Articolo 41 della Legge 12 agosto 1957, n. 752
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14 settembre 1957
Art. 41. Pignoramento e sequestro di titoli

E' fatto salvo l'esperimento di pignoramenti o sequestri sui titoli di rendita, sia al portatore che nominativi o misti ovunque essi si trovino.
Gli atti di pignoramento o di sequestro di titoli esistenti presso gli uffici provinciali del Tesoro o presso le Sezioni di tesoreria provinciale devono essere, in ogni caso notificati oltre che al direttore generale del Debito pubblico, anche all'Ufficio o Tesoriera presso cui i titoli si trovano.
Entrata in vigore il 14 settembre 1957