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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 9449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9449 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A C.F._1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 29.9.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento ex art. 445 bis comma 6° cpc n.43838/2024
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Valdinievole n.1 11, presso e Parte_1 nello studio legale dell'Avvocato Ester Ferrari Morandi che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, ia Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana Roma dell' medesimo, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Paola Tortato in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in Fiumicino Persona_1 del 22/03/2024, rep. n.37875 e Racc. n.7313 CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 28.11.2024 e successivamente iscritto a ruolo la parte ricorrente in epigrafe nominata deduceva: di avere presentato ricorso per ATP per l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 L. n.222/1984 ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità dalla data della domanda amministrativa del 23.5.2022; che il ctu nominato concludeva per l'insussistenza del requisito sanitario ai fini della prestazione invocata;
di avere depositato atto di dissenso nei termini di legge;
che sussistono tutti i requisiti di legge di cui all'art. 1 L. 222/1984 per i motivi descritti in ricorso. Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere: “ ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza, in capo al ricorrente, del requisito medico-legale a fini dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/84, con decorrenza dalla data della domanda del 23.05.2022 o in subordine dalla data che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo di volere:” rigettare l'avverso ricorso in quanto CP_1 inammissibile e, in ogni caso, nel merito, infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, per tutto quanto esposto nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Disposta ed eseguita ctu medico-legale all'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 445 comma 6 cpc “Nel caso di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione deve essere concepito come una sorta di appello, imponendo la legge, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto in quella sede dall'art. 434 cpc); non è sufficiente, quindi, semplicemente enunciare le patologie da cui è affetta la parte ricorrente, ma occorre specificare le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico non sia corretta;
in difetto il giudizio terminerà con un giudizio di inammissibilità. Nella fattispecie il ricorso specifica in maniera puntuale i motivi della contestazione avverso la ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo. Deve essere quindi respinta l'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta. Il ctu nominato con motivazione immune da vizi, all'esito di adeguati accertamenti, ha così concluso:” Le infermità sopraspecificate a diagnosi medico legale determinano nella persona di
una riduzione in modo permanente a meno di 1/3 della sua capacità di lavoro in Parte_1 occupazioni confacenti alle sue attitudini in base all'ex. Art. 1 della Legge 12.06.1984 n.222 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto ha diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 30.09.2024”. Per le considerazioni che precedono deve essere dichiarato che la parte ricorrente possiede il requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n.222/1984 ai fini dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 30.9.2024. Le spese per consulenza tecnica d'ufficio, separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a CP_ carico dell' Le spese di lite, comprese quelle della fase di a.t.p., vanno compensate in ragione della decorrenza differita della prestazione, maturata solo dopo il deposito del ricorso per a.p.t. (24.1.2024).
P.Q.M
visti gli artt. 445 bis c.p.c., 152 disp. att. c.p.c.: 1) accerta e dichiara che possiede il requisito sanitario di cui all'art. 1 L.n. Parte_1
222/1984 con decorrenza dal 30.9.2024;
2) compensa tra le parti le spese di lite, comprese quelle della fase di a.t.p.
3) pone a carico dell' le spese di ctu separatamente liquidate. CP_1
Roma, 29.9.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi