Articolo 7 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219
Articolo 6Articolo 8
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31 gennaio 2018
Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria 1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 31 gennaio 2018
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