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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 635/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 635/2019 promossa da:
Parte_1 con l'avv. C. Pagni e l'avv. A. Finzi;
ATTRICE contro incorporante Controparte_1 Controparte_2 con l'avv. A. Azzini e l'avv. A. Zaglio;
CONVENUTA
pagina 1 di 20 Oggetto: lettere di patronage
Conclusioni
Per l'attrice: voglia il Tribunale di Brescia adito, rigettata ogni contraria difesa, istanza o deduzione, previa ogni più utile declaratoria, così giudicare in via preliminare, in rito, autorizzare la chiamata in causa della Controparte_3
codice fiscale e partita IVA e della
[...] P.IVA_1 Controparte_4
codice fiscale e partita IVA con contestuale differimento della prima udienza
[...] P.IVA_2 per consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa;
in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che nulla deve a Parte_1 Controparte_1 già anche in applicazione degli artt. 1175, 1218, 1256 e 1375 c.c., ovvero in ragione Controparte_2 dell'exceptio doli e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 3217/2018 del 22-25 giugno 2018, emesso dal Tribunale di Brescia, nella persona del Giudice dott. Luciano Ambrosoli, nel procedimento monitorio sub R.G. 7570/2018, per le ragioni di cui in narrativa;
in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare che le due lettere di patronage rilasciate da Parte_1
in data 15 luglio 2014 in favore di già sono nulle ex art.
[...] Controparte_1 Controparte_2
1938 c.c., per le ragioni di cui in narrativa, e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 3217/2018 del 22-25 giugno 2018, emesso dal
Tribunale di Brescia, nella persona del Giudice dott. Luciano Ambrosoli, nel procedimento monitorio sub
R.G. 7570/2018, per le ragioni di cui in narrativa;
in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare, se del caso in via incidentale, che i contratti di leasing nn. 6050440, 6050447, 6050450, conclusi da già ed Controparte_1 Controparte_2 [...]
e i contratti di leasing nn. 6050454, 6050460, 6050717, 6050722, 6050726, Controparte_3
6050735 e 6050744, conclusi da già e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
sono nulli o inefficaci o invalidi e, di conseguenza, dichiarare la nullità, invalidità o inefficacia o
[...] risolvere le due lettere di patronage rilasciate da in data 15 luglio 2014 in favore di Parte_1 [...]
già e, conseguentemente, accertare e dichiarare che Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 nulla deve a già e dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare Controparte_1 Controparte_2
e/o revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 3217/2018 del 22-25 giugno 2018, emesso dal Tribunale di
Brescia, nella persona del Giudice dott. Luciano Ambrosoli, nel procedimento monitorio sub R.G.
7570/2018, per le ragioni di cui in narrativa;
pagina 2 di 20 in via subordinata, nel merito, dichiarare inefficaci o risolvere le due lettere di patronage rilasciate da
[...]
in data 15 luglio 2014 in favore di già ovvero Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 accertare e dichiarare il diritto di a recedere dalle medesime, per le ragioni di cui in Parte_1 narrativa e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla deve a Parte_1 Controparte_1
già e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare e/o
[...] Controparte_2 revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 3217/2018 del 22-25 giugno 2018, emesso dal Tribunale di
Brescia, nella persona del Giudice dott. Luciano Ambrosoli, nel procedimento monitorio sub R.G.
7570/2018, per le ragioni di cui in narrativa;
in via subordinata, nel merito, dichiarare inefficaci o nulle o risolvere le due lettere di patronage rilasciate da in data 15 luglio 2014 in favore di già per le Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla deve a Parte_1
già e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace e/o Controparte_1 Controparte_2 annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 3217/2018 del 22-25 giugno 2018, emesso dal
Tribunale di Brescia, nella persona del Giudice dott. Luciano Ambrosoli, nel procedimento monitorio sub
R.G. 7570/2018, per le ragioni di cui in narrativa;
in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare che già ha Controparte_1 Controparte_2 violato gli artt. 1175, 1218, 1227, 1337, 1375 e 2043 c.c. e, conseguentemente, nulla deve a Parte_1
già ai sensi delle due lettere di patronage rilasciate da Controparte_1 Controparte_2 [...]
in data 15 luglio 2014 a già e, conseguentemente, Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 3217/2018 del
22-25 giugno 2018, emesso dal Tribunale di Brescia, nella persona del Giudice dott. Luciano Ambrosoli, nel procedimento monitorio sub R.G. 7570/2018, per le ragioni di cui in narrativa;
in via di estremo subordine, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle eventuali domande di già ridurre le somme dovute da a Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 quanto accertato nel presente giudizio, anche ex art. 1468 c.c., per le ragioni di cui in narrativa;
in via istruttoria: come da foglio di p.c. in ogni caso, con vittoria di compensi professionali, spese generali (15%), spese vive, CPA e IVA, come per legge.
Per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via principale: respingere le eccezioni e domande tutte formulate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto o, in ogni caso, condannare parte opponente al pagamento, in favore della scrivente, della minor o maggior somma che verrà accertata pagina 3 di 20 in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali. Con ogni più ampia riserva di produrre e capitolare.
FATTO E PROCESSO
(“ ) ed ( ), Controparte_3 CP_5 Controparte_4 CP_6 società in origine interamente controllate da (“ ), a novembre 2010 hanno stipulato, CP_7 CP_7
Cont in qualità di utilizzatrici, dieci contratti di leasing con la concedente ( , oggi Controparte_2 incorporata in . I contratti di leasing avevano ad oggetto impianti energetici da CP_1 Controparte_1 costruire.
Per agevolare l'operazione finanziaria, ha emesso, in favore delle sue controllate, lettere di patronage CP_7
Cont destinate a Part Nel luglio 2014 (“ ”) ha acquistato da l'intero capitale sociale di e di Parte_1 CP_7 CP_5
assumendone il controllo. CP_6
Part Contestualmente, in sostituzione della garanzia atipica precedentemente prestata da ha CP_7
Cont emesso a sua volta due lettere di patronage, destinate a in favore delle controllate d CP_5 CP_6
Part Con tali lettere , patrocinante, si impegnava a svolgere varie prestazioni di fare e non fare, tra cui quella di assicurare la solvibilità delle utilizzatrici fino a estinzione della loro obbligazione di pagare i canoni. Part Secondo , l'operazione finanziaria era stata conclusa - e le lettere di patronage erano state emesse - sul presupposto comune dell'ottenimento, da parte delle utilizzatrici, delle incentivazioni statali previste per gli impianti energetici, in forza del D.M. 19 febbraio 2007; gli incentivi sono stati effettivamente erogati dal
Gestore Servizi Energetici S.p.A. (“GSE”) per un certo periodo fino ad agosto 2014; il credito derivante dagli incentivi veniva ceduto alla concedente e imputato a pagamento dei canoni.
A seguito di verifiche da parte del GSE, tuttavia, è emerso che gli impianti erano privi dei requisiti necessari per poter usufruire delle tariffe incentivanti;
in particolare, i lavori di realizzazione degli impianti, differentemente da quanto dichiarato dalle utilizzatrici, non erano stati completati entro la data prevista e in ogni caso gli impianti non erano conformi alla normativa tecnica di settore. Conseguentemente, è stata dapprima sospesa l'erogazione degli incentivi ad agosto 2014; a novembre 2015, invece, il GSE ha comunicato la decadenza delle utilizzatrici dal diritto agli incentivi e ha domandato loro la restituzione di quelli già erogati, indebitamente percepiti da e da Il provvedimento del GSE è stato CP_5 CP_6 confermato dal T.A.R. Lazio con sentenze del 9.6.2016.
Le utilizzatrici sono state altresì destinatarie di un sequestro disposto, nel corso di procedimento penale per frode a carico dei loro amministratori, in relazione all'indebita percezione degli incentivi.
A seguito di tali vicende, ed si sono trovate in uno stato di crisi che ha determinato CP_5 CP_6
l'incapacità di pagare i canoni di leasing.
pagina 4 di 20 Dopo aver tentato di accedere, senza successo, a una procedura concordataria, le utilizzatrici sono state dichiarate fallite dal Tribunale di Milano a settembre 2016.
In sede fallimentare è stato riconosciuto in favore dell'ex concedente un credito di € 5.174.760,21, per i canoni rimasti insoluti, non pagati dalle utilizzatrici.
Cont Part In sede monitoria ha chiesto e ottenuto nei confronti di l'ingiunzione di pagamento di una somma pari a quella sopra indicata, a titolo di risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale della patrocinante e discendente dall'inadempimento del suo obbligo di garanzia atipica assunto con le lettere di patronage (decreto ingiuntivo trib. Brescia n. 3217/2018 del 22.6.2018).
Part In questa sede ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra indicato. Part A fondamento dell'opposizione ha dedotto l'invalidità o inefficacia delle lettere di garanzia per diverse ragioni, tra cui: 1) nullità del rapporto di leasing garantito, per il venir meno della causa o della presupposizione, individuate nell'interesse all'incentivazione, nonché per difetti degli impianti, preclusivi del diritto all'incentivazione, e conseguente mancato rispetto del vincolo di destinazione;
2) mancata specificazione del limite garantito delle lettere di patronage;
3) venir meno della causa in concreto o della presupposizione delle lettere di patronage, sempre individuate nell'interesse all'incentivazione.
In denegata ipotesi di validità della garanzia, l'opponente ha affermato di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni di fare pattuite con le lettere di patronage, qualificabili, in tesi, come obbligazioni di mezzi, e non di risultato.
Ad ogni modo, secondo l'opponente deve essere esclusa la sua responsabilità, in ragione della Cont responsabilità di nella causazione del danno, avendo l'odierna opposta omesso di verificare che gli Part impianti non erano stati completati entro la data prevista e avendo essa omesso di comunicare ad tale circostanza, suscettibile di comportare la revoca degli incentivi, e di determinare, quindi, l'inadempimento delle utilizzatrici, fonte del danno lamentato dalla odierna opposta.
Quest'ultima ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti e delle testimonianze assunte.
***
pagina 5 di 20 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata. Il decreto ingiuntivo deve essere tuttavia revocato, stante la sopravvenuta riduzione del credito nelle more del giudizio, in forza di pagamenti effettuati ad altro titolo in sede fallimentare.
La qualificazione della garanzia Part Contr Con le due lettere di patronage emesse il 14.7.2014 si è impegnata nei confronti di a) a non dismettere la partecipazione di controllo nel capitale sociale delle utilizzatrici;
Cont b) ad assicurare che le utilizzatrici abbiano “fondi sufficienti per corrispondere a li importi dovuti” in forza dei contratti di leasing;
c) a mantenere l'utilizzatore in stato di solvenza;
d) ad adibire ogni ragionevole impegno ed utilizzare il proprio potere e la propria influenza sulle utilizzatrici al fino di assicurare che esse provvedano al pagamento degli importi dovuti.
Il negozio in esame deve essere ricondotto alla fattispecie della c.d. lettera di patronage “forte”, ossia a quella tipologia di lettera di patronage – forma di garanzia atipica – con cui il patrocinante non si limita a fornire al destinatario della lettera informazioni circa la propria posizione di influenza sulla debitrice patrocinata, al fine di favorire l'erogazione del credito, ma assume direttamente, nei confronti dello stesso destinatario, obblighi di fare (o di non fare) volti ad assicurare la sussistenza di condizioni idonee affinché il patrocinato possa adempiere la sua obbligazione (in tal senso si vedano per l'appunto gli impegni ad assicurare la solvibilità della società controllata, ad adoperarsi perché la controllata provveda al pagamento del suo debito).
Non avendo la patrocinante garantito espressamente e direttamente l'adempimento della garantita, non si configura in capo alla stessa alcun obbligo di tipo fideiussorio.
Come affermato da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/12/2019, n. 32026, infatti, “In tema di patronage qualora il patronnant si limiti a promettere che il patrocinato farà fronte alle proprie obbligazioni, pur in presenza di una lettera di patronato cd. forte, egli non assume anche l'impegno di eseguire personalmente la prestazione, come avviene nella promessa del fatto del terzo dove, in caso di inadempimento, il promittente è obbligato ad indennizzare il creditore, mentre quando il patrocinatore abbia assunto l'impegno direttamente e debba quindi adempiere l'obbligazione nel caso di inadempimento del patrocinato, ricorre un'ipotesi di fideiussione”.
pagina 6 di 20 Le censure di invalidità del leasing
Inammissibilità delle censure per difetto di accessorietà
La patrocinante ha chiesto la declaratoria di nullità o inefficacia dei contratti di leasing, sul presupposto che dalla validità del negozio garantito discenda altresì la nullità delle lettere di patronage.
In particolare, ha dedotto la nullità o inefficacia del leasing per: 1) “difetto dei requisiti per accedere al sistema di sussidi statali”, ciò da cui deriverebbe, in tesi, che “il vincolo di destinazione incluso nei contratti non è stato rispettato”, con asserita conseguente “nullità, inefficacia o invalidità dei contratti ex art. 1418
c.c., se del caso anche solo in via incidentale, per mancanza di causa in concreto”; 2) sopravvenuto difetto di causa in concreto in ragione della sopravvenuta revoca degli incentivi, censura avanzata in relazione al preteso carattere essenziale dell'accesso all'incentivazione; 3) venir meno della condizione oggetto di asserita presupposizione, censura ancora una volta legata al preteso carattere essenziale dell'incentivazione revocata.
Al riguardo si osserva che le lettere di patronage in esame non sono caratterizzate dall'accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione del debitore garantito: ferma la diversità tra le prestazioni oggetto dei rispettivi negozi (fare o non fare per il garante, dare per l'utilizzatore garantito) e l'assenza di solidarietà, si evidenzia che la responsabilità del patrocinante è autonoma rispetto a quella delle patrocinate, nel senso che si configura soltanto in caso di violazione dei propri obblighi, e solo qualora l'inadempimento del debitore garantito sia eziologicamente riconducibile all'inadempimento del patrocinante.
Dalla mancanza di accessorietà consegue che il patrocinante non possa far valere nei confronti del creditore le eccezioni che, nei confronti di quest'ultimo, avrebbe potuto far valere il debitore patrocinato, salvi i limiti dell'exceptio doli e quelli, ulteriori, individuati dalla giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoghe.
Reputa infatti questo giudice che alle lettere di patronage sia applicabile il principio ribadito in materia di contratto autonomo di garanzia da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/04/2024, n. 10786, secondo cui
“L'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, anche quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia, quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario, quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito e quando, infine, la nullità del contratto-base o di sue clausole dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta”.
pagina 7 di 20 Nella presente vicenda, l'eccezione di dolo generale è stata invocata dalla patrocinante con riferimento alla truffa contrattuale perpetrata nei suoi confronti con la cessione in suo favore delle quote pari all'intero capitale sociale di ed in occasione di tale cessione sarebbero state dolosamente occultate le CP_5 CP_6 circostanze relative allo stato degli impianti che hanno poi condotto alla revoca degli incentivi. La truffa Part contrattuale sarebbe stata, secondo , causa efficiente dell'insolvenza delle utilizzatrici.
In proposito si osserva che il dolo rilevante ai fini dell'eccezione evocata dall'opponente è soltanto quello proveniente dal creditore che abbia esercitato la propria pretesa in modo fraudolento, o abusivo. Part I fatti allegati da , in realtà, non integrano, già un sul piano delle allegazioni, un dolo proveniente dalla Cont creditrice bensì dagli amministratori delle controllate, che, secondo quanto incidentalmente affermato nella sentenza penale di primo grado prodotta, non passata in giudicato, hanno agito “per conto di
. CP_7
La doglianza attorea, dunque, è inconferente ai fini invocati.
A ben vedere, essa non si attaglia nemmeno al rapporto di garanzia, atteso che la truffa dedotta è riferita alla cessione del capitale sociale di d (e non alle lettere di patronage), ed è stata perpetrata, si CP_5 CP_6
Part ribadisce, “per conto di , dante causa di , e non di di Né può ritenersi che gli CP_7 CP_5 CP_6 effetti decettivi della truffa in tesi perpetrata con riferimento alla cessione del capitale sociale di ed CP_5
Part possano avere per una qualche ragionevole incidenza sulle lettere di patronage (l'attrice non ha CP_6 allegato, ad esempio, la ricorrenza di vizi di volontà), e tantomeno sul loro profilo causale.
Nessuna censura di invalidità dei leasing garantiti è stata poi sollevata con riferimento alla violazione di norme imperative, illiceità della causa, frode alla legge. La frode relativa alla percezione di incentivi non dovuti, infatti, non è stata perpetrata dalle utilizzatrici attraverso lo strumento negoziale del leasing, ma soltanto in occasione del rapporto di il leasing – ciò che per l'appunto non rileva nella prospettiva ora in esame.
Identici esiti interpretativi – in senso preclusivo dell'esame nel merito delle censure attoree di nullità del leasing - valgono anche laddove si abbia riguardo alla tesi dell'opponente secondo cui tra le lettere di patronage e i contratti di leasing sussisterebbe un collegamento negoziale. Dall'esistenza di tale collegamento deriverebbe per l'appunto che l'invalidità del leasing è idonea a travolgere la validità della garanzia, facente parte della medesima operazione complessiva.
Inammissibilità delle censure per mancanza di un collegamento negoziale
In proposito si osserva che, come recentemente ribadito da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/02/2024, n.
5365, “Per configurare un collegamento negoziale tra due contratti, sono necessari due elementi: i) uno oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario;
ii) uno pagina 8 di 20 soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. L'accertamento della natura, entità, modalità e conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito”.
Nella presente vicenda deve essere esclusa la ricorrenza di un collegamento negoziale tra la garanzia Part prestata da e i contratti di leasing.
Ferma la mancanza di un rapporto di accessorietà tra i negozi, non è ravvisabile in concreto alcuna interferenza tra gli stessi sotto il profilo causale, non configurandosi un loro assetto globale unitario: essi mantengono cause distinte e autonome (garanzia il primo, finanziaria il secondo), che non si coordinano tra loro in modo funzionale al raggiungimento di effetti ulteriori, che trascendano cioè quelli individualmente prodotti dai singoli contratti. In altre parole, dunque, non si apprezza l'esistenza di una causa ulteriore autonoma, data dalla combinazione delle singole cause del leasing e del patronage.
A ben vedere, la tesi attorea secondo cui il collegamento sarebbe rivelato dal fatto che le lettere di garanzia vengono emesse al fine di consentire la stipula del contratto garantito: 1) si risolve in realtà nella descrizione del profilo causale non di un'operazione unitaria sotto il profilo giuridico, ma nella descrizione del profilo causale proprio delle lettere di patronage - che per l'appunto consiste nel rafforzare nel creditore, cui la dichiarazione è indirizzata, il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni (cfr. Cass. civ., Sez. III, 03/04/2001, n. 4888); 2) non è del tutto aderente alla specifica garanzia Part rilasciata da , per le seguenti ragioni. Part Le lettere di patronage per cui è causa, infatti, sono state emesse da quattro anni dopo la stipula dei contratti di leasing e l'erogazione del credito in favore delle utilizzatrici, avvenuta nel 2010 (sia pur in Part tranches progressive, in base all'avanzamento dei lavori); né può dirsi che sia meramente subentrata nella medesima garanzia all'epoca offerta dall'ex controllante (sua dante causa delle quote del CP_7 capitale sociale delle utilizzatrici), trattandosi di due titoli di garanzia differenti, ancorché aventi contenuto Part analogo. Conseguentemente, la garanzia prestata da non può ritenersi “funzionale alla stipula del leasing”, ma soltanto ad assicurare indirettamente l'adempimento delle utilizzatrici, ossia mediante Cont l'assunzione diretta nei confronti di dell'obbligo di immettere risorse patrimoniali e finanziarie sufficienti per scongiurare l'insolvenza (e quindi l'inadempimento) delle proprie controllate.
pagina 9 di 20 Le censure di invalidità delle lettere di patronage
Sull'indicazione del limite massimo garantito nelle lettere di patronage
L'opponente ha dedotto la nullità delle lettere di patronage perché, innanzitutto, non sarebbe stato indicato il limite massimo garantito, come invece prescritto dall'art. 1938 c.c. ai fini della validità della fideiussione avente ad oggetto obbligazioni future, in tesi applicabile anche alla garanzia atipica prestata. Part Secondo , posto che l'obbligo di “mantenere l'utilizzatore in stato di solvenza” si risolve in un impegno ad erogare, potenzialmente, risorse illimitate, senza contemplazione di un limite massimo, allora l'obbligazione deve essere considerata nulla.
Sulla questione, Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 26/01/2010, n. 1520 ha affermato che “L'obbligo di indicazione dell'importo massimo garantito previsto per le fideiussioni per obbligazioni future o condizionali dall'art. 1938 c.c., nel testo novellato dalla legge n. 154/1992, corrisponde ad un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico ed ha valenza generale, applicandosi anche alle garanzie atipiche e, tra queste, alle lettere di patronage”.
A prescindere dalla condivisibilità dell'orientamento, reputa questo giudice che il principio riportato non trovi comunque applicazione con riferimento alla presente vicenda: come noto, infatti, l'art. 1938 c.c. rinviene la sua ratio nell'esigenza di arginare l'indeterminatezza del contenuto della garanzia (tipicamente avente ad oggetto una prestazione di dare) che il fideiussore si è assunto in relazione a obbligazioni future, le quali sorgano cioè in un momento successivo rispetto a quello in cui viene prestata la garanzia, obbligazioni il cui contenuto è per l'appunto in quel momento ignoto al garante.
Nel caso in esame, invece: a) le obbligazioni del leasing per le quali la garanzia atipica è stata assunta erano già esistenti dal 2010 e, nel momento in cui le lettere di patronage sono state emesse, ossia nel 2014, erano Part note ad;
2) l'obbligazione di garanzia non consiste in un dare, ma in un fare, per sua stessa natura non delimitabile mediante l'indicazione di un importo.
A ben vedere, la doglianza attorea si risolve, più che nell'eccezione di mancata previsione di un limite massimo della garanzia ex art. 1938 c.c., in una censura di indeterminatezza del contenuto dell'obbligazione di fare oggetto di garanzia, sul presupposto che impedire l'insolvenza delle controllate esponga la controllante a impegni economici, patrimoniali, finanziari indefiniti in quanto potenzialmente illimitati. Part Al riguardo deve ritenersi, in realtà, che il facere cui si è obbligata (peraltro in termini negoziali non inusuali, ma coincidenti con il contenuto delle lettere di patronage comunemente diffuse nella prassi) è sufficientemente determinato, essendo irrilevante, ai sensi dell'art. 1346 c.c., il fatto che non possa essere a priori determinata la tipologia delle condotte funzionali a impedire l'insolvenza delle controllate, né l'entità degli impegni economici correlati;
è invece sufficientemente specifica e determinata l'indicazione del risultato da perseguire (per l'appunto, impedire l'insolvenza, situazione specificamente definita dall'art. 5
l.f.). pagina 10 di 20 Sul dedotto carattere essenziale dell'incentivazione come oggetto di presupposizione e sul sopravvenuto difetto di causa in concreto
Sempre al fine di caducare l'efficacia della garanzia, l'opponente ha dedotto che l'erogazione degli incentivi in favore delle utilizzatrici da parte del GSE costituiva elemento essenziale non solo del contratto di leasing, ma anche delle lettere di patronage. Conseguentemente, la revoca degli incentivi a seguito di provvedimento amministrativo - confermato in sede giurisdizionale - inciderebbe sulla validità del negozio di garanzia, rilevando come venir meno della condizione che, in tesi, era stata oggetto di presupposizione, oppure quale difetto sopravvenuto di causa (quest'ultimo, in vero, insuscettibile di dar luogo a “invalidità” del negozio).
Quanto al primo aspetto, si osserva da un lato che, come noto, la presupposizione (o “condizione inespressa”) si configura “quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo - essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività
- e certo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento - pur in mancanza di un espresso riferimento - dell'esistenza ed efficacia del contratto” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 20/04/2018, n. 9909).
Dall'altro lato, la lettera di patronage, dal punto di vista strutturale, “rientrando nello schema negoziale delineato dall'art. 1333 c.c., non richiede per il suo perfezionamento l'accettazione espressa dell'oblato.
Pertanto, una volta intervenuta la proposta (irrevocabile quando sia giunta a conoscenza del destinatario), la conclusione del negozio è impedita solo dal rifiuto” (Cass. civ., Sez. III, 03/04/2001, n. 4888).
Delineate tali premesse, ritiene questo giudice che la presupposizione, consistendo in una situazione comune ad entrambe le parti, negozialmente elevata dalle stesse a presupposto condizionante la validità del contratto, non possa trovare applicazione in caso di negozio unilaterale.
La lettera di patronage, a ben vedere, costituisce un negozio unilaterale a rilievo bilaterale, soggetto a rifiuto eliminativo, essendo assegnata dall'art. 1333, comma 2 c.c. rilevanza integrativa della fattispecie al mancato rifiuto del destinatario, in conformità all'impostazione dottrinaria cui si aderisce. In altre parole, il negozio non si forma all'esito dello scambio di due dichiarazioni di volontà, unica situazione che potrebbe strutturalmente giustificare l'ammissibilità di una presupposizione;
il negozio in esame, come appena visto, si forma invece all'esito di una dichiarazione di volontà cui faccia seguito un mancato rifiuto. La ricostruzione svolta non è smentita dalle specificità del caso in esame, ove risulta che a giugno 2014 (ossia Cont in data anteriore all'emissione delle lettere di patronage) gli uffici di anno comunicato alle utilizzatrici che l'organo deliberante dell'ente aveva espresso il proprio “assenso” all'operazione. Al netto del rilievo – in vero di ordine meramente formale – per cui la dichiarazione in questione (docc. 27, 28 att.) è una dichiarazione di scienza che riporta la notizia, sì, dell'assenso, si evidenzia che l'assenso riferito non aveva pagina 11 di 20 comunque ad oggetto il contenuto specifico della garanzia (le lettere di patronage, si ribadisce, sarebbero state emesse soltanto un mese dopo), ma la liberazione e sostituzione del precedente garante con CP_7
Part
a condizione che fossero mantenute garanzie equivalenti (tra cui anche pegno, riserva di cassa vincolate).
Ad ogni modo, anche a voler qualificare il negozio ex art. 1333 c.c. in termini di negozio bilaterale derivante da due dichiarazioni di volontà – e ad ammettere dunque che la presupposizione possa trovarvi applicazione - si deve comunque rilevare che nella presente vicenda non sussistono indici di alcun tipo da cui ricavare che entrambe le parti della garanzia atipica abbiano considerato la concessione o il perdurare del regime in incentivazione in favore di ed quale presupposto condizionante la validità del CP_5 CP_6 negozio.
E' certamente vero che la presupposizione, per definizione, è condizione inespressa, tuttavia la verifica della sua esistenza presuppone la ricostruzione della situazione presupposta, in assenza di prove differenti, necessariamente attraverso l'individuazione di riferimenti testuali aventi valore indiziario in tal senso – riferimenti che, per l'appunto, nel caso in esame non si riscontrano.
Né può ritenersi che tali indici possano essere rinvenuti - come invece sostenuto dall'attrice - nel richiamo, contenuto nelle lettere di patronage, ai contratti di leasing, stante l'assoluta genericità del riferimento, come tale inidoneo all'individuazione di una situazione presupposta.
Il riferimento espresso agli incentivi del GSE compare espressamente, invece, soltanto nell'appendice comune ai contratti di leasing, dove, formalmente, è definita “condizione essenziale” soltanto la concessione delle tariffe incentivanti (e non anche il mantenimento, ma il rilievo è soltanto di ordine formale). Al di là del riferimento nominale all'essenzialità – di per sé non dirimente - le parti hanno poi previsto che “Nell'eventualità in cui…il GSE dovesse rifiutare o revocare la concessione delle tariffe incentivanti relativamente al bene, il concedente avrà facoltà di risolvere il presente contratto con effetto immediato”.
Posto che il venir meno dell'incentivazione avrebbe determinato, al più, la facoltà di risoluzione del leasing per la sola concedente, non si può ammettere che l'incentivazione, sebbene qualificata formalmente come
“condizione essenziale”, sia stata concepita come essenziale da entrambe le parti del leasing e soprattutto che sia stata elevata dalle stesse a oggetto di presupposizione del contratto. A maggior ragione, in assenza di elementi indiziari, non è possibile ammettere che una simile situazione sia stata concepita come presupposto condizionante la validità delle lettere di patronage.
A ben vedere, la logica stessa della presupposizione riferita con riguardo alle lettere di patronage è persino antitetica rispetto all'assunzione di un impegno di garanzia da parte del patrocinante: il credito derivante Cont dall'incentivazione, infatti, era ceduto da e da a a scopo di garanzia” (come si legge CP_5 CP_6 nell'appendice leasing) e imputato a pagamento dei canoni (come datio in solutum), non disponendo le pagina 12 di 20 utilizzatrici di significative risorse finanziarie proprie differenti con cui far fronte alla propria obbligazione nei confronti della concedente;
conseguentemente, il venir meno dell'incentivazione avrebbe costituito – come è avvenuto – un fatto prodromico dell'inadempimento di ed in quanto indice di una CP_5 CP_6
Part riduzione della garanzia patrimoniale offerta dalle controllate di alla concedente. Atteso che la garanzia della controllante opera, sia pur per fatto proprio, soltanto in caso di inadempimento delle controllate, dovrebbe ritenersi del tutto irragionevole – e privo di causa – quell'accordo di garanzia che prevedesse la sua inefficacia proprio al verificarsi di una situazione rivelatrice della prossimità dell'inadempimento delle garantite.
Per le ragioni appena esposte, il venir meno dell'incentivazione non rileva nemmeno come sopravvenuto difetto di causa.
Sull'inadempimento della garante
L'opponente ha affermato che l'obbligazione di fare assunta (e in particolare l'obbligazione di garantire la solvibilità delle controllate fino a estinzione del loro debito) è un'obbligazione di mezzi, e non di risultato.
Sul tema si osserva che, come noto, nelle obbligazioni “di risultato”, il risultato è in rapporto di causalità necessaria con l'attività del debitore, non dipendendo esso da alcun fattore estraneo a quell'attività; nelle obbligazioni “di mezzi”, invece, il risultato dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da fattori ulteriori, sui quali il debitore non esercita alcuna possibilità di controllo.
Consapevole dell'eterogeneità delle soluzioni adottate dalla giurisprudenza di merito in punto di qualificazione dell'obbligazione oggetto di lettere di patronage (mezzi: Tribunale Torino, 11/04/2000;
Tribunale Milano 22/06/1995; risultato: Tribunale Bologna, 14/09/1988), nonché del progressivo superamento, ad opera della giurisprudenza di legittimità, della dicotomia tra l'una e l'altra categoria generale di obbligazione, aventi essenzialmente efficacia descrittiva, reputa questo giudice che l'obbligo di Part assicurare la solvibilità della controllata assunto da sia un'obbligazione dal risultato governabile, rientrando nelle prerogative esclusive di chi è proprietario dell'intero capitale sociale di una società la possibilità di immettere nella stessa risorse sufficienti a garantirne l'equilibrio patrimoniale fino ad estinzione dell'obbligazione garantita. Part L'obbligazione di garanzia assunta da consiste, per l'appunto, nel realizzare quelle specifiche condotte che sono comunemente preordinate a impedire che la controllata possa versare nella situazione di incapacità di adempiere le proprie obbligazioni con l'utilizzazione dei mezzi normali di pagamento, alle scadenze previste.
Una differente qualificazione dell'obbligazione, ad ogni modo, non inciderebbe nel caso in esame sulla ripartizione degli oneri probatori, che è quella propria della responsabilità contrattuale.
pagina 13 di 20 Dall'esame della narrativa complessiva dell'opposta, si osserva che quest'ultima ha allegato: a) il titolo di responsabilità (lettere di patronage); b) l'inadempimento della patrocinante (violazione degli obblighi di fare, non aver impedito l'insolvenza delle controllate); c) il danno subito (pari ai canoni scaduti rimasti Part insoluti), quale conseguenza della violazione dell'obbligo di di mantenere le utilizzatrici in stato di solvibilità (nesso eziologico).
L'opponente ha invece dedotto di aver correttamente adempiuto le proprie obbligazioni, avendo essa fornito alle controllate la provvista con cui esse: a) hanno impugnato i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali di revoca degli incentivi, nonché b) hanno depositato una domanda di concordato.
Al netto del rilievo per cui non è stata offerta la prova di aver fornito risorse finanziarie in tal senso, la circostanza affermata dall'attrice - ancorché del tutto verosimile - appare comunque inidonea a soddisfare gli obblighi gravanti sulla patrocinante, e in particolare l'obbligo di impedire l'insolvenza di e di CP_5
CP_6
In questo senso, infatti, si evidenzia che: a) la mancanza dei requisiti per l'accesso alle tariffe incentivanti Part era circostanza verificabile obiettivamente, talché poteva avvedersi che l'impugnazione, da parte delle utilizzatrici, dei provvedimenti di sospensione e revoca degli incentivi non avrebbe verosimilmente consentito di ripristinare i flussi finanziari necessari per far fronte al pagamento dei canoni;
del resto, le utilizzatrici stesse, nel successivo ricorso per fallimento in proprio, hanno riconosciuto – sia pur con esclusivo riferimento alla sola impugnativa della sentenza emessa dal Tar Lazio – che sussistevano
“rilevanti riserve circa l'esito fausto” dell'iniziativa; b) dalle allegazioni attoree e dalla documentazione offerta in ordine alla domanda di concordato (documentazione a tratti incompleta sia con riguardo alla situazione di he di non è dato ricavare se alla presentazione della domanda con riserva abbia CP_5 CP_6 fatto seguito anche il deposito della proposta concordataria, né se l'eventuale proposta fosse ragionevolmente adeguata a garantire la continuità aziendale e l'ingresso dei flussi finanziari sperati;
è comunque pacifico che la domanda depositata a marzo 2016 non ha avuto esito favorevole, visto che a pochi mesi di distanza, settembre 2016, è intervenuta la dichiarazione di fallimento delle controllate (indice Part dell'inadeguatezza dell'iniziativa finanziata da , e, quindi, dell'attività di quest'ultima).
In definitiva sul punto, deve concludersi che la controllante, al fine di impedire l'insolvenza di e di CP_5
avrebbe dovuto provvedere alla ricapitalizzazione delle controllate, o comunque alla destinazione in CP_6 loro favore di risorse (patrimoniali, finanziarie) idonee a ripristinare l'equilibrio patrimoniale. Interventi Part simili, per l'appunto, non sono mai stati realizzate da , per sua negligenza o per deliberata decisione. A ben vedere, l'attrice non ha nemmeno allegato di aver provato a mantenere un adeguato equilibrio patrimoniale delle controllate, né ha dedotto l'esistenza di ragioni obiettive che rendessero impossibile la prestazione dovuta.
pagina 14 di 20 Sulla pretesa non imputabilità dell'inadempimento
Dopo aver affermato di aver correttamente adempiuto all'obbligazione – circostanza smentita Part dall'accertamento compiuto – ha dedotto, quale fatto estintivo della pretesa altrui, di non essere responsabile dell'inadempimento contestato perché: a) la garanzia è stata assunta a causa della truffa contrattuale, di cui si è già accennato;
b) l'insolvenza delle utilizzatrici è stata originata dalla revoca degli incentivi;
c) l'insolvenza delle utilizzatrici è stata originata dalla responsabilità (eventualmente concorrente) Cont di
Come noto, la non imputabilità della causa di inadempimento ex art. 1218 c.c. riguarda esclusivamente il profilo di causalità tra attività del debitore e inadempimento. Per essere esonerato dal dover rispondere delle conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, dunque, il debitore deve provare che “l'inadempimento è stato determinato da causa a sé non imputabile, che è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere, e che, d'altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo”
(Cass. civ. sez. III, 08/11/2002, n.15712).
Nel caso in esame, deve ritenersi che: a) le allegazioni attoree relative alla truffa contrattuale in tesi subita risultano non pertinenti, per le ragioni già esplicitate sopra, ad altri fini, e che possono essere qui richiamate;
b) la revoca degli incentivi viene in buona sostanza assunta dall'attrice quale “factum principis” ostativo della capacità finanziaria delle utilizzatrici, e non ostativo della propria prestazione.
Nel caso in esame è sufficiente evidenziare che la sospensione e revoca degli incentivi, disposta in via amministrativa e poi confermata giudizialmente, non rileva quale factum principis, dal momento che non incide in alcun modo sulla possibilità della prestazione richiesta al garante (né, in vero, su quella delle garantite, atteso che l'impotenza finanziaria del debitore non determina l'impossibilità della sua prestazione).
La revoca allegata, semmai, determinando una situazione di illiquidità delle garantite, ha costituito proprio il presupposto di fatto che imponeva in quel momento alla garante l'adozione di interventi tempestivi (ad esempio, immettere risorse nelle controllate) finalizzati a scongiurare l'incapacità solutoria e l'insolvenza di di per l'appunto verificatesi. CP_5 CP_6
Cont Resta da esaminare il rilievo della dedotta responsabilità di
Sulla pretesa responsabilità della creditrice
L'opponente ha dedotto - in via di eccezione riconvenzionale, volta ad ottenere la reiezione della domanda Cont avversaria - la responsabilità precontrattuale, contrattuale, da contatto sociale, extracontrattuale di in pagina 15 di 20 tesi ravvisabile: a) nel non aver verificato che gli impianti energetici oggetto di leasing, diversamente da quanto dichiarato dalle utilizzatrici, non erano stati completati alla data prevista, circostanza, questa, che ha determinato (in vero unitamente ad ulteriori vizi degli impianti) la revoca delle tariffe incentivanti da parte del GSE, pretesa causa dell'inadempimento; b) nel non aver informato la garante dello stato effettivo dei lavori e della conseguente possibilità di revoca degli incentivi.
In buona sostanza, le censure dell'opponente attengono all'asserita reticenza colposa, o addirittura dolosa, della creditrice circa l'esistenza di situazioni che, in tesi, avrebbero potuto determinare l'inadempimento delle utilizzatrici, presupposto di operatività della garanzia;
la reticenza sul punto della creditrice, inoltre, avrebbe ingenerato nella garante l'affidamento circa la legittimità della percezione degli incentivi da parte delle utilizzatrici.
Diversamente da quanto prospettato dall'attrice, le circostanze dedotte non rilevano né ai fini dell'esonero da responsabilità - perché sono intrinsecamente inidonee a cagionare l'impossibilità della prestazione oggetto di garanzia - né a titolo di concorso del fatto colposo del creditore nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c.: in via controfattuale, infatti, ipotizzando che le condotte omissive contestate siano Cont Part state invece tenute da dovrebbe comunque riconoscersi che la comunicazione ad di circostanze ostative del regime incentivante non avrebbe comunque impedito la revoca degli incentivi, né preservato la capacità finanziaria delle utilizzatrici, né consentito il loro adempimento, né impedito l'insolvenza.
Le violazioni contestate, in definitiva, non hanno inciso nel sul rapporto di causalità materiale, né sul rapporto di causalità giuridica. Part A ben vedere, in realtà, di fatto si duole di non aver ricevuto dalla concedente informazioni che essa avrebbe potuto e dovuto autonomamente ottenere, con l'ordinaria diligenza: a) da in sede di due CP_7
Part diligence finalizzata all'acquisizione del capitale sociale delle future controllate (tanto che la stessa si duole di una truffa contrattuale nei confronti della dante causa); b) dalle controllate stesse, una volta acquisito integralmente il loro capitale sociale, esercitando i diritti sociali, di natura potestativa, previsti dall'art. 2476, comma 2 c.c. (ricevere informazioni attraverso la richiesta di notizie sullo svolgimento degli affari, oltre che diritto alla consultazione dei libri sociali e relativa documentazione), nonché, eventualmente, i propri poteri di eterodirezione.
Ferme le considerazioni formulate, partitamente con riguardo alle varie tipologie di responsabilità evocate, sia pur mediante mera indicazione delle norme generali che le prevedono, si osserva quanto segue.
Sotto il profilo della responsabilità contrattuale, rileva questo giudice che la garanzia per cui è causa, presentando la struttura del negozio (comunque qualificabile) con obbligazioni a carico del solo proponente ex art. 1333 c.c., non contempla alcuna obbligazione a carico del destinatario delle lettere. pagina 16 di 20 Come affermato da Cass. civ., Sez. III, 25/09/2001, n. 11987, infatti, “La lettera di patronage c.d. impegnativa, in ragione del suo carattere unilaterale (non crea una posizione di obbligo nel destinatario circa l'erogazione del credito, ma) comporta nel patrocinate l'assunzione dell'obbligazione di un determinato fare in caso di esecuzione (perciò spontanea) della prestazione da parte del beneficiano, con conseguente esposizione del patrocinante inadempiente all'azione risarcitoria del creditore (anziché alla pretesa di adempimento della stessa prestazione cui è tenuto il patrocinato)”.
Conseguentemente, non si può predicare già in radice una responsabilità contrattuale a carico dell'odierna opposta, tantomeno per inadempimento di obblighi informativi in vero inesistenti. Cont In particolare, dal negozio di garanzia non deriva a carico di lcun obbligo informativo, tantomeno un obbligo informativo avente ad oggetto lo stato degli impianti. A ben vedere, nemmeno dai contratti garantiti di leasing discende a carico della concedente un obbligo di appurare lo stato dei lavori, né di verificare la corrispondenza tra lo stato effettivo dei lavori e quello formalmente dichiarato dalle utilizzatrici ai fini dell'erogazione del credito da parte del GSE. Nei contratti di leasing, semmai, è prevista all'art. 2 la mera facoltà della concedente di verificare lo stato dei lavori (previsione del resto compatibile con l'interesse della proprietaria degli impianti a che questi ultimi fossero effettivamente completati), mentre è Part previsto in capo alle utilizzatrici, controllate da , l'obbligo di verificare tale stato.
Sotto il profilo della responsabilità precontrattuale (ammettendo in ipotesi la sua configurabilità in relazione al negozio unilaterale a rilievo bilaterale ex art. 1333 c.c.) si evidenzia che, già sul piano delle allegazioni Part attoree, non risulta specificamente allegato che , laddove avesse ricevuto le informazioni pretese, non avrebbe emesso le lettere di patronage o le avrebbe emesse a condizioni differenti, più vantaggiose o meno onerose. Difetta, in vero, anche l'individuazione specifica di un danno effettivamente subito come conseguenza di una violazione dei doveri di lealtà e correttezza propri della fase prenegoziale.
In ogni caso, dal dovere generale di buona fede che connoterebbe anche la fase delle trattative relative alle lettere di patronage, non discende un obbligo informativo specifico su circostanze relative al contratto di
Part leasing indirettamente garantito - circostanze che, si ribadisce, avrebbe potuto e dovuto acquisire autonomamente.
Part Diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, inoltre, non risulta provato che abbia mai Cont richiesto espressamente a di fornire rassicurazioni in ordine alla sussistenza di cause ostative all'erogazione delle tariffe incentivanti in favore delle utilizzatrici: la documentazione invocata dall'attrice a
Part sostegno delle proprie allegazioni sul punto, docc. 25 e 26 att.: a) non proviene da , ma dalle
Part utilizzatrici, ancorché sia stata inviata per conoscenza anche ad;
b) non presenta il contenuto di una richiesta di informazioni, bensì di una richiesta irrituale di dare atto – genericamente - dell'inesistenza di possibili circostanze pregiudizievoli del rapporto di leasing (nemmeno quindi di possibili cause di revoca pagina 17 di 20 Cont Cont degli incentivi) di cui osse a conoscenza;
c) il fatto che in risposta alle utilizzatrici - inviata per Part conoscenza anche ad , docc. 27 e 28 att. – abbia comunicato l'assenso dell'organo deliberativo all'operazione prospettata, senza prendere tuttavia posizione sull'irrituale richiesta di di non CP_5 CP_6 integra un atteggiamento reticente in violazione di buona fede, né una reticenza dolosa, tantomeno nei Part confronti di .
Il silenzio dell'odierna opposta sulla richiesta in esame non è quindi idoneo a ingenerare alcun ragionevole affidamento nella garante, profilo in vero genericamente invocato.
Sotto il profilo della responsabilità da contatto sociale, è sufficiente rilevare che non si configura alcun Part Cont contatto sociale qualificato tra e essendo la fonte del rapporto esclusivamente quella negoziale, derivante dalle lettere di patronage. Fermo tale rilievo, si osserva altresì che la destinataria delle lettere non ha alcun obbligo di protezione nei confronti della patroncinante.
Sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, non è dato apprezzare alcuna condotta illecita in capo Cont a che sia lesiva di situazioni giuridiche soggettive, in vero non specificamente individuate, né la ricorrenza di un nesso tra le condotte lamentate e l'esistenza di un danno specificamente allegato.
Il nesso di causalità tra l'inadempimento della controllante e l'inadempimento delle controllate
Sussiste un nesso eziologico tra l'inadempimento dell'obbligo del patronnant di mantenere le patrocinate in stato di solvibilità e l'inadempimento dell'obbligo delle patrocinate di pagare i canoni di leasing.
Come riconosciuto dalla stessa odierna opponente e già esplicitato, le utilizzatrici hanno cessato di pagare i canoni in ragione dell'indisponibilità di liquidità sufficiente, dal momento che, una volta revocato il regime delle tariffe incentivanti, i flussi finanziari in entrata si sono ridotti del 75% (v. domanda concordato), con conseguente incapacità di far fronte ai debiti in scadenza, tenuto conto che esse non disponevano di beni o risorse finanziarie proprie sufficienti a tal fine.
Tramite giudizio ipotetico controfattuale, deve ritenersi che l'adempimento da parte della garante, consistente nell'immissione di risorse di tipo finanziario, patrimoniale, volte a mantenere un adeguato equilibrio patrimoniale delle controllate, avrebbe per definizione scongiurato la loro situazione di incapacità Cont solutoria, la loro insolvenza e il conseguente danno subito dal finanziatore
La ricorrenza delle condizioni di insolvenza delle controllate è stata accertata dal tribunale di Milano con sentenze di fallimento del 28.9.2016, prodotte in giudizio. Dall'esame della documentazione offerta in questa sede risulta che alla data del 31.8.2016 il patrimonio netto di ra negativo per circa 4,6 milioni CP_5 di euro, mentre quello di era negativo per quasi 10 milioni di euro. CP_6
pagina 18 di 20 Il danno Cont Il danno subito da er la violazione degli obblighi di fare assunti dalla patrocinante è pari all'entità dei canoni di leasing insoluti, per come accertato in sede fallimentare (€ 5.174.760,21). Tale danno non coincide con quello spettante alla concedente per l'inadempimento delle utilizzatrici, che dovrebbe comprendere, in forza del contratto di leasing, oltre ai canoni scaduti rimasti insoluti anche una penale, pari a canoni a scadere, attualizzati, al prezzo per l'opzione di acquisto, detratto il valore dei beni da riallocare.
Sull'entità del danno, ossia dei canoni scaduti rimasti insoluti, non sussistono ragioni per non recepire gli Cont esiti dell'accertamento compiuto in sede di ammissione di llo stato passivo, né per ridurre l'entità del danno.
Essendo intervenuti in sede fallimentare, nelle more del presente giudizio, pagamenti in favore della creditrice per € 780.939,18 a seguito di riparti parziali, al fine di evitare duplicazioni delle poste risarcitorie Part deve concludersi che è tenuta a pagare all'odierna opposta la somma di: € 5.174.760,21 - € 780.939,18
- € 4.393.821,03.
Trattandosi di debito di valore, la somma indicata deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data dell'illecito (che, in assenza di allegazioni differenti, deve essere individuata nella data di fallimento delle utilizzatrici) e maggiorata di interessi in misura pari al tasso legale, secondo equo apprezzamento ex art. 2056 c.c., precisandosi che tali interessi si applicano sulle somma rivalutata di anno in anno dalla data suindicata sino a quella di deposito della sentenza.
In sintesi
La patrocinante è responsabile ex art. 1218 c.c. del danno derivante dall'inadempimento degli obblighi di garanzia assunti, e in particolare dell'obbligo di assicurare la solvibilità delle controllate. La violazione di tale obbligo ha comportato l'incapacità solutoria delle controllate.
Il danno da risarcire è pari all'ammontare dei canoni scaduti, tenuto conto dei pagamenti medio tempore intervenuti in sede fallimentare.
I pagamenti parziali sopravvenuti nelle more del giudizio giustificano di per sé la revoca del decreto ingiuntivo emesso. Rimane assorbito, pertanto, l'esame delle censure sollevate dall'attrice in ordine alla mancanza dei requisiti per l'ottenimento del provvedimento monitorio.
In conclusione, l'odierna opponente è tenuta a pagare all'odierna opposta a titolo risarcitorio la somma di €
4.393.821,03, oltre rivalutazione e interessi, come sopra indicato.
pagina 19 di 20 Le spese
Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidati in favore della convenuta per ciascuna attività, nei limiti di quanto richiesto dalla stessa opposta in nota spese, i compensi minimi previsti per lo scaglione di riferimento (4.000.000,01-8.000.000,00), avuto riguardo alla maggiore prossimità della somma riconosciuta al valore inferiore dello scaglione.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo del tribunale di Brescia n. 3217/2018 del 22.6.2018; rigetta le domande attoree;
accertata la responsabilità contrattuale dell'odierna opponente, condanna al pagamento in favore di della somma di € 4.393.821,03 Parte_1 Controparte_1 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € Parte_1 Controparte_1
32.070,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 4.1.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 635/2019 promossa da:
Parte_1 con l'avv. C. Pagni e l'avv. A. Finzi;
ATTRICE contro incorporante Controparte_1 Controparte_2 con l'avv. A. Azzini e l'avv. A. Zaglio;
CONVENUTA
pagina 1 di 20 Oggetto: lettere di patronage
Conclusioni
Per l'attrice: voglia il Tribunale di Brescia adito, rigettata ogni contraria difesa, istanza o deduzione, previa ogni più utile declaratoria, così giudicare in via preliminare, in rito, autorizzare la chiamata in causa della Controparte_3
codice fiscale e partita IVA e della
[...] P.IVA_1 Controparte_4
codice fiscale e partita IVA con contestuale differimento della prima udienza
[...] P.IVA_2 per consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa;
in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che nulla deve a Parte_1 Controparte_1 già anche in applicazione degli artt. 1175, 1218, 1256 e 1375 c.c., ovvero in ragione Controparte_2 dell'exceptio doli e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 3217/2018 del 22-25 giugno 2018, emesso dal Tribunale di Brescia, nella persona del Giudice dott. Luciano Ambrosoli, nel procedimento monitorio sub R.G. 7570/2018, per le ragioni di cui in narrativa;
in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare che le due lettere di patronage rilasciate da Parte_1
in data 15 luglio 2014 in favore di già sono nulle ex art.
[...] Controparte_1 Controparte_2
1938 c.c., per le ragioni di cui in narrativa, e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 3217/2018 del 22-25 giugno 2018, emesso dal
Tribunale di Brescia, nella persona del Giudice dott. Luciano Ambrosoli, nel procedimento monitorio sub
R.G. 7570/2018, per le ragioni di cui in narrativa;
in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare, se del caso in via incidentale, che i contratti di leasing nn. 6050440, 6050447, 6050450, conclusi da già ed Controparte_1 Controparte_2 [...]
e i contratti di leasing nn. 6050454, 6050460, 6050717, 6050722, 6050726, Controparte_3
6050735 e 6050744, conclusi da già e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
sono nulli o inefficaci o invalidi e, di conseguenza, dichiarare la nullità, invalidità o inefficacia o
[...] risolvere le due lettere di patronage rilasciate da in data 15 luglio 2014 in favore di Parte_1 [...]
già e, conseguentemente, accertare e dichiarare che Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 nulla deve a già e dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare Controparte_1 Controparte_2
e/o revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 3217/2018 del 22-25 giugno 2018, emesso dal Tribunale di
Brescia, nella persona del Giudice dott. Luciano Ambrosoli, nel procedimento monitorio sub R.G.
7570/2018, per le ragioni di cui in narrativa;
pagina 2 di 20 in via subordinata, nel merito, dichiarare inefficaci o risolvere le due lettere di patronage rilasciate da
[...]
in data 15 luglio 2014 in favore di già ovvero Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 accertare e dichiarare il diritto di a recedere dalle medesime, per le ragioni di cui in Parte_1 narrativa e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla deve a Parte_1 Controparte_1
già e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare e/o
[...] Controparte_2 revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 3217/2018 del 22-25 giugno 2018, emesso dal Tribunale di
Brescia, nella persona del Giudice dott. Luciano Ambrosoli, nel procedimento monitorio sub R.G.
7570/2018, per le ragioni di cui in narrativa;
in via subordinata, nel merito, dichiarare inefficaci o nulle o risolvere le due lettere di patronage rilasciate da in data 15 luglio 2014 in favore di già per le Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla deve a Parte_1
già e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace e/o Controparte_1 Controparte_2 annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 3217/2018 del 22-25 giugno 2018, emesso dal
Tribunale di Brescia, nella persona del Giudice dott. Luciano Ambrosoli, nel procedimento monitorio sub
R.G. 7570/2018, per le ragioni di cui in narrativa;
in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare che già ha Controparte_1 Controparte_2 violato gli artt. 1175, 1218, 1227, 1337, 1375 e 2043 c.c. e, conseguentemente, nulla deve a Parte_1
già ai sensi delle due lettere di patronage rilasciate da Controparte_1 Controparte_2 [...]
in data 15 luglio 2014 a già e, conseguentemente, Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 3217/2018 del
22-25 giugno 2018, emesso dal Tribunale di Brescia, nella persona del Giudice dott. Luciano Ambrosoli, nel procedimento monitorio sub R.G. 7570/2018, per le ragioni di cui in narrativa;
in via di estremo subordine, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle eventuali domande di già ridurre le somme dovute da a Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 quanto accertato nel presente giudizio, anche ex art. 1468 c.c., per le ragioni di cui in narrativa;
in via istruttoria: come da foglio di p.c. in ogni caso, con vittoria di compensi professionali, spese generali (15%), spese vive, CPA e IVA, come per legge.
Per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via principale: respingere le eccezioni e domande tutte formulate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto o, in ogni caso, condannare parte opponente al pagamento, in favore della scrivente, della minor o maggior somma che verrà accertata pagina 3 di 20 in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali. Con ogni più ampia riserva di produrre e capitolare.
FATTO E PROCESSO
(“ ) ed ( ), Controparte_3 CP_5 Controparte_4 CP_6 società in origine interamente controllate da (“ ), a novembre 2010 hanno stipulato, CP_7 CP_7
Cont in qualità di utilizzatrici, dieci contratti di leasing con la concedente ( , oggi Controparte_2 incorporata in . I contratti di leasing avevano ad oggetto impianti energetici da CP_1 Controparte_1 costruire.
Per agevolare l'operazione finanziaria, ha emesso, in favore delle sue controllate, lettere di patronage CP_7
Cont destinate a Part Nel luglio 2014 (“ ”) ha acquistato da l'intero capitale sociale di e di Parte_1 CP_7 CP_5
assumendone il controllo. CP_6
Part Contestualmente, in sostituzione della garanzia atipica precedentemente prestata da ha CP_7
Cont emesso a sua volta due lettere di patronage, destinate a in favore delle controllate d CP_5 CP_6
Part Con tali lettere , patrocinante, si impegnava a svolgere varie prestazioni di fare e non fare, tra cui quella di assicurare la solvibilità delle utilizzatrici fino a estinzione della loro obbligazione di pagare i canoni. Part Secondo , l'operazione finanziaria era stata conclusa - e le lettere di patronage erano state emesse - sul presupposto comune dell'ottenimento, da parte delle utilizzatrici, delle incentivazioni statali previste per gli impianti energetici, in forza del D.M. 19 febbraio 2007; gli incentivi sono stati effettivamente erogati dal
Gestore Servizi Energetici S.p.A. (“GSE”) per un certo periodo fino ad agosto 2014; il credito derivante dagli incentivi veniva ceduto alla concedente e imputato a pagamento dei canoni.
A seguito di verifiche da parte del GSE, tuttavia, è emerso che gli impianti erano privi dei requisiti necessari per poter usufruire delle tariffe incentivanti;
in particolare, i lavori di realizzazione degli impianti, differentemente da quanto dichiarato dalle utilizzatrici, non erano stati completati entro la data prevista e in ogni caso gli impianti non erano conformi alla normativa tecnica di settore. Conseguentemente, è stata dapprima sospesa l'erogazione degli incentivi ad agosto 2014; a novembre 2015, invece, il GSE ha comunicato la decadenza delle utilizzatrici dal diritto agli incentivi e ha domandato loro la restituzione di quelli già erogati, indebitamente percepiti da e da Il provvedimento del GSE è stato CP_5 CP_6 confermato dal T.A.R. Lazio con sentenze del 9.6.2016.
Le utilizzatrici sono state altresì destinatarie di un sequestro disposto, nel corso di procedimento penale per frode a carico dei loro amministratori, in relazione all'indebita percezione degli incentivi.
A seguito di tali vicende, ed si sono trovate in uno stato di crisi che ha determinato CP_5 CP_6
l'incapacità di pagare i canoni di leasing.
pagina 4 di 20 Dopo aver tentato di accedere, senza successo, a una procedura concordataria, le utilizzatrici sono state dichiarate fallite dal Tribunale di Milano a settembre 2016.
In sede fallimentare è stato riconosciuto in favore dell'ex concedente un credito di € 5.174.760,21, per i canoni rimasti insoluti, non pagati dalle utilizzatrici.
Cont Part In sede monitoria ha chiesto e ottenuto nei confronti di l'ingiunzione di pagamento di una somma pari a quella sopra indicata, a titolo di risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale della patrocinante e discendente dall'inadempimento del suo obbligo di garanzia atipica assunto con le lettere di patronage (decreto ingiuntivo trib. Brescia n. 3217/2018 del 22.6.2018).
Part In questa sede ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra indicato. Part A fondamento dell'opposizione ha dedotto l'invalidità o inefficacia delle lettere di garanzia per diverse ragioni, tra cui: 1) nullità del rapporto di leasing garantito, per il venir meno della causa o della presupposizione, individuate nell'interesse all'incentivazione, nonché per difetti degli impianti, preclusivi del diritto all'incentivazione, e conseguente mancato rispetto del vincolo di destinazione;
2) mancata specificazione del limite garantito delle lettere di patronage;
3) venir meno della causa in concreto o della presupposizione delle lettere di patronage, sempre individuate nell'interesse all'incentivazione.
In denegata ipotesi di validità della garanzia, l'opponente ha affermato di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni di fare pattuite con le lettere di patronage, qualificabili, in tesi, come obbligazioni di mezzi, e non di risultato.
Ad ogni modo, secondo l'opponente deve essere esclusa la sua responsabilità, in ragione della Cont responsabilità di nella causazione del danno, avendo l'odierna opposta omesso di verificare che gli Part impianti non erano stati completati entro la data prevista e avendo essa omesso di comunicare ad tale circostanza, suscettibile di comportare la revoca degli incentivi, e di determinare, quindi, l'inadempimento delle utilizzatrici, fonte del danno lamentato dalla odierna opposta.
Quest'ultima ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti e delle testimonianze assunte.
***
pagina 5 di 20 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata. Il decreto ingiuntivo deve essere tuttavia revocato, stante la sopravvenuta riduzione del credito nelle more del giudizio, in forza di pagamenti effettuati ad altro titolo in sede fallimentare.
La qualificazione della garanzia Part Contr Con le due lettere di patronage emesse il 14.7.2014 si è impegnata nei confronti di a) a non dismettere la partecipazione di controllo nel capitale sociale delle utilizzatrici;
Cont b) ad assicurare che le utilizzatrici abbiano “fondi sufficienti per corrispondere a li importi dovuti” in forza dei contratti di leasing;
c) a mantenere l'utilizzatore in stato di solvenza;
d) ad adibire ogni ragionevole impegno ed utilizzare il proprio potere e la propria influenza sulle utilizzatrici al fino di assicurare che esse provvedano al pagamento degli importi dovuti.
Il negozio in esame deve essere ricondotto alla fattispecie della c.d. lettera di patronage “forte”, ossia a quella tipologia di lettera di patronage – forma di garanzia atipica – con cui il patrocinante non si limita a fornire al destinatario della lettera informazioni circa la propria posizione di influenza sulla debitrice patrocinata, al fine di favorire l'erogazione del credito, ma assume direttamente, nei confronti dello stesso destinatario, obblighi di fare (o di non fare) volti ad assicurare la sussistenza di condizioni idonee affinché il patrocinato possa adempiere la sua obbligazione (in tal senso si vedano per l'appunto gli impegni ad assicurare la solvibilità della società controllata, ad adoperarsi perché la controllata provveda al pagamento del suo debito).
Non avendo la patrocinante garantito espressamente e direttamente l'adempimento della garantita, non si configura in capo alla stessa alcun obbligo di tipo fideiussorio.
Come affermato da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/12/2019, n. 32026, infatti, “In tema di patronage qualora il patronnant si limiti a promettere che il patrocinato farà fronte alle proprie obbligazioni, pur in presenza di una lettera di patronato cd. forte, egli non assume anche l'impegno di eseguire personalmente la prestazione, come avviene nella promessa del fatto del terzo dove, in caso di inadempimento, il promittente è obbligato ad indennizzare il creditore, mentre quando il patrocinatore abbia assunto l'impegno direttamente e debba quindi adempiere l'obbligazione nel caso di inadempimento del patrocinato, ricorre un'ipotesi di fideiussione”.
pagina 6 di 20 Le censure di invalidità del leasing
Inammissibilità delle censure per difetto di accessorietà
La patrocinante ha chiesto la declaratoria di nullità o inefficacia dei contratti di leasing, sul presupposto che dalla validità del negozio garantito discenda altresì la nullità delle lettere di patronage.
In particolare, ha dedotto la nullità o inefficacia del leasing per: 1) “difetto dei requisiti per accedere al sistema di sussidi statali”, ciò da cui deriverebbe, in tesi, che “il vincolo di destinazione incluso nei contratti non è stato rispettato”, con asserita conseguente “nullità, inefficacia o invalidità dei contratti ex art. 1418
c.c., se del caso anche solo in via incidentale, per mancanza di causa in concreto”; 2) sopravvenuto difetto di causa in concreto in ragione della sopravvenuta revoca degli incentivi, censura avanzata in relazione al preteso carattere essenziale dell'accesso all'incentivazione; 3) venir meno della condizione oggetto di asserita presupposizione, censura ancora una volta legata al preteso carattere essenziale dell'incentivazione revocata.
Al riguardo si osserva che le lettere di patronage in esame non sono caratterizzate dall'accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione del debitore garantito: ferma la diversità tra le prestazioni oggetto dei rispettivi negozi (fare o non fare per il garante, dare per l'utilizzatore garantito) e l'assenza di solidarietà, si evidenzia che la responsabilità del patrocinante è autonoma rispetto a quella delle patrocinate, nel senso che si configura soltanto in caso di violazione dei propri obblighi, e solo qualora l'inadempimento del debitore garantito sia eziologicamente riconducibile all'inadempimento del patrocinante.
Dalla mancanza di accessorietà consegue che il patrocinante non possa far valere nei confronti del creditore le eccezioni che, nei confronti di quest'ultimo, avrebbe potuto far valere il debitore patrocinato, salvi i limiti dell'exceptio doli e quelli, ulteriori, individuati dalla giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoghe.
Reputa infatti questo giudice che alle lettere di patronage sia applicabile il principio ribadito in materia di contratto autonomo di garanzia da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/04/2024, n. 10786, secondo cui
“L'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, anche quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia, quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario, quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito e quando, infine, la nullità del contratto-base o di sue clausole dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta”.
pagina 7 di 20 Nella presente vicenda, l'eccezione di dolo generale è stata invocata dalla patrocinante con riferimento alla truffa contrattuale perpetrata nei suoi confronti con la cessione in suo favore delle quote pari all'intero capitale sociale di ed in occasione di tale cessione sarebbero state dolosamente occultate le CP_5 CP_6 circostanze relative allo stato degli impianti che hanno poi condotto alla revoca degli incentivi. La truffa Part contrattuale sarebbe stata, secondo , causa efficiente dell'insolvenza delle utilizzatrici.
In proposito si osserva che il dolo rilevante ai fini dell'eccezione evocata dall'opponente è soltanto quello proveniente dal creditore che abbia esercitato la propria pretesa in modo fraudolento, o abusivo. Part I fatti allegati da , in realtà, non integrano, già un sul piano delle allegazioni, un dolo proveniente dalla Cont creditrice bensì dagli amministratori delle controllate, che, secondo quanto incidentalmente affermato nella sentenza penale di primo grado prodotta, non passata in giudicato, hanno agito “per conto di
. CP_7
La doglianza attorea, dunque, è inconferente ai fini invocati.
A ben vedere, essa non si attaglia nemmeno al rapporto di garanzia, atteso che la truffa dedotta è riferita alla cessione del capitale sociale di d (e non alle lettere di patronage), ed è stata perpetrata, si CP_5 CP_6
Part ribadisce, “per conto di , dante causa di , e non di di Né può ritenersi che gli CP_7 CP_5 CP_6 effetti decettivi della truffa in tesi perpetrata con riferimento alla cessione del capitale sociale di ed CP_5
Part possano avere per una qualche ragionevole incidenza sulle lettere di patronage (l'attrice non ha CP_6 allegato, ad esempio, la ricorrenza di vizi di volontà), e tantomeno sul loro profilo causale.
Nessuna censura di invalidità dei leasing garantiti è stata poi sollevata con riferimento alla violazione di norme imperative, illiceità della causa, frode alla legge. La frode relativa alla percezione di incentivi non dovuti, infatti, non è stata perpetrata dalle utilizzatrici attraverso lo strumento negoziale del leasing, ma soltanto in occasione del rapporto di il leasing – ciò che per l'appunto non rileva nella prospettiva ora in esame.
Identici esiti interpretativi – in senso preclusivo dell'esame nel merito delle censure attoree di nullità del leasing - valgono anche laddove si abbia riguardo alla tesi dell'opponente secondo cui tra le lettere di patronage e i contratti di leasing sussisterebbe un collegamento negoziale. Dall'esistenza di tale collegamento deriverebbe per l'appunto che l'invalidità del leasing è idonea a travolgere la validità della garanzia, facente parte della medesima operazione complessiva.
Inammissibilità delle censure per mancanza di un collegamento negoziale
In proposito si osserva che, come recentemente ribadito da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/02/2024, n.
5365, “Per configurare un collegamento negoziale tra due contratti, sono necessari due elementi: i) uno oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario;
ii) uno pagina 8 di 20 soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. L'accertamento della natura, entità, modalità e conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito”.
Nella presente vicenda deve essere esclusa la ricorrenza di un collegamento negoziale tra la garanzia Part prestata da e i contratti di leasing.
Ferma la mancanza di un rapporto di accessorietà tra i negozi, non è ravvisabile in concreto alcuna interferenza tra gli stessi sotto il profilo causale, non configurandosi un loro assetto globale unitario: essi mantengono cause distinte e autonome (garanzia il primo, finanziaria il secondo), che non si coordinano tra loro in modo funzionale al raggiungimento di effetti ulteriori, che trascendano cioè quelli individualmente prodotti dai singoli contratti. In altre parole, dunque, non si apprezza l'esistenza di una causa ulteriore autonoma, data dalla combinazione delle singole cause del leasing e del patronage.
A ben vedere, la tesi attorea secondo cui il collegamento sarebbe rivelato dal fatto che le lettere di garanzia vengono emesse al fine di consentire la stipula del contratto garantito: 1) si risolve in realtà nella descrizione del profilo causale non di un'operazione unitaria sotto il profilo giuridico, ma nella descrizione del profilo causale proprio delle lettere di patronage - che per l'appunto consiste nel rafforzare nel creditore, cui la dichiarazione è indirizzata, il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni (cfr. Cass. civ., Sez. III, 03/04/2001, n. 4888); 2) non è del tutto aderente alla specifica garanzia Part rilasciata da , per le seguenti ragioni. Part Le lettere di patronage per cui è causa, infatti, sono state emesse da quattro anni dopo la stipula dei contratti di leasing e l'erogazione del credito in favore delle utilizzatrici, avvenuta nel 2010 (sia pur in Part tranches progressive, in base all'avanzamento dei lavori); né può dirsi che sia meramente subentrata nella medesima garanzia all'epoca offerta dall'ex controllante (sua dante causa delle quote del CP_7 capitale sociale delle utilizzatrici), trattandosi di due titoli di garanzia differenti, ancorché aventi contenuto Part analogo. Conseguentemente, la garanzia prestata da non può ritenersi “funzionale alla stipula del leasing”, ma soltanto ad assicurare indirettamente l'adempimento delle utilizzatrici, ossia mediante Cont l'assunzione diretta nei confronti di dell'obbligo di immettere risorse patrimoniali e finanziarie sufficienti per scongiurare l'insolvenza (e quindi l'inadempimento) delle proprie controllate.
pagina 9 di 20 Le censure di invalidità delle lettere di patronage
Sull'indicazione del limite massimo garantito nelle lettere di patronage
L'opponente ha dedotto la nullità delle lettere di patronage perché, innanzitutto, non sarebbe stato indicato il limite massimo garantito, come invece prescritto dall'art. 1938 c.c. ai fini della validità della fideiussione avente ad oggetto obbligazioni future, in tesi applicabile anche alla garanzia atipica prestata. Part Secondo , posto che l'obbligo di “mantenere l'utilizzatore in stato di solvenza” si risolve in un impegno ad erogare, potenzialmente, risorse illimitate, senza contemplazione di un limite massimo, allora l'obbligazione deve essere considerata nulla.
Sulla questione, Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 26/01/2010, n. 1520 ha affermato che “L'obbligo di indicazione dell'importo massimo garantito previsto per le fideiussioni per obbligazioni future o condizionali dall'art. 1938 c.c., nel testo novellato dalla legge n. 154/1992, corrisponde ad un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico ed ha valenza generale, applicandosi anche alle garanzie atipiche e, tra queste, alle lettere di patronage”.
A prescindere dalla condivisibilità dell'orientamento, reputa questo giudice che il principio riportato non trovi comunque applicazione con riferimento alla presente vicenda: come noto, infatti, l'art. 1938 c.c. rinviene la sua ratio nell'esigenza di arginare l'indeterminatezza del contenuto della garanzia (tipicamente avente ad oggetto una prestazione di dare) che il fideiussore si è assunto in relazione a obbligazioni future, le quali sorgano cioè in un momento successivo rispetto a quello in cui viene prestata la garanzia, obbligazioni il cui contenuto è per l'appunto in quel momento ignoto al garante.
Nel caso in esame, invece: a) le obbligazioni del leasing per le quali la garanzia atipica è stata assunta erano già esistenti dal 2010 e, nel momento in cui le lettere di patronage sono state emesse, ossia nel 2014, erano Part note ad;
2) l'obbligazione di garanzia non consiste in un dare, ma in un fare, per sua stessa natura non delimitabile mediante l'indicazione di un importo.
A ben vedere, la doglianza attorea si risolve, più che nell'eccezione di mancata previsione di un limite massimo della garanzia ex art. 1938 c.c., in una censura di indeterminatezza del contenuto dell'obbligazione di fare oggetto di garanzia, sul presupposto che impedire l'insolvenza delle controllate esponga la controllante a impegni economici, patrimoniali, finanziari indefiniti in quanto potenzialmente illimitati. Part Al riguardo deve ritenersi, in realtà, che il facere cui si è obbligata (peraltro in termini negoziali non inusuali, ma coincidenti con il contenuto delle lettere di patronage comunemente diffuse nella prassi) è sufficientemente determinato, essendo irrilevante, ai sensi dell'art. 1346 c.c., il fatto che non possa essere a priori determinata la tipologia delle condotte funzionali a impedire l'insolvenza delle controllate, né l'entità degli impegni economici correlati;
è invece sufficientemente specifica e determinata l'indicazione del risultato da perseguire (per l'appunto, impedire l'insolvenza, situazione specificamente definita dall'art. 5
l.f.). pagina 10 di 20 Sul dedotto carattere essenziale dell'incentivazione come oggetto di presupposizione e sul sopravvenuto difetto di causa in concreto
Sempre al fine di caducare l'efficacia della garanzia, l'opponente ha dedotto che l'erogazione degli incentivi in favore delle utilizzatrici da parte del GSE costituiva elemento essenziale non solo del contratto di leasing, ma anche delle lettere di patronage. Conseguentemente, la revoca degli incentivi a seguito di provvedimento amministrativo - confermato in sede giurisdizionale - inciderebbe sulla validità del negozio di garanzia, rilevando come venir meno della condizione che, in tesi, era stata oggetto di presupposizione, oppure quale difetto sopravvenuto di causa (quest'ultimo, in vero, insuscettibile di dar luogo a “invalidità” del negozio).
Quanto al primo aspetto, si osserva da un lato che, come noto, la presupposizione (o “condizione inespressa”) si configura “quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo - essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività
- e certo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento - pur in mancanza di un espresso riferimento - dell'esistenza ed efficacia del contratto” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 20/04/2018, n. 9909).
Dall'altro lato, la lettera di patronage, dal punto di vista strutturale, “rientrando nello schema negoziale delineato dall'art. 1333 c.c., non richiede per il suo perfezionamento l'accettazione espressa dell'oblato.
Pertanto, una volta intervenuta la proposta (irrevocabile quando sia giunta a conoscenza del destinatario), la conclusione del negozio è impedita solo dal rifiuto” (Cass. civ., Sez. III, 03/04/2001, n. 4888).
Delineate tali premesse, ritiene questo giudice che la presupposizione, consistendo in una situazione comune ad entrambe le parti, negozialmente elevata dalle stesse a presupposto condizionante la validità del contratto, non possa trovare applicazione in caso di negozio unilaterale.
La lettera di patronage, a ben vedere, costituisce un negozio unilaterale a rilievo bilaterale, soggetto a rifiuto eliminativo, essendo assegnata dall'art. 1333, comma 2 c.c. rilevanza integrativa della fattispecie al mancato rifiuto del destinatario, in conformità all'impostazione dottrinaria cui si aderisce. In altre parole, il negozio non si forma all'esito dello scambio di due dichiarazioni di volontà, unica situazione che potrebbe strutturalmente giustificare l'ammissibilità di una presupposizione;
il negozio in esame, come appena visto, si forma invece all'esito di una dichiarazione di volontà cui faccia seguito un mancato rifiuto. La ricostruzione svolta non è smentita dalle specificità del caso in esame, ove risulta che a giugno 2014 (ossia Cont in data anteriore all'emissione delle lettere di patronage) gli uffici di anno comunicato alle utilizzatrici che l'organo deliberante dell'ente aveva espresso il proprio “assenso” all'operazione. Al netto del rilievo – in vero di ordine meramente formale – per cui la dichiarazione in questione (docc. 27, 28 att.) è una dichiarazione di scienza che riporta la notizia, sì, dell'assenso, si evidenzia che l'assenso riferito non aveva pagina 11 di 20 comunque ad oggetto il contenuto specifico della garanzia (le lettere di patronage, si ribadisce, sarebbero state emesse soltanto un mese dopo), ma la liberazione e sostituzione del precedente garante con CP_7
Part
a condizione che fossero mantenute garanzie equivalenti (tra cui anche pegno, riserva di cassa vincolate).
Ad ogni modo, anche a voler qualificare il negozio ex art. 1333 c.c. in termini di negozio bilaterale derivante da due dichiarazioni di volontà – e ad ammettere dunque che la presupposizione possa trovarvi applicazione - si deve comunque rilevare che nella presente vicenda non sussistono indici di alcun tipo da cui ricavare che entrambe le parti della garanzia atipica abbiano considerato la concessione o il perdurare del regime in incentivazione in favore di ed quale presupposto condizionante la validità del CP_5 CP_6 negozio.
E' certamente vero che la presupposizione, per definizione, è condizione inespressa, tuttavia la verifica della sua esistenza presuppone la ricostruzione della situazione presupposta, in assenza di prove differenti, necessariamente attraverso l'individuazione di riferimenti testuali aventi valore indiziario in tal senso – riferimenti che, per l'appunto, nel caso in esame non si riscontrano.
Né può ritenersi che tali indici possano essere rinvenuti - come invece sostenuto dall'attrice - nel richiamo, contenuto nelle lettere di patronage, ai contratti di leasing, stante l'assoluta genericità del riferimento, come tale inidoneo all'individuazione di una situazione presupposta.
Il riferimento espresso agli incentivi del GSE compare espressamente, invece, soltanto nell'appendice comune ai contratti di leasing, dove, formalmente, è definita “condizione essenziale” soltanto la concessione delle tariffe incentivanti (e non anche il mantenimento, ma il rilievo è soltanto di ordine formale). Al di là del riferimento nominale all'essenzialità – di per sé non dirimente - le parti hanno poi previsto che “Nell'eventualità in cui…il GSE dovesse rifiutare o revocare la concessione delle tariffe incentivanti relativamente al bene, il concedente avrà facoltà di risolvere il presente contratto con effetto immediato”.
Posto che il venir meno dell'incentivazione avrebbe determinato, al più, la facoltà di risoluzione del leasing per la sola concedente, non si può ammettere che l'incentivazione, sebbene qualificata formalmente come
“condizione essenziale”, sia stata concepita come essenziale da entrambe le parti del leasing e soprattutto che sia stata elevata dalle stesse a oggetto di presupposizione del contratto. A maggior ragione, in assenza di elementi indiziari, non è possibile ammettere che una simile situazione sia stata concepita come presupposto condizionante la validità delle lettere di patronage.
A ben vedere, la logica stessa della presupposizione riferita con riguardo alle lettere di patronage è persino antitetica rispetto all'assunzione di un impegno di garanzia da parte del patrocinante: il credito derivante Cont dall'incentivazione, infatti, era ceduto da e da a a scopo di garanzia” (come si legge CP_5 CP_6 nell'appendice leasing) e imputato a pagamento dei canoni (come datio in solutum), non disponendo le pagina 12 di 20 utilizzatrici di significative risorse finanziarie proprie differenti con cui far fronte alla propria obbligazione nei confronti della concedente;
conseguentemente, il venir meno dell'incentivazione avrebbe costituito – come è avvenuto – un fatto prodromico dell'inadempimento di ed in quanto indice di una CP_5 CP_6
Part riduzione della garanzia patrimoniale offerta dalle controllate di alla concedente. Atteso che la garanzia della controllante opera, sia pur per fatto proprio, soltanto in caso di inadempimento delle controllate, dovrebbe ritenersi del tutto irragionevole – e privo di causa – quell'accordo di garanzia che prevedesse la sua inefficacia proprio al verificarsi di una situazione rivelatrice della prossimità dell'inadempimento delle garantite.
Per le ragioni appena esposte, il venir meno dell'incentivazione non rileva nemmeno come sopravvenuto difetto di causa.
Sull'inadempimento della garante
L'opponente ha affermato che l'obbligazione di fare assunta (e in particolare l'obbligazione di garantire la solvibilità delle controllate fino a estinzione del loro debito) è un'obbligazione di mezzi, e non di risultato.
Sul tema si osserva che, come noto, nelle obbligazioni “di risultato”, il risultato è in rapporto di causalità necessaria con l'attività del debitore, non dipendendo esso da alcun fattore estraneo a quell'attività; nelle obbligazioni “di mezzi”, invece, il risultato dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da fattori ulteriori, sui quali il debitore non esercita alcuna possibilità di controllo.
Consapevole dell'eterogeneità delle soluzioni adottate dalla giurisprudenza di merito in punto di qualificazione dell'obbligazione oggetto di lettere di patronage (mezzi: Tribunale Torino, 11/04/2000;
Tribunale Milano 22/06/1995; risultato: Tribunale Bologna, 14/09/1988), nonché del progressivo superamento, ad opera della giurisprudenza di legittimità, della dicotomia tra l'una e l'altra categoria generale di obbligazione, aventi essenzialmente efficacia descrittiva, reputa questo giudice che l'obbligo di Part assicurare la solvibilità della controllata assunto da sia un'obbligazione dal risultato governabile, rientrando nelle prerogative esclusive di chi è proprietario dell'intero capitale sociale di una società la possibilità di immettere nella stessa risorse sufficienti a garantirne l'equilibrio patrimoniale fino ad estinzione dell'obbligazione garantita. Part L'obbligazione di garanzia assunta da consiste, per l'appunto, nel realizzare quelle specifiche condotte che sono comunemente preordinate a impedire che la controllata possa versare nella situazione di incapacità di adempiere le proprie obbligazioni con l'utilizzazione dei mezzi normali di pagamento, alle scadenze previste.
Una differente qualificazione dell'obbligazione, ad ogni modo, non inciderebbe nel caso in esame sulla ripartizione degli oneri probatori, che è quella propria della responsabilità contrattuale.
pagina 13 di 20 Dall'esame della narrativa complessiva dell'opposta, si osserva che quest'ultima ha allegato: a) il titolo di responsabilità (lettere di patronage); b) l'inadempimento della patrocinante (violazione degli obblighi di fare, non aver impedito l'insolvenza delle controllate); c) il danno subito (pari ai canoni scaduti rimasti Part insoluti), quale conseguenza della violazione dell'obbligo di di mantenere le utilizzatrici in stato di solvibilità (nesso eziologico).
L'opponente ha invece dedotto di aver correttamente adempiuto le proprie obbligazioni, avendo essa fornito alle controllate la provvista con cui esse: a) hanno impugnato i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali di revoca degli incentivi, nonché b) hanno depositato una domanda di concordato.
Al netto del rilievo per cui non è stata offerta la prova di aver fornito risorse finanziarie in tal senso, la circostanza affermata dall'attrice - ancorché del tutto verosimile - appare comunque inidonea a soddisfare gli obblighi gravanti sulla patrocinante, e in particolare l'obbligo di impedire l'insolvenza di e di CP_5
CP_6
In questo senso, infatti, si evidenzia che: a) la mancanza dei requisiti per l'accesso alle tariffe incentivanti Part era circostanza verificabile obiettivamente, talché poteva avvedersi che l'impugnazione, da parte delle utilizzatrici, dei provvedimenti di sospensione e revoca degli incentivi non avrebbe verosimilmente consentito di ripristinare i flussi finanziari necessari per far fronte al pagamento dei canoni;
del resto, le utilizzatrici stesse, nel successivo ricorso per fallimento in proprio, hanno riconosciuto – sia pur con esclusivo riferimento alla sola impugnativa della sentenza emessa dal Tar Lazio – che sussistevano
“rilevanti riserve circa l'esito fausto” dell'iniziativa; b) dalle allegazioni attoree e dalla documentazione offerta in ordine alla domanda di concordato (documentazione a tratti incompleta sia con riguardo alla situazione di he di non è dato ricavare se alla presentazione della domanda con riserva abbia CP_5 CP_6 fatto seguito anche il deposito della proposta concordataria, né se l'eventuale proposta fosse ragionevolmente adeguata a garantire la continuità aziendale e l'ingresso dei flussi finanziari sperati;
è comunque pacifico che la domanda depositata a marzo 2016 non ha avuto esito favorevole, visto che a pochi mesi di distanza, settembre 2016, è intervenuta la dichiarazione di fallimento delle controllate (indice Part dell'inadeguatezza dell'iniziativa finanziata da , e, quindi, dell'attività di quest'ultima).
In definitiva sul punto, deve concludersi che la controllante, al fine di impedire l'insolvenza di e di CP_5
avrebbe dovuto provvedere alla ricapitalizzazione delle controllate, o comunque alla destinazione in CP_6 loro favore di risorse (patrimoniali, finanziarie) idonee a ripristinare l'equilibrio patrimoniale. Interventi Part simili, per l'appunto, non sono mai stati realizzate da , per sua negligenza o per deliberata decisione. A ben vedere, l'attrice non ha nemmeno allegato di aver provato a mantenere un adeguato equilibrio patrimoniale delle controllate, né ha dedotto l'esistenza di ragioni obiettive che rendessero impossibile la prestazione dovuta.
pagina 14 di 20 Sulla pretesa non imputabilità dell'inadempimento
Dopo aver affermato di aver correttamente adempiuto all'obbligazione – circostanza smentita Part dall'accertamento compiuto – ha dedotto, quale fatto estintivo della pretesa altrui, di non essere responsabile dell'inadempimento contestato perché: a) la garanzia è stata assunta a causa della truffa contrattuale, di cui si è già accennato;
b) l'insolvenza delle utilizzatrici è stata originata dalla revoca degli incentivi;
c) l'insolvenza delle utilizzatrici è stata originata dalla responsabilità (eventualmente concorrente) Cont di
Come noto, la non imputabilità della causa di inadempimento ex art. 1218 c.c. riguarda esclusivamente il profilo di causalità tra attività del debitore e inadempimento. Per essere esonerato dal dover rispondere delle conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, dunque, il debitore deve provare che “l'inadempimento è stato determinato da causa a sé non imputabile, che è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere, e che, d'altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo”
(Cass. civ. sez. III, 08/11/2002, n.15712).
Nel caso in esame, deve ritenersi che: a) le allegazioni attoree relative alla truffa contrattuale in tesi subita risultano non pertinenti, per le ragioni già esplicitate sopra, ad altri fini, e che possono essere qui richiamate;
b) la revoca degli incentivi viene in buona sostanza assunta dall'attrice quale “factum principis” ostativo della capacità finanziaria delle utilizzatrici, e non ostativo della propria prestazione.
Nel caso in esame è sufficiente evidenziare che la sospensione e revoca degli incentivi, disposta in via amministrativa e poi confermata giudizialmente, non rileva quale factum principis, dal momento che non incide in alcun modo sulla possibilità della prestazione richiesta al garante (né, in vero, su quella delle garantite, atteso che l'impotenza finanziaria del debitore non determina l'impossibilità della sua prestazione).
La revoca allegata, semmai, determinando una situazione di illiquidità delle garantite, ha costituito proprio il presupposto di fatto che imponeva in quel momento alla garante l'adozione di interventi tempestivi (ad esempio, immettere risorse nelle controllate) finalizzati a scongiurare l'incapacità solutoria e l'insolvenza di di per l'appunto verificatesi. CP_5 CP_6
Cont Resta da esaminare il rilievo della dedotta responsabilità di
Sulla pretesa responsabilità della creditrice
L'opponente ha dedotto - in via di eccezione riconvenzionale, volta ad ottenere la reiezione della domanda Cont avversaria - la responsabilità precontrattuale, contrattuale, da contatto sociale, extracontrattuale di in pagina 15 di 20 tesi ravvisabile: a) nel non aver verificato che gli impianti energetici oggetto di leasing, diversamente da quanto dichiarato dalle utilizzatrici, non erano stati completati alla data prevista, circostanza, questa, che ha determinato (in vero unitamente ad ulteriori vizi degli impianti) la revoca delle tariffe incentivanti da parte del GSE, pretesa causa dell'inadempimento; b) nel non aver informato la garante dello stato effettivo dei lavori e della conseguente possibilità di revoca degli incentivi.
In buona sostanza, le censure dell'opponente attengono all'asserita reticenza colposa, o addirittura dolosa, della creditrice circa l'esistenza di situazioni che, in tesi, avrebbero potuto determinare l'inadempimento delle utilizzatrici, presupposto di operatività della garanzia;
la reticenza sul punto della creditrice, inoltre, avrebbe ingenerato nella garante l'affidamento circa la legittimità della percezione degli incentivi da parte delle utilizzatrici.
Diversamente da quanto prospettato dall'attrice, le circostanze dedotte non rilevano né ai fini dell'esonero da responsabilità - perché sono intrinsecamente inidonee a cagionare l'impossibilità della prestazione oggetto di garanzia - né a titolo di concorso del fatto colposo del creditore nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c.: in via controfattuale, infatti, ipotizzando che le condotte omissive contestate siano Cont Part state invece tenute da dovrebbe comunque riconoscersi che la comunicazione ad di circostanze ostative del regime incentivante non avrebbe comunque impedito la revoca degli incentivi, né preservato la capacità finanziaria delle utilizzatrici, né consentito il loro adempimento, né impedito l'insolvenza.
Le violazioni contestate, in definitiva, non hanno inciso nel sul rapporto di causalità materiale, né sul rapporto di causalità giuridica. Part A ben vedere, in realtà, di fatto si duole di non aver ricevuto dalla concedente informazioni che essa avrebbe potuto e dovuto autonomamente ottenere, con l'ordinaria diligenza: a) da in sede di due CP_7
Part diligence finalizzata all'acquisizione del capitale sociale delle future controllate (tanto che la stessa si duole di una truffa contrattuale nei confronti della dante causa); b) dalle controllate stesse, una volta acquisito integralmente il loro capitale sociale, esercitando i diritti sociali, di natura potestativa, previsti dall'art. 2476, comma 2 c.c. (ricevere informazioni attraverso la richiesta di notizie sullo svolgimento degli affari, oltre che diritto alla consultazione dei libri sociali e relativa documentazione), nonché, eventualmente, i propri poteri di eterodirezione.
Ferme le considerazioni formulate, partitamente con riguardo alle varie tipologie di responsabilità evocate, sia pur mediante mera indicazione delle norme generali che le prevedono, si osserva quanto segue.
Sotto il profilo della responsabilità contrattuale, rileva questo giudice che la garanzia per cui è causa, presentando la struttura del negozio (comunque qualificabile) con obbligazioni a carico del solo proponente ex art. 1333 c.c., non contempla alcuna obbligazione a carico del destinatario delle lettere. pagina 16 di 20 Come affermato da Cass. civ., Sez. III, 25/09/2001, n. 11987, infatti, “La lettera di patronage c.d. impegnativa, in ragione del suo carattere unilaterale (non crea una posizione di obbligo nel destinatario circa l'erogazione del credito, ma) comporta nel patrocinate l'assunzione dell'obbligazione di un determinato fare in caso di esecuzione (perciò spontanea) della prestazione da parte del beneficiano, con conseguente esposizione del patrocinante inadempiente all'azione risarcitoria del creditore (anziché alla pretesa di adempimento della stessa prestazione cui è tenuto il patrocinato)”.
Conseguentemente, non si può predicare già in radice una responsabilità contrattuale a carico dell'odierna opposta, tantomeno per inadempimento di obblighi informativi in vero inesistenti. Cont In particolare, dal negozio di garanzia non deriva a carico di lcun obbligo informativo, tantomeno un obbligo informativo avente ad oggetto lo stato degli impianti. A ben vedere, nemmeno dai contratti garantiti di leasing discende a carico della concedente un obbligo di appurare lo stato dei lavori, né di verificare la corrispondenza tra lo stato effettivo dei lavori e quello formalmente dichiarato dalle utilizzatrici ai fini dell'erogazione del credito da parte del GSE. Nei contratti di leasing, semmai, è prevista all'art. 2 la mera facoltà della concedente di verificare lo stato dei lavori (previsione del resto compatibile con l'interesse della proprietaria degli impianti a che questi ultimi fossero effettivamente completati), mentre è Part previsto in capo alle utilizzatrici, controllate da , l'obbligo di verificare tale stato.
Sotto il profilo della responsabilità precontrattuale (ammettendo in ipotesi la sua configurabilità in relazione al negozio unilaterale a rilievo bilaterale ex art. 1333 c.c.) si evidenzia che, già sul piano delle allegazioni Part attoree, non risulta specificamente allegato che , laddove avesse ricevuto le informazioni pretese, non avrebbe emesso le lettere di patronage o le avrebbe emesse a condizioni differenti, più vantaggiose o meno onerose. Difetta, in vero, anche l'individuazione specifica di un danno effettivamente subito come conseguenza di una violazione dei doveri di lealtà e correttezza propri della fase prenegoziale.
In ogni caso, dal dovere generale di buona fede che connoterebbe anche la fase delle trattative relative alle lettere di patronage, non discende un obbligo informativo specifico su circostanze relative al contratto di
Part leasing indirettamente garantito - circostanze che, si ribadisce, avrebbe potuto e dovuto acquisire autonomamente.
Part Diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, inoltre, non risulta provato che abbia mai Cont richiesto espressamente a di fornire rassicurazioni in ordine alla sussistenza di cause ostative all'erogazione delle tariffe incentivanti in favore delle utilizzatrici: la documentazione invocata dall'attrice a
Part sostegno delle proprie allegazioni sul punto, docc. 25 e 26 att.: a) non proviene da , ma dalle
Part utilizzatrici, ancorché sia stata inviata per conoscenza anche ad;
b) non presenta il contenuto di una richiesta di informazioni, bensì di una richiesta irrituale di dare atto – genericamente - dell'inesistenza di possibili circostanze pregiudizievoli del rapporto di leasing (nemmeno quindi di possibili cause di revoca pagina 17 di 20 Cont Cont degli incentivi) di cui osse a conoscenza;
c) il fatto che in risposta alle utilizzatrici - inviata per Part conoscenza anche ad , docc. 27 e 28 att. – abbia comunicato l'assenso dell'organo deliberativo all'operazione prospettata, senza prendere tuttavia posizione sull'irrituale richiesta di di non CP_5 CP_6 integra un atteggiamento reticente in violazione di buona fede, né una reticenza dolosa, tantomeno nei Part confronti di .
Il silenzio dell'odierna opposta sulla richiesta in esame non è quindi idoneo a ingenerare alcun ragionevole affidamento nella garante, profilo in vero genericamente invocato.
Sotto il profilo della responsabilità da contatto sociale, è sufficiente rilevare che non si configura alcun Part Cont contatto sociale qualificato tra e essendo la fonte del rapporto esclusivamente quella negoziale, derivante dalle lettere di patronage. Fermo tale rilievo, si osserva altresì che la destinataria delle lettere non ha alcun obbligo di protezione nei confronti della patroncinante.
Sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, non è dato apprezzare alcuna condotta illecita in capo Cont a che sia lesiva di situazioni giuridiche soggettive, in vero non specificamente individuate, né la ricorrenza di un nesso tra le condotte lamentate e l'esistenza di un danno specificamente allegato.
Il nesso di causalità tra l'inadempimento della controllante e l'inadempimento delle controllate
Sussiste un nesso eziologico tra l'inadempimento dell'obbligo del patronnant di mantenere le patrocinate in stato di solvibilità e l'inadempimento dell'obbligo delle patrocinate di pagare i canoni di leasing.
Come riconosciuto dalla stessa odierna opponente e già esplicitato, le utilizzatrici hanno cessato di pagare i canoni in ragione dell'indisponibilità di liquidità sufficiente, dal momento che, una volta revocato il regime delle tariffe incentivanti, i flussi finanziari in entrata si sono ridotti del 75% (v. domanda concordato), con conseguente incapacità di far fronte ai debiti in scadenza, tenuto conto che esse non disponevano di beni o risorse finanziarie proprie sufficienti a tal fine.
Tramite giudizio ipotetico controfattuale, deve ritenersi che l'adempimento da parte della garante, consistente nell'immissione di risorse di tipo finanziario, patrimoniale, volte a mantenere un adeguato equilibrio patrimoniale delle controllate, avrebbe per definizione scongiurato la loro situazione di incapacità Cont solutoria, la loro insolvenza e il conseguente danno subito dal finanziatore
La ricorrenza delle condizioni di insolvenza delle controllate è stata accertata dal tribunale di Milano con sentenze di fallimento del 28.9.2016, prodotte in giudizio. Dall'esame della documentazione offerta in questa sede risulta che alla data del 31.8.2016 il patrimonio netto di ra negativo per circa 4,6 milioni CP_5 di euro, mentre quello di era negativo per quasi 10 milioni di euro. CP_6
pagina 18 di 20 Il danno Cont Il danno subito da er la violazione degli obblighi di fare assunti dalla patrocinante è pari all'entità dei canoni di leasing insoluti, per come accertato in sede fallimentare (€ 5.174.760,21). Tale danno non coincide con quello spettante alla concedente per l'inadempimento delle utilizzatrici, che dovrebbe comprendere, in forza del contratto di leasing, oltre ai canoni scaduti rimasti insoluti anche una penale, pari a canoni a scadere, attualizzati, al prezzo per l'opzione di acquisto, detratto il valore dei beni da riallocare.
Sull'entità del danno, ossia dei canoni scaduti rimasti insoluti, non sussistono ragioni per non recepire gli Cont esiti dell'accertamento compiuto in sede di ammissione di llo stato passivo, né per ridurre l'entità del danno.
Essendo intervenuti in sede fallimentare, nelle more del presente giudizio, pagamenti in favore della creditrice per € 780.939,18 a seguito di riparti parziali, al fine di evitare duplicazioni delle poste risarcitorie Part deve concludersi che è tenuta a pagare all'odierna opposta la somma di: € 5.174.760,21 - € 780.939,18
- € 4.393.821,03.
Trattandosi di debito di valore, la somma indicata deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data dell'illecito (che, in assenza di allegazioni differenti, deve essere individuata nella data di fallimento delle utilizzatrici) e maggiorata di interessi in misura pari al tasso legale, secondo equo apprezzamento ex art. 2056 c.c., precisandosi che tali interessi si applicano sulle somma rivalutata di anno in anno dalla data suindicata sino a quella di deposito della sentenza.
In sintesi
La patrocinante è responsabile ex art. 1218 c.c. del danno derivante dall'inadempimento degli obblighi di garanzia assunti, e in particolare dell'obbligo di assicurare la solvibilità delle controllate. La violazione di tale obbligo ha comportato l'incapacità solutoria delle controllate.
Il danno da risarcire è pari all'ammontare dei canoni scaduti, tenuto conto dei pagamenti medio tempore intervenuti in sede fallimentare.
I pagamenti parziali sopravvenuti nelle more del giudizio giustificano di per sé la revoca del decreto ingiuntivo emesso. Rimane assorbito, pertanto, l'esame delle censure sollevate dall'attrice in ordine alla mancanza dei requisiti per l'ottenimento del provvedimento monitorio.
In conclusione, l'odierna opponente è tenuta a pagare all'odierna opposta a titolo risarcitorio la somma di €
4.393.821,03, oltre rivalutazione e interessi, come sopra indicato.
pagina 19 di 20 Le spese
Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidati in favore della convenuta per ciascuna attività, nei limiti di quanto richiesto dalla stessa opposta in nota spese, i compensi minimi previsti per lo scaglione di riferimento (4.000.000,01-8.000.000,00), avuto riguardo alla maggiore prossimità della somma riconosciuta al valore inferiore dello scaglione.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo del tribunale di Brescia n. 3217/2018 del 22.6.2018; rigetta le domande attoree;
accertata la responsabilità contrattuale dell'odierna opponente, condanna al pagamento in favore di della somma di € 4.393.821,03 Parte_1 Controparte_1 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € Parte_1 Controparte_1
32.070,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 4.1.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
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