Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 03/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5631/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5631/2024 , promossa da
1) Parte_1
Nato a Napoli il 22.03.1989
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] lettera 2 con l'Avv. Francesca Neri
e
2) Parte_2
Nata a Quezon City (FILIPPINE) il 20.12.1985
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] Lettera 2
con l'Avv. Francesca Neri
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in regime di separazione dei beni in Comune di Merano il 06.10.2014
(anno 2014 atto n. 115 parte I anno 2014 )
Con il figlio minore nato a [...] il [...] Persona_1
1
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20.11.2024 richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
privilegiata presso la madre. Alla SI.ra sarà assegnata la casa coniugale, di Pt_2 esclusiva proprietà del SInor con tutto quanto l'arreda e relative pertinenze. A Parte_1
proposito della casa coniugale, le parti stabiliscono che la stessa resterà assegnata (con usufrutto decennale) alla SI.ra . Ella la abiterà per un periodo non inferiore ai 10 Pt_2
anni, indipendentemente dalla situazione economica e/o da eventuali cambi di residenza del figlio. Allo spirare del decimo anno (a partire dalla sentenza che definirà il presente giudizio), il SI. si impegna a corrispondere al figlio il 35% della Parte_1 Per_1 somma risultante dall'eventuale vendita (o dalla locazione) della casa coniugale, al netto delle spese relative all'estinzione del mutuo in essere. Si precisa che – in mancanza – sarà onere del SInor trasferire il 35% della proprietà dell'immobile in capo al figlio;
Parte_1
3. Diritti di visita paterni: a week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera. Quanto all'esercizio del diritto di visita infrasettimanale le parti si accorderanno anticipatamente, di volta in volta, in base agli impegni scolastici ed extrascolastici di ed alle Per_1
eSIenze di servizio del padre. Qualora uno dei due coniugi sia impossibilitato al normale rispetto della turnazione di cui sopra per ragioni lavorative, questi si impegnerà a recuperare il primo week end utile successivo. Tale casistica non si applica in caso di trasferte lavorative superiori ad un mese calendariale. In caso di trasferte lavorative in
Italia il SInor si impegna, se libero nei weekend, a mantenere la turnazione o Parte_1
spostarla in base alle eSIenze;
4. Durante il periodo estivo trascorrerà con il padre due settimane, anche non Per_1
consecutive, nel periodo da comunicare entro il 30.05. di ogni anno;
5. Durante il periodo natalizio trascorrerà, ad anni alterni, il periodo decorrente dal Per_1
23 dicembre al 31 dicembre con un genitore ed il periodo decorrente dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, avendo cura le parti di alternare i giorni di festa (24, 25, 26, 31 dicembre e 1 e 6 gennaio), anche in relazione alle eSIenze di servizio del padre;
6. Festività pasquali ad anni alterni;
7. L'obbligo del mantenimento da parte del SInor nei confronti del figlio verrà Parte_1
assolto attraverso il pagamento integrale della rata del mutuo acceso per l'acquisto della
2 casa coniugale, assegnata (con usufrutto decennale) alla SInora . L'assegno unico Pt_2
verrà percepito in via esclusiva dalla SInora;
Pt_2
8. Le parti sosterranno le spese straordinarie per nella misura del 50% secondo il Per_1
Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
9. Le parti economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
10. Le parti, al fine di definire i reciproci rapporti finanziari, stabiliscono che, successivamente al deposito del presente ricorso, la somma di euro 8.100,00, presente nel conto corrente
IBAN [...] decurtate le spese previste Controparte_1 per la chiusura del medesimo, sarà suddivisa con le seguenti modalità: € 2500,00 saranno attribuiti al SI. la parte restante sarà attribuita alla SI.ra . All'esito di detta Parte_1 Pt_2
operazione le parti procederanno a richiedere la chiusura del conto;
11. La SInora si obbliga a non intraprendere convivenze presso l'immobile coniugale e Pt_2
a rilasciare lo stesso (anche prima dei 10 anni concordati) nel caso in cui contragga altro matrimonio;
12. La SInora acconsente a che il SInor ricoveri gli attrezzi da lavoro e Pt_2 Parte_1
sportivi nel locale adibito a garage della casa coniugale. L'ingresso nel locale garage dovrà essere ogni volta concordato preventivamente con la SI.ra , che ne deterrà le chiavi;
Pt_2
13. La SInora si obbliga, a far data dal deposito del presente ricorso, a volturare le Pt_2
utenze domestiche ad ella intestate;
14. La SInora si impegna a stipulare una polizza assicurativa per il rischio locativo;
Pt_2
15. Durante i periodi in cui il SInor si troverà all'estero in operazioni militari della Parte_1
durata pari o superiore a 6 mesi, questi verserà alla SInora , in favore del figlio Pt_2
la somma mensile di euro 300,00. In caso di operazioni militari superiori ad 1 Per_1
mese ed inferiori a 6 mesi calendariali il SInor contribuirà al mantenimento del Parte_1
figlio per un importo mensile di euro 100,00. Tali obblighi avranno naturale decadenza al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio;
16. I coniugi chiedono concordemente l'emissione della sentenza di separazione;
17. I coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della emananda sentenza;
3 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di US IO , Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 06.10.2024 in Comune di Merano, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Merano (anno 2014, atto n. 115 , parte I ) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in US IO nella Camera di ConSIlio del ___29.1.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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