni sottoposti CP_1
pagina 7 di 12 al vincolo di indisponibilità ed individuare i beni che potessero garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie, circostanza non avvenuta;
- infine il resistente deduceva che con il ricorso che ha dato origine al presente giudizio, il sig.
propone una serie di domande, già introdotte nel giudizio risarcitorio n. CP_1
2479/2015 r.g., quali presupposti della causa del danno;
anche in detto giudizio l'asserito diritto al risarcimento del danno si basava sull'inesistenza del sequestro, sulla sproporzione di esso, sulla doverosa riduzione.
Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in diritto, il convenuto concludeva come sopra riportato.
All'udienza del 7.12.2025 il Giudice disponeva l'espunzione delle note di parte ricorrente in quanto non autorizzate e ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza per la discussione orale assegnando alle parti temine per memorie conclusive.
All'udienza del 17.04.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice a seguito di discussione orale tratteneva la causa in decisione.
Con ordinanza del 14.01.2025 veniva rimessa la causa in istruttoria al fine di consentire il contraddittorio rispetto al decreto emesso in data 24.10.2024 e pubblicato il 31.10.2024 con cui la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio n.
17981/2023 tra le stesse parti.
All'udienza del 13.03.2025 le parti discutevano la causa e precisavano le conclusioni, in particolare il resistente precisava che la sentenza della Cassazione che ha dichiarato l'estinzione del giudizio comporta l'improcedibilità delle domande nel presente giudizio, deducendo che le doglianze del sono coperte dal giudicato formale e sostanziale;
il CP_1 sig. sosteneva l'assenza di giudicato;
il Giudice tratteneva la causa in decisione ai CP_1
sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità del presente procedimento per violazione del principio del ne bis in idem rispetto al giudizio civile risarcitorio conclusosi con sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 382/2023 pubbl. il 01.03.2023, -che ha riformato la sentenza del Tribunale di Fermo n. 752 emessa in data 14.11.2018- divenuta definitiva per effetto del decreto emesso in data 24.10.2024 e pubblicato il 31.10.2024 della Corte di
Cassazione. pagina 8 di 12 I due giudizi hanno invero differente petitum e causa petendi.
Nel giudizio civile n 2479-2015 il petitum aveva ad oggetto il risarcimento del danno cagionato al sig. dal sig. e quale causa petendi gli asseriti illegittimi comportamenti del CP_1 CP_2 sig. consistenti nell'aver trascritto l'ordinanza di sequestro fino a concorrenza della CP_2
somma di lire 1.000.000,00 emessa in data 06.12.1994 nonostante in data 27.01.1995 fosse stata sostituita dalla sentenza del Tribunale di Fermo n. 168 depositata in data 29.12.1994 e nonostante non avesse provveduto agli adempimenti ex art 156 disp att c.p.c.; ancora per non aver provveduto alla restrizione del sequestro dopo l'emissione della sentenza del Tribunale civile di Fermo n. 322/2005 che riconosceva in favore del la somma di € 28.453,70 CP_2
oltre interessi ed € 12.900,00 per spese legali e non aver proceduto alla rinnovazione della trascrizione del sequestro nonostante le sopra esposte sopravvenienze.
L'accertamento delle omissioni degli adempimenti ex art 156 disp att c.p.c. della sproporzione del sequestro e della illegittima rinnovazione della trascrizione del sequestro venivano dunque domandati in via incidentale al fine di fare dichiarare la temerarietà delle condotte del (non aver proceduto alle cancellazioni e/o riduzioni, aver rinnovato CP_2
la trascrizione) e ottenere (petitum) il risarcimento del danno cagionato. Mentre nel presente procedimento il sig. domanda l'accertamento dei presupposti per la cancellazione del CP_1
sequestro giudiziario e della sua parziale inefficacia o riduzione, chiedendo in via principale
(petitum) un provvedimento di cancellazione, o in subordine, di parziale inefficacia o di riduzione.
L'eccezione pertanto va rigettata
2.Nel merito va accolta la domanda principale del ricorrente.
Principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità è che in virtù dell'art 686 c.p.c. la conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera "ipso iure" nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo esecutivo. Il medesimo principio vale per il sequestro conservativo penale ai sensi dell'art. 320 c.p.p. che prevede che “Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile”. Va precisato inoltre che la conversione opera anche nel caso di condanna in sede penale ad una provvisionale ai sensi dell'art. 539, commi 2 c.p.p.; in questo caso il sequestro conservativo sui beni dell'imputato si converte in pignoramento nei limiti pagina 9 di 12 della provvisionale, conservando i suoi effetti per l'importo residuo sino alla liquidazione dello stesso da parte del giudice civile, anche solo con sentenza di primo grado ex lege immediatamente esecutiva (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 10/09/2019, n. 45343).
Per effetto della conversione ipso iure ex art. 686 c.p.c. il sequestrante diviene creditore pignorante e ad esso si estendono gli effetti previsti dall'art. 2919 c.c. a far data dalla esecuzione del sequestro, a mente dell'art. 2906 c.c.
Le formalità di cui all'art. 156 disposizione attuative c.p.c. (deposito della sentenza esecutiva da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva e annotazione della sentenza) sono attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l'onere di compiere nel detto termine perentorio. L'omissione di tali formalità non implica un vizio dell'atto di pignoramento, né dell'espropriazione con esso iniziata ma è significativa di un'inattività della parte che comporta l'estinzione della procedura a norma dell'art. 630 cod. proc. civ. (cfr. da ultimo
Cassazione civile, sez. III, 18 Dicembre 2023, n. 35365) e l'inefficacia di diritto del pignoramento in cui si è convertito ipso iure il sequestro conservativo (cfr. Cass. Civ. n.
18536/2007; id. Cass. Civ. n. 10029/2006).
Nel caso di specie in virtù della documentazione prodotta dal ricorrente risulta che a seguito della trascrizione del sequestro conservativo sui beni del il sig. non abbia CP_2 CP_1
mai effettuato l'annotazione della sentenza di condanna provvisionale resa dal Tribunale di
Fermo n. 168 del 29.12.1994 che definiva il giudizio penale distinto con il n. 04/1993 RGNR a margine della trascrizione del sequestro conservativo e tanto meno entro il termine perentorio di 60 giorni dall'emanazione di detto titolo esecutivo, come stabilito dall'art. 156 disp. att.
c.p.c. sopra ricordato. La circostanza peraltro non è stata contestata dal resistente.
Il pignoramento -in cui si è convertito il sequestro- dunque è divenuto inefficace.
Conseguenza dell'inefficacia del pignoramento è la possibilità di ordinare la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo, posto che tale trascrizione risulta priva di qualsiasi utilità posto che il sequestro si è convertito nel pignoramento dichiarato inefficace
(cfr. Tribunale Di Como, Sentenza n. 1019/2023 del 20-09-2023, Tribunale Fermo, Sent.,
10/12/2024, n. 781, Tribunale di Massa, sentenza, 08 Gennaio 2016 in parte motiva).
pagina 10 di 12 Quanto alla possibilità di introdurre un giudizio autonomo di cognizione al fine di ottenere la cancellazione del sequestro, deve ritenersi soluzione positiva.
Ed invero il debitore sequestrato-pignorato ha due vie processuali alternative:
-o attendere la concreta instaurazione del processo esecutivo ed eccepire la fattispecie estintiva del processo esecutivo affinchè sia dichiarata dal G.E. non oltre la prima udienza successiva al verificarsi dell'inattività delle parti ex art 630 comma 2 c.p.c. (inattività che peraltro può essere rilevata d'ufficio anche dal giudice sempre entro il medesimo termine);
-o, in assenza di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva da parte del creditore- sequestrante, instaurare un autonomo giudizio di cognizione volto ad accertare l'omissione delle formalità di cui all'art 156 c.pc. disp att e ottenere la dichiarazione dell'inefficacia del pignoramento e la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo (in questo senso
Tribunale Di Como, Sentenza n. 1019/2023 del 20-09-2023, Tribunale Fermo, Sent.,
10/12/2024, n. 781, Tribunale di Massa, sentenza, 08 Gennaio 2016 in parte motiva).
3.Va precisato che non sussiste giudicato formatosi a seguito del provvedimento del GE emesso in data 12.11.2015 (confermato in sede di reclamo con provvedimento collegiale del
06.06.2016) posto che la pronuncia del G.E.: “rigetta l'istanza, essendo questo Giudice dell'Esecuzione incompetente a decidere in ordine alla stessa” è di mero rito.
4.Ogni altra domanda rimane assorbita per l'accoglimento della domanda principale.
5.Le spese di lite del presente procedimento vanno compensate stante la peculiare natura della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 996-2023, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
ACCERTA l'inefficacia del pignoramento derivante dalla conversione automatica del sequestro conservativo trascritto in data in data 27.01.1995 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Fermo al numero generale 650, e al numero particolare 485 conseguentemente;
ORDINA alla Conservatoria dei registri immobiliari di Fermo la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo trascritto in data 27.01.1995 presso la
Conservatoria dei registri immobiliari di Fermo al n. 650 di registro generale, e al n.
pagina 11 di 12 485 di registro particolare e la cancellazione della trascrizione in rinnovazione avvenuta con nota di trascrizione del 26.01.2015, n. 645 di registro generale;
n. 531 di registro particolare;
DICHIARA compensate integralmente le spese di lite.
Fermo, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 996/2023 promossa da:
- (C.F. con il patrocinio dell'avv. Filippo CP_1 CodiceFiscale_1
Polisena elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corso Umberto I, 418 Porto S. Elpidio;
RICORRENTE Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Walter Controparte_2 C.F._2
Massucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pedaso via Giovanni XXIII n.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.03.2025 le parti hanno concluso come segue: parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito
- accertare e dichiarare che il sequestro conservativo meglio descritto nella narrativa che precede non esiste piu' in quanto tale e che il pignoramento in cui il sequestro conservativo si è convertito è divenuto inefficace, per tutte le ragioni ampiamente descritte nella narrativa che precede;
I.
1 - per l'effetto, ordinare la cancellazione delle summenzionate trascrizioni del sequestro conservativo effettuate da in danno di ed in particolare: Controparte_2 CP_1
- della trascrizione del sequestro conservativo per l'importo di 1.000 milioni di lire, trascritto in data
27.01.1995 con nota di trascrizione depositata in data 27.01.1995 n. Reg. Gen. 650, n. Reg. Part. 485,
( doc. 2).
pagina 1 di 12 - della trascrizione del sequestro conservativo per l'importo di Euro 516.456,90 integralmente rinnovata in forza dello stesso titolo, su tutti i beni e per lo stesso importo di quella precedente, con nota di trascrizione in data 26.01.2015, Reg. Gen. n. 645 – Reg. Part. 531, ( doc.9).
Con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilita'
II – In subordine, per l'ipotesi in cui si ritenga tuttora esistente il sequestro conservativo :
- accertare e dichiarare che il sequestro conservativo e' divenuto inefficace per la parte eccedente la condanna al pagamento disposta dalla sentenza n. 322/2005 del Tribunale civile di Fermo che ha quantificato il risarcimento del danno per l'importo ivi indicato di Euro 28.453,70 oltre interessi e spese legali ( doc. 3) ed a far data dal deposito di tale sentenza;
- accertare e dichiarare l'illegittimita', per la parte eccedente la condanna al pagamento disposta dalla sentenza n. 322/2005 del Tribunale civile di Fermo, della rinnovazione della trascrizione del sequestro attuata con nota di trascrizione in data 26.01.2015, Reg. Gen. n. 645 – Reg. Part. 531, ( doc.9) su tutti
i beni e per lo stesso importo di quella precedente del 1995, senza tener conto della inefficacia del sequestro per la parte eccedente la condanna
II.1 – per l'effetto, ordinare la cancellazione
- della trascrizione del sequestro conservativo per l'importo di 1.000 milioni di lire, trascritto in data
27.01.1995 con nota di trascrizione depositata in data 27.01.1995 n. Reg. Gen. 650, n. Reg. Part. 485,
( doc. 2).
- della trascrizione del sequestro conservativo per l'importo di Euro 516.456,90 integralmente rinnovata in forza dello stesso titolo, su tutti i beni e per lo stesso importo di quella precedente, con nota di trascrizione in data 26.01.2015, Reg. Gen. n. 645 – Reg. Part. 531, ( doc.9)
Per la parte eccedente la condanna al pagamento disposta dalla sentenza n. 322/2005 del Tribunale civile di Fermo e comunque ridurlo o restringerlo su un bene per assicurare il soddisfacimento dell'eventuale residuo importo del credito garantito.
Con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilita'
III – In ulteriore subordine, accertare e dichiarare che il sequestro originariamente trascritto e successivamente rinnovato e mantenuto per l'importo di Euro 516.456,90 su tutti i beni del sig.
è sproporzionato ed eccessivo rispetto al residuo credito da garantire tenuto conto CP_1 di quanto statuito dalla sentenza n. 322/2005 del Tribunale civile di Fermo ed ancora risultante a seguito dell'assegnazione della somma di Euro 44.794,85 ottenuto in sede di riparto nella proc. esec. n.
170/2005 – doc. 12 -.
pagina 2 di 12 III.1 – per l'effetto
a - ridurre e/o restringere il sequestro su un bene per assicurare il soddisfacimento dell'eventuale residuo importo del credito garantito.
b - ordinare la cancellazione
- della trascrizione del sequestro conservativo per l'importo di 1.000 milioni di lire, trascritto in data
27.01.1995 con nota di trascrizione depositata in data 27.01.1995 n. Reg. Gen. 650, n. Reg. Part. 485,
( doc. 2).
- della trascrizione del sequestro conservativo per l'importo di Euro 516.456,90 integralmente rinnovata in forza dello stesso titolo, su tutti i beni e per lo stesso importo di quella precedente, con nota di trascrizione in data 26.01.2015, Reg. Gen. n. 645 – Reg. Part. 531, ( doc.9)
Su tutti gli altri beni, con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilita'.
Insiste nelle richieste istruttorie formulate.
Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario.“ parte resistente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Fermo, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare e pregiudiziale : dichiarare la litispendenza del presente giudizio con quello pendente dinanzi alla corte di Cassazione e deciso con sentenza n. 582/2023 dalla corte di Appello di Ancona, e di conseguenza disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
nel merito: rigettare tutte le domande del ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di causa.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01.07.2023 domandava la cancellazione del CP_1
sequestro conservativo trascritto sui propri beni dal sig. , e, per quanto Controparte_2
d'interesse, in sintesi esponeva che:
- con nota di trascrizione depositata in data 27.01.1995 n. Reg. Gen. 650, n. Reg. Part. 485, il sig. in forza dell'ordinanza in data 06.12.1994 del Tribunale Penale di Controparte_2
Fermo trascriveva sequestro conservativo su tutti i beni del , fino alla CP_1
concorrenza della somma di lire 1.000.000.000 rinnovata in data 26.01.2015;
-in particolare nell'ambito del giudizio penale distinto con il n. 04/1993 RGNR in cui il sig.
era imputato, il Tribunale Penale di Fermo con ordinanza in data 06.12.1994 CP_1
pagina 3 di 12 disponeva a favore del sig. e contro , un sequestro Controparte_2 CP_1
conservativo fino alla concorrenza della somma di lire 1.000.000.000 (un miliardo);
-con successiva sentenza n. 168 del 29.12.1994 che definiva il giudizio penale distinto con il n.
04/1993 RGNR, il Tribunale Penale di Fermo, condannava per taluno dei reati CP_1
ascritti, riduceva il già concesso sequestro conservativo sui beni dell'imputato CP_1
all'ammontare di lire 400.000.000 e lo revocava per il resto e condannava l'imputato, ai sensi dell'art. 539 cpp a pagare in favore di una provvisionale Controparte_2
provvisoriamente esecutiva di lire 50.000.000”;
-la sentenza penale oggetto di successiva impugnazione veniva sostanzialmente confermata nei successivi gradi, anche per quanto riguarda le statuizioni civili;
-nonostante il sequestro conservativo fosse stato confermato per lire 400.000.000 e revocato per il resto, la trascrizione avveniva per l'originario importo di lire 1.000.000 milioni;
- introduceva innanzi al Tribunale Civile di Fermo il giudizio civile n. Controparte_2
896/96 RG., con cui proponeva domanda di risarcimento dei ritenuti danni subiti, sia materiali, quantificati definito con sentenza n. 322/2005, depositata in data 19.04.2005, con cui il Tribunale condannava il a pagare a a titolo di CP_1 Controparte_2 risarcimento del danno la somma complessiva di euro 28.453,70 con gli interessi legali da calcolarsi sull'importo di euro 13.453,70 a partire dal 1° ottobre 1992, rigettava la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta , condannava al CP_1 CP_1 rimborso in favore dell'attore delle spese sostenute per il giudizio, liquidate in € 12.900,00 oltre spese generali, Iva e Cap come per legge, poneva definitivamente a carico del convenuto le spese della C.T.U; tale sentenza è stata confermata a seguito di appello con sentenza n.
543/2013 dep. il 22.08.2013 emessa dalla Corte di Appello di Ancona;
- in forza della sentenza n. 322/2005 del Tribunale di Fermo, in data 07.11.2007 CP_2
intimava atto di precetto per il pagamento della somma di € 55.111,06 e in data
[...]
04.12.2007, proponeva atto di intervento nella proc. esecutiva immobiliare n. 170/2005 RE. promossa dalla Banca Popolare Di Ancona pendente presso il Tribunale di Fermo contro
; CP_1
pagina 4 di 12 -con ulteriore atto di precetto notificato in data 14.06.2010, intimava il Controparte_2
pagamento della somma di Euro 13.303,77, per le e proponeva atto di intervento nella proc. esecutiva immobiliare n. 170/2005 RE;
-in sede di riparto, a veniva assegnata la somma di euro 44.794,85. Controparte_2
-con nota di trascrizione in data 26.01.2015, Reg. Gen. n. 645 – Reg. Part. 531, CP_2
rinnovava integralmente la trascrizione del sequestro conservativo su tutti i beni
[...] immobili del sig. fino alla concorrenza di lire un miliardo, pari ad Euro CP_1
516.456,90;
-con proponeva al G.E. istanza per cancellazione di trascrizione di sequestro CP_1
conservativo convertito in pignoramento ai sensi dell'art. 686 cpc. e il G.E. con provvedimento del 14.11.2015 riteneva l'incompetenza a decidere sulla richiesta;
il provvedimento del G.E. veniva confermato dal Tribunale di Fermo con provvedimento del
06.06.2016 adito in sede di reclamo;
-ricostruiti i fatti anteriori, in questa sede il ricorrente eccepiva:
A) il sequestro si è convertito in pignoramento e dunque il primo non è più esistente e il creditore sequestrante divenuto pignorante non ha posto in essere l'attività successiva imposta dall'art. 156 disp. att. c.p.c. che è attività di impulso processuale e la cui mancanza comporta l'inefficacia del pignoramento;
B) il sig. ha già incassato la somma di Euro 44.794,85 a seguito di intervento in CP_2 altra esecuzione, come emerge dal relativo piano di riparto e perciò l'eventuale credito residuo è di minimo importo;
pertanto, in subordine, chiedeva di dichiarare l'inefficacia del sequestro per la parte eccedente la condanna disposta dalla sentenza n.
322/2005;
C) in ogni caso il sequestro originariamente attuato e successivamente mantenuto per l'importo di Euro 516.456,90 su tutti i beni del sig. è sproporzionato ed CP_1
eccessivo rispetto al credito da garantire, pertanto, lo stesso deve essere ridotto in relazione all'eventuale residuo importo del credito da garantire.
Tanto premesso il ricorrente concludeva come sopra riportato.
Si costituiva in giudizio il sig. , avversando le opposte pretese sul Controparte_2
presupposto che:
pagina 5 di 12 -Gnocchini è stato riconosciuto creditore del sig. della somma di circa CP_2 CP_1
Euro 100.000,00 di cui è tuttora insoddisfatto per oltre il 50%;
ha depositato nella procedura esecutiva immobiliare promossa dalla Controparte_2
nei confronti di , distinta al n. 170/2005 R.G.E.I. Controparte_3 CP_1
del Tribunale di Fermo, tre atti di intervento:
- il primo depositato in data 5.12.2017 per Euro 55.111,09: titolo esecutivo sentenza n 322_2005
Trib. Fermo
-il secondo in data 17.01.2012 per un credito di Euro 13.303,77, titoli esecutivi sentenza n168 del 29.12.1994 trib. Fermo, sentenza n 214.1998 Corte App. Perugia, sentenza n 1307
25.10.1999 Corte di Cassazione, sentenza n 431 2004 Corte App Campobasso;
-l'ultimo in data 25.10.2013 per un credito pari ad Euro 2.970,00, titolo esecutivo sentenza n
543.2013 Corte App Ancona;
-a seguito della approvazione del progetto di distribuzione intervenuta in data 3.10.2017, il credito del sig. è stato solo parzialmente soddisfatto per Euro 44.794,85 Controparte_2
-egli è, perciò, ancora titolare di un credito superiore ad oltre Euro 64.000,00;
oltre alla richiesta di cancellazione al g.e. (rigettata con rigetto confermato dal Controparte_1 collegio), con atto di citazione notificato in data 21.10.2015 aveva promosso dinanzi al
Tribunale di Fermo il giudizio civile R.G. n. 2479/2015 per ottenere il risarcimento del danno da illecito civile ex art. 96 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c. deducendo che la trascrizione del sequestro conservativo fosse avvenuta in forza di titolo inesistente, che il creditore non si fosse attivato per la riduzione, restrizione e cancellazione della trascrizione del sequestro attesa l'entità del credito accertato giudizialmente in euro 28.453,70 oltre interessi ed euro 12.900,00 per spese legali;
- nel suddetto giudizio il Tribunale di Fermo pronunciava sentenza di condanna che veniva impugnata dal sig. ; la Corte d'Appello in riforma della pronuncia di Controparte_2
prime cure pronunciava sentenza n. 382/2023 nel giudizio R.G. n. 789/2019 con cui respingeva la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di CP_1 CP_2
con condanna alle spese di lite;
[...]
pagina 6 di 12 -avverso la pronuncia di gravame, il sig. proponeva ricorso per cassazione CP_1
iscritto a ruolo al n. 17981/2023 della Corte di Cassazione, ed il Sig. Controparte_2
depositava controricorso;
-il sig. considerate le spese di lite e gli interessi legali vanta ad oggi un Controparte_2
credito pari ad euro 83.407,95;
-sui motivi di cancellazione dedotti da controparte deduceva che:
A) l'art. 686 c.p.c. prevede la conversione del sequestro in pignoramento nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene una pronuncia di condanna esecutiva, tuttavia affinché il processo esecutivo abbia inizio è necessaria una ulteriore attività di impulso processuale della parte procedente costituita dal tempestivo deposito della sentenza, il cui inadempimento determina l'inefficacia della conversione del sequestro in pignoramento;
tale deposito è un elemento costitutivo del pignoramento, rimesso alla volontà del creditore, il quale, se inerte, perde la possibilità di avvalersi di tale conversione e nel caso in cui voglia in seguito incardinare il procedimento di espropriazione forzata dovrà avvalersi delle forme ordinarie di pignoramento previste agli artt. 474 e 491 c.p.c. ma non fa venir meno il sequestro quale garanzia del credito;
B) la prima domanda avversaria di inesistenza del sequestro conservativo, non può essere riproposta per la preclusione del principio del “ne bis in idem”: controparte aveva presentato analoga domanda dinanzi al Giudice dell'Esecuzione (R.G. 183/2015) del Tribunale di Fermo e sull'ordinanza di rigetto si era espresso, a seguito di reclamo, anche il Collegio con ordinanza del 6.6.2016 che ha confermato l'ordinanza impugnata;
C) parte resistente è consapevole che il credito garantito dal sequestro conservativo sia stato ridimensionato nel quantum con la sentenza n. 322/2005 del Tribunale di Fermo e che quindi in astratto sussiste sproporzione tra il valore per il quale è stata concessa la misura cautelare (lire 1.000.000.000,00 – euro 516.456,90) ed il credito riconosciuto dalla pronuncia, tuttavia ciò non depone per l'accoglimento della domanda di cancellazione del sequestro conservativo su tutti i beni del debitore o di quella subordinata di riduzione o di restrizione su un bene: affinchè possa essere accolta la domanda avversaria, il avrebbe dovuto dimostrare il valore di mercato dei beni sottoposti CP_1
pagina 7 di 12 al vincolo di indisponibilità ed individuare i beni che potessero garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie, circostanza non avvenuta;
- infine il resistente deduceva che con il ricorso che ha dato origine al presente giudizio, il sig.
propone una serie di domande, già introdotte nel giudizio risarcitorio n. CP_1
2479/2015 r.g., quali presupposti della causa del danno;
anche in detto giudizio l'asserito diritto al risarcimento del danno si basava sull'inesistenza del sequestro, sulla sproporzione di esso, sulla doverosa riduzione.
Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in diritto, il convenuto concludeva come sopra riportato.
All'udienza del 7.12.2025 il Giudice disponeva l'espunzione delle note di parte ricorrente in quanto non autorizzate e ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza per la discussione orale assegnando alle parti temine per memorie conclusive.
All'udienza del 17.04.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice a seguito di discussione orale tratteneva la causa in decisione.
Con ordinanza del 14.01.2025 veniva rimessa la causa in istruttoria al fine di consentire il contraddittorio rispetto al decreto emesso in data 24.10.2024 e pubblicato il 31.10.2024 con cui la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio n.
17981/2023 tra le stesse parti.
All'udienza del 13.03.2025 le parti discutevano la causa e precisavano le conclusioni, in particolare il resistente precisava che la sentenza della Cassazione che ha dichiarato l'estinzione del giudizio comporta l'improcedibilità delle domande nel presente giudizio, deducendo che le doglianze del sono coperte dal giudicato formale e sostanziale;
il CP_1 sig. sosteneva l'assenza di giudicato;
il Giudice tratteneva la causa in decisione ai CP_1
sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità del presente procedimento per violazione del principio del ne bis in idem rispetto al giudizio civile risarcitorio conclusosi con sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 382/2023 pubbl. il 01.03.2023, -che ha riformato la sentenza del Tribunale di Fermo n. 752 emessa in data 14.11.2018- divenuta definitiva per effetto del decreto emesso in data 24.10.2024 e pubblicato il 31.10.2024 della Corte di
Cassazione. pagina 8 di 12 I due giudizi hanno invero differente petitum e causa petendi.
Nel giudizio civile n 2479-2015 il petitum aveva ad oggetto il risarcimento del danno cagionato al sig. dal sig. e quale causa petendi gli asseriti illegittimi comportamenti del CP_1 CP_2 sig. consistenti nell'aver trascritto l'ordinanza di sequestro fino a concorrenza della CP_2
somma di lire 1.000.000,00 emessa in data 06.12.1994 nonostante in data 27.01.1995 fosse stata sostituita dalla sentenza del Tribunale di Fermo n. 168 depositata in data 29.12.1994 e nonostante non avesse provveduto agli adempimenti ex art 156 disp att c.p.c.; ancora per non aver provveduto alla restrizione del sequestro dopo l'emissione della sentenza del Tribunale civile di Fermo n. 322/2005 che riconosceva in favore del la somma di € 28.453,70 CP_2
oltre interessi ed € 12.900,00 per spese legali e non aver proceduto alla rinnovazione della trascrizione del sequestro nonostante le sopra esposte sopravvenienze.
L'accertamento delle omissioni degli adempimenti ex art 156 disp att c.p.c. della sproporzione del sequestro e della illegittima rinnovazione della trascrizione del sequestro venivano dunque domandati in via incidentale al fine di fare dichiarare la temerarietà delle condotte del (non aver proceduto alle cancellazioni e/o riduzioni, aver rinnovato CP_2
la trascrizione) e ottenere (petitum) il risarcimento del danno cagionato. Mentre nel presente procedimento il sig. domanda l'accertamento dei presupposti per la cancellazione del CP_1
sequestro giudiziario e della sua parziale inefficacia o riduzione, chiedendo in via principale
(petitum) un provvedimento di cancellazione, o in subordine, di parziale inefficacia o di riduzione.
L'eccezione pertanto va rigettata
2.Nel merito va accolta la domanda principale del ricorrente.
Principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità è che in virtù dell'art 686 c.p.c. la conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera "ipso iure" nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo esecutivo. Il medesimo principio vale per il sequestro conservativo penale ai sensi dell'art. 320 c.p.p. che prevede che “Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile”. Va precisato inoltre che la conversione opera anche nel caso di condanna in sede penale ad una provvisionale ai sensi dell'art. 539, commi 2 c.p.p.; in questo caso il sequestro conservativo sui beni dell'imputato si converte in pignoramento nei limiti pagina 9 di 12 della provvisionale, conservando i suoi effetti per l'importo residuo sino alla liquidazione dello stesso da parte del giudice civile, anche solo con sentenza di primo grado ex lege immediatamente esecutiva (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 10/09/2019, n. 45343).
Per effetto della conversione ipso iure ex art. 686 c.p.c. il sequestrante diviene creditore pignorante e ad esso si estendono gli effetti previsti dall'art. 2919 c.c. a far data dalla esecuzione del sequestro, a mente dell'art. 2906 c.c.
Le formalità di cui all'art. 156 disposizione attuative c.p.c. (deposito della sentenza esecutiva da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva e annotazione della sentenza) sono attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l'onere di compiere nel detto termine perentorio. L'omissione di tali formalità non implica un vizio dell'atto di pignoramento, né dell'espropriazione con esso iniziata ma è significativa di un'inattività della parte che comporta l'estinzione della procedura a norma dell'art. 630 cod. proc. civ. (cfr. da ultimo
Cassazione civile, sez. III, 18 Dicembre 2023, n. 35365) e l'inefficacia di diritto del pignoramento in cui si è convertito ipso iure il sequestro conservativo (cfr. Cass. Civ. n.
18536/2007; id. Cass. Civ. n. 10029/2006).
Nel caso di specie in virtù della documentazione prodotta dal ricorrente risulta che a seguito della trascrizione del sequestro conservativo sui beni del il sig. non abbia CP_2 CP_1
mai effettuato l'annotazione della sentenza di condanna provvisionale resa dal Tribunale di
Fermo n. 168 del 29.12.1994 che definiva il giudizio penale distinto con il n. 04/1993 RGNR a margine della trascrizione del sequestro conservativo e tanto meno entro il termine perentorio di 60 giorni dall'emanazione di detto titolo esecutivo, come stabilito dall'art. 156 disp. att.
c.p.c. sopra ricordato. La circostanza peraltro non è stata contestata dal resistente.
Il pignoramento -in cui si è convertito il sequestro- dunque è divenuto inefficace.
Conseguenza dell'inefficacia del pignoramento è la possibilità di ordinare la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo, posto che tale trascrizione risulta priva di qualsiasi utilità posto che il sequestro si è convertito nel pignoramento dichiarato inefficace
(cfr. Tribunale Di Como, Sentenza n. 1019/2023 del 20-09-2023, Tribunale Fermo, Sent.,
10/12/2024, n. 781, Tribunale di Massa, sentenza, 08 Gennaio 2016 in parte motiva).
pagina 10 di 12 Quanto alla possibilità di introdurre un giudizio autonomo di cognizione al fine di ottenere la cancellazione del sequestro, deve ritenersi soluzione positiva.
Ed invero il debitore sequestrato-pignorato ha due vie processuali alternative:
-o attendere la concreta instaurazione del processo esecutivo ed eccepire la fattispecie estintiva del processo esecutivo affinchè sia dichiarata dal G.E. non oltre la prima udienza successiva al verificarsi dell'inattività delle parti ex art 630 comma 2 c.p.c. (inattività che peraltro può essere rilevata d'ufficio anche dal giudice sempre entro il medesimo termine);
-o, in assenza di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva da parte del creditore- sequestrante, instaurare un autonomo giudizio di cognizione volto ad accertare l'omissione delle formalità di cui all'art 156 c.pc. disp att e ottenere la dichiarazione dell'inefficacia del pignoramento e la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo (in questo senso
Tribunale Di Como, Sentenza n. 1019/2023 del 20-09-2023, Tribunale Fermo, Sent.,
10/12/2024, n. 781, Tribunale di Massa, sentenza, 08 Gennaio 2016 in parte motiva).
3.Va precisato che non sussiste giudicato formatosi a seguito del provvedimento del GE emesso in data 12.11.2015 (confermato in sede di reclamo con provvedimento collegiale del
06.06.2016) posto che la pronuncia del G.E.: “rigetta l'istanza, essendo questo Giudice dell'Esecuzione incompetente a decidere in ordine alla stessa” è di mero rito.
4.Ogni altra domanda rimane assorbita per l'accoglimento della domanda principale.
5.Le spese di lite del presente procedimento vanno compensate stante la peculiare natura della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 996-2023, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
ACCERTA l'inefficacia del pignoramento derivante dalla conversione automatica del sequestro conservativo trascritto in data in data 27.01.1995 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Fermo al numero generale 650, e al numero particolare 485 conseguentemente;
ORDINA alla Conservatoria dei registri immobiliari di Fermo la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo trascritto in data 27.01.1995 presso la
Conservatoria dei registri immobiliari di Fermo al n. 650 di registro generale, e al n.
pagina 11 di 12 485 di registro particolare e la cancellazione della trascrizione in rinnovazione avvenuta con nota di trascrizione del 26.01.2015, n. 645 di registro generale;
n. 531 di registro particolare;
DICHIARA compensate integralmente le spese di lite.
Fermo, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 12 di 12