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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 22/01/2026, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 946/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE AM FR, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17776/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomigliano D'Arco - Piazza Municipio N. 1 80038 Pomigliano D'Arco NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TARI_OPV17 - 15407 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 832/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TARI_OPV17 - 15407 notificato con servizio postale il 25.08.2025, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di Euro 543,00 per la Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2017. Eccepiva la mancata notifica della comunicazione di sollecito di pagamento avvenuta il 23/12/2022 riportata nell'avviso impugnato, che assume mai notificata e pertanto ribadisce l'intervenuta prescrizione.
Si è costituito il Comune di Pomigliano d'Arco che ha documentato che l'avviso di pagamento (c.d. “Sollecito
TARI”), n. SOL_17 - 170025098 del 15/11/2022, è stato notificato a mezzo Raccomandata A/R. ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dal Comune di Pomigliano D'arco risulta che, a fronte del mancato pagamento della TARI per l'anno 2017, l'ufficio ha notificato a mezzo servizio postale, il Sollecito TARI”, n.
SOL_17 - 170025098 del 15/11/2022.
Il Comune può richiedere il pagamento della Tari evasa entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (art. 1, c.161, L.
n.296/2006).
Il termine di prescrizione quinquennale per l'imposta TARI anno 2017 risulta pertanto interrotto alla data di notifica a mezzo raccomandata del predetto sollecito.
L'avviso di accertamento impugnato notificato in data 25.8.2025 risulta pertanto legittimamente emesso stante la regolarità e tempestività della procedura adottata dall'ufficio.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
250,00
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE AM FR, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17776/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomigliano D'Arco - Piazza Municipio N. 1 80038 Pomigliano D'Arco NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TARI_OPV17 - 15407 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 832/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TARI_OPV17 - 15407 notificato con servizio postale il 25.08.2025, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di Euro 543,00 per la Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2017. Eccepiva la mancata notifica della comunicazione di sollecito di pagamento avvenuta il 23/12/2022 riportata nell'avviso impugnato, che assume mai notificata e pertanto ribadisce l'intervenuta prescrizione.
Si è costituito il Comune di Pomigliano d'Arco che ha documentato che l'avviso di pagamento (c.d. “Sollecito
TARI”), n. SOL_17 - 170025098 del 15/11/2022, è stato notificato a mezzo Raccomandata A/R. ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dal Comune di Pomigliano D'arco risulta che, a fronte del mancato pagamento della TARI per l'anno 2017, l'ufficio ha notificato a mezzo servizio postale, il Sollecito TARI”, n.
SOL_17 - 170025098 del 15/11/2022.
Il Comune può richiedere il pagamento della Tari evasa entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (art. 1, c.161, L.
n.296/2006).
Il termine di prescrizione quinquennale per l'imposta TARI anno 2017 risulta pertanto interrotto alla data di notifica a mezzo raccomandata del predetto sollecito.
L'avviso di accertamento impugnato notificato in data 25.8.2025 risulta pertanto legittimamente emesso stante la regolarità e tempestività della procedura adottata dall'ufficio.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
250,00