Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 282/2025
IL TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento iscritto al n. 282/2025 R.G.,
promosso da
in persona del legale rappresentante p.t.Parte 1 Parte 2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. RUBECHI ALBERTO e dell'Avv. DEL PIANTA
LUCILLA, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
Controparte 1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. PALOMBI
NICOLA, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 20.03.2025;
OSSERVA
Parte 1Con ricorso, ex art. 700 c.p. c., chiedeva al Tribunale adito di "(...) - accertare e dichiarare che alla cabina di media tensione di cui si discute, in quanto volta a soddisfare una necessità pubblica e non una mera utilità del fondo servente, debbano applicarsi tutte le normative a carattere speciale previste per le servitù coattiva di elettrodotto e di cui R.D. 1775/1933;
Dichiarare conseguentemente che nella fattispecie in esame debba trovare applicazione la previsione dell'art. 122 del R.D. 1775/1933 che notoriamente pone ad esclusivo carico del gestore del servizio e quindi nel caso di E – Distribuzione Spa, tutti gli oneri e spese, nessuno escluso
-
inerenti la richiesta di spostamento della pubblica servitù;
- Ordinare pertanto ad E -
(AR), attualmente in fase di demolizione, nelle due nuove strutture già realizzate dalla ricorrente, secondo i desiderata del gestore predetto;
- Condannare E- Distribuzione Spa alla refusione in favore della società ricorrente delle spese da questa sino ad ora sostenute per la costruzione delle due nuove cabine di trasformazione e delle linee di adduzione ed infrastrutture a queste connesse, ad oggi quantificate in € 284.536,85, con condanna della medesima a corrispondere anche quelle successive occorrende per la ultimazione dei lavori, presuntivamente indicate in € 180.000,00 e ciò entro cinque giorni dalla semplice notifica della rendicontazione delle medesime. - Fissare e stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. la somma di denaro giornaliera che E-
Distribuzione Spa sarà tenuta a riconoscere e corrispondere alla società ricorrente, per ogni giorno di ritardo, sia nella restituzione delle somme già anticipate dalla società ricorrente (ad oggi pari ad € 284.536,85) che nella esecuzione delle operazioni di trasferimento, a far data dalla emanazione del richiesto provvedimento cautelare e sino alla effettiva messa in esercizio delle nuove cabine di trasformazione. Tale somma, per le specifiche di cui si è detto in ricorso, viene sin da ora indicata in € 6.500,00 per ogni giorno di ritardo, salvo ovviamente quel più o quel meno che sarà ritenuto di giustizia (...)".
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituiva E-
DISTRIBUZIONE S.P.A. e chiedeva al Tribunale adito “(...) di dichiarare il ricorso ex art. 700
c.p.c. inammissibile, improcedibile, infondato per totale insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora e, per l'effetto, lo rigetti. Con vittoria di spese ed onorari (...)”.
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È bene, innanzitutto, evidenziare che, ai fini dell'accoglimento di un ricorso, ex art. 700 c.p.c., occorre verificare la sussistenza del c.d. fumus boni iuris, oltre che, sotto il profilo del c.d. periculum in mora, la contemporanea sussistenza di un danno grave ed irreparabile.
Tanto premesso, nel caso in esame, il requisito del c.d. fumus boni iuris sembra, prima facie, sussistere, atteso che, nella fattispecie de qua – per quanto verrà di seguito precisato -, sembra che debba trovare applicazione la normativa speciale di cui al R.D. n. 1755/1933 ed, in particolare, la disposizione normativa di cui all'art. 122, comma quarto, del R.D. n. 1755/1933 in questione.
All'uopo, deve rilevarsi che l'art. 1056 c.c., di cui al Libro III, Titolo VI, Capo II - rubricato "(...) Delle servitù coattive (...)" -, stabilisce che “(...) ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia (...)".
La norma in questione, è noto, ha ad oggetto la c.d. servitù prediale coattiva di elettrodotto ed, in particolare, in punto di regolamentazione della predetta servitù coattiva, prevede espressamente che la disciplina normativa speciale prevale rispetto alle norme generali codicistiche in materia di servitù.
Ciò precisato, è bene, ora, evidenziare che appare infondato quanto asserito dalla parte resistente, circa il fatto che, nel caso di specie, non potrebbe farsi applicazione della normativa speciale di cui al R.D. n. 1755/1933, dal momento che, a suo dire, nel caso in esame, non sarebbe sussistente una servitù coattiva di elettrodotto, ex art. 1056 c.c., quanto, piuttosto, una servitù volontaria, poiché la stessa sarebbe stata costituita, ex art. 1062 c.c., per destinazione del padre di famiglia.
Ed infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(...) la servitù si qualifica come coattiva non in forza del titolo di costituzione bensì in relazione alla funzione svolta, potendo essa essere costituita sia volontariamente che per usucapione, con la conseguente applicazione dell'art. 122 del r.d n. 1755 del 1933, che pone a carico dell'Enel le spese relative allo spostamento, anziché dell'art. 1068 c.c.
(...)" (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza del 26.04.2023, n. 10929; in tal senso, altresì, Cass. n.
29617/2022, Cass. Sez. Unite, n. 1822/1971).
In particolare, la Corte di Cassazione, nella parte motiva della medesima pronuncia, ha evidenziato che "(...) il Testo Unico n. 1775 del 1933, articolo 122 è applicabile anche alle servitù di elettrodotto acquistate per usucapione. Infatti, una servitù si qualifica come coattiva in virtu' dei presupposti cui la legge subordina l'obbligo di costituire la servitù (avente un determinato contenuto: acquedotto, scarico, appoggio, passaggio, elettrodotto, ecc.) (...)"; ed ha, poi, aggiunto che "(...) quando sussistono siffatti presupposti, una servitù non cessa di essere coattiva per il fatto che il titolo che la costituisce è un contratto e non una sentenza o un atto amministrativo (...)" (cfr.
Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza del 26.04.2023, n. 10929).
Dunque, la Suprema Corte, dopo aver chiarito che “(...) la qualificazione "coattiva" rinvia alla funzione della servitù (...)", ha ulteriormente precisato che “(...) in presenza dei presupposti cui la legge subordina l'obbligo di costituire una servitù di elettrodotto, se quest'ultima si è costituita per usucapione, essa non cessa di dover essere assoggettata alla disciplina della corrispondente servitù coattiva, nel caso di specie al Testo Unico n. 1775 del 1933, articolo 122 (...)" (cfr. Cass. Civ.,
Sez. II, Ordinanza del 26.04.2023, n. 10929).
In altri termini, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza del 26.04.2023, n. 10929; in tal senso, altresì, Cass. n. 29617/2022, Cass. Sez.
Unite, n. 1822/1971), ciò che rileva, ai fini dell'applicabilità o meno della normativa speciale relativa alle servitù coattive di elettrodotto - ed, in particolare della disposizione normativa di cui all'art. 122, comma quarto, del R.D. n. 1755/1933 - non è il titolo di costituzione della servitù (per contratto, per usucapione, per destinazione del padre di famiglia, ecc.....), ma la sussistenza o meno dei presupposti a cui la legge subordina l'obbligo di costituzione di una servitù coattiva di elettrodotto, ex art. 1056 c.c..
Pertanto, come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza del
26.04.2023, n. 10929), dovendo prendere le distanze da una prospettiva meramente formale e/o strutturale e dovendosi, dunque, adottare un'ottica di natura funzionale, a prescindere dallo specifico titolo di costituzione della servitù, si ha una servitù coattiva di elettrodotto, ex art. 1056
c.c., in tutti i casi in cui la proprietà di un privato sia chiamata a soddisfare una “(...) pubblica utilità (...)", ovvero nel caso in cui il peso imposto dalla servitù in questione abbia la funzione di soddisfare delle pubbliche necessità.
Di conseguenza, qualora sussista il suddetto presupposto della “(...) pubblica utilità (...)", ai sensi dell'art. 1056 c.c., deve trovare applicazione la normativa speciale di cui all'art. 122 del R.D.
n. 1755/1933 ed, in particolare, il comma quarto della norma in questione, in base al quale, nel caso di spostamento della linea elettrica, le spese relative allo spostamento della linea sono poste a carico dell'esercente e non del proprietario del fondo servente -, in deroga all'art. 1068 c.c..
-
Ciò precisato, nel caso di specie, sembra, prima facie, doversi ritenere applicabile la normativa speciale di cui all'art. 122 del R.D. n. 1755/1933, atteso che quella in esame appare qualificabile come una servitù coattiva di elettrodotto.
Ed infatti, nella fattispecie in esame, sembra, prima facie, sussistere il presupposto a cui la legge subordina l'obbligo di costituzione di una servitù coattiva di elettrodotto, ex art. 1056 c.c., in quanto il peso posto a carico del fondo servente - ovvero dell'immobile di proprietà della ricorrente - sembra, effettivamente, avere la funzione di soddisfare una pubblica utilità.
In particolare, la suddetta funzione di pubblica utilità sembra, prima facie, emergere, alla luce di quanto riportato nella relazione tecnica di parte allegata al ricorso (cfr. all.to n. 15 al ricorso introduttivo), la quale non è stata oggetto di alcuna espressa, specifica e puntuale contestazione da parte della resistente.
Invero, Controparte_1 sia nella propria comparsa di costituzione e risposta che all'udienza del 20.03.2025, non ha minimamente, espressamente e puntualmente contestato le circostanze di fatto riportate a pag. 4 della c.t.p. medesima.
Nello specifico, non risulta espressamente e puntualmente contestato, da parte della resistente, quanto riportato a pag. 4 della c.t.p. in questione, circa il fatto che “(...) il manufatto della nuova cabina è già stato realizzato e collocato in Piazza Fanfani nel luogo indicato dall'amministrazione comunale, e su richiesta dei tecnici E-Distribuzione è stata costruita di dimensioni fuori standard
(ben più grande di quella esistente per poter contenere un numero di trasformatori superiore alla cabina esistente) (...)".
Inoltre, non risulta minimamente contestato neppure che “(...) l'infrastruttura pubblica richiesta da Controparte 1 prevede la realizzazione di due cabine prefabbricate monoblocco per una dimensione totale di mq. 37.5 con vasca di fondazione, fuori standard (...)"; né appare puntualmente contestato che le apparecchiature elettriche in questione sono destinate a “(...) soddisfare 756 famiglie tipo, a contemporaneità 1 (la famiglia tipo ha potenza impegnata di 3kW e consumi medi di energia elettrica di 2.700kWh/anno - cfr. Scheda Tecnica ARERA 28/06/2023), per cui ipotizzando una contemporaneità d'utilizzo pari a 0,7 si può supporre di soddisfare circa
1.080 famiglie tipo (...)" (cfr. pag. 4 del doc. 15 all.to al ricorso introduttivo).
Infine, non è stata oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione, da parte della resistente, neppure la circostanza che “(...) le due cabine sono collegate con il locale tecnico LT1 tramite polifora costituita da 20 cavidotti, il collegamento tra il locale tecnico LT1 ed il locale tecnico LT2
è realizzato con 16 cavidotti, il collegamento tra il locale tecnico LT2 ed il locale tecnico LT3 è realizzato con 12 cavidotti, il collegamento tra il locale tecnico LT3 e la cameretta C1 è realizzato con 12 cavidotti;
altre polifore di bassa tensione, 40160 e 2 0160, collegheranno rispettivamente gli armadietti stradali esistenti con morsettiera BT al locale tecnico LT1 ed alla cameretta interrata
C1. Dalla cameretta C1 verranno derivati anche 4 cavidotti Ø160 per il collegamento dei due vani scala del costruendo palazzo di proprietà della società Parte 1 (...)" e che, inoltre, "(...) le nuove canalizzazioni interrate, contenenti circuiti di media e bassa tensione, permetteranno il ricollegamento degli impianti esistenti, a servizio di una porzione di città, con le nuove cabine di trasformazione (...)" (cfr. pag. 4 del doc. 15 all.to al ricorso introduttivo).
A tal proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(...) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (...)".
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora
"(...) la parte (...) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare "espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (...), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (...)" (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021).
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze di cui sopra, in quanto non espressamente e puntualmente contestate da parte della resistente, sembrano, allo stato, doversi considerare pacifiche tra le parti (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Dunque, in base a quanto sopra appena riportato, sembra, prima facie, emergere che, nel caso di specie, sussista il presupposto della “(...) pubblica utilità (...)"; pertanto, nel caso in esame, sembra che debba trovare applicazione, ex art. 1056 c.c., la normativa speciale vigente in materia di servitù coattiva di elettrodotto ed, in particolare, l'art. 122 del R.D. n. 1755/1933.
Chiarito, dunque, che, nel caso in esame, appare, allo stato, applicabile la normativa speciale di cui al R.D. n. 1755/1933, è bene, ora, evidenziare che l'art. 122 del R.D. n. 1755/1933, dopo aver stabilito che "(...) l'imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente. Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso. Il proprietario non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo. Del pari l'utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù (...)"; al comma quarto, prevede espressamente che “(...) tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo (...)".
In altre parole, ai sensi dell'art. 122, comma quarto, del R.D. n. 1755/1933, in materia di servitù coattiva di elettrodotto, il proprietario del fondo servente (ossia il privato) può apportare liberamente, sul proprio fondo, tutte le innovazioni e/o le costruzioni e/o gli impianti necessari, senza la necessità del preventivo consenso dell'esercente dell'elettrodotto.
Inoltre, in base alla predetta norma, qualora il proprietario del fondo servente esegua le suddette innovazioni e/o costruzioni e/o impianti, l'obbligo di provvedere allo spostamento delle condutture e/o delle attrezzature elettriche - in deroga a quanto previsto dall'art. 1068 c.c. - grava sull'esercente dell'elettrodotto, il quale sarà, dunque, tenuto a sostenere i relativi costi di detto spostamento, senza che possa essere richiesto alcun indennizzo e/o rimborso nei confronti del privato.
Pertanto, alla luce di quanto stabilito dall'art. 122, comma quarto, del R.D. n. 1755/1933, va da sé che, nel caso in esame, sembra, prima facie, doversi ritenere che l'obbligo di provvedere allo spostamento delle strutture elettriche di cui al ricorso e delle apparecchiature elettriche ivi presenti, gravi sulla parte resistente nella sua qualità di esercente dell'elettrodotto -, la quale, dunque, sembra, allo stato, essere tenuta anche a sostenerne i relativi costi - senza che possa essere richiesto alcun indennizzo e/o rimborso nei confronti della ricorrente -.
Di conseguenza, relativamente alla parte del ricorso in cui Parte 1 chiede di ordinare, ai sensi dell'art. 122, comma quarto, del R.D. n. 1755/1933, ad E – Distribuzione S.p.a. di dare immediatamente corso, a sue esclusive spese, ai lavori di trasferimento delle apparecchiature contenute nella cabina di cui al ricorso - attualmente in fase di demolizione -, nelle due nuove strutture già realizzate dalla ricorrente, la domanda appare, prima facie, fondata.
Ciò posto, occorre, ora, evidenziare che, nel caso in esame, sembra, prima facie, sussistere anche il requisito del c.d. periculum in mora, in considerazione del verosimile danno grave ed irreparabile che, nelle more del giudizio di merito, potrebbe subire la parte ricorrente.
A tal proposito, è bene precisare che, in tema di tutela cautelare d'urgenza, ex art. 700 c.p.c., relativamente al requisito del c.d. periculum in mora, sono presenti due diversi orientamenti nella giurisprudenza di merito.
In particolare, secondo un primo orientamento giurisprudenziale di merito, il “(...) pregiudizio imminente e irreparabile (...)", di cui all'art. 700 c.p.c., può essere ravvisato soltanto in relazione a diritti assoluti, ovvero a diritti della persona o, comunque, a posizioni giuridiche soggettive aventi carattere assoluto e dotate di rilievo e protezione a livello costituzionale o primario.
Invero, secondo detto orientamento, “(… ) l'irreparabilità del pregiudizio - sottesa alla concessione della cautela ex art. 700 c.p.c. - può concretamente configurarsi laddove sia in discussione la lesione di posizioni aventi carattere assoluto e dotate di rilievo e protezione a livello primario o costituzionale, principalmente attinenti alla sfera personale, la cui tutela richieda l'immediatezza dell'intervento e per i quali la restituito in integrum risulta complessa o inattuabile e pressante è, invece, l'esigenza di soluzioni di tutela preventiva ed a contenuto inibitorio;
il pregiudizio irreparabile, invece, non sussiste laddove siano in discussione aspetti di carattere prettamente economico, rispetto ai quali la necessità dell'intervento immediato non può ravvisarsi con esclusivo riferimento a tali profili, dovendo ulteriormente allegare e dimostrare l'entità del pregiudizio e le ragioni che ne fanno paventare l'effettività irreparabilità (...)" (cfr., in tal senso,
Trib. Modena, Sez I, 09.07.2003; Trib. Nola, Sez. II, 09.10.2008).
Invece, secondo un diverso e più recente orientamento della giurisprudenza di merito, in tema di tutela cautelare atipica, ex art. 700 c.p.c., in presenza di determinati elementi, il requisito del c.d. periculum in mora può sussistere anche nel caso in cui ad essere minacciato sia un diritto a contenuto e a funzione esclusivamente patrimoniale.
Ed infatti, secondo detto orientamento, la tutela atipica può essere invocata, non solo in relazione a diritti a contenuto patrimoniale ed a funzione non meramente patrimoniale - in quanto volti a garantire al titolare il soddisfacimento dei bisogni primari di rilevanza costituzionale -, ma anche "(...) per diritti a contenuto e funzione esclusivamente patrimoniale e, quindi, per diritti di credito e per rapporti meramente obbligatori (...)" (cfr., tra le altre, Tribunale di Novara,
Ordinanza del 24.08.2014).
In particolare, secondo l'orientamento giurisprudenziale di merito citato, nell'ipotesi di diritti a contenuto e funzione esclusivamente patrimoniale – ovvero di diritti di credito e/o rapporti meramente obbligatori -, “(...) al fine di non snaturare i caratteri propri del rimedio cautelare d'urgenza, il requisito del periculum in mora va apprezzato con particolare rigore, avendo riguardo alla qualità ed alla posizione del titolare del diritto minacciato ed alla natura e portata dei beni e degli interessi strumentalmente connessi con quello azionato con ricorso d'urgenza (...)"
(cfr. Trib. Modena, Sez I, 09.07.2003; Trib. Nola, Sez. II, 09.10.2008; Trib. Udine, 07.04.2015;
Tribunale di Novara, Ordinanza del 24.08.2014).
Nello specifico, “(...) allorquando il pregiudizio paventato con il ricorso ex art. 700 cpc concerna i diritti di credito, si ritiene possa sussistere la irreparabilità solo se vi sia un notevole scarto tra il beneficio fruibile mediante l'immediato soddisfacimento ed i risultati conseguibili attraverso i rimedi ordinari, in ragione della peculiare situazione, anche economica, della parte, dell'entità del credito o dell'attività svolta dall'istante (...)" (cfr. Trib. Modena, Sez I, 09.07.2003;
Trib. Nola, Sez. II, 09.10.2008; Trib. Udine, 07.04.2015; Tribunale di Novara, Ordinanza del
24.08.2014).
Ciò precisato, passando ad affrontare lo specifico caso in esame, deve evidenziarsi che, nella fattispecie de qua, sembra, prima facie, sussistere un “(…) pregiudizio imminente e irreparabile
(...)", in relazione a diritti assoluti - ovvero a diritti della persona o, comunque, a posizioni giuridiche soggettive aventi carattere assoluto e dotate di rilievo e protezione a livello costituzionale o primario, alla luce, sia di quanto riferito da Parte 1 a pag. 12 del ricorso introduttivo, sia di quanto riportato alle pagg. 12 e 13 della relazione tecnica di parte allegata al ricorso (cfr. all.to n.
15 all'atto introduttivo).
Ed, infatti, deve, primariamente rilevarsi che non risulta espressamente e puntualmente contestato, da parte della resistente, quanto riportato a pag. 12 del ricorso introduttivo, ossia che
"(...) tra le motivazioni che impongono di procedere in via d'urgenza vi è anche quella della sicurezza nel compimento delle operazioni di demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente
(...)".
Non risulta, poi, minimamente contestata, da parte di Controparte_1 - tanto nella propria comparsa di costituzione e risposta che all'udienza del 20.03.2025 -, la circostanza che
"(...) nei cantieri non si possa procedere alle lavorazioni laddove esistano fonti elettriche attive e questo lo ricorda anche E- Distribuzione nell'inviato preventivo, laddove ricorda la previsione dell'art. 83 del D.Lgs n. 81/2008 secondo il quale "Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX” (...)".
Infine, la società resistente non ha espressamente e puntualmente contestato neppure quanto riferito a pag. 12 del ricorso, circa il fatto che “(...) di questo ne sono consapevoli anche i progettisti che, proprio nella propria relazione (Doc. 15) ricordano che, prima di procedere alle operazioni di scavo, di realizzazione delle strutture palificate poste a protezione dei fabbricati esistenti, delle strade e delle aree pubbliche circostanti, dovrà necessariamente provvedersi allo scollegamento e demolizione della cabina esistente poiché “[..[ c'è un reale e concreto pericolo d'intercettazione dei numerosi cavi elettrici di alta tensione che da Via Petrarca (in più punti) e dall'ingresso di Via Cadorna giungono e ripartono dalla cabina di trasformazione" (Cfr. Doc. cit)
(...)".
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze di cui sopra, in quanto non espressamente e puntualmente contestate da parte della resistente, allo stato, sembrano doversi considerare pacifiche tra le parti (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Peraltro, è bene evidenziare che la parte resistente, non solo non ha espressamente e puntualmente contestato le circostanze sopra riportate, ma non ha sollevato alcuna espressa e puntuale contestazione neppure relativamente alla relazione tecnica di parte allegata al ricorso (cfr. all.to n. 15 al ricorso introduttivo).
Ed infatti, E-Distribuzione S.r.l. - sia nella comparsa di costituzione e risposta che all'udienza del 20.03.2025 -, non ha sollevato alcuna specifica e puntuale contestazione in ordine a quanto riportato alle pagg. 12 e 13 della predetta relazione tecnica di parte, con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c..
In particolare, non risulta espressamente e puntualmente contestato, da parte della resistente, quanto riferito a pag. 12 della c.t.p. in parola, ossia che “(...) uno degli aspetti più critici durante le attività di demolizione è la gestione dei cavi elettrici in tensione. La presenza di tali impianti rappresenta una fonte di rischio estremamente elevata per la sicurezza dei lavoratori e per la stabilità dell'intero cantiere (...)".
Inoltre, la parte resistente non ha sollevato alcuna espressa e puntuale contestazione neppure circa il fatto che “(...) lavorare in presenza di cavi in tensione senza un'adeguata gestione del rischio costituisce una condizione inaccettabile e contraria ai principi fondamentali della sicurezza sul lavoro (…)” e che “(...) la presenza di cavi elettrici in tensione durante le operazioni di demolizione è una variabile che aumenta significativamente la complessità e la pericolosità del cantiere. Solo attraverso un'accurata pianificazione, un'attenta valutazione dei rischi e l'applicazione di rigide procedure di sicurezza è possibile garantire la totale incolumità dei lavoratori e la regolare prosecuzione delle attività (...)" (cfr. pag. 12 del doc. 15 all.to al ricorso introduttivo).
Non risulta, poi, minimamente contestato che “(...) la demolizione della cabina si configura come un intervento imprescindibile e prioritario per garantire la completa eliminazione di ogni rischio legato alla sicurezza dei lavoratori durante le delicate e complesse fasi operative del cantiere (...)" (cfr. pag. 12 del doc. 15 all.to al ricorso introduttivo); né risulta espressamente e puntualmente contestato che “(...) le strutture preesistenti, come la cabina, rappresentano un ostacolo fisico e un elemento di potenziale pericolo intrinseco. Non solo limitano la libertà di movimento e ostacolano l'organizzazione dello spazio operativo, ma introducono anche rischi ulteriori derivanti dalla presenza di impianti e infrastrutture non sicure. In particolare, i cavi elettrici in tensione che alimentano la cabina costituiscono una minaccia significativa per la sicurezza dei lavoratori, aumentando il rischio di folgorazioni, incendi o cortocircuiti durante le attività in cantiere (...)" (cfr. pag. 12 del doc. 15 all.to al ricorso introduttivo).
Infine, non è stato oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione, da parte di E- distribuzione, neppure quanto riferito a pag. 13 della relazione di parte in questione, ovvero che
"(...) intervenire con la rimozione completa non è soltanto una questione di efficienza tecnica, ma una scelta che pone al centro la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori. Operare in un'area completamente sgombra da impedimenti è l'unico modo per assicurare un ambiente di lavoro privo di pericoli, in cui ogni operazione possa essere condotta nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (...)".
Pertanto, nel caso in esame, anche alla luce del contenuto della relazione tecnica di parte allegata al ricorso (cfr. all.to n. 15 al ricorso introduttivo) - la quale, si ribadisce, non è stata oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte della resistente - sembra, prima facie, sussistere il requisito del c.d. periculum in mora, atteso che, dalla c.t.p. in parola, sembra emergere la presenza di una situazione di elevato rischio per la salute e la sicurezza delle persone (cfr. in particolare, pag.
12 e 13 della relazione tecnica di parte).
Inoltre, ad abundantiam, deve rilevarsi che, nel caso in esame, il requisito del “(...) pregiudizio imminente ed irreparabile (...)” sembra, prima facie, sussistere anche in relazione a diritti a contenuto ed a funzione patrimoniale, tenuto conto, in particolare, della “(...) entità del credito
(...)" per cui è causa.
Ed infatti, nella fattispecie de qua, appare, effettivamente, ravvisabile un notevole scarto tra il beneficio fruibile mediante l'immediato soddisfacimento ed i risultati conseguibili attraverso i rimedi ordinari, in considerazione "(...) dell'entità del credito (...)". All'uopo, occorre, in particolare, evidenziare che Parte 1 dopo aver riferito che la stessa, in relazione ai lavori di spostamento delle strutture elettriche in oggetto, “(...) ad oggi (...) ha sostenuto oneri per € 284.536,85 (… )”, ha, poi, specificato che “(...) dovranno aggiungersi ulteriori esborsi necessari per la realizzazione dei tre locali tecnici preventivate in € 180.000,00
(...)" (cfr. pag. 10 del ricorso introduttivo); ed ha, altresì, aggiunto che “(...) con successiva nota dell'11.10.2024 (Doc. 8) inviava alla ricorrente il preventivo di spesa, aventeControparte_1 validità per sei mesi, afferente lo spostamento della cabina di media tensione, quantificando in €
308.472,10 le somme che la richiedente avrebbe dovuto corrispondere prima dell'esecuzione delle opere (...)" (cfr. pag. 3 del ricorso introduttivo).
Dal momento che le predette circostanze non sono state espressamente e puntualmente contestate dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., allo stato, sembra doversi ritenere pacifiche tra le parti (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003)
quanto segue:
- che la ricorrente, in relazione alle operazioni di spostamento della cabina elettrica in questione, ha già dovuto anticipare delle somme per un importo complessivo di euro 284.536,85;
- che le ulteriori spese necessarie per il completamento delle nuove strutture sono state preventivate in euro 180.000,00;
- che, infine, le spese necessarie per lo spostamento delle apparecchiature elettriche e per il completamento dei lavori di spostamento della cabina sono state quantificate dalla resistente nella ulteriore somma di euro 308.594,10.
Pertanto, in base a quanto riferito, nel caso in esame, il requisito del c.d. periculum in mora sembra, prima facie, sussistere anche sotto il profilo patrimoniale.
In definiva, alla luce di quanto riportato, non resta che ordinare ad E – Distribuzione S.p.a., ex art. 122, comma quarto, del R.D. n. 1755/1933, di dare immediatamente corso, a sue esclusive spese, ai lavori di trasferimento delle apparecchiature contenute nella cabina esistente nell""Ex palazzo Enel" di Via Petrarca (AR), attualmente in fase di demolizione, nelle due nuove strutture già realizzate dalla ricorrente.
Per quanto concerne, invece, la ulteriore richiesta di parte ricorrente di “(...) Condannare E-
Distribuzione Spa alla refusione in favore della società ricorrente delle spese da questa sino ad ora sostenute per la costruzione delle due nuove cabine di trasformazione e delle linee di adduzione ed infrastrutture a queste connesse, ad oggi quantificate in € 284.536,85, con condanna della medesima a corrispondere anche quelle successive occorrende per la ultimazione dei lavori, presuntivamente indicate in € 180.000,00 (...)", deve evidenziarsi che, detta richiesta, appare inammissibile nella presente sede cautelare, in quanto la stessa attiene al merito della controversia e, dunque, potrà essere oggetto soltanto dell'eventuale giudizio di merito.
Passando, infine, ad affrontare la richiesta avanzata dalla ricorrente, ex art. 614 bis c.p.c., innanzitutto, si osserva che – diversamente da quanto sostenuto dalla resistente – la predetta richiesta appare ammissibile nel presente procedimento cautelare.
All'uopo, è bene, infatti, evidenziare che, come correttamente precisato dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Sant'Angelo dei Lombardi, Sentenza del 14.06.2011, n. 1292), l'ampiezza della dizione normativa “(...) con il provvedimento di condanna (...)", di cui all'art. 614 bis, comma primo, c.p.c., non consente di escludere dal proprio ambito applicativo i provvedimenti a natura cautelare anticipatoria, tanto più ove gli stessi come nel caso in esame - abbiano ad oggetto un ordine di prestazione (cfr. in tal senso, altresì, Trib. Varese, 16 febbraio 2011).
Dunque, chiarita l'ammissibilità, in questa sede, della richiesta di emissione del provvedimento di coercizione indiretta, ex art. 614 bis c.p.c., deve rilevarsi che la predetta richiesta appare meritevole di accoglimento, atteso che, nel caso in esame, sembrano sussistere i presupposti di cui all'art. 614 bis c.p.c..
Ed infatti, nel caso di specie, la condanna accessoria costituisce un indubbio stimolo per la resistente al sollecito adempimento del comando giurisdizionale, scongiurando, altresì, il rischio di un successivo contenzioso (cfr., in tal senso, Trib. Sant'Angelo dei Lombardi, Sentenza del
14.06.2011, n. 1292; Trib. Cagliari, 19 ottobre 2009).
Per quanto concerne, poi, il quantum della somma dovuta, si osserva che l'art. 614 bis c.p.c., al comma terzo, fornisce i parametri di riferimento per la quantificazione della somma in oggetto.
In particolare, la norma in questione stabilisce che “(...) il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile (...)".
Ebbene, nella fattispecie in esame, alla luce dei suddetti criteri, questo Giudice, in considerazione del valore della controversia, ritiene di quantificare la somma dovuta, ex art. 614 bis c.p.c., in euro 500,00 per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori per cui è causa, tenuto conto, peraltro del fatto che l'entità dell'importo richiesto dalla parte ricorrente – pari ad euro 6.500,00 per ciascun giorno di ritardo – non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte della resistente.
Di conseguenza, alla luce di quanto riferito, non resta che fissare, a carico della resistente, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 500,00 per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori di trasferimento delle apparecchiature contenute nella cabina di cui al ricorso - attualmente in fase di demolizione - nelle due nuove strutture già realizzate dalla ricorrente.
Inoltre, poiché ai sensi dell'art. 614 bis, comma primo, c.p.c. il giudice, con il provvedimento di condanna, oltre che fissare la somma di denaro dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento deve anche determinare “(...) la decorrenza (...)”, nel caso in esame, appare congruo fare decorrere la condanna al pagamento della somma di cui sopra dal trentesimo giorno a partire dalla data di notificazione del presente provvedimento.
Quanto alle spese del presente procedimento, seguono la soccombenza e si liquidano - tenuto conto delle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014 e succ. mod.-, come segue: euro 2.251,00 per la fase di studio;
euro 1.202,00 per la fase introduttiva ed euro 1.771,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
visto l'art. 700 c.p.c.,
- ordina, ai sensi dell'art. 122, comma quarto, del R.D. n. 1755/1933, ad E – DISTRIBUZIONE
S.P.A. di dare immediatamente corso, a sue esclusive spese, ai lavori di trasferimento delle apparecchiature contenute nella cabina di cui al ricorso - attualmente in fase di demolizione - nelle due nuove strutture già realizzate dalla ricorrente;
- dichiara inammissibile, nella presente sede cautelare, la richiesta della parte ricorrente di condanna della E- Distribuzione Spa alla refusione in favore della società ricorrente delle spese da questa asseritamente sostenute e da sostenere per la costruzione delle due nuove cabine di trasformazione e delle linee di adduzione ed infrastrutture a queste connesse;
- condanna, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la resistente, il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 500,00 per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori di trasferimento delle apparecchiature contenute nella cabina di cui al ricorso – attualmente in fase di demolizione - nelle due nuove strutture già realizzate dalla ricorrente, a decorrere dal trentesimo giorno a partire dalla data di notificazione del presente provvedimento;
- condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese del procedimento, che liquidano in euro 870,00 per spese ed euro 5.224,00 per competenze professionali, oltre il 15% per spese generali, iva e cap come per legge.
Si comunichi.
Arezzo, 25.03.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella