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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12377 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
RGN. 39952 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. C. Manni
e
Controparte_1 di Roma in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dall'avv.to R. Valenzano
all'udienza del 2 dicembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Respinge il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.500,00, oltre spese, iva e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede la reintegra ed il risarcimento del danno in quanto sostiene che il licenziamento (v. doc. 13 fascicolo parte ricorrente) sia illegittimo a) per essere stato emesso da organo incompetente con conseguente violazione anche del rispetto dei termini della procedura, b) per non aver convocato correttamente per l'audizione a difesa il lavoratore;
comunque, perché il tempo trascorso tra i fatti e la sanzione senza alcun ulteriore rilievo disiciplinare mostrano che non vi è stata rottura del vincolo di fiducia.
Il licenziamento è stato irrogato dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari mentre secondo parte ricorrente lo avrebbe dovuto emettere Parte il legale rappresentante (sia pure su proposta dell ) in quanto ex art. 3, dlgs. 502/92 ogni potere di gestione spetta al Direttore Generale (che può sì delegare alcuni atti ma nel caso in esame manca la delega Parte all' ).
Invero, con riferimento al procedimento disicplinare l'art. 55-bis, c. 4, dlgs. 165/01 (ratione temporis) prevede che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e che il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento: l'Amministrazione individua un apposito Ufficio per i procedimenti disciplinari che ha il potere di svolgere l'intero procedimento.
Nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 59, comma 4, trasfuso nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55, tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (u.c.p.d.), il quale è anche l'organo competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura, con la conseguenza che il procedimento instaurato da un soggetto o organo diverso dal predetto ufficio, anche se questo non sia ancora stato istituito, è illegittimo e la sanzione irrogata è, in tale caso, affetta da nullità, risolvendosi in un provvedimento adottato in violazione di norme di legge inderogabili sulla competenza e con la ulteriore precisazione che la previsione legislativa non è suscettibile di deroga ad opera della contrattazione collettiva, sia per l'operatività del principio gerarchico delle fonti, sia perchè l'art. 59 cit., comma 3 attribuisce alla contrattazione collettiva solo la possibilità di definire la tipologia e l'entità delle sanzioni e non anche quella di individuare il soggetto competente alla gestione di ogni fase del procedimento disciplinare (in tal senso Cass. n. 14628/10).
Considerato competente l'UPD allora nessun termine perentorio è stato violato: tra la riapertura del procedimento disciplinare del 1.12.23 e la sanzione del licenziamento del 26.3.24 non è decorso il termine di cui all'art. 55-bis, dlgs. 165/01.
Quanto alla mancata conoscenza della convocazione all'audizione a difesa, parte ricorrente sostiene che doveva essere effettuata a mani o tramite pec al difensore che lo aveva richiesto (v. doc. 4 fascicolo parte ricorrente).
Invero, l'art. 55-bis, c. 5, dlgs. 165/01 prevede che: “Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente puo' indicare, altresi', un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilita'. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresi' della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.”.
Quindi trattandosi di atto successivo alla contestazione ben poteva essere effettuata (anche) con raccomandata.
Nel caso in esame (v. doc. 23 fascicolo parte resistente) la raccomandata è stata notificata per compiuta giacenza;
l'atto si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza. La lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l' ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario (v. Cass. 27526/13). Quanto, infine, alla congruità della sanzione, i fatti non sono contestati e risultano dal procedimento penale: peculato, falsificazione, spaccio, truffa aggravata, abuso d'ufficio, plurimi fatti tutti compiuti anche durante l'orario di servizio e con mezzi di servizio. Parte ricorrente sostiene che poiché successivamente il lavoratore non ha reiterato le condotte allora il licenziamento sarebbe illegittimo perché ha dimostrato di poter essere affidabile. Ragionamento che renderebbe il licenziamento quasi impossibile, se non può essere irrogato se la condotta contestata non viene ripetuta anche dopo la contestazione. Le condotte sono state gravemente violative degli obblighi del lavoratore e per questo va espulso.
Alla luce delle argomentazioni su esposte il ricorso va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 2 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. C. Manni
e
Controparte_1 di Roma in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dall'avv.to R. Valenzano
all'udienza del 2 dicembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Respinge il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.500,00, oltre spese, iva e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede la reintegra ed il risarcimento del danno in quanto sostiene che il licenziamento (v. doc. 13 fascicolo parte ricorrente) sia illegittimo a) per essere stato emesso da organo incompetente con conseguente violazione anche del rispetto dei termini della procedura, b) per non aver convocato correttamente per l'audizione a difesa il lavoratore;
comunque, perché il tempo trascorso tra i fatti e la sanzione senza alcun ulteriore rilievo disiciplinare mostrano che non vi è stata rottura del vincolo di fiducia.
Il licenziamento è stato irrogato dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari mentre secondo parte ricorrente lo avrebbe dovuto emettere Parte il legale rappresentante (sia pure su proposta dell ) in quanto ex art. 3, dlgs. 502/92 ogni potere di gestione spetta al Direttore Generale (che può sì delegare alcuni atti ma nel caso in esame manca la delega Parte all' ).
Invero, con riferimento al procedimento disicplinare l'art. 55-bis, c. 4, dlgs. 165/01 (ratione temporis) prevede che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e che il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento: l'Amministrazione individua un apposito Ufficio per i procedimenti disciplinari che ha il potere di svolgere l'intero procedimento.
Nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 59, comma 4, trasfuso nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55, tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (u.c.p.d.), il quale è anche l'organo competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura, con la conseguenza che il procedimento instaurato da un soggetto o organo diverso dal predetto ufficio, anche se questo non sia ancora stato istituito, è illegittimo e la sanzione irrogata è, in tale caso, affetta da nullità, risolvendosi in un provvedimento adottato in violazione di norme di legge inderogabili sulla competenza e con la ulteriore precisazione che la previsione legislativa non è suscettibile di deroga ad opera della contrattazione collettiva, sia per l'operatività del principio gerarchico delle fonti, sia perchè l'art. 59 cit., comma 3 attribuisce alla contrattazione collettiva solo la possibilità di definire la tipologia e l'entità delle sanzioni e non anche quella di individuare il soggetto competente alla gestione di ogni fase del procedimento disciplinare (in tal senso Cass. n. 14628/10).
Considerato competente l'UPD allora nessun termine perentorio è stato violato: tra la riapertura del procedimento disciplinare del 1.12.23 e la sanzione del licenziamento del 26.3.24 non è decorso il termine di cui all'art. 55-bis, dlgs. 165/01.
Quanto alla mancata conoscenza della convocazione all'audizione a difesa, parte ricorrente sostiene che doveva essere effettuata a mani o tramite pec al difensore che lo aveva richiesto (v. doc. 4 fascicolo parte ricorrente).
Invero, l'art. 55-bis, c. 5, dlgs. 165/01 prevede che: “Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente puo' indicare, altresi', un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilita'. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresi' della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.”.
Quindi trattandosi di atto successivo alla contestazione ben poteva essere effettuata (anche) con raccomandata.
Nel caso in esame (v. doc. 23 fascicolo parte resistente) la raccomandata è stata notificata per compiuta giacenza;
l'atto si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza. La lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l' ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario (v. Cass. 27526/13). Quanto, infine, alla congruità della sanzione, i fatti non sono contestati e risultano dal procedimento penale: peculato, falsificazione, spaccio, truffa aggravata, abuso d'ufficio, plurimi fatti tutti compiuti anche durante l'orario di servizio e con mezzi di servizio. Parte ricorrente sostiene che poiché successivamente il lavoratore non ha reiterato le condotte allora il licenziamento sarebbe illegittimo perché ha dimostrato di poter essere affidabile. Ragionamento che renderebbe il licenziamento quasi impossibile, se non può essere irrogato se la condotta contestata non viene ripetuta anche dopo la contestazione. Le condotte sono state gravemente violative degli obblighi del lavoratore e per questo va espulso.
Alla luce delle argomentazioni su esposte il ricorso va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 2 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro