Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria 1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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31 gennaio 2018
31 gennaio 2018
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 1
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso notificato il 14 maggio 2025, depositato in cancelleria il successivo 16 maggio e iscritto al n. 20 del registro ricorsi 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'intera legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16 (Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024), nonché i suoi articoli da 1 a 6, e l'art. 7, comma 2, in riferimento, nel complesso, all'art. 117, commi secondo, lettere l) e m), e terzo, della Costituzione. Il ricorso riassume i contenuti delle disposizioni della legge regionale impugnata, il cui art. …
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Giurisprudenza • 7
- 1. Trib. Benevento, sentenza 05/05/2023, n. 1038Provvedimento: […] 9 come previsto dall'art. 7 comma 7 della legge n. 219/2017 ai sensi del quale: “Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.”. […]Leggi di più...
- urgenza chirurgica·
- responsabilità contrattuale·
- art. 1218 c.c.·
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