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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 4890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4890 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello, iscritto al n. 801/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2868/2018 del 21.12.2018, avente ad oggetto mediazione e vertente:
TRA
(c.f. n. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 per mandato in calce all'atto di appello, dall'Avv. SQ Lambiase (c.f. n.
), ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in C.F._2
Napoli, in via Cuma 28, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0812452143, o all'indirizzo di posta elettronica
; Email_1
APPELLANTE
E
(P. IVA n. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado dall'avv.
SQ DA (c.f. n. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._3
1 dell'avv. Luca Ruggiero, in Napoli, alla via Vittorio Veneto 288/A, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge e notifiche del presente procedimento all'indirizzo pec
; Email_2
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23.5.2012, la conveniva Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, , chiedendo di: “accertare e Parte_1 dichiarare che tra il sig. e la è Parte_2 Controparte_1 intercorso un contratto di mediazione e che il convenuto si è avvantaggiato dell'opera svolta dalla traendo profitto di cui la ditta attrice ha favorito la conclusione;
accertare e Controparte_1 dichiarare che alla è dovuto il compenso pattuito per aver favorito la conclusione Controparte_1 del contratto di compravendita del 27 gennaio 2011 tra il sig. e la sig.ra Parte_1 ed è dovuto altresì il compenso pattuito per aver favorito la conclusione del Controparte_2 contratto di ricognizione e identificazione catastale e di divisione del 19 luglio 2011 tra il sig.
e i sigg. e Parte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e per l'effetto condannare il sig. al pagamento della Controparte_5 Parte_1 somma complessiva di € 50.000,00 oltre interessi dalla data di conferimento degli incarichi, in favore della a titolo di compenso per l'attività di mediazione Controparte_1 ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa”, con vittoria di spese.
In particolare la ditta attrice deduceva di aver svolto l'attività di mediazione su incarico del Pt_1 in due distinti affari: la vendita di un appartamento – in comproprietà con la sorella – CP_6 sito in Sorrento alla via Talagnano 1, identificato catastalmente al fg. 3 p.lla 323 sub 2, per il quale la metteva in contatto il venditore con , la cui moglie, Controparte_1 Controparte_7
, ottenuto il mutuo, acquistava il cespite, per il prezzo di € 320.000,00, in data Controparte_2
27.1.2011; nonché la divisione ed atto di ricognizione delle proprietà comuni ed esclusive, con il quale, al fine di sistemare l'assetto delle residue proprietà del medesimo nel fabbricato di Pt_1 via Talagnano 1, metteva in contatto questi con i contitolari di alcune parti comuni, al fine di procedere all'atto indicato, del 19.7.2011. Avendo, dunque, compiuto il suo incarico di mediatore, aveva diritto ai compensi come pattuiti con il pari rispettivamente ad € 10.000,00 per la Pt_1 vendita ed € 40.000,00 per l'altra complessa operazione. Riteneva la sussistenza del rapporto, avendo il non solo accettato la mediazione, ma anche incaricato il di alcune Pt_1 Pt_1 attività preliminari, esulanti l'oggetto proprio della mediazione, per cui non si poteva negare la
2 stipula del contratto di mediazione, e la conclusione degli affari oggetto dello stesso, come sopra elencati, tali da far nascere il diritto alla provigione, da quantificarsi come da accordo, posto che le tariffe professionali sarebbero state applicate solo in mancanza di espresso accordo sul compenso, in via sussidiaria, ai sensi dell'art. 1755 comma 2 cc.
Si costituiva in data 17.10.2012, contestando l'avversa domanda, di cui Parte_1 eccepiva la nullità per mancanza dell'esposizione dei fatti posti a sostegno, l'infondatezza della stessa e, comunque, la nullità dell'eventuale contratto di mediazione.
In particolare, il convenuto forniva una diversa e più articolata rappresentazione dei fatti, secondo cui egli aveva autonomamente deciso di vendere l'appartamento, apponendo un cartello “vendesi” all'esterno della proprietà e rifiutando di avvalersi di agenzie. Nell'anno 2009, era stato contattato dal sig. il quale gli diceva di essere a conoscenza di un possibile acquirente e gli aveva Tes_1 presentato il , il quale essendo stato incaricato alla vendita di altro appartamento dello CP_1 stesso stabile, da altra persona, la sig.ra , voleva vedere la proprietà del CP_3 Pt_1
Questi glielo aveva permesso dichiarando in presenza del di non volersi avvalere di alcun Tes_1 mediatore e di voler vendere la propria unità ad € 360.000,00 (nell'agosto 2009 rifiutava di vendere ad un acquirente propostogli dalla agenzia Penisola Immobiliare per € 340.000,00).
Successivamente era stato contattato dall'ing. , il quale riferiva di essere interessato Persona_1 ad un riassetto e ristrutturazione dell'intero fabbricato, accollandosi la spesa in cambio di due unità nello stesso e di voler coinvolgere nell'affare il . Pertanto, iniziava un'intensa attività di CP_1 trattative preliminari nel corso della quale il aveva proposto al quale acquirente CP_1 Pt_1 della unità che intendeva vendere, la per il prezzo di € 320.000,00, contratto che si CP_2 stipulò, in quanto pur se per un prezzo inferiore al guadagno desiderato, veniva ritenuto strategico per il riassetto del complesso immobiliare. Il contratto era stipulato a mezzo del Notaio , Per_2 alla presenza alche del a cui la versava l'intera provvigione di € 10.000,00 CP_8 CP_2 accollandosene l'intero importo. Intanto il progetto di riassetto complessivo procedeva e l'ing.
depositava al finanche la DIA per la ristrutturazione dei due Per_1 Controparte_9 appartamenti, a cui seguiva la scelta della ditta incaricata dei lavori e l'individuazione delle parti che sarebbero andate a e , tanto che per procedere alla divisione questi ultimi Per_1 CP_1 depositavano presso il Notaio un acconto di € 1.000,00 ciascuno. Tuttavia, i rapporti tra i Per_2 tre soggetti si erano interrotti allorquando il apprendeva nel settembre 2010 che, senza che Pt_1 si fosse addivenuti alla divisione, i due avevano già posto le loro due unità in vendita con un annuncio sulla rivista dedicata “il Mattone” comprensivo di un'area esterna in comproprietà e nel gennaio 2011 veniva contattato dalla ditta incaricata dei lavori, per il mancato Parte_3 pagamento dei lavori nei ratei a carico degli altri due. Pertanto, proseguiva i lavori da solo,
3 conseguendo un finanziamento, mentre i rapporti tra i soci venivano sciolti con aspri conflitti, in cui interveniva l'avv. Stefano Marzuillo, cugino di e che terminavano con la consegna ai due CP_1 soci e , della somma di € 73,000,00 omnicomprensiva. Per_1 CP_1
Sul contratto di compravendita dell'unità immobiliare alla il deduceva che CP_2 Pt_1
l'acquirente aveva versato la somma di € 10.000,00 accollandosi le intere spese di mediazione, in quanto il mai avrebbe prestato il consenso alle condizioni già deteriori per lui (prezzo ben Pt_1 inferiore a quello sperato), sapendo di dover anche versare la provvigione, ed inoltre nell'atto di compravendita le parti avevano dichiarato di non essersi avvalse della mediazione ex lege
266/2005.
Per la seconda operazione, sfociata nell'atto di divisione e ricognizione, il ignorava l'opera Pt_1 di intermediazione svolta in tale caso dal , e si avvaleva di altri professionisti per le CP_1 attività di carattere tecnico. Inoltre il insieme con il per quanto da parte loro CP_1 Per_1 effettivamente espletato, erano stati abbondantemente retribuiti con l'importo omnicomprensivo indicato.
Le due opposte e diverse ricostruzioni, consistenti nella versione dell'attore e in quella ben difforme del convenuto, erano particolarmente approfondite e dettagliate nelle chieste memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Si procedeva ad istruttoria, con l'esame dei testi: , e Persona_1 Testimone_2
(cfr. udienza 23.6.2016), poi rinviando per precisazione delle conclusioni con Testimone_3 alcuni successivi rinvii. Non veniva espletato l'interrogatorio formale del il quale, dopo CP_1 un impedimento di salute, non compariva alle due successive udienze istruttorie, presentandosi successivamente il 23.6.2016: riteneva il giudice l'assenza ingiustificata dell'interrogando già avveratasi alle precedenti udienze e non più ammissibile l'interrogatorio.
All'udienza del 21.12.2018, dopo discussione orale, la causa veniva decisa nelle forme dell'art. 281 sexies cpc, con il seguente dispositivo: “accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara la conclusione del contratto di mediazione tra l'attore ed il convenuto in relazione al contratto di compravendita dell'immobile sito in Sorrento alla via Talagnano 1; condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 10.000,00 oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo;
rigetta ogni ulteriore domanda”, con conseguente vittoria di spese in favore di parte attrice.
Il Tribunale, riconosciuto che il diritto alla provvigione sorge quando si verifichi la conclusione dell'affare in rapporto causale con l'attività del mediatore, il quale deve attivarsi a tal fine con varie condotte: contattando il venditore, trovando l'acquirente, mettendoli in contatto, e partecipando alle trattative, ed anche non partecipando a tutte le fasi, purchè l'affare possa dirsi dovuto eziologicamente alla sua attività, riteneva accertata la domanda per la vendita dell'appartamento
4 alla Riteneva infatti provato l'apporto causale dell'attività del nella messa in CP_2 CP_1 contatto dei contraenti, dovendosi quindi riconoscere il relativo compenso di € 10.000,00. Le prove a sostegno della conclusione dell'affare per il tramite del mediatore, erano rinvenute e indicate dal
Tribunale: nella dichiarazione da parte della teste di parte convenuta della partecipazione del alle trattative, sebbene il avesse dichiarato di non voler versare nulla per la CP_1 Pt_1 mediazione, nelle dichiarazioni dei testi attorei (l'ing. , il quale aveva assistito ad alcuni Per_1 colloqui tra il e il marito della e il , altro possibile acquirente CP_1 CP_2 Tes_3 contattato dal ). Specialmente il primo teste attoreo confermava l'attività di CP_1 intermediazione nelle trattative, la promessa da parte della (tramite il marito) del CP_2 compenso dei € 10.000,00 e la presenza del mediatore anche nello studio notarile del dott. , Per_2 il giorno della stipula della vendita con la in rappresentanza del medesimo. CP_2 Pt_1
Riteneva invece che per l'atto di divisione e ricognizione del 19.7.2011, non era stata accertata l'attività di mediazione della ditta attrice, in particolare per la genericità della partecipazione e del coinvolgimento della stessa.
Avverso tale pronuncia proponeva appello chiedendo: “in riforma Parte_4 dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del gravame, dichiarare che nulla è dovuto all'impresa attrice per difetto di iscrizione nel registro dei mediatori e, comunque per non aver mai l'appellante, che non ne aveva il potere essendo proprietario per quota molto minore, conferito incarico di mediazione, per non aver espletato alcuna attività di mediazione, e per non essere la conclusione del contratto in connessione con l'attività alcuna di mediazione, ciò oltre che per l'immobile di via
Talagnano 1, anche per l'atto di divisione e ricognizione peraltro già esclusa in sentenza”, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio o riforma delle spese del primo.
In particolare, l'appellante, con il primo motivo, posta la necessaria iscrizione all'albo dei mediatori e considerato che l'istante era la ditta ditta personale di Controparte_1 Controparte_1 osservava che dalla visura storica della predetta risultava l'iscrizione solo in data 24.9.2013.
Con il secondo motivo, contestava il percorso logico compiuto dal giudice di prime cure con riferimento alla prova del diritto alla provvigione, evidenziando che questo si doveva basare sulla prova del conferimento dell'incarico di mediazione e della efficienza causale dell'attività del mediatore sulla messa in contatto delle parti. Tali elementi non risultavano provati, in quanto i testi non avevano riferito di aver assistito al conferimento dell'incarico e il notaio rogante era il dott.
[...]
, e nel suo atto le parti dichiaravano di non essersi avvalse di mediazione, e non , Per_3 Per_2 dunque a nulla rilevando la presenza del nello studio notarile del secondo (riferito dal CP_1 teste e utilizzato dal giudice di primo grado come elemento di prova della partecipazione Per_1 significativa all'affare BE - OL). Ed infine il riconoscimento del rapporto di mediazione
5 era incongruente con la circostanza della estraneità della maggiore comproprietaria del cespite venduto al conferimento dell'incarico. Infine, il Tribunale non aveva tenuto in nessun conto la mancata comparizione del all'udienza fissata per rendere interrogatorio formale (la cui CP_1 richiesta di rimessione in termini era stata rigettata). Infine, allegava sentenza relative a vicende simili coinvolgenti la dinanzi al medesimo Tribunale, nelle quali la ditta aveva Controparte_1 avanzato simili pretese, pur senza aver svolto attività provata di mediazione (cit. Trib Torre
Annunziata n. 2315/2017 e n. 1480/2018).
Con il terzo motivo, lamentava il capo sulle spese lamentando che a fronte dell'accoglimento di una sola domanda su due, peraltro di importo molto inferiore, era stato condannato alle spese complessive.
La prima udienza in atto di citazione era fissata in data 27.5.2019, rinviata d'ufficio alla prima utile del 30.5.2019, e poi differita sempre d'ufficio al 21.6.2019. Nondimeno, la ditta Controparte_1 si costituiva tardivamente il 29.5.2019 (ben oltre i venti giorni prima
[...] dell'udienza fissata in citazione, come previsto dalla disciplina ante Cartabia).
L'appellata chiedeva di: “in via preliminare ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione dell'intero periodo contrassegnato dal capo C contenuto nel secondo motivo dell'atto di appello in quanto contenente affermazioni sconvenienti ed offensive;
in via principale, e nel merito, rigettare l'atto di appello proposto dal sig. nei confronti della Parte_1
in quanto tutti i motivi di impugnazione risultano Controparte_1 inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto come evidenziato nel presente scritto difensivo e per l'effetto confermare la sentenza n. 2862/2018 del 21.12.2018 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata”, con vittoria di spese del grado di appello.
In particolare, sul primo motivo, dopo aver eccepito la tardività del rilievo mai svolto in primo grado, deduceva comunque di aver allegato sin dalla prima fase del giudizio il tesserino di iscrizione all'albo dei mediatori del dal 1998, ciò bastando anche all'esercizio della CP_1 domanda da parte della ditta individuale il cui titolare deve avere ed ha le abilitazioni professionali richieste.
Riteneva, poi, del tutto infondato il secondo motivo, essendo evidente l'attività di intermediazione compiuta dal e recepita dal che acconsentiva alla stipula della vendita con la CP_1 Pt_1 persona propostagli dal primo, e per il prezzo indicato, potendosi ben prescindere da un conferimento formale dell'incarico se il soggetto si avvantaggia dell'opera di mediazione (sebbene i due testimoni dell'attrice confermavano l'esistenza di un incarico, così come anche la teste convenuta, moglie del pur se affermava che quest'ultimo non voleva versare alcun Pt_1 compenso).
6 In chiusura della contestazione del secondo motivo, peraltro, la ditta appellata lamentava l'utilizzo di un'espressione sconveniente al punto C dell'appello.
Contestava la doglianza sulle spese evidenziando la quantificazione corretta eseguita dal Tribunale secondo lo scaglione del valore della decisione, e prossima ai minimi, ritenendo quindi la doglianza infondata e apodittica.
Instaurato il giudizio, dinanzi alla ottava sezione di questa Corte, senza alcuna attività istruttoria, a seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della Corte di Appello, emanato dal Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, in data 24.1.2025, il presente procedimento veniva assegnato alla presente sezione, con indicazione della relatrice dott.ssa
Celentano.
Alla udienza del 15.7.2015, in presenza dinanzi al Collegio, le parti precisavano le conclusioni, e la
Corte assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati su consenso delle parti a 30 giorni per memorie conclusionali e successivi 20 giorni per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato limitatamente al terzo motivo in ordine alle spese del primo grado, mentre va rigettato per quanto attiene alle prime due doglianze.
Va premesso che sebbene nel corso della presente fase del giudizio, il Collegio procedente non abbia esaminato la domanda di cancellazione delle frasi sconvenienti ex art. 89 cpc, ritiene la Corte di poter procedere anche con questa sentenza, disponendo l'obliterazione dell'intero paragrafo C del secondo motivo, in quanto avente carattere offensivo nelle espressioni utilizzate, in quanto miranti a screditare la correttezza professionale dell'attore, nell'ambito dei fatti oggetto di giudizio, inquadrati in una certa abitualità delle condotte scorrette e con parole sconvenienti (specificamente:
“infine, che la fosse un po' habituè nel tentare trastole è provato anche da Controparte_1 numerose altre sentenze del Tribunale di Torre Annunziata”). Non si ritiene di procedere al risarcimento del danno, non richiesto, anche considerato che la norma prevede tale facoltà quando
“le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa”, risultando nel caso di specie, specificamente descrittive della condotta perseguita nel caso di specie, inserita come si è detto in un contesto complessivo.
Non coglie nel segno il primo motivo di doglianza, con cui il eccepiva, peraltro per la Pt_1 prima volta solo con l'appello, la nullità della mediazione paventando la mancata iscrizione all'albo dei mediatori della Pur volendo ritenere la nullità rilevabile in ogni stato e Controparte_1
7 grado, anche con il motivo di appello, il rilievo è infondato per la documentazione già allegata dal nel primo grado di giudizio. CP_1
Trattandosi di ditta personale di cui lo stesso è titolare (cfr. visura camerale in atti del CP_1 primo grado), è quest'ultimo che necessita la qualifica di mediatore, anche se esercita l'attività quale ditta individuale, in quanto nel caso di specie non vi sarebbe alcuna duplicità di soggetti giuridici (si tenga conto che L. 39/1989, all'art. 3 comma 5 stabilisce solo che coloro che esercitano l'attività per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, devono essere iscritti agli
Albi, e nella giurisprudenza di legittimità si è più volte affermato che quando l'attività sia svolta in forma societaria deve risultare iscritta all'albo la società svolgente intermediazione mobiliare, o il suo legale rappresentante, così Cass. 26281/2013, per cui non basterebbe l'iscrizione del legale rappresentante di società, a titolo personale e non nella sua veste organica, anche Cass.
10350/2020). La natura individuale della ditta, a parer del Collegio determina la sufficienza dell'iscrizione del titolare , potendosi, dunque, maturare il diritto alla provvigione Controparte_1 ex art. 6 l. 39/89.
Non risulta meritevole di accoglimento il secondo motivo, con il quale il contesta il Pt_1 percorso logico compiuto dal giudice sulla base del materiale istruttorio acquisito al fine di accertare positivamente la formazione del rapporto di mediazione e la conseguente debenza del compenso.
Riteneva l'appellante mancante la prova del conferimento dell'incarico di mediazione, non avendo nessuno dei testi assistito all'atto predetto, non essendo proveniente anche dalla comproprietaria e risultando, infine, fuorviante il riferimento alla presenza del nello studio CP_6 CP_1 del Notaio , poiché la vendita BE - OL veniva stipulata dal Notaio . Per_2 Per_4
Riteneva inoltre l'appellante che il giudice non aveva tenuto conto della mancata risposta all'interrogatorio formale, con le conseguenze ex art 323 c.p.c.. Indicava, infine, due sentenze del
Tribunale di Torre Annunziata a sostegno di un modus operandi del nel richiedere CP_1 provvigioni non dovute, con i toni offensivi, già censurati (cit. Trib Torre Annunziata n. 2315/2017
e n. 1480/2018).
La motivazione del giudice di primo grado richiede alcuni approfondimenti sui punti deboli indicati ma regge nelle sue conclusioni.
È noto ai sensi dell'art. 1754 e 1755 cc che il diritto alla provvigione sorge se il mediatore mette in contatto due o più parti di un affare e se tale affare si concluda per effetto del suo intervento (ex plurimis cfr. Cass. 403/2024 e Cass. 3165/2023). Appare altresì necessario che l'attività di mediazione sia svolta in modo palese (Cass. 11776/2019), ma non è necessario un espresso incarico
8 (sebbene si riconosca la forma atipica della mediazione in cui una delle parti dà un incarico al mediatore nella ricerca dell'affare, con un contratto di mandato).
A fronte di ciò, dalla istruttoria del primo grado appare con certezza che l'affare si sia concluso, essendo stato stipulato il contratto di compravendita in data 31.1.2011 tra la moglie del CP_2
, il quale era stato messo in contatto con uno dei venditori, dalla CP_7 Parte_4 fine dell'anno 2009.
È stato versato in atti un documento contenente la proposta specifica sottoscritta dal , CP_7 recante la data del novembre 2009, indirizzata alla relativa all'immobile dei Controparte_1 germani identificato con l'indirizzo, la consistenza e la titolarità, per il prezzo, non molto Pt_1 lontano da quello inizialmente voluto dal venditore, e poco inferiore a quello poi pattuito (€
320.000,00), e ciò coerente con i tempi della successiva vendita stipulata nel gennaio 2011, dopo l'ottenimento del mutuo da parte degli acquirenti (condizione della loro proposta) erogato lo stesso giorno della vendita.
Tale circostanza di fatto è corroborata dalle prove orali a sostegno dell'apporto causale del
, già peraltro dimostrato con la raccolta della proposta di vendita. CP_1
È proprio la teste coniuge del convenuto, a riferire l'incontro tra il e Testimone_2 CP_1 il nel 2009, nel corso del quale il secondo faceva visionare l'immobile da porre in vendita Pt_1 al primo, il quale palesava di essere stato interessato da altra proprietaria di un'unità nel medesimo stabile per la vendita. In quello, e in successivi incontri, il indicava come prezzo sperato Pt_1
l'importo di € 360.000,00 e dichiarava, alla presenza della moglie, di non voler pagare alcuna provvigione, in particolare “mio marito ha anche specificato al predetto che seppure avesse portato qualche acquirente lui non avrebbe corrisposto allo stesso UN corrispettivo”.
D'altra parte nello stesso periodo temporale, il teste , il quale non appare avere alcun interesse Per_1 alla compravendita di quella specifica unità, dichiarava di aver visto il nella proprietà, CP_1 con il sig. , marito della il quale chiedeva consigli per l'erogazione di un mutuo CP_7 CP_2 per l'acquisto della proprietà oggetto della mediazione.
Si può dunque facilmente presumere che i presupposti indicati dalle norme degli artt. 1754 e 1755
c.c. per la identificazione del rapporto come mediazione e per il sorgere del conseguente diritto alla provvigione siano effettivamente accaduti.
Appare, infatti, evidente che la persona del sia il collegamento tra il venditore (o meglio CP_1 uno dei due comproprietari venditori) e il compratore (anzi per l'acquirente, il suo coniuge). Detto mediatore prendeva visione dell'immobile, discuteva le condizioni della vendita con la parte venditrice per poi cercare un compratore, e mediare sulle condizioni, ricevendo da quest'ultimo una proposta dettagliata. L'affare si concludeva nei termini suddetti.
9 Il giudice di primo grado aveva rafforzato tale quadro istruttorio con il riferimento alla presenza del nello studio del Notaio , talvolta in rappresentanza del come riferita dal CP_1 Per_2 Pt_1 teste . Leggendo l'intera dichiarazione, questo episodio si collegava alla diversa vicenda Per_1 dell'altro affare, sfociato nell'atto di divisione e ricognizione ed effettivamente rogato da quel
Notaio (la vendita OL BE è stata invece stipulata dal Notaio come anche il Per_4 mutuo acceso dalla acquirente, anche se nell'atto introduttivo del giudizio, si menziona il Notaio
per il preliminare, non depositato in atti, se non in una bozza informe e senza sottoscrizioni Per_2 né notaio rogante), domanda per cui nel giudizio disi spiegava autonoma domanda, rigettata e ormai definitiva perché non impugnata da alcuno.
Dunque, il riferimento è probabilmente erroneo, ma ciò non inficia la forza probante degli altri elementi sopra indicati.
Nell'ambito di questo specifico motivo di doglianza volto a sconfessare il conferimento dell'incarico e la riconducibilità eziologica della stipula all'attività del mediatore, non assume nessun rilievo la mancata comparizione del all'interrogatorio formale richiesto dal CP_1 convenuto, sebbene neanche menzionata dal giudice come elemento probatorio.
La lettura non sempre agevole dei verbali del primo grado di giudizio, redatti per la maggior parte a mano, fanno emergere l'ammissione dell'interrogatorio formale del , sui capi indicati CP_1 dalla convenuta, nn. 1, 4, 6, 7, 9 e 10 (con ordinanza del 27.8.2013) ed il mancato espletamento dell'atto, fissato, dapprima in data 8.5.2014, ma non espletato per impedimento di salute documentato dell'interrogando, ma neanche alle successive udienze del 18.5.2015 e 26.11.2015, in prosieguo istruttoria, senza nessuna giustificazione (e senza alcuna menzione). Successivamente
l'attore era comparso all'udienza del 23.6.2016, offrendo la propria disponibilità a rispondere, ma il giudice, ritenendola come una richiesta di rimessione in termini per superare il precedente comportamento omissivo, riteneva di non poter ammettere tale attività essendosi assentato senza giustificazione alle precedenti, essendo quindi ormai intervenuta una decadenza, senza che alla successiva udienza la parte attrice nulla osservava al riguardo.
Ciò detto, posto che l'art. 232 cpc stabilisce che se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio. Valutando il contenuto delle domande, si rinvengono circostanze pacifiche, o comunque mai contestate e dunque già ritenute ammesse ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ovvero che nell'anno 2009 il aveva apposto all'esterno del fabbricato di via Pt_1
Talagnano 1, il cartello “vendesi” con indicazione del numero del suo cellulare per eventuali interessati, nel medesimo periodo conosceva il , tramite il sig. e gli riferiva di CP_1 Tes_1
10 voler vendere l'immobile ad € 360.000,00 senza mediatori e che, successivamente, nel settembre
2009 il riferiva la proposta raccolta dal per il prezzo più basso. CP_1 CP_7
Oggetto dell'interrogatorio era anche il capo 10, secondo cui dichiarava ed accettava la CP_1 pretesa del convenuto di non versare alcuna provvigione, limitandosi a quella che gli avrebbe corrisposto il solo acquirente, ma a ben vedere anche se volesse ritenersi tacitamente ammesso detto episodio, questo non farebbe altro che confermare il ruolo di mediatore del e dare atto di CP_1 una dichiarazione iniziale del in quanto nella narrativa esposta dallo stesso tale Pt_1 Pt_1 episodio afferiva ad un primo contatto con il mediatore.
Non inficia la ricostruzione dei fatti, la dichiarazione delle parti nell'atto pubblico di non essersi avvalsi di mediatori, come richiesto dall'art. 1 L. 266/2005, trattandosi di affermazione che il
Notaio riceve dalle parti, senza doverne accertare la veridicità del contenuto (non alla presenza del mediatore), e dunque senza estendere la pubblica fede ammantata dalla forma dell'atto pubblico.
Va senz'altro accolto il terzo motivo di appello, attinente alla totale condanna alle spese pur in presenza di un accoglimento parziale, ovvero di una sola delle due domande proposte da parte attrice. Infatti secondo le SSUU 32061/2022 la “reciproca soccombenza” - indicata all'art. 92 comma 2 c.p.c. come ipotesi in cui il giudice ha facoltà di compensare le spese – è “configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi” (non anche nel caso di accoglimento in misura anche sensibilmente ridotta di un unico capo di domanda). Dunque nel caso di specie il giudice avrebbe potuto applicare la compensazione integrale trattandosi di due domande formulate dalla stessa parte, in quanto riguardanti due distinte ed autonome ragioni di credito, ed apparendo particolarmente opportuna la compensazione tenuto conto dell'accoglimento della domanda tra le due di importo particolarmente inferiore.
Pertanto va accolto l'appello avverso la sentenza n. 2862/2018 del 21.12.2018, nei limiti del capo sulle spese, da compensare integralmente.
Parimenti l'accoglimento del solo motivo di doglianza afferente alle spese di lite del primo grado di giudizio, e l'esito complessivo della lite, determina l'opportunità, ravvisandosi gravi motivi, della compensazione anche delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, n. 2862/2018 del 21.12.2018, nei confronti della ogni ulteriore istanza rigettata e disattesa, così Controparte_1 Controparte_1 decide:
11 - dispone la cancellazione delle espressioni offensive contenute nell'atto di appello, nel paragrafo sub C) del secondo motivo nell'inciso riportato in motivazione;
- accoglie parzialmente l'appello limitatamente al terzo motivo e per l'effetto, dichiara interamente compensate le spese del primo grado di giudizio, confermando la sentenza di primo grado in ogni altra statuizione;
- compensa integralmente le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Celentano Nicoletta Dott. Eugenio Forgillo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello, iscritto al n. 801/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2868/2018 del 21.12.2018, avente ad oggetto mediazione e vertente:
TRA
(c.f. n. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 per mandato in calce all'atto di appello, dall'Avv. SQ Lambiase (c.f. n.
), ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in C.F._2
Napoli, in via Cuma 28, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0812452143, o all'indirizzo di posta elettronica
; Email_1
APPELLANTE
E
(P. IVA n. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado dall'avv.
SQ DA (c.f. n. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._3
1 dell'avv. Luca Ruggiero, in Napoli, alla via Vittorio Veneto 288/A, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge e notifiche del presente procedimento all'indirizzo pec
; Email_2
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23.5.2012, la conveniva Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, , chiedendo di: “accertare e Parte_1 dichiarare che tra il sig. e la è Parte_2 Controparte_1 intercorso un contratto di mediazione e che il convenuto si è avvantaggiato dell'opera svolta dalla traendo profitto di cui la ditta attrice ha favorito la conclusione;
accertare e Controparte_1 dichiarare che alla è dovuto il compenso pattuito per aver favorito la conclusione Controparte_1 del contratto di compravendita del 27 gennaio 2011 tra il sig. e la sig.ra Parte_1 ed è dovuto altresì il compenso pattuito per aver favorito la conclusione del Controparte_2 contratto di ricognizione e identificazione catastale e di divisione del 19 luglio 2011 tra il sig.
e i sigg. e Parte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e per l'effetto condannare il sig. al pagamento della Controparte_5 Parte_1 somma complessiva di € 50.000,00 oltre interessi dalla data di conferimento degli incarichi, in favore della a titolo di compenso per l'attività di mediazione Controparte_1 ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa”, con vittoria di spese.
In particolare la ditta attrice deduceva di aver svolto l'attività di mediazione su incarico del Pt_1 in due distinti affari: la vendita di un appartamento – in comproprietà con la sorella – CP_6 sito in Sorrento alla via Talagnano 1, identificato catastalmente al fg. 3 p.lla 323 sub 2, per il quale la metteva in contatto il venditore con , la cui moglie, Controparte_1 Controparte_7
, ottenuto il mutuo, acquistava il cespite, per il prezzo di € 320.000,00, in data Controparte_2
27.1.2011; nonché la divisione ed atto di ricognizione delle proprietà comuni ed esclusive, con il quale, al fine di sistemare l'assetto delle residue proprietà del medesimo nel fabbricato di Pt_1 via Talagnano 1, metteva in contatto questi con i contitolari di alcune parti comuni, al fine di procedere all'atto indicato, del 19.7.2011. Avendo, dunque, compiuto il suo incarico di mediatore, aveva diritto ai compensi come pattuiti con il pari rispettivamente ad € 10.000,00 per la Pt_1 vendita ed € 40.000,00 per l'altra complessa operazione. Riteneva la sussistenza del rapporto, avendo il non solo accettato la mediazione, ma anche incaricato il di alcune Pt_1 Pt_1 attività preliminari, esulanti l'oggetto proprio della mediazione, per cui non si poteva negare la
2 stipula del contratto di mediazione, e la conclusione degli affari oggetto dello stesso, come sopra elencati, tali da far nascere il diritto alla provigione, da quantificarsi come da accordo, posto che le tariffe professionali sarebbero state applicate solo in mancanza di espresso accordo sul compenso, in via sussidiaria, ai sensi dell'art. 1755 comma 2 cc.
Si costituiva in data 17.10.2012, contestando l'avversa domanda, di cui Parte_1 eccepiva la nullità per mancanza dell'esposizione dei fatti posti a sostegno, l'infondatezza della stessa e, comunque, la nullità dell'eventuale contratto di mediazione.
In particolare, il convenuto forniva una diversa e più articolata rappresentazione dei fatti, secondo cui egli aveva autonomamente deciso di vendere l'appartamento, apponendo un cartello “vendesi” all'esterno della proprietà e rifiutando di avvalersi di agenzie. Nell'anno 2009, era stato contattato dal sig. il quale gli diceva di essere a conoscenza di un possibile acquirente e gli aveva Tes_1 presentato il , il quale essendo stato incaricato alla vendita di altro appartamento dello CP_1 stesso stabile, da altra persona, la sig.ra , voleva vedere la proprietà del CP_3 Pt_1
Questi glielo aveva permesso dichiarando in presenza del di non volersi avvalere di alcun Tes_1 mediatore e di voler vendere la propria unità ad € 360.000,00 (nell'agosto 2009 rifiutava di vendere ad un acquirente propostogli dalla agenzia Penisola Immobiliare per € 340.000,00).
Successivamente era stato contattato dall'ing. , il quale riferiva di essere interessato Persona_1 ad un riassetto e ristrutturazione dell'intero fabbricato, accollandosi la spesa in cambio di due unità nello stesso e di voler coinvolgere nell'affare il . Pertanto, iniziava un'intensa attività di CP_1 trattative preliminari nel corso della quale il aveva proposto al quale acquirente CP_1 Pt_1 della unità che intendeva vendere, la per il prezzo di € 320.000,00, contratto che si CP_2 stipulò, in quanto pur se per un prezzo inferiore al guadagno desiderato, veniva ritenuto strategico per il riassetto del complesso immobiliare. Il contratto era stipulato a mezzo del Notaio , Per_2 alla presenza alche del a cui la versava l'intera provvigione di € 10.000,00 CP_8 CP_2 accollandosene l'intero importo. Intanto il progetto di riassetto complessivo procedeva e l'ing.
depositava al finanche la DIA per la ristrutturazione dei due Per_1 Controparte_9 appartamenti, a cui seguiva la scelta della ditta incaricata dei lavori e l'individuazione delle parti che sarebbero andate a e , tanto che per procedere alla divisione questi ultimi Per_1 CP_1 depositavano presso il Notaio un acconto di € 1.000,00 ciascuno. Tuttavia, i rapporti tra i Per_2 tre soggetti si erano interrotti allorquando il apprendeva nel settembre 2010 che, senza che Pt_1 si fosse addivenuti alla divisione, i due avevano già posto le loro due unità in vendita con un annuncio sulla rivista dedicata “il Mattone” comprensivo di un'area esterna in comproprietà e nel gennaio 2011 veniva contattato dalla ditta incaricata dei lavori, per il mancato Parte_3 pagamento dei lavori nei ratei a carico degli altri due. Pertanto, proseguiva i lavori da solo,
3 conseguendo un finanziamento, mentre i rapporti tra i soci venivano sciolti con aspri conflitti, in cui interveniva l'avv. Stefano Marzuillo, cugino di e che terminavano con la consegna ai due CP_1 soci e , della somma di € 73,000,00 omnicomprensiva. Per_1 CP_1
Sul contratto di compravendita dell'unità immobiliare alla il deduceva che CP_2 Pt_1
l'acquirente aveva versato la somma di € 10.000,00 accollandosi le intere spese di mediazione, in quanto il mai avrebbe prestato il consenso alle condizioni già deteriori per lui (prezzo ben Pt_1 inferiore a quello sperato), sapendo di dover anche versare la provvigione, ed inoltre nell'atto di compravendita le parti avevano dichiarato di non essersi avvalse della mediazione ex lege
266/2005.
Per la seconda operazione, sfociata nell'atto di divisione e ricognizione, il ignorava l'opera Pt_1 di intermediazione svolta in tale caso dal , e si avvaleva di altri professionisti per le CP_1 attività di carattere tecnico. Inoltre il insieme con il per quanto da parte loro CP_1 Per_1 effettivamente espletato, erano stati abbondantemente retribuiti con l'importo omnicomprensivo indicato.
Le due opposte e diverse ricostruzioni, consistenti nella versione dell'attore e in quella ben difforme del convenuto, erano particolarmente approfondite e dettagliate nelle chieste memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Si procedeva ad istruttoria, con l'esame dei testi: , e Persona_1 Testimone_2
(cfr. udienza 23.6.2016), poi rinviando per precisazione delle conclusioni con Testimone_3 alcuni successivi rinvii. Non veniva espletato l'interrogatorio formale del il quale, dopo CP_1 un impedimento di salute, non compariva alle due successive udienze istruttorie, presentandosi successivamente il 23.6.2016: riteneva il giudice l'assenza ingiustificata dell'interrogando già avveratasi alle precedenti udienze e non più ammissibile l'interrogatorio.
All'udienza del 21.12.2018, dopo discussione orale, la causa veniva decisa nelle forme dell'art. 281 sexies cpc, con il seguente dispositivo: “accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara la conclusione del contratto di mediazione tra l'attore ed il convenuto in relazione al contratto di compravendita dell'immobile sito in Sorrento alla via Talagnano 1; condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 10.000,00 oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo;
rigetta ogni ulteriore domanda”, con conseguente vittoria di spese in favore di parte attrice.
Il Tribunale, riconosciuto che il diritto alla provvigione sorge quando si verifichi la conclusione dell'affare in rapporto causale con l'attività del mediatore, il quale deve attivarsi a tal fine con varie condotte: contattando il venditore, trovando l'acquirente, mettendoli in contatto, e partecipando alle trattative, ed anche non partecipando a tutte le fasi, purchè l'affare possa dirsi dovuto eziologicamente alla sua attività, riteneva accertata la domanda per la vendita dell'appartamento
4 alla Riteneva infatti provato l'apporto causale dell'attività del nella messa in CP_2 CP_1 contatto dei contraenti, dovendosi quindi riconoscere il relativo compenso di € 10.000,00. Le prove a sostegno della conclusione dell'affare per il tramite del mediatore, erano rinvenute e indicate dal
Tribunale: nella dichiarazione da parte della teste di parte convenuta della partecipazione del alle trattative, sebbene il avesse dichiarato di non voler versare nulla per la CP_1 Pt_1 mediazione, nelle dichiarazioni dei testi attorei (l'ing. , il quale aveva assistito ad alcuni Per_1 colloqui tra il e il marito della e il , altro possibile acquirente CP_1 CP_2 Tes_3 contattato dal ). Specialmente il primo teste attoreo confermava l'attività di CP_1 intermediazione nelle trattative, la promessa da parte della (tramite il marito) del CP_2 compenso dei € 10.000,00 e la presenza del mediatore anche nello studio notarile del dott. , Per_2 il giorno della stipula della vendita con la in rappresentanza del medesimo. CP_2 Pt_1
Riteneva invece che per l'atto di divisione e ricognizione del 19.7.2011, non era stata accertata l'attività di mediazione della ditta attrice, in particolare per la genericità della partecipazione e del coinvolgimento della stessa.
Avverso tale pronuncia proponeva appello chiedendo: “in riforma Parte_4 dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del gravame, dichiarare che nulla è dovuto all'impresa attrice per difetto di iscrizione nel registro dei mediatori e, comunque per non aver mai l'appellante, che non ne aveva il potere essendo proprietario per quota molto minore, conferito incarico di mediazione, per non aver espletato alcuna attività di mediazione, e per non essere la conclusione del contratto in connessione con l'attività alcuna di mediazione, ciò oltre che per l'immobile di via
Talagnano 1, anche per l'atto di divisione e ricognizione peraltro già esclusa in sentenza”, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio o riforma delle spese del primo.
In particolare, l'appellante, con il primo motivo, posta la necessaria iscrizione all'albo dei mediatori e considerato che l'istante era la ditta ditta personale di Controparte_1 Controparte_1 osservava che dalla visura storica della predetta risultava l'iscrizione solo in data 24.9.2013.
Con il secondo motivo, contestava il percorso logico compiuto dal giudice di prime cure con riferimento alla prova del diritto alla provvigione, evidenziando che questo si doveva basare sulla prova del conferimento dell'incarico di mediazione e della efficienza causale dell'attività del mediatore sulla messa in contatto delle parti. Tali elementi non risultavano provati, in quanto i testi non avevano riferito di aver assistito al conferimento dell'incarico e il notaio rogante era il dott.
[...]
, e nel suo atto le parti dichiaravano di non essersi avvalse di mediazione, e non , Per_3 Per_2 dunque a nulla rilevando la presenza del nello studio notarile del secondo (riferito dal CP_1 teste e utilizzato dal giudice di primo grado come elemento di prova della partecipazione Per_1 significativa all'affare BE - OL). Ed infine il riconoscimento del rapporto di mediazione
5 era incongruente con la circostanza della estraneità della maggiore comproprietaria del cespite venduto al conferimento dell'incarico. Infine, il Tribunale non aveva tenuto in nessun conto la mancata comparizione del all'udienza fissata per rendere interrogatorio formale (la cui CP_1 richiesta di rimessione in termini era stata rigettata). Infine, allegava sentenza relative a vicende simili coinvolgenti la dinanzi al medesimo Tribunale, nelle quali la ditta aveva Controparte_1 avanzato simili pretese, pur senza aver svolto attività provata di mediazione (cit. Trib Torre
Annunziata n. 2315/2017 e n. 1480/2018).
Con il terzo motivo, lamentava il capo sulle spese lamentando che a fronte dell'accoglimento di una sola domanda su due, peraltro di importo molto inferiore, era stato condannato alle spese complessive.
La prima udienza in atto di citazione era fissata in data 27.5.2019, rinviata d'ufficio alla prima utile del 30.5.2019, e poi differita sempre d'ufficio al 21.6.2019. Nondimeno, la ditta Controparte_1 si costituiva tardivamente il 29.5.2019 (ben oltre i venti giorni prima
[...] dell'udienza fissata in citazione, come previsto dalla disciplina ante Cartabia).
L'appellata chiedeva di: “in via preliminare ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione dell'intero periodo contrassegnato dal capo C contenuto nel secondo motivo dell'atto di appello in quanto contenente affermazioni sconvenienti ed offensive;
in via principale, e nel merito, rigettare l'atto di appello proposto dal sig. nei confronti della Parte_1
in quanto tutti i motivi di impugnazione risultano Controparte_1 inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto come evidenziato nel presente scritto difensivo e per l'effetto confermare la sentenza n. 2862/2018 del 21.12.2018 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata”, con vittoria di spese del grado di appello.
In particolare, sul primo motivo, dopo aver eccepito la tardività del rilievo mai svolto in primo grado, deduceva comunque di aver allegato sin dalla prima fase del giudizio il tesserino di iscrizione all'albo dei mediatori del dal 1998, ciò bastando anche all'esercizio della CP_1 domanda da parte della ditta individuale il cui titolare deve avere ed ha le abilitazioni professionali richieste.
Riteneva, poi, del tutto infondato il secondo motivo, essendo evidente l'attività di intermediazione compiuta dal e recepita dal che acconsentiva alla stipula della vendita con la CP_1 Pt_1 persona propostagli dal primo, e per il prezzo indicato, potendosi ben prescindere da un conferimento formale dell'incarico se il soggetto si avvantaggia dell'opera di mediazione (sebbene i due testimoni dell'attrice confermavano l'esistenza di un incarico, così come anche la teste convenuta, moglie del pur se affermava che quest'ultimo non voleva versare alcun Pt_1 compenso).
6 In chiusura della contestazione del secondo motivo, peraltro, la ditta appellata lamentava l'utilizzo di un'espressione sconveniente al punto C dell'appello.
Contestava la doglianza sulle spese evidenziando la quantificazione corretta eseguita dal Tribunale secondo lo scaglione del valore della decisione, e prossima ai minimi, ritenendo quindi la doglianza infondata e apodittica.
Instaurato il giudizio, dinanzi alla ottava sezione di questa Corte, senza alcuna attività istruttoria, a seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della Corte di Appello, emanato dal Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, in data 24.1.2025, il presente procedimento veniva assegnato alla presente sezione, con indicazione della relatrice dott.ssa
Celentano.
Alla udienza del 15.7.2015, in presenza dinanzi al Collegio, le parti precisavano le conclusioni, e la
Corte assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati su consenso delle parti a 30 giorni per memorie conclusionali e successivi 20 giorni per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato limitatamente al terzo motivo in ordine alle spese del primo grado, mentre va rigettato per quanto attiene alle prime due doglianze.
Va premesso che sebbene nel corso della presente fase del giudizio, il Collegio procedente non abbia esaminato la domanda di cancellazione delle frasi sconvenienti ex art. 89 cpc, ritiene la Corte di poter procedere anche con questa sentenza, disponendo l'obliterazione dell'intero paragrafo C del secondo motivo, in quanto avente carattere offensivo nelle espressioni utilizzate, in quanto miranti a screditare la correttezza professionale dell'attore, nell'ambito dei fatti oggetto di giudizio, inquadrati in una certa abitualità delle condotte scorrette e con parole sconvenienti (specificamente:
“infine, che la fosse un po' habituè nel tentare trastole è provato anche da Controparte_1 numerose altre sentenze del Tribunale di Torre Annunziata”). Non si ritiene di procedere al risarcimento del danno, non richiesto, anche considerato che la norma prevede tale facoltà quando
“le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa”, risultando nel caso di specie, specificamente descrittive della condotta perseguita nel caso di specie, inserita come si è detto in un contesto complessivo.
Non coglie nel segno il primo motivo di doglianza, con cui il eccepiva, peraltro per la Pt_1 prima volta solo con l'appello, la nullità della mediazione paventando la mancata iscrizione all'albo dei mediatori della Pur volendo ritenere la nullità rilevabile in ogni stato e Controparte_1
7 grado, anche con il motivo di appello, il rilievo è infondato per la documentazione già allegata dal nel primo grado di giudizio. CP_1
Trattandosi di ditta personale di cui lo stesso è titolare (cfr. visura camerale in atti del CP_1 primo grado), è quest'ultimo che necessita la qualifica di mediatore, anche se esercita l'attività quale ditta individuale, in quanto nel caso di specie non vi sarebbe alcuna duplicità di soggetti giuridici (si tenga conto che L. 39/1989, all'art. 3 comma 5 stabilisce solo che coloro che esercitano l'attività per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, devono essere iscritti agli
Albi, e nella giurisprudenza di legittimità si è più volte affermato che quando l'attività sia svolta in forma societaria deve risultare iscritta all'albo la società svolgente intermediazione mobiliare, o il suo legale rappresentante, così Cass. 26281/2013, per cui non basterebbe l'iscrizione del legale rappresentante di società, a titolo personale e non nella sua veste organica, anche Cass.
10350/2020). La natura individuale della ditta, a parer del Collegio determina la sufficienza dell'iscrizione del titolare , potendosi, dunque, maturare il diritto alla provvigione Controparte_1 ex art. 6 l. 39/89.
Non risulta meritevole di accoglimento il secondo motivo, con il quale il contesta il Pt_1 percorso logico compiuto dal giudice sulla base del materiale istruttorio acquisito al fine di accertare positivamente la formazione del rapporto di mediazione e la conseguente debenza del compenso.
Riteneva l'appellante mancante la prova del conferimento dell'incarico di mediazione, non avendo nessuno dei testi assistito all'atto predetto, non essendo proveniente anche dalla comproprietaria e risultando, infine, fuorviante il riferimento alla presenza del nello studio CP_6 CP_1 del Notaio , poiché la vendita BE - OL veniva stipulata dal Notaio . Per_2 Per_4
Riteneva inoltre l'appellante che il giudice non aveva tenuto conto della mancata risposta all'interrogatorio formale, con le conseguenze ex art 323 c.p.c.. Indicava, infine, due sentenze del
Tribunale di Torre Annunziata a sostegno di un modus operandi del nel richiedere CP_1 provvigioni non dovute, con i toni offensivi, già censurati (cit. Trib Torre Annunziata n. 2315/2017
e n. 1480/2018).
La motivazione del giudice di primo grado richiede alcuni approfondimenti sui punti deboli indicati ma regge nelle sue conclusioni.
È noto ai sensi dell'art. 1754 e 1755 cc che il diritto alla provvigione sorge se il mediatore mette in contatto due o più parti di un affare e se tale affare si concluda per effetto del suo intervento (ex plurimis cfr. Cass. 403/2024 e Cass. 3165/2023). Appare altresì necessario che l'attività di mediazione sia svolta in modo palese (Cass. 11776/2019), ma non è necessario un espresso incarico
8 (sebbene si riconosca la forma atipica della mediazione in cui una delle parti dà un incarico al mediatore nella ricerca dell'affare, con un contratto di mandato).
A fronte di ciò, dalla istruttoria del primo grado appare con certezza che l'affare si sia concluso, essendo stato stipulato il contratto di compravendita in data 31.1.2011 tra la moglie del CP_2
, il quale era stato messo in contatto con uno dei venditori, dalla CP_7 Parte_4 fine dell'anno 2009.
È stato versato in atti un documento contenente la proposta specifica sottoscritta dal , CP_7 recante la data del novembre 2009, indirizzata alla relativa all'immobile dei Controparte_1 germani identificato con l'indirizzo, la consistenza e la titolarità, per il prezzo, non molto Pt_1 lontano da quello inizialmente voluto dal venditore, e poco inferiore a quello poi pattuito (€
320.000,00), e ciò coerente con i tempi della successiva vendita stipulata nel gennaio 2011, dopo l'ottenimento del mutuo da parte degli acquirenti (condizione della loro proposta) erogato lo stesso giorno della vendita.
Tale circostanza di fatto è corroborata dalle prove orali a sostegno dell'apporto causale del
, già peraltro dimostrato con la raccolta della proposta di vendita. CP_1
È proprio la teste coniuge del convenuto, a riferire l'incontro tra il e Testimone_2 CP_1 il nel 2009, nel corso del quale il secondo faceva visionare l'immobile da porre in vendita Pt_1 al primo, il quale palesava di essere stato interessato da altra proprietaria di un'unità nel medesimo stabile per la vendita. In quello, e in successivi incontri, il indicava come prezzo sperato Pt_1
l'importo di € 360.000,00 e dichiarava, alla presenza della moglie, di non voler pagare alcuna provvigione, in particolare “mio marito ha anche specificato al predetto che seppure avesse portato qualche acquirente lui non avrebbe corrisposto allo stesso UN corrispettivo”.
D'altra parte nello stesso periodo temporale, il teste , il quale non appare avere alcun interesse Per_1 alla compravendita di quella specifica unità, dichiarava di aver visto il nella proprietà, CP_1 con il sig. , marito della il quale chiedeva consigli per l'erogazione di un mutuo CP_7 CP_2 per l'acquisto della proprietà oggetto della mediazione.
Si può dunque facilmente presumere che i presupposti indicati dalle norme degli artt. 1754 e 1755
c.c. per la identificazione del rapporto come mediazione e per il sorgere del conseguente diritto alla provvigione siano effettivamente accaduti.
Appare, infatti, evidente che la persona del sia il collegamento tra il venditore (o meglio CP_1 uno dei due comproprietari venditori) e il compratore (anzi per l'acquirente, il suo coniuge). Detto mediatore prendeva visione dell'immobile, discuteva le condizioni della vendita con la parte venditrice per poi cercare un compratore, e mediare sulle condizioni, ricevendo da quest'ultimo una proposta dettagliata. L'affare si concludeva nei termini suddetti.
9 Il giudice di primo grado aveva rafforzato tale quadro istruttorio con il riferimento alla presenza del nello studio del Notaio , talvolta in rappresentanza del come riferita dal CP_1 Per_2 Pt_1 teste . Leggendo l'intera dichiarazione, questo episodio si collegava alla diversa vicenda Per_1 dell'altro affare, sfociato nell'atto di divisione e ricognizione ed effettivamente rogato da quel
Notaio (la vendita OL BE è stata invece stipulata dal Notaio come anche il Per_4 mutuo acceso dalla acquirente, anche se nell'atto introduttivo del giudizio, si menziona il Notaio
per il preliminare, non depositato in atti, se non in una bozza informe e senza sottoscrizioni Per_2 né notaio rogante), domanda per cui nel giudizio disi spiegava autonoma domanda, rigettata e ormai definitiva perché non impugnata da alcuno.
Dunque, il riferimento è probabilmente erroneo, ma ciò non inficia la forza probante degli altri elementi sopra indicati.
Nell'ambito di questo specifico motivo di doglianza volto a sconfessare il conferimento dell'incarico e la riconducibilità eziologica della stipula all'attività del mediatore, non assume nessun rilievo la mancata comparizione del all'interrogatorio formale richiesto dal CP_1 convenuto, sebbene neanche menzionata dal giudice come elemento probatorio.
La lettura non sempre agevole dei verbali del primo grado di giudizio, redatti per la maggior parte a mano, fanno emergere l'ammissione dell'interrogatorio formale del , sui capi indicati CP_1 dalla convenuta, nn. 1, 4, 6, 7, 9 e 10 (con ordinanza del 27.8.2013) ed il mancato espletamento dell'atto, fissato, dapprima in data 8.5.2014, ma non espletato per impedimento di salute documentato dell'interrogando, ma neanche alle successive udienze del 18.5.2015 e 26.11.2015, in prosieguo istruttoria, senza nessuna giustificazione (e senza alcuna menzione). Successivamente
l'attore era comparso all'udienza del 23.6.2016, offrendo la propria disponibilità a rispondere, ma il giudice, ritenendola come una richiesta di rimessione in termini per superare il precedente comportamento omissivo, riteneva di non poter ammettere tale attività essendosi assentato senza giustificazione alle precedenti, essendo quindi ormai intervenuta una decadenza, senza che alla successiva udienza la parte attrice nulla osservava al riguardo.
Ciò detto, posto che l'art. 232 cpc stabilisce che se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio. Valutando il contenuto delle domande, si rinvengono circostanze pacifiche, o comunque mai contestate e dunque già ritenute ammesse ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ovvero che nell'anno 2009 il aveva apposto all'esterno del fabbricato di via Pt_1
Talagnano 1, il cartello “vendesi” con indicazione del numero del suo cellulare per eventuali interessati, nel medesimo periodo conosceva il , tramite il sig. e gli riferiva di CP_1 Tes_1
10 voler vendere l'immobile ad € 360.000,00 senza mediatori e che, successivamente, nel settembre
2009 il riferiva la proposta raccolta dal per il prezzo più basso. CP_1 CP_7
Oggetto dell'interrogatorio era anche il capo 10, secondo cui dichiarava ed accettava la CP_1 pretesa del convenuto di non versare alcuna provvigione, limitandosi a quella che gli avrebbe corrisposto il solo acquirente, ma a ben vedere anche se volesse ritenersi tacitamente ammesso detto episodio, questo non farebbe altro che confermare il ruolo di mediatore del e dare atto di CP_1 una dichiarazione iniziale del in quanto nella narrativa esposta dallo stesso tale Pt_1 Pt_1 episodio afferiva ad un primo contatto con il mediatore.
Non inficia la ricostruzione dei fatti, la dichiarazione delle parti nell'atto pubblico di non essersi avvalsi di mediatori, come richiesto dall'art. 1 L. 266/2005, trattandosi di affermazione che il
Notaio riceve dalle parti, senza doverne accertare la veridicità del contenuto (non alla presenza del mediatore), e dunque senza estendere la pubblica fede ammantata dalla forma dell'atto pubblico.
Va senz'altro accolto il terzo motivo di appello, attinente alla totale condanna alle spese pur in presenza di un accoglimento parziale, ovvero di una sola delle due domande proposte da parte attrice. Infatti secondo le SSUU 32061/2022 la “reciproca soccombenza” - indicata all'art. 92 comma 2 c.p.c. come ipotesi in cui il giudice ha facoltà di compensare le spese – è “configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi” (non anche nel caso di accoglimento in misura anche sensibilmente ridotta di un unico capo di domanda). Dunque nel caso di specie il giudice avrebbe potuto applicare la compensazione integrale trattandosi di due domande formulate dalla stessa parte, in quanto riguardanti due distinte ed autonome ragioni di credito, ed apparendo particolarmente opportuna la compensazione tenuto conto dell'accoglimento della domanda tra le due di importo particolarmente inferiore.
Pertanto va accolto l'appello avverso la sentenza n. 2862/2018 del 21.12.2018, nei limiti del capo sulle spese, da compensare integralmente.
Parimenti l'accoglimento del solo motivo di doglianza afferente alle spese di lite del primo grado di giudizio, e l'esito complessivo della lite, determina l'opportunità, ravvisandosi gravi motivi, della compensazione anche delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, n. 2862/2018 del 21.12.2018, nei confronti della ogni ulteriore istanza rigettata e disattesa, così Controparte_1 Controparte_1 decide:
11 - dispone la cancellazione delle espressioni offensive contenute nell'atto di appello, nel paragrafo sub C) del secondo motivo nell'inciso riportato in motivazione;
- accoglie parzialmente l'appello limitatamente al terzo motivo e per l'effetto, dichiara interamente compensate le spese del primo grado di giudizio, confermando la sentenza di primo grado in ogni altra statuizione;
- compensa integralmente le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Celentano Nicoletta Dott. Eugenio Forgillo
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