Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/05/2025, n. 3101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3101 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente relatore dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3030/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.f. ), in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di Parte_2 nuovo difensore dall'avv. Patrizia Cicero appellante contro
(C.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Massimo Bevere appellata
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16380/2020 emessa nel giudizio rubricato al n. 74349/2016 R.G., pubblicata in data 19.11.2021
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 – La vicenda che ha dato origine alla lite è stata narrata come di seguito nella sentenza impugnata:
“ conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Parte_3 Controparte_1
per veder accertare la responsabilità della stessa ed ottenere la condanna al risarcimento
[...] del danno subito a causa dell'illecito incasso di n.3 assegni non trasferibili contraddistinti dai nn. 9101057901, 8236157188 e 8235073255 del complessivo importo di euro 5.450,00.
In particolare, ha dedotto d'aver spedito i titoli suindicati, con apposta clausola di intrasferibilità, ai sigg.ri , e e che detti titoli sarebbero stati Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 incassati da soggetti ignoti. Ed infatti, i beneficiari avrebbero prima sporto denuncia e poi instaurato procedimento monitorio per ottenere D.I. e susseguenti atti di precetto, coi quali l'odierna attrice si era vista costretta a reiterare il pagamento degli importi di cui ai titoli fraudolentemente negoziati, Cont oltre spese di giudizio. Costituendosi ha evidenziato la responsabilità, ovvero la corresponsabilità, della Compagnia attrice per aver inviato gli assegni mediante posta ordinaria e non già assicurata, assumendo che lo strumento fosse inidoneo a garantire l'esatta circolazione ed
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“Il Tribunale di Roma definitivamente provvedendo sulla domanda proposta da Parte_4 nei confronti di :
[...] Controparte_1 condanna a pagare a la somma di euro 2.725,00, Controparte_1 Parte_4 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
condanna a rimborsare a le spese del presente Controparte_1 Parte_4 giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 4.835,00 oltre IVA CPA, rimborso forfetario nella misura del 15% ed esborsi (C.U., marca da bollo e spese di notifica).”
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione come segue: conveniva in Parte_3 giudizio innanzi al Tribunale di Roma per veder accertare la Controparte_1 responsabilità della stessa ed ottenere la condanna al risarcimento del danno subito a causa dell'illecito incasso di n.3 assegni non trasferibili contraddistinti dai nn. 9101057901, 8236157188 e 8235073255 del complessivo importo di euro 5.450,00. In particolare, ha dedotto d'aver spedito i titoli suindicati, con apposta clausola di intrasferibilità, ai sigg.ri , Persona_1 CP_2
e e che detti titoli sarebbero stati incassati da soggetti ignoti. Ed infatti, i
[...] Controparte_3 beneficiari avrebbero prima sporto denuncia e poi instaurato procedimento monitorio per ottenere D.I. e susseguenti atti di precetto, coi quali l'odierna attrice si era vista costretta a reiterare il pagamento degli importi di cui ai titoli fraudolentemente negoziati, oltre spese di giudizio. Cont Costituendosi ha evidenziato la responsabilità, ovvero la corresponsabilità, della Compagnia attrice per aver inviato gli assegni mediante posta ordinaria e non già assicurata, assumendo che lo strumento fosse inidoneo a garantire l'esatta circolazione ed incasso dei titoli. Ha eccepito, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale e chiesto, al fine di comprovare la propria buona fede, di versare in atti i documenti attraverso i quali erano stati censiti ed identificati i prenditori apparenti nonché la documentazione attestante la loro qualità di correntisti della e ciò ad ulteriore CP_1 riprova della particolare cautela e prudenza adoperata nella negoziazione dei titoli. Disposto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei titoli in originale e dei documenti di identità chiesti ai presentatori degli assegni e rigettata la prova per testi perché vertente su circostanze documentabili,
l G.I. formulava proposta ex art. 185 bis c.p.c., disponendo il pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 5.000,00 oltre spese legali, cui aderiva la sola parte attrice. La causa ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità della Banca trattaria per aver pagato a soggetto diverso dal prenditore un assegno non trasferibile. Orbene, ai sensi dell'art. 43, 2° comma, Legge Assegni,
“colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento”. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ricondotto la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Non si tratta, pertanto di una responsabilità oggettiva, che prescinde, cioè, dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione del prenditore, ammettendosi la Banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale. Le finalità della norma, secondo la sentenza n.12477 del 21 maggio 2018, andrebbe ravvisata nel porre il prenditore al riparo dagli effetti dello spossessamento, impedendo a chi si sia indebitamente appropriato del titolo di riscuoterlo, dopo averlo necessariamente contraffatto.
Orbene, nonostante la convenuta abbia chiesto di provare la propria diligenza nell'aver CP_1 adottato tutte le cautele necessarie alla corretta identificazione degli aventi titolo attraverso l'allegazione dei documenti di identità dei prenditori, non ha dato corso all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei titoli in originale - fatta eccezione per l'assegno n. 8235073255-06 del 16.7.2009
- e, soprattutto, dei documenti di identità dei presentatori degli assegni al momento della negoziazione ed alla documentazione attinente alla movimentazione bancaria relativa all'incasso fraudolento dei titoli. Trattandosi, quindi, di responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato, l'allegazione dell'inadempimento è sufficiente a fondare la responsabilità della
[...]
, che non ha provato di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza Controparte_1 dovuta ai sensi dell'art. 1176, co. 2° c.c. La stessa, pertanto, è tenuta a rispondere del danno, per la cui determinazione occorre tener conto del dedotto concorso di colpa per aver fatto ricorso la
Compagnia assicurativa alla posta ordinaria. Si osserva, in proposito che, con sentenza n.9769/2020 del 26.5.2020, le SS.UU hanno affermato il principio secondo cui “la spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche se munito della clausola non trasferibile, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, una condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente concorrente con il comportamento colposo tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”. Si configurerebbe, dunque, come un antecedente necessario all'evento dannoso l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda. Ciò non fa venir meno, ovviamente, il dovere di controllo della banca negoziatrice, responsabile di non aver esercitato il dovuto vaglio sull'identità del prenditore, ma ne ridimensiona l'apporto causale. Alla luce delle suesposte argomentazioni - e ritenuta l'assoluta genericità dell'eccezione di prescrizione (sia in ordine all'indicazione del dies a quo che del termine prescrizionale), nonché della richiesta degli ulteriori danni da liquidarsi in via equitativa formulata dall'attrice - deve affermarsi la responsabilità della banca convenuta, con conseguente condanna al pagamento della somma di euro di euro 2.725,00, pari al 50% dell'ammontare dei tre assegni, oltre interessi al tasso legale pro tempore vigente dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo effettivo. Trattandosi di debito di valuta non può essere riconosciuta la chiesta rivalutazione monetaria…”.
§ 3 —Con atto di appello contenente un motivo, impugnava la Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Roma chiedendone la riforma e domandava, in via principale, di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di per l'incasso Controparte_1 illegittimo degli assegni oggetto della causa e conseguentemente di condannarla a corrispondere l'ulteriore importo di € 2.725,00 a integrazione di quello già oggetto della condanna pronunciata dal giudice di primo grado, oltre interessi legali dal giorno del dovuto fino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria.; in via subordinata, di accertare in capo a Controparte_1 una responsabilità maggioritaria pari almeno al 70% e, di conseguenza, di condannarla a corrispondere l'ulteriore importo di € 1.090,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento al soddisfo ovvero il minore o maggiore importo che sarà ritenuto di giustizia.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 16.5.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.cit.
§ 4 — L'appello contiene un unico articolato motivo, con cui l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il tribunale avrebbe erroneamente interpretato l'incidenza causale dell'invio a mezzo posta ordinaria degli assegni erroneamente pagati a persona diversa dal beneficiario rispetto al danno derivante dagli errati pagamenti.
§ 4.1. - espone, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe ingiustamente riconosciuto un Parte_4 concorso di colpa da parte dell'appellante nella causazione del danno, poiché Controparte_1
non aveva fornito alcun valido elemento di prova in ordine alla diligenza nelle operazioni di
[...] incasso degli assegni. Invero, l'appellata nel corso del giudizio di primo grado non aveva adempiuto all'ordine di esibizione degli assegni in originale, dei documenti di identità richiesti ai soggetti che hanno incassato i detti titoli di credito e della documentazione concernente il conto corrente con relativa movimentazione bancaria.
Pertanto, atteso che l'appellata non aveva in alcun modo dato dimostrazione della propria diligenza, non sarebbe ipotizzabile un concorso di colpa da parte di poiché l'invio a mezzo posta Parte_4 risulterebbe irrilevante ai fini della causazione del danno, in quanto l'incasso a favore di soggetti non legittimati deriverebbe esclusivamente dall'inadempimento dei cassieri di Controparte_1
per non aver accertato l'identità dei soggetti che richiedevano l'incasso dei titoli.
[...]
La censura è infondata. L'accertamento della negligenza della banca negoziatrice nell'identificazione dei portatori degli assegni in questione è stato compiuto dal primo giudice e su di esso si è formato il giudicato.
Tale negligenza, tuttavia, non esclude la configurabilità del concorso di colpa del danneggiato che abbia spedito gli assegni per posta ordinaria. Al caso di specie, come correttamente affermato dal
Tribunale, risulta applicabile la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 9769/2020 in forza della quale “…La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore…” Nella detta sentenza, infatti, la Corte di Cassazione ha accertato che la spedizione del titolo a mezzo del servizio postale può ritenersi contrastante con le regole di prudenza comunemente accettate, quindi anche con l'obbligo di correttezza di cui all'art.1175 c.c., e conseguentemente dar luogo a concorso di colpa del creditore ex art.1227 c.c., solo allorché sia avvenuta per posta ordinaria. Infatti, il servizio di posta ordinaria presenta caratteristiche di rischiosità - per l'impossibilità per il mittente di seguire il percorso del plico dalla spedizione alla consegna al destinatario e perché il gestore del servizio può assolvere all'obbligo di consegna semplicemente immettendo il plico nella cassetta postale del destinatario, senza essere tenuto a consegnarlo a mani di questo (come nella posta assicurata) e nemmeno a mani di persone conviventi o addette alla ricezione o al portiere (come nella posta raccomandata) - che ne sconsigliano l'utilizzazione per la spedizione di un assegno, ancorché non trasferibile, in quanto aggravano in modo ingiustificato l'obbligo di accertamento dell'identità del soggetto che presenti il titolo all'incasso gravante sulla banca negoziatrice.
Questa Corte non ritiene di discostarsi dal suddetto principio di diritto, ribadito da successive pronunce di legittimità e di merito (Cass. n.26209/2024 e n.233380/2024 n.25866/2023,
n.15651/2022; n.25517/2021; Appello Torino n.413/2021; Appello Milano n.1369/2022; Tribunale
Roma n.14316/2023; Tribunale Roma n.18509/2022; Tribunale Milano n.1041/2022), ritenendo che la spedizione per posta ordinaria dell'assegno da parte della compagnia integri una condotta imprudente, stante il palese rischio del pericolo di sottrazione del titolo ove spedito con tale modalità.
Ciò è tanto più vero ove si consideri che il fenomeno in esame ha assunto, sull'intero territorio dello
Stato, una rilevante diffusione e presenta caratteri di serialità. Deve quindi confermarsi che la condotta di consistita nell'inviare a mezzo posta ordinaria Parte_4 gli assegni in questione, in concreto non è stata conforme a diligenza e prudenza, così come condivisibilmente accertato dal primo Giudice, e abbia pertanto concorso a determinare l'evento unitamente alla non corretta identificazione del presentatore da parte di Controparte_1
§ 4.2. – Gli ulteriori profili di critica hanno ad oggetto la pronuncia delle Sezioni Unite sopra indicata, da cui l'appellante chiede che la Corte si discosti per le ragioni che seguono. In primo luogo, secondo l'appellante, poiché le Sezioni Unite avrebbero riconosciuto in maniera del tutto generica la problematicità dell'invio degli assegni a mezzo posta e “lasciato di fatto alla discrezione dei singoli giudici di merito il riconoscimento nonché la quantificazione del presunto apporto causale dell'invio a mezzo posta, si sta creando un contrasto giurisprudenziale basato su addebiti e quantificazioni di responsabilità diversi che vanno a ricadere unicamente a scapito del danneggiato che ha instaurato legittimamente il giudizio”. La censura è infondata. Non è vero, quindi, che le SS.UU. abbiano lasciato indeterminato il riconoscimento del “presunto apporto causale dell'invio a mezzo posta”, perché hanno specificato, al contrario, che l'invio di un assegno, se eseguito mediante posta ordinaria, si configura come un antecedente necessario della sottrazione dell'assegno a opera di terzi e dunque del danno che ne consegue, concorrendo con il comportamento colposo - questo, sì, eventuale - della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo all'incasso. Ciò che le Sezioni Unite non hanno determinato, né avrebbero potuto farlo trattandosi di questione di fatto strettamente connessa all'accertamento del comportamento colposo della banca negoziatrice, è la percentuale del concorso di colpa del danneggiato.
Pertanto, la discrezionalità esercitata dal tribunale nel quantificare detto concorso in misura del 50%
è rimasta dentro il perimetro tracciato dal principio di diritto sopra esposto.
§ 4.2. - Osserva l'appellante che, in merito all'invio a mezzo raccomanda con ricevuta di ritorno, su tutti gli organi di stampa del 15.9.2020 è stato riportato espressamente quanto segue: " L'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a una sanzione di 5 milioni di CP_5 euro, il massimo consentito dalla legge, "per aver adottato una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del Consumo, consistente nella promozione, risultata ingannevole, di caratteristiche del servizio di recapito delle raccomandate e del servizio di Ritiro Digitale delle raccomandate". In particolare, l'Autorità "ha accertato che il tentativo di recapito delle raccomandate non viene sempre esperito con la tempistica e la certezza enfatizzate nei messaggi pubblicitari, venendo, peraltro, frequentemente effettuato con modalità diverse da quelle prescritte dalla legge. Infatti, talvolta utilizza per comodità il deposito dell'avviso di giacenza CP_5 della raccomandata nella cassetta postale anche quando sarebbe stato possibile consegnarla nelle mani del destinatario". Per contro, la stessa avrebbe dichiarato all'AGCM che la posta CP_5 ordinaria nell'anno 2019 era stata regolarmente evasa nel 98,5% dei casi. La censura è infondata.
Il criterio in base al quale le Sezioni Unite hanno ritenuto che la posta ordinaria sia una modalità meno affidabile della posta raccomandata per l'invio di assegni è ravvisabile nel rilievo che, secondo il regolamento di servizio, la posta raccomandata offre al mittente la possibilità di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza dell'invio e che non può essere immessa nella cassetta postale, ma deve essere consegnata solo al destinatario o a persone qualificate a riceverla per conto dello stesso
(D.M. 26 febbraio 2004 vigente ratione temporis, oggi condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio postale universale di – allegato A delibera AGCM CP_5
n.385/13/CONS).
Il fatto che il servizio di posta raccomandata sia stato espletato frequentemente con modalità diverse di quelle previste dalla legge, abusando del deposito dell'avviso di giacenza, non inficia le considerazioni suesposte, sia perché riguarda la sola fase di consegna del plico raccomandato, sia perché, comunque, l'avviso di giacenza non è assimilabile all'immissione nella cassetta postale e presuppone il controllo, da parte dell'ufficiale postale, della reperibilità del destinatario all'indirizzo indicato sulla missiva.
§ 4.3. - Osserva ancora citando le sentenze 3961/2020, 3965/2020 e 4112/2020 del Parte_4
Tribunale di Milano, che “se è vero da un lato che la raccomandata o l'assicurata possono essere consegnate unicamente a mani del destinatario o a persona autorizzata al ritiro e non possono invece
- come la corrispondenza ordinaria - essere immesse in cassetta, è altrettanto vero che ciò attiene solo alla fase della consegna, rimanendo il differente mezzo di spedizione (posta ordinaria, raccomandata o assicurata) del tutto ininfluente nelle fasi precedenti di trasporto e smistamento durante le quali verosimilmente avviene il trafugamento degli assegni”. La censura è infondata: premesso che non c'è alcuna evidenza della fase in cui avviene il trafugamento dell'assegno, che potrebbe anche essere quella finale, la posta raccomandata consente al mittente di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio, e quindi, in caso di mancato recapito, di attivare tempestivamente la procedura di ammortamento atta a evitarne il pagamento a persona diversa dal beneficiario.
§ 4.4. - Osserva l'appellante che l'utilizzo della posta ordinaria per i pagamenti a distanza non è vietato.
La censura non indica in che modo l'assenza di tale divieto infici il percorso argomentativo delle Sezioni Unite, che non si basa sull'esistenza di un divieto e che anzi esplicita che il divieto esistente (quello di includere denaro, preziosi e carte valori esigibili al portatore negli invii mediante posta ordinaria) riguarda esclusivamente i rapporto tra il mittente e il gestore del servizio postale, non il rapporto tra il mittente e terzi, per cui la mera inosservanza di tale divieto non sarebbe comunque sufficiente a radicare l'accertamento del concorso di colpa del mittente con il terzo nella causazione del danno derivante dalla perdita del plico.
§ 4.5. - Infine, l'appellante critica l'accertamento della misura della propria corresponsabilità nella causazione del danno e domanda in via subordinata la riforma della sentenza nel senso di riconoscere una minore percentuale di responsabilità in capo ad in misura pari al 30 % come da Parte_4 orientamento prevalete della Corte di Appello di Roma. La censura è fondata.
La condotta dell'appellata, che non ha diligentemente identificato i presentatori degli assegni, si rivela senz'altro di maggiore gravità rispetto alla iniziale leggerezza imputabile al mittente che, pur potendo rendere più sicura la trasmissione e la consegna, ha spedito l'assegno con la posta ordinaria. Pertanto, la Corte stima equo quantificare il concorso di colpa di nella misura del 30%. Parte_4
deve quindi essere condannata a risarcire a il danno quantificato in Controparte_1 Parte_4 misura del 70% dell'importo degli assegni erroneamente pagati, pagando € 3815,00 oltre interessi al tasso legale tempo per tempo vigente dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo effettivo. La rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta, non essendo stata impugnata la statuizione del giudice di primo grado secondo cui “Trattandosi di debito di valuta non può essere riconosciuta la chiesta rivalutazione monetaria”, sulla quale si è pertanto formato il giudicato.
§ 5. Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto, considerato l'esito complessivo della lite, si pongono a carico dell'appellata, liquidate per compensi, per entrambi i gradi di giudizio, in relazione al valore della domanda accolta, secondo i valori medi di cui al D.M.n.55/14, come modificati dal D.M.n.147/2022, salvo il valore minimo per la fase di trattazione in appello che ha avuto minimo svolgimento, quindi per il primo grado in € 2552,00 e per il secondo grado in € 2419,00, oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
Roma n. 16380/2020, così decide:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a Controparte_1 corrispondere a in luogo dell'importo di € 2725,00, il maggiore Parte_1 importo di € 3815,00 oltre interessi al tasso legale tempo per tempo vigente dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo effettivo;
- condanna a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_1 le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per compensi per il primo grado in € 2552,00 e per il secondo grado in € 2419,00, oltre rimborso forfettario spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 16.5.2025
Il presidente est.
Antonella Izzo