Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott. Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 03/12/2024 al n. 2606/2024
R.G.,
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BISIGNANO STEFANO, elettivamente domiciliata in VIA FRANCESCO
PETRARCA 2 25011 CALCINATO, presso il difensore avv. BISIGNANO
STEFANO
ricorrente
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. GIOVANNNI Controparte_1
MONTRESOR, elettivamente domiciliato in SOMMACAMPAGNA (VR) –
VIA GIACOBAZZI N. 7, presso il difensore avv. GIOVANNNI MONTRESOR
resistente avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss,
25/03/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “Affidamento condiviso del Parte_1 Controparte_1
figlio con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare fino a quando non si libererà l'immobile che è attualmente locato sito in Castel
Goffredo Piazzale Vittoria 24 con scadenza del contratto nel novembre 2026
allorquando la madre ed il figlio minore vi si trasferiranno dall'attuale abitazione.
Quando il figlio resta con il padre, fino a quando il padre non avrà trovato una migliore sistemazione, il figlio resterà con il padre nell'abitazione dei nonni paterni.
Weekends alternati dalla cena del venerdì sino alla domenica sera allorquando verrà riportato dalla madre già cenato.
Nella settimana nella quale il padre ha il week end, il mercoledì pomeriggio,
dall'uscita da scuola e sino alle 21:00;
Nella settimana nella quale il padre non ha il week end, il mercoledì dalla fine della scuola fino al giovedì allorquando lo riporterà a scuola e lo andrà a riprendere la madre al termine della scuola;
Vacanze di Natale e di Pasqua ad anni alterni, di modo che chi tra i genitori ha trascorso la Pasqua con il figlio non abbia a trascorrervi anche il Natale (a partire dal prossimo Natale 2025, da trascorrersi con la madre e Pasqua 2025
con il padre);
pagina 2 di 4 un periodo di ferie di 15 gg. anche non consecutivi per le vacanze estive;
il giorno del compleanno del figlio ad anni alterni, a partire dal Per_1
compleanno 2025 che sarà trascorso con la madre;
Il padre verserà alla madre entro il giorno 15 di ogni mese un assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 400 rivalutabili agli indici ISTAT
annualmente con decorrenza dalla data di deposito del ricorso. Per quanto riguarda le utenze dell'abitazione dove attualmente vivrà la signora con il figlio, sarà a carico della signora solo l'utenza del gas a partire dai consumi Pt_1
del mese di aprile 2025. Il sig. consegnerà periodicamente la bolletta CP_1
del gas che gli verrà rimborsata dalla signora Le altre utenze resteranno Pt_1
in capo al Allorquando la sig.ra si trasferirà presso CP_1 Pt_1
l'appartamento di Castel Goffredo Piazzale Vittoria tutte le utenze di quell'appartamento saranno a suo carico. Spese straordinarie al 50% come da
Protocollo del 2024 del Tribunale di Mantova. La signora dà atto che ha Pt_1
utilizzato la tessera buoni pasto del fino al mese di febbraio e si CP_1
impegna a restituirla defalcando l'importo utilizzato dagli arretrati dell'assegno di mantenimento per il figlio. Spese compensate”
- per PM: “Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso inizialmente contenzioso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno infine formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, pagina 3 di 4 il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 27/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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