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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/03/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile in persona del giudice monocratico Dr. ANDREA LOFFREDO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 510/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sarno, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
Controparte_1
, rappresentato e difeso dal funzionario dirigente, come
[...] da procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto quale titolare della ditta Parte_1 Pt_1 [...]
faceva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 9772/17561 del 9.12.2016 emessa dal
[...]
Controparte_2
, con la quale detta Direzione gli aveva contesto l'illecito
[...] amministrativo consistente nell'avere avere occupato due lavoratori irregolarmente, quindi con violazione dell'art. 3, comma 3, del DL
12/2002, convertito con modificazioni dalla L. nr. 73/2002, così
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 come modificato dall'art. 4 della L. 183/2010, segnatamente per aver impiegato i lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di insaturazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, quindi ingiungendogli le sanzioni previste dall'art. 3 del D.L. 12/2002, convertito con modificazioni dalla L. 73/2002,
e precisamente il pagamento della somma di euro 4.300,00 di cui euro 1.800,00 per ogni lavoratore + euro 150,00 per ciascuna giornata di effettivo lavoro (tre), detratto l'importo di euro 200,00 versato dalla opponente a seguito della notifica della diffida.
L'opponente esponeva che in data 27.5.2013, alle ore 12:35, nel corso di un accesso ispettivo in Cava de' Tirreni, alla Via Ragone nr. 27, nel cantiere edile di essa ditta opponente, venivano trovati intenti al lavoro i signori , nato a [...] Persona_1 il 27.3.79 e nato a [...] Persona_2
l'1.9.88, i quali dichiaravano di essere occupati dal 22.5.2013.
Evidenziava di aver effettuato, sebbene con ritardo, le comunicazioni obbligatorie “UNILAV” in data 27.5.13, rispettivamente alle ore 11:44 e 11:46, denunciando l'inizio del rapporto di lavoro dal 22.5.13 per entrambi i lavoratori, regolarizzando così l'intero rapporto di lavoro. Ricevuta la notifica della contestazione, l'opponente deduceva di aver provveduto a presentare scritti difensivi, rappresentando, in particolare, che le comunicazioni obbligatorie “UNILAV” erano state tramesse prima dell'accesso ispettivo, evidenziando così la volontà di non occultare i rapporti di lavoro, come invece riportato anche nel verbale di accertamento. L'ufficio, però, nonostante le memorie difensive, ritenuto fondato l'accertamento, aveva emesso l'opposta ordinanza ingiunzione. Deduceva, quindi, a motivo di opposizione che l'ordinanza ingiunzione era stata emessa in violazione dell'art. 4 della Legge 183/2010 (misure di contrasto al lavoro sommerso), che prevede, nella ipotesi di lavoro irregolare, una scriminate costituita, sotto l'aspetto della “condotta materiale”, dalla “volontà di non occultare il rapporto di lavoro”. Per tale motivo chiedeva al giudice
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 di annullare e/o dichiarare nulla e/o illegittima l'opposta ordinanza ingiunzione nr. 9772/17561 del 9.12.16
Si costituiva in giudizio, L' Controparte_1
, il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, atteso che ai
[...] sensi dell'art. 1 comma 1180 della L. 27/12/2006 n. 296 la comunicazione di assunzione dei lavoratori deve essere fatta entro le 24 ore antecedenti il giorno dell'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione opposta, fissata l'udienza di discussione, la causa veniva decisa.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta con annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Invero risulta documentato che effettivamente l'opponente datore di lavoro ebbe a provvedere in data 27.5.13, lo stesso giorno dell'ispezione, ma prima che esso avesse inizio, rispettivamente alle ore 11:44 e 11:46, a denunciare con le comunicazioni digitali
Unilav l'inizio del rapporto di lavoro a decorrere dal 22.5.13 per entrambi i lavoratori, regolarizzando così l'intero rapporto di lavoro. Orbene, come correttamente rilevato dall'opponente, l'art. 4 della Legge 183/2010 (misure di contrasto al lavoro sommerso), dopo aver sostituito il comma 3 dell'art. 3 del D.L. 12/2002, convertito con modificazioni dalla L. nr. 73/2002, ebbe a sostituire il comma 4 del medesimo articolo prevedendo che “le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione”. Detta disposizione introduce, per le fattispecie di lavoro irregolare, una scriminate costituita, sotto l'aspetto della “condotta materiale”, dalla “volontà di non occultare il rapporto di lavoro”. La norma sebbene testualmente richiami gli “adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti”, va interpretata chiaramente come mera
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 indicazione esemplificativa in quanto, per questioni elementari di logica e, soprattutto, di giustizia sostanziale, l'operatività della scriminante deve essere riconosciuta in presenza di qualsiasi adempimento formale che dimostri, appunto la “volontà di non occultare il rapporto di lavoro”.
Nel caso in esame, come è stato documentato, la denuncia del rapporto di lavoro fu fatta un ora circa prima che iniziasse l'accertamento ispettivo, per cui non vi è motivo per non applicare la scriminante prevista per legge. Ragionando diversamente, si rischierebbe il paradosso che la regolarizzazione tramite UNILAV, eseguita per esempio il giorno successivo a quello di effettiva assunzione, non varrebbe a rendere operante la scriminante, mentre la medesima scriminante troverebbe applicazione allorquando il datore di lavoro proseguisse nell'occultare il rapporto di lavoro fino al 16° giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la assunzione, essendo tale termine il primo utile per l'invio dei modelli “EMENS” e “UNIEMENS”, ovvero gli unici modelli costituenti adempimenti di carattere contributivo.
Peraltro, l'invio del modello UNILAV, al pari di ogni adempimento di natura contributiva, si concreta in un invio telematico alla Direzione Territoriale del Lavoro avente data certa.
Il modello UNILAV ha, quindi, la stessa efficacia dimostrativa della mancanza della volontà di occultare il rapporto di lavoro che il legislatore (anche formalmente) attribuisce alle comunicazioni di natura contributiva.
L'ordinanza ingiunzione opposta va dunque annullata, in quanto, applicando la scriminante suddetta, l'illecito amministrativo non andava sanzionato.
La complessità e i dubbi interpretativi della normativa suddetta inducono a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'opposta ordinanza ingiunzione
2) Spese compensate.
Così deciso in data 28/03/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile in persona del giudice monocratico Dr. ANDREA LOFFREDO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 510/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sarno, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
Controparte_1
, rappresentato e difeso dal funzionario dirigente, come
[...] da procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto quale titolare della ditta Parte_1 Pt_1 [...]
faceva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 9772/17561 del 9.12.2016 emessa dal
[...]
Controparte_2
, con la quale detta Direzione gli aveva contesto l'illecito
[...] amministrativo consistente nell'avere avere occupato due lavoratori irregolarmente, quindi con violazione dell'art. 3, comma 3, del DL
12/2002, convertito con modificazioni dalla L. nr. 73/2002, così
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 come modificato dall'art. 4 della L. 183/2010, segnatamente per aver impiegato i lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di insaturazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, quindi ingiungendogli le sanzioni previste dall'art. 3 del D.L. 12/2002, convertito con modificazioni dalla L. 73/2002,
e precisamente il pagamento della somma di euro 4.300,00 di cui euro 1.800,00 per ogni lavoratore + euro 150,00 per ciascuna giornata di effettivo lavoro (tre), detratto l'importo di euro 200,00 versato dalla opponente a seguito della notifica della diffida.
L'opponente esponeva che in data 27.5.2013, alle ore 12:35, nel corso di un accesso ispettivo in Cava de' Tirreni, alla Via Ragone nr. 27, nel cantiere edile di essa ditta opponente, venivano trovati intenti al lavoro i signori , nato a [...] Persona_1 il 27.3.79 e nato a [...] Persona_2
l'1.9.88, i quali dichiaravano di essere occupati dal 22.5.2013.
Evidenziava di aver effettuato, sebbene con ritardo, le comunicazioni obbligatorie “UNILAV” in data 27.5.13, rispettivamente alle ore 11:44 e 11:46, denunciando l'inizio del rapporto di lavoro dal 22.5.13 per entrambi i lavoratori, regolarizzando così l'intero rapporto di lavoro. Ricevuta la notifica della contestazione, l'opponente deduceva di aver provveduto a presentare scritti difensivi, rappresentando, in particolare, che le comunicazioni obbligatorie “UNILAV” erano state tramesse prima dell'accesso ispettivo, evidenziando così la volontà di non occultare i rapporti di lavoro, come invece riportato anche nel verbale di accertamento. L'ufficio, però, nonostante le memorie difensive, ritenuto fondato l'accertamento, aveva emesso l'opposta ordinanza ingiunzione. Deduceva, quindi, a motivo di opposizione che l'ordinanza ingiunzione era stata emessa in violazione dell'art. 4 della Legge 183/2010 (misure di contrasto al lavoro sommerso), che prevede, nella ipotesi di lavoro irregolare, una scriminate costituita, sotto l'aspetto della “condotta materiale”, dalla “volontà di non occultare il rapporto di lavoro”. Per tale motivo chiedeva al giudice
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 di annullare e/o dichiarare nulla e/o illegittima l'opposta ordinanza ingiunzione nr. 9772/17561 del 9.12.16
Si costituiva in giudizio, L' Controparte_1
, il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, atteso che ai
[...] sensi dell'art. 1 comma 1180 della L. 27/12/2006 n. 296 la comunicazione di assunzione dei lavoratori deve essere fatta entro le 24 ore antecedenti il giorno dell'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione opposta, fissata l'udienza di discussione, la causa veniva decisa.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta con annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Invero risulta documentato che effettivamente l'opponente datore di lavoro ebbe a provvedere in data 27.5.13, lo stesso giorno dell'ispezione, ma prima che esso avesse inizio, rispettivamente alle ore 11:44 e 11:46, a denunciare con le comunicazioni digitali
Unilav l'inizio del rapporto di lavoro a decorrere dal 22.5.13 per entrambi i lavoratori, regolarizzando così l'intero rapporto di lavoro. Orbene, come correttamente rilevato dall'opponente, l'art. 4 della Legge 183/2010 (misure di contrasto al lavoro sommerso), dopo aver sostituito il comma 3 dell'art. 3 del D.L. 12/2002, convertito con modificazioni dalla L. nr. 73/2002, ebbe a sostituire il comma 4 del medesimo articolo prevedendo che “le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione”. Detta disposizione introduce, per le fattispecie di lavoro irregolare, una scriminate costituita, sotto l'aspetto della “condotta materiale”, dalla “volontà di non occultare il rapporto di lavoro”. La norma sebbene testualmente richiami gli “adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti”, va interpretata chiaramente come mera
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 indicazione esemplificativa in quanto, per questioni elementari di logica e, soprattutto, di giustizia sostanziale, l'operatività della scriminante deve essere riconosciuta in presenza di qualsiasi adempimento formale che dimostri, appunto la “volontà di non occultare il rapporto di lavoro”.
Nel caso in esame, come è stato documentato, la denuncia del rapporto di lavoro fu fatta un ora circa prima che iniziasse l'accertamento ispettivo, per cui non vi è motivo per non applicare la scriminante prevista per legge. Ragionando diversamente, si rischierebbe il paradosso che la regolarizzazione tramite UNILAV, eseguita per esempio il giorno successivo a quello di effettiva assunzione, non varrebbe a rendere operante la scriminante, mentre la medesima scriminante troverebbe applicazione allorquando il datore di lavoro proseguisse nell'occultare il rapporto di lavoro fino al 16° giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la assunzione, essendo tale termine il primo utile per l'invio dei modelli “EMENS” e “UNIEMENS”, ovvero gli unici modelli costituenti adempimenti di carattere contributivo.
Peraltro, l'invio del modello UNILAV, al pari di ogni adempimento di natura contributiva, si concreta in un invio telematico alla Direzione Territoriale del Lavoro avente data certa.
Il modello UNILAV ha, quindi, la stessa efficacia dimostrativa della mancanza della volontà di occultare il rapporto di lavoro che il legislatore (anche formalmente) attribuisce alle comunicazioni di natura contributiva.
L'ordinanza ingiunzione opposta va dunque annullata, in quanto, applicando la scriminante suddetta, l'illecito amministrativo non andava sanzionato.
La complessità e i dubbi interpretativi della normativa suddetta inducono a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'opposta ordinanza ingiunzione
2) Spese compensate.
Così deciso in data 28/03/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5