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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 12/02/2026, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1036/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3468/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240026076592000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la cartella di pagamento n.
09420240026076592000 di € 627,84, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria e notificata in data 21.03.2025 con la quale richiedeva, il pagamento della somma complessiva di € 627,84, comprensiva di interessi e sanzioni, asseritamente dovuti in ragione di un paventato mancato pagamento di Tassa Automobilistica – anno 2021.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché l'omessa notifica dell'avviso bonario.
Si costituiva l'ente impositore Regione Calabria che affermava che la cartella era il primo atto di contestazione ai sensi della l. reg. 56/2023 (già dichiarata legittima da C. Cost. 152/2018) che consente di accorpare la contestazione nel seno di cartella, purché la detta sia notificata entro il termine del terzo anno successivo aggiungendo che la cartella fosse stata notificata nel 2024.
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che
In via preliminare ed assorbente, eccepiva la carenza di valida procura alle liti in capo all'avv. Difensore_1, considerato che non era stata attestato la conformità all'originale cartaceo in suo possesso della procura.
Non l'ha fatto né in occasione della notifica del ricorso (persino privo di procura), né l'ha depositata in giudizio.
Ciò in violazione di quanto stabilito dall'art. 25-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Aggiungeva anche che manca agli atti l'attestazione di conformità della copia della cartella impugnata da parte dell'avv. Difensore_1 con sostanziale mancanza del deposito dell'atto impugnato.
Eccepiva il Difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate Riscossione e comunque infondatezza delle eccezioni sollevate dal ricorrente
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e siostenendo l'illegittimità dell'emissione della cartella senza pevio avviso in relazione alla annualità 2021 antecedente l'entrata i vigore della nuova norma regionale.
Ilricorso è infondato. In relazione all'annualità 2021 nessun avviso di accertamento doveva essere previamente notificato.
In relazione ad essa, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente (e anche, invero da alcune pronunce di questa Corte), non era necessario emettere alcun previo avviso, essendo legittimamente applicabile l'art. 6 della L.R. 56/2023.
Detta norma è certamente operante nel caso in esame, senza nessuna violazione costituzionale o di retroattività della legge.
A prescindere dal fatto che solo in ambito penale vale un generale divieto di retroattività, in malam partem, della norma sopravvenuta, in questo caso non si tratta di applicare retroattivamente una norma sopravvenuta.
Non rileva, infatti, l'annualità di riferimento (precedente all'entrata in vigore della nuova norma), bensì solo il fatto che, entrata in vigore la nuova norma (che consente di emettere direttamente la cartella esattoriale senza previa notifica di avviso di accertamento), non fosse ancora trascorso il termine decadenziale triennale per richiedere quanto non versato.
Il fatto, quindi, che pendente detto termine decadenziale triennale, la nuova legge regionale consenta all'ente impositore di procedere prescindendo dall'emissione di un avviso di accertamento, direttamente con la notifica della cartella esattoriale, comporta che la Regione Calabria, abbia semplicemente applicato, successivamente alla loro entrata in vigore, le nuove norme.
Nessuna applicazione retroattiva è stata compiuta, ma solo una applicazione dopo l'entrata in vigore, ancora pendenti i termini decadenziali di legge.
Deve aggiungersi che la notifica della cartella effettuata il 21.3.2025 (e dunque successivamente al
31.12.2024) è comnque tempestiva attesa la sospensione per l'emergenza COVID-19.
La Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 960, depositata il 15 gennaio 2025, ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 67 del D. L. n. 18 del 2020 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell'arco temporale previsto dalla norma, ossia nel caso di termini di prescrizione e decadenza, di quelli scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Le spese, attesa la peculiarità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3468/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240026076592000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la cartella di pagamento n.
09420240026076592000 di € 627,84, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria e notificata in data 21.03.2025 con la quale richiedeva, il pagamento della somma complessiva di € 627,84, comprensiva di interessi e sanzioni, asseritamente dovuti in ragione di un paventato mancato pagamento di Tassa Automobilistica – anno 2021.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché l'omessa notifica dell'avviso bonario.
Si costituiva l'ente impositore Regione Calabria che affermava che la cartella era il primo atto di contestazione ai sensi della l. reg. 56/2023 (già dichiarata legittima da C. Cost. 152/2018) che consente di accorpare la contestazione nel seno di cartella, purché la detta sia notificata entro il termine del terzo anno successivo aggiungendo che la cartella fosse stata notificata nel 2024.
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che
In via preliminare ed assorbente, eccepiva la carenza di valida procura alle liti in capo all'avv. Difensore_1, considerato che non era stata attestato la conformità all'originale cartaceo in suo possesso della procura.
Non l'ha fatto né in occasione della notifica del ricorso (persino privo di procura), né l'ha depositata in giudizio.
Ciò in violazione di quanto stabilito dall'art. 25-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Aggiungeva anche che manca agli atti l'attestazione di conformità della copia della cartella impugnata da parte dell'avv. Difensore_1 con sostanziale mancanza del deposito dell'atto impugnato.
Eccepiva il Difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate Riscossione e comunque infondatezza delle eccezioni sollevate dal ricorrente
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e siostenendo l'illegittimità dell'emissione della cartella senza pevio avviso in relazione alla annualità 2021 antecedente l'entrata i vigore della nuova norma regionale.
Ilricorso è infondato. In relazione all'annualità 2021 nessun avviso di accertamento doveva essere previamente notificato.
In relazione ad essa, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente (e anche, invero da alcune pronunce di questa Corte), non era necessario emettere alcun previo avviso, essendo legittimamente applicabile l'art. 6 della L.R. 56/2023.
Detta norma è certamente operante nel caso in esame, senza nessuna violazione costituzionale o di retroattività della legge.
A prescindere dal fatto che solo in ambito penale vale un generale divieto di retroattività, in malam partem, della norma sopravvenuta, in questo caso non si tratta di applicare retroattivamente una norma sopravvenuta.
Non rileva, infatti, l'annualità di riferimento (precedente all'entrata in vigore della nuova norma), bensì solo il fatto che, entrata in vigore la nuova norma (che consente di emettere direttamente la cartella esattoriale senza previa notifica di avviso di accertamento), non fosse ancora trascorso il termine decadenziale triennale per richiedere quanto non versato.
Il fatto, quindi, che pendente detto termine decadenziale triennale, la nuova legge regionale consenta all'ente impositore di procedere prescindendo dall'emissione di un avviso di accertamento, direttamente con la notifica della cartella esattoriale, comporta che la Regione Calabria, abbia semplicemente applicato, successivamente alla loro entrata in vigore, le nuove norme.
Nessuna applicazione retroattiva è stata compiuta, ma solo una applicazione dopo l'entrata in vigore, ancora pendenti i termini decadenziali di legge.
Deve aggiungersi che la notifica della cartella effettuata il 21.3.2025 (e dunque successivamente al
31.12.2024) è comnque tempestiva attesa la sospensione per l'emergenza COVID-19.
La Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 960, depositata il 15 gennaio 2025, ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 67 del D. L. n. 18 del 2020 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell'arco temporale previsto dalla norma, ossia nel caso di termini di prescrizione e decadenza, di quelli scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Le spese, attesa la peculiarità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.